← Torna a TULPS — Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931)
Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Vieta di organizzare, anche temporaneamente e per mestiere, pubblici trattenimenti, esposizioni di curiosità o audizioni all'aperto senza la preventiva licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
  • La licenza è richiesta per tutte le forme di intrattenimento pubblico a carattere professionale: spettacoli, mostre, esibizioni, gabinetti ottici, esposizione di animali.
  • Per gli eventi con al massimo 200 partecipanti che si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA presentata allo sportello unico per le attività produttive.
  • La semplificazione introdotta dalla riforma del 2012 riduce gli oneri amministrativi per le manifestazioni di piccole dimensioni, mantenendo fermo il controllo preventivo dell'autorità per eventi di maggiore impatto.
  • La violazione del divieto integra illecito amministrativo punito ai sensi delle norme sanzionatorie del TULPS, con possibile revoca o sospensione della licenza già ottenuta.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 — Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all' articolo 19 della legge n. 241 del 1990 , presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo . (44a)

In sintesi

  • Vieta di organizzare, anche temporaneamente e per mestiere, pubblici trattenimenti, esposizioni di curiosità o audizioni all'aperto senza la preventiva licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.
  • La licenza è richiesta per tutte le forme di intrattenimento pubblico a carattere professionale: spettacoli, mostre, esibizioni, gabinetti ottici, esposizione di animali.
  • Per gli eventi con al massimo 200 partecipanti che si concludono entro la mezzanotte del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA presentata allo sportello unico per le attività produttive.
  • La semplificazione introdotta dalla riforma del 2012 riduce gli oneri amministrativi per le manifestazioni di piccole dimensioni, mantenendo fermo il controllo preventivo dell'autorità per eventi di maggiore impatto.
  • La violazione del divieto integra illecito amministrativo punito ai sensi delle norme sanzionatorie del TULPS, con possibile revoca o sospensione della licenza già ottenuta.
Ratio e funzione nel sistema del TULPS

L'articolo 69 si colloca nel Titolo IV del TULPS, dedicato alla tutela dell'ordine pubblico nelle manifestazioni collettive. La norma risponde all'esigenza storica di sottoporre al controllo preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza ogni forma di assembramento che, per la sua natura commerciale e ricorrente, possa incidere sull'ordine pubblico, sulla moralità e sull'incolumità dei partecipanti. Il fondamento sistematico è l'idea che la professionalità dell'organizzatore — chi «dà per mestiere» — giustifichi un onere abilitativo specifico, distinto dalla mera libertà di riunione garantita dalla Costituzione.

La locuzione «anche temporaneamente» chiarisce che il requisito dell'abitualità non è necessario: bastano anche singoli eventi isolati purché realizzati a scopo di lucro o comunque con carattere professionale. Ciò distingue la fattispecie dai trattenimenti privati o dalle riunioni occasionali, che restano fuori dall'ambito di applicazione dell'articolo.

Analisi del contenuto normativo

L'elenco degli oggetti dell'attività soggetta a licenza — trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici, audizioni all'aperto — riflette la realtà delle manifestazioni pubbliche dell'epoca di adozione del Testo Unico (1931), ma conserva rilevanza per l'ampiezza della formula residuale «altri oggetti di curiosità», che consente un'interpretazione estensiva idonea a ricomprendere forme moderne di intrattenimento non espressamente nominate.

L'autorità competente al rilascio è l'autorità locale di pubblica sicurezza: in via ordinaria il questore, con possibile delega al commissario di pubblica sicurezza o, nei comuni sprovvisti di tali uffici, al sindaco quale ufficiale di governo. La licenza è tipicamente a carattere reale, nel senso che segue il locale e il periodo indicati (cfr. art. 71 TULPS), ma può essere rilasciata anche per eventi itineranti con specifica descrizione del luogo.

La semplificazione mediante SCIA

Il secondo comma, introdotto in sede di riforma della normativa sulle attività produttive, introduce una rilevante semplificazione per le manifestazioni di minore impatto. La sostituzione della licenza con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 è ammessa al ricorrere di due condizioni cumulative: la partecipazione non superiore a 200 persone e la conclusione entro la mezzanotte del giorno di inizio.

La SCIA deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente. Il mancato rispetto delle condizioni qualificanti (superamento della soglia di 200 partecipanti o prosecuzione oltre la mezzanotte) fa venire meno la possibilità di ricorrere alla SCIA e impone l'acquisizione preventiva della licenza ordinaria.

Occorre rilevare che la SCIA non elimina il potere di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza: quest'ultima conserva il potere di sospensione o di ordine di cessazione dell'evento ai sensi dell'art. 82 TULPS qualora emergano ragioni di ordine pubblico, incolumità o moralità pubblica.

Quando si applica la norma

Il perimetro applicativo copre qualsiasi attività di intrattenimento pubblico organizzata a fini professionali o commerciali: concerti, fiere di paese, sagre con attrazione a pagamento, circhi, esibizioni di animali ammaestrati, spettacoli pirotecnici, luna park, feste danzanti in locali aperti, rassegne cinematografiche all'aperto. Restano invece fuori dall'ambito dell'art. 69 le manifestazioni sportive disciplinate dalla normativa speciale, gli spettacoli teatrali soggetti ad autorizzazione distinta, e le riunioni private non aperte al pubblico.

Profili sanzionatori

L'organizzazione di pubblici trattenimenti senza la prescritta licenza (o SCIA, ove applicabile) costituisce violazione delle disposizioni di pubblica sicurezza. Sul piano sanzionatorio, il TULPS prevede in via generale l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda per chi contravviene alle prescrizioni del Testo Unico (art. 17 TULPS). Inoltre, l'autorità può procedere alla chiusura immediata del trattenimento abusivo e, qualora il soggetto abbia ottenuto in precedenza una licenza, disporne la revoca per il venir meno dei requisiti soggettivi di affidabilità.

Rapporti con altre norme

L'art. 69 deve essere letto in coordinamento con l'art. 71 TULPS (validità temporale e spaziale della licenza), con l'art. 80 TULPS (obbligo di visita dei locali destinati a spettacoli pubblici) e con l'art. 82 TULPS (poteri di sospensione e sgombro in caso di turbativa). Sul piano della normativa sopravvenuta, rileva il D.Lgs. 222/2016 (cd. «decreto SCIA 2»), che ha ridisciplinato il regime delle attività soggette a SCIA nel settore del commercio e dei pubblici esercizi, e il D.P.R. 160/2010 che ha rafforzato il ruolo del SUAP come unico interlocutore per le imprese.

Casi pratici

Caso 1: Sagra paesana con musica live oltre mezzanotte

Tizio organizza per conto della pro loco del suo comune una sagra gastronomica con concerto serale. Prevede circa 150 persone ma il concerto è programmato fino all'una di notte. Poiché l'evento supera la mezzanotte, non può avvalersi della SCIA semplificata: deve richiedere la licenza ordinaria all'autorità locale di pubblica sicurezza con congruo anticipo, allegando planimetria del sito, piano di sicurezza e documentazione del gestore del palco. La presentazione della sola SCIA lo esporrebbe a sanzione e alla cessazione immediata dell'evento.

Caso 2: Mostra itinerante di animali esotici

Caia gestisce un'impresa che organizza mostre itineranti di rettili e anfibi esotici a pagamento, spostandosi di comune in comune. In ciascun comune in cui intende aprire la mostra deve ottenere una licenza ad hoc dall'autorità locale di pubblica sicurezza, indicando il periodo di apertura e il luogo specifico dell'esposizione. Non può coprire con un'unica licenza nazionale la pluralità di eventi: ogni Comune rappresenta un'autorità distinta competente ai sensi dell'art. 69 TULPS.

Caso 3: Proiezione cinematografica all'aperto con meno di 200 spettatori

Sempronio gestisce un'associazione culturale e organizza, per una serata estiva, una proiezione cinematografica all'aperto in piazza, con ingresso libero, prevedendo un massimo di 180 persone e concludendo l'evento entro le 23:30. Avendo verificato che le due condizioni cumulative sono soddisfatte (partecipanti ≤ 200 e fine entro mezzanotte), presenta al SUAP comunale la SCIA in sostituzione della licenza, corredandola delle necessarie comunicazioni alla questura e al comune. L'evento può svolgersi senza attendere alcun provvedimento favorevole dell'amministrazione.

Domande frequenti

È necessaria la licenza anche per un singolo evento occasionale?

Sì. L'articolo 69 TULPS richiede la licenza (o la SCIA, ove applicabile) anche per chi organizza un solo evento, purché lo faccia 'per mestiere', cioè con carattere professionale o commerciale. Non rileva l'abitualità: conta la finalità lucrativa o professionale dell'iniziativa.

Quali sono le condizioni per usare la SCIA al posto della licenza?

La SCIA sostitutiva è ammessa solo al ricorrere di entrambe le condizioni: l'evento non deve superare 200 partecipanti e deve concludersi entro la mezzanotte del giorno di inizio. Il mancato rispetto di anche una sola condizione impone la licenza ordinaria preventiva.

A chi si presenta la SCIA per gli eventi con meno di 200 persone?

La SCIA va presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si svolge l'evento, o all'ufficio analogo. Non si presenta direttamente alla questura, anche se l'autorità di pubblica sicurezza mantiene i propri poteri di controllo e intervento.

L'associazione no profit deve comunque chiedere la licenza?

Dipende dalla natura dell'evento. Se il trattenimento è aperto al pubblico e gestito con carattere professionale o commerciale, anche da parte di enti del terzo settore, la licenza (o SCIA) è necessaria. Se si tratta di evento riservato agli associati e senza finalità di lucro, potrebbe non rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 69 TULPS.

Cosa succede se si organizza un trattenimento pubblico senza licenza?

L'assenza della prescritta licenza (o SCIA) espone l'organizzatore a sanzione penale-amministrativa ai sensi del TULPS, alla cessazione immediata dell'evento disposta dall'autorità di pubblica sicurezza e, in caso di recidiva, alla preclusione al rilascio di future licenze.

La licenza dell'art. 69 copre anche la somministrazione di alimenti e bevande durante l'evento?

No. La licenza ex art. 69 abilita solo il trattenimento pubblico. La somministrazione di alimenti e bevande richiede un'autonoma autorizzazione o SCIA ai sensi della normativa sui pubblici esercizi (D.Lgs. 59/2010 e normativa regionale). Le due abilitazioni devono coesistere.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.