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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 72 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi
L'articolo 72 del TULPS (R.D. 773/1931) si collocava nel quadro del sistema di pubblica sicurezza delineato dal legislatore del 1931, che attribuiva ai sindaci - nella loro veste di ufficiali di governo - specifiche funzioni delegate in materia di ordine e sicurezza pubblica a livello locale. Questo assetto rifletteva il modello centralistico dello Stato fascista, in cui il sindaco agiva come longa manus del prefetto nell'amministrazione del territorio comunale.
La disposizione è stata abrogata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, adottato in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini), che ha operato il più ampio trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e agli enti locali della storia repubblicana. Il D.Lgs. 112/1998 ha distinto nettamente tra «sicurezza pubblica» (riservata allo Stato ex art. 117 Cost.) e «polizia amministrativa locale» (conferita alle regioni e ai comuni), eliminando le disposizioni del TULPS che non erano più coerenti con il nuovo assetto costituzionale dopo la riforma del Titolo V.
Il quadro vigente vede i comuni esercitare la polizia amministrativa locale attraverso i corpi di polizia municipale, disciplinati dalla L. 7 marzo 1986, n. 65 e dalle successive leggi regionali, mentre le funzioni di pubblica sicurezza in senso stretto restano attribuite al questore e alle forze di polizia statali ai sensi del TULPS e della L. 1° aprile 1981, n. 121 sull'ordinamento della Polizia di Stato.