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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 70 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 70 del TULPS (R.D. 773/1931) era inserito nel corpus delle disposizioni che subordinavano a licenza di pubblica sicurezza l'apertura di esercizi rivolti al pubblico. Il TULPS del 1931 aveva costruito un sistema capillare di controllo sugli esercizi pubblici - alberghi, osterie, caffè, sale da gioco, stabilimenti balneari - che richiedeva l'autorizzazione del questore quale presupposto indefettibile per l'attività.
La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, provvedimento di delegificazione che ha rimosso dal TULPS diverse fattispecie di licenza considerate non più giustificate dall'interesse di pubblica sicurezza in senso stretto. La ratio dell'abrogazione era quella di ridurre gli oneri burocratici sulle imprese e di separare più nettamente le competenze dell'autorità di sicurezza da quelle delle amministrazioni economiche e locali.
Oggi la disciplina degli esercizi pubblici è distribuita tra le disposizioni del TULPS rimaste in vigore (artt. 86 e ss. per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche), la normativa regionale sul commercio e le attività produttive, e il regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) introdotto dal D.L. 112/2008 e poi consolidato nel D.Lgs. 59/2010 (direttiva Bolkestein), con attribuzione di competenza allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).