- Il consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento che li produce non è fatto generatore di accisa, purché il consumo sia connesso alla produzione stessa (non alla propulsione di veicoli né a usi diversi).
- Sono equiparati ai consumi produttivi anche i riscaldamenti tecnicamente necessari per conservare la fluidità dei prodotti nei depositi fiscali.
- Non è fatto generatore nemmeno il consumo in «trattamenti definiti» del capitolo 27 NC (nota complementare 4), quando i prodotti vengono usati in combinazione come combustibile e per il processo.
- Più stabilimenti integrati della stessa impresa (o di imprese diverse operanti in uno stesso sito) possono essere riuniti in un unico stabilimento con bilancio fiscale unitario.
- Non è considerata produzione di prodotti energetici la miscelazione fuori stabilimento/deposito se l'accisa già pagata sui componenti è almeno pari a quella dovuta sulla miscela; né l'ottenimento accessorio di piccole quantità né il reimpiego di prodotto recuperato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 504/1995 — Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. Il consumo di prodotti energetici all’interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all’interno che al di fuori dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore è dovuta l’accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità dei prodotti energetici, effettuate nell’interno dei depositi fiscali.
2. Non si considera altresì fatto generatore d’accisa il consumo di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i “trattamenti definiti” previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
3. Più stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell’ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti che attuano i processi di cui all’articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici: a) l’operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantità di prodotti energetici; b) l’operazione nel corso della quale viene reimpiegato il prodotto energetico recuperato, a condizione che l’importo dell’accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione; c) l’operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l’accisa sia stata già pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l’accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 22 L. 184/1983: Domanda di adozione e affidamento preadottivo
- Art. 22 Reg. (UE) 2024/1689 — Rappresentanti autorizzati dei fornitori dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 22 Cod. Amb. — (Studio di impatto ambientale)
- Art. 22 D.Lgs. 148/2015 — Durata
- Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d'urgenza
- Art. 22 D.Lgs. 209/2005 — Attività in uno Stato terzo
Commento
La regola fondamentale: consumo interno non è fatto generatore
L'art. 22 del TUA stabilisce una delle esenzioni strutturali più importanti per i grandi impianti energetici: il consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento che li produce non genera accisa, a condizione che il consumo sia funzionale alla produzione stessa. La logica è quella di evitare la doppia tassazione: se una raffineria consuma gasolio per alimentare le proprie caldaie e mantenere operativo l'impianto, tassare quel consumo significherebbe tassare un input produttivo intermedio, non un consumo finale. Il fatto generatore dell'accisa è riservato all'immissione in consumo verso terzi (utenti finali o rete di distribuzione).
Il comma 1 precisa due condizioni cumulative: il prodotto consumato deve provenire dallo stesso stabilimento o da altri stabilimenti (ammettendo così anche l'acquisto di materia prima interna al gruppo), e il consumo deve riguardare processi connessi alla produzione. Il consumo per propulsione di veicoli a motore (es. automezzi aziendali, muletti) è espressamente escluso e soggiace alla normale tassazione, perché si tratta di un consumo finale assimilabile a quello di qualunque altro utilizzatore.
Riscaldamento tecnologico nei depositi fiscali
La norma include esplicitamente tra i consumi connessi alla produzione il riscaldamento tecnicamente necessario per conservare la fluidità dei prodotti energetici nei depositi fiscali. Molti prodotti petroliferi ad alto punto di scorrimento (es. olio combustibile denso, bitume, certi lubrificanti) si solidificano o diventano viscosi a temperatura ambiente e devono essere mantenuti a temperature elevate per poter essere pompati, misurati e movimentati. Il consumo di gasolio o gas naturale per alimentare le serpentine di riscaldamento delle cisterne è quindi assimilato al consumo produttivo e non tassato.
Questa disposizione è operativamente rilevante per i gestori di depositi fiscali costieri o di stoccaggio: devono però documentare con precisione (bilancio energetico, misuratori certificati) la quantità di prodotto energetico consumata per il riscaldamento rispetto agli eventuali altri usi non esenti.
I «trattamenti definiti» del capitolo 27 NC
Il comma 2 introduce un'ulteriore esclusione per un caso tecnico specifico: il consumo in combinazione come combustibile per riscaldamento e per le operazioni rientranti nei «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata (Regolamento CE n. 2658/87 come modificato). I «trattamenti definiti» comprendono operazioni come la distillazione, la cracking, la riforma catalitica e altri processi chimico-fisici che alterano la natura del prodotto: si tratta di lavorazioni proprie delle raffinerie e degli impianti petrolchimici. Quando un prodotto energetico viene usato contemporaneamente come carburante per il forno e come materia prima del processo (modalità tipica dei processi di reforming), il consumo è esente da accisa.
Il riferimento al regolamento CE 2658/87 (e alla sua modifica 2031/2001) incorpora per relationem la classificazione merceologica europea, che viene aggiornata annualmente. L'operatore deve verificare che le proprie operazioni rientrino effettivamente nelle note complementari applicabili, potendo richiedere all'ADM un parere preventivo vincolante (ruling).
Stabilimenti integrati e bilancio fiscale unico
Il comma 3 consente a più stabilimenti che realizzano processi di lavorazione tra loro integrati di essere trattati come un unico stabilimento ai fini fiscali, con redazione di un bilancio fiscale unico. Il presupposto è l'integrazione produttiva: gli stabilimenti devono realizzare fasi diverse di un medesimo ciclo produttivo (es. uno stabilimento produce nafta, un altro la raffina ulteriormente, un terzo miscela i prodotti finiti). Possono accedere al regime sia stabilimenti della stessa impresa sia impianti di imprese diverse che operano fisicamente nello stesso sito produttivo (es. in un petrolchimico integrato dove più società operano in joint-venture sullo stesso impianto fisico).
Il bilancio fiscale unico semplifica enormemente la rendicontazione: invece di tracciare ogni trasferimento interno tra stabilimenti come un «fatto generatore» (con relativa documentazione doganale), il gruppo redige un solo rendiconto complessivo. L'autorizzazione al bilancio unico è rilasciata dall'ADM previa verifica dell'effettiva integrazione produttiva.
Cosa non è «produzione» ai fini fiscali: le tre esclusioni del comma 5
Il comma 5 elenca tre operazioni che, pur producendo output di tipo energetico, non sono considerate «produzione di prodotti energetici» ai fini del TUA, con importanti conseguenze sul regime fiscale:
Quest'ultima esclusione è rilevante per i produttori di lubrificanti, additivi o miscele speciali che operano fuori dai circuiti dei depositi fiscali tradizionali.
Implicazioni operative: autorizzazione e controlli ADM
Gli operatori che intendono avvalersi delle esenzioni dell'art. 22 devono tenere bilanci energetici documentati e registri separati per i consumi esenti (produzione, riscaldamento tecnologico, trattamenti definiti) rispetto ai consumi soggetti (propulsione di veicoli, usi non produttivi). In caso di accertamento, l'ADM verifica la proporzionalità tra consumi dichiarati esenti e capacità produttiva dello stabilimento; discrepanze significative possono portare alla rettifica del bilancio fiscale e al recupero dell'accisa evasa, con le relative sanzioni.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Una raffineria deve pagare l'accisa sul carburante che consuma per far funzionare i propri impianti?
No. Il consumo di prodotti energetici all'interno dello stabilimento che li produce non è fatto generatore di accisa, purché il consumo sia connesso alla produzione. Fa eccezione il carburante usato per la propulsione di veicoli a motore, che è sempre soggetto ad accisa.
Il gasolio bruciato per riscaldare le cisterne di un deposito fiscale è esente da accisa?
Sì. L'art. 22, comma 1, include espressamente tra i consumi esenti il riscaldamento tecnicamente necessario per conservare la fluidità dei prodotti energetici nei depositi fiscali. Occorre però documentare i consumi con misuratori certificati.
Due stabilimenti di imprese diverse possono avere un unico bilancio fiscale?
Sì, se i loro processi di lavorazione sono tra loro integrati e se operano nell'ambito dello stesso stabilimento fisico. Il bilancio fiscale unico deve essere autorizzato dall'ADM previa verifica dell'effettiva integrazione produttiva.
La miscelazione di prodotti energetici già accisati è sempre libera?
La miscelazione fuori stabilimento/deposito non è considerata produzione se l'accisa sui componenti è già stata pagata e quella sulla miscela non è superiore. Se invece la miscela gode di esenzione o comporta un'accisa superiore alla somma già pagata, l'operazione è produzione imponibile e richiede autorizzazione.
Come si tratta il prodotto energetico recuperato e reimpiegato nel ciclo produttivo?
Il reimpiego non è nuova produzione imponibile se l'accisa già pagata sul prodotto di partenza è almeno pari a quella che sarebbe dovuta sul prodotto reimpiegato. In caso contrario va liquidata la differenza d'imposta.
Vedi anche