L'articolo 13 definisce le condizioni di applicabilità delle sanzioni interdittive elencate dall'art. 9 comma 2. Si tratta di una norma di disciplina generale, che opera come «filtro»: anche per i reati presupposto che prevedono espressamente le interdittive, queste non si applicano automaticamente, ma solo al ricorrere di una delle condizioni tipizzate.
Il comma 1 indica due ipotesi alternative. Lettera a): l'ente ha tratto dal reato un profitto «di rilevante entità» «e» il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, oppure è stato commesso da sottoposti quando la commissione è stata «determinata o agevolata da gravi carenze organizzative». Lettera b): in caso di reiterazione degli illeciti (per la cui definizione si veda art. 20 del decreto: nuovo illecito entro cinque anni dalla condanna definitiva).
Il comma 2 disciplina la durata ordinaria: non inferiore a tre mesi, non superiore a due anni. Eccezioni: l'art. 25 prevede per la corruzione grave dell'apicale durata da quattro a sette anni; l'art. 25-octies.2 prevede per i reati di strumenti di pagamento durate specifiche. Il comma 3 esclude l'applicazione delle interdittive nei casi previsti dall'art. 12 comma 1, cioè quando l'autore ha agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e il danno è particolarmente tenue.
Il sistema delle interdittive risponde a una logica di sussidiarietà rinforzata: la sanzione pecuniaria è sempre applicata, le interdittive si aggiungono solo nei casi gravi, e operano solo per quanto strettamente necessario a impedire la commissione di nuovi illeciti. La logica è preventiva: impedire all'ente di reiterare la condotta sfruttando la stessa struttura organizzativa che ha permesso il reato.
Il «profitto di rilevante entità» non è quantitativamente definito dalla norma: la Cassazione lo ha più volte ricondotto a una valutazione comparativa rispetto alle dimensioni dell'ente e al volume dell'attività. La sentenza n. 26654/2008 SU caso Impregilo ha chiarito che la rilevanza va misurata in termini relativi (incidenza sul fatturato, sulla redditività, sul patrimonio), non in termini assoluti. La «grave carenza organizzativa» richiede invece la dimostrazione che l'organizzazione presentava lacune strutturali, non episodiche: assenza di MOG, mancato funzionamento dell'OdV, sistemi disciplinari di facciata.
Il coordinamento sistematico è con: l'art. 9 (catalogo delle interdittive); gli artt. 14-16 (criteri di scelta, contenuto, esecuzione delle interdittive); l'art. 17 (sospensione delle interdittive in caso di riparazione); l'art. 20 (nozione di reiterazione); gli artt. 24-25-septiesdecies (parti speciali con previsione espressa delle interdittive per ciascun reato presupposto).
1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.
2. Fermo restando quanto previsto ((dagli articoli 25, comma 5 e 25-octies.2, comma 3)) , le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.
Commento
L'art. 13 è il punto di equilibrio fra rigore sanzionatorio e proporzionalità. La struttura «filtro» garantisce che le interdittive — strumenti di forte impatto operativo — siano applicate solo nei casi che la giustificano: profitto rilevante combinato con coinvolgimento del vertice o gravi carenze strutturali, oppure reiterazione. Si tratta di una scelta del legislatore del 2001 che ha ricevuto critica per la difficoltà applicativa di nozioni quali «rilevante entità» e «grave carenza organizzativa», ma che la giurisprudenza ha progressivamente concretizzato in linee guida operative.
Sul «profitto di rilevante entità» la Cassazione ha consolidato una lettura comparativa: la rilevanza si misura confrontando il profitto con le dimensioni dell'ente, il suo fatturato annuo, la redditività media. Per una grande multinazionale 500.000 euro di profitto possono non essere rilevanti; per una PMI possono esserlo eccome. La Sezione VI penale, sent. n. 17713/2010, ha richiesto al giudice una motivazione specifica sul punto, basata sui bilanci dell'ente. Il «profitto» è inteso in senso lordo (ricavi del reato), non netto (al netto dei costi sostenuti): pertanto non vanno detratti i costi di acquisto delle materie prime o di esecuzione del contratto illecito, ma solo i costi che non sarebbero stati sostenuti senza il reato. È una linea favorevole all'accusa, che amplia l'area di operatività delle interdittive.
La «grave carenza organizzativa» è il pendant negativo dell'idoneità del MOG. Mentre l'art. 6 chiede prova positiva dell'idoneità del modello per esonerare l'ente, l'art. 13 chiede prova negativa di gravi lacune strutturali per applicare l'interdittiva. La giurisprudenza individua come «gravi» le seguenti situazioni: assenza totale di MOG (l'ipotesi più semplice); MOG «di carta» mai aggiornato o privo di parti speciali per le aree a rischio specifiche; OdV inesistente, non operativo o con membri privi di reali competenze e indipendenza; assenza di flussi informativi documentati; sistema disciplinare mai applicato; mancanza di formazione del personale; impossibilità di tracciare le decisioni nelle aree a rischio. Si parla di «grave» quando le lacune sono strutturali e ricorrenti, non episodiche. Una singola violazione di procedura non è grave carenza; un sistema in cui le procedure non sono mai state implementate lo è.
La reiterazione ex lett. b) richiama l'art. 20, che la definisce come commissione di un illecito entro cinque anni dalla condanna definitiva per illecito precedente, o se la condanna è intervenuta entro lo stesso termine. È un meccanismo di aggravio reputazionale e sanzionatorio che premia, di converso, l'ente che dopo la prima condanna investe seriamente nella compliance: la dimostrazione di aver adottato un nuovo MOG e una governance rafforzata può limitare l'impatto. La durata ordinaria 3 mesi-2 anni del comma 2 è calibrata sulla gravità: tipicamente 3-6 mesi nei casi di minore impatto, 12-24 mesi nei casi di maggiore gravità. L'art. 14 disciplina i criteri di scelta della singola sanzione interdittiva (proporzionalità, idoneità a impedire reiterazione, minor impatto sull'attività ordinaria), e l'art. 15 prevede l'alternativa del commissario giudiziale quando l'interdittiva comprometterebbe la continuità di pubblici servizi o avrebbe pesanti effetti occupazionali (oltre 200 unità lavorative impiegate, secondo la prassi giudiziaria). La gestione strategica dell'esposizione 231 di un'impresa richiede attenta valutazione: in caso di reato già commesso, la riparazione tempestiva ex art. 17 può escludere l'applicazione delle interdittive prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in fase preventiva, l'investimento in un MOG di qualità riduce il rischio di «grave carenza organizzativa» e quindi di interdittiva. Il «professionista legale qualificato» che assiste l'impresa deve costruire la difesa anche sul piano della commisurazione: contestazione del «profitto rilevante», prova dell'efficacia del modello, attivazione tempestiva della riparazione.
Domande frequenti
Quando un profitto è «di rilevante entità» ai fini dell'art. 13?
La norma non fissa una soglia numerica. La Cassazione (sent. n. 17713/2010 e successive) ha consolidato una lettura comparativa: la rilevanza si misura confrontando il profitto con le dimensioni dell'ente (fatturato annuo, patrimonio, redditività media). Per una PMI 200.000 euro possono essere rilevanti; per una grande impresa la soglia è proporzionalmente più alta. Il «profitto» è inteso in senso lordo (ricavi del reato), non netto: vanno detratti solo i costi che non sarebbero stati sostenuti senza il reato, non i costi ordinari di esecuzione. Il giudice deve motivare specificamente, sulla base dei bilanci dell'ente, perché ritiene il profitto rilevante. Una mancata motivazione sul punto può viziare la sentenza.
Cos'è una «grave carenza organizzativa»?
È una lacuna strutturale e non episodica dell'organizzazione che ha reso possibile la commissione del reato. Esempi tipici: assenza totale di MOG; MOG mai aggiornato dopo l'introduzione di nuovi reati presupposto; OdV inesistente o composto solo formalmente; assenza di flussi informativi documentati; sistema disciplinare mai applicato; nessuna formazione del personale documentata; impossibilità di tracciare le decisioni nelle aree a rischio. La «gravità» si misura sull'impatto e sulla sistematicità: una singola procedura violata non basta; un sistema mai implementato sì. La giurisprudenza richiede la prova specifica di tale carenza, che spesso emerge dalle stesse risultanze investigative (audit della Guardia di Finanza, perquisizioni, testimonianze dei dipendenti).
Come si calcola la reiterazione ex art. 20?
L'art. 20 D.Lgs. 231/2001 definisce reiterazione la commissione di un nuovo illecito entro cinque anni dalla condanna definitiva per illecito precedente. La condanna deve essere definitiva (passata in giudicato), non basta una sentenza di primo grado o di appello. I cinque anni decorrono dalla data del passaggio in giudicato. Anche un illecito di natura diversa rispetto al primo configura reiterazione. La reiterazione attiva automaticamente l'applicabilità delle sanzioni interdittive ex art. 13 comma 1 lett. b), indipendentemente dalla rilevanza del profitto o dal ruolo dell'autore. È quindi un fattore di forte aggravio: per gli enti già condannati, la prevenzione di nuovi illeciti è prioritaria sia per ragioni sanzionatorie sia reputazionali.
Le interdittive si applicano anche in caso di patteggiamento?
Sì, ma con regime particolare. Nel rito speciale del patteggiamento (artt. 63-64 D.Lgs. 231/2001) il giudice può applicare le interdittive previste dalla parte speciale, con riduzione fino a un terzo ex art. 63 sull'analoga riduzione applicata alla persona fisica. La trattativa con la Procura include la negoziazione sulla durata, sulla scelta della specifica interdittiva (tra le cinque dell'art. 9 comma 2) e sull'eventuale applicazione del commissario giudiziale ex art. 15. La riparazione tempestiva ex art. 17 (prima dell'apertura del dibattimento) può escludere del tutto le interdittive, lasciando solo la pecuniaria: è la strategia difensiva ottimale quando l'ente ha capacità di adempiere ai tre requisiti (risarcimento, rimozione delle carenze, messa a disposizione del profitto).
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L'art. 13 è il punto di equilibrio fra rigore sanzionatorio e proporzionalità. La struttura «filtro» garantisce che le interdittive — strumenti di forte impatto operativo — siano applicate solo nei casi che la giustificano: profitto rilevante combinato con coinvolgimento del vertice o gravi carenze strutturali, oppure reiterazione. Si tratta di una scelta del legislatore del 2001 che ha ricevuto critica per la difficoltà applicativa di nozioni quali «rilevante entità» e «grave carenza organizzativa», ma che la giurisprudenza ha progressivamente concretizzato in linee guida operative.
Sul «profitto di rilevante entità» la Cassazione ha consolidato una lettura comparativa: la rilevanza si misura confrontando il profitto con le dimensioni dell'ente, il suo fatturato annuo, la redditività media. Per una grande multinazionale 500.000 euro di profitto possono non essere rilevanti; per una PMI possono esserlo eccome. La Sezione VI penale, sent. n. 17713/2010, ha richiesto al giudice una motivazione specifica sul punto, basata sui bilanci dell'ente. Il «profitto» è inteso in senso lordo (ricavi del reato), non netto (al netto dei costi sostenuti): pertanto non vanno detratti i costi di acquisto delle materie prime o di esecuzione del contratto illecito, ma solo i costi che non sarebbero stati sostenuti senza il reato. È una linea favorevole all'accusa, che amplia l'area di operatività delle interdittive.
La «grave carenza organizzativa» è il pendant negativo dell'idoneità del MOG. Mentre l'art. 6 chiede prova positiva dell'idoneità del modello per esonerare l'ente, l'art. 13 chiede prova negativa di gravi lacune strutturali per applicare l'interdittiva. La giurisprudenza individua come «gravi» le seguenti situazioni: assenza totale di MOG (l'ipotesi più semplice); MOG «di carta» mai aggiornato o privo di parti speciali per le aree a rischio specifiche; OdV inesistente, non operativo o con membri privi di reali competenze e indipendenza; assenza di flussi informativi documentati; sistema disciplinare mai applicato; mancanza di formazione del personale; impossibilità di tracciare le decisioni nelle aree a rischio. Si parla di «grave» quando le lacune sono strutturali e ricorrenti, non episodiche. Una singola violazione di procedura non è grave carenza; un sistema in cui le procedure non sono mai state implementate lo è.
La reiterazione ex lett. b) richiama l'art. 20, che la definisce come commissione di un illecito entro cinque anni dalla condanna definitiva per illecito precedente, o se la condanna è intervenuta entro lo stesso termine. È un meccanismo di aggravio reputazionale e sanzionatorio che premia, di converso, l'ente che dopo la prima condanna investe seriamente nella compliance: la dimostrazione di aver adottato un nuovo MOG e una governance rafforzata può limitare l'impatto. La durata ordinaria 3 mesi-2 anni del comma 2 è calibrata sulla gravità: tipicamente 3-6 mesi nei casi di minore impatto, 12-24 mesi nei casi di maggiore gravità. L'art. 14 disciplina i criteri di scelta della singola sanzione interdittiva (proporzionalità, idoneità a impedire reiterazione, minor impatto sull'attività ordinaria), e l'art. 15 prevede l'alternativa del commissario giudiziale quando l'interdittiva comprometterebbe la continuità di pubblici servizi o avrebbe pesanti effetti occupazionali (oltre 200 unità lavorative impiegate, secondo la prassi giudiziaria). La gestione strategica dell'esposizione 231 di un'impresa richiede attenta valutazione: in caso di reato già commesso, la riparazione tempestiva ex art. 17 può escludere l'applicazione delle interdittive prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in fase preventiva, l'investimento in un MOG di qualità riduce il rischio di «grave carenza organizzativa» e quindi di interdittiva. Il «professionista legale qualificato» che assiste l'impresa deve costruire la difesa anche sul piano della commisurazione: contestazione del «profitto rilevante», prova dell'efficacia del modello, attivazione tempestiva della riparazione.
Domande frequenti
Quando un profitto è «di rilevante entità» ai fini dell'art. 13?
La norma non fissa una soglia numerica. La Cassazione (sent. n. 17713/2010 e successive) ha consolidato una lettura comparativa: la rilevanza si misura confrontando il profitto con le dimensioni dell'ente (fatturato annuo, patrimonio, redditività media). Per una PMI 200.000 euro possono essere rilevanti; per una grande impresa la soglia è proporzionalmente più alta. Il «profitto» è inteso in senso lordo (ricavi del reato), non netto: vanno detratti solo i costi che non sarebbero stati sostenuti senza il reato, non i costi ordinari di esecuzione. Il giudice deve motivare specificamente, sulla base dei bilanci dell'ente, perché ritiene il profitto rilevante. Una mancata motivazione sul punto può viziare la sentenza.
Cos'è una «grave carenza organizzativa»?
È una lacuna strutturale e non episodica dell'organizzazione che ha reso possibile la commissione del reato. Esempi tipici: assenza totale di MOG; MOG mai aggiornato dopo l'introduzione di nuovi reati presupposto; OdV inesistente o composto solo formalmente; assenza di flussi informativi documentati; sistema disciplinare mai applicato; nessuna formazione del personale documentata; impossibilità di tracciare le decisioni nelle aree a rischio. La «gravità» si misura sull'impatto e sulla sistematicità: una singola procedura violata non basta; un sistema mai implementato sì. La giurisprudenza richiede la prova specifica di tale carenza, che spesso emerge dalle stesse risultanze investigative (audit della Guardia di Finanza, perquisizioni, testimonianze dei dipendenti).
Come si calcola la reiterazione ex art. 20?
L'art. 20 D.Lgs. 231/2001 definisce reiterazione la commissione di un nuovo illecito entro cinque anni dalla condanna definitiva per illecito precedente. La condanna deve essere definitiva (passata in giudicato), non basta una sentenza di primo grado o di appello. I cinque anni decorrono dalla data del passaggio in giudicato. Anche un illecito di natura diversa rispetto al primo configura reiterazione. La reiterazione attiva automaticamente l'applicabilità delle sanzioni interdittive ex art. 13 comma 1 lett. b), indipendentemente dalla rilevanza del profitto o dal ruolo dell'autore. È quindi un fattore di forte aggravio: per gli enti già condannati, la prevenzione di nuovi illeciti è prioritaria sia per ragioni sanzionatorie sia reputazionali.
Le interdittive si applicano anche in caso di patteggiamento?
Sì, ma con regime particolare. Nel rito speciale del patteggiamento (artt. 63-64 D.Lgs. 231/2001) il giudice può applicare le interdittive previste dalla parte speciale, con riduzione fino a un terzo ex art. 63 sull'analoga riduzione applicata alla persona fisica. La trattativa con la Procura include la negoziazione sulla durata, sulla scelta della specifica interdittiva (tra le cinque dell'art. 9 comma 2) e sull'eventuale applicazione del commissario giudiziale ex art. 15. La riparazione tempestiva ex art. 17 (prima dell'apertura del dibattimento) può escludere del tutto le interdittive, lasciando solo la pecuniaria: è la strategia difensiva ottimale quando l'ente ha capacità di adempiere ai tre requisiti (risarcimento, rimozione delle carenze, messa a disposizione del profitto).
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