Testo dell'articoloVigente
Art. 99 D.Lgs. 174/2016 — Termini e modalità di istruttoria in corso di giudizio
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Il giudice che procede all’assunzione dei mezzi di prova, anche se delegato, pronuncia con ordinanza su tutte le questioni che sorgono nel corso della stessa.
2. Su istanza di parte il giudice delegato fissa il giorno, l’ora e il luogo dell’assunzione con ordinanza, che è comunicata dalla segreteria alle altre parti e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni.
3. Le parti possono assistere personalmente all’assunzione dei mezzi di prova.
4. Dell’assunzione dei mezzi di prova si redige processo verbale sotto la direzione del giudice.
5. Le dichiarazioni delle parti e dei testimoni sono riportate in prima persona e sono lette al dichiarante.
6. Il giudice, quando lo ritiene opportuno, nel riportare le dichiarazioni descrive il contegno della parte e del testimone.
7. Decorso il termine prefisso per l’assunzione ovvero se la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova non si presenta, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova, salvo che l’altra parte presente non ne chieda l’assunzione.
8. La parte interessata può chiedere al giudice, nell’udienza successiva, la revoca dell’ordinanza che ha pronunciato la sua decadenza dal diritto di assumere la prova. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione è stata cagionata da causa non imputabile alla stessa parte.
9. Il giudice dichiara chiusa l’assunzione quando sono eseguiti i mezzi ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui al comma 8, non vi sono altri mezzi da assumere.
10. Eseguita l’istruttoria, ad istanza della parte più diligente il presidente fissa la nuova udienza per la discussione della causa con decreto comunicato dalla segreteria alle parti.
11. I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte.
12. L’integrazione è disposta dal presidente con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura della segreteria della sezione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 99 Reg. (UE) 2024/1689 — Sanzioni
- Art. 99 Cod. Amb. — riutilizzo dell'acqua
- Art. 99 D.Lgs. 159/2011 — Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica
- Art. 99 D.Lgs. 209/2005 — Data di riferimento
- Art. 99 D.Lgs. 42/2004 — Indennità di esproprio per i beni culturali
- Art. 99 Codice Civile: Termine per la celebrazione del matrimonio
Commento
Il quadro sistematico dell'istruttoria nel giudizio contabile
L'articolo 99 del D.Lgs. 174/2016 costituisce il nucleo della disciplina dell'istruttoria in corso di giudizio dinanzi alla Corte dei conti. La norma individua le regole operative che governano l'assunzione dei mezzi di prova, collocandosi nel Titolo III del Libro II, dedicato al processo di primo grado. Il legislatore ha scelto di riunire in un'unica disposizione le molteplici esigenze che caratterizzano la fase istruttoria: la tutela del contraddittorio, la verbalizzazione delle dichiarazioni, la gestione delle decadenze e il coordinamento tra i diversi momenti procedimentali. Il risultato e una norma densa e articolata, che funge da raccordo con le disposizioni sui singoli mezzi di prova disciplinati dagli articoli precedenti e successivi del codice.
Il giudice delegato e i suoi poteri ordinatori
Il comma 1 attribuisce al giudice che procede all'assunzione dei mezzi di prova il potere di pronunciare ordinanza su qualsiasi questione insorga nel corso delle operazioni. Questo vale anche quando il giudice agisce in qualita di delegato: la delega non diminuisce i poteri ordinatori, ma li concentra sul soggetto concretamente operante, garantendo la prontezza e l'efficienza dell'istruttoria. Il comma 2 precisa che, su istanza di parte, il giudice delegato fissa con ordinanza il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione. La segreteria provvede a comunicare tale ordinanza alle altre parti e al pubblico ministero con un preavviso minimo di cinque giorni, termine che mira ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e la partecipazione consapevole all'istruttoria.
Partecipazione delle parti e verbalizzazione
Il comma 3 stabilisce il diritto delle parti di assistere personalmente all'assunzione dei mezzi di prova. Si tratta di una garanzia diretta del principio del contraddittorio, sancito dall'articolo 111 della Costituzione, che permea tutto il processo. Il comma 4 prevede la redazione del processo verbale sotto la direzione del giudice, atto che cristallizza l'attivita istruttoria e ne garantisce la trasparenza. I commi 5 e 6 disciplinano le modalita di verbalizzazione delle dichiarazioni: esse sono riportate in prima persona e lette al dichiarante, affinche questi possa confermarne o correggerne il contenuto; il giudice, quando lo ritiene opportuno, puo anche descrivere il contegno della parte o del testimone, elemento che puo assumere rilevanza nella valutazione complessiva dell'attendibilita delle dichiarazioni.
Decadenza dal diritto di prova e revoca dell'ordinanza
Il comma 7 introduce il meccanismo della decadenza: decorso il termine prefissato o in caso di mancata comparizione della parte che ha richiesto l'assunzione, il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di far assumere la prova. La norma prevede tuttavia una valvola di sfogo: l'altra parte presente puo chiedere che la prova venga comunque assunta. Il comma 8 consente alla parte interessata di chiedere, nella successiva udienza, la revoca dell'ordinanza di decadenza. Il giudice dispone la revoca con ordinanza quando riconosce che la mancata comparizione e stata determinata da causa non imputabile alla parte. Questo meccanismo bilancia l'esigenza di concentrazione e celerita processuale con la necessita di evitare effetti sanzionatori ingiusti derivanti da eventi al di fuori del controllo della parte.
Chiusura dell'istruttoria e fissazione della nuova udienza
Il comma 9 fissa i presupposti per la chiusura dell'assunzione: il giudice la dichiara quando sono stati eseguiti tutti i mezzi ammessi oppure quando, pronunciata la decadenza e non sussistendo altri mezzi da assumere, l'istruttoria puo dirsi esaurita. Il comma 10 stabilisce che, una volta completata l'istruttoria, su istanza della parte piu diligente il presidente fissa con decreto la nuova udienza per la discussione della causa, comunicato dalla segreteria alle parti. Questo passaggio segna il trapasso dalla fase istruttoria alla fase di trattazione orale, momento cruciale del processo contabile.
Integrazione dei provvedimenti istruttori e termine perentorio
I commi 11 e 12 disciplinano il regime dei provvedimenti istruttori che non contengono la fissazione dell'udienza successiva ne il termine per il compimento di atti processuali. Tali provvedimenti possono essere integrati, su istanza di parte o d'ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi. Questo termine decorre dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione, se prescritta. L'integrazione e disposta dal presidente con decreto comunicato a tutte le parti dalla segreteria. La perentorieta del termine vuole evitare che l'istruttoria resti in uno stato di indefinita sospensione, pregiudicando la ragionevole durata del processo tutelata dall'articolo 111, comma 2, della Costituzione.
Coordinamento con le norme del c.p.c. e specificita del processo contabile
L'articolo 99 si ispira, con adattamenti, alle corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile, in particolare agli articoli relativi all'assunzione delle prove. Tuttavia, la peculiare natura del giudizio contabile - finalizzato all'accertamento della responsabilita per danno erariale e al recupero delle somme dovute all'erario - imprime alla disciplina istruttoria connotazioni specifiche. La presenza obbligatoria del pubblico ministero contabile, che deve ricevere la comunicazione dell'ordinanza istruttoria, riflette la funzione di tutela dell'interesse pubblico che il p.m. contabile svolge nel processo. Le garanzie di puntuale verbalizzazione e di partecipazione personale delle parti si raccordano con l'esigenza di trasparenza e di effettivita del contraddittorio che il D.Lgs. 174/2016 ha inteso rafforzare rispetto alla disciplina previgente.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Con quanti giorni di anticipo va comunicata la data di assunzione delle prove nel giudizio contabile?
La segreteria deve comunicare alle parti e al pubblico ministero il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 99.
Cosa succede se la parte che ha chiesto la prova non si presenta all'udienza di assunzione?
Il giudice dichiara la parte istante decaduta dal diritto di fare assumere la prova. Tuttavia, l'altra parte presente puo comunque chiederne l'assunzione, e la parte decaduta puo richiedere la revoca dell'ordinanza se dimostra che la mancata comparizione era dovuta a causa non imputabile.
In che modo vengono verbalizzate le dichiarazioni di parti e testimoni?
Le dichiarazioni sono riportate in prima persona e lette al dichiarante, che puo cosi confermarne o correggerne il contenuto. Il giudice puo inoltre descrivere nel verbale il contegno della parte o del testimone quando lo ritiene opportuno.
Entro quanto tempo possono essere integrati i provvedimenti istruttori privi di udienza successiva?
Entro il termine perentorio di sei mesi dall'udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritta. L'integrazione e disposta dal presidente con decreto comunicato a tutte le parti.
Chi fissa la nuova udienza per la discussione dopo la chiusura dell'istruttoria?
Il presidente, su istanza della parte piu diligente, fissa con decreto la nuova udienza per la discussione della causa. Il decreto e comunicato dalla segreteria a tutte le parti costituite.
Vedi anche