Autore: Andrea Marton

  • Art. 210 DPR 495/1992 – Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

    Art. 210 DPR 495/1992 – Velocità teorica ed effettiva delle macchine agricole semoventi

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La velocità massima teorica per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    2. La velocità massima effettiva deve essere verificata secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative comunitarie.

  • Art. 775 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell’aeromobile

    Art. 775 Codice della Navigazione – Efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti dell’aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ferme per le rimanenti annotazioni sui documenti dell'aeromobile le disposizioni degli articoli 2700 e 2702 del codice civile, le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile sui libri di cui agli articoli 772, 773 fanno prova anche a favore dell'esercente quando sono regolarmente effettuate; fanno prova in ogni caso contro l'esercente, ma chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto. DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI Capo I Dei servizi aerei intracomunitari

  • Art. 204 DPR 495/1992 – Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

    Art. 204 DPR 495/1992 – Rimorchi per trasporti specifici e rimorchi per uso speciale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera c), del codice, per il trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato; f) telai con selle per il trasporto di coils; g) betoniere; h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo; i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi; n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di velivoli; o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

    2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, lettera d), del codice, per uso speciale i rimorchi: a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso speciale da cui sono trainati; b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale da cui sono trainati; c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari; d) attrezzati con pompe; e) attrezzati con scale; f) attrezzati con gru; g) attrezzati con saldatrici; h) attrezzati con scavatrici; i) attrezzati con perforatrici; l) attrezzati con gruppi elettrogeni; m) attrezzati con bobine avvolgicavi; n) attrezzati per uso abitazione; o) attrezzati per uso ufficio; p) attrezzati per uso officina; q) attrezzati per uso negozio; r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento; s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C..

    3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del telaio incrementata del 20%.

  • Art. 17 L. 300/1970 – Sindacati di comodo

    Art. 17 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Sindacati di comodo

    In vigore dal 20/05/1970

    È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

  • Art. 61 D.Lgs. 231/2001 – Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    Art. 61 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Provvedimenti emessi nell’udienza preliminare

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti ((non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente)) . Si applicano le disposizioni dell' articolo 426 del codice di procedura penale .

    2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): ferie, permessi e ROL

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Ferie, permessi e ROL nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata garantisce 26 giorni lavorativi di ferie annue, un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100% e un sistema di ROL e permessi che si integra con le tutele di legge. Conoscere questi diritti è fondamentale per chi lavora in ipermercati, supermercati e grandi catene della GDO.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue (con settimana lavorativa su 6 giorni come base di calcolo), congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100%, oltre ai permessi per legge e ai ROL derivanti dal recupero di festività soppresse.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Ferie annue
    26 giorni lavorativi
    Congedo matrimoniale
    15 giorni consecutivi retribuiti

    Tabella riepilogativa

    Ferie, permessi e congedi – CCNL DMO Federdistribuzione
    Istituto Durata / misura Retribuzione Note
    Ferie annue 26 giorni lavorativi 100% retribuzione ordinaria Base di calcolo: settimana su 6 giorni (lun-sab). Domeniche e festività cadenti nel periodo feriale non computate.
    Congedo matrimoniale 15 giorni consecutivi 100% In occasione del matrimonio civile o religioso. Si cumula con le ferie.
    ROL (Riposi Ore Lavorative) Ore variabili secondo accordo/turni 100% Derivano da ex festività soppresse e da accordi di flessibilità. Da fruire entro i termini CCNL.
    Permessi per motivi familiari Secondo legge (L. 104/1992, d.lgs. 151/2001) Secondo norma di legge Assistenza disabile grave, congedi parentali, ecc.
    Permessi per lutto 3 giorni lavorativi (di norma) 100% Per decesso di coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli e altri familiari indicati dal CCNL.

    Avvertenza: i permessi per legge (L. 104/1992, congedi parentali d.lgs. 151/2001, ecc.) sono disciplinati dalla legge e si aggiungono agli istituti contrattuali. Il CCNL può migliorare ma non peggiorare le tutele di legge.

    Le ferie: 26 giorni e come si calcolano

    Il CCNL DMO riconosce ai lavoratori 26 giorni lavorativi di ferie annue. Questa misura è superiore al minimo legale di 4 settimane (28 giorni se calcolato su 7 giorni settimanali, ma equivalente a 20 giorni se calcolato su 5 giorni) garantito dal d.lgs. 66/2003.

    La peculiarità del calcolo nella distribuzione riguarda la base di riferimento settimanale: il CCNL DMO utilizza la settimana su 6 giorni lavorativi (lunedì-sabato) come base di computo. Ciò significa che:

    • le domeniche che cadono in un periodo di ferie non vengono conteggiate come giorni di ferie;
    • le festività nazionali (es. 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto) che cadono durante il periodo feriale non vengono conteggiate e le ferie si prolungano di conseguenza.

    Questo meccanismo tutela il lavoratore: se prende ferie nella settimana di Ferragosto, il 15 agosto non erode i 26 giorni contrattualmente spettanti.

    Il congedo matrimoniale: 15 giorni consecutivi

    Il CCNL Federdistribuzione prevede un congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi, retribuito al 100%, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Questo istituto è di fonte contrattuale e si cumula con le ferie ordinarie: il lavoratore non deve scegliere tra i due.

    Il congedo matrimoniale deve essere richiesto con congruo anticipo (di norma almeno 10-15 giorni prima) e documentato con il relativo atto. Può essere fruito sia prima che dopo la data del matrimonio, nell’arco temporale concordato con il datore.

    ROL: cosa sono e quando si maturano

    I ROL (Riposi per Ore Lavorative) sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie, che derivano principalmente da due fonti:

    1. la riduzione legata alle ex festività soppresse con il d.P.R. 792/1985 (4 festività civili non più celebrate come riposo obbligatorio), che vengono trasformate in ore di permesso aggiuntivo;
    2. eventuali accordi di flessibilità oraria previsti dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.

    I ROL devono essere fruiti entro l’anno di maturazione o entro il termine previsto dal CCNL o dall’accordo aziendale. Il datore di lavoro può indicare i periodi preferenziali di fruizione, ma il lavoratore conserva il diritto a goderne. In caso di cessazione del rapporto, i ROL non goduti devono essere liquidati in busta paga.

    Permessi per legge: L. 104 e congedi parentali

    Ai diritti contrattuali si affiancano i permessi previsti dalla legge, che il datore di lavoro è obbligato a riconoscere indipendentemente dal CCNL applicato:

    • L. 104/1992: 3 giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza a un familiare con disabilità grave, o 2 ore giornaliere per i genitori di figli con disabilità.
    • Congedo parentale (d.lgs. 151/2001): fino a 6 mesi ciascuno per madre e padre (con l’incremento dei mesi retribuiti introdotto dal d.lgs. 105/2022 e successive modifiche), da fruire entro i 12 anni del figlio.
    • Congedo per vittime di violenza di genere: il rinnovo 2024 ha introdotto specifiche causali nel CCNL DMO a tutela delle lavoratrici vittime di violenza.

    Casi pratici

    Tizio – Ferie estive: come si calcolano i 26 giorni
    Tizio ha maturato tutti i 26 giorni di ferie annui e decide di prendere 3 settimane in agosto (dal 1° al 21 agosto). Nel periodo cadono: il 15 agosto (festività nazionale) e 3 domeniche. Grazie al calcolo su base 6 giorni, le 3 domeniche non vengono computate come ferie e il 15 agosto non erode il monte ferie. Tizio consuma complessivamente 15 giorni lavorativi di ferie (lun-sab esclusi i 3 sabati di ogni settimana) su 26 spettanti.
    Caia – Congedo matrimoniale e ferie: possono coesistere
    Caia si sposa il 5 luglio 2026 e richiede il congedo matrimoniale di 15 giorni consecutivi (dal 3 al 17 luglio). A settembre prenota 10 giorni di ferie ordinarie per la luna di miele. I due periodi sono distinti e non si sovrappongono: il congedo matrimoniale non erode il monte ferie. Caia li fruisce separatamente senza rinunciare a nulla.
    Sempronio – ROL scaduti: cosa succede
    Sempronio aveva maturato 20 ore di ROL nel 2025 ma non le ha fruite entro il 31 dicembre 2025 (scadenza prevista dal CCNL aziendale). Il datore non gliele ha liquidate sostenendo che siano «perse». Sempronio si rivolge alla Fisascat-Cisl che verifica il testo del contratto aziendale: se non vi è una clausola che preveda la decadenza, i ROL non goduti devono essere comunque liquidati all’atto della cessazione del rapporto o entro i termini di legge.

    Domande frequenti

    Quante ferie spettano nel CCNL Federdistribuzione?
    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede 26 giorni lavorativi di ferie annue. Il calcolo avviene su base settimana di 6 giorni (lunedì-sabato); domeniche e festività nazionali che cadono nel periodo feriale non vengono conteggiate.
    Come funziona il congedo matrimoniale nel CCNL GDO?
    Il congedo matrimoniale previsto dal CCNL Federdistribuzione è di 15 giorni consecutivi retribuiti al 100%, da fruire in occasione del matrimonio civile o religioso. Si cumula con le ferie ordinarie e non le erode.
    Cosa sono i ROL?
    I ROL (Riposi per Ore Lavorative) derivano dalla riduzione delle ore legate alle ex festività soppresse o da accordi di flessibilità. Sono ore di riposo aggiuntive rispetto alle ferie e devono essere fruite entro i termini previsti dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Le ferie non godute scadono?
    Per legge (d.lgs. 66/2003) almeno 2 settimane di ferie devono essere godute nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dall’anno successivo. Il datore non può monetizzare le ferie non godute tranne in caso di cessazione del rapporto.
    Come si calcolano le ferie in caso di assunzione a metà anno?
    Le ferie maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Ogni mese intero (o frazione superiore a 15 giorni) conta come mese intero. In caso di assunzione a luglio, spettano indicativamente 13 giorni di ferie per il secondo semestre.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 40 ter CAD – (Sistema pubblico di ricerca documentale)

    Art. 40 ter D.Lgs. 82/2005 CAD – (Sistema pubblico di ricerca documentale)

    In vigore dal 01/01/2006

    ((

    1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicità legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonché a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente. ))

  • Art. 673 Codice della Navigazione – Facoltà di liberare la nave

    Art. 673 Codice della Navigazione – Facoltà di liberare la nave

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il terzo acquirente di una nave o di carati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato verso creditori privilegiati o ipotecari, ha facoltà di liberare la nave o i carati da ogni ipoteca trascritta e da ogni privilegio per credito sorto anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

  • Art. 69 CTS – Accesso al Fondo sociale europeo

    Art. 69 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Accesso al Fondo sociale europeo

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

  • Art. 750 Codice della Navigazione – Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

    Art. 750 Codice della Navigazione – Iscrizione ed identificazione degli aeromobili

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Gli aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui all'articolo 756. L'iscrizione è richiesta dal proprietario che risponde ai requisiti previsti dall'articolo 756. L'aeromobile è identificato dalle marche di nazionalità e di immatricolazione.

  • Art. 70 D.Lgs. 174/2016 – Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

    Art. 70 D.Lgs. 174/2016 – Riapertura del fascicolo istruttorio archiviato

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. I fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se dopo l’emanazione del formale provvedimento di archiviazione emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati. 1-bis. Della riapertura del fascicolo è data notizia ai soggetti ai quali sia stata precedentemente comunicata l’archiviazione.

  • Art. 72 TULPS – articolo abrogato

    Art. 72 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112