Art. 91 c.c. [Diversità di razza o di nazionalità] (1)
Articolo abrogato.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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Articolo abrogato.
In vigore dal 04/07/2001
1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all' articolo 694, commi 2 , 3 e 4, del codice di procedura penale . Nota all'art. 76: – Si riporta il testo dell' art. 694 del codice di procedura penale : "Art. 694 (Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione). –
1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza diritto ad anticipazione e a rifusione di spese non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale.
2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale.
3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.
4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni"."
In vigore dal 01/01/2006
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software fruibile in modalità cloud computing; e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo ((n. 50 del 2016 )) , effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri: a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto; b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione; c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'AgID.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 . (28)
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Quando, durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva, il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 del codice di procedura penale informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e
6. 3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme stabilite al comma
5. 4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e sistemi equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilità del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.

Articolo abrogato dal d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396
[Abrogato]
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. Le modalità di svolgimento dell’udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l’appello, in quanto applicabili.
2. La sentenza che risolve la questione deferita è depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale è stata deliberata.
3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell’udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.
L’articolo 121 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) stabilisce i presupposti soggettivi e oggettivi della liquidazione giudiziale, la procedura concorsuale liquidatoria che ha sostituito il fallimento. Comprendere chi è soggetto a questa procedura – e chi ne è escluso – è decisivo per qualunque imprenditore in difficoltà. Queste pagine analizzano i casi pratici più frequenti partendo dal testo dell’art. 121 CCII.
L’art. 121 CCII disciplina in modo sintetico ma essenziale l’accesso alla liquidazione giudiziale: la norma individua due presupposti concorrenti, uno soggettivo (chi può essere assoggettato) e uno oggettivo (in quale stato deve trovarsi). Sul piano soggettivo, la procedura è riservata agli imprenditori commerciali che superino almeno una delle tre soglie dimensionali fissate dall’art. 2, comma 1, lett. d) del medesimo codice. Sul piano oggettivo, il debitore deve trovarsi in stato di insolvenza, intesa come incapacità manifesta e non transitoria di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. L’art. 121 è la porta d’ingresso dell’intera procedura: sbagliare la qualificazione del presupposto può determinare l’improponibilità della domanda o, al contrario, l’esposizione a una procedura più gravosa di quella a cui si aveva diritto.
Sono esclusi dalla liquidazione giudiziale i consumatori, i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori commerciali “sotto soglia”. Le tre soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) sono cumulative: l’imprenditore è sotto soglia solo se rispetta contemporaneamente tutti e tre i limiti (attivo patrimoniale annuo ≤ 300.000 €, ricavi annui ≤ 200.000 €, debiti complessivi anche non scaduti ≤ 500.000 €). Il superamento anche di un solo parametro, anche di un solo euro, fa scattare la soggettività fallimentare. L’onere di dimostrare il possesso dei requisiti di esonero grava sempre sul debitore, che deve produrre documentazione contabile riferita ai tre esercizi precedenti la domanda (o all’intera durata dell’attività, se inferiore a tre anni). In assenza di prove, la presunzione opera a sfavore dell’imprenditore.
Il presupposto oggettivo è lo stato di insolvenza, definito dall’art. 2, comma 1, lett. b) CCII come l’incapacità del debitore di soddisfare “regolarmente” le proprie obbligazioni, manifestata da inadempimenti o altri fatti esteriori. Tre caratteri distinguono l’insolvenza dalla semplice crisi: l’esteriorità (il disagio deve emergere con segnali oggettivi verso i terzi), la regolarità (non occorre impossibilità assoluta di pagare, basta l’incapacità di pagare nei tempi normali del mercato), la strutturalità (l’incapacità non deve essere transitoria). La distinzione rileva operativamente perché strumenti come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione sono accessibili già in stato di crisi, mentre la liquidazione giudiziale presuppone l’insolvenza conclamata. Ritardare il momento in cui si riconosce l’insolvenza può precludere le soluzioni negoziali e aggravare la responsabilità degli organi sociali.
Scenario. Tizio è l’amministratore unico di una s.r.l. attiva nel commercio al dettaglio. L’ultimo bilancio approvato mostra: attivo patrimoniale 280.000 €, ricavi 185.000 €, debiti complessivi (incluse rate di leasing non ancora scadute) 520.000 €. L’azienda accumula ritardi nei pagamenti ai fornitori da sei mesi.
Come si legge l’art. 121. Le prime due soglie sono rispettate, ma la terza (debiti ≤ 500.000 €) è superata di 20.000 €. Poiché le soglie sono cumulative, la s.r.l. è soggettivamente assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Se si aggiunge lo stato di insolvenza – che i ritardi sistematici ai fornitori già configurano come segnale esteriore – entrambi i presupposti dell’art. 121 sono soddisfatti.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Caio gestisce un negozio di abbigliamento come imprenditore individuale. Attivo 120.000 €, ricavi 95.000 €, debiti 180.000 €. È in grave difficoltà e un creditore ha minacciato un’istanza di liquidazione giudiziale.
Come si legge l’art. 121. Caio rispetta tutte e tre le soglie: è sotto soglia e non può essere assoggettato alla liquidazione giudiziale. L’istanza del creditore, se presentata, dovrà essere dichiarata inammissibile per difetto del presupposto soggettivo. La procedura applicabile a Caio è la liquidazione controllata del sovraindebitato, disciplinata dagli artt. 268 ss. CCII, con effetti significativamente diversi (in particolare quanto alla esdebitazione).
Cosa fare in pratica:
Scenario. Sempronia è socia accomandataria di una s.a.s. che gestisce un ristorante. La società ha debiti per 650.000 € e non paga i fornitori da quattro mesi, ma sta trattando privatamente con la banca la rinegoziazione di un mutuo e sostiene di non essere insolvente bensì in temporanea illiquidità.
Come si legge l’art. 121. Sul piano soggettivo la s.a.s. è un’impresa commerciale con debiti superiori a 500.000 €, dunque sopra soglia. Sul piano oggettivo la distinzione tra “rilliquidità transitoria” e “insolvenza strutturale” è una questione di fatto che il tribunale valuterà caso per caso. La trattativa in corso con la banca non esclude l’insolvenza se nel frattempo i fornitori non vengono pagati. Il ritardo sistematico di quattro mesi è già un fatto esteriore rilevante.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Tizio coltiva un fondo e ha sviluppato negli anni un agriturismo che oggi genera il 75% del suo fatturato. I debiti complessivi ammontano a 900.000 € e non riesce a onorare le rate del mutuo fondiario. Un creditore ha presentato istanza di liquidazione giudiziale.
Come si legge l’art. 121. L’esclusione dell’imprenditore agricolo opera solo se l’attività agricola è quella principale ai sensi dell’art. 2135 c.c. Le attività connesse (agriturismo, trasformazione e commercializzazione di prodotti) mantengono la qualifica agricola solo se sono “provenienti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali”. Se l’agriturismo è diventato l’attività principale, Tizio potrebbe aver perso la qualifica di imprenditore agricolo e risultare assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Cosa fare in pratica:
Scenario. Caio ha fondato una s.r.l. innovativa diciotto mesi fa. Non ha ancora chiuso tre esercizi. Già al diciottesimo mese ha debiti per 420.000 € e non paga i dipendenti da due mesi. Un fornitore vuole presentare istanza di liquidazione giudiziale.
Come si legge l’art. 121. Quando l’attività dura da meno di tre anni, la verifica dei requisiti dimensionali si compie sull’intera durata dell’attività fino alla data della domanda. L’onus probandi resta sul debitore: Caio deve dimostrare di essere sotto soglia sulla base dei soli diciotto mesi. I debiti di 420.000 € sono sotto la soglia dei 500.000 €, ma occorre controllare anche attivo e ricavi del periodo. Se anche uno solo dei parametri fosse superato, la s.r.l. è assoggettabile. Il mancato pagamento dei dipendenti per due mesi è già un segnale oggettivo di insolvenza.
Cosa fare in pratica:
La parte interessata deve attivarsi non appena compaiono i primi segnali esteriori di insolvenza: inadempimenti reiterati verso fornitori, protesti, esecuzioni individuali, impossibilità di accedere al credito ordinario. Attendere l’istanza di un creditore significa perdere il controllo della procedura e la possibilità di accedere agli strumenti negoziali (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione). Il debitore che si attiva tempestivamente può presentare domanda già in stato di crisi, prima che l’insolvenza sia conclamata. Al contrario, se è il creditore ad agire, il debitore deve essere pronto a contestare i presupposti soggettivi o oggettivi con documentazione solida da depositare prima dell’udienza.
No. I professionisti intellettuali non sono imprenditori commerciali ai sensi del codice civile e sono esclusi dall’ambito soggettivo dell’art. 121 CCII. In caso di sovraindebitamento, accedono alle procedure della liquidazione controllata o del concordato minore, disciplinate dagli artt. 268 ss. e 74 ss. del medesimo codice.
Basta superare anche una sola soglia. Le tre condizioni (attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 €, debiti ≤ 500.000 €) sono cumulative nel senso che devono essere soddisfatte tutte e tre perché l’imprenditore sia considerato “sotto soglia” e quindi escluso dalla liquidazione giudiziale. Il superamento di anche solo un limite fa scattare la soggettività fallimentare.
La crisi (art. 2, comma 1, lett. a) CCII) è uno stato prospettico di probabilità di futura insolvenza; l’insolvenza (art. 2, comma 1, lett. b) CCII) è l’incapacità attuale e manifesta di soddisfare regolarmente le obbligazioni. La liquidazione giudiziale richiede insolvenza; il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione possono essere attivati già in stato di crisi. Agire in stato di crisi è quindi più conveniente perché lascia aperte più soluzioni.
L’onere della prova grava sul debitore. Se l’imprenditore non produce documentazione contabile sufficiente a dimostrare il rispetto di tutti e tre i parametri dimensionali, il tribunale può presumere che i requisiti di assoggettabilità siano soddisfatti. È quindi indispensabile avere bilanci o dichiarazioni fiscali aggiornate e complete già prima di qualsiasi udienza.

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 .
Se l’opposizione è respinta, l’opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione
Articolo abrogato
In vigore dal 03/08/2017
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.
3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all' articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 . Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.
4. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, gli enti del Terzo settore sono ammessi ad usufruire, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, al ricorrere dei presupposti e in condizioni di parità con gli altri aspiranti, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene all'accesso al credito agevolato. Note all'art. 71: – Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio , ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004 , S.O. – Si riporta l' art. 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ): «Art. 151 (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato). –
1. La disciplina di cui all'art. 19 del presente codice si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all' art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio , delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
2. L'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.».