- I fornitori del servizio universale non possono obbligare gli utenti finali a pagare prestazioni o servizi aggiuntivi non indispensabili per il servizio richiesto.
- I fornitori devono predisporre strumenti di controllo delle spese e un sistema per evitare la cessazione ingiustificata del servizio, con un meccanismo per verificare il perdurare dell'interesse degli utenti a fruirne.
- Questi obblighi si applicano anche ai servizi forniti a microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro quando il Ministero ha esteso il perimetro del servizio universale.
- L'AGCOM può disapplicare le disposizioni sugli strumenti di controllo delle spese se constata che le prestazioni sono già ampiamente disponibili sul mercato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 98 D.Lgs. 259/2003 — Controllo delle spese
Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)
1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all’articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l’utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.
2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all’articolo 94 che prestano servizi a norma dell’articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all’allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all’articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell’interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117.
3. L’Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 98 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di comitato
- Art. 98 Cod. Amb. — risparmio idrico
- Art. 98 D.Lgs. 159/2011 — Articolo 98
- Art. 98 D.Lgs. 209/2005 — Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
- Art. 98 D.Lgs. 42/2004 — Dichiarazione di pubblica utilità
- Art. 98 Codice Civile: Rifiuto della pubblicazione
Commento
La tutela del consumatore nel contesto del servizio universale
L'articolo 98 introduce un insieme di tutele specifiche a favore degli utenti del servizio universale, costruite attorno a due preoccupazioni concrete: la prima è che l'operatore designato sfruti la propria posizione per vendere agli utenti del servizio universale prestazioni aggiuntive non necessarie; la seconda è che il servizio venga interrotto per ragioni non giustificate, lasciando l'utente — che per definizione non ha alternative commerciali — senza connettività. Entrambe le preoccupazioni sono più acute per gli utenti del servizio universale rispetto ai normali consumatori del mercato concorrenziale, perché i destinatari del servizio universale sono spesso persone vulnerabili — anziani, persone a basso reddito, utenti di aree isolate — con minori capacità di difendersi da pratiche commerciali scorrette.
Il divieto di servizi aggiuntivi non necessari
Il primo comma stabilisce che, nella fornitura di prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli del servizio universale vero e proprio, l'operatore deve definire condizioni tali che l'utente «non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto». Questa disposizione è un presidio contro il bundling forzato nel contesto del servizio universale: un operatore designato non può imporre come precondizione per la fornitura della connessione di servizio universale l'acquisto di servizi aggiuntivi (TV, telefonia voce premium, pacchetti di contenuti). La norma non vieta le offerte in bundle, ma vieta che esse siano la sola opzione disponibile per l'utente.
Gli strumenti di controllo delle spese
Il secondo comma impone ai fornitori di servizio universale di offrire agli utenti le prestazioni e i servizi aggiuntivi elencati nell'allegato 6, parte A, che comprendono strumenti per il controllo delle proprie spese di comunicazione. Questi strumenti — avvisi al raggiungimento di soglie di spesa, meccanismi di blocco dei servizi premium, strumenti di monitoraggio del consumo — sono essenziali per gli utenti con difficoltà economiche, che potrebbero trovarsi in bollette molto elevate per servizi aggiuntivi non richiesti o per consumi non pianificati. Il sistema deve anche prevenire la «cessazione ingiustificata» del servizio, con un meccanismo per verificare periodicamente il perdurare dell'interesse dell'utente a fruirne — un presidio contro la prassi di continuare a erogare e fatturare servizi a utenti che non li utilizzano.
La disapplicazione in caso di ampia disponibilità di mercato
Il terzo comma introduce una clausola di sussidiarietà: se l'AGCOM constata che le prestazioni di controllo delle spese sono «ampiamente disponibili» sul mercato — cioè offerte da tutti o quasi tutti gli operatori su base commerciale — può disapplicare gli obblighi del secondo comma in tutto o in parte del territorio. Questa previsione riflette la logica del Codice: la regolamentazione del servizio universale non deve produrre distorsioni del mercato imponendo obblighi che il mercato già soddisfa spontaneamente. La disponibilità commerciale generalizzata degli strumenti di controllo delle spese renderebbe superfluo l'obbligo regolamentare specifico.
Casi pratici
Caso 1: Contestazione di bundle obbligatorio nel servizio universale
Alfa S.p.A., operatore designato per il servizio universale in alcune province, offre la connessione a banda larga di servizio universale solo in abbinamento obbligatorio con un servizio di TV via internet (IPTV) che incrementa il costo mensile di 12 euro. Tizio, consumatore con reddito basso che necessita solo della connessione internet, presenta reclamo all'AGCOM. L'Autorità verifica che il bundle obbligatorio viola il primo comma dell'articolo 98, che impone che l'utente non sia costretto a pagare per servizi non indispensabili al servizio richiesto. Impone ad Alfa di offrire la connessione di servizio universale anche come prodotto standalone al prezzo massimo consentito.
Caso 2: Implementazione degli strumenti di controllo delle spese
L'AGCOM verifica che l'operatore Beta S.r.l., designato per il servizio universale, non ha predisposto gli strumenti di controllo delle spese previsti dall'allegato 6, parte A. In particolare, non invia avvisi agli utenti al raggiungimento della soglia di spesa mensile e non offre la possibilità di bloccare automaticamente le chiamate verso numerazioni a sovrapprezzo. L'Autorità impone ad Beta di implementare entro novanta giorni tutti gli strumenti previsti, con penale giornaliera in caso di inadempimento. I consumatori con contratti di servizio universale devono essere informati individualmente dell'attivazione dei nuovi strumenti.
Caso 3: Disapplicazione dell'obbligo di strumenti di controllo per ampia disponibilità di mercato
L'AGCOM conduce una verifica sulla disponibilità degli strumenti di controllo delle spese offerti dai principali operatori di connettività a banda larga. Constata che tutti i principali operatori presenti nelle aree urbane offrono già spontaneamente, su base commerciale, avvisi di soglia, blocco dei servizi premium e report mensili del consumo dati. Conclude che le prestazioni sono «ampiamente disponibili» nel mercato commerciale nelle grandi città e decide di disapplicare l'obbligo del secondo comma per queste aree geografiche, mantenendolo invece nelle aree rurali dove la presenza degli operatori è limitata a quelli designati.
Domande frequenti
Un operatore di servizio universale può obbligare gli utenti ad acquistare servizi aggiuntivi?
No. Il primo comma dell'articolo 98 vieta che l'utente sia costretto a pagare per prestazioni o servizi non necessari o non indispensabili per il servizio richiesto. L'operatore può offrire bundle, ma deve anche offrire il servizio di base standalone, senza condizionare la sua disponibilità all'acquisto di servizi aggiuntivi.
Quali strumenti di controllo delle spese deve offrire il fornitore di servizio universale?
Quelli elencati nell'allegato 6, parte A, del Codice, che tipicamente includono: avvisi di soglia di spesa, meccanismi di blocco dei servizi premium, strumenti di monitoraggio dei consumi. L'elenco può essere aggiornato per adeguarsi all'evoluzione tecnologica e alle nuove tipologie di servizi.
Quando può l'AGCOM disapplicare gli obblighi di controllo delle spese?
Quando constata che le relative prestazioni sono già ampiamente disponibili sul mercato commerciale, cioè offerte dagli operatori su base volontaria e senza necessità di un obbligo regolamentare specifico. In tal caso, la norma sarebbe ridondante e potrebbe creare distorsioni del mercato imponendo costi di compliance inutili.
L'obbligo di verifica del perdurare dell'interesse al servizio serve a proteggere gli utenti o gli operatori?
Serve principalmente a proteggere gli utenti: il meccanismo impone che il servizio non venga continuato (e fatturato) indefinitamente senza verificare che l'utente lo voglia ancora. Allo stesso tempo evita all'operatore di erogare servizi non utilizzati, con un interesse convergente di entrambe le parti alla verifica periodica.
Vedi anche