Autore: Andrea Marton

  • Art. 31 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici

    Art. 31 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici ( legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.

    2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 L. 354/1975 – Ammissione alla semilibertà

    Art. 50 L. 354/1975 – Ammissione alla semilibertà

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell’arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

    2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell’articolo 4- bis, di almeno due terzi di essa. L’internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall’articolo 47, se mancano i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell’espiazione di metà della pena.

    3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

    4. L’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

    5. Il condannato all’ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena.

    7. Se l’ammissione alla semilibertà riguarda una detenuta madre di un figlio di età inferiore a tre anni, essa ha diritto di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

  • Art. 28 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    Art. 28 D.Lgs. 82/2005 CAD – Certificati di firma elettronica qualificata

    In vigore dal 01/01/2006

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

    2. In aggiunta alle informazioni previste nel Regolamento eIDAS ((…)) nel certificato di firma elettronica qualificata può essere inserito il codice fiscale. Per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si può indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo univoco ((…)) .

    3. Il certificato di firma elettronica qualificata può contenere, ove richiesto dal titolare ((di firma elettronica)) o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per il quale il certificato è richiesto: a) le qualifiche specifiche del titolare ((di firma elettronica)) , quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza; b) i limiti d'uso del certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30, comma

    3. c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili. (( c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale. ))

    3-bis. ((Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.)) Le informazioni di cui al comma 3 possono ((anche)) essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. ((Con le Linee guida)) sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.

    4. Il titolare ((di firma elettronica)) , ovvero il terzo interessato se richiedente ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui al presente articolo. ((4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.))

  • Art. 20 D.Lgs. 1/2018 – Commissione Grandi Rischi

    Art. 20 D.Lgs. 1/2018 – Commissione Grandi Rischi ( Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/200

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all’articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 73 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Art. 73 D.Lgs. 174/2016 – Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile.

  • Atti soggetti a registrazione: casi pratici art. 2 D.P.R. 131/1986

    Quali atti devono essere portati a registrazione e quali no? La domanda sembra semplice ma nella pratica genera incertezze costanti: scritture private, contratti orali, verbali di assemblea, atti formati all’estero. L’art. 2 D.P.R. 131/1986 traccia il perimetro essenziale del Testo Unico dell’imposta di registro, individuando le categorie di atti per i quali la legge prevede l’obbligo (o la possibilità) di registrazione. Capire la logica della norma significa evitare sanzioni, scegliere lo strumento contrattuale corretto e dialogare con il notaio o con l’Agenzia delle Entrate con un linguaggio comune.

    Il quadro generale: cosa dice davvero l’art. 2

    L’art. 2 individua quattro grandi famiglie di atti soggetti a registrazione:

    • Atti scritti formati in Italia indicati nella Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986;
    • Contratti verbali tassativamente elencati nello stesso decreto (locazione e affitto di beni immobili, trasferimenti e affitti di aziende);
    • Atti formati all’estero che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali su beni immobili o aziende esistenti in Italia, oppure locazioni e affitti relativi agli stessi;
    • Atti societari di enti esteri che svolgono attività in Italia.

    La distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso (Tariffa, Parte I) e atti soggetti solo in caso d’uso (Tariffa, Parte II) è la chiave operativa. Nel primo caso la registrazione è obbligatoria entro un termine perentorio (di regola 30 giorni dalla formazione dell’atto, secondo l’art. 13); nel secondo, l’atto va registrato solo quando viene depositato presso una cancelleria, un’amministrazione pubblica o utilizzato in modo formale.

    Atti scritti: registrazione in termine fisso

    Tutti gli atti scritti formati in Italia che rientrano nella Parte I della Tariffa devono essere registrati entro 30 giorni. Rientrano qui le compravendite immobiliari, le donazioni, le permute, le costituzioni di diritti reali (usufrutto, servitù, superficie), gli atti societari di costituzione e modifica, i contratti preliminari, le cessioni di azienda, i contratti di locazione immobiliare ultranovennali e – più in generale – tutti i contratti scritti che producono effetti traslativi o costitutivi rilevanti per la legge fiscale.

    Per gli atti scritti la forma rileva: una scrittura privata non autenticata e un atto pubblico notarile sono entrambi “atti scritti”, ma il regime applicativo cambia (autoliquidazione del notaio, registrazione telematica, modalità di pagamento). L’art. 2, comma 1, lett. a) parla di “atti indicati nella tariffa”: è quindi la Tariffa, voce per voce, a stabilire aliquota, base imponibile e termine.

    Contratti verbali tipici: registrazione in caso d’uso o per particolari ipotesi

    L’art. 3 D.P.R. 131/1986 (richiamato implicitamente dall’art. 2) individua i contratti verbali soggetti a registrazione: si tratta essenzialmente delle locazioni e degli affitti di beni immobili e dei trasferimenti e affitti di aziende. Per questi contratti l’oralità non esonera dall’obbligo: anche un accordo “a voce” tra locatore e conduttore su un appartamento abitativo deve essere registrato, perché la legge ha scelto di colpire la sostanza dell’operazione e non la sua forma.

    Restano invece fuori dal perimetro i contratti verbali atipici o non espressamente indicati: il comodato verbale di un bene mobile, un mandato gratuito non scritto, un patto fiduciario orale tra privati su beni mobili non generano obbligo automatico di registrazione, salvo che vengano poi formalizzati per iscritto o utilizzati in atti pubblici.

    Atti societari ed atti esteri: il principio di territorialità

    Gli atti societari di enti esteri operanti in Italia – apertura di sede secondaria, nomine di rappresentanti, statuti adottati o modificati per il ramo italiano – entrano nel campo dell’art. 2 quando producono effetti rilevanti sul territorio nazionale. Analogamente, un atto formato all’estero che trasferisce un immobile sito in Italia deve essere registrato in Italia: il criterio è quello del luogo del bene, non del luogo dell’atto.

    Questa logica si lega all’art. 9 D.P.R. 131/1986, che stabilisce regole generali sull’imposizione degli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrimenti tassati e sull’individuazione del soggetto passivo. Insieme, art. 1, art. 2 e art. 9 disegnano l’architettura di base dell’imposta.

    Cinque casi pratici applicati

    Caso 1 – Contratto scritto di compravendita immobiliare

    Tizio e Caio firmano davanti al notaio l’atto di compravendita di un appartamento a Milano per 280.000 euro. L’atto è scritto, formato in Italia, ed è indicato nella Parte I della Tariffa (voce “trasferimenti immobiliari”).

    Inquadramento art. 2: atto soggetto a registrazione in termine fisso (lett. a). Il notaio procede alla registrazione telematica entro 30 giorni con autoliquidazione dell’imposta proporzionale (9% o 2% prima casa) più imposte ipotecaria e catastale fisse.

    Cosa fa il contribuente: firma l’atto, paga al notaio l’imposta e riceve copia registrata. L’adempimento è interamente gestito dal notaio in qualità di responsabile d’imposta.

    Caso 2 – Locazione abitativa verbale 4+4

    Sempronio affitta a Mevia un bilocale a Roma con accordo soltanto verbale: canone 700 euro mensili, durata quattro anni rinnovabili. Nessun documento firmato.

    Inquadramento art. 2: contratto verbale di locazione di immobile urbano. Rientra tra i contratti verbali tipici soggetti a registrazione (art. 2 in combinato disposto con l’art. 3). L’obbligo di registrazione esiste a prescindere dalla forma scritta.

    Cosa fa la parte: il locatore (o il conduttore, in solido) presenta il modello RLI all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della decorrenza, indicando gli estremi del rapporto verbale. La mancata registrazione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art. 1, comma 346, L. 311/2004, oltre a sanzioni amministrative.

    Caso 3 – Atto societario costitutivo di S.r.l.

    Quattro soci costituiscono una S.r.l. con capitale 10.000 euro davanti al notaio a Torino. Lo statuto prevede conferimenti in denaro.

    Inquadramento art. 2: atto scritto formato in Italia, indicato nella Tariffa Parte I (voce “atti propri delle società”). Soggetto a registrazione in termine fisso con imposta fissa (200 euro) per la costituzione con conferimenti in denaro.

    Cosa fa il notaio: deposita l’atto al Registro delle Imprese e procede alla registrazione fiscale entro 20 giorni (termine speciale per atti societari notarili). Le successive modifiche statutarie seguono lo stesso schema.

    Caso 4 – Cessione di quote di S.r.l. per atto pubblico

    Caio cede a Tizia il 30% delle quote di una S.r.l. familiare, mediante atto notarile (o scrittura privata autenticata).

    Inquadramento art. 2: atto scritto soggetto a registrazione in termine fisso. La cessione di quote sociali sconta imposta di registro in misura fissa (200 euro), trattandosi di trasferimento di partecipazioni e non di beni immobili.

    Cosa fa la parte: il cedente paga al notaio l’imposta fissa, l’atto viene registrato e successivamente depositato al Registro delle Imprese. La cessione produce effetti tra le parti dalla data dell’atto e verso la società/terzi dal deposito.

    Caso 5 – Contratto di società estera che trasferisce un immobile in Italia

    Una società di diritto svizzero, in occasione di una ristrutturazione interna, conferisce a una propria controllata un immobile situato a Como. L’atto è stipulato davanti a un notaio di Zurigo, in lingua tedesca, secondo il diritto elvetico.

    Inquadramento art. 2: atto formato all’estero che trasferisce la proprietà di un bene immobile esistente in Italia. Rientra nella lett. d) dell’art. 2 ed è quindi soggetto a registrazione in Italia, con applicazione delle aliquote previste per i trasferimenti immobiliari.

    Cosa fa la società: nomina un rappresentante in Italia (o si avvale di un notaio italiano per il deposito), produce traduzione giurata dell’atto e ne chiede la registrazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il luogo dell’immobile. Il termine decorre dalla data dell’atto estero, salvo deposito presso notaio italiano (che fa decorrere il termine dal deposito).

    Quando e come orientarsi senza notaio

    Non tutti gli atti dell’art. 2 richiedono il notaio. La distinzione utile è questa:

    • Atti che richiedono per legge il notaio: trasferimenti immobiliari, donazioni, costituzioni di società di capitali, atti che richiedono pubblicità nei registri immobiliari o nel Registro delle Imprese. Qui il notaio è anche responsabile d’imposta e cura registrazione e autoliquidazione.
    • Atti registrabili autonomamente dal contribuente o dalla parte: contratti di locazione immobiliare (modello RLI telematico), preliminari di compravendita per scrittura privata, contratti di affitto d’azienda non notarili, contratti verbali soggetti a registrazione, cessioni di credito non notarili.

    La regola operativa: se l’atto produce effetti reali su immobili o partecipazioni rilevanti, è quasi sempre necessario il notaio. Se invece l’atto produce effetti obbligatori (locazione, comodato scritto, contratto d’opera), la registrazione può essere curata direttamente dalla parte tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    In ogni caso, la lingua dell’art. 2 usa termini precisi: contribuente (chi è soggetto all’imposta), parte (chi è titolare degli interessi economici dell’atto), notaio (pubblico ufficiale che roga l’atto e funge da responsabile d’imposta). Usare il termine corretto evita ambiguità nella corrispondenza con l’ufficio.

    Norme e fonti

    • Art. 2 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 – Atti soggetti a registrazione: scritti formati in Italia, verbali tipici, atti societari di enti esteri, atti esteri che trasferiscono diritti reali su immobili o aziende in Italia.
    • Art. 1 D.P.R. 131/1986 – Oggetto e presupposto dell’imposta: l’imposta di registro si applica agli atti indicati nella tariffa nei modi e termini previsti dal decreto.
    • Art. 9 D.P.R. 131/1986 – Disposizioni generali sull’imposizione degli atti aventi contenuto patrimoniale e regole sul soggetto passivo, complemento naturale dell’art. 2.
    • Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 – Parte I (atti soggetti a registrazione in termine fisso) e Parte II (atti soggetti a registrazione in caso d’uso): è la mappa operativa per individuare aliquote e termini di ogni atto.

    FAQ

    Un contratto di comodato verbale tra parenti va registrato?

    No. Il comodato non rientra tra i contratti verbali tipici elencati dal D.P.R. 131/1986 (locazioni e affitti di immobili, trasferimenti e affitti di aziende). Resta quindi fuori dall’art. 2 finché non viene formalizzato per iscritto. Se invece il comodato viene redatto in forma scritta, l’atto è registrabile in caso d’uso con imposta fissa.

    Una scrittura privata firmata tra privati va sempre registrata?

    Dipende dal contenuto. Se la scrittura corrisponde a una voce della Parte I della Tariffa (per esempio trasferimento di azienda, locazione immobiliare, costituzione di garanzia), va registrata in termine fisso entro 30 giorni. Se invece rientra nella Parte II (per esempio scritture private non autenticate di contenuto patrimoniale non altrimenti tassate), va registrata solo “in caso d’uso”, cioè quando viene depositata o utilizzata davanti alla pubblica amministrazione.

    Cosa succede se non registro una locazione verbale?

    La mancata registrazione del contratto di locazione di immobile urbano produce due effetti: sanzioni amministrative tributarie (dal 120% al 240% dell’imposta dovuta, art. 69 D.P.R. 131/1986) e nullità civilistica del contratto in base all’art. 1, comma 346, L. 311/2004. La nullità è insanabile per il futuro ma la registrazione tardiva consente di sanare la posizione fiscale.

    Un atto notarile fatto in Svizzera che trasferisce un immobile in Italia è valido senza registrazione in Italia?

    L’atto è civilisticamente valido secondo la legge del luogo di formazione, ma per produrre effetti pieni in Italia – in particolare per la trascrizione nei registri immobiliari – deve essere depositato presso un notaio italiano, tradotto se necessario e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. L’art. 2, lett. d), del D.P.R. 131/1986 lo richiede espressamente per tutti gli atti esteri che trasferiscono diritti reali su immobili siti in Italia.

  • Art. 26 T.U. Stupefacenti – Coltivazioni e produzioni vietate

    Art. 26 T.U. Stupefacenti – Coltivazioni e produzioni vietate

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali, diversi da quelli di cui all'articolo 27, consentiti dalla normativa dell'Unione europea. Torna al sommario

  • Art. 3 CTS – Norme applicabili

    Art. 3 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Norme applicabili

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare.

    2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.

    3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 . Note all'art. 3: – Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all' art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 , e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461 ) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1999 .

  • Art. 19 TULPS – articolo abrogato

    Art. 19 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110

  • Art. 35 TULPS – Obblighi dell’armaiolo e nulla osta all’acquisto di armi

    Art. 35 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    1. L'armaiolo di cui all' articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 , è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro è tenuto in formato elettronico, secondo le modalità definite nel regolamento.

    2. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

    3. Alla cessazione dell'attività, i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorità di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario.

    Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all' articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8 , sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attività.

    4. Gli armaioli devono, altresì, comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonché la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

    5. È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

    6. Il nulla osta non può essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

    7. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

    8. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 4.000 euro a 20.000 euro.

    9. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 10.000 euro.

    10. Il provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta all'acquisto delle armi, nonché quello che consente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un'arma devono essere comunicati, a cura dell'interessato, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, compreso il convivente more uxorio, individuati dal regolamento e indicati dallo stesso interessato all'atto dell'istanza, secondo le modalità definite nel medesimo regolamento. In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione del presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 euro a 10.000 euro. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.

  • Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 – Spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Art. 57 Reg. (UE) 2024/1689 – Spazi di sperimentazione normativa per l’IA

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti istituiscano almeno uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a livello nazionale, che sia operativo entro il 2 agosto 2026. Tale spazio di sperimentazione può essere inoltre istituito congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri. La Commissione può fornire assistenza tecnica, consulenza e strumenti per l'istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa per l'IA. L'obbligo di cui al primo comma può essere soddisfatto anche partecipando a uno spazio di sperimentazione esistente nella misura in cui tale partecipazione fornisca un livello equivalente di copertura nazionale per gli Stati membri partecipanti.

    2. Possono essere altresì istituiti ulteriori spazi di sperimentazione normativa per l'IA a livello regionale o locale, o congiuntamente con le autorità competenti di altri Stati membri.

    3. Il Garante europeo della protezione dei dati può inoltre istituire uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e può esercitare i ruoli e i compiti delle autorità nazionali competenti conformemente al presente capo.

    4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 assegnino risorse sufficienti per conformarsi al presente articolo in maniera efficace e tempestiva. Se del caso, le autorità nazionali competenti cooperano con altre autorità pertinenti e possono consentire il coinvolgimento di altri attori all'interno dell'ecosistema dell'IA. Il presente articolo lascia impregiudicati gli altri spazi di sperimentazione normativa istituiti a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri garantiscono un livello adeguato di cooperazione tra le autorità che controllano tali altri spazi di sperimentazione e le autorità nazionali competenti.

    5. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA istituiti a norma del paragrafo 1 garantiscono un ambiente controllato che promuove l'innovazione e facilita lo sviluppo, l'addestramento, la sperimentazione e la convalida di sistemi di IA innovativi per un periodo di tempo limitato prima della loro immissione sul mercato o della loro messa in servizio conformemente a un piano specifico dello spazio di sperimentazione concordato tra i fornitori o i potenziali fornitori e l’autorità competente. Tali spazi di sperimentazione possono comprendere prove in condizioni reali soggette a controllo nei medesimi spazi.

    6. Le autorità competenti, se del caso, forniscono orientamenti e garantiscono il controllo e il sostegno nell’ambito dello spazio di sperimentazione normativa per l’IA al fine di individuare i rischi, in particolare per quanto riguarda i diritti fondamentali, la salute e la sicurezza, le prove, le misure di attenuazione e la loro efficacia, in relazione agli obblighi e ai requisiti del presente regolamento e, se del caso, di altre disposizioni del diritto dell’Unione e nazionale, la conformità ai quali è soggetta a controllo nell'ambito dello spazio di sperimentazione.

    7. Le autorità competenti forniscono ai fornitori e ai potenziali fornitori che partecipano allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA orientamenti sulle aspettative normative e sulle modalità per soddisfare i requisiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. Su richiesta del fornitore o del potenziale fornitore del sistema di IA, l'autorità competente fornisce una prova scritta delle attività svolte con successo nello spazio di sperimentazione. L'autorità competente fornisce inoltre una relazione di uscita che illustra in dettaglio le attività svolte nello spazio di sperimentazione e i relativi risultati e le conclusioni dell'apprendimento. I fornitori possono utilizzare tale documentazione per dimostrare la loro conformità al presente regolamento attraverso la procedura di valutazione della conformità o le pertinenti attività di vigilanza del mercato. A tale riguardo, la relazione di uscita e la prova scritta fornite dall'autorità nazionale competente sono prese favorevolmente in considerazione dalle autorità di vigilanza del mercato e dagli organismi notificati, al fine di accelerare le procedure di valutazione della conformità in misura ragionevole.

    8. Fatte salve le disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 78, e con l'accordo del fornitore o del potenziale fornitore, la Commissione e il comitato sono autorizzati ad accedere alle relazioni di uscita e ne tengono conto, se del caso, nell'esercizio dei loro compiti a norma del presente regolamento. Se sia il fornitore o il potenziale fornitore sia l'autorità nazionale competente acconsentono esplicitamente, la relazione di uscita può essere messa a disposizione del pubblico attraverso la piattaforma unica di informazione di cui al presente articolo.

    9. L'istituzione di spazi di sperimentazione normativa per l'IA mira a contribuire agli obiettivi seguenti:

    a) migliorare la certezza del diritto al fine di conseguire la conformità normativa al presente regolamento o, se del caso, ad altre applicabili disposizioni di diritto dell'Unione e nazionale;

    b) sostenere la condivisione delle migliori pratiche attraverso la cooperazione con le autorità coinvolte nello spazio di sperimentazione normativa per l'IA;

    c) promuovere l'innovazione e la competitività e agevolare lo sviluppo di un ecosistema di IA;

    d) contribuire all'apprendimento normativo basato su dati concreti;

    e) agevolare e accelerare l'accesso al mercato dell'Unione per i sistemi di IA, in particolare se forniti dalle PMI, comprese le start-up.

    10. Le autorità nazionali competenti garantiscono che, nella misura in cui i sistemi di IA innovativi comportano il trattamento di dati personali o rientrano altrimenti nell'ambito di competenza di altre autorità nazionali o autorità competenti che forniscono o sostengono l'accesso ai dati, le autorità nazionali per la protezione dei dati e tali altre autorità nazionali o competenti siano associate al funzionamento dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e partecipino al controllo di tali aspetti nei limiti dei rispettivi compiti e poteri.

    11. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA non pregiudicano i poteri correttivi o di controllo delle autorità competenti che controllano gli spazi di sperimentazione, anche a livello regionale o locale. Qualsiasi rischio significativo per la salute e la sicurezza e i diritti fondamentali individuato durante lo sviluppo e le prove di tali sistemi di IA comporta adeguate misure di attenuazione. Le autorità nazionali competenti hanno il potere di sospendere, in via temporanea o permanente, il processo di prova o la partecipazione allo spazio di sperimentazione, se non è possibile un'attenuazione efficace, e informano l'ufficio per l'IA di tale decisione. Le autorità nazionali competenti esercitano i loro poteri di controllo entro i limiti del pertinente diritto, utilizzando i loro poteri discrezionali nell'attuazione delle disposizioni giuridiche per quanto riguarda uno specifico progetto di spazio di sperimentazione normativa per l'IA, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nell'IA nell'Unione.

    12. I fornitori e i potenziali fornitori partecipanti allo spazio di sperimentazione normativa per l'IA restano responsabili ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale applicabile in materia di responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della sperimentazione che ha luogo nello spazio di sperimentazione. Tuttavia, a condizione che i potenziali fornitori rispettino il piano specifico e i termini e le condizioni di partecipazione e seguano in buona fede gli orientamenti forniti dall'autorità nazionale competente, quest'ultima non infligge alcuna sanzione amministrativa in caso di violazione del presente regolamento. Qualora altre autorità competenti responsabili del diritto dell'Unione e nazionale abbiano partecipato attivamente al controllo del sistema di IA nello spazio di sperimentazione e abbiano fornito orientamenti ai fini della conformità, nessuna sanzione amministrativa pecuniaria è inflitta in relazione a tali disposizioni di diritto.

    13. Gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA sono progettati e attuati in modo tale da agevolare, se del caso, la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali competenti.

    14. Le autorità nazionali competenti coordinano le loro attività e cooperano nel quadro del comitato.

    15. Le autorità nazionali competenti informano l'ufficio per l'IA e il comitato di uno spazio di sperimentazione e possono chiedere sostegno e orientamenti. L'ufficio per l'IA mette a disposizione del pubblico l'elenco degli spazi di sperimentazione normativa pianificati ed esistenti e lo mantiene aggiornato al fine di incoraggiare una maggiore interazione negli spazi di sperimentazione e nella cooperazione transfrontaliera.

    16. Le autorità nazionali competenti presentano relazioni annuali all'ufficio per l'IA e al comitato a decorrere dall'anno successivo all'istituzione dello spazio di sperimentazione normativa per l'IA e successivamente ogni anno fino alla sua cessazione, nonché una relazione definitiva. Tali relazioni contengono informazioni sui progressi e sui risultati dell'attuazione di tali spazi di sperimentazione, comprese le migliori pratiche, gli incidenti, gli insegnamenti tratti e le raccomandazioni sulla loro configurazione e, ove pertinente, sull'applicazione ed eventuale revisione del presente regolamento, inclusi i rispettivi atti delegati e di esecuzione, e sull'applicazione di altre disposizioni di diritto dell'Unione soggette a controllo da parte delle autorità competenti nell'ambito dello spazio di sperimentazione. Le autorità nazionali competenti mettono tali relazioni annuali o estratti delle stesse a disposizione del pubblico online. La Commissione tiene conto, se del caso, delle relazioni annuali nell'esercizio dei suoi compiti a norma del presente regolamento.

    17. La Commissione sviluppa un'interfaccia unica e dedicata contenente tutte le informazioni pertinenti relative agli spazi di sperimentazione normativa per l'IA per permettere ai portatori di interessi di interagire con gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e di formulare richieste di informazioni presso le autorità competenti e di chiedere orientamenti non vincolanti sulla conformità di prodotti, servizi e modelli aziendali innovativi che integrano le tecnologie di IA, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c). La Commissione si coordina proattivamente con le autorità nazionali competenti, se del caso.

  • Art. 47-sexies L. 354/1975 – Allontanamento dal domicilio senza giustificato motivo

    Art. 47-sexies L. 354/1975 – Allontanamento dal domicilio senza giustificato
    motivo

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. La condannata ammessa al regime della detenzione domiciliare speciale che rimane assente dal proprio domicilio, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, può essere proposta per la revoca della misura.

    2. Se l’assenza si protrae per un tempo maggiore la condannata è punita ai sensi dell’articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell’ultimo comma dello stesso articolo.

    3. La condanna per il delitto di evasione comporta la revoca del beneficio.

    4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al padre detenuto, qualora la detenzione domiciliare sia stata concessa a questi, ai sensi dell’articolo 47-quinquies, comma 7