Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 198/2006 – Divieti di discriminazione nell’accesso agli impieghi pubblici ( legge 9 febbraio 1963, n. 66, articolo 1, comma 1; legge 13 dicembre 1986, n. 874, articoli 1 e
Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
1. La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge.
2. L’altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell’accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici ad eccezione dei casi in cui riguardino quelle mansioni e qualifiche speciali, per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione per la parità tra uomo e donna, fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. articolo precedente articolo successivo
In sintesi
L'articolo 31 del D.Lgs. 198/2006 sancisce il principio di piena parità di accesso delle donne a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, in ogni ruolo, carriera e categoria, senza limitazioni di mansioni o di svolgimento della carriera, fatti salvi i requisiti stabiliti dalla legge. Il comma 2 introduce un divieto specifico di discriminazione basata sull'altezza delle persone nell'accesso agli impieghi pubblici, ammettendo eccezioni soltanto per quelle mansioni per cui la misura minima di altezza sia oggettivamente necessaria, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La norma garantisce che i concorsi e le selezioni pubbliche non escludano le candidate mediante criteri fisici privi di connessione con le effettive esigenze della posizione da ricoprire.Indice dei contenuti
Il principio di piena parità di accesso agli impieghi pubblici
Il comma 1 dell'articolo 31 enuncia il principio di parità di accesso delle donne agli impieghi pubblici in termini assoluti e comprensivi: la donna può accedere a «tutte» le cariche, professioni e impieghi pubblici, in «tutti» i ruoli, carriere e categorie, «senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera». La portata della norma è dunque universale e non conosce eccezioni di principio, ma soltanto i limiti derivanti da requisiti «stabiliti dalla legge». Questa ultima clausola deve essere intesa in senso restrittivo: sono ammessi soltanto i requisiti che una norma di rango legislativo espressamente individua come condizione di accesso, e tali requisiti devono essere giustificati da ragioni oggettive e proporzionate alle esigenze della funzione da svolgere.
Il contesto storico: dalla esclusione alla piena parità
Il principio enunciato dall'articolo 31 ha una storia lunga. La legge 9 febbraio 1963, n. 66 - richiamata nella rubrica dell'articolo come fonte di origine - rappresentò una svolta fondamentale nell'ordinamento italiano, eliminando le esclusioni che ancora vietavano alle donne l'accesso a determinati ordini e carriere della magistratura, dei ruoli diplomatici e consolari, delle prefetture e delle forze armate. Prima di quella legge, numerosi settori della pubblica amministrazione erano di fatto o di diritto preclusi alle donne. L'articolo 31 consolida e rafforza quel percorso, inserendo il principio in un contesto normativo sistematico che lo raccorda con i divieti di discriminazione nel lavoro privato e con le definizioni di discriminazione diretta e indiretta dell'articolo 25 del decreto.
Il divieto di discriminazione basata sull'altezza
Il comma 2 introduce una norma di particolare specificità tecnica: l'altezza delle persone non costituisce motivo di discriminazione nell'accesso a cariche, professioni e impieghi pubblici. La norma è stata introdotta per contrastare una prassi diffusa nei concorsi pubblici - in particolare nelle forze dell'ordine, nei vigili del fuoco e in altri corpi uniformati - di prevedere requisiti minimi di altezza che, pur apparentemente neutri rispetto al sesso, producevano de facto una disparità a danno delle donne, mediamente meno alte degli uomini. La norma ammette eccezioni, ma le vincola a condizioni rigorose: l'altezza può costituire requisito di accesso soltanto per quelle mansioni e qualifiche speciali per le quali sia oggettivamente necessario definire un limite minimo, e tale limite deve essere identificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle organizzazioni sindacali più rappresentative e della Commissione per la parità tra uomo e donna. Sono fatte salve le specifiche disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Proporzionalità del requisito fisico: il test di necessità oggettiva
La limitazione dei requisiti di altezza alle sole mansioni per le quali sia «necessario» definire un limite sottintende un test di proporzionalità: il requisito fisico deve essere strettamente funzionale alle esigenze operative della posizione, non deve eccedere quanto necessario al perseguimento di un obiettivo legittimo e non deve produrre un effetto discriminatorio sproporzionato su uno dei sessi. Questo test è coerente con la definizione di discriminazione indiretta dell'articolo 25, comma 2: un criterio apparentemente neutro che metta le candidate di un determinato sesso in posizione di particolare svantaggio è vietato, salvo che riguardi un requisito essenziale allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'obiettivo sia legittimo. Nel contesto dei concorsi pubblici, il requisito dell'altezza minima deve dunque potersi giustificare con esigenze operative concrete e verificabili, non con mere tradizioni o convenzioni.
Raccordo con il principio costituzionale e il diritto UE
Il principio di parità nell'accesso agli impieghi pubblici trova copertura nell'articolo 51 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini, di ambo i sessi, di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. La disposizione costituzionale è stata interpretata dalla dottrina come fonte di un obbligo positivo per il legislatore di rimuovere gli ostacoli di fatto che ostacolano la parità, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione. Sul piano del diritto UE, la direttiva 2006/54/CE richiede che i sistemi di accesso all'impiego pubblico non contengano criteri discriminatori basati sul sesso, con le sole deroghe previste per le attività professionali per le quali il sesso costituisce una caratteristica professionale essenziale.
Applicazione pratica: concorsi pubblici e selezioni interne
In termini applicativi, l'articolo 31 rileva nella valutazione della legittimità dei bandi di concorso pubblico e delle procedure di selezione interna. Un bando che preveda requisiti fisici - non soltanto di altezza ma anche di peso, forza fisica o altre caratteristiche somatiche - deve essere scrutinato alla luce del test di proporzionalità: il requisito è ammissibile soltanto se oggettivamente connesso alle esigenze della posizione e se la sua misura è quella minima necessaria. La candidata che ritenga di essere stata esclusa in base a un requisito discriminatorio può ricorrere davanti al tribunale amministrativo regionale competente, avvalendosi del regime probatorio favorevole dell'articolo 40. Le consigliere di parità regionali e nazionali hanno altresì facoltà di intervenire in tali giudizi o di promuoverli autonomamente in caso di discriminazioni collettive.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un bando di concorso pubblico può prevedere un requisito di altezza minima?
Solo per le mansioni e qualifiche speciali per le quali la misura minima di altezza sia oggettivamente necessaria, identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In assenza di tale decreto, qualsiasi requisito di altezza è vietato dal comma 2 in quanto discriminatorio.
Una donna può accedere a tutti i ruoli della pubblica amministrazione, compresi quelli militari e diplomatici?
Sì. Il comma 1 garantisce l'accesso a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, in tutti i ruoli e categorie, senza limitazioni di mansioni. Eventuali esclusioni sono ammissibili solo se previste da una norma di legge che individui requisiti oggettivi e proporzionati.
Una candidata esclusa da un concorso per requisiti fisici discriminatori può ricorrere al giudice?
Sì. Può ricorrere davanti al tribunale amministrativo regionale competente. Può anche avvalersi della legittimazione processuale della consigliera di parità territorialmente competente, che può agire in giudizio su sua delega o intervenire nel giudizio da lei promosso.
Il divieto di discriminazione si applica anche alle carriere diplomatiche e consolari?
Sì. La legge 66/1963, richiamata nella rubrica dell'articolo 31, ha eliminato le esclusioni storiche dalle carriere diplomatica, prefettizia e magistratura. Oggi il principio di piena parità si applica senza eccezioni a tutti i corpi e ruoli della pubblica amministrazione, salvo i requisiti di legge oggettivi.