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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 APRILE 1975, N. 110
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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In sintesi
L'articolo 19 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) rientrava nel titolo dedicato alla disciplina delle armi e faceva parte del nucleo originario di norme che il legislatore fascista aveva predisposto per accentrare nelle mani dell'autorità di pubblica sicurezza ogni controllo sulla circolazione degli strumenti offensivi.
La disposizione è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), che ha costituito la prima riforma sistematica della materia dopo l'entrata in vigore del TULPS. La legge del 1975 ha ridisegnato il sistema delle licenze e dei permessi, distinguendo tra porto d'armi per uso caccia, uso sportivo e uso difesa personale, e ha introdotto obblighi più stringenti di comunicazione e registrazione a carico dei detentori e dei commercianti di armi.
La disciplina vigente in materia di porto d'armi è oggi contenuta negli artt. 38 e seguenti del TULPS rimasti in vigore, nella L. 110/1975, nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (attuazione della direttiva europea sulle armi), nel D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e nelle successive direttive europee recepite nell'ordinamento italiano.