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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 19 TULPS
R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 aprile 1975, n. 110. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Salva l’applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l’arresto da dieci giorni a tre mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Le armi sono confiscate
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 19 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) rientrava nel titolo dedicato alla disciplina delle armi e faceva parte del nucleo originario di norme che il legislatore fascista aveva predisposto per accentrare nelle mani dell'autorità di pubblica sicurezza ogni controllo sulla circolazione degli strumenti offensivi.
La disposizione è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), che ha costituito la prima riforma sistematica della materia dopo l'entrata in vigore del TULPS. La legge del 1975 ha ridisegnato il sistema delle licenze e dei permessi, distinguendo tra porto d'armi per uso caccia, uso sportivo e uso difesa personale, e ha introdotto obblighi più stringenti di comunicazione e registrazione a carico dei detentori e dei commercianti di armi.
La disciplina vigente in materia di porto d'armi è oggi contenuta negli artt. 38 e seguenti del TULPS rimasti in vigore, nella L. 110/1975, nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (attuazione della direttiva europea sulle armi), nel D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e nelle successive direttive europee recepite nell'ordinamento italiano.