Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 19 TULPS

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dalla L. 18 aprile 1975, n. 110. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salva l’applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l’arresto da dieci giorni a tre mesi e con l’ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Le armi sono confiscate

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: TULPS - Pubblica Sicurezza (R.D. 773/1931).
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In sintesi

  • L'articolo disciplinava originariamente il regime autorizzatorio per il porto di armi comuni da sparo nel quadro del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.
  • La norma è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, che ha riformato organicamente la materia delle armi, munizioni ed esplosivi, introducendo una disciplina più analitica e aggiornata.
  • La materia è oggi interamente regolata dalla L. 110/1975 e dalle successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione del TULPS (R.D. 635/1940) nelle parti rimaste in vigore.

L'articolo 19 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) rientrava nel titolo dedicato alla disciplina delle armi e faceva parte del nucleo originario di norme che il legislatore fascista aveva predisposto per accentrare nelle mani dell'autorità di pubblica sicurezza ogni controllo sulla circolazione degli strumenti offensivi.

La disposizione è stata abrogata dalla L. 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), che ha costituito la prima riforma sistematica della materia dopo l'entrata in vigore del TULPS. La legge del 1975 ha ridisegnato il sistema delle licenze e dei permessi, distinguendo tra porto d'armi per uso caccia, uso sportivo e uso difesa personale, e ha introdotto obblighi più stringenti di comunicazione e registrazione a carico dei detentori e dei commercianti di armi.

La disciplina vigente in materia di porto d'armi è oggi contenuta negli artt. 38 e seguenti del TULPS rimasti in vigore, nella L. 110/1975, nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527 (attuazione della direttiva europea sulle armi), nel D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 e nelle successive direttive europee recepite nell'ordinamento italiano.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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