Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 — Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

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Art. 49 Reg. (UE) 2022/2065 — Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»).

2. Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione. A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra il coordinatore dei servizi digitali e altre autorità nazionali, ove opportuno per lo svolgimento dei rispettivi compiti. Se uno Stato membro designa una o più autorità competenti oltre al coordinatore dei servizi digitali, provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.

3. Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti di cui al paragrafo 2 e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

4. Le disposizioni applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 50, 51 e 56 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

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