Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 106 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del processo

    Art. 106 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del processo

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia…, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

    2. La sospensione può essere altresì disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L’ordinanza, in questo caso fissa l’udienza per la prosecuzione del giudizio ed è comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.

    3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 è ammesso il regolamento di competenza di cui all’articolo 119.

  • Art. 48 RD 12/1941 – Composizione dell’organo giudicante

    Art. 48 RD 12/1941 – Composizione dell’organo giudicante

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    (Composizione dell’organo giudicante). In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale. Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale. Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti. 110a

  • Art. 679 Codice della Navigazione – Effetti del mancato deposito del prezzo

    Art. 679 Codice della Navigazione – Effetti del mancato deposito del prezzo

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il terzo acquirente non deposita il prezzo nel termine, la domanda di liberazione della nave dalle ipoteche e dai privilegi rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori. Della distribuzione del prezzo

  • Art. 62 Codice del Processo Amministrativo – Appello cautelare

    Art. 62 Codice del Processo Amministrativo – Appello cautelare

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Contro le ordinanze cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

    2. L’appello, depositato nel termine di cui all’articolo 45, è deciso in camera di consiglio con ordinanza. Al giudizio si applicano gli articoli 55, comma 2 e commi da 5 a 10, 56 e 57.

    3. L’ordinanza di accoglimento che dispone misure cautelari è trasmessa a cura della segreteria al primo giudice, anche agli effetti dell’articolo 55, comma 11.

    4. Nel giudizio di cui al presente articolo è rilevata anche d’ufficio la violazione, in primo grado, degli articoli 10, comma 2, 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4, e 55, comma 13. Se rileva la violazione degli articoli 13, 14, 15, comma 2, 42, comma 4 e 55, comma 13, il giudice competente per l’appello cautelare sottopone la questione al contraddittorio delle parti ai sensi dell’articolo 73, comma 3, e regola d’ufficio la competenza ai sensi dell’articolo 16, comma 3. Quando dichiara l’incompetenza del tribunale amministrativo regionale adito, con la stessa ordinanza annulla le misure cautelari emanate da un giudice diverso da quello di cui all’articolo 15, comma 6. Per la definizione della fase cautelare si applica l’articolo 15, comma 8.

    Titolo III – Mezzi di prova e attività istruttoria

    Capo I – Mezzi di prova

  • Art. 75 CTS – Sostegno alle attività delle associazioni di promozi…

    Art. 75 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore – Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale

    In vigore dal 03/08/2017

    1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.

    2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 , nella misura indicata all' articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).

    3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma

    2. Note all'art. 75: – Si riporta il testo dell' art. 1, della legge 19 novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalità). –

    1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma

    2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

    3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». – Per il testo dell' art. 1 della legge n. 438 del 1998 , si veda nelle note all'art. 73.

  • Art. 66 DPR 230/2000 – Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

    Art. 66 DPR 230/2000 – Comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi, previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso il quale l'interessato si trova, dà notizia senza ritardo al prefetto della provincia nel cui territorio è sito il comune ove il permesso deve essere fruito.

  • SEVIF, ESMA e diritto UE: casi pratici applicati all’art. 2 TUF

    L’art. 2 del Testo Unico della Finanza (TUF) chiarisce un principio fondamentale del nostro ordinamento dei mercati: MEF, Banca d’Italia e CONSOB non operano in un’isola normativa nazionale, ma esercitano i propri poteri in armonia con il diritto dell’Unione europea, partecipano al Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e tengono conto di linee guida e raccomandazioni delle Autorita europee di vigilanza. Per intermediari vigilati, gestori di mercato, emittenti e investitori questo significa che la regola applicabile spesso non si trova solo nel TUF, ma anche in regolamenti UE direttamente applicabili e in Q&A o orientamenti ESMA. Vediamo come tradurre questo principio in scelte operative concrete.

    Prima degli esempi: il quadro normativo

    L’art. 2 TUF stabilisce che le Autorita nazionali (MEF, Banca d’Italia, CONSOB) operano “in armonia” con il diritto dell’Unione europea, applicano regolamenti e decisioni UE e tengono conto delle raccomandazioni delle Autorita europee di vigilanza (AEV). La norma riconosce inoltre che Banca d’Italia e CONSOB fanno parte del SEVIF e partecipano alle attivita di ESMA (mercati finanziari), EBA (banche) ed EIOPA (assicurazioni e fondi pensione), nonche al Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB).

    Questo significa, in pratica, che la vigilanza italiana non e piu “solo italiana”: una parte rilevante delle regole su servizi di investimento, abusi di mercato, gestione collettiva del risparmio, trasparenza informativa degli emittenti, prodotti di investimento al dettaglio e cripto-attivita arriva da regolamenti UE (direttamente applicabili) e da direttive recepite. Il TUF e i regolamenti CONSOB/Banca d’Italia diventano quindi un livello tra altri livelli, da leggere insieme alle fonti europee.

    Per chi opera sui mercati, conoscere questa architettura serve a due scopi: (i) capire quale fonte prevale quando il TUF tace o sembra in tensione con il diritto UE; (ii) sapere dove cercare le interpretazioni ufficiali (orientamenti ESMA, Q&A, opinioni tecniche) che le Autorita nazionali tendono ad applicare in concreto.

    SEVIF: ESMA, EBA, EIOPA, ESRB

    Il SEVIF (Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria), introdotto con i regolamenti UE 1093, 1094 e 1095 del 2010, e una rete di vigilanza composta da:

    • ESMA (European Securities and Markets Authority) per mercati finanziari, intermediari e prodotti di investimento;
    • EBA (European Banking Authority) per il settore bancario e creditizio;
    • EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) per assicurazioni e fondi pensione;
    • ESRB (European Systemic Risk Board), il Comitato europeo per il rischio sistemico, presso la BCE, che monitora la stabilita finanziaria a livello macroprudenziale;
    • il Comitato congiunto delle tre AEV per i temi trasversali (conglomerati finanziari, antiriciclaggio, prodotti retail);
    • le Autorita nazionali di vigilanza, in Italia Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e COVIP, per i rispettivi ambiti.

    L’art. 2 TUF inserisce esplicitamente Banca d’Italia e CONSOB in questa rete: le due Autorita non si limitano a recepire le regole UE, ma partecipano ai comitati e ai board che le elaborano, contribuiscono a Q&A e orientamenti e cooperano nello scambio di informazioni con le omologhe estere. Per un intermediario vigilato questo si traduce in regole tendenzialmente uniformi a livello UE, ma anche in standard interpretativi che vengono “ereditati” dall’Italia tramite ESMA.

    Raccomandazioni e comply-or-explain

    Gli orientamenti (“guidelines”) e le raccomandazioni delle AEV non sono regolamenti direttamente applicabili: tecnicamente sono atti di soft law. Tuttavia, in base ai regolamenti istitutivi (es. art. 16 reg. UE 1095/2010 per ESMA), le Autorita nazionali e gli operatori vigilati sono tenuti al meccanismo di comply-or-explain: entro un termine stabilito devono dichiarare se intendono conformarsi e, in caso negativo, spiegarne le ragioni in modo trasparente.

    In pratica, sia Banca d’Italia sia CONSOB tendono a dichiarare la propria intenzione di conformarsi (“comply”) agli orientamenti ESMA e a integrarli nei propri regolamenti, nelle comunicazioni di vigilanza o nelle ispezioni. Per un intermediario, ignorare un orientamento ESMA significa quindi quasi sempre violare anche un’aspettativa di vigilanza nazionale. Vediamo ora alcuni scenari ricorrenti.

    Scenario 1 – SGR italiana che opera in UE con passaporto

    Una SGR italiana, gia autorizzata in Italia ai sensi del TUF, vuole gestire un fondo comune armonizzato e distribuirne le quote in Germania e Francia. Grazie al diritto UE (Direttiva UCITS) e al principio dell’art. 2 TUF, non deve chiedere una nuova autorizzazione in ciascuno Stato membro: e sufficiente la procedura di notifica del passaporto tramite Banca d’Italia/CONSOB verso le Autorita ospitanti. La SGR continua a essere vigilata dall’Italia (home country) per gli aspetti prudenziali, mentre le regole di condotta nei confronti dei clienti locali vengono coordinate con BaFin e AMF. Risultato: tempi e costi di accesso al mercato UE sensibilmente ridotti, ma necessita di adattare contratti, KID PRIIPs e comunicazioni promozionali alle lingue e ai recepimenti locali.

    Scenario 2 – SIM nazionale che applica i Q&A ESMA su MiFID II

    Una SIM medio-piccola fornisce consulenza in materia di investimenti a clientela retail. Nel valutare l’adeguatezza dei portafogli scopre che la CONSOB, in una comunicazione, richiama un Q&A ESMA sulla profilatura del cliente e sulla raccolta delle preferenze di sostenibilita (SFDR/MiFID II). La SIM aggiorna i questionari MiFID, le procedure interne e la documentazione di adeguatezza tenendo conto del Q&A ESMA. Non si tratta di un regolamento direttamente vincolante, ma in sede ispettiva CONSOB applichera quel parametro come standard di mercato: scostarsene senza giustificazione espone a rilievi e, nei casi piu gravi, a procedimenti sanzionatori.

    Scenario 3 – CONSOB recepisce orientamenti ESMA sul market abuse

    ESMA pubblica orientamenti aggiornati sull’applicazione del regolamento MAR (market abuse) in materia di sondaggi di mercato, ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate e gestione delle insider list. CONSOB, in conformita al meccanismo comply-or-explain dell’art. 2 TUF e del reg. UE 1095/2010, dichiara di volersi conformare e ne tiene conto nelle comunicazioni rivolte a emittenti quotati e intermediari. Un emittente del FTSE MIB deve quindi rivedere le procedure di disclosure: criteri di ritardo, format delle insider list, soglie di rilevanza. Anche qui, il testo nazionale (TUF + Regolamento Emittenti) non basta: serve incrociarlo con le ESMA Guidelines.

    Scenario 4 – Raccordo BCE-CONSOB su abusi di mercato in banca significant

    Una banca significant vigilata dalla BCE nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) emette obbligazioni quotate. Su un’operazione di trading proprietario emergono indizi di possibile market abuse. CONSOB, competente sugli abusi di mercato ai sensi di MAR e TUF, attiva uno scambio informativo con BCE e con Banca d’Italia. L’art. 2 TUF e i regolamenti UE consentono questo flusso senza dover passare da rogatorie: l’integrazione del SEVIF e dell’Unione bancaria permette indagini piu rapide. La banca dovra fornire dati di trading e ordini coerenti con i requisiti MiFIR (reporting RTS 22) e con le richieste CONSOB, gestendo con attenzione segreto bancario e protezione dei dati.

    Scenario 5 – Impatto del regolamento MiCA su un emittente di token

    Una societa italiana intende emettere un token “asset-referenced” agganciato a un paniere di valute. Il quadro applicabile non e solo il TUF (che gia oggi disciplina strumenti finanziari e prodotti di investimento), ma il regolamento UE MiCA sulle cripto-attivita, direttamente applicabile. In linea con l’art. 2 TUF, CONSOB e Banca d’Italia esercitano i poteri attribuiti dal diritto UE: la societa emittente dovra ottenere autorizzazione, pubblicare un white paper conforme, mantenere riserve adeguate e rispettare obblighi di trasparenza. La normativa nazionale interviene su aspetti residuali (es. sanzioni, procedure, antiriciclaggio), ma la disciplina sostanziale resta europea.

    Quando e come adeguarsi

    Per un intermediario vigilato o un emittente quotato, gestire correttamente la dimensione UE dell’art. 2 TUF significa adottare alcune buone pratiche:

    • Mappare le fonti: per ciascuna attivita (gestione collettiva, consulenza, negoziazione, emissione di strumenti, prodotti retail) tenere una matrice con TUF, regolamenti CONSOB/Banca d’Italia, regolamenti UE direttamente applicabili (MiFIR, MAR, PRIIPs, EMIR, CSDR, SFDR, MiCA) e direttive recepite (MiFID II, UCITS, AIFMD).
    • Monitorare ESMA: iscriversi alle newsletter ESMA, monitorare il sito (“Final Reports”, “Guidelines”, “Q&As”) e le comunicazioni CONSOB/Banca d’Italia che ne recepiscono gli orientamenti.
    • Gestire il passaporto: in caso di operativita cross-border (servizi UE, distribuzione di fondi, succursali) presidiare i moduli di notifica, l’aggiornamento delle informazioni e il dialogo con le Autorita ospitanti.
    • Procedure interne: aggiornare policy MiFID (adeguatezza, conflitti di interesse, inducement, costi), procedure MAR (insider list, disclosure, sondaggi di mercato), procedure PRIIPs (KID), procedure antiriciclaggio in coerenza con orientamenti EBA.
    • Compliance documentale: tracciare la valutazione “comply-or-explain” su orientamenti ESMA rilevanti, indicando quando l’operatore non si conforma e per quali ragioni.

    Per gli investitori, infine, l’art. 2 TUF e una garanzia indiretta: significa che gli standard di tutela non si fermano al confine nazionale e che, almeno sul piano regolatorio, un intermediario europeo passportato e tenuto a rispettare un nucleo comune di regole.

    Norme e fonti

    • Art. 2 del art. 2 TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): rapporti con il diritto dell’Unione europea e partecipazione al SEVIF.
    • Art. 1 TUF: definizioni di strumenti finanziari, servizi di investimento, prodotti di investimento al dettaglio.
    • Regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l’Autorita europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in particolare l’art. 16 sugli orientamenti e raccomandazioni.
    • Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR): obblighi di trasparenza pre/post negoziazione, reporting delle transazioni, accesso alle controparti centrali, direttamente applicabile.
    • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), recepita nel TUF, sui servizi e attivita di investimento.
    • Regolamenti UE “di settore” rilevanti per il TUF: MAR (596/2014), PRIIPs (1286/2014), UCITS (Direttiva 2009/65/CE), AIFMD (2011/61/UE), EMIR (648/2012), CSDR (909/2014), SFDR (2019/2088), MiCA (2023/1114).

    Domande frequenti

    Se un orientamento ESMA contrasta con un regolamento CONSOB cosa prevale?

    L’orientamento ESMA non e un atto direttamente vincolante come un regolamento UE, ma in base al meccanismo “comply-or-explain” CONSOB dovrebbe adeguarsi o motivare il mancato adeguamento. In presenza di un eventuale contrasto, il diritto UE direttamente applicabile (regolamento) prevale sempre sulla normativa nazionale; quando invece si tratta di soft law ESMA, l’autorita nazionale puo legittimamente dissentire, ma deve farlo in modo trasparente. Per l’operatore vale comunque la regola pratica di tenere conto sia del regolamento CONSOB sia dell’orientamento ESMA, evitando interpretazioni “creative”.

    Il passaporto UE basta per offrire servizi in altri Stati membri?

    Il passaporto UE consente l’accesso al mercato sulla base dell’autorizzazione home country, ma non esonera dal rispetto delle norme di condotta locali, dei requisiti linguistici, della tutela dei consumatori e di eventuali regimi fiscali. Occorre una notifica formale dell’attivita all’Autorita nazionale (Banca d’Italia o CONSOB), che la trasmette all’Autorita ospitante. Prima di operare e prudente verificare le “general good rules” pubblicate dall’Autorita ospitante e adattare contratti, KID PRIIPs e comunicazioni promozionali.

    I regolamenti UE come MiFIR si applicano anche senza recepimento italiano?

    Si. I regolamenti UE sono direttamente applicabili: MiFIR, MAR, PRIIPs, EMIR, MiCA producono effetti negli ordinamenti nazionali senza necessita di legge di recepimento. Il legislatore italiano interviene solo per coordinare il TUF, designare le Autorita competenti e prevedere sanzioni amministrative. L’art. 2 TUF rende esplicito questo modello, attribuendo a MEF, Banca d’Italia e CONSOB i poteri necessari per dare attuazione concreta ai regolamenti UE.

    Cosa rischia un intermediario che ignora i Q&A ESMA?

    I Q&A ESMA non sono fonti del diritto in senso stretto, ma rappresentano l’interpretazione condivisa che le Autorita nazionali tendono ad applicare. Ignorarli espone a rilievi in sede ispettiva, contestazioni di carenze organizzative ai sensi del TUF e dei regolamenti CONSOB, e in casi gravi a sanzioni amministrative pecuniarie e misure interdittive. Sul piano civilistico, lo scostamento dai Q&A puo essere usato come elemento per dimostrare la non diligenza professionale dell’intermediario in eventuali contenziosi con la clientela.

  • Art. 788 Codice della Navigazione – Diritti di traffico

    Art. 788 Codice della Navigazione – Diritti di traffico

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    I diritti di traffico relativi a rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non discriminatori in relazione alla capacità finanziaria, tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore richiedente. Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti, l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non discriminatorie. Del lavoro aereo

  • Art. 50-bis RD 12/1941 – Giudice per le indagini preliminari

    Art. 50-bis RD 12/1941 – Giudice per le indagini preliminari

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    1. In ogni sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie uno o più magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L’organizzazione del lavoro dei predetti giudici è attribuita al più anziano.

    2. Nell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie giudica composta da un magistrato e da due giudici onorari esperti della stessa sezione.

  • Art. 42-sexies RD 12/1941

    Art. 42-sexies RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 7 sexies L. 212/2000 – (Vizi delle notificazioni)

    Art. 7 sexies L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) – (Vizi delle notificazioni)

    In vigore dal 01/08/2000

    ((

    1. È inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla, ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, semprechè l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento.

    2. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

    3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati. ))

  • Art. 72 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Art. 72 Reg. (UE) 2023/1114 – Individuazione, prevenzione, gestione e comunicazione dei conflitti di interesse

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. I prestatori di servizi per le cripto-attività attuano e mantengono politiche e procedure efficaci, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati, per individuare, prevenire, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra:

    a) loro e i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o i) i loro azionisti o soci; ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci; iii) i membri del loro organo di amministrazione; iv) i loro dipendenti; o v) i loro clienti; o

    i) i loro azionisti o soci;

    ii) qualsiasi persona connessa direttamente o indirettamente ai prestatori di servizi per le cripto-attività o ai loro azionisti o soci;

    iii) i membri del loro organo di amministrazione;

    iv) i loro dipendenti; o

    v) i loro clienti; o

    b) due o più clienti i cui interessi reciproci sono in conflitto.

    2. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano, in una posizione ben visibile del loro sito web, ai loro clienti effettivi e potenziali la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse di cui al paragrafo 1 e le misure adottate per attenuarli.

    3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 è effettuata in formato elettronico ed è sufficientemente dettagliata, tenendo conto della natura di ciascun cliente, al fine di consentire a ciascun cliente di prendere una decisione informata in merito al servizio per le cripto-attività nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

    4. I prestatori di servizi per le cripto-attività valutano e riesaminano almeno una volta all’anno la loro politica in materia di conflitti di interesse e adottano tutte le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze in tal senso.

    5. L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

    a) i requisiti per le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1, tenendo conto della portata, della natura e della gamma dei servizi per le cripto-attività prestati;

    b) i dettagli e la metodologia per il contenuto della comunicazione di cui al paragrafo 2.

    L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.