Autore: Andrea Marton

  • Art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 – ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tribu…

    Art. 21 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – ((Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione)

    In vigore dal 15/04/2000

    ((

    1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

    2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

    3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati. ))

  • Art. 21 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

    Art. 21 D.Lgs. 141/2024 – Esercizio della vigilanza nei laghi di confine

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della Guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di violazioni previste dal presente allegato, e scortarle al più vicino ufficio dell’Agenzia per i necessari accertamenti.

  • Art. 18 DPR 448/1988 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

    Art. 18 DPR 448/1988 – Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell’esercente la responsabilità genitoriale, dell’arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne.

    2. Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

    3. Oltre che nei casi previsti dall’ articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l’applicazione di una misura cautelare.

    4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto davanti a sé.

    5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 66 TULPS – articolo abrogato

    Art. 66 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480

  • Art. 78 Codice del Processo Amministrativo – Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

    Art. 78 Codice del Processo Amministrativo – Deposito della sentenza resa sulla querela di falso

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria.

    2. Il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato.

    Capo II – Sospensione e interruzione del processo

  • Art. 60 DPR 230/2000 – Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

    Art. 60 DPR 230/2000 – Attività organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attività di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volontà, non svolgono attività lavorativa.

  • Art. 32 D.Lgs. 198/2006

    Art. 32 D.Lgs. 198/2006

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    Articolo abrogato.

  • Art. 23 L. 300/1970 – Permessi retribuiti

    Art. 23 L. 300/1970 Statuto Lavoratori – Permessi retribuiti

    In vigore dal 20/05/1970

    I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno: a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b). I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali. ((1))

  • Art. 11 CAD – Articolo abrogato

    Art. 11 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: apprendistato professionalizzante

    Guida all’apprendistato professionalizzante nel CCNL Unionmeccanica Confapi: durata per livello di destinazione, inquadramento e retribuzione progressiva, formazione obbligatoria, ruolo del tutor e trasformazione a tempo indeterminato al termine del periodo.

    In sintesi

    Nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi l’apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015) dura da 18 a 36 mesi in base al livello di destinazione. La retribuzione cresce progressivamente, partendo da un livello inferiore a quello finale. La formazione (almeno 120 ore nel triennio) è a carico del datore. Al termine, il contratto si converte in tempo indeterminato salvo recesso entro 30 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Testo base
    CCNL 26 maggio 2021 (codice CNEL C018)
    Norma di legge
    Artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015 (Codice dei contratti di lavoro)
    Tipologia prevista
    Apprendistato professionalizzante (art. 44 D.Lgs. 81/2015)
    Eta ammessa
    Da 18 a 29 anni (17 anni se in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore)
    Formazione
    Minimo 120 ore nel triennio, a carico del datore; piano formativo individuale obbligatorio

    Il quadro normativo: legge e CCNL

    L’apprendistato professionalizzante è disciplinato dagli artt. 44-47 del D.Lgs. 81/2015 (c.d. Codice dei contratti di lavoro), che assegna ai contratti collettivi nazionali il compito di definire: durata minima e massima, percentuali retributive, monte ore di formazione e modalità di affiancamento da parte del tutor aziendale.

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi esercita queste facoltà delegando disciplina dettagliata alle norme contrattuali. È importante non confondere la disciplina di questo contratto con quella del CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica), che prevede durate e percentuali retributive parzialmente diverse.

    L’apprendistato professionalizzante è l’unica tipologia normalmente stipulata nel settore: l’apprendistato per la qualifica e il diploma (art. 43 D.Lgs. 81/2015) e quello di alta formazione e ricerca (art. 45) sono più rari e richiedono il coinvolgimento di istituzioni formative esterne con accordi specifici regionali.

    Durata per livello di destinazione

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi fissa la durata dell’apprendistato professionalizzante in funzione del livello di inquadramento finale al quale l’apprendista è destinato al termine del percorso:

    • Livelli 2° e 3° (operaio comune e qualificato): durata di 18 mesi.
    • Livelli 4° e 5° (operaio specializzato, altamente specializzato, tecnico di produzione): durata di 24 mesi.
    • Livelli 6° e 7° (capo squadra, impiegato direttivo): durata di 36 mesi.

    La durata massima assoluta stabilita dalla legge è di 3 anni (36 mesi). La durata può essere prolungata di un ulteriore anno in caso di malattia, infortuni o altra causa di sospensione che superi 30 giorni nel corso del periodo formativo. Il periodo di prova (se pattuito) si computa nella durata dell’apprendistato, ma il recesso durante la prova permane libero.

    Per i livelli 8° e 9° (Quadri) non è normalmente previsto l’accesso attraverso l’apprendistato professionalizzante ordinario del CCNL; i quadri vengono assunti con contratto a tempo indeterminato ordinario o, in alcuni casi, tramite l’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 D.Lgs. 81/2015, che richiede un accordo specifico con l’istituzione formativa.

    Inquadramento e retribuzione progressiva

    Durante l’apprendistato, la legge (art. 42, comma 2, D.Lgs. 81/2015) stabilisce che l’apprendista non può essere inquadrato a più di due livelli al di sotto di quello finale di destinazione. Il CCNL Unionmeccanica Confapi disciplina la progressione nel modo seguente:

    • Per i primi due terzi della durata contrattuale, l’apprendista è inquadrato al livello immediatamente inferiore a quello di destinazione finale.
    • Per il restante periodo (ultimo terzo), l’inquadramento sale al livello di destinazione finale o a quello immediatamente inferiore, secondo quanto specificamente stabilito per ciascuna fascia di durata.

    In pratica, un apprendista destinato al 5° livello con durata di 24 mesi sarà inquadrato al 4° livello per i primi 16 mesi e al 5° livello (o al livello immediatamente inferiore) negli ultimi 8 mesi. La retribuzione corrisponde al minimo tabellare del livello di inquadramento effettivo in quel momento.

    Non è ammessa alcuna percentualizzazione della retribuzione al di sotto del minimo tabellare del livello di inquadramento (la prassi di pagare una percentuale del minimo, diffusa in passato, non è conforme all’attuale impianto del D.Lgs. 81/2015).

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato professionalizzante per livello di destinazione – CCNL Metalmeccanica PMI Confapi
    Livello finale Durata Inquadramento fase 1 (primi 2/3) Inquadramento fase 2 (ultimo 1/3) Formazione (ore totali)
    2° e 3° 18 mesi Livello inferiore al finale Livello finale Min. 40 ore
    4° e 5° 24 mesi Livello inferiore al finale Livello finale Min. 80 ore
    6° e 7° 36 mesi Livello inferiore al finale Livello inferiore al finale (poi finale a fine percorso) Min. 120 ore

    Le ore di formazione minime indicate sono indicative: il CCNL fissa 120 ore nel triennio per i percorsi di 36 mesi. Per i percorsi più brevi (18 e 24 mesi) il monte ore si riduce proporzionalmente. Il piano formativo individuale (PFI) deve essere redatto e firmato da datore, apprendista e tutor prima o contestualmente all’assunzione.

    Formazione: piano formativo individuale e tutor

    La formazione nell’apprendistato professionalizzante è di due tipi:

    • Formazione di tipo professionalizzante: interamente a carico del datore, svolta in azienda sotto la guida del tutor aziendale. Comprende l’addestramento pratico alle mansioni, la conoscenza dei processi produttivi, le norme di sicurezza e salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). Deve essere documentata nel registro della formazione.
    • Formazione di base e trasversale: se prevista dalla normativa regionale, può essere svolta presso strutture esterne o enti bilaterali (EBM – Ente Bilaterale Metalmeccanico Confapi). Alcune regioni hanno erogato, nel tempo, voucher formativi per gli apprendisti del settore metalmeccanico.

    Il piano formativo individuale (PFI) è un documento obbligatorio che deve descrivere: gli obiettivi formativi, le fasi di apprendimento, le competenze da acquisire e il nome e i riferimenti del tutor aziendale. Deve essere redatto prima o all’atto dell’assunzione e allegato al contratto di assunzione. Senza PFI, il contratto di apprendistato è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato.

    Il tutor aziendale è obbligatorio: deve essere un lavoratore esperto dell’azienda, con qualifica professionale adeguata, che affianchi l’apprendista nel percorso formativo e che attesti al termine la acquisizione delle competenze previste. La figura del tutor non comporta un aumento di retribuzione per legge, salvo accordi aziendali.

    Contribuzione e incentivi per il datore

    L’assunzione in apprendistato comporta importanti vantaggi contributivi per il datore di lavoro. Ai sensi della L. 183/2011 e delle successive disposizioni, l’aliquota contributiva per l’apprendistato professionalizzante nelle imprese fino a 9 dipendenti è ridotta (storicamente al 5% per i primi tre anni, poi a regime ordinario), mentre per le imprese oltre i 9 dipendenti si applicano aliquote progressivamente crescenti fino alla contribuzione ordinaria dopo la conferma.

    Il CCNL Unionmeccanica Confapi non modifica la disciplina contributiva di legge, che è stabilita direttamente dalla normativa previdenziale. Le agevolazioni contributive spettano solo a condizione che il contratto di apprendistato rispetti i requisiti di legge e contrattuali (piano formativo, tutor, monte ore di formazione).

    Un ulteriore vantaggio per il datore è che l’apprendista non è conteggiato nei limiti numerici previsti per alcune tutele sindacali (art. 35 Statuto dei Lavoratori) durante il periodo formativo, ma solo fino a un massimo del 100% dei lavoratori qualificati in forza.

    Trasformazione a tempo indeterminato e recesso di fine apprendistato

    Al termine del periodo di apprendistato, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato al livello finale di destinazione, senza necessità di alcuna comunicazione o nuovo accordo. L’apprendista acquista piena stabilità del posto di lavoro.

    Tuttavia, ai sensi dell’art. 42, comma 4, D.Lgs. 81/2015, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere liberamente dal contratto, con il semplice obbligo di rispettare il preavviso contrattuale (quello stabilito per il livello di destinazione e l’anzianità maturata nel CCNL Unionmeccanica Confapi). Non è richiesta alcuna motivazione per il recesso di fine apprendistato.

    Se il datore recede, non è tenuto a motivare il recesso, ma deve corrispondere il preavviso (o la relativa indennità sostitutiva). Se l’apprendista recede, deve rispettare i termini di preavviso del suo livello di destinazione. In nessun caso il periodo di apprendistato è computato ai fini dell’indennità di disoccupazione (NASpI) come periodo «lavorato» se il rapporto cessa per recesso di fine apprendistato, in quanto tecnicamente si tratta di recesso da contratto a termine equiparato (la Corte di Cassazione ha chiarito nel tempo il regime previdenziale applicabile).

    Casi pratici

    Tizio – Apprendistato al 4° livello, 24 mesi
    Tizio viene assunto il 1° febbraio 2026 con contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato al 4° livello. La durata è di 24 mesi. Per i primi 16 mesi (febbraio 2026 – maggio 2027) è inquadrato al 3° livello, con minimo tabellare di circa 2.009,48 €. Da giugno 2027 l’inquadramento sale al 4° livello (circa 2.096,58 €). Il piano formativo prevede 80 ore di formazione nell’arco dei 24 mesi, gestita in parte in azienda e in parte tramite EBM. Il 31 gennaio 2028, senza recesso da parte di nessuno, Tizio viene automaticamente confermato a tempo indeterminato al 4° livello.
    Caia – Recesso di fine apprendistato
    Caia ha completato un apprendistato di 36 mesi al 6° livello in una piccola officina metalmeccanica PMI Confapi. L’azienda attraversa un momento di difficoltà e, il 10° giorno dopo la scadenza del periodo (entro i 30 giorni di legge), il datore comunica il recesso per fine apprendistato. Il datore non è tenuto a motivare il recesso. Caia ha diritto al preavviso per il 6° livello (1 mese e 15 giorni con anzianità fino a 5 anni) o alla relativa indennità sostitutiva, più TFR e ferie non godute maturate durante il triennio.
    Sempronio – Malattia durante l’apprendistato
    Sempronio, apprendista al 5° livello (24 mesi), si ammala al 10° mese per 45 giorni. Superata la soglia di 30 giorni di assenza nel corso del periodo formativo, il contratto di apprendistato può essere prorogato di un anno, a scelta del datore. Il datore decide di prorogare: il percorso formativo dura quindi 25 mesi invece di 24. Durante la malattia Sempronio riceve il trattamento economico di malattia (INPS più eventuale integrazione CCNL) calcolato sulla retribuzione del 3° livello (inquadramento effettivo in quel momento).

    Domande frequenti

    Quanto dura l’apprendistato nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Da 18 mesi (livelli 2° e 3°) a 36 mesi (livelli 6° e 7°), con 24 mesi per i livelli 4° e 5°. La durata può essere prorogata in caso di assenze superiori a 30 giorni (malattia, infortuni). La durata massima di legge è di 3 anni (36 mesi).
    Qual è la retribuzione dell’apprendista nel CCNL PMI Confapi?
    L’apprendista è inquadrato al livello inferiore a quello di destinazione per i primi due terzi del percorso, poi sale progressivamente. Non può essere pagato più di due livelli sotto quello finale. La retribuzione corrisponde al minimo tabellare del livello di inquadramento effettivo, senza percentualizzazioni.
    Quante ore di formazione sono previste per l’apprendista?
    Almeno 120 ore nel triennio per i percorsi di 36 mesi (circa 40 ore annue), proporzionalmente ridotte per i percorsi più brevi. La formazione è a carico del datore e deve essere documentata nel piano formativo individuale (PFI). Può svolgersi in azienda o presso enti bilaterali (EBM Confapi).
    L’apprendista matura TFR, ferie e tredicesima?
    Sì, l’apprendista è lavoratore dipendente a tutti gli effetti. Matura TFR (sulla retribuzione del livello di inquadramento effettivo), ferie, ROL e tredicesima fin dal primo giorno di assunzione.
    Cosa succede al termine dell’apprendistato?
    Il contratto si trasforma automaticamente in tempo indeterminato al livello finale. Entro 30 giorni dalla scadenza, ciascuna parte può recedere con il semplice preavviso contrattuale, senza obbligo di motivazione (recesso di fine apprendistato, art. 42 D.Lgs. 81/2015). Se nessuno recede, la conferma è automatica.
    Il datore può licenziare l’apprendista durante il periodo formativo?
    Solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Non è possibile licenziare l’apprendista per motivi economici u organizzativi durante il periodo formativo. La tutela è analoga a quella del contratto a tempo indeterminato nella fase formativa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi e tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono riferite al CCNL Unionmeccanica Confapi (testo base 26 maggio 2021, codice CNEL C018) e al D.Lgs. 81/2015. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 692 Codice della Navigazione – Beni del demanio aeronautico statale

    Art. 692 Codice della Navigazione – Beni del demanio aeronautico statale

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

    a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

    b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea. Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.

  • Art. 43 L. 218/1995 – Protezione dei maggiori d’età

    Art. 43 L. 218/1995 – Protezione dei maggiori d’età

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiori di età, nonché i rapporti fra l’incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell’incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell’incapace, il giudice italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana. articolo precedente articolo successivo