Testo dell'articoloVigente
Art. 19 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Promozione della cultura del volontariato
In vigore dal 03/08/2017
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , nei limiti delle risorse disponibili, promuovono la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.
3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.
4. All' articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 , dopo le parole «che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva», sono inserite le seguenti: «o attività di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate». Note all'art. 19: – Per il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 , si veda nelle note all'art.
4. – Si riporta l' art. 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale): «Art. 10 (Benefici culturali e professionali). –
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.».
Commento
L'articolo 19 del CTS introduce nel sistema giuridico italiano una prospettiva inedita: il volontariato non come mero obbligo morale o prassi sociale informale, ma come esperienza formativa riconoscibile e valorizzabile nei percorsi di studio e di lavoro. La norma si muove su due direttrici parallele: la promozione culturale affidata alle pubbliche amministrazioni (comma 1) e il riconoscimento formale delle competenze acquisite (commi 2 e 3).
Sul piano applicativo, il decreto interministeriale previsto dal comma 2 — che coinvolge i Ministeri del Lavoro, dell'Istruzione e della Funzione pubblica, con intesa in Conferenza Stato-Regioni — è fondamentale per rendere operativo il meccanismo di certificazione delle competenze. In assenza di tale decreto, le competenze acquisite nel volontariato restano prive di un riconoscimento uniforme a livello nazionale, rimettendo la valutazione alla discrezionalità dei singoli datori di lavoro o delle istituzioni scolastiche. La previsione del comma 3, relativa ai crediti universitari, è invece immediatamente applicabile: le Università possono già deliberare autonomamente il riconoscimento, nei limiti del proprio ordinamento didattico, delle attività di volontariato svolte in ETS iscritti al RUNTS.
La modifica della L. 64/2001 operata dal comma 4 — che equipara, ai fini di determinati benefici, l'attività di volontariato in ETS iscritti al RUNTS al servizio civile — è un segnale politico rilevante: lo Stato riconosce che il volontariato organizzato può assolvere una funzione analoga al servizio civile nella costruzione della coesione sociale. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 non ha modificato questa disposizione, confermandone l'impostazione.
Casi pratici
Caso 1: Università che riconosce crediti per attività in una ODV: procedura pratica
Un ateneo decide di riconoscere fino a tre crediti formativi universitari per gli studenti del corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale che abbiano svolto almeno cinquanta ore di volontariato certificato in una ODV iscritta al RUNTS. Lo studente presenta la certificazione dell'ente, firmata dal presidente e timbrata con il numero di iscrizione RUNTS, al consiglio di corso di laurea. Il consiglio verifica la pertinenza dell'attività con il percorso di studi e delibera il riconoscimento. L'iscrizione al RUNTS è condizione necessaria: attività svolte in enti non iscritti non possono beneficiare della previsione dell'articolo 19, comma 3.
Caso 2: Comune che promuove il volontariato nelle scuole medie: progetto di sensibilizzazione
Un comune di ventimila abitanti, nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio, avvia un progetto di sensibilizzazione al volontariato rivolto agli studenti delle scuole medie del territorio. Il Comune coinvolge tre ODV e due APS iscritte al RUNTS per realizzare laboratori nelle classi e una giornata di volontariato aperta agli studenti. L'attività rientra nei compiti promozionali previsti dall'articolo 19, comma 1, e le spese sostenute dal Comune per il progetto possono essere imputate ai fondi per le politiche sociali.
Domande frequenti
Le Università possono riconoscere crediti agli studenti che fanno volontariato?
Sì. L'articolo 19, comma 3, prevede che le Università possano riconoscere crediti formativi agli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate in organizzazioni di volontariato o altri ETS, nei limiti della normativa vigente e laddove l'attività sia rilevante per la crescita professionale e per il curriculum degli studi. La decisione spetta al singolo ateneo.
Il volontariato in un ETS iscritto al RUNTS è equiparato al servizio civile?
Parzialmente. Il comma 4 dell'articolo 19 ha modificato la L. 64/2001 per equiparare, ai fini di determinati benefici previsti da quella legge, l'attività di volontariato in ETS iscritti al RUNTS (per un numero di ore regolarmente certificate) al servizio civile o al servizio militare di leva. L'equiparazione non è generale ma limitata alle specifiche agevolazioni previste dalla L. 64/2001.
Chi è tenuto a promuovere la cultura del volontariato ai sensi dell'articolo 19?
Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nei limiti delle risorse disponibili. Sono incluse quindi ministeri, regioni, province, comuni, enti pubblici non economici e altre PA. La promozione deve avvenire in particolare tra i giovani e può coinvolgere le organizzazioni di volontariato e altri ETS.
Vedi anche