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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Istanza di fissazione: la parte deve chiedere l'udienza di discussione con istanza non revocabile entro un anno dal deposito del ricorso (o dalla cancellazione dal ruolo), a pena di inefficacia.
  • Istanza di prelievo: la parte può segnalare l'urgenza del ricorso con istanza di prelievo, che può portare a una definizione anticipata in camera di consiglio (art. 71-bis c.p.a.).
  • Termini di comunicazione: il decreto di fissazione è comunicato almeno 60 giorni prima dell'udienza; il termine scende a 45 giorni se si rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.
  • Designazione del relatore: il presidente designa il relatore almeno 30 giorni prima dell'udienza, garantendo tempi adeguati per la preparazione.
  • Regolamento di competenza: la pendenza del termine per il regolamento di competenza non preclude la fissazione dell'udienza, salvo deposito dell'istanza nei termini di cui all'art. 73, comma 1.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 71 Codice del Processo Amministrativo — Fissazione dell’udienza

D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo

1. La fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo.

2. La parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo.

3. Il presidente, decorso il termine per la costituzione delle altre parti, fissa l’udienza per la discussione del ricorso.

4. La pendenza del termine di cui all’articolo 15, comma 2, e la proposizione del regolamento di competenza non precludono la fissazione dell’udienza di discussione né la decisione del ricorso, anche ai sensi degli articoli 60 e 74, salvo che nel termine di cui all’articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l’istanza di regolamento di competenza notificata ai sensi dello stesso articolo 15, comma 2. In tal caso, il giudice può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza.

5. Il decreto di fissazione è comunicato a cura dell’ufficio di segreteria, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti costituite in giudizio. Tale termine è ridotto a quarantacinque giorni, su accordo delle parti, se l’udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

6. Il presidente designa il relatore almeno trenta giorni prima della data di udienza.

Commento

Ratio e collocazione sistematica

L'art. 71 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) disciplina la fissazione dell'udienza di discussione, ossia l'atto con cui il processo amministrativo viene portato alla fase decisoria dopo la fase introduttiva e quella istruttoria. La norma è collocata nel Capo II del Titolo IV del codice, aperto dall'art. 70 sulla riunione dei ricorsi. La fissazione dell'udienza è il principale meccanismo che scandisce il passaggio dal ricorso alla decisione, e la sua disciplina rivela la scelta del legislatore di responsabilizzare le parti nel portare avanti il processo, attraverso l'onere di proporre l'istanza entro il termine annuale.

Il principio di fondo è quello della impulso di parte nel passaggio dalla fase di costituzione a quella di decisione: l'art. 71 richiede che almeno una delle parti si attivi entro un anno per chiedere la fissazione dell'udienza, pena la possibilità di cancellazione della causa dal ruolo. Questo meccanismo, ispirato all'interesse a coltivare attivamente il ricorso, si coniuga con i principi di ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2, Cost.) e di leale collaborazione tra le parti e il giudice.

L'istanza di fissazione: contenuto, termine e irrevocabilità

Il comma 1 stabilisce che la fissazione dell'udienza di discussione «deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo». Tre elementi meritano attenzione.

In primo luogo, l'istanza può essere proposta da «una delle parti», non necessariamente dal ricorrente: l'amministrazione resistente, il controinteressato o qualsiasi parte costituita può attivarsi per ottenere la fissazione. Questo riflette un interesse convergente alla definizione della controversia.

In secondo luogo, l'istanza è «non revocabile»: una volta depositata, la parte non può ritirare la richiesta di udienza. La revocabilità è ammessa solo nelle forme tipiche di rinuncia al ricorso o di definizione concordata della controversia. L'irrevocabilità tutela l'interesse delle altre parti alla trattazione della causa.

In terzo luogo, il termine annuale decorre sia dal deposito del ricorso che dalla cancellazione della causa dal ruolo. Quest'ultima ipotesi presuppone che la causa sia stata in precedenza cancellata per mancata attività delle parti (istituto che nel processo amministrativo ha caratteristiche proprie rispetto all'estinzione per inattività del processo civile). Il dies a quo dalla cancellazione consente di «riattivare» la causa entro un anno.

L'istanza di prelievo e la trattazione urgente

Il comma 2 disciplina l'istanza di prelievo: la parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando questa istanza. L'istanza di prelievo non è una misura cautelare — quella è disciplinata dagli artt. 55 e ss. c.p.a. — ma uno strumento di priorità nella trattazione per il merito. Essa serve a segnalare al presidente che la causa merita di essere trattata con precedenza rispetto alle altre pendenti, ad esempio per la rilevanza degli interessi in gioco, per l'imminente decorso di termini, o per la presenza di questioni giuridiche urgenti.

Il comma 2 si raccorda con l'art. 71-bis c.p.a., introdotto per consentire che, a seguito dell'istanza di prelievo, il giudice possa definire la causa in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, quando l'istruttoria sia completa e il contraddittorio sia integro. Questo collegamento crea un percorso accelerato che valorizza l'istanza di prelievo non solo come segnale di urgenza, ma come possibile gateway verso una definizione rapida del giudizio.

Il procedimento di fissazione e i termini di comunicazione

Il comma 3 prevede che il presidente, «decorso il termine per la costituzione delle altre parti», fissi l'udienza di discussione. La fase di costituzione è disciplinata dall'art. 46 c.p.a. (60 giorni per le parti resistenti e i controinteressati). Solo dopo che questo termine è decorso il presidente procede alla fissazione, per garantire che il contraddittorio si sia costituito nella sua interezza.

Il comma 5 stabilisce i termini di comunicazione: il decreto di fissazione deve essere comunicato ai ricorrenti e alle parti costituite almeno 60 giorni prima dell'udienza. Il termine scende a 45 giorni su accordo delle parti, quando l'udienza di merito è fissata a seguito di rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare. Questa riduzione riflette l'interesse delle parti che hanno già discusso in sede cautelare a un rapido accesso al merito, avendo già esaminato le questioni principali nella fase cautelare.

Il comma 6 stabilisce che il presidente designa il relatore almeno 30 giorni prima dell'udienza. Il relatore è il magistrato incaricato di studiare la causa, predisporre la relazione illustrativa e guidare la discussione in camera di consiglio o in udienza pubblica. Il termine di 30 giorni serve a garantire una preparazione adeguata, in linea con il principio del giusto processo.

Il rapporto con il regolamento di competenza

Il comma 4 affronta un tema tecnico ma rilevante: la pendenza del termine per il regolamento di competenza (art. 15, comma 2, c.p.a.) e la proposizione del regolamento stesso non precludono la fissazione dell'udienza né la decisione del ricorso, «anche ai sensi degli articoli 60 e 74». Questa soluzione legislativa, che consente la prosecuzione del giudizio di merito parallelamente al regolamento di competenza, risponde a esigenze di celerità, poiché il regolamento di competenza — rimesso al Consiglio di Stato — può avere tempi di definizione incompatibili con le esigenze di tutela urgente.

Tuttavia, vi è un'eccezione: se «nel termine di cui all'articolo 73, comma 1, la parte interessata depositi l'istanza di regolamento di competenza notificata», il giudice «può differire la decisione fino alla decisione del regolamento di competenza». Si tratta di un potere discrezionale del giudice, che valuta se la questione di competenza sia seria e rilevante al punto da rendere opportuno attendere la pronuncia del Consiglio di Stato prima di decidere nel merito.

Profili pratici

Dal punto di vista operativo, la mancata presentazione dell'istanza di fissazione entro l'anno comporta la possibilità di cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti. L'avvocato del ricorrente deve quindi monitorare attentamente il decorso del termine annuale e depositare tempestivamente l'istanza. La deposizione dell'istanza di prelievo può essere utile non solo per segnalare l'urgenza, ma anche per attivare il percorso semplificato dell'art. 71-bis c.p.a.

Un aspetto pratico rilevante è la possibilità, accordata alle parti, di ridurre il termine di comunicazione da 60 a 45 giorni: questa opzione è spesso utilizzata nei contenziosi in materia di appalti pubblici, dove la celere definizione del merito dopo la fase cautelare è fondamentale per la concreta fruibilità della tutela.

Casi pratici

Caso 1: Scadenza del termine annuale per l'istanza di fissazione

Tizio deposita un ricorso al TAR contro un provvedimento di diniego di autorizzazione commerciale, ma omette di presentare l'istanza di fissazione dell'udienza entro l'anno. Il segretario segnala l'inerzia; il ricorso viene cancellato dal ruolo per inattività, costringendo Tizio, se ancora nei termini decadenziali, a proporre nuovo ricorso e a ricominciare dall'inizio, con grave pregiudizio per i propri interessi.

Caso 2: Istanza di prelievo per ricorso in materia di appalti

Caio, seconda classificata in una gara d'appalto, deposita ricorso contro l'aggiudicazione e presenta contestualmente istanza di prelievo per segnalare l'urgenza della definizione, considerato che i lavori stanno per essere avviati. Il presidente fissa la causa in via prioritaria; il collegio, verificata la completezza del contraddittorio, definisce il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 71-bis c.p.a.

Caso 3: Riduzione del termine di comunicazione su accordo delle parti

Sempronio e il Comune, dopo la definizione in senso interlocutorio della misura cautelare, concordano di rinunciare all'ulteriore trattazione autonoma della domanda cautelare e chiedono al presidente la fissazione urgente dell'udienza di merito. Le parti si accordano per la riduzione del termine di comunicazione a 45 giorni; il decreto di fissazione viene emesso e comunicato nei termini ridotti, consentendo una definizione più rapida della controversia.

Domande frequenti

Entro quanto tempo bisogna chiedere la fissazione dell'udienza nel processo amministrativo?

Entro un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo, con istanza non revocabile depositata ai sensi dell'art. 71, comma 1, c.p.a.

Cosa succede se non si presenta l'istanza di fissazione entro l'anno?

La causa può essere cancellata dal ruolo per inattività delle parti; il ricorrente rischia di perdere la possibilità di ottenere una decisione di merito, salvo il termine per ripresentare il ricorso non sia ancora scaduto.

A cosa serve l'istanza di prelievo?

A segnalare l'urgenza della causa per ottenere una trattazione prioritaria nel merito; può attivare la procedura semplificata dell'art. 71-bis c.p.a. per la definizione in camera di consiglio.

Con quanto anticipo viene comunicata l'udienza alle parti?

Almeno 60 giorni prima dell'udienza, ridotti a 45 giorni su accordo delle parti quando si rinuncia alla definizione autonoma della domanda cautelare.

La pendenza del regolamento di competenza blocca la fissazione dell'udienza?

No. Salvo il caso in cui la parte depositi l'istanza di regolamento notificata entro il termine dell'art. 73, comma 1, c.p.a., il giudice può fissare l'udienza e decidere il ricorso anche in pendenza del regolamento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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