Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    Art. 68 D.Lgs. 151/2001 – Misura dell’indennità per autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome è pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria, moltiplicato per il numero delle giornate di congedo di maternità.

  • Dipendente con 28.000 euro: cosa cambia con la riforma IRPEF 2026? caso pratico

    In sintesi

    • Chi guadagna esattamente 28.000 euro annui non ottiene alcun beneficio dalla riduzione al 33%, poiché ricade interamente nel primo scaglione al 23%.
    • Per redditi di 28.001-30.000 euro il risparmio è molto contenuto: pochi euro annui.
    • Il secondo scaglione al 33% si applica solo sulla parte di reddito che supera 28.000 euro.
    • I lavoratori dipendenti con reddito appena sopra 28.000 euro vedranno una variazione minima in busta paga.
    • Il maggiore beneficio è per chi ha redditi nella parte alta del secondo scaglione (vicino a 50.000 euro).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) riduce dal 35% al 33% l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), in vigore dal 1° gennaio 2026. Per un reddito pari al limite superiore del primo scaglione (28.000 euro), l’impatto è nullo; per redditi appena superiori, il beneficio cresce proporzionalmente.

    Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.

    Perché un reddito di 28.000 euro è il caso limite della riforma IRPEF 2026

    La riforma IRPEF introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026 agisce esclusivamente sul secondo scaglione, riducendo l’aliquota dal 35% al 33%. Chi ha un reddito imponibile di esattamente 28.000 euro si trova al limite superiore del primo scaglione: la sua intera base imponibile è tassata al 23%, e la riduzione al 33% non produce alcun effetto perché nessuna quota del suo reddito cade nel secondo scaglione.

    Per il lavoratore dipendente con reddito appena sopra i 28.000 euro – poniamo 28.500 euro – la quota soggetta al nuovo 33% è di soli 500 euro. Il risparmio annuo è pari al 2% di 500 euro, ossia 10 euro l’anno. Questo illustra come il beneficio sia direttamente proporzionale alla parte di reddito che supera la soglia di 28.000 euro, e come cresca progressivamente fino al massimo di 440 euro per chi arriva a 50.000 euro.

    Il caso del lavoratore dipendente con reddito di 28.000 euro è comunque importante per comprendere la struttura della riforma: la legge non ha modificato il primo scaglione né le detrazioni per lavoro dipendente. Chi si trova nella fascia più bassa di reddito non ottiene benefici diretti dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione. Eventuali benefici per questa fascia derivano da altri strumenti come il trattamento integrativo (bonus IRPEF), che ha una disciplina separata.

    Cosa verificare se si è vicini alla soglia dei 28.000 euro

    • Calcolare con precisione il reddito imponibile IRPEF 2026, al netto di eventuali deduzioni.
    • Verificare se il reddito supera i 28.000 euro: solo in quel caso si ottiene un beneficio dalla riforma.
    • Controllare la busta paga di gennaio 2026 per rilevare eventuali variazioni nelle ritenute.
    • Verificare il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020) se il reddito è nella fascia 15.000-28.000 euro.
    • In caso di redditi aggiuntivi (affitti, cedolari, lavori occasionali) calcolare il reddito complessivo totale.

    Caso 1: Tizio, operaio con reddito da lavoro dipendente di 28.000 euro esatti

    Scenario. Tizio è un operaio con reddito imponibile IRPEF di 28.000 euro, esattamente al limite del primo scaglione. Tutta la sua base imponibile ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%. La legge di bilancio 2026 non modifica questa aliquota. Tizio non trae quindi alcun vantaggio diretto dalla riduzione dell’aliquota al 33%.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF lorda di Tizio è: 28.000 × 23% = 6.440 euro, identica al 2025. Non c’è alcuna quota di reddito nel secondo scaglione, quindi la riduzione al 33% non produce alcun effetto. Le buste paga di gennaio 2026 rimarranno invariate rispetto a dicembre 2025, salvo variazioni derivanti da altri fattori (detrazioni, trattamento integrativo, addizionali regionali e comunali).

    Riepilogo Caso 1

    • Reddito imponibile: 28.000 euro (interamente nel primo scaglione)
    • Aliquota applicata: 23% (invariata)
    • IRPEF lorda 2025 e 2026: 6.440 euro
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: nessuna variazione in busta paga per effetto del comma 3 LB 2026

    Caso 2: Caia, impiegata con reddito da lavoro dipendente di 30.000 euro

    Scenario. Caia lavora come impiegata amministrativa con reddito imponibile IRPEF di 30.000 euro. Il reddito supera di 2.000 euro il limite del primo scaglione. La quota di 2.000 euro (30.000 – 28.000) ricade nel secondo scaglione, soggetta nel 2026 all’aliquota del 33% anziché al 35% del 2025. Il beneficio è contenuto ma reale e immediatamente visibile nelle buste paga di gennaio 2026.

    Come si legge in pratica. Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440 euro (invariato). Secondo scaglione: 2.000 × 33% = 660 euro (nel 2025 era 2.000 × 35% = 700 euro). IRPEF lorda 2026: 7.100 euro contro 7.140 euro del 2025. Risparmio annuo: 40 euro, pari a circa 3,33 euro mensili in più in busta paga. Il beneficio è proporzionalmente ridotto perché solo 2.000 euro su 30.000 cadono nel secondo scaglione.

    Riepilogo Caso 2

    • Reddito imponibile: 30.000 euro
    • Quota nel secondo scaglione: 2.000 euro
    • IRPEF lorda 2025: 7.140 euro
    • IRPEF lorda 2026: 7.100 euro
    • Risparmio annuo: 40 euro (circa 3,33 euro/mese)

    Caso 3: Sempronio, tecnico con 28.000 euro da lavoro dipendente e reddito da affitto tassato con cedolare secca

    Scenario. Sempronio percepisce 28.000 euro da lavoro dipendente e un reddito da locazione tassato con cedolare secca di 5.000 euro. Il reddito da cedolare secca non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF progressiva. Il reddito complessivo IRPEF ai fini degli scaglioni è quindi di soli 28.000 euro, interamente nel primo scaglione. Sempronio non ottiene benefici dalla riforma.

    Come si legge in pratica. L’IRPEF progressiva di Sempronio è calcolata su 28.000 euro: 28.000 × 23% = 6.440 euro, invariata rispetto al 2025. La cedolare secca sui 5.000 euro di canone è un’imposta sostitutiva con aliquota propria (21% o 10% per canone concordato), separata dall’IRPEF progressiva. Il comma 3 della legge di bilancio 2026 non modifica le imposte sostitutive, né concorre con il calcolo degli scaglioni.

    Riepilogo Caso 3

    • Reddito da lavoro dipendente: 28.000 euro (primo scaglione 23%)
    • Reddito da affitto con cedolare secca: 5.000 euro (tassazione separata)
    • IRPEF progressiva 2025 e 2026: 6.440 euro (invariata)
    • Risparmio da riforma IRPEF 2026: zero euro
    • Note: la cedolare secca non concorre agli scaglioni IRPEF ordinari

    Quando conviene una verifica

    Per un’analisi personalizzata dell’impatto IRPEF 2026 sul tuo reddito: Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Un dipendente con 28.000 euro di reddito ottiene qualche beneficio dalla riforma IRPEF 2026?

    Non ottiene benefici dalla riduzione dell’aliquota al 33%, poiché il suo intero reddito ricade nel primo scaglione (fino a 28.000 euro), tassato al 23%, aliquota che non è stata modificata dalla legge di bilancio 2026. Il risparmio dalla riforma scatta solo per la quota di reddito che supera i 28.000 euro e ricade nel secondo scaglione.

    Esiste un'altra misura fiscale del 2026 che riguarda i redditi sotto i 28.000 euro?

    Per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, o nella fascia 15.001-28.000 euro in presenza di determinate condizioni, è previsto il trattamento integrativo (art. 1, D.L. 3/2020, cosiddetto bonus IRPEF). Questa misura ha una disciplina e un perimetro propri, separati dalla riduzione dell’aliquota sul secondo scaglione introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    Come si calcola la quota di reddito soggetta al nuovo 33% per un dipendente con 29.000 euro?

    Per un reddito di 29.000 euro, la quota soggetta al 33% è pari a 1.000 euro (differenza tra 29.000 e la soglia del primo scaglione, 28.000 euro). L’imposta sul secondo scaglione è: 1.000 × 33% = 330 euro (nel 2025 era 350 euro). Il risparmio annuo è di 20 euro. Il primo scaglione rimane tassato al 23%: 28.000 × 23% = 6.440 euro.

    I redditi da cedolare secca entrano nel calcolo degli scaglioni IRPEF?

    No. I redditi da locazione tassati con cedolare secca sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF progressiva. Di conseguenza, non rilevano ai fini dell’applicazione degli scaglioni e non influenzano il beneficio derivante dalla riduzione dell’aliquota al 33% introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026.

    La riforma IRPEF 2026 modifica anche le detrazioni per lavoro dipendente?

    Il comma 3 della legge di bilancio 2026 interviene esclusivamente sull’aliquota del secondo scaglione IRPEF (art. 11, co. 1, lett. b TUIR), riducendola dal 35% al 33%. Non modifica le detrazioni per lavoro dipendente (art. 13 TUIR), il trattamento integrativo o le detrazioni per familiari a carico. Eventuali modifiche a questi istituti derivano da altre disposizioni della legge di bilancio 2026 o da normativa separata.

    Vedi anche: Trattamento integrativo e detrazioni da lavoro dipendente, Quando arrivano aumenti e arretrati dei dipendenti pubblici, Aumento stipendio polizia locale e dipendenti comunali 2022-2024, Artigiano e anche dipendente, Fringe benefit e Redditi assimilati al lavoro dipendente.

  • Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    Art. 67 D.Lgs. 151/2001 – Modalità di erogazione indennità autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 66 è corrisposta dall’INPS, a domanda dell’interessata, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

    2. La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine di un anno dalla fine del congedo di maternità.

  • Detrazione per pensione nel 730 2026: importi e fasce

    In sintesi

    • Detrazione distinta dal lavoro dipendente: i pensionati non beneficiano della stessa detrazione dei lavoratori – ne hanno una propria, disciplinata dall’art. 13 TUIR.
    • Rapportata ai giorni di pensione: se la pensione è iniziata o terminata nel corso dell’anno, la detrazione si calcola in proporzione ai giorni effettivi.
    • Decresce col reddito complessivo: più è alto il reddito complessivo, minore è la detrazione, fino ad azzerarsi al superamento della soglia massima.
    • Esonero dalla dichiarazione: chi ha solo reddito da pensione può non presentare il 730 se il reddito complessivo non supera 8.500 euro (o 7.500 con terreni e abitazione principale).
    • Non si cumula con l’ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati sono esclusi dall’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti con reddito tra 20.000 e 40.000 euro.
    • La riconosce l’ente pensionistico: INPS o altro ente eroga la detrazione ogni mese nella rata di pensione; il 730 serve al conguaglio finale.

    Come funziona la detrazione per i pensionati

    Se percepisci una pensione – di vecchiaia, di anzianità, di invalidità o ai superstiti – hai diritto a una detrazione IRPEF specifica per i redditi da pensione. Questa detrazione riduce direttamente l’imposta che altrimenti pagheresti sul reddito pensionistico.

    La detrazione per pensione è separata da quella per lavoro dipendente: hanno importi e fasce di reddito diversi. Come per il lavoro dipendente, anche la detrazione per pensione si riduce all’aumentare del reddito complessivo: se hai altri redditi (per esempio affitti, rendite) che si sommano alla pensione, l’importo della detrazione scende. Quando il reddito complessivo supera la soglia massima, la detrazione si azzera del tutto.

    L’ente pensionistico (tipicamente INPS) riconosce la detrazione già in fase di erogazione mensile. Presentando il 730, il sostituto d’imposta o il CAF ricalcola l’importo esatto tenendo conto di tutti i redditi dell’anno, e aggiusta il tiro: se ne hai ricevuta troppa, restituirai la differenza; se ne hai ricevuta troppo poca, ti verrà rimborsata.

    Soglie per l'esonero dalla dichiarazione con reddito da pensione
    Tipo di reddito Limite per esonero
    Solo pensione + altre tipologie di reddito fino a 8.500 euro
    Pensione + terreni + abitazione principale e pertinenze fino a 7.500 euro (quota pensione) + 185,92 euro (terreni)
    Pensione + assegno periodico coniuge + altri fino a 8.500 euro

    Esempio pratico

    • Caio è in pensione da anni e nel 2025 ha percepito solo una pensione INPS di 9.000 euro annui. Non ha altri redditi. Poiché il reddito supera la soglia di esonero di 8.500 euro, Caio deve presentare il 730. L’ente pensionistico ha già applicato mensilmente la detrazione per pensionati; il 730 verifica la correttezza dell’importo riconosciuto e determina se spetta un rimborso o se c’è un piccolo debito da saldare.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente pensionistico (INPS o altro – punti 3 e 7)
    • Modello 730/2026 precompilato o ordinario
    • Eventuale documentazione di altri redditi (rendite catastali, affitti, ecc.) che incidono sul reddito complessivo
    • Prospetto di liquidazione 730-3 (rilasciato da CAF o sostituto)

    Pensionato con sola pensione e reddito sotto soglia di esonero

    Scenario. Tizio ha 70 anni e riceve una pensione INPS di 7.000 euro annui. Non ha altri redditi, solo l’abitazione principale (esente IMU). Ha maturato 365 giorni di pensione nel 2025.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Tizio è 7.000 euro, inferiore a 7.500 euro (soglia per esonero con pensione + ab. principale). Se il sostituto ha operato le ritenute, Tizio può presentare il 730 per recuperare il credito; altrimenti è esonerato. La detrazione per pensionati si applica per l’intero anno (365 giorni) e riduce l’imposta lorda. Con redditi così bassi, è probabile che non sia dovuta alcuna IRPEF netta.

    In pratica

    • Reddito ≤ 7.500 euro + ab. principale: esonero dalla dichiarazione, salvo volontà di recuperare ritenute già subite.
    • Nessun cumulo con ulteriore detrazione Legge Bilancio 2025: i pensionati ne sono esclusi.

    Pensionato con pensione e reddito da locazione

    Scenario. Sempronio è pensionato e affitta un appartamento con cedolare secca. Nel 2025 la sua pensione è 12.000 euro e il canone di locazione 4.800 euro (soggetto a cedolare secca). Il reddito complessivo ai fini della detrazione comprende anche i redditi da locazione.

    Come si applica. Il reddito complessivo di Sempronio supera la soglia di esonero (8.500 euro): deve presentare il 730. La detrazione per pensionati spetta ma su un reddito complessivo più elevato, quindi l’importo sarà inferiore rispetto a un pensionato con solo pensione. Le istruzioni AdE precisano che ai fini della detrazione per pensione rileva il reddito complessivo nella sua totalità, comprese le quote di reddito da locazione assoggettate a cedolare secca.

    In pratica

    • Reddito da locazione in cedolare secca entra nel reddito complessivo per il calcolo della detrazione pensione.
    • Sempronio deve compilare il quadro B (fabbricati) e il quadro C sezione I (pensione) nel 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto vale la detrazione per pensionati nel 2025?

    La detrazione per pensione spetta in misura che scende al crescere del reddito complessivo. Le istruzioni AdE rimandano alla tabella 7 in appendice al modello 730/2026. L’ente pensionistico la applica ogni mese; il 730 la ricalcola sul reddito effettivo annuo.

    I pensionati beneficiano anche dell'aumento a 1.955 euro del 2025?

    No: l’aumento a 1.955 euro riguarda la detrazione per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni). I pensionati hanno una detrazione distinta con importi propri.

    Se sono in pensione da metà anno, la detrazione si dimezza?

    Sì, in proporzione. La detrazione per pensione è rapportata ai giorni di pensione indicati nel punto 7 della Certificazione Unica 2026. Se la pensione decorre dal 1° luglio, si conteggiano 184 giorni su 365.

    Devo presentare il 730 se ho solo la pensione?

    Dipende dall’importo. Se hai solo pensione e reddito complessivo fino a 8.500 euro, o fino a 7.500 euro se possiedi anche l’abitazione principale e terreni, puoi essere esonerato, a condizione che le detrazioni per coniuge e familiari a carico spettino e non siano dovute addizionali. Se il sostituto ha già operato le ritenute, conviene comunque presentarlo per recuperarle.

    L'ulteriore detrazione della Legge di Bilancio 2025 spetta anche ai pensionati?

    No. L’ulteriore detrazione per redditi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuta ai soli titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione dei pensionati.

    Pensione e lavoro part-time: come si calcolano le detrazioni?

    Si applicano entrambe: la detrazione per pensione (rapportata ai giorni di pensione) e la detrazione per lavoro dipendente (rapportata ai giorni lavorati). La somma dei giorni delle due sezioni non può superare 365.

    Vedi anche: Assegno ordinario di invalidita e pensione di inabilita INPS, Pensione ai superstiti, Pensione anticipata e Quota 103, Pensione di vecchiaia, L’aumento dello stipendio pubblico oltre la busta paga e Convivente e pensione di reversibilità.

  • Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    Art. 66 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità per lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti ed esercenti attività di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata al reddito.

    3. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo di minori, con le modalità di cui all’articolo 26.

  • Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità

    Art. 65 D.Lgs. 151/2001 – Attività socialmente utili e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle donne che svolgono attività socialmente utili, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, spetta l’indennità di maternità nella misura e con le modalità previste per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64.

  • Scissione di società: regole fiscali e dichiarazione

    In sintesi

    • Operazione neutra: la scissione non genera plusvalenze né reddito imponibile (art. 173 TUIR).
    • Continuità dei valori: i valori fiscali dell’azienda scissa proseguono invariati nelle società beneficiarie.
    • Perdite con freno: il riporto delle perdite segue gli stessi limiti della fusione – tetto del patrimonio netto e test di vitalità.
    • Responsabilità solidale: per i debiti tributari della società scissa, tutte le beneficiarie rispondono solidalmente.
    • Due tipi di scissione: totale (la scissa si estingue) o parziale (la scissa sopravvive cedendo solo una parte del patrimonio).

    Cos'è la scissione e perché è neutra fiscalmente

    La scissione è l’operazione inversa della fusione: anziché unire società, se ne divide il patrimonio. Una parte (o tutto) del patrimonio della società scissa viene trasferita a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione. Ai soci della scissa vengono assegnate partecipazioni nelle beneficiarie. Quando il patrimonio è trasferito interamente e la scissa si estingue si parla di scissione totale; quando la scissa conserva una parte del patrimonio si parla di scissione parziale.

    L’art. 173 del TUIR stabilisce che la scissione è fiscalmente neutra: non emergono plusvalenze e non si pagano imposte per effetto dell’operazione in sé. I valori fiscali dei beni trasferiti – ovvero i costi riconosciuti ai fini delle imposte – proseguono in continuità presso le società beneficiarie: le beneficiarie ereditano esattamente gli stessi valori che i beni avevano nella scissa, senza rivalutazioni fiscali.

    I punti più delicati riguardano le perdite pregresse (riportabili, ma con limiti analoghi a quelli della fusione) e la responsabilità solidale per i debiti tributari. Se la società scissa aveva pendenze con il Fisco, le beneficiarie ne rispondono solidalmente: questo è un aspetto da verificare con attenzione prima di procedere.

    Scissione: principali effetti fiscali
    Elemento Trattamento fiscale
    Plusvalenze da scissione Non emergono – operazione neutra
    Valori fiscali dei beni trasferiti Continuità: la beneficiaria eredita gli stessi valori della scissa
    Riporto perdite pregresse Ammesso entro il limite del patrimonio netto, con test di vitalità
    Debiti tributari della scissa Responsabilità solidale di tutte le beneficiarie
    Scissione totale La scissa si estingue; tutto il patrimonio va alle beneficiarie
    Scissione parziale La scissa sopravvive; solo una parte del patrimonio è trasferita

    Esempio pratico

    • Alfa SRL scinde parzialmente il ramo immobiliare a favore di Beta SRL (nuova costituzione). I beni immobili avevano un valore fiscalmente riconosciuto di 500.000 euro nel bilancio di Alfa. Dopo la scissione, Beta SRL eredita quegli stessi 500.000 euro come base fiscale: non c’è nessuna rivalutazione, e gli ammortamenti futuri di Beta SRL partiranno dal valore originario, non dal valore di mercato attuale. Le perdite fiscali di Alfa (ipotesi: 60.000 euro) sono ripartite tra Alfa e Beta in proporzione al patrimonio netto trasferito, e in ogni caso sono riportabili solo entro i limiti del patrimonio netto e previo superamento del test di vitalità.

    Documenti necessari

    • Progetto di scissione (art. 2506-bis c.c.) con relazione degli amministratori
    • Situazione patrimoniale della società scissa alla data di riferimento
    • Perizia di congruità (se richiesta o opportuna)
    • Delibere assembleari di approvazione della scissione
    • Atto di scissione notarile
    • Prospetto delle perdite fiscali pregresse e del patrimonio netto della scissa

    Caso 1: Tizio scinde l'azienda in due rami distinti

    Scenario. Gamma SRL svolge sia attività commerciale che attività immobiliare. Tizio (socio unico) decide di separare i due rami: il ramo immobiliare va alla nuova Delta SRL, mentre Gamma SRL continua con il solo ramo commerciale. Si tratta di una scissione parziale.

    Come si applica. Sul piano fiscale, i beni del ramo immobiliare passano a Delta SRL ai loro valori fiscali originari: se un immobile era iscritto a 300.000 euro con valore fiscale residuo di 200.000, Delta parte da 200.000. Non emerge nessuna plusvalenza, e Delta non può scegliere valori diversi. Le perdite fiscali di Gamma vengono ripartite tra Gamma e Delta in proporzione al patrimonio netto assegnato a ciascuna. Tizio, come socio unico, riceve partecipazioni sia in Gamma che in Delta: il valore complessivo delle sue partecipazioni resta lo stesso di prima, semplicemente diviso tra due soggetti.

    In pratica

    • I valori fiscali non cambiano per effetto della scissione: nessuna rivalutazione automatica.
    • Le perdite si ripartiscono proporzionalmente al patrimonio netto assegnato a ciascuna beneficiaria.
    • Il socio riceve partecipazioni nelle beneficiarie senza oneri fiscali immediati.

    Caso 2: Caio scopre la responsabilità solidale per i debiti tributari

    Scenario. Beta SRL si scinde totalmente: il patrimonio viene diviso tra due nuove società, Alfa SRL e Gamma SRL. Dopo la scissione, l’Agenzia delle Entrate accerta che Beta SRL aveva un debito IVA non versato di 30.000 euro relativo a periodi ante-scissione.

    Come si applica. La legge prevede la responsabilità solidale delle beneficiarie per i debiti tributari della società scissa. Alfa SRL e Gamma SRL rispondono entrambe per i 30.000 euro di IVA, anche se Beta SRL si è estinta. In linea di principio la responsabilità di ciascuna è limitata al valore del patrimonio netto ricevuto dalla scissione, ma si tratta comunque di un rischio concreto. Per questo, prima di procedere con una scissione è indispensabile fare una due diligence fiscale accurata sulla società scissa: verificare eventuali contenziosi, accertamenti in corso o esposizioni non ancora emerse.

    In pratica

    • Prima della scissione, verificare sempre la posizione fiscale della scissa (accertamenti, contenziosi, debiti).
    • Le beneficiarie rispondono solidalmente dei debiti tributari della scissa, anche dopo l’estinzione di quest’ultima.
    • Inserire nel progetto di scissione clausole di garanzia tra le parti per regolare eventuali sopravvenienze passive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La scissione di una società è soggetta a tassazione?

    No. L’art. 173 del TUIR la qualifica come operazione fiscalmente neutra: non emergono redditi imponibili per effetto della scissione, né in capo alla scissa né alle beneficiarie.

    I beni trasferiti con la scissione vengono rivalutati fiscalmente?

    No. Vige il principio di continuità: le beneficiarie ereditano gli stessi valori fiscali che i beni avevano nella scissa. Non c’è nessuna rivalutazione automatica ai fini delle imposte.

    Le perdite pregresse della società scissa si possono riportare?

    Sì, ma con limiti. Il riporto è consentito solo entro il limite del patrimonio netto della società che ha prodotto le perdite, e solo se quella società supera il test di vitalità (ricavi e costi del personale sopra una soglia minima nell’anno precedente).

    Cosa succede ai debiti con il Fisco in caso di scissione?

    Le beneficiarie rispondono solidalmente per i debiti tributari della società scissa relativi a periodi ante-scissione. La responsabilità di ciascuna è in genere proporzionale al patrimonio netto ricevuto, ma il rischio di esposizione è reale.

    Qual è la differenza tra scissione totale e scissione parziale?

    Nella scissione totale la società scissa si estingue e tutto il suo patrimonio va alle beneficiarie. Nella scissione parziale la scissa sopravvive e cede solo una parte del patrimonio a una o più beneficiarie.

    I soci della società scissa devono pagare imposte sulle partecipazioni ricevute nelle beneficiarie?

    No, non nell’immediato. L’assegnazione delle partecipazioni nelle beneficiarie non è un evento imponibile: il socio riceve le nuove quote ai valori fiscali delle vecchie, senza emergere plusvalenze al momento della scissione.

  • Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    Art. 64-ter D.Lgs. 151/2001 – Automaticità prestazioni gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I trattamenti economici previsti dagli articoli 64 e 64-bis sono erogati prescindendo dall’effettivo versamento dei contributi da parte del committente o associante, purché la lavoratrice abbia percepito almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il congedo di maternità.

  • Immobile in comodato gratuito: come si dichiara nel 730/2026

    In sintesi

    • Dichiara il proprietario, non chi usa la casa: il comodatario (chi riceve l’immobile in prestito gratuito) non compila il quadro B.
    • Codice ’10’: per il comodato a un familiare che ci dimora abitualmente (la residenza anagrafica lo conferma).
    • Codice ‘2’: per il comodato a persone diverse dai propri familiari (amici, conoscenti, terzi).
    • IMU sostituisce l’IRPEF sugli immobili non locati, compresi quelli in comodato. L’immobile va però comunque dichiarato nel quadro B.
    • Riduzione IMU al 50% per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che usano l’immobile come abitazione principale: non si indica il codice 1 nella colonna 12.
    • Locazioni brevi da parte del comodatario: il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale; il reddito da locazione va dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Chi deve compilare il quadro B per un immobile in comodato

    Il comodato gratuito è il caso in cui presti un immobile a qualcuno senza ricevere nulla in cambio: un appartamento dato a un figlio, a un genitore, a un amico. Chi riceve l’immobile in uso gratuito (il comodatario) non deve dichiararlo: l’obbligo spetta sempre al proprietario.

    Nel quadro B, il proprietario indica la rendita catastale dell’immobile e sceglie il codice di utilizzo corretto in base a chi usa la casa. La scelta del codice è importante perché determina se l’IMU assorbe anche l’IRPEF o se invece ci sono eccezioni da segnalare.

    In generale, sugli immobili non locati (compresi quelli in comodato) l’IMU sostituisce l’IRPEF: questo significa che non pagherai una seconda imposta sul reddito fondiario. Tuttavia l’immobile va comunque inserito nel quadro B: non dichiararlo sarebbe un errore.

    Attenzione a una situazione particolare: se il comodatario (chi usa la casa) la affitta per brevi periodi (locazioni brevi fino a 30 giorni), il reddito da quell’affitto non è del proprietario ma del comodatario stesso, che lo dichiara nel quadro D. Il proprietario, nel suo quadro B, indica solo la rendita catastale.

    Codici di utilizzo per immobili in comodato
    Situazione Codice col. 2 Effetto IMU/IRPEF
    Comodato a familiare convivente che usa l'immobile come abitazione principale 10 IMU sostituisce IRPEF; possibile riduzione IMU al 50% per parenti in linea retta 1° grado
    Comodato a persone non familiari (terzi, amici, ecc.) 2 IMU sostituisce IRPEF
    Comodato ad abitante regione Abruzzo colpito da sisma 6 aprile 2009 15 Trattamento speciale: vedi istruzioni colonna 2 codice '15'

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un appartamento che ha prestato gratuitamente a sua figlia (parente in linea retta di primo grado), che vi abita come abitazione principale e risulta iscritta all’anagrafe. Tizio indica nel quadro B: colonna 1 = rendita catastale (es. 500 euro), colonna 2 = codice ’10’, colonna 3 = 365 giorni, colonna 4 = 100%. La colonna 12 rimane vuota perché il comodato a parenti di primo grado non dà diritto all’esenzione totale IMU, ma solo alla riduzione al 50%. L’IRPEF sul reddito fondiario non è dovuta perché sostituita dall’IMU.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per la rendita e la categoria catastale)
    • Contratto di comodato scritto (consigliato, anche se non sempre obbligatorio)
    • Certificato di residenza anagrafica del comodatario nella casa (necessario per il codice ’10’)
    • Atto di acquisto o altra documentazione della quota di possesso

    Caso 1 – Tizio presta la casa al figlio che vi abita

    Scenario. Tizio ha un appartamento libero che cede in comodato gratuito al figlio. Il figlio è iscritto all’anagrafe in quell’indirizzo e ci vive come abitazione principale.

    Come si applica. Il codice corretto è ’10’: comodato a familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. L’IMU è ridotta al 50% (agevolazione legge n. 208/2015), ma Tizio non indica il codice 1 nella colonna 12 perché non c’è esenzione totale. L’IRPEF non si paga: è sostituita dall’IMU.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ’10’.
    • Colonna 12 (Casi particolari IMU): lasciare vuota.
    • IMU: ridotta al 50% dal Comune. IRPEF: non dovuta.

    Caso 2 – Caio presta la casa a un amico

    Scenario. Caio possiede un secondo appartamento che non usa e lo cede gratuitamente a un amico (non un familiare). L’amico non lo affitta e ci vive stabilmente.

    Come si applica. Il codice corretto è ‘2’: immobile ad uso abitativo tenuto a disposizione o dato in uso gratuito a persone diverse dai familiari. Anche qui l’IMU sostituisce l’IRPEF. Caio non paga IRPEF sul reddito fondiario, ma deve comunque compilare il quadro B.

    In pratica

    • Colonna 2 (Utilizzo): codice ‘2’.
    • L’IMU è dovuta per intero (nessuna riduzione per comodato a terzi).
    • Colonna 12: lasciare vuota. IRPEF: non dovuta, sostituita da IMU.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il comodatario deve dichiarare qualcosa nel 730?

    No. L’immobile non va dichiarato dal comodatario nel quadro B. Solo il proprietario (o l’usufruttuario) compila il quadro B. Fa eccezione il caso in cui il comodatario effettui locazioni brevi: in quel caso lui dichiara il reddito nel quadro D.

    Se presto la casa a mio figlio ho sconti sull'IMU?

    Sì. Per il comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che usano l’immobile come abitazione principale è prevista la riduzione dell’IMU al 50% (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10). Non si tratta di esenzione totale.

    Devo registrare il contratto di comodato?

    La legge non impone la registrazione obbligatoria del comodato gratuito verbale, ma per beneficiare della riduzione IMU al 50% molti Comuni richiedono un contratto scritto e registrato. Conviene verificare le regole del proprio Comune.

    Cosa succede se il comodatario affitta la casa (locazione breve)?

    Il proprietario dichiara nel quadro B solo la rendita catastale (codice ‘9’ nella colonna 2, senza indicare canoni). Il reddito dell’affitto è dichiarato dal comodatario nel quadro D come reddito diverso.

    Se l'immobile in comodato si trova nello stesso comune della mia abitazione principale, cambia qualcosa?

    In linea generale no, perché il comodato rientra tra i fabbricati non locati coperti dall’IMU. La regola del 50% (reddito imponibile ai fini IRPEF ridotto) si applica agli immobili abitativi non locati assoggettati a IMU situati nello stesso comune dell’abitazione principale, ma riguarda la tassazione ordinaria, non il comodato coperto da IMU.

    Posso usare il codice '1' per un comodato al coniuge?

    No. Il codice ‘1’ (abitazione principale) si usa solo per l’immobile in cui dimori tu o i tuoi familiari, e la deduzione per abitazione principale spetta solo per una unità immobiliare. Se l’immobile è in comodato al coniuge che ci vive, il codice corretto per il proprietario è ’10’.

    Vedi anche: Imposta di registro sul comodato, IVA sulle locazioni, Locazione immobili commerciali e strumentali e Immobili affittati.

  • Conferire un’azienda in una società: il regime fiscale

    In sintesi

    • Neutralità a doppia sospensione: il conferimento d’azienda ex art. 176 TUIR non genera plusvalenze tassabili nell’immediato.
    • Continuità dei valori: la conferitaria prende in carico i beni ai valori fiscali originari, non al valore di mercato.
    • Partecipazione al costo storico: il conferente iscrive la partecipazione ricevuta al valore fiscale dell’azienda conferita, non al suo valore attuale.
    • Alternativa realizzativa: si può scegliere il regime ordinario, che tassa la plusvalenza emergente, ma riconosce valori più alti alla conferitaria.
    • Affrancamento possibile: i maggiori valori iscritti dalla conferitaria possono essere affrancati con imposta sostitutiva.

    Come funziona la neutralità del conferimento d'azienda

    Conferire un’azienda significa trasferirla a una società (già esistente o appositamente costituita) ricevendo in cambio quote o azioni di quella società. È un’operazione molto comune quando un imprenditore individuale o un socio vogliono «societarizzare» l’attività, oppure quando si vuole trasferire un ramo d’azienda a una newco. La domanda fiscale di fondo è sempre la stessa: «Devo tassare la plusvalenza latente dell’azienda al momento del conferimento?».

    L’art. 176 del TUIR prevede un regime di neutralità a doppia sospensione: non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. Il meccanismo si chiama «doppio binario» perché coinvolge due soggetti. Il conferente (chi cede l’azienda) iscrive le quote ricevute al medesimo valore fiscale che aveva l’azienda conferita – non al valore di mercato. La conferitaria (la società che riceve l’azienda) subentra nei valori fiscali originari dei singoli beni: anche lei non rivaluta nulla. La plusvalenza è «sospesa» su entrambi i fronti e verrà tassata solo in futuro, quando il conferente cederà le partecipazioni oppure quando la conferitaria cederà i beni.

    Esiste però un’alternativa: il regime realizzativo. In questo caso il conferimento viene trattato come una cessione ordinaria, la plusvalenza viene tassata subito, ma la conferitaria può iscrivere i beni al valore di mercato – con conseguenti ammortamenti fiscali più alti. La scelta tra i due regimi va ponderata con attenzione in base alla situazione concreta.

    Conferimento d'azienda: confronto tra regime neutro e regime realizzativo
    Aspetto Regime neutro (art. 176 TUIR) Regime realizzativo
    Plusvalenza al momento del conferimento Non tassata – sospesa Tassata subito
    Valore fiscale partecipazione in capo al conferente Pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda Pari al valore di mercato ricevuto
    Valori fiscali beni in capo alla conferitaria Continuità – stessi della conferente Valori di mercato – ammortamenti più alti
    Affrancamento dei maggiori valori Possibile con imposta sostitutiva Non necessario (già a valori di mercato)
    Convenienza tipica Rinvio della tassazione – liquidità preservata Subito costoso ma benefici fiscali futuri per la conferitaria

    Esempio pratico

    • Tizio è titolare di un’azienda individuale con valore fiscalmente riconosciuto di 200.000 euro e valore di mercato di 800.000 euro. Conferisce l’azienda in Alfa SRL e riceve il 100% delle quote. Con il regime neutro: Tizio iscrive le quote a 200.000 euro (nessuna tassazione immediata); Alfa SRL iscrive i beni ai valori fiscali originari (200.000 euro complessivi). La plusvalenza di 600.000 euro è «sospesa»: emergerà quando Tizio venderà le quote di Alfa SRL o quando Alfa SRL cederà i beni. Con il regime realizzativo: Tizio tassa subito la plusvalenza di 600.000 euro; Alfa SRL iscrive i beni a 800.000 euro e può ammortizzarli su questa base più alta.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di conferimento d’azienda
    • Perizia giurata di stima dell’azienda (obbligatoria per i conferimenti in SRL ex art. 2465 c.c.)
    • Inventario dei beni aziendali con valori fiscali originari
    • Registro dei beni ammortizzabili aggiornato
    • Documentazione della scelta del regime (neutro o realizzativo) da indicare in dichiarazione
    • Prospetto di continuità dei valori fiscali firmato dagli amministratori della conferitaria

    Caso 1: Caio conferisce l'officina e sceglie la neutralità

    Scenario. Caio gestisce da anni un’officina meccanica come ditta individuale. Vuole trasformarla in una SRL per poi cedere le quote a un investitore esterno. Il valore fiscale dell’azienda è inferiore al valore di mercato, ma Caio non vuole pagare imposte adesso.

    Come si applica. Caio sceglie il regime neutro ex art. 176 TUIR. Conferisce l’officina in Gamma SRL e riceve il 100% delle quote. Le quote vengono iscritte nel suo patrimonio personale al valore fiscale dell’azienda (non al valore di mercato): nessuna tassazione immediata. Gamma SRL subentra nei valori fiscali originari dei macchinari, delle attrezzature e delle scorte. Quando tra qualche anno Caio cederà le quote all’investitore, la plusvalenza emergerà e sarà tassata con l’aliquota applicabile alle plusvalenze da partecipazioni (per il socio persona fisica: imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza). Ha rinviato la tassazione, non la ha eliminata.

    In pratica

    • Con il regime neutro non si paga nulla al momento del conferimento: la tassazione è rinviata.
    • La plusvalenza «sospesa» emerge quando si cedono le quote o quando la conferitaria cede i beni.
    • Conservare tutta la documentazione sui valori fiscali originari: sarà necessaria al momento della futura cessione.

    Caso 2: Sempronio affranca i maggiori valori per ridurre le imposte future

    Scenario. Sempronio ha conferito due anni fa il suo magazzino in Beta SRL con il regime neutro. Il magazzino aveva un valore fiscale di 100.000 euro e un valore di mercato di 400.000 euro. Beta SRL lo ha iscritto a 100.000 euro. Sempronio e il commercialista di Beta SRL valutano se afrancare i maggiori valori per avere ammortamenti più alti.

    Come si applica. L’affrancamento consente a Beta SRL di «riconoscere» fiscalmente la differenza tra il valore di mercato (400.000) e il valore fiscale (100.000), pagando un’imposta sostitutiva sul disallineamento (300.000 euro). In questo modo, Beta SRL può ammortizzare il bene su una base più alta: nei prossimi anni avrà deduzioni fiscali maggiori. La convenienza dipende dal confronto tra il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi e il risparmio fiscale sugli ammortamenti futuri. Non è sempre vantaggioso: va calcolato caso per caso considerando l’aliquota IRES applicabile e gli anni di vita utile residua del bene.

    In pratica

    • L’affrancamento è una scelta opzionale della conferitaria, non un obbligo.
    • Conviene se il risparmio sugli ammortamenti futuri supera il costo dell’imposta sostitutiva pagata oggi.
    • Va deciso con il supporto di un commercialista che calcola la convenienza caso per caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il conferimento di un'azienda in una SRL è tassato?

    Non necessariamente. Con il regime di neutralità dell’art. 176 TUIR non emerge nessuna plusvalenza tassabile al momento del conferimento. La tassazione è rinviata al futuro, quando si cedono le partecipazioni o i beni.

    Cos'è la doppia sospensione del conferimento neutro?

    Significa che sia il conferente sia la conferitaria ‘congelano’ i valori fiscali: il conferente iscrive le quote ricevute al valore fiscale dell’azienda ceduta, la conferitaria iscrive i beni ai valori fiscali originari. La plusvalenza è sospesa su entrambi i fronti.

    Quando conviene scegliere il regime realizzativo invece di quello neutro?

    Il regime realizzativo tassa subito la plusvalenza ma permette alla conferitaria di iscrivere i beni a valori di mercato più alti, con ammortamenti fiscali maggiori. Può convenire se la conferitaria ha bisogno di deduzioni elevate nei prossimi anni e se la tassazione immediata è sostenibile.

    Cosa succede se in futuro cedo le quote della società a cui ho conferito l'azienda?

    Emerge la plusvalenza ‘sospesa’: la differenza tra il prezzo di vendita delle quote e il valore fiscale a cui le avevi iscritte (che nel regime neutro è il valore fiscale dell’azienda al momento del conferimento). Quella plusvalenza sarà tassata nel periodo in cui cedi le quote.

    La perizia di stima è obbligatoria per conferire un'azienda in una SRL?

    Sì, ai sensi dell’art. 2465 del codice civile, il conferimento di beni in natura in una SRL richiede una perizia giurata di stima redatta da un esperto nominato dal tribunale. È un requisito di forma, non solo fiscale.

    Cosa si intende per affrancamento dei maggiori valori?

    È la possibilità per la conferitaria di pagare un’imposta sostitutiva per ‘riconoscere’ fiscalmente la differenza tra il valore di mercato e il valore fiscale dei beni ricevuti. In questo modo può ammortizzarli su una base più alta nei periodi successivi.

  • Forfettario o SRL: quando conviene passare alla società

    In sintesi

    • Regime forfettario: imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni) su un reddito calcolato in modo semplificato, senza detrarre i costi reali.
    • SRL: l’utile societario paga l’IRES al 24%; quando distribuisci i soldi come dividendo paghi un ulteriore 26% di imposta sostitutiva.
    • Il forfettario è conveniente se hai pochi costi deducibili e resti sotto gli 85.000 euro di ricavi o compensi annui.
    • La SRL diventa interessante quando i costi aziendali sono elevati (personale, attrezzature, uffici) perché si deducono integralmente prima di calcolare l’IRES.
    • Con la SRL puoi scegliere di non distribuire l’utile e tenerlo in azienda per investirlo, rinviando la tassazione sul dividendo.
    • Attenzione: se sei forfettario non puoi controllare una SRL che svolge la stessa attività, pena l’uscita dal regime agevolato.

    Come funziona la tassazione nei due regimi

    Se sei un libero professionista o un piccolo imprenditore, prima o poi ti chiedi se conviene restare da solo – con il regime forfettario – oppure aprire una SRL. Non esiste una risposta universale: dipende dai tuoi ricavi, dai tuoi costi e da quanta liquidità vuoi prelevare ogni anno.

    Nel regime forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività se sei in regola con i requisiti) su un reddito calcolato in modo forfettario: si applica ai tuoi incassi un ‘coefficiente di redditività’ stabilito per legge in base al tuo settore ATECO. Per i professionisti (attività scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, servizi finanziari) il coefficiente è del 78%, quindi se incassi 70.000 euro il reddito tassabile è 54.600 euro e l’imposta è 8.190 euro. Non puoi detrarre i costi reali.

    Nella SRL invece l’utile societario – cioè i ricavi meno tutti i costi effettivi, inclusi stipendi, affitti, ammortamenti – paga l’IRES al 24%. Quando vuoi ‘portare a casa’ i soldi come dividendo, paghi un’ulteriore imposta sostitutiva del 26% sulla somma distribuita. In pratica una parte dell’utile viene tassata due volte: prima in capo alla società (IRES 24%) e poi in capo a te (26% sul dividendo).

    Forfettario vs SRL: confronto testa a testa
    Aspetto Forfettario SRL
    Imposta sul reddito/utile 15% (o 5% primi 5 anni) sul reddito forfettario IRES 24% sull'utile societario
    Tassazione sul prelievo personale Nessuna aggiuntiva (già inclusa nel 15%) 26% sul dividendo distribuito
    Costi reali deducibili No – si usa il coefficiente ATECO Sì – tutti i costi inerenti e documentati
    IVA Non applicata in fattura, non recuperata Applicata e recuperata normalmente
    Limite di ricavi/compensi 85.000 euro annui (fuoriuscita a 100.000) Nessun limite
    Contabilità Super-semplificata Ordinaria obbligatoria
    IRAP Esente Dovuta (aliquota ordinaria 3,9%)

    Esempio pratico

    • Esempio numerico. Tizio, consulente IT, incassa 80.000 euro l’anno con costi reali di 20.000 euro (ufficio, software, telefonia). Coefficiente di redditività forfettario: 78%.

      Forfettario: reddito imponibile = 80.000 × 78% = 62.400 euro. Imposta sostitutiva = 62.400 × 15% = 9.360 euro. Tizio porta a casa circa 70.640 euro lordi (al netto dell’imposta), senza aver dedotto i 20.000 euro di costi reali.

      SRL: ricavi 80.000, costi 20.000, utile societario 60.000. IRES 24% = 14.400. Utile netto in società 45.600. Se Tizio distribuisce tutto come dividendo: 45.600 × 26% = 11.856. Totale imposte = 14.400 + 11.856 = 26.256 euro. Tizio porta a casa 33.744 euro.

      In questo scenario il forfettario è nettamente più conveniente. La SRL guadagna terreno solo se Tizio lascia gran parte dell’utile reinvestito in azienda senza distribuirlo, oppure se i costi reali superassero di molto il forfait implicito (80.000 × 22% = 17.600 euro), cosa che qui non avviene in modo significativo.

    Documenti necessari

    • Partita IVA e codice ATECO (per identificare il coefficiente di redditività forfettario)
    • Registro degli incassi e delle spese (contabilità forfettaria)
    • Atto costitutivo e statuto della SRL (se si valuta la trasformazione)
    • Bilancio d’esercizio della SRL con conto economico
    • Modello Redditi PF quadro LM (per la dichiarazione del forfettario)
    • Delibera assembleare di distribuzione degli utili (per i dividendi SRL)

    Caso 1 – Tizio resta forfettario: i numeri lo confermano

    Scenario. Tizio è un grafico freelance con ricavi di 60.000 euro e costi reali bassi (abbonamento software 2.000 euro, telefono 500 euro). Coefficiente ATECO ‘altre attività economiche’: 67%.

    Come si applica. Reddito forfettario: 60.000 × 67% = 40.200 euro. Imposta sostitutiva 15%: 6.030 euro. I costi reali (2.500 euro) sono ben sotto la quota forfettariamente già esclusa (60.000 × 33% = 19.800 euro): il forfait è più generoso della realtà. Aprire una SRL significherebbe pagare IRES 24% su un utile di 57.500 euro (60.000 − 2.500) = 13.800 euro, poi 26% sul dividendo. La scelta forfettaria è chiara.

    In pratica

    • Se i tuoi costi reali sono molto inferiori alla ‘quota forfettariamente esentata’ (ricavi × complemento del coefficiente), il forfettario ti conviene quasi sempre.
    • Finché non superi 85.000 euro di incassi, non c’è motivo economico di aprire una SRL solo per ragioni fiscali.
    • Verifica però anche i contributi previdenziali: nel forfettario puoi optare per il regime contributivo agevolato INPS.

    Caso 2 – Caio apre la SRL: i costi fanno la differenza

    Scenario. Caio gestisce un piccolo laboratorio artigianale con ricavi di 150.000 euro (fuori forfettario) e costi reali di 90.000 euro (materie prime, un dipendente, affitto). Ha bisogno di reinvestire la maggior parte degli utili.

    Come si applica. Con ricavi oltre 85.000 euro il forfettario non è applicabile: Caio è già fuori. Con la SRL, utile societario = 60.000 euro. IRES 24% = 14.400 euro. Se Caio non distribuisce dividendi e reinveste i 45.600 euro netti, la tassazione si ferma qui. Se invece preleva solo 20.000 euro come compenso amministratore (deducibile per la SRL), quella somma riduce l’utile societario e viene tassata a IRPEF progressiva in capo a Caio. La SRL con elevati costi e reinvestimento degli utili è la struttura più efficiente.

    In pratica

    • Superare la soglia di 85.000 euro di incassi esclude automaticamente dal forfettario: la SRL (o la ditta individuale in ordinaria) diventa obbligatoria o comunque necessaria.
    • Con costi elevati la SRL permette di dedurli tutti prima di calcolare l’IRES, abbassando significativamente la base imponibile.
    • Se pianifichi di non distribuire l’utile ogni anno, l’imposizione si limita al solo 24% IRES, rimandando il 26% sul dividendo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il limite di ricavi per restare nel forfettario?

    Il limite è 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Se superi 100.000 euro nel corso dell’anno, esci dal regime già da quell’anno e non puoi aspettare quello successivo.

    Posso essere forfettario e avere anche una SRL?

    No, se controlli direttamente o indirettamente una SRL che svolge un’attività riconducibile alla tua, non puoi applicare il regime forfettario. Devi rimuovere la causa ostativa nell’anno precedente.

    Quanto paga di tasse una SRL su 50.000 euro di utile?

    L’IRES è il 24% di 50.000 = 12.000 euro. Se distribuisci tutto come dividendo, paghi un altro 26% su 38.000 euro = 9.880 euro. In totale circa 21.880 euro di imposte, pari a un’aliquota effettiva del 43,8%.

    Il forfettario paga l'IVA?

    No: chi è in regime forfettario non addebita l’IVA in fattura e non la recupera sugli acquisti. Per i clienti privati è un vantaggio (prezzi più bassi); per i clienti business l’IVA è neutra, ma loro non potranno scaricarla.

    Cosa succede se supero 85.000 euro a metà anno nel forfettario?

    Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo e torni al regime ordinario. Se superi 100.000 euro, esci già nell’anno in corso e devi ricalcolare il reddito con le regole ordinarie per tutto l’anno.

    La SRL è sempre più costosa del forfettario?

    Non sempre. Dipende dal livello dei costi aziendali, dalla necessità di prelevare liquidità e dal piano di reinvestimento. Con costi elevati e utili lasciati in azienda, la SRL può essere più efficiente del regime ordinario IRPEF, anche se quasi mai batte il forfettario sotto gli 85.000 euro.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Associazioni e legge 398, Uscita dal forfettario, Aprire partita IVA forfettaria, Forfettario e fatturazione elettronica e Forfettario e contributi INPS.

  • Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    Art. 64-bis D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 64 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale, con le modalità di cui all’articolo 26.

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