Autore: Andrea Marton

  • Art. 75 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria

    Art. 75 L. 354/1975 – Attività del consiglio di aiuto sociale per l’assistenza penitenziaria e post-penitenziaria

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:
    1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;
    2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;
    3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all’articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;
    4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi
    di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresì la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;
    5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;
    6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;
    7) concede sussidi in denaro o in natura;
    8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell’attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonché delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

  • Art. 33 Cod. Amb. – Oneri istruttori

    Art. 33 Cod. Amb. – Oneri istruttori

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 112

    2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

    3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

    3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all’articolo 29-nonies o del riesame di cui all’articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall’articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all’articolo

    8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l’allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall’autorità competente e dall’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell’installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all’articolo

    8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all’Allegato XII alla Parte Seconda, all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

    3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre

    2008. 4. Al fine di garantire l’operatività della Commissione di cui all’articolo 8-bis, nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all’entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l’obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all’eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.

  • Art. 34 TUEL – Articolo 34

    Art. 34 TUEL – Articolo 34

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

    2. L’accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

    3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

    4. L’accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell’intesa di cui all’ articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato

    5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

    6. Per l’approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell’amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L’approvazione dell’accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

    7. La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all’accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

    8. Allorchè l’intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell’accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all’accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

  • CCNL Calzaturiero Industria: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero Industria: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Il rinnovo del 17 luglio 2024 ha aggiornato i minimi tabellari del settore calzaturiero industriale con aumenti complessivi di 191 euro al 4° livello, distribuiti in tre tranche fino ad agosto 2026. Ecco la guida completa alle tabelle retributive, agli scatti di anzianità e agli elementi accessori della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Calzaturiero Industria 2024-2026 fissa minimi tabellari da 1.530 € (livello 1) a 2.488,94 € (livello 8 con indennità di funzione). Il rinnovo del 17 luglio 2024 prevede aumenti complessivi di 191 € al 4° livello in tre tranche: agosto 2024, agosto 2025 e agosto 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    17 luglio 2024 (Milano)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    ~75.000 addetti in ~4.000 aziende
    Settore
    Industria calzaturiera (distinte da tessile-abbigliamento-moda)

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° agosto 2025
    Livello Minimo mensile Ind. funzione Totale Scatto biennale
    1.530,00 € 1.530,00 € 6,89 €
    1.751,40 € 1.751,40 € 7,41 €
    2° Super 1.787,21 € 1.787,21 € 7,41 €
    1.843,95 € 1.843,95 € 7,98 €
    3° Super 1.884,57 € 1.884,57 € 7,98 €
    1.930,50 € 1.930,50 € 8,47 €
    2.002,93 € 2.002,93 € 9,19 €
    2.109,29 € 2.109,29 € 9,94 €
    2.295,70 € 2.295,70 € 12,01 €
    2.447,63 € 41,31 € 2.488,94 € 12,24 €

    Nota: importi lordi mensili. L’8° livello (quadri) beneficia di una specifica indennità di funzione di 41,31 € mensili. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo il mensile per il divisore convenzionale 26; quella oraria dividendo ulteriormente per le ore contrattuali settimanali (39 ore = 6,5 ore/giorno).

    Gli aumenti programmati 2024-2026

    Il rinnovo siglato il 17 luglio 2024 ha definito un piano di incrementi suddiviso in tre tranche, calcolate al 4° livello (parametro di riferimento) e proporzionalmente riparametrate sugli altri livelli:

    Piano di aumenti – riferimento 4° livello
    Decorrenza Aumento mensile (4° liv.) Aumento cumulato
    1° agosto 2024 +90,00 € +90,00 €
    1° agosto 2025 +51,00 € +141,00 €
    1° agosto 2026 +50,00 € +191,00 €

    L’aumento economico complessivo (TEC) è di 196,75 € al 4° livello, pari a circa l’11% della retribuzione tabellare. Gli incrementi per i livelli superiori e inferiori sono proporzionali al parametro retributivo di ciascun livello.

    Il primo livello ha beneficiato di un incremento aggiuntivo pari a 186,76 € a decorrere dal 1° gennaio 2025, quale misura di rafforzamento dei minimi per le fasce più basse. Da agosto 2025 il suo minimo ammonta a 1.530 € mensili.

    Struttura della busta paga: cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è solo la voce di base. La retribuzione mensile effettiva comprende anche:

    • Scatti di anzianità biennali: fino a un massimo di 5 scatti, maturati ogni due anni di servizio continuativo presso la stessa azienda (importi da 6,89 € a 12,24 € per scatto, secondo il livello).
    • Indennità di funzione: presente solo per il livello 8 (quadri), pari a 41,31 € mensili.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali futuri.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il mese di dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Premio di risultato aziendale: eventualmente concordato a livello di contrattazione di secondo livello.
    • Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo: disciplinate dall’art. sull’orario di lavoro del CCNL.

    Come calcolare il netto in busta paga

    Il passaggio dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF applicabile, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni da lavoro dipendente. A titolo indicativo, per un lavoratore single senza carichi familiari:

    Scatti di anzianità: meccanismo e maturazione

    Il CCNL Calzaturiero prevede 5 aumenti periodici di anzianità (scatti biennali) per il servizio prestato continuativamente presso la stessa azienda o gruppo aziendale. La maturazione avviene ogni due anni a decorrere dalla data di assunzione. Ogni scatto si trasforma in un importo fisso aggiunto alla retribuzione mensile base.

    A differenza di altri CCNL che prevedono scatti triennali, il settore calzaturiero ha mantenuto la cadenza biennale, con un massimo di cinque scatti. Il lavoratore che ha maturato tutti e cinque gli scatti ha quindi raggiunto il tetto contrattuale degli aumenti di anzianità, salvo accordi aziendali migliorativi.

    Gli scatti già maturati si conservano in caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. (cessione di ramo d’azienda), mentre non si trasferiscono in caso di cambio volontario di datore di lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Orlatore al 3° livello dopo il rinnovo
    Tizio lavora come orlatore di tomaie in una calzaturificio di Fermo ed è inquadrato al 3° livello. Dal 1° agosto 2025 il suo minimo tabellare è di 1.843,95 € mensili. Ha maturato 3 scatti biennali (circa 7,98 € ciascuno = 23,94 €), portando la sua base retributiva contrattuale a circa 1.867,89 € lordi mensili prima di eventuali superminimi o premi aziendali.
    Caia – Impiegata di concetto (6° livello) e scatti
    Caia è impiegata amministrativa al 6° livello con 9 anni di anzianità nella stessa azienda. Dal 1° agosto 2025 il suo minimo è 2.109,29 €. Ha maturato 4 scatti biennali (4 × 9,94 € = 39,76 €), per una base contrattuale di 2.149,05 €. Mancano ancora 3 anni al quinto e ultimo scatto, che aggiungerà ulteriori 9,94 € mensili.
    Sempronio – Confronto con il settore tessile-abbigliamento
    Sempronio ha lavorato per 5 anni con il CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda e viene assunto al 4° livello in un calzaturificio. Scopre che il CCNL Calzaturiero (Assocalzaturifici) è un contratto distinto: il 4° livello vale 1.930,50 € con il CCNL Calzaturiero (rinnovo luglio 2024), mentre il tessile-moda segue tabelle proprie. I suoi scatti di anzianità maturati con il precedente datore non si trasferiscono: la maturazione riparte da zero nel nuovo rapporto.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Calzaturiero nel 2025?
    Dal 1° agosto 2025 i minimi vanno da 1.530 € mensili (livello 1) a 2.488,94 € (livello 8 con indennità di funzione). Per il livello 4, parametro di riferimento del rinnovo, il minimo è 1.930,50 €.
    Quando arrivano gli aumenti previsti dal rinnovo 2024?
    Gli aumenti sono scaglionati in tre tranche: 90 € dal 1° agosto 2024, 51 € dal 1° agosto 2025 e 50 € dal 1° agosto 2026, calcolati al 4° livello. Gli altri livelli sono riparametrati proporzionalmente.
    Il datore di lavoro può pagare meno del minimo tabellare?
    No. Il minimo tabellare è il livello retributivo minimo garantito dal CCNL. Pagare meno costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Come funzionano gli scatti di anzianità nel CCNL Calzaturiero?
    Il CCNL riconosce 5 aumenti biennali di anzianità per servizio prestato presso la stessa azienda. Gli importi per scatto variano da circa 6,89 € mensili (livello 1) a 12,24 € mensili (livello 8).
    Qual è la differenza tra il livello 3 e il livello 3S?
    Il livello 3S è un livello «super» intermedio tra il 3 e il 4, previsto per profili con competenze specifiche superiori agli operai qualificati ordinari (livello 3) ma non ancora specializzati (livello 4). Il minimo del 3S è 1.884,57 €, superiore al 3 fermo a 1.843,95 €.
    Il superminimo può essere assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende da come è stato pattuito. Un superminimo «assorbibile» si riduce o scompare quando entrano in vigore aumenti contrattuali, mentre uno «non assorbibile» rimane invariato e si cumula agli incrementi tabellari. La distinzione deve risultare dalla lettera di assunzione o da un accordo scritto.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Lavoratori Addetti all’Industria delle Calzature del 17 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o la associazione datoriale Assocalzaturifici, nonché l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio.

  • Art. 24 Imp. Reg. – presunzione di trasferimento di accessioni e

    Art. 24 Imp. Reg. – presunzione di trasferimento di accessioni e

    Art. 24 Imp. Reg. – Presunzione di trasferimento delle accessioni e delle pertinenze

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Nei trasferimenti immobiliari le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile, a meno che siano esclusi espressamente dalla vendita o si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengono ad un terzo o sono stati ceduti all’acquirente da un terzo.

    2. Quando, entro tre anni, le pertinenze vengano comunque a risultare di proprietà dell’acquirente dell’immobile al cui servizio erano destinate, si applica l’imposta con l’aliquota relativa al trasferimento dell’immobile, diminuita dell’ammontare della imposta eventualmente pagata per il trasferimento delle pertinenze stesse separatamente intervenuto fra le stesse parti.

  • Art. 97 Reg. (UE) 2024/1689 – Esercizio della delega

    Art. 97 Reg. (UE) 2024/1689 – Esercizio della delega

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, all'articolo 47, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1 o agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3. La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 43, paragrafi 5 e 6, all'articolo 47, paragrafo 5, all'articolo 51, paragrafo 3, all'articolo 52, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafi 5 e 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6. Qualsiasi atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafi 6 o 7, dell'articolo 7, paragrafi 1 o 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 43, paragrafi 5 o 6, dell'articolo 47, paragrafo 5, dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'articolo 52, paragrafo 4, o dell'articolo 53, paragrafi 5 o 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

  • Art. 120 undecies T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 120 undecies T.U.B.: Verifica del merito creditizio

    Art. 120 undecies T.U.B. – Verifica del merito creditizio (1).

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.

    2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l’intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio.

    3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con il consumatore né vi apporta modifiche svantaggiose per il consumatore, ai sensi dell’articolo 118, in ragione del fatto che la valutazione del merito creditizio è stata condotta scorrettamente o che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali informazioni o abbia fornito informazioni false.

    4. Prima di procedere a un aumento significativo dell’importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del merito creditizio originaria.

    5. Quando la domanda di credito è respinta, il finanziatore informa il consumatore senza indugio del rifiuto.

    6. Il presente articolo non pregiudica l’applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    Abrogato [ 7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell’articolo 125. ]

    8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di offerta di contratti di credito, che include l’elencazione dei tipi di diritti e beni su cui può vertere l’ipoteca.

    9. La Banca d’Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.”

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  • Art. 1075 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    Art. 1075 Codice della Navigazione – Notificazione del provvedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce è creditore dell'esercente non proprietario ed è assistito da privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche. Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito può prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante sia eseguita con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 650.

  • Ergastolo – Glossario giuridico

    Ergastolo: pena detentiva perpetua prevista per i delitti piu gravi (omicidio aggravato, strage, alto tradimento), che il condannato sconta per tutta la durata della sua vita salvo benefici di legge.

    Significato giuridico

    L’ergastolo e disciplinato dall’art. 22 c.p. E pena formalmente perpetua, ma il condannato puo accedere a benefici penitenziari: liberazione condizionale (art. 176 c.p.) dopo aver scontato 26 anni se ha tenuto comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento; permessi premio dopo 10 anni; semiliberta dopo 20 anni. Esiste il cd. ergastolo ostativo per condannati per reati ostativi (mafia, terrorismo, ecc.): la l. 354/1975 art. 4-bis ord. penit. presumeva irrevocabilmente la pericolosita, escludendo i benefici salvo collaborazione con la giustizia. La Corte EDU (Viola contro Italia 2019) e la Corte costituzionale (sent. 253/2019 e 32/2020) hanno mitigato il regime: oggi e ammessa prova contraria della collaborazione impossibile o inesigibile. L’ergastolo non e incompatibile con la funzione rieducativa della pena (art. 27 co. 3 Cost.) secondo la Corte cost. (sent. 264/1974, e poi anche 168/1994 sui minori).

    Esempio pratico

    Tizio, condannato all’ergastolo per omicidio aggravato dal motivo abietto, sconta la pena. Dopo 26 anni, mantenendo buona condotta in carcere e partecipando al trattamento rieducativo, presenta istanza di liberazione condizionale. Il tribunale di sorveglianza valuta i presupposti (sicuro ravvedimento) e puo concedere la misura: Tizio esce dal carcere sotto la sorveglianza dell’autorita per cinque anni, dopo i quali la pena si estingue se ha tenuto buona condotta.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla reclusione (art. 23 c.p.), pena temporanea da 15 giorni a 24 anni. La pena dell’ergastolo non e prevista per i minori al momento del reato (art. 22 c.p. + giurisprudenza). L’ergastolo ostativo e regime piu severo che limita l’accesso ai benefici. La pena di morte e abolita in Italia (art. 27 co. 4 Cost. come modificato dalla l. cost. 1/2007) anche per i reati militari di guerra.

    Riferimenti normativi

    • art. 22 c.p. – ergastolo
    • art. 176 c.p. – liberazione condizionale
    • art. 4-bis l. 354/1975 – ergastolo ostativo
    • Corte EDU 13 giugno 2019 Viola c. Italia – ergastolo ostativo
    • Corte cost. 253/2019 e 32/2020 – mitigazione regime ostativo
  • Art. 34 bis CPI – (Protezione temporanea dei disegni e modelli)

    Art. 34 Bis CPI – (Protezione temporanea dei disegni e modelli)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Chi ne ha interesse può chiedere la protezione temporanea di disegni o modelli che figurano in un’esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento. La protezione è disposta con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

    2. La protezione di cui al comma 1 attribuisce la priorità della domanda di registrazione, a condizione che detta domanda sia depositata entro sei mesi dalla data di esposizione dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati.

    3. La priorità di cui al comma 2 risale alla data di esposizione dichiarata nella richiesta di protezione temporanea e verificata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi. Quando più disegni o modelli identici ottengono la protezione di cui al comma 1 nella medesima data, la priorità è attribuita al disegno o modello per il quale è stata depositata per prima la domanda di registrazione

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida completa ai minimi tabellari, agli scatti di anzianità e al piano di aumenti del contratto collettivo che disciplina le imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro e ceramica.

    In sintesi

    Il CCNL Area Chimica-Ceramica Artigianato, rinnovato il 16 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2026, prevede 9 livelli retributivi. Dal 1° ottobre 2025 il 3° livello chimica vale 1.649,46 €, il 6° livello 2.048,42 € e il 7° livello (con indennità di funzione) 2.244,61 €. L’aumento complessivo sul triennio è di 184 € sul livello parametro 3°.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato (Chimica, Ceramica) · CNA (Produzione, Artistico e Tradizionale) · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Ambito
    Imprese artigiane dei settori chimica, gomma, plastica, vetro, ceramica, terracotta, gres

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – settore Chimica/Gomma/Plastica/Vetro, in vigore dal 1° ottobre 2025
    Livello Minimo (€) Scatto biennale (€) Profilo tipo
    1.473,01 9,30 Lavoratore generico, mansioni esecutive semplici
    1.576,67 11,88 Operaio qualificato di base
    1.649,46 12,91 Operaio qualificato (livello parametro)
    3° Super 1.699,03 13,68 Operaio specializzato
    1.747,55 14,46 Operaio altamente qualificato / impiegato d’ordine
    1.843,02 15,49 Impiegato qualificato / tecnico
    5° Super 1.934,62 16,01 Impiegato qualificato con autonomia operativa
    2.048,42 17,04 Impiegato di concetto / responsabile di reparto
    2.192,96 + 51,65 ind. 18,59 Quadro / responsabile di funzione

    Nota: gli importi sono lordi mensili. Il 7° livello include un’indennità di funzione di 51,65 € mensili. Per il settore ceramica le tabelle sono strutturate analogamente ma con valori leggermente differenziati. Il minimo annuo si calcola su 13 mensilità (tredicesima inclusa) più l’eventuale gratifica estiva.

    Il piano di aumenti 2024-2026

    Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha definito un incremento complessivo di 184 € lordi mensili sul 3° livello del settore chimica-gomma-plastica-vetro, distribuito in quattro tranche progressive:

    Aumenti retributivi per il settore Chimica – livello parametro 3°
    Decorrenza Aumento mensile (€) Aumento cumulato (€)
    1° luglio 2024 +28,00 28,00
    1° gennaio 2025 +40,00 68,00
    1° ottobre 2025 +49,00 117,00
    1° ottobre 2026 +67,00 184,00

    Per il settore ceramica l’aumento complessivo sul livello parametro è di importo analogo, definito dalle rispettive tabelle allegate al contratto. Gli aumenti sugli altri livelli sono proporzionali al parametro retributivo di ciascun livello.

    Ai lavoratori in forza al 16 luglio 2024 è stata corrisposta un’una tantum di 110 € lordi a copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2023 – 30 giugno 2024), erogata in due rate da 55 € con le retribuzioni di settembre 2024 e marzo 2025.

    Struttura della retribuzione complessiva

    Il minimo tabellare è solo la voce base della busta paga. Sul minimo si stratificano le seguenti voci:

    • Scatti di anzianità: 5 scatti biennali in cifra fissa per ciascun livello (gli importi sono indicati in tabella). Gli scatti maturano dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio e non sono assorbibili da aumenti per merito.
    • Indennità di funzione: riservata al 7° livello (quadri), pari a 51,65 € mensili.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato singolarmente con il datore di lavoro, con pattuizione scritta che stabilisce se è «assorbibile» o «non assorbibile» rispetto agli aumenti contrattuali.
    • Tredicesima mensilità: pari a una mensilità di retribuzione, corrisposta entro il 20 dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Gratifica estiva / quattordicesima: nel settore ceramica è prevista una gratifica estiva pari a 50 ore di retribuzione (vedi articolo dedicato).
    • Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR): 25 € lordi mensili per 13 mensilità, dovuto dal datore di lavoro che non versa i contributi al Fondo San.Arti.

    Come si legge il cedolino paga

    Il minimo contrattuale deve comparire nella busta paga come voce separata e identificabile. È il limite legale inderogabile al di sotto del quale il trattamento economico non può scendere. Qualsiasi importo inferiore costituisce un’irregolarità denunciabile all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

    La retribuzione utile ai fini del TFR include il minimo tabellare, gli scatti di anzianità, le mensilità aggiuntive e le indennità continuative. Non vi rientrano i rimborsi spese, le somme occasionali né il contributo welfare.

    Tabelle per il settore ceramica

    Le imprese artigiane del settore ceramica-terracotta-gres applicano tabelle retributive distinte, anch’esse articolate in livelli dalla 1ª alla 6ª categoria (con il 7° riservato a quadri e figure direttive), con minimi leggermente differenziati rispetto al settore chimico ma strutturalmente analoghi. Dal 1° ottobre 2025 i minimi del settore ceramica sono stati aggiornati in coerenza con il medesimo piano di aumenti quadriennale.

    Le tabelle ufficiali aggiornate sono pubblicate sul sito di Confartigianato e di CNA di competenza territoriale, nonché disponibili presso gli Enti Bilaterali Artigiani (EBNA/EBAV) di riferimento.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato al 3° livello
    Tizio lavora come operaio addetto alla miscelazione in un’azienda artigiana di produzione di vernici. È inquadrato al 3° livello. Dal 1° ottobre 2025 il suo minimo tabellare è 1.649,46 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (3 × 12,91 € = 38,73 €), la sua retribuzione base mensile è di 1.688,19 € lordi, oltre alla tredicesima e all’eventuale gratifica.
    Caia – Impiegata al 5° livello Super
    Caia è impiegata tecnica con mansioni di controllo qualità in una ceramica artigiana. È inquadrata al 5° Super. Dal 1° ottobre 2025 il suo minimo è 1.934,62 €. Il datore le ha riconosciuto un superminimo individuale non assorbibile di 100 €. La retribuzione base complessiva è dunque 2.034,62 € lordi mensili. All’entrata in vigore degli aumenti di ottobre 2026, l’incremento verrà sommato al minimo, non al superminimo.
    Sempronio – Responsabile di produzione al 7° livello
    Sempronio coordina tre reparti in una manifattura ceramica artigiana. Inquadrato al 7° livello, percepisce il minimo tabellare di 2.192,96 € più l’indennità di funzione di 51,65 €, per un totale contrattuale minimo di 2.244,61 € mensili lordi. Con 5 scatti biennali maturi (5 × 18,59 € = 92,95 €) la retribuzione contrattuale complessiva sale a circa 2.337,56 € mensili lordi, prima di eventuali superminimi aziendali.

    Domande frequenti

    Quali sono i minimi tabellari del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato dal 1° ottobre 2025?
    Dal 1° ottobre 2025 i minimi mensili lordi vanno da 1.473,01 € (1° livello) a 2.244,61 € (7° livello con indennità di funzione). Il 3° livello, usato come parametro per gli aumenti, è pari a 1.649,46 €.
    Di quanto aumentano gli stipendi con il rinnovo del 2024?
    Per il settore chimica-gomma-plastica l’aumento complessivo sul 3° livello è di 184 € lordi mensili, distribuiti in quattro tranche: luglio 2024, gennaio 2025, ottobre 2025 e ottobre 2026. L’ultima tranche da 67 € entrerà in vigore il 1° ottobre 2026.
    Gli scatti di anzianità sono assorbibili dagli aumenti contrattuali?
    No. Il CCNL stabilisce espressamente che gli aumenti periodici di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti per merito o da altri aumenti concordati individualmente. Maturano ogni due anni e si cumulano fino a un massimo di 5 scatti.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per far valere le proprie ragioni e recuperare le differenze retributive.
    Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato si applica anche alle imprese ceramiche?
    Sì. Il contratto copre sia il settore chimica-gomma-plastica-vetro sia quello ceramica-terracotta-gres nell’ambito dell’artigianato, con tabelle retributive distinte ma strutturate sugli stessi livelli professionali.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o le associazioni datoriali (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1078 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile sequestrato

    Art. 1078 Codice della Navigazione – Amministrazione dell’aeromobile sequestrato

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'amministrazione dell'aeromobile sequestrato è regolata dalle disposizioni dell'articolo 652.