Autore: Andrea Marton

  • Art. 179 TULPS – Ricorso avverso il provvedimento sul minore

    Art. 179 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Contro il provvedimento del presidente del Tribunale è ammesso ricorso al primo presidente della Corte di appello.

    Il ricorso può essere proposto tanto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore, quanto dal pubblico ministero.

    Il primo presidente della Corte di appello, prima di provvedere sul ricorso, deve sentire il procuratore generale.

  • Art. 333 DPR 495/1992 – Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

    Art. 333 DPR 495/1992 – Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

    2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

  • Art. 110 DPR 230/2000 – Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

    Art. 110 DPR 230/2000 – Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso circondario in cui è compresa la casa mandamentale.

    2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati alla pena dell'arresto nonché i condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo di pena non superiore a cinque anni.

    3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della reclusione non superiore a due anni.

    4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

    5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo

  • Art. 111 DPR 230/2000 – Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

    Art. 111 DPR 230/2000 – Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia, istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

    Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 – Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà

    1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo quanto disposto dall'articolo 113, nonché delle case di cura e custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche è preposto personale del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena, ed è assegnato, in particolare, il personale infermieristico necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione degli stessi.

    2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro attività nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.

    3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 3) del secondo comma dell' art. 215 del codice penale . , anche gli imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale .

    4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei cui confronti è applicata, in via definitiva o provvisoria, la misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale , anche gli imputati e gli internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale .

    5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura detentiva sopravviene una infermità psichica che non comporti, rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale per infermi e minorati psichici.

    6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa di cura e custodia informa mensilmente le autorità giudiziarie competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai sensi degli articoli 148 , 206 e 212, secondo comma, del codice penale .

    7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo, sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale periodo di prova nei medesimi.

  • Art. 41 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Art. 41 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 3, abrogato dall’ articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 , è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale). –

    1. Nella trattazione delle notizie di reato e nell’esercizio dell’azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio.»; b) all’articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Contestualmente sono comunicati i recapiti, anche telefonici e telematici, del difensore.»; c) all’articolo 45-bis, al comma 3, le parole: «commi 2, 3, 4, 4-bis e 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4-bis, e dall’articolo 133-ter del codice» e, dopo l’articolo 45-bis, è inserito il seguente: «Art. 45-ter (Giudice competente in ordine all’accesso alla giustizia riparativa). –

    1. A seguito dell’emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l’invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell’articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»; d) all’articolo 55, al comma 2, le parole: «e il testo del fonogramma» sono soppresse; e) dopo l’articolo 56 è inserito il seguente: «Art. 56-bis (Notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore). –

    1. La notificazione con modalità telematiche è eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a un domicilio digitale risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un domicilio digitale del notificante risultante da pubblici elenchi.

    2. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica qualificata ed allegato al messaggio inviato con le modalità di cui al comma

    1. La relazione deve contenere: a) il nome e il cognome dell’avvocato notificante; b) il nome e il cognome della parte che lo ha nominato o nel cui interesse è stato nominato; c) il nome e cognome del destinatario; d) il domicilio digitale a cui l’atto viene notificato; e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto domicilio digitale è stato estratto; f) l’ufficio giudiziario, l’eventuale sezione e il numero del procedimento.

    3. Quando l’atto da notificarsi è redatto in forma di documento analogico, l’avvocato provvede ad estrarne copia informatica, sulla quale appone attestazione di conformità nel rispetto delle modalità previste per i procedimenti civili.

    4. Ai fini previsti dall’articolo 152 del codice, il difensore documenta l’avvenuta notificazione dell’atto con modalità telematiche depositando in cancelleria il duplicato informatico o la copia informatica dell’atto inviato, unitamente all’attestazione di conformità all’originale, la relazione redatta con le modalità di cui al comma 2, nonché le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna generate dal sistema.»; f) dopo l’articolo 63 è inserito il seguente: «Art. 63-bis (Comunicazione di cortesia). –

    1. Fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato attesta l’avvenuta consegna dell’atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all’indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell’articolo 349, comma 3, del codice, annotandone l’esito.»; g) l’articolo 64 è sostituito dal seguente: «Art. 64 (Comunicazione di atti). –

    1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l’atto.

    2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero che ha sede diversa da quella del giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell’atto con le modalità telematiche di cui all’articolo 148, comma 1, del codice o, nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, del codice, quando ricorre una situazione di urgenza o l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dall’articolo 149 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell’atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l’atto.»; h) dopo l’articolo 64-bis è inserito il seguente: «Art. 64-ter (Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini). –

    1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 . Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

    2. Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.».

    3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’ articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante.»; i) all’articolo 86: 1) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all’uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile , con le modalità ivi previste, in quanto compatibili.»; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolge con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente.»; l) all’articolo 104-bis: 1) al comma 1, le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «In tutti i casi» e la parola: «abbia» è sostituita dalle seguenti: «o la confisca abbiano»; 2) al comma 1-bis le parole: «Quando il sequestro è disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca»; 3) al comma 1-quater, l’ultimo periodo è soppresso; 4) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. In tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del codice.»; 5) nella rubrica, le parole «a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari» sono sostituite dalle seguenti: «a sequestro e confisca»; m) dopo l’articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 110-ter (Informazione sulle iscrizioni). –

    1. Il pubblico ministero, quando presenta una richiesta al giudice per le indagini preliminari, indica sempre la notizia di reato e il nome della persona a cui il reato è attribuito. Art. 110-quater (Riferimenti alla persona iscritta nel registro delle notizie di reato contenuti nelle disposizioni civili e amministrative). –

    1. Le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per la persona sottoposta a indagini devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l’azione penale.»; n) l’articolo 127 è sostituito dal seguente: «Art. 127 (Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale). –

    1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello i dati di cui al comma 3 relativi ai procedimenti di seguito indicati, da raggrupparsi in distinti elenchi riepilogativi: a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del codice; b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull’azione penale nei termini di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, del codice; c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dagli articoli 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, del codice.

    2. Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito.

    3. Per ciascuno dei procedimenti indicati al comma 1, la segreteria del pubblico ministero comunica: a) le generalità della persona sottoposta alle indagini o quanto altro valga a identificarla; b) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona sottoposta alle indagini; c) le generalità della persona offesa o quanto altro valga a identificarla; d) il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa; e) i nominativi dei difensori della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa e i relativi recapiti; f) il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto.»; o) dopo l’articolo 127 è inserito il seguente: «Art. 127-bis (Avocazione e criteri di priorità). –

    1. Nel disporre l’avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421-bis, comma 2, del codice, il procuratore generale presso la corte di appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell’ufficio della procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato.»; p) dopo l’articolo 132-bis è inserito il seguente: «Art. 132-ter (Fissazione dell’udienza per la riapertura del processo). –

    1. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell’articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l’ordinanza di cui all’articolo 598-ter, comma 2, del codice.»; q) all’articolo 141, al comma 4-bis, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 517 e 518 del codice.»; r) all’articolo 141-bis: 1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il pubblico ministero può formulare la proposta di sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall’articolo 464-ter.1 del codice, in occasione della notifica dell’avviso previsto dall’articolo 415-bis del codice.»; 2) nella rubrica, dopo le parole: «alla messa alla prova» sono aggiunte le seguenti: «. Proposta di messa alla prova formulata dal pubblico ministero»; s) all’articolo 141-ter dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Gli uffici di esecuzione penale esterna forniscono le indicazioni loro richieste dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 464-ter.1, comma 1, del codice entro il termine di trenta giorni.» t) all’articolo 142: 1) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) l’avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all’udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita»; alla lettera e), dopo le parole: «l’avvertimento che,» sono inserite le seguenti: «fuori del caso previsto dalla lettera d-bis),»; 2) al comma 4, dopo le parole: «previsti dal comma 3 lettere b), c), d),» sono inserite le seguenti: «d-bis),»; u) all’articolo 143-bis: 1) alla rubrica, le parole «sospensione del processo per assenza» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte»; 2) al comma 1 le parole da «Quando il giudice» fino a «sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il giudice emette la sentenza di cui all’articolo 420-quater del codice, ne dispone la trasmissione»; v) all’articolo 145, al comma 2, le parole: «può stabilire» sono sostituite dalla seguente: «stabilisce»; z) all’articolo 146-bis, al comma 4-bis, la parola: «altre» è soppressa e dopo la parola: «parti» è inserita la seguente: «private»; aa) all’articolo 147-bis, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d’ufficio, che l’esame si svolga a distanza»; bb) dopo l’articolo 147-ter, è inserito il seguente: «Art. 147-quater (Requisiti tecnici di sicurezza in caso di partecipazione a distanza). –

    1. Il Ministero della giustizia assicura che, nei casi di partecipazione a distanza al compimento di atti del procedimento ovvero alla celebrazione delle udienze, i collegamenti telematici agli uffici giudiziari siano realizzati attraverso reti o canali di comunicazione idonei a garantire l’integrità e la sicurezza della trasmissione dei dati.» cc) all’articolo 154, al comma 2 , le parole: «consegna la minuta» sono sostituite dalle seguenti: «rende disponibile la bozza» e, al comma 4, le parole: «, verificata la corrispondenza dell’originale alla minuta,» sono soppresse; dd) dopo l’articolo 165-bis, è inserito il seguente: «Art. 165-ter (Monitoraggio dei termini di cui all’articolo 344-bis del codice). –

    1. I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all’articolo 175-bis.»; ee) dopo l’articolo 167, è inserito il seguente: «Art. 167-bis (Adempimenti connessi all’udienza di cui all’articolo 598-bis del codice). –

    1. L’avviso del deposito del provvedimento emesso dalla corte di appello in seguito alla camera di consiglio di cui all’articolo 598-bis del codice, contenente l’indicazione del dispositivo, è comunicato a cura della cancelleria al procuratore generale e ai difensori delle altre parti.»; ff) dopo l’articolo 175, è inserito il seguente: «Art. 175-bis (Decisione sulla improcedibilità ai sensi dell’articolo 344-bis del codice). –

    1. Ai fini di cui agli articoli 578, comma 1-bis, e 578-ter, comma 2, del codice, la Corte di cassazione e le corti di appello, nei procedimenti in cui sono costituite parti civili o vi sono beni in sequestro, si pronunciano sulla improcedibilità non oltre il sessantesimo giorno successivo al maturare dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’articolo 344-bis del codice.»; gg) dopo l’articolo 181, abrogato dall’ articolo 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 , è inserito il seguente: «Art. 181-bis (Modalità di pagamento delle pene pecuniarie). –

    1. Le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell’ordine di esecuzione di cui all’articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all’ordine di esecuzione.

    2. Le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»; hh) all’articolo 205-ter: 1) al comma 1 le parole: «146-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice»; 2) al comma 5, le parole: «147-bis» sono sostituite dalle seguenti: «133-ter del codice».

  • Dimissioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Dimissioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: turni e maggiorazioni

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: l’art. 2103 c.c.

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: come maturano e quanto valgono

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Scatti di anzianità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso: come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Maturano a cadenza fissa, di norma ogni biennio o triennio, fino a un numero massimo, con importo per livello fissato dal contratto. Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton (datoriale) · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Il CCNL costruisce gli scatti su tre variabili che conviene leggere insieme nelle tabelle del contratto applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Lo scatto matura a scadenze fisse, spesso ogni 2 o 3 anni di servizio
    Numero massimo Il contratto fissa un tetto al numero di scatti complessivamente maturabili
    Importo Cifra fissa che varia per livello di inquadramento, indicata nelle tabelle del CCNL
    Numero, cadenza e importo NON sono fissati dalla legge: dipendono dal CCNL applicato e dagli accordi. Per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’operaio passa a un livello superiore, molti CCNL prevedono la rivalutazione degli scatti già maturati al nuovo valore, oppure il loro consolidamento: la regola precisa è nel contratto di settore.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • La rivalutazione annuale del TFR: come funziona

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    Ogni anno al 31 dicembre il TFR già accantonato si rivaluta applicando un coefficiente composto da una parte fissa dell’1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice ISTAT FOI. La rivalutazione spetta sul montante degli anni precedenti; la quota maturata nell’anno corrente non si rivaluta. Sulla rivalutazione si applica un’imposta sostitutiva dell’11%.

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Meccanismo della rivalutazione TFR
    Componente Regola Note
    Parte fissa 1,5% annuo Sempre applicata, indipendentemente dall’inflazione
    Parte variabile 75% dell’aumento ISTAT FOI Indice prezzi al consumo operai e impiegati, dic./dic.
    Base di calcolo TFR accantonato al 31/12 anni precedenti La quota dell’anno corrente non si rivaluta
    Imposta sostitutiva 11% sulla rivalutazione maturata Versata dal datore entro il 16 dicembre di ogni anno
    Applicazione al fondo pensione Non applicabile Il fondo segue il rendimento del comparto

    La formula e l'indice ISTAT FOI

    Il coefficiente annuo di rivalutazione si ottiene sommando la quota fissa dell’1,5% alla quota variabile pari al 75% della variazione percentuale dell’indice ISTAT FOI (prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati) registrata tra dicembre dell’anno precedente e dicembre dell’anno in corso. Se l’inflazione FOI è stata del 2%, la parte variabile è 0,75 × 2% = 1,5%; il coefficiente totale sarà 1,5% + 1,5% = 3%.

    Su quale importo si calcola

    La rivalutazione si applica esclusivamente al TFR già accantonato al termine dell’anno precedente, cioè al montante cumulato delle quote degli anni precedenti. La quota maturata nell’anno in corso non si rivaluta fino all’anno successivo. Il calcolo è quindi di tipo composto: ogni anno la base cresce e la rivalutazione si applica su un importo sempre maggiore.

    L'imposta sostitutiva dell'11%

    Sulla rivalutazione del TFR il datore versa annualmente un’imposta sostitutiva dell’11%: viene anticipata dal datore e portata in compensazione. Questa imposta riduce leggermente il montante netto finale. La rivalutazione tassata con l’imposta sostitutiva non concorre alla base imponibile della tassazione separata applicata al momento della liquidazione.

    Casi pratici

    Tizio – calcolo con inflazione al 2%

    Tizio ha un montante TFR al 31/12/2024 di 10.000 €. L’indice ISTAT FOI dicembre 2025 vs dicembre 2024 segna +2%. Il coefficiente è 1,5% + (75% × 2%) = 1,5% + 1,5% = 3%. La rivalutazione è 300 €; su di essa il datore versa 33 € di imposta sostitutiva (11%). Il montante netto sale a 10.267 €.

    Caia – anno con inflazione zero

    Se l’indice FOI non cresce, la parte variabile è zero e la rivalutazione si riduce alla sola quota fissa dell’1,5%. Su un montante di 15.000 € la rivalutazione è 225 €, con imposta sostitutiva di 24,75 €.

    Sempronio – TFR destinato al fondo pensione

    Sempronio ha destinato il TFR a un fondo pensione: le somme versate al fondo non sono soggette alla rivalutazione dell’art. 2120 c.c. né all’imposta sostitutiva annua; il rendimento dipende dal comparto di investimento scelto.

    Domande frequenti

    La rivalutazione del TFR è garantita?

    Sì: la parte fissa dell’1,5% è sempre applicata per legge. La parte variabile (75% ISTAT FOI) può essere zero se l’inflazione è nulla o negativa, ma non può essere negativa: in deflazione la componente variabile non riduce la parte fissa.

    Chi paga l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione?

    La versa il datore di lavoro entro il 16 dicembre di ogni anno, anticipando l’onere per conto del fisco; viene poi detratta dal TFR accantonato per il lavoratore.

    Il TFR nel fondo pensione si rivaluta con la formula ISTAT?

    No. Il TFR destinato al fondo pensione segue il rendimento del comparto scelto, che può essere superiore o inferiore alla rivalutazione di legge.

    La rivalutazione si applica anche se cambio azienda?

    Se il TFR viene liquidato al momento del cambio, la rivalutazione si calcola pro-rata fino alla cessazione. Se il CCNL prevede il trasferimento del TFR al nuovo datore, il montante continua ad essere rivalutato.

    Come posso conoscere il montante TFR rivalutato?

    Il datore è tenuto a indicare il TFR accantonato nel cedolino paga o in un documento separato; in caso di mancata comunicazione il lavoratore può richiederne l’estratto.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 46-quater D.Lgs. 209/2005 – (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)

    Art. 46-quater D.Lgs. 209/2005 – (Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa può modificare il modello interno conformemente alla politica approvata dall'IVASS nell'ambito del procedimento di autorizzazione del modello interno completo o parziale ai sensi dell'articolo 46-bis.

    2. La politica di cui al comma 1 comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti da apportare al modello interno.

    3. Le modifiche rilevanti al modello interno e le modifiche della politica di cui al comma 1, sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS, come previsto dall'articolo 46-bis.

    4. Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all'autorizzazione dell'IVASS nella misura in cui sono conformi alla politica di cui al comma 1.

    ))

  • Art. 125 bis T.U.B.: Contratti e comunicazioni

    Art. 125 bis T.U.B.: Contratti e comunicazioni

    Art. 125 bis T.U.B. – Contratti e comunicazioni.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. I contratti di credito e le loro eventuali modifiche sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti.

    2. Ai contratti di credito si applicano l’articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonché 118-bis, 119, comma 4, e 120, comma 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 117, comma 6, si ha riguardo alla difformità tra le clausole contrattuali e i tassi, prezzi e condizioni forniti al consumatore ai sensi dell’articolo 124, comma 2.

    3. In caso di offerta contestuale di più contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.

    3-bis. Il finanziatore comunica al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali del contratto di credito prima che la stessa abbia effetto. La comunicazione illustra chiaramente il contenuto della modifica, i tempi previsti per la sua applicazione, le procedure di reclamo disponibili per il consumatore e i relativi termini. La comunicazione menziona altresì la facoltà di inviare un esposto alla Banca d’Italia e i relativi recapiti.

    3-ter. Alle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 e la relativa comunicazione al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, è integrata con le informazioni di cui al comma 3-bis.

    Abrogato [ 3-quater. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del comma 3-bis, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127-bis. ]

    4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalità di tale comunicazione.

    5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.

    6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

    7. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:

    a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;

    b) la durata del credito è di trentasei mesi.

    8. Il contratto è nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:

    a) il tipo di contratto;

    b) le parti del contratto;

    c) l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.

    9. In caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.”

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