Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Sono abrogate le disposizioni elencate nell’allegato B al presente testo unico, le quali cessano di produrre effetti dalla data di entrata in vigore del medesimo, con esclusione di quelle che disciplinano le materie degli allegati A, C, D.
Il trasferimento della residenza fiscale all’estero comporta il realizzo al valore di mercato dei beni aziendali non confluiti in una stabile organizzazione italiana.
Si tratta della cosiddetta exit tax, disciplinata dall’art. 166 TUIR.
Le plusvalenze latenti – quelle che si erano accumulate ma non erano ancora state tassate – vengono tassate al momento del trasferimento.
Se il trasferimento avviene verso uno Stato UE o SEE, è possibile optare per la rateizzazione dell’imposta.
I beni che restano in una stabile organizzazione in Italia non sono soggetti a exit tax.
In entrata (trasferimento in Italia dall’estero) si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni.
Cos'è la exit tax e quando si applica al trasferimento della sede
Trasferire la sede legale e fiscale di una società all’estero è un’operazione sempre più comune nel mondo degli affari. Ma dal punto di vista fiscale italiano non è un passo indolore: scatta la cosiddetta exit tax, cioè un’imposta sulle plusvalenze latenti che si erano accumulate sui beni aziendali durante gli anni di residenza in Italia.
La logica è comprensibile: finché la società rimane in Italia, lo Stato può tassare i guadagni quando si realizzeranno. Se la società parte, i guadagni non ancora tassati potrebbero sfuggire definitivamente all’imposizione italiana. La exit tax serve proprio a evitare questo: al momento del trasferimento, quei guadagni latenti vengono ‘cristallizzati’ e tassati come se fossero stati realizzati.
La disciplina è contenuta nell’art. 166 del TUIR. Il meccanismo è il seguente: al momento del trasferimento della residenza fiscale all’estero, i componenti dell’azienda (beni materiali, immateriali, crediti, avviamento) vengono valorizzati al loro valore di mercato. Se questo valore supera il costo fiscalmente riconosciuto dei beni, emerge una plusvalenza latente che viene tassata. Non è necessario che i beni siano stati venduti: basta che la società abbia spostato la propria residenza fiscale.
C’è però un’importante eccezione: i beni che rimangono in Italia attraverso una stabile organizzazione – cioè una sede operativa permanente che continua a fare affari in Italia – non sono soggetti a exit tax. In quel caso lo Stato italiano mantiene la potestà impositiva su quei beni, perché sono ancora ‘raggiungibili’ fiscalmente.
Exit tax: schema riassuntivo (art. 166 TUIR)
Elemento
Regola
Quando si applica
Al trasferimento della residenza fiscale all'estero
Cosa viene tassato
Plusvalenze latenti sui beni aziendali (valore di mercato meno costo fiscale)
Beni esclusi
Beni rimasti in una stabile organizzazione in Italia
Rateizzazione
Possibile se il trasferimento è verso uno Stato UE o SEE
Beni in entrata
Regole speciali di valorizzazione ('entry tax') per chi trasferisce in Italia
Esempio pratico
Alfa SRL, con sede a Milano, decide di trasferire la residenza fiscale in Germania. Possiede un brevetto il cui costo fiscalmente riconosciuto è 50.000 euro e il cui valore di mercato al momento del trasferimento è 200.000 euro. Emerge una plusvalenza latente di 150.000 euro, soggetta a exit tax. Poiché la Germania è uno Stato UE, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. I beni che restano in un eventuale ufficio italiano (stabile organizzazione) non sono inclusi nel calcolo.
Documenti necessari
Delibera assembleare di trasferimento della sede sociale all’estero
Perizia o documentazione del valore di mercato dei beni aziendali alla data del trasferimento
Inventario dei beni aziendali con distinzione tra quelli trasferiti all’estero e quelli rimasti in stabile organizzazione italiana
Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto di ciascun bene (immateriali, materiali, partecipazioni)
Dichiarazione dei redditi per il periodo ante-trasferimento
Eventuale opzione per la rateizzazione (per trasferimenti in UE/SEE)
Caso 1 – Alfa SRL trasferisce la sede in Francia (UE): plusvalenza latente con rateizzazione
Scenario. Alfa SRL, con sede a Roma, opera nel settore tecnologico e possiede un pacchetto di brevetti e marchi con un costo fiscalmente riconosciuto complessivo di 80.000 euro. Al momento del trasferimento in Francia il loro valore di mercato è stimato in 300.000 euro. Alfa SRL non mantiene nessuna sede operativa in Italia.
Come si applica. La plusvalenza latente è 300.000 – 80.000 = 220.000 euro. Questa somma è soggetta a exit tax al momento del trasferimento. Poiché la Francia è uno Stato membro dell’Unione Europea, Alfa SRL può optare per la rateizzazione dell’imposta: invece di pagare tutto subito, può distribuire il pagamento nel tempo. I soci e gli amministratori devono coordinare questa operazione con un consulente fiscale sia italiano che francese, perché la dichiarazione finale in Italia deve essere presentata per il periodo di residenza italiana.
In pratica
Fai valorizzare al valore di mercato tutti i beni aziendali prima del trasferimento.
Calcola le plusvalenze latenti: valore di mercato meno costo fiscalmente riconosciuto.
Se vai in un Paese UE o SEE, chiedi la rateizzazione: non devi pagare tutto subito.
I beni che resti in una sede italiana non rientrano nel calcolo della exit tax.
Caso 2 – Alfa SRL trasferisce la sede a Dubai (extra-UE): pagamento immediato
Scenario. Alfa SRL decide di spostare la residenza fiscale negli Emirati Arabi Uniti. La società possiede macchinari (valore di mercato 120.000 euro, costo fiscale 90.000 euro) e un magazzino in affitto. Non ci sono beni intangibili rilevanti. Alfa SRL mantiene un piccolo ufficio a Milano come stabile organizzazione.
Come si applica. Gli Emirati Arabi non appartengono né all’UE né allo SEE, quindi non è disponibile la rateizzazione: l’exit tax deve essere pagata integralmente nell’anno del trasferimento. La plusvalenza latente sui macchinari è 120.000 – 90.000 = 30.000 euro. Questa viene tassata. Il magazzino in affitto non genera plusvalenza (è un diritto d’uso, non un bene di proprietà). I beni che rimangono nell’ufficio milanese (stabile organizzazione) sono esclusi dall’exit tax: lo Stato italiano continua a tassarli normalmente.
In pratica
Se vai in un Paese extra-UE ed extra-SEE, non hai la rateizzazione: paghi subito.
I beni rimasti nella stabile organizzazione italiana sono esclusi dalla exit tax.
I diritti d’uso (affitti) non generano plusvalenza: conta solo ciò che possiedi.
Pianifica il trasferimento con anticipo: l’imposta può essere significativa.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
È l’imposta che scatta quando una società trasferisce la propria residenza fiscale all’estero. Al momento del trasferimento, i beni aziendali vengono valorizzati al valore di mercato e le plusvalenze latenti (guadagni accumulati ma non ancora tassati) vengono tassate come se fossero state realizzate. La disciplina è contenuta nell’art. 166 TUIR.
Quali beni sono soggetti alla exit tax?
Tutti i componenti dell’azienda che vengono trasferiti all’estero insieme alla sede: beni materiali (macchinari, immobili), beni immateriali (brevetti, marchi, avviamento), crediti. Sono esclusi i beni che rimangono in una stabile organizzazione in Italia, perché lo Stato italiano mantiene su di essi la potestà impositiva.
È possibile rateizzare la exit tax?
Sì, ma solo se il trasferimento avviene verso uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE). In quel caso la società può optare per la rateizzazione dell’imposta invece di pagarla tutta subito. Per i trasferimenti in Paesi extra-UE/SEE non è prevista questa opzione.
Come si calcola la plusvalenza latente soggetta a exit tax?
La plusvalenza latente è la differenza tra il valore di mercato del bene alla data del trasferimento e il suo costo fiscalmente riconosciuto. Il valore di mercato è il prezzo al quale il bene potrebbe essere ceduto tra soggetti indipendenti. Spesso è necessaria una perizia professionale per documentare questo valore.
La exit tax si applica anche ai soci?
La exit tax dell’art. 166 TUIR riguarda direttamente la società che trasferisce la residenza. Regole diverse si applicano alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza all’estero. Nel caso della società, l’onere fiscale ricade sull’entità giuridica, non direttamente sui soci.
Cosa sono le regole 'entry tax' per le società che arrivano in Italia?
Quando una società straniera trasferisce la residenza in Italia, si applicano regole speciali di valorizzazione dei beni: i beni entrano nel sistema fiscale italiano con un valore inizialmente riconosciuto. Queste regole servono a determinare il punto di partenza per le future plusvalenze o minusvalenze tassabili in Italia.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni contenute nel presente testo unico sostituiscono, in quanto più favorevoli, quelle dei contratti collettivi e dei regolamenti aziendali in materia di tutela della maternità e della paternità.
2. Restano ferme le disposizioni di contratti collettivi e aziendali che prevedano condizioni di miglior favore rispetto alle disposizioni del presente testo unico.
Categoria F/2: i fabbricati collabenti sono iscritti in catasto nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non hanno rendita catastale attribuita.
Nessun reddito IRPEF: senza rendita, l’immobile non produce reddito dei fabbricati e non va dichiarato nel quadro B come generatore di reddito imponibile.
IMU non dovuta (di norma): le unita’ F/2, non avendo rendita, generalmente non sono soggette a IMU; e’ pero’ opportuno verificare il trattamento nel proprio Comune.
Va comunque indicato nel 730: il fabbricato collabente va comunque indicato nel quadro B se sei proprietario, con la rendita presunta pari a zero, per completezza dichiarativa.
Attenzione al recupero: se avvii lavori di ristrutturazione che portano a una nuova rendita, l’immobile tornera’ a produrre reddito fondiario dal momento in cui diventa idoneo all’uso.
Non confondere con le licenze di restauro: un fabbricato con regolare provvedimento di restauro o ristrutturazione non va dichiarato solo durante il periodo di validita’ di quel provvedimento, a condizione che non sia utilizzato.
Cosa sono i fabbricati collabenti e come funzionano fiscalmente
Un fabbricato collabente e’ un immobile in stato di degrado avanzato, al punto da non essere piu’ idoneo all’uso. In catasto questi immobili vengono iscritti nella categoria F/2 (unita’ collabenti) e non si attribuisce loro nessuna rendita catastale, perche’ non sono in grado di produrre reddito.
Proprio l’assenza di rendita e’ la chiave per capire il trattamento fiscale: il quadro B del modello 730 riguarda i fabbricati che ‘sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita’. Un rudere F/2, non avendo rendita, in linea di principio non produce reddito dei fabbricati. Questo significa che non ti generera’ IRPEF da dichiarare.
Tuttavia la situazione e’ piu’ articolata di quanto sembri. Se decidi di ristrutturare il collabente e inizi i lavori con regolare titolo edilizio, la disciplina prevede che durante il periodo di validita’ del provvedimento autorizzativo l’immobile non debba essere dichiarato, a condizione che non venga utilizzato. Non appena i lavori terminano e l’immobile diventa idoneo all’uso, acquisisce una nuova rendita catastale e da quel momento inizia a produrre reddito.
Trattamento fiscale fabbricati collabenti F/2
Situazione
IRPEF
IMU
Quadro B
Collabente F/2 non utilizzato e non locato
Non dovuta (nessuna rendita)
Di norma non dovuta
Va indicato con rendita presunta 0
Collabente in ristrutturazione (con provvedimento valido)
Non dovuta durante i lavori
Da verificare localmente
Non dichiarato durante i lavori
Immobile recuperato con nuova rendita assegnata
Dovuta dal momento di idoneita' all'uso
Dovuta
Va dichiarato nel quadro B con nuova rendita
Esempio pratico
Caio eredita un rudere di campagna iscritto in catasto come F/2 senza rendita. Nel 2025 non effettua nessun lavoro e l’immobile resta inabitabile. Caio non ha reddito da fabbricati da dichiarare per questo rudere e non paga IRPEF su di esso. Non versa nemmeno IMU, poiche’ l’immobile F/2 non ha rendita su cui calcolarla. Se nel 2026 Caio ottiene un permesso di costruire per la ristrutturazione, durante i lavori (per la durata del permesso) l’immobile continua a non essere dichiarato; al termine, quando l’immobile sara’ accatastato con una rendita definitiva, Caio lo inserira’ nel quadro B e iniziera’ a pagare IRPEF e IMU.
Documenti necessari
Visura catastale aggiornata dell’immobile (per verificare la categoria F/2 e l’assenza di rendita)
Eventuale titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, DIA) se sono in corso lavori di recupero
Documentazione di accatastamento con nuova rendita se i lavori sono stati conclusi nel 2025
Rudere ereditato: nessun reddito da dichiarare
Scenario. Tizio ha ereditato nel 2024 un vecchio casolare in rovina, iscritto in catasto come F/2. Nel 2025 non ha effettuato alcun lavoro e il fabbricato e’ rimasto inutilizzato e inabitabile.
Come si applica. Poiche’ l’immobile e’ iscritto come F/2 senza rendita catastale, non produce reddito dei fabbricati. Tizio non dovra’ includere nessun importo imponibile nel quadro B per questo immobile. Non e’ dovuta IRPEF. E’ opportuno comunque conservare la visura catastale che attesta la categoria F/2 e l’assenza di rendita, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate richiedesse chiarimenti.
In pratica
Categoria F/2 senza rendita: nessun reddito IRPEF da dichiarare.
Conserva la visura catastale che attesta la categoria e l’assenza di rendita.
Verifica con il tuo Comune se e’ dovuta IMU: molti Comuni non applicano IMU agli F/2.
Collabente recuperato: quando torna a produrre reddito
Scenario. Sempronia possiede un vecchio opificio F/2. Nel 2025 ha ottenuto un permesso di costruire e ha iniziato i lavori di ristrutturazione, che si sono conclusi a novembre 2025. A dicembre 2025 il Comune ha aggiornato la rendita catastale definitiva.
Come si applica. Per la parte dell’anno in cui i lavori erano in corso con provvedimento valido e l’immobile non era utilizzato, Sempronia non doveva dichiararlo. Tuttavia, dal momento in cui l’immobile e’ diventato idoneo all’uso (diciamo da dicembre 2025, con rendita assegnata), lo deve indicare nel quadro B per i giorni residui del 2025. Se la rendita e’ stata assegnata solo a dicembre, il reddito da dichiarare sara’ proporzionale ai giorni di dicembre.
In pratica
Durante i lavori con provvedimento valido e immobile non utilizzato: non si dichiara.
Dal momento di idoneita’ all’uso (nuova rendita): va inserito nel quadro B.
Indica i giorni effettivi in colonna 3 del quadro B.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Un fabbricato F/2 va indicato nel quadro B del 730?
In linea generale non genera reddito imponibile e non produce IRPEF. E’ comunque buona prassi indicarlo con rendita zero se sei proprietario; in ogni caso la rendita da riportare e’ quella risultante dagli atti catastali, che per un F/2 e’ assente.
Pago l'IMU su un rudere F/2?
Di norma no, perche’ l’IMU si calcola sulla rendita catastale rivalutata e un F/2 non ha rendita. Tuttavia alcuni Comuni disciplinano autonomamente la materia: verifica il regolamento IMU del tuo Comune o chiedi al tuo CAF.
Se ristruttura il rudere, da quando pago le imposte?
Dal momento in cui il fabbricato diventa idoneo all’uso o viene comunque utilizzato dal possessore. Da quella data acquista una rendita (o rendita presunta) e inizia a produrre reddito dei fabbricati soggetto a IRPEF.
Posso affittare un fabbricato F/2?
Un immobile collabente non e’ idoneo all’uso, quindi non puo’ essere locato legalmente per uso abitativo o commerciale senza prima recuperarlo. Se fosse locato, il reddito da locazione dovrebbe comunque essere dichiarato.
Cosa succede se il fabbricato e' inagibile per terremoto o calamita'?
Se il fabbricato e’ stato distrutto o dichiarato inagibile a seguito di eventi sismici o calamitosi, con certificazione comunale, va indicato il codice ‘1’ nella colonna ‘Casi particolari’ del quadro B e il codice ‘9’ in utilizzo. In quel caso e’ escluso da imposizione.
Il fabbricato collabente e' considerato pertinenza di un terreno agricolo?
Se si tratta di costruzioni rurali effettivamente adibite ad usi agricoli, il reddito e’ gia’ compreso nel reddito catastale del terreno e non va dichiarato nel quadro B. Dipende dai requisiti di ruralita’ previsti dalla normativa vigente.
Art. 34 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati dalle funzioni proprie e conservano la titolarità dell'ufficio.
1-bis. Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di presidenza, anche se collocati in quiescenza, è corrisposto: a) ai componenti eletti dai giudici tributari in misura pari all'importo previsto all'articolo 19, comma 5; b) ai componenti eletti dal Parlamento in misura pari all'importo dello stipendio del magistrato tributario dopo ventotto anni dalla nomina, individuato nella tabella D, aumentato del 50 per cento per il presidente.
1-ter. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
2. Ai componenti del Consiglio di presidenza spetta, se con residenza fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista per il dirigente generale dello Stato.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Gli oneri derivanti dal trattamento di maternità delle collaboratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 64 fanno carico alla medesima gestione separata INPS.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle libere professioniste di cui al capo XII fanno carico ai rispettivi enti di previdenza professionale.
Art. 27 TUPI: Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali ( Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993 , aggiunto dall' art.17 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.
Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.
Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Gli oneri derivanti dal trattamento economico di maternità delle lavoratrici autonome di cui al capo XI fanno carico alle rispettive gestioni previdenziali.
Invio telematico entro il 30 settembre 2026 (9° mese dalla chiusura dell’esercizio solare).
Saldo e primo acconto entro il 30 giugno 2026 (6° mese), oppure entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%.
Seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2026 (11° mese).
Gli acconti si calcolano con il metodo storico (100% dell’imposta precedente) oppure con il metodo previsionale.
Prima rata acconto = 40% dell’acconto complessivo; seconda rata = 60%.
Se il bilancio è approvato oltre i 4 mesi dalla chiusura, il termine di versamento si sposta.
Cosa sono il Modello Redditi SC e SP
Il Modello Redditi SC riguarda le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, ecc.), mentre il Modello Redditi SP serve alle società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.). Entrambi vanno presentati ogni anno per comunicare all’Agenzia delle Entrate il reddito prodotto e calcolare le imposte dovute.
Per chi ha l’esercizio che coincide con l’anno solare – chiusura al 31 dicembre 2025 – le scadenze del 2026 sono fisse e prevedibili. Conoscerle in anticipo permette di organizzare la liquidità aziendale senza incorrere in sanzioni.
In questa guida trovi tutte le date, le regole per calcolare gli acconti e i casi in cui è possibile versare in ritardo applicando la maggiorazione dello 0,40%.
Scadenze principali per esercizio solare (chiusura 31/12/2025)
Adempimento
Scadenza
Note
Saldo IRES + 1ª rata acconto
30 giugno 2026
6° mese dalla chiusura
Saldo + 1ª rata acconto (proroga)
30 luglio 2026
Con maggiorazione 0,40%
2ª rata acconto IRES
30 novembre 2026
11° mese dalla chiusura
Invio telematico dichiarazione
30 settembre 2026
9° mese dalla chiusura
Esempio pratico
Esempio – Alfa SRL. Alfa SRL chiude l’esercizio al 31 dicembre 2025 e approva il bilancio nei termini ordinari. L’IRES dell’anno precedente era 10.000 euro. Acconto complessivo da versare: 10.000 euro (metodo storico, 100%). Prima rata (40%): 4.000 euro entro il 30 giugno 2026. Seconda rata (60%): 6.000 euro entro il 30 novembre 2026. Se Alfa SRL preferisce spostare il pagamento di giugno al 30 luglio, applica la maggiorazione dello 0,40%: il costo aggiuntivo sulla prima rata è 4.000 × 0,40% = 16 euro.
Documenti necessari
Modello Redditi SC 2026 (o Redditi SP 2026) con relative istruzioni
Bilancio approvato dall’assemblea e relativa delibera
Modello F24 per i versamenti di saldo e acconto
Calcolo dell’acconto IRES (storico o previsionale)
Ricevuta telematica di trasmissione della dichiarazione
Caso 1 – Alfa SRL con approvazione del bilancio nei termini
Scenario. Alfa SRL, esercizio solare, approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura (aprile 2026). L’imposta IRES dell’anno precedente è 20.000 euro.
Come si applica. Il termine ordinario per saldo e primo acconto è il 30 giugno 2026. Alfa SRL versa il saldo IRES 2025 più la prima rata di acconto (40% × 20.000 = 8.000 euro) entro quella data. La seconda rata (60% × 20.000 = 12.000 euro) scade il 30 novembre 2026. La dichiarazione Redditi SC va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026.
In pratica
Saldo + prima rata (8.000 euro) entro il 30 giugno 2026.
Seconda rata (12.000 euro) entro il 30 novembre 2026.
Invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.
Caso 2 – Alfa SRL sceglie di versare con la proroga di un mese
Scenario. Alfa SRL ha bisogno di liquidità a giugno e decide di spostare il pagamento del saldo e della prima rata di acconto al mese successivo.
Come si applica. La legge consente di versare entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Per Alfa SRL con prima rata di acconto di 8.000 euro, la maggiorazione è 8.000 × 0,40% = 32 euro. Il pagamento totale da fare entro il 30 luglio 2026 è quindi 8.000 + 32 = 8.032 euro (a cui si somma il saldo IRES 2025 con la relativa maggiorazione). Non si tratta di una sanzione ma di un interesse legale minimo.
In pratica
Versamento spostato al 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%.
La maggiorazione si calcola sull’intero importo versato in ritardo.
Nessuna sanzione: la proroga è prevista dalla legge.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Entro quando va inviato il Modello Redditi SC 2026?
Per le società con esercizio solare (chiusura al 31 dicembre 2025), la dichiarazione va trasmessa telematicamente entro il 30 settembre 2026, cioè entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura.
Quando si paga l'IRES: saldo e acconto?
Il saldo IRES 2025 e la prima rata di acconto si versano entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). La seconda rata di acconto scade il 30 novembre 2026.
Quanto è la maggiorazione per versare un mese dopo?
La maggiorazione è dello 0,40% sull’importo versato in ritardo. Si applica se si paga entro i 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria di giugno.
Come si calcola l'acconto IRES?
Si può usare il metodo storico – versando il 100% dell’imposta dell’anno precedente – oppure il metodo previsionale, stimando l’imposta dell’anno in corso. La prima rata è il 40% dell’acconto complessivo, la seconda il 60%.
Cosa succede se il bilancio viene approvato in ritardo?
Se l’approvazione del bilancio slitta oltre i 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il termine di versamento si sposta di conseguenza. Le istruzioni del modello specificano la nuova scadenza applicabile.
Il Modello Redditi SP ha le stesse scadenze del Modello Redditi SC?
Sì, per le società di persone con esercizio coincidente con l’anno solare valgono le stesse scadenze: versamenti entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione) e invio dichiarazione entro il 30 settembre 2026.
Art. 81 D.Lgs. 151/2001 – Oneri assegno maternità lavori atipici
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Gli oneri derivanti dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 fanno carico alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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