Autore: Andrea Marton

  • CCNL Lavoro Domestico: orario di lavoro per conviventi e non conviventi

    CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter)

    In sintesi

    Il CCNL Domestico distingue conviventi (max 54 ore settimanali) da non conviventi (max 40 ore o pieno tempo a ore). È obbligatorio un riposo giornaliero di 11 ore consecutive e un riposo settimanale di 36 ore (24h domenica + 12h altro giorno). L’orario notturno (22-6) prevede maggiorazioni del 20%.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fidaldo · Domina · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL · Federcolf
    Ultimo rinnovo
    28 ottobre 2025 (accordo economico, in vigore dal 1° novembre 2025)
    Vigenza
    Fino al 31 ottobre 2028
    Platea
    ~860.000 (di cui ~360.000 badanti)

    Tabella riepilogativa

    Orario di lavoro CCNL Domestico
    Tipologia Orario settimanale Orario giornaliero Riposo
    Convivente pieno tempo Max 54 ore Max 10 ore 11h riposo + 2h pausa pranzo
    Convivente part-time Fino a 30 ore Variabile 11h riposo + pausa
    Non convivente pieno tempo 40 ore 8 ore 11h riposo
    Non convivente part-time Variabile Variabile 11h riposo
    Presenza notturna Max 12h (20-8) Forfait € 811,09/mese Riposo nelle ore di intervento

    Orario dei conviventi: 54 ore settimanali

    Per i lavoratori conviventi a tempo pieno l’orario massimo settimanale è di 54 ore, distribuite in modo che non superino le 10 ore giornaliere. Il datore deve garantire:

    • 2 ore di pausa pranzo non lavorate (anche se il lavoratore è in casa)
    • Un riposo giornaliero di 11 ore consecutive
    • Mezza giornata di riposo settimanale infrasettimanale di 4 ore
    • Domenica intera di riposo (24 ore continuative)

    Orario dei non conviventi: 40 ore

    Per i non conviventi pieno tempo l’orario è di 40 ore settimanali distribuite su 5-6 giorni. I non conviventi part-time hanno un orario inferiore, generalmente da 15 a 35 ore.

    La pausa pranzo non è obbligatoria se l’orario è continuativo inferiore a 6 ore. Per orari superiori, la pausa è di 30-60 minuti (non retribuita).

    Lavoro notturno e presenza notturna

    Il lavoro notturno (22-6) prevede una maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria. È vietato per le donne in gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino.

    La presenza notturna è una figura specifica del CCNL Domestico: il lavoratore deve essere presente la notte per emergenze (es. anziano che potrebbe svegliarsi). Forfait: € 811,09/mese per 12h dalle 20 alle 8, comprensivo di vitto, alloggio e disponibilità.

    Straordinari e maggiorazioni

    Le ore eccedenti l’orario contrattuale sono retribuite con maggiorazioni:

    • +15% per ore eccedenti dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22
    • +30% per ore notturne dal lunedì al sabato dalle 22 alle 6
    • +60% per ore festive o domenicali

    Il consenso preventivo del lavoratore è necessario per ore eccedenti l’orario contrattuale, salvo emergenze documentate.

    Casi pratici

    Tizio – Colf non convivente 40h
    Tizio lavora 40 ore settimanali da lunedì a venerdì 8-17 (con 1h pausa). Stipendio livello B: € 7,01 × 40 × 4,33 = € 1.213,53/mese. Maggiorazione +30% se chiamato di sabato sera per servizio extra (€ 9,11/ora invece di € 7,01).
    Caia – Badante convivente con riposo settimanale
    Caia è badante CS convivente. Lavora dal lunedì alle 8 alla domenica alle 13 (riposo domenicale di 24h). Mercoledì pomeriggio: 4 ore di riposo infrasettimanale. Il calcolo settimanale rispetta il limite di 54 ore.
    Sempronio – Presenza notturna 6 notti/sett
    Sempronio fa presenza notturna 6 notti/settimana per anziano demente. Riceve il forfait di € 811,09/mese (comprensivo di vitto e alloggio nelle ore notturne). Le ore diurne sono retribuite a parte secondo il livello (es. BS: € 1.053,39/mese).

    Domande frequenti

    Quante ore può lavorare al massimo una colf?
    Una colf convivente a tempo pieno può lavorare al massimo 54 ore settimanali. Una colf non convivente a tempo pieno fa 40 ore settimanali. Oltre questi limiti scatta lo straordinario con maggiorazioni dal 15% al 60%.
    Il datore può chiamare la colf fuori orario?
    Solo per emergenze documentate (es. caduta dell’anziano). Altrimenti serve il consenso preventivo del lavoratore. Le ore eccedenti vanno pagate con maggiorazione, anche se sono pochi minuti.
    Le ore di pausa pranzo sono pagate?
    Per i conviventi: la pausa pranzo (2 ore non lavorate) NON è retribuita ed è obbligatoria. Per i non conviventi: la pausa è obbligatoria solo se l’orario è superiore a 6 ore continuative.
    Cos'è la presenza notturna nel CCNL Domestico?
    È una figura specifica: il lavoratore deve essere presente di notte (12h, dalle 20 alle 8) per emergenze. Si percepisce un forfait di € 811,09/mese (2026), comprensivo di vitto, alloggio e disponibilità.
    Posso lavorare la domenica come colf?
    Solo in via eccezionale (con accordo) e con maggiorazione del +60%. La domenica è giorno di riposo obbligatorio (24 ore consecutive) per legge e per il CCNL Domestico.
    Il lavoro notturno è ammesso per le badanti?
    Sì, ma con maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria. È vietato per donne in gravidanza e fino al 1° anno del bambino. La presenza notturna (figura distinta) ha trattamento forfettario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 di colf e badanti, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, festività e permessi di colf e badanti, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima mensilità di colf e badanti e malattia e infortunio di colf e badanti.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lavoro Domestico (Colf, Badanti, Babysitter). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 29 TUEL – Articolo 29

    Art. 29 TUEL – Articolo 29

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono più comuni può essere istituita, dai comuni interessati, la comunità isolana o dell’arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunità montane.

  • Art. 1070 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

    Art. 1070 Codice della Navigazione – Espropriazione contro il proprietario non esercente e il terzo proprietario

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando l'espropriazione dell'aeromobile o di quote di aeromobile è promossa dai creditori privilegiati dell'esercente non proprietario, ovvero è promossa contro il terzo proprietario dell'aeromobile, si applicano le disposizioni dell'articolo 670.

  • Art. 7 bis TUEL – Articolo 7-bis

    Art. 7 Bis TUEL – Articolo 7-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

    1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

    2. L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’ articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

  • Art. 9 Cod. Amb. – Norme procedurali generali

    Art. 9 Cod. Amb. – Norme procedurali generali

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

    2. L’autorità competente, ove ritenuto utile indice, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi dell’ articolo 14 della legge n. 241 del 1990 al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate.

    3. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell’ambito delle procedure di seguito disciplinate, l’autorità competente può concludere con il proponente o l’autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

    4. Per ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia.L’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

    4-bis. L’autorità competente provvede a mettere a disposizione del pubblico, mediante il proprio sito internet istituzionale, le informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 , in ogni atto notificato al destinatario sono indicati l’autorità cui è possibile ricorrere e il relativo termine . 134

  • Art. 1059 Codice della Navigazione – Forma e notificazione del precetto

    Art. 1059 Codice della Navigazione – Forma e notificazione del precetto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il precetto è formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento. Del procedimento di espropriazione forzata

  • Art. 168 D.Lgs. 259/2003 – Esenzioni

    Art. 168 D.Lgs. 259/2003 – Esenzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell’articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l’organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l’apparecchiatura assolve l’obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all’articolo 170.

  • Art. 187 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Art. 187 D.Lgs. 174/2016 – Sospensione del procedimento d’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

  • Art. 33 TUEL – Articolo 33

    Art. 33 TUEL – Articolo 33

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le regioni, nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni.

    2. Al fine di favorire l’esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4. Nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

    3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente costituite.

    4. 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell’ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l’eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione.

  • Art. 94 D.Lgs. 159/2011 – Effetti delle informazioni del prefetto

    Art. 94 D.Lgs. 159/2011 – Effetti delle informazioni del prefetto

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 ed all' articolo 91, comma 6 , nelle società o imprese interessate, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 cui sono fornite le informazioni antimafia, non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti o subcontratti, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.

    2. Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all' articolo 91, comma 6 , siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

    3. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione.

  • Pegno – Glossario giuridico

    Pegno: diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati, universalita di mobili, crediti o altri diritti, costituito con la consegna del bene al creditore o a un terzo designato.

    Significato giuridico

    Il pegno e disciplinato dagli artt. 2784 ss. c.c. Attribuisce al creditore il diritto di farsi soddisfare con prelazione sul valore del bene in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita. Si perfeziona con la traditio del bene (consegna materiale al creditore o a un terzo) e non per il solo accordo (a differenza dell’ipoteca, che si costituisce con l’iscrizione). Per i crediti, la costituzione richiede notificazione al debitore ceduto o sua accettazione con atto scritto avente data certa (art. 2800 c.c.). Il creditore pignoratizio ha l’obbligo di custodire il bene e di restituirlo all’estinzione del debito. In caso di inadempimento, puo procedere alla vendita del pegno secondo procedura legale o autorizzata dal giudice (art. 2796 c.c.).

    Esempio pratico

    Tizio chiede a una banca un prestito di 5.000 euro e consegna in pegno orologi di valore complessivo 8.000 euro. La banca rilascia ricevuta e custodisce i preziosi in cassetta di sicurezza. Se Tizio non paga, la banca puo vendere gli orologi tramite asta o procedura privata autorizzata e soddisfarsi con prelazione, restituendo a Tizio l’eventuale residuo. Caso classico: i Monti di Pieta operano su pegno di oggetti preziosi.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’ipoteca per oggetto (mobili non registrati vs immobili) e modalita di costituzione (consegna vs iscrizione). Diversamente dal privilegio (artt. 2745 ss. c.c.), il pegno richiede atto di volonta delle parti, mentre il privilegio sorge automaticamente per legge. Il pegno rotativo e una variante che consente la sostituzione dei beni dati in pegno (es. titoli di portafoglio bancario), mantenendo la garanzia anche sui beni sostitutivi.

    Riferimenti normativi

    • art. 2784 c.c. – definizione del pegno
    • art. 2787 c.c. – diritto di prelazione
    • art. 2796 c.c. – vendita del pegno
    • art. 2800 c.c. – pegno di crediti
  • Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 – Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

    Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 – Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    ((

    2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.

    ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .