Autore: Andrea Marton

  • Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali prevede solo la tredicesima mensilità (a dicembre), per un totale di 13 mensilità annue. A differenza di Commercio e Turismo, non è prevista la quattordicesima. Il welfare integrativo è fornito dal fondo Cadiprof + Ebipro, e include sanità integrativa, asilo nido, sostegno familiare. Premi di risultato variabili per accordo aziendale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Mensilità aggiuntive e voci variabili CCNL Studi
    Voce Importo Periodicità
    Tredicesima 1 mensilità Dicembre
    Quattordicesima NON prevista
    Totale mensilità annue 13
    Premio di risultato Variabile Negoziato per accordo studio
    Welfare Cadiprof A carico studio Continuativo
    Welfare aziendale Convertibile da PdR Su scelta

    Tredicesima: l'unica mensilità aggiuntiva

    Il CCNL Studi Professionali è uno dei pochi CCNL del terziario che NON prevede la quattordicesima (a differenza di Commercio, Turismo, Pulizie). Sono quindi 13 mensilità annue: 12 ordinarie + tredicesima a dicembre.

    La tredicesima è pagata di norma tra il 15 e il 20 dicembre. Pari a una mensilità intera. Base di calcolo: minimo + EDR + scatti + indennità fisse continuative. Esclude voci variabili.

    Perché non c'è la quattordicesima

    Storicamente il settore degli studi professionali non ha mai avuto la quattordicesima, riflettendo:

    • Composizione di lavoratori più qualificati con stipendi medi più alti
    • Presenza di forte welfare contrattuale (Cadiprof) come compensazione
    • Storia di rapporti datore-dipendente di tipo “studio” più che “azienda”

    La compensazione avviene attraverso:

    • Minimi tabellari relativamente competitivi
    • Welfare Cadiprof ricco (sanità + asilo nido + sostegno familiare)
    • Smart working diffuso (valore aggiunto non monetario)
    • Premi di risultato variabili

    Premi di risultato e welfare integrativo

    I premi di risultato negli studi professionali sono spesso negoziati a livello del singolo studio (per accordo individuale o regolamento interno). Tipici parametri:

    • Numero di pratiche gestite
    • Customer satisfaction (per studi medici/dentistici)
    • Fatturato dello studio
    • Obiettivi qualitativi (puntualità, riduzione errori)

    Tassazione agevolata: sostitutiva al 5% sui primi 3.000 € per redditi annui fino a 80.000 €. Convertibili in welfare con esenzione totale.

    Conversione PdR in welfare

    Il PdR convertito in welfare gode di esenzione totale:

    • Premio in denaro: tassazione sostitutiva 5%
    • Premio in welfare: 0% IRPEF, 0% contributi

    Forme: rimborsi spese mediche, asilo nido, libri scolastici figli, abbonamenti palestra, viaggi. La conversione si fa via piattaforma welfare certificata.

    Casi pratici

    Tizio – Tredicesima 2° livello
    Tizio (2° livello) con minimo 1.878 € + 1 scatto 25 € = base 1.903 €. Tredicesima dicembre 2026: 1.903 € lordi (~1.380 € netti circa).
    Caia – Premio risultato con conversione welfare
    Caia ha PdR aziendale di 2.000 € legato al numero di pratiche gestite. Lo converte in welfare (rimborsi spese mediche + abbonamento palestra). Riceve 2.000 € netti (esenti) vs ~1.250 € se incassati in denaro con IRPEF ordinaria.
    Sempronio – Quadro con premio sostitutiva
    Sempronio è Quadro. Riceve PdR di 3.000 €. In denaro: tassazione sostitutiva 5% = 2.850 € netti. Se convertito interamente in welfare: 3.000 € netti. Differenza di 150 € + esenzione contributiva.

    Domande frequenti

    Il CCNL Studi Professionali prevede la 14ª?
    No, prevede solo la tredicesima. Sono 13 mensilità annue. È particolarità del CCNL Studi (a differenza di Commercio, Turismo, Pulizie che hanno 14).
    Quando arriva la tredicesima?
    Tra il 15 e il 20 dicembre. Pari a una mensilità intera. Maturazione 1/12 al mese per chi è in servizio tutto l’anno.
    Come si calcola la 13ª?
    Minimo tabellare + EDR + scatti + indennità fisse continuative. Esclude voci variabili (straordinari, premi, indennità di trasferta).
    Come funzionano i premi negli studi?
    Negoziati per accordo individuale o regolamento dello studio. Tipici parametri: numero pratiche, fatturato, customer satisfaction. Tassazione sostitutiva al 5% sui primi 3.000 €.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, conviene quasi sempre. La conversione in welfare gode di esenzione totale fiscale e contributiva (vs sostitutiva 5% del PdR in denaro).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 123 bis T.U.B.: Informazioni generali

    Art. 123 bis T.U.B.: Informazioni generali

    Art. 123 bis T.U.B. – Informazioni generali.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori, in qualsiasi momento, informazioni generali chiare e comprensibili relative ai contratti di credito disponibili, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Presso le proprie dipendenze, il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione dei consumatori le informazioni generali almeno su supporto cartaceo.

    2. La Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, precisa il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni generali.”

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  • Art. 37 Cod. Amb. – [Abrogato]

    Art. 37 Cod. Amb. – Articolo abrogato

    Articolo abrogato

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): periodo di prova per livello

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: periodo di prova – durata, regole e diritti

    Il periodo di prova nel CCNL Concia deve essere fissato per iscritto e la sua durata varia in funzione del livello di inquadramento. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, ma rimangono operative le protezioni contro i recessi discriminatori e ritorsivi.

    In sintesi

    Nel CCNL Concia il periodo di prova varia da 1 mese (livelli F1/E) a 6 mesi (livello A), deve risultare da atto scritto e può essere sospeso da malattia o infortunio. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, fatti salvi i divieti di recesso discriminatorio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026
    Fonte legge
    Art. 2096 c.c.; D.Lgs. 104/2022 (Decreto Trasparenza)

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per livello – CCNL Concia
    Livello Durata indicativa Note
    F1, E3, E2, E1 1 mese Operai di base e primo ingresso
    D2, D1 2 mesi Operai qualificati
    C2, C1 3 mesi Operai specializzati, impiegati esecutivi qualificati
    B2, B1 4 mesi Impiegati di concetto e direttivi
    A 6 mesi Quadri e alta professionalità

    Avvertenza: le durate indicate sono orientative sulla base della struttura comune ai CCNL del comparto tessile-moda. Le durate esatte del CCNL Concia sono fissate nel testo integrale del contratto, che va consultato per la verifica puntuale. In ogni caso, per i contratti a tempo determinato, il D.Lgs. 104/2022 impone la proporzionalità rispetto alla durata del contratto.

    La forma scritta: un requisito inderogabile

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto: questa regola, sancita dall’art. 2096 c.c. e ribadita dal CCNL, è una protezione fondamentale per il lavoratore. In pratica, il patto di prova deve essere inserito nella lettera di assunzione o nel contratto individuale, con indicazione della durata e del livello di inquadramento.

    Cosa succede in assenza di forma scritta:

    • Il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova.
    • Il lavoratore gode delle tutele ordinarie contro il licenziamento fin dal primo giorno.
    • Il datore non può invocare il recesso in prova: qualsiasi risoluzione deve rispettare le regole ordinarie (giusta causa, giustificato motivo soggettivo/oggettivo, preavviso).

    Sospensione della prova per malattia, infortunio e altri eventi

    Il periodo di prova è finalizzato a valutare l’effettiva prestazione del lavoratore. Per questa ragione, gli eventi che sospendono il rapporto — e quindi impediscono la verifica — sospendono anche il computo del periodo di prova:

    • Malattia e infortunio: i giorni di assenza per patologia o infortunio (professionali ed extraprofessionali) non si contano nel periodo di prova.
    • Maternità e congedi parentali: le assenze per gravidanza, parto e congedo parentale sospendono il computo, a tutela della lavoratrice madre e del lavoratore padre.
    • Permessi e aspettative: i periodi di assenza giustificata per cause personali o familiari, se previsti dal CCNL o dalla legge, possono analogamente sospendere il periodo di prova.

    Esempio pratico: un operaio assunto il 1° aprile con un mese di prova si ammala dal 10 al 24 aprile (14 giorni). Il suo periodo di prova non termina il 30 aprile bensì il 14 maggio.

    Il recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di:

    • fornire motivazione del recesso;
    • rispettare un periodo di preavviso;
    • corrispondere indennità sostitutiva del preavviso.

    Il rapporto cessa immediatamente con la comunicazione del recesso. Tuttavia, il recesso datoriale durante la prova non è privo di limiti:

    • È nullo se discriminatorio (sesso, età, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, disabilità).
    • È nullo se ritorsivo (ad esempio per aver denunciato violazioni di sicurezza o per aver esercitato un diritto).
    • Può essere contestato se il lavoratore non ha avuto la possibilità di svolgere la prova (es. è stato in malattia per l’intera durata).

    Effetti del superamento della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazione esplicita. Gli effetti principali del superamento della prova sono:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio (rilevante per scatti biennali, ferie, comporto, preavviso, TFR).
    • Il lavoratore acquisisce la piena tutela contro i licenziamenti (reintegra o indennità secondo le norme applicabili).
    • In caso di successivo licenziamento, si applicano le regole ordinarie di preavviso, giusta causa e giustificato motivo.

    Specificità del settore: lavori insalubri e prova

    Le concerie sono ambienti di lavoro con specifici rischi di esposizione a sostanze chimiche (cromo esavalente, solfuri, solventi organici, formaldeide), a temperature elevate e a odori intensi. Durante il periodo di prova il lavoratore ha già pieno diritto a tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dalla valutazione dei rischi aziendale. L’azienda non può invocare lo stato di prova per ridurre le misure di sicurezza o la formazione obbligatoria.

    In caso di infortunio occorso durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alle tutele INAIL (indennità temporanea, rendita in caso di invalidità) e alla conservazione del posto nelle stesse condizioni previste per i lavoratori confermati.

    Casi pratici

    Tizio – operaio E2 con prova sospesa per infortunio
    Tizio è assunto il 2 gennaio con un mese di prova al livello E2. Il 15 gennaio subisce un infortunio sul lavoro e rimane assente 12 giorni. Il suo periodo di prova non termina il 31 gennaio, bensì il 12 febbraio (31 gennaio + 12 giorni di sospensione). L’azienda è tenuta a comunicargli la conferma o il recesso entro quella data.
    Caia – impiegata B1 e recesso datoriale sospetto
    Caia è assunta come impiegata direttiva B1 con 4 mesi di prova. Al secondo mese partecipa a una riunione sindacale interna e nei giorni successivi riceve comunicazione di recesso in prova «per mancato superamento». Caia ritiene si tratti di un recesso ritorsivo. Si rivolge a Femca-Cisl, che valuta la sussistenza dei presupposti per un ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso.
    Sempronio – conferma automatica senza comunicazione
    Sempronio è operaio D1 con 2 mesi di prova. Alla scadenza del termine l’azienda non comunica né recesso né conferma. Sempronio si chiede se il rapporto sia proseguito. La risposta è sì: il silenzio al termine della prova vale come conferma automatica a tempo indeterminato. Da quel momento Sempronio gode di tutte le tutele ordinarie.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio comune nel CCNL Concia?
    Per i livelli operai di base (E1, E2, E3, F1) il periodo di prova è indicativamente di 1 mese. Per i livelli D (D1, D2) la durata è di circa 2 mesi. Le durate esatte sono definite nel testo integrale del CCNL e vanno verificate sulla lettera di assunzione.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì, il periodo di prova deve risultare da atto scritto. In assenza di clausola scritta, il rapporto si intende a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, malattia, infortunio, maternità e altri eventi che sospendono il rapporto interrompono il computo del periodo di prova, che riprende al rientro del lavoratore. La logica è garantire al datore una prova effettiva della prestazione lavorativa.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione né di preavviso. Rimangono però vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
    Se ho già lavorato in un’altra conceria, la prova è ridotta?
    Il CCNL Concia può prevedere una riduzione per chi porta documentazione di esperienza pregressa nelle stesse mansioni. È necessario verificare il testo del contratto e portare buste paga o certificati di servizio al momento dell’assunzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024. Le durate del periodo di prova indicate sono orientative: per la verifica puntuale è necessario consultare il testo integrale del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 94-bis T.U. Stupefacenti: benefici recidivi (abrogato)

    Art. 94-bis T.U. Stupefacenti – Concessione dei benefici ai recidivi

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso da: Decreto-legge del 30/12/2005 n. 272 Articolo 4

    1. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni. La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta. Torna al sommario

  • Art. 46-octies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)

    Art. 46-octies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese alla formula standard)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, qualora sia inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottostanti al calcolo della formula standard, può chiedere all'impresa, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest'ultimo.

    ))

  • Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B.: Rimborso della moneta elettronica

    Art. 114 ter T.U.B. – Rimborso della moneta elettronica.

    In vigore dal 13/05/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 16/04/2012 n. 45 Articolo 1

    Nota:Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 4 decreto legislativo 16 aprile 2012 n. 45.

    “1. L’emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore nominale, secondo le modalita’ e le condizioni indicate nel contratto di emissione in conformita’ dell’articolo 126-novies. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui all’articolo 2946 del codice civile.

    2. Il detentore puo’ chiedere il rimborso:

    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;

    b) alla scadenza del contratto o successivamente:

    1) per il valore monetario totale della moneta elettronica detenuta;

    2) nella misura richiesta, se l’emittente e’ un istituto di moneta elettronica autorizzato ai sensi dell’articolo 114-quinquies, comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono essere impiegati per finalita’ diverse dall’utilizzo di moneta elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come moneta elettronica.

    3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con l’emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.”

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  • CCNL Trasporto Aereo: welfare aziendale, previdenza complementare ed ex-Fondo Volo

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede un sistema di welfare e previdenza complementare articolato: fondi pensione negoziali (Priamo per il personale di terra, fondi specifici per i naviganti), assistenza sanitaria integrativa e, per la storia recente, le complesse vicende dell’ex-Fondo Volo collegato ad Alitalia. Il welfare aziendale e sempre piu diffuso con piattaforme di flexible benefit nei contratti integrativi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Previdenza complementare e welfare – CCNL Trasporto Aereo
    Strumento Categoria Contributo datoriale CCNL (indicativo)
    Fondo Priamo Personale di terra (mobilita e trasporti) ~1,5-2% della retribuzione
    Fondo pensione naviganti Piloti e assistenti di volo Definito da accordo aziendale
    Assistenza sanitaria integrativa Tutto il personale Copertura polizza collettiva (valore ~600-1.200 €/anno)
    Welfare aziendale (flexible benefit) Tutto il personale (accordi aziendali) ~500-2.000 €/anno (accordi principali)
    Ex-Fondo Volo (Alitalia) Ex-naviganti Alitalia Prestazione definita storica – disciplina accordi specifici

    Previdenza complementare: Priamo e fondi naviganti

    Il fondo Priamo e il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore mobilita e trasporti, incluso il personale di terra del trasporto aereo. Aderendo a Priamo, il lavoratore destina il TFR maturando al fondo e beneficia del contributo datoriale contrattuale (di norma 1,5-2% della retribuzione annua), che non spetterebbe mantenendo il TFR in azienda.

    Per il personale navigante esistono fondi specifici negoziati a livello aziendale. ITA Airways e altri grandi vettori hanno accordi che definiscono aliquote contributive differenziate per piloti e assistenti di volo, con percentuali spesso piu elevate rispetto al personale di terra data la minore durata media della carriera operativa (legata ai limiti di eta per le licenze).

    Assistenza sanitaria integrativa

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede, o comunque la prassi di settore include nei principali accordi aziendali, una polizza sanitaria integrativa collettiva che copre il lavoratore (e spesso i familiari a carico) per prestazioni non coperte dal SSN: visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri in strutture private, fisioterapia, esami diagnostici avanzati.

    Per i naviganti l’assistenza sanitaria ha una valenza specifica anche per il mantenimento delle idoneita mediche ENAC/EASA: la disponibilita di check-up preventivi facilita la gestione delle visite periodiche. Alcuni accordi prevedono la copertura delle spese per le visite AeMC obbligatorie.

    L'ex-Fondo Volo: storia e vicende post-Alitalia

    L’ex-Fondo Volo era un fondo di previdenza complementare a prestazione definita istituito nel 1956 per i naviganti di Alitalia, con prestazioni decisamente superiori al TFR ordinario (rendite mensili significative per i naviganti con lunga carriera). Con la liquidazione di Alitalia nell’ottobre 2021, le posizioni del Fondo Volo sono divenute oggetto di contenziosi legali e di accordi sindacali per la tutela degli ex-dipendenti.

    I naviganti transitati in ITA Airways non hanno mantenuto le posizioni del Fondo Volo: i nuovi assunti sono invece soggetti alla previdenza complementare dei nuovi accordi ITA. Le vertenze relative alle posizioni pregresse sono ancora in corso in sede giudiziale e sindacale al 2026.

    Casi pratici

    Tizio – Pilota ITA: contribuzione fondo pensione
    Tizio e stato assunto da ITA Airways dopo la liquidazione di Alitalia. Non ha diritto alle posizioni dell’ex-Fondo Volo. Aderisce al fondo pensione naviganti previsto dall’accordo aziendale ITA: la compagnia versa il 3% della sua retribuzione base, lui versa il 2% volontariamente. Maturando 40 anni di carriera, stima una rendita integrativa di circa 800-1.200 euro mensili.
    Caia – Assistente di volo: utilizzo welfare flexible benefit
    Caia riceve 1.500 euro annui di welfare aziendale sulla piattaforma flexible benefit prevista dall’accordo ITA. Li utilizza per: abbonamento trasporto pubblico (480 euro), rimborso scuola figli (600 euro) e buoni acquisto per spesa alimentare (420 euro). I benefici sono esenti IRPEF nei limiti di legge (D.Lgs. 314/1997).
    Sempronio – Addetto handling: Priamo e simulazione pensionistica
    Sempronio, 35 anni, aderisce a Priamo e versa il TFR + 1% volontario. La compagnia aggiunge 1,8% di contributo datoriale. Con una retribuzione di 1.700 euro/mese e un rendimento medio del 3% annuo, stima di accumulare in 30 anni una posizione di circa 85.000 euro, convertibile in rendita o liquidata in capitale alla pensione.

    Domande frequenti

    Cos'e il fondo Priamo e chi puo aderirvi?
    E il fondo pensione negoziale per i lavoratori del settore mobilita e trasporti, incluso il personale di terra del trasporto aereo. Possono aderire i dipendenti delle aziende firmatarie del CCNL. L’adesione consente di beneficiare del contributo datoriale contrattuale e della deducibilita fiscale dei contributi versati (fino a 5.164,57 euro/anno).
    L'ex-Fondo Volo e ancora attivo?
    No come fondo attivo per nuovi accantonamenti. Le posizioni pregresse degli ex-naviganti Alitalia sono in una fase di tutela straordinaria e oggetto di accordi e contenziosi. I nuovi assunti ITA Airways partecipano ai fondi pensione previsti dal nuovo accordo aziendale.
    La polizza sanitaria integrativa e obbligatoria?
    La disciplina varia per accordo aziendale: nei principali vettori e operatori di handling la polizza collettiva e inclusa nel pacchetto retributivo e il dipendente non deve fare nulla per aderirvi. In aziende piu piccole potrebbe non essere prevista.
    I contributi al fondo pensione sono deducibili?
    Si, fino a 5.164,57 euro annui (soglia 2026). La contribuzione eccede spesso questo limite per i naviganti ad alta retribuzione: la parte eccedente non e deducibile ma beneficia di un regime fiscale agevolato in fase di prestazione.
    Cosa succede al TFR se aderisco a Priamo?
    Il TFR maturando viene versato al fondo in luogo dell’accantonamento in azienda o del versamento a INPS. Il TFR gia maturato prima dell’adesione resta in azienda (o a INPS) e viene liquidato alla cessazione del rapporto. L’adesione al fondo consente di ottenere il contributo datoriale aggiuntivo, che non spetta senza adesione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 114 sexies T.U.B.: Servizi di pagamento

    Art. 114 sexies T.U.B.: Servizi di pagamento

    Art. 114 sexies T.U.B. – Servizi di pagamento

    In vigore dal 01/03/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 27/01/2010 n. 11 Articolo 33

    “1. La prestazione di servizi di pagamento è riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonché Poste Italiane.”

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  • Art. 34 CPI – Divulgazione

    Art. 34 CPI – Divulgazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

    2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

    3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall’autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall’autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest’ultima.

    4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell’applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell’autore o del suo avente causa.

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 131 .

  • Art. 53 D.Lgs. 79/2011 – Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Art. 53 D.Lgs. 79/2011 – Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 138 Cod. Amb. – ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura

    Art. 138 Cod. Amb. – ulteriori provvedimenti sanzionatori per l’attività di molluschicoltura

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Nei casi previsti dal comma 12 dell’articolo 137, il Ministro della salute, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall’esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell’attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti.