Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • SRL o ditta individuale: cosa conviene davvero

    In sintesi

    • Tassazione diversa: la ditta individuale paga IRPEF progressiva (23-43%); la SRL paga IRES al 24% sul reddito societario.
    • Doppia imposizione nella SRL: sugli utili distribuiti come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.
    • Responsabilità: il titolare di ditta individuale risponde con il patrimonio personale; nella SRL la responsabilità è limitata alle quote versate.
    • Costi e adempimenti: la SRL richiede sempre contabilità ordinaria, bilancio e notaio per l’atto costitutivo; la ditta può stare in contabilità semplificata.
    • Compenso amministratore: prelevare denaro dalla SRL come compenso riduce l’IRES (è deducibile), ma l’importo è poi tassato a IRPEF sul percettore.
    • Forfettario alternativo: con ricavi sotto 85.000 euro la ditta individuale può accedere al regime forfettario con imposta sostitutiva al 15%.

    Le due strade per fare impresa: come funziona la tassazione

    Quando si avvia un’attività economica, la prima decisione è la forma giuridica. La ditta individuale è la scelta più semplice: sei tu l’impresa, il reddito che generi viene sommato agli altri tuoi redditi e tassato con l’IRPEF progressiva. La SRL – società a responsabilità limitata – è invece una persona giuridica autonoma: paga le proprie imposte (l’IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società) e, se vuoi incassare gli utili, devi ‘distribuirli’ sotto forma di dividendo o prelevare un compenso come amministratore.

    La differenza fondamentale è che l’IRPEF è progressiva: più guadagni, più l’aliquota sale. L’IRES è invece proporzionale al 24%: la società paga sempre il 24% del suo reddito imponibile, indipendentemente dall’importo. Questo fa sì che, superata una certa soglia di reddito, la tassazione della SRL possa risultare più bassa di quella della ditta. Ma attenzione: quando gli utili della SRL vengono distribuiti al socio come dividendo, scatta un’altra imposta sostitutiva del 26%, generando quella che si chiama ‘doppia imposizione economica’.

    Non esiste una risposta valida per tutti: la scelta dipende dal livello di reddito atteso, dalla necessità di proteggere il patrimonio personale, dalla volontà di reinvestire gli utili in azienda e dai costi di gestione che si è disposti a sostenere. Nei paragrafi che seguono trovi un confronto sistematico tra le due forme.

    SRL vs ditta individuale: confronto testa a testa
    Aspetto Ditta individuale SRL
    Tassazione del reddito IRPEF progressiva: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.000 a 50.000 € (dal 2026), 43% oltre 50.000 € IRES 24% sul reddito della società (proporzionale)
    Distribuzione degli utili N/A: il reddito è già del titolare (tassato per trasparenza) Dividendo tassato al 26% come imposta sostitutiva in capo al socio persona fisica
    Responsabilità patrimoniale Illimitata: risponde con tutto il patrimonio personale Limitata alle quote versate: il patrimonio personale è separato
    Regime contabile Semplificata possibile sotto le soglie di ricavi; forfettario se ricavi ≤ 85.000 € Sempre contabilità ordinaria con bilancio annuale
    Costi di avvio e gestione Minimi: iscrizione CCIAA, nessun notaio, nessun capitale minimo Notaio per atto costitutivo, iscrizione CCIAA, commercialista per bilancio
    Quando conviene Redditi bassi o medi, attività in avvio, regime forfettario, basso rischio di credito Redditi elevati da reinvestire, rischio di credito alto, più soci, espansione futura

    Esempio pratico

    • Tizio ha un reddito d’impresa di 60.000 euro. Come ditta individuale paga: 23% su 28.000 € (6.440 €) + 33% su 22.000 € (7.260 €) + 43% su 10.000 € (4.300 €) = circa 18.000 € di IRPEF (più addizionali). Come SRL con lo stesso imponibile, la società paga 24% × 60.000 = 14.400 € di IRES. Se Tizio poi vuole incassare tutto come dividendo, paga altri 26% su (60.000 − 14.400) = 45.600 €, cioè circa 11.856 €: totale complessivo circa 26.256 €, più della ditta. Ma se reinveste l’utile in azienda e non lo distribuisce, il carico si ferma a 14.400 €, nettamente inferiore.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (se si trasforma una ditta in SRL)
    • Atto costitutivo e statuto della SRL (rogito notarile)
    • Bilancio d’esercizio approvato dall’assemblea (per la SRL)
    • Libro giornale e libro degli inventari (contabilità ordinaria SRL)
    • Modello REDDITI SC (dichiarazione IRES della SRL)
    • Modello REDDITI PF o 730 (dichiarazione del titolare/socio)

    Caso 1 – Tizio, artigiano con reddito medio

    Scenario. Tizio è idraulico e fattura circa 40.000 euro l’anno con costi di 10.000 euro: reddito netto 30.000 euro. Lavora da solo e non ha dipendenti.

    Come si applica. Con 30.000 euro di reddito, la ditta individuale è quasi certamente la scelta migliore. Tizio paga il 23% sui primi 28.000 € e il 33% sui restanti 2.000 €: IRPEF totale circa 7.100 €. Se stesse sotto gli 85.000 € di ricavi potrebbe anche valutare il regime forfettario, che applica un’imposta sostitutiva fissa del 15% sul reddito determinato con coefficiente ATECO, con zero IVA e zero IRAP. La SRL, con i suoi costi fissi di notaio, commercialista e bilancio, sarebbe uno spreco per il livello di attività di Tizio.

    In pratica

    • Con redditi netti sotto i 30-35.000 euro la ditta individuale (e ancor più il forfettario) batte quasi sempre la SRL sul piano fiscale e dei costi.
    • La SRL diventa interessante quando si vuole proteggere il patrimonio personale da rischi di credito importanti, anche con redditi modesti.

    Caso 2 – Caio, consulente con reddito elevato da reinvestire

    Scenario. Caio gestisce uno studio di consulenza informatica che genera 150.000 euro di ricavi e 80.000 euro di reddito imponibile. Ha intenzione di reinvestire circa 50.000 euro in attrezzature e assumere un collaboratore.

    Come si applica. Con 80.000 euro di reddito, la ditta individuale comporterebbe un’IRPEF pesante (aliquota marginale al 43%). La SRL paga l’IRES al 24% (19.200 €) e Caio può prelevare come compenso amministratore solo la parte necessaria alle sue spese personali, deducendola dalla base imponibile societaria: il compenso sarà tassato a IRPEF su di lui, ma la quota reinvestita in azienda sconta solo il 24%. Questo meccanismo riduce sensibilmente il carico fiscale complessivo rispetto alla ditta individuale con lo stesso reddito.

    In pratica

    • Quando si prevede di reinvestire una parte rilevante degli utili, la SRL può essere molto più efficiente della ditta individuale grazie all’aliquota IRES fissa al 24%.
    • Il compenso amministratore, deducibile dalla SRL per cassa (art. 95 c.5 TUIR), abbatte l’IRES societaria; il socio lo tassa a IRPEF solo sulla parte che preleva.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la differenza principale tra SRL e ditta individuale?

    La ditta individuale è il titolare stesso: tutto il reddito è tassato con l’IRPEF progressiva (23-43%) direttamente in capo a lui. La SRL è una persona giuridica separata che paga l’IRES al 24%; solo quando gli utili escono come dividendo il socio paga un’ulteriore imposta sostitutiva del 26%.

    Quando conviene passare dalla ditta individuale alla SRL?

    In linea generale, quando il reddito netto supera stabilmente i 50.000-60.000 euro e si ha intenzione di reinvestire una parte degli utili in azienda. Con redditi più bassi i costi fissi della SRL (notaio, bilancio, commercialista) spesso non si ripagano.

    Nella SRL pago sempre sia l'IRES che il 26% sul dividendo?

    No. Il 26% si paga solo quando gli utili vengono effettivamente distribuiti come dividendo. Se li lasci in azienda o li reinvesti, paghi solo l’IRES del 24%. In alternativa, puoi prelevarli come compenso amministratore: è deducibile per la SRL ma tassato a IRPEF su di te.

    La ditta individuale mi espone a rischi patrimoniali maggiori?

    Sì. Il titolare di ditta individuale risponde delle obbligazioni dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale (casa, conti, risparmi). Nella SRL invece la responsabilità del socio è limitata alle quote versate: il patrimonio personale è in linea di principio al riparo dai creditori sociali.

    Posso usare il regime forfettario con una SRL?

    No. Il regime forfettario è riservato alle persone fisiche (ditte individuali e professionisti) con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro annui. Le società, comprese le SRL, ne sono escluse per legge.

    Quali sono i costi fissi di una SRL rispetto alla ditta individuale?

    La SRL richiede l’atto costitutivo davanti a un notaio, l’iscrizione al Registro Imprese, la tenuta della contabilità ordinaria, la redazione del bilancio annuale e spesso un commercialista dedicato. La ditta individuale ha costi di avvio minimi (iscrizione CCIAA) e, se in regime forfettario, quasi nessun adempimento contabile.

  • Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    Art. 74 D.Lgs. 151/2001 – Assegno di maternità di base

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Per ogni figlio nato, adottato o affidato, è concesso un assegno di maternità di base alle madri che non beneficiano dell’indennità di maternità di cui al presente testo unico ovvero che beneficiano di un’indennità di maternità di importo inferiore all’assegno di cui al presente articolo.

    2. L’assegno è corrisposto dal comune di residenza della madre e poi rimborsato dall’INPS.

    3. L’assegno è concesso a condizione che la famiglia abbia un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore alla soglia stabilita annualmente dal Ministero del lavoro.

  • Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    Art. 73 D.Lgs. 151/2001 – Indennità per interruzione gravidanza professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gestazione, le libere professioniste hanno diritto all’indennità di maternità limitatamente al periodo di congedo successivo alla data dell’evento.

  • Quadro RH 2026: redditi da partecipazione in società di persone

    In sintesi

    • Chi usa il quadro RH: soci di società di persone (snc, sas), collaboratori di imprese familiari, coniuge partecipante ad azienda coniugale, soci di società a ristretta base azionaria in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, e membri di GEIE.
    • Imputazione per trasparenza: il reddito (o la perdita) viene attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dal fatto che sia stato effettivamente incassato.
    • Azienda coniugale: al coniuge non titolare viene imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c.).
    • Impresa familiare: i collaboratori partecipano agli utili ma non alle perdite. Se l’imprenditore è in regime forfettario, i collaboratori sono esonerati da dichiarazione e versamenti.
    • Concordato preventivo biennale (CPB): se la società ha aderito al CPB, il limite minimo di reddito di 2.000 euro è ripartito tra i soci in base alle rispettive quote di partecipazione.
    • Socio IAP agricolo: la quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole agevolate non può superare 12.500 euro complessivi.

    Come funziona la tassazione per trasparenza nel quadro RH

    Se fai parte di una società di persone (snc, sas, società semplice), di un’impresa familiare o di un’azienda coniugale, non dichiari il reddito come se avessi uno stipendio: lo dichiari come ‘quota di partecipazione’. Il meccanismo si chiama tassazione per trasparenza, e significa che il reddito della società viene diviso tra i soci e ciascuno lo porta in dichiarazione nella propria quota, anche se quei soldi non sono stati distribuiti. Il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) serve esattamente a questo.

    La regola di base è semplice: la quota di reddito (o di perdita) imputata a ciascun socio è proporzionale alla quota di partecipazione agli utili, e si considera ‘percepita’ alla data di chiusura del periodo d’imposta della società, non quando effettivamente i soldi arrivano in tasca. Questo significa che potresti dover pagare imposte su utili che la società ha prodotto ma non ha ancora distribuito.

    Il quadro RH si divide in quattro sezioni. La Sezione I riguarda i soci di società di persone ordinarie, imprese familiari e aziende coniugali. La Sezione II riguarda la trasparenza fiscale delle srl a ristretta base (art. 116 TUIR). La Sezione III serve per calcolare il reddito complessivo da partecipazione. La Sezione IV riepiloga ritenute, crediti e oneri detraibili imputati dalla società.

    Chi compila il quadro RH e con quale codice
    Tipo di partecipazione Codice colonna 2 Nota
    Società di persone, GEIE, impresa familiare in contabilità semplificata o ordinaria 1 Reddito d'impresa imputato per quota
    Associazione fra artisti e professionisti 2 Reddito di lavoro autonomo per quota
    Società semplice con reddito di lavoro autonomo soggetto a contribuzione INPS 3 Codice specifico per soc. semplici professionali
    Società semplice (altri casi) 4 Redditi vari imputati per quota
    Recesso, esclusione o liquidazione con eccedenza rispetto al prezzo di acquisto (impresa) 5 Caso speciale di exit
    Azienda coniugale non gestita in forma societaria 1 50% del reddito al coniuge non titolare

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio sono soci in una snc, con quote di partecipazione rispettivamente del 60% e del 40%. La snc chiude il 2025 con un reddito d’impresa di 80.000 euro. Tizio dichiara nel quadro RH una quota di 48.000 euro (80.000 × 60%), Caio dichiara 32.000 euro (80.000 × 40%). Entrambi inseriscono la quota nel rigo RH1, colonna 4, con il codice 1 in colonna 2. I 80.000 euro vengono tassati in capo ai soci anche se la snc non ha distribuito nulla.

    Documenti necessari

    • Prospetto riepilogativo rilasciato dalla società partecipata (con quote di reddito, ritenute, crediti e oneri)
    • Atto costitutivo o statuto della società (per verifica della quota di partecipazione agli utili)
    • Codice fiscale della società partecipata
    • Certificazione delle eventuali imposte pagate all’estero (per credito d’imposta, quadro CE)
    • Dichiarazione della società partecipata (Modello Redditi SP o SC) per verifica del reddito concordato CPB

    Collaboratore di impresa familiare: utile sì, perdita no

    Scenario. Sempronio collabora nell’impresa familiare del padre, titolare di un negozio di alimentari. L’impresa chiude il 2025 con un utile di 40.000 euro; Sempronio ha diritto al 25% degli utili secondo l’atto di famiglia. Sempronio si chiede se debba dichiarare anche lui qualcosa.

    Come si applica. Sì. Sempronio deve compilare il quadro RH e indicare la sua quota di reddito: 40.000 × 25% = 10.000 euro, codice 1 in colonna 2 del rigo RH1. Apponendo la sua firma nel frontespizio, attesta di aver prestato la propria attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente. Se invece l’impresa fosse in perdita, Sempronio non avrebbe nulla da indicare: i collaboratori familiari partecipano agli utili ma non alle perdite. Attenzione: se il padre avesse adottato il regime forfettario, Sempronio sarebbe esonerato dall’obbligo dichiarativo sulla propria quota, perché l’imposta è già stata versata interamente dal titolare.

    In pratica

    • L’impresa familiare produce utile 40.000 euro: il collaboratore indica la sua quota (25% = 10.000 euro) nel quadro RH.
    • L’impresa produce perdita: il collaboratore non compila il quadro RH (nessuna quota di perdita da dichiarare).
    • Se l’imprenditore è in regime forfettario, il collaboratore non ha né obblighi dichiarativi né di versamento sulla propria quota.

    Socio di srl trasparente: la sezione II del quadro RH

    Scenario. Caio possiede il 35% di una srl a ristretta base familiare che ha optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR. La srl chiude il 2025 con un reddito di 60.000 euro e ha già versato acconti IRES per 8.000 euro. Caio deve sapere come dichiara la sua quota.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II del quadro RH (righi RH5-RH6). Indica il codice fiscale della srl in colonna 1 e la sua quota del 35% in colonna 3. Il reddito imputato è 60.000 × 35% = 21.000 euro (colonna 4). La quota degli acconti IRES versati dalla srl imputata a Caio va in colonna 14 del rigo RH5. Il reddito di 21.000 euro confluisce nel rigo RH7 e poi nel rigo RN1 del quadro RN, dove si somma agli altri suoi redditi IRPEF. Importante: le perdite pregresse maturate prima che la srl optasse per la trasparenza non possono essere usate da Caio per abbattere il reddito imputato dalla società.

    In pratica

    • Sezione II per la trasparenza srl ex art. 116 TUIR: il reddito è imputato in base alla quota di utili, non a quanto distribuito.
    • Gli acconti IRES già versati dalla srl vengono ‘girati’ al socio e scomputati dalla sua IRPEF.
    • Le perdite accumulate prima dell’opzione per la trasparenza restano in capo alla srl e non possono essere trasferite ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro RH anche se la società non mi ha distribuito niente?

    Sì. La tassazione per trasparenza funziona per competenza, non per cassa: il reddito viene imputato nel momento in cui la società lo produce (chiusura del periodo d’imposta), indipendentemente dalla distribuzione effettiva. Se la snc o l’impresa familiare ha prodotto un utile nel 2025, la tua quota va dichiarata nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026.

    Posso compensare la quota di perdita imputata dalla società con altri miei redditi?

    Dipende dal tipo di perdita e da come si è formata. Le perdite d’impresa del periodo corrente possono essere compensate con i redditi di impresa dello stesso periodo; l’eventuale eccedenza va riportata nel prospetto RS del Fascicolo 3. Le perdite maturate in periodi precedenti sono utilizzabili in misura limitata all’80 per cento del reddito (regola ordinaria) oppure in misura piena, se rientrano nei casi speciali dell’art. 84, comma 2, TUIR.

    Cosa succede se la società partecipata ha aderito al concordato preventivo biennale?

    Devi compilare colonne specifiche (dal 14 alla 16 nei righi RH1-RH4, oppure dal 15 al 17 nei righi RH5-RH6). Il limite minimo di reddito concordato di 2.000 euro viene ripartito tra i soci proporzionalmente alle quote di partecipazione. Il reddito da dichiarare non può essere inferiore alla tua quota del reddito concordato.

    Come funziona il quadro RH per l'azienda coniugale?

    Al coniuge non titolare va imputato il 50 per cento del reddito (o la diversa percentuale stabilita secondo l’art. 210 del Codice civile). Il coniuge compila il rigo RH1 con codice 1, indica il codice fiscale dell’azienda coniugale e riporta la propria quota di reddito in colonna 4.

    Il socio IAP (imprenditore agricolo professionale) ha limiti speciali?

    Sì. La quota di reddito fondiario non imponibile imputata da società agricole che fruiscono del regime agevolato per gli IAP non può superare complessivamente 12.500 euro. Se la somma delle quote agevolabili da più società eccede questo limite, il socio deve ridurre le quote non imponibili e aumentare corrispondentemente quelle imponibili nei righi RH1-RH4.

    Dove finisce il reddito del quadro RH nella dichiarazione?

    Il reddito da partecipazione in imprese (codice 1 nella colonna 2) confluisce nel rigo RH9 e poi nel quadro RN. Il reddito da associazioni fra artisti e professionisti va nel rigo RH17 e poi in RN1. Il reddito da società semplici va nel rigo RH18, colonna 1, e poi nel rigo RN1, colonna 5. Ciascuna tipologia ha quindi un percorso leggermente diverso verso il calcolo finale dell’IRPEF.

  • Art. 113 L. 633/1941

    Art. 113 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'espropriazione è disposta per decreto Reale, su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

    Nel decreto di espropriazione od in altro successivo è stabilita l'indennità spettante all'espropriato.

    Il decreto ha forza di titolo esecutivo nei riguardi sia degli aventi diritto, che dei terzi detentori delle cose materiali necessarie per l'esercizio dei diritti espropriati.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    Art. 72 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni per libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e di affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale.

  • Art. 71 D.Lgs. 151/2001 – Domanda per l’indennità alle professioniste

    Art. 71 D.Lgs. 151/2001 – Domanda per l’indennità alle professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 70 è corrisposta a domanda dell’interessata, presentata all’ente di previdenza competente entro il termine di centottanta giorni dal parto.

    2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

  • Art. 70 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità libere professioniste

    Art. 70 D.Lgs. 151/2001 – Indennità di maternità libere professioniste

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle libere professioniste, iscritte a enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

    2. L’indennità è erogata dall’ente di previdenza cui è iscritta la professionista.

    3. L’importo dell’indennità è determinato secondo i criteri stabiliti dai singoli enti di previdenza professionale.

  • Resto al lavoro con il bonus Maroni: di quanto aumenta lo stipendio netto? esempio

    In sintesi

    • L’aumento netto in busta paga corrisponde alla quota di contributi IVS normalmente a carico del lavoratore, che il datore cessa di trattenere.
    • L’incremento e’ assoggettato a IRPEF ordinaria progressiva: il beneficio netto effettivo dipende dall’aliquota marginale IRPEF del lavoratore.
    • Il comma 194 si applica ai lavoratori dipendenti (art. 2094 c.c.) che maturano i requisiti minimi entro il 31 dicembre 2026.
    • L’importo del bonus concorre alla base di calcolo del TFR per ogni mese lavorato in piu’ (art. 2120 c.c.), salvo diversa clausola contrattuale collettiva.
    • Ogni mese di lavoro aggiuntivo incrementa il montante contributivo datoriale e quindi la futura pensione, sebbene in misura che varia in base al sistema di calcolo applicabile.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) estende il bonus Maroni ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi per la pensione entro il 31 dicembre 2026 (art. 24, comma 10, D.L. 201/2011). L’incremento retributivo, pari alla quota IVS a carico del lavoratore, concorre al reddito IRPEF ordinario (art. 11 TUIR) e alla base del TFR (art. 2120 c.c.), salvo deroga contrattuale collettiva.

    Approfondimento normativo completo: Comma 194 LB26: bonus Maroni esteso ai lavoratori che maturano i.

    Bonus Maroni: come si traduce l'esonero IVS in piu' netto ogni mese

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) estende la misura del bonus Maroni – originariamente introdotta dall’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 31 dicembre 2026. In termini pratici, il lavoratore che sceglie di non andare in pensione ottiene ogni mese una busta paga piu’ alta perche’ la quota contributiva IVS normalmente a suo carico non viene piu’ trattenuta.

    E’ importante comprendere che l’incremento in busta paga non e’ una cifra fissa uguale per tutti: dipende dall’aliquota contributiva IVS applicabile al singolo lavoratore sulla propria retribuzione imponibile previdenziale. Poiche’ il comma 194 richiama le norme del TUIR (artt. 11 e 51) che inquadrano questo incremento come reddito di lavoro dipendente soggetto a IRPEF progressiva, il netto effettivo che il lavoratore percepisce in piu’ e’ inferiore all’importo lordo dell’esonero, di un ammontare pari all’IRPEF dovuta sullo scaglione di reddito in cui si colloca l’incremento stesso.

    Sul piano del TFR, il comma 194 richiama l’articolo 2120 del Codice Civile, che disciplina la base di calcolo dell’indennita’ di fine rapporto. L’incremento retributivo derivante dall’esonero IVS entra nella base di computo del TFR per ogni mese di servizio aggiuntivo, a meno che il contratto collettivo nazionale applicabile non disponga diversamente. Questo elemento puo’ risultare rilevante per i lavoratori con molti anni di anzianita’, poiche’ aumenta l’accantonamento mensile.

    Cosa verificare prima di attivare il bonus Maroni

    • Accerta la data esatta in cui maturi (o hai maturato) i requisiti minimi per la pensione ai sensi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011: deve essere entro il 31 dicembre 2026.
    • Stima l’importo mensile lordo dell’esonero IVS sulla tua retribuzione: e’ la base dell’incremento in busta paga.
    • Calcola l’IRPEF marginale che si applica sull’incremento per stimare il netto effettivo aggiuntivo mensile.
    • Verifica con il tuo CCNL se e’ prevista una clausola che esclude l’incremento bonus Maroni dalla base di calcolo del TFR.
    • Confronta l’incremento netto mensile con la stima dell’assegno pensionistico mensile netto a cui rinunci: il pareggio dipende dalla tua aspettativa di vita e dal rendimento del montante contributivo aggiuntivo.

    Caso 1: Tizio, impiegato con retribuzione mensile lorda di 2.000 euro

    Scenario. Tizio ha 63 anni e matura i requisiti minimi per la pensione ad aprile 2026. Lavora come impiegato con una retribuzione mensile lorda di 2.000 euro. Sceglie di restare al lavoro con il bonus Maroni e vuole capire di quanto aumentera’ la busta paga ogni mese. L’aliquota IVS a carico del lavoratore nella sua categoria e’ quella ordinaria prevista dalla normativa previdenziale vigente per i lavoratori dipendenti.

    Come si legge in pratica. A partire da maggio 2026, il datore di lavoro di Tizio non trattiene piu’ la quota IVS a suo carico e la riconosce come incremento della retribuzione netta. L’importo lordo dell’incremento mensile corrisponde alla quota contributiva IVS applicabile alla retribuzione di 2.000 euro. Sull’incremento lordo il datore applica le ritenute IRPEF secondo lo scaglione di reddito di Tizio: il netto aggiuntivo effettivo e’ inferiore al lordo dell’esonero. Ogni mese lavorato in piu’ aumenta anche l’accantonamento TFR di Tizio, calcolato sull’incremento retributivo complessivo, nonche’ il montante contributivo per la quota a carico del datore.

    Riepilogo Caso 1

    • Retribuzione mensile lorda: 2.000 euro.
    • Incremento lordo: pari alla quota IVS a carico lavoratore sulla retribuzione.
    • Netto aggiuntivo: inferiore al lordo per effetto dell’IRPEF progressiva.
    • TFR: l’incremento concorre all’accantonamento mensile (art. 2120 c.c.).
    • Pensione rinunciata: da confrontare con il netto mensile aggiuntivo per valutare la convenienza.

    Caso 2: Caia, part-time con retribuzione mensile lorda di 1.200 euro

    Scenario. Caia, 64 anni, lavora part-time in un ufficio commerciale con una retribuzione mensile lorda di 1.200 euro. Matura i requisiti pensionistici minimi a settembre 2026 e decide di restare in servizio sino alla fine dell’anno per beneficiare del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Da ottobre 2026 Caia beneficia dell’esonero dalla quota IVS a suo carico. L’incremento lordo mensile e’ proporzionalmente calibrato sulla retribuzione part-time di 1.200 euro. Dato il livello di reddito relativamente contenuto di Caia, l’aliquota IRPEF marginale sull’incremento e’ presumibilmente inferiore rispetto a lavoratori con redditi piu’ elevati, rendendo il netto aggiuntivo proporzionalmente interessante. Caia beneficia del bonus solo per tre mesi (ottobre-dicembre 2026), ma in questo periodo matura un incremento del montante contributivo datoriale e dell’accantonamento TFR.

    Riepilogo Caso 2

    • Retribuzione mensile lorda part-time: 1.200 euro.
    • Decorrenza bonus: ottobre 2026, per tre mesi nell’anno.
    • Incremento lordo: quota IVS sull’imponibile previdenziale di 1.200 euro.
    • IRPEF: aliquota marginale applicata all’incremento; netto aggiuntivo effettivo.
    • TFR e montante: incremento nelle ultime tre mensilita’ di accantonamento.

    Caso 3: Sempronio, quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro

    Scenario. Sempronio, 64 anni, e’ un quadro con retribuzione mensile lorda di 4.500 euro. Ha maturato i requisiti pensionistici minimi a gennaio 2026 e sceglie di restare in servizio per tutto il 2026 approfittando del bonus Maroni previsto dal comma 194 della legge di bilancio 2026.

    Come si legge in pratica. Per Sempronio l’incremento lordo mensile e’ calcolato sulla quota IVS a suo carico sulla retribuzione di 4.500 euro: in valore assoluto e’ piu’ consistente rispetto ai casi precedenti. Tuttavia, l’IRPEF progressiva applicata sull’incremento e’ a un’aliquota marginale piu’ alta, riducendo il vantaggio netto effettivo in percentuale sull’incremento lordo. Su base annua, il totale dell’incremento netto va confrontato con l’assegno pensionistico annuo netto a cui Sempronio rinuncia per i 12 mesi di proroga (febbraio-dicembre 2026). L’effetto sul TFR e’ apprezzabile in valore assoluto per ogni mese lavorato in piu’.

    Riepilogo Caso 3

    • Retribuzione mensile lorda: 4.500 euro.
    • Decorrenza bonus: febbraio 2026 (requisiti maturati a gennaio 2026).
    • Incremento lordo annuo: quota IVS lavoratore per 11 mesi (feb-dic 2026).
    • IRPEF: aliquota marginale elevata; netto aggiuntivo proporzionalmente ridotto.
    • TFR: accantonamento aggiuntivo rilevante in valore assoluto per 11 mesi.

    Quando conviene una verifica

    Un consulente del lavoro o previdenziale puo’ stimare l’incremento netto mensile effettivo e confrontarlo con la pensione a cui rinunci. Calcola la convenienza con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il bonus Maroni aumenta la retribuzione lorda o netta?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede che la quota contributiva IVS a carico del lavoratore, anziche’ essere trattenuta dal datore, venga riconosciuta come incremento della retribuzione netta mensile. Tecnicamente, la retribuzione lorda contrattuale non cambia: cambia il trattamento della quota contributiva, che in luogo di essere versata all’INPS viene corrisposta al lavoratore. Sull’importo cosi’ erogato si applicano le ritenute IRPEF ordinarie.

    Il bonus Maroni si applica anche ai lavoratori del settore pubblico?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 richiama il comma 286 della L. 197/2022 e i requisiti pensionistici minimi dell’art. 24, comma 10, D.L. 201/2011, senza limitare esplicitamente l’applicazione al solo settore privato. Le norme del TUIR richiamate (artt. 11 e 51) si riferiscono genericamente al reddito di lavoro dipendente ex art. 2094 c.c. L’ambito applicativo specifico ai dipendenti pubblici va tuttavia verificato con riferimento alla normativa di settore e alle circolari applicative degli enti competenti.

    L'incremento del bonus Maroni si riduce nei periodi di malattia?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non disciplina esplicitamente i periodi di assenza per malattia. In linea generale, nei periodi di malattia indennizzati dall’INPS la retribuzione e’ parzialmente sostituita dall’indennita’ di malattia: l’imponibile previdenziale si riduce e, di conseguenza, anche la quota IVS a carico del lavoratore (e quindi l’incremento del bonus) si riduce proporzionalmente per i giorni di assenza. E’ opportuno verificare le specifiche modalita’ applicative con il proprio datore.

    Il bonus Maroni e' cumulabile con altri benefici previdenziali?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 non prevede esplicitamente incompatibilita’ con altri benefici, ma la questione della cumulabilita’ con eventuali agevolazioni specifiche va verificata caso per caso con riferimento alla normativa vigente e alle circolari INPS applicative. Il bonus Maroni, nella sua natura di esonero IVS a carico del lavoratore, e’ strutturalmente incompatibile con il godimento della prestazione pensionistica nel medesimo periodo.

    Ogni mese di lavoro in piu' con il bonus Maroni aumenta la futura pensione?

    Il comma 194 della legge di bilancio 2026 prevede l’esonero dalla quota IVS a carico del lavoratore, ma non sospende il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il montante contributivo continua ad aumentare per ogni mese lavorato in piu’ per la quota datoriale, mentre la quota a carico del lavoratore, esentata, non viene accreditata sul conto assicurativo individuale. L’effetto complessivo sulla futura pensione va stimato con l’ausilio di un consulente previdenziale.

  • Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    Art. 69 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale lavoratrici autonome

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le lavoratrici autonome di cui all’articolo 66 hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo, anche continuativo, non superiore a tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

    2. Per il periodo di cui al comma 1, spetta un’indennità pari al 30 per cento del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dell’industria.

    3. Ai fini del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 26, 32, 33, 34, 36.

  • Detrazione premi assicurazione vita e infortuni nel 730/2026

    In sintesi

    • Detrazione del 19% sui premi assicurativi pagati nel 2025.
    • Per polizze vita/morte e invalidità permanente: massimale 530 euro (codici 36 e 51).
    • Per polizze a tutela di persone con necessità di sostegno intensivo: massimale 750 euro (codici 38 e 52).
    • Per polizze rischio non autosufficienza: massimale 1.291,14 euro (codici 39 e 53).
    • I massimali delle tre categorie sono cumulabili tra loro se hai polizze diverse.
    • Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 si applicano regole del riordino delle detrazioni (reddito oltre 75.000 euro).

    Come funziona la detrazione per i premi assicurativi

    Se paghi premi per una polizza assicurativa, potresti aver diritto a una detrazione del 19% nel 730. La regola, però, non è uguale per tutti i tipi di polizza: i massimali cambiano a seconda di cosa copre il contratto. Vediamo come funziona.

    Le polizze che danno diritto alla detrazione si dividono in tre gruppi principali, con massimali diversi. Il primo gruppo comprende le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%: il massimale complessivo è 530 euro. Il secondo gruppo riguarda le polizze per la tutela di persone con necessità di sostegno intensivo (disabilità grave): il massimale aggiuntivo è 750 euro. Il terzo gruppo sono le polizze per il rischio di non autosufficienza, cioè quando una persona non riesce più a svolgere da sola le attività quotidiane: il massimale aggiuntivo è 1.291,14 euro.

    I tre massimali funzionano in modo coordinato, non semplicemente sommato. Il massimale di 750 euro per le polizze di sostegno intensivo è al netto dei premi già indicati per il primo gruppo (vita/invalidità). Lo stesso vale per il massimale da 1.291,14 euro per la non autosufficienza, che è al netto dei premi degli altri due gruppi. In pratica, ogni massimale ‘aggiunge’ uno spazio ulteriore di detrazione per quel tipo di rischio specifico.

    Attenzione alla data del contratto: le istruzioni distinguono tra contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 (codici 36, 38, 39) e contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 (codici 51, 52, 53). Per i contratti nuovi del 2025, si applicano le regole del riordino delle detrazioni introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, che introduce limiti aggiuntivi per chi ha un reddito superiore a 75.000 euro.

    Massimali per tipo di polizza assicurativa
    Tipo di polizza Massimale Codice rigo E8-E10
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti fino al 31/12/2024 530,00 euro 36
    Vita e infortuni (morte o invalidità permanente >= 5%) – contratti dal 01/01/2025 530,00 euro (riordino) 51
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti fino al 31/12/2024 750,00 euro (al netto del cod. 36/51) 38
    Tutela persone con necessità di sostegno intensivo – contratti dal 01/01/2025 750,00 euro (riordino) 52
    Non autosufficienza – contratti fino al 31/12/2024 1.291,14 euro (al netto dei cod. 36/51 e 38/52) 39
    Non autosufficienza – contratti dal 01/01/2025 1.291,14 euro (riordino) 53

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 400 euro di premio per una polizza vita (rischio morte), contratto stipulato nel 2022, codice 36. Indica 400 euro nel 730. La detrazione del 19% su 400 euro vale 76 euro di risparmio. Se Tizio pagasse anche 300 euro per una polizza di sostegno intensivo (codice 38), potrebbe indicare anche quei 300 euro separatamente: il massimale aggiuntivo di 750 euro (al netto dei 400 del codice 36) gli permette di coprire l’intera somma. La detrazione aggiuntiva del 19% su 300 euro vale altri 57 euro, per un totale di 133 euro di risparmio.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio emessa dalla compagnia assicurativa
    • Certificazione Unica del datore di lavoro se i premi sono stati trattenuti in busta paga (codici onere 36, 38, 39, 51, 52, 53)
    • Copia del contratto assicurativo (da conservare, non allegare al 730)
    • Per polizze stipulate dal 1° gennaio 2025: data di stipula del contratto

    Caio ha una polizza vita stipulata nel 2019

    Scenario. Caio paga ogni anno 620 euro di premio per una polizza vita che copre il rischio di morte e invalidità permanente. Il contratto è stato stipulato nel 2019, quindi rientra nel codice 36.

    Come si applica. Il massimale per questo tipo di polizza è 530 euro. Caio può indicare al massimo 530 euro nel rigo E8/E9/E10 con il codice 36, anche se il premio reale è 620 euro. La detrazione del 19% su 530 euro vale 100,70 euro di risparmio fiscale. La parte eccedente (90 euro) non è detraibile.

    In pratica

    • Importo da indicare nel 730: 530 euro (non 620)
    • Codice da usare: 36 (contratto stipulato prima del 2025)
    • Risparmio fiscale: 100,70 euro (19% di 530)

    Tizio ha anche una polizza per la non autosufficienza

    Scenario. Tizio paga 400 euro di polizza vita (codice 36) e 900 euro di polizza per rischio non autosufficienza (codice 39). Ha un reddito complessivo di 50.000 euro.

    Come si applica. Per la polizza vita indica 400 euro (sotto il massimale di 530). Per la polizza non autosufficienza, il massimale è 1.291,14 euro al netto dei premi vita/invalidità. Tizio può quindi indicare fino a 1.291,14 – 400 = 891,14 euro per il codice 39. Poiché ha speso 900 euro, indica 891,14 euro. La detrazione complessiva del 19% su 400 + 891,14 = 1.291,14 euro vale circa 245,32 euro di risparmio.

    In pratica

    • Codice 36: indica 400 euro (polizza vita)
    • Codice 39: indica 891,14 euro (limite 1.291,14 meno i 400 già usati)
    • Risparmio complessivo: circa 245 euro

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è il massimale per la detrazione delle polizze vita?

    Per le polizze che coprono il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, il massimale complessivo è 530 euro. Il risparmio fiscale massimo è il 19% di 530, cioè 100,70 euro.

    Le polizze contro gli infortuni danno diritto alla detrazione?

    Sì, a condizione che il contratto preveda la copertura per il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%. Le polizze che coprono solo eventi come il ricovero ospedaliero, senza invalidità permanente, non rientrano in questa detrazione specifica.

    Ho stipulato una nuova polizza nel 2025: cambia qualcosa?

    Sì. I contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 usano codici diversi (51, 52, 53 invece di 36, 38, 39) e rientrano nel cosiddetto riordino delle detrazioni, che prevede limiti aggiuntivi per chi ha un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

    I premi trattenuti in busta paga dal datore di lavoro vanno indicati nel 730?

    Sì. Se il datore di lavoro trattiene il premio direttamente dalla busta paga, l’importo è indicato nella Certificazione Unica con i codici onere corrispondenti. Devi comunque riportare quell’importo nei righi da E8 a E10 del 730.

    Posso detrarre i premi per la polizza di un familiare a carico?

    Sì. Le istruzioni prevedono che la detrazione spetti anche per i premi pagati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli.

    Il massimale di 530 euro vale per ogni polizza o in totale?

    Vale in totale. Se hai più polizze che coprono morte e invalidità permanente, la somma dei premi che puoi detrarre non può superare 530 euro complessivamente.

    Da leggere insieme

  • ACE abrogata dal 2025: cosa cambia per le società

    In sintesi

    • ACE abrogata dal 2025 dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024 (riforma IRPEF-IRES): nessuna nuova quota matura da quest’anno.
    • Le eccedenze pregresse rimangono: l’ACE maturata fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzata è ancora riportabile e deducibile.
    • Nessuna perdita secca per chi ha eccedenze: le quote accumulate negli anni possono continuare a ridurre il reddito imponibile nei periodi successivi al 2024.
    • Pianificazione necessaria: conviene verificare l’ammontare dell’eccedenza ACE residua e programmare il suo utilizzo nei prossimi esercizi.
    • Il quadro ACE della dichiarazione 2026 (periodo d’imposta 2025) non accoglie nuova ACE, ma gestisce ancora il riporto delle eccedenze pregresse.

    Cos'era l'ACE e perché è stata soppressa

    L’ACE – Aiuto alla Crescita Economica – era un’agevolazione che riduceva il reddito imponibile IRES (e IRPEF per i soggetti IRPEF) in proporzione all’incremento del capitale proprio. In sostanza premiava le società che si finanziavano con equity anziché con debito, rendendo il capitale proprio fiscalmente un po’ meno oneroso del debito. Era in vigore dal 2011 e molte SRL e SpA l’avevano incorporata nella propria pianificazione fiscale.

    Il D.Lgs. 192/2024, che attua la riforma IRPEF-IRES, ha abrogato l’ACE a decorrere dal periodo d’imposta 2025. Questo significa che nel modello Redditi SC 2026, relativo all’anno 2025, non si calcola alcuna nuova quota ACE. L’agevolazione cessa di maturare.

    La buona notizia – e il punto più importante per chi ha accumulato eccedenze negli anni – è che le quote ACE maturate fino al 31 dicembre 2024 e non ancora utilizzate non si perdono. Continuano a essere riportabili nei periodi d’imposta successivi al 2024 secondo le regole vigenti fino all’abrogazione.

    Questo articolo spiega concretamente cosa cambia nella dichiarazione 2026 per le società che avevano in corso posizioni ACE, con un esempio numerico e i punti operativi da verificare subito con il proprio commercialista.

    ACE: prima e dopo l'abrogazione
    Aspetto Fino al periodo d'imposta 2024 Dal periodo d'imposta 2025
    Maturazione nuove quote ACE Sì, calcolate sull'incremento del capitale proprio rispetto alla base di riferimento No – nessuna nuova quota ACE matura
    Eccedenze pregresse non utilizzate Riportabili illimitatamente Ancora riportabili e deducibili secondo le regole previgenti
    Indicazione in dichiarazione Quadro ACE del modello Redditi SC Il quadro gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse
    Norma di riferimento Art. 1 D.L. 201/2011 e successive modifiche Art. 5 D.Lgs. 192/2024 (abrogazione)
    Effetto sul reddito imponibile 2025 Nessuna nuova riduzione da ACE corrente Possibile riduzione solo grazie alle eccedenze pregresse riportate

    Esempio pratico

    • Esempio – Alfa SRL, esercizio 2025. Alfa SRL ha accumulato nel tempo un’eccedenza ACE pregressa di 80.000 euro, non ancora utilizzata perché negli anni passati il reddito imponibile era basso o in perdita.

      Nel 2025 Alfa SRL ha un reddito imponibile (dopo le variazioni in aumento e diminuzione) di 150.000 euro. Grazie all’eccedenza ACE pregressa, può ridurre la base imponibile di 80.000 euro, portandola a 70.000 euro. L’IRES (aliquota ordinaria 24%) è quindi calcolata su 70.000 euro anziché su 150.000 euro.

      Se non avesse eccedenze ACE pregresse – o se le avesse già esaurite – l’intera base imponibile di 150.000 euro sarebbe soggetta a IRES. L’eccedenza pregressa vale, in questo esempio, circa 19.200 euro di risparmio d’imposta.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC degli anni precedenti con il quadro ACE (per verificare l’eccedenza riportata)
    • Prospetto del patrimonio netto degli ultimi esercizi (per ricostruire la base ACE se non già documentata)
    • Bilanci d’esercizio 2021-2024 (gli anni in cui è stata maturata l’eccedenza)
    • Eventuale parere o calcolo del commercialista sull’eccedenza ACE residua utilizzabile
    • Documentazione degli aumenti di capitale o conferimenti che hanno generato l’incremento ACE

    Caso 1: società con eccedenza ACE consistente

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita nel 2018 e ha sempre tenuto utili in riserva rafforzando il patrimonio netto. Negli anni ha accumulato un’eccedenza ACE di 200.000 euro non ancora utilizzata per intero, perché spesso il reddito imponibile era inferiore all’eccedenza disponibile.

    Come si applica. Alfa SRL non perde le eccedenze ACE pregresse: può continuare a dedurle nei prossimi anni. La strategia ottimale è verificare ogni anno l’ammontare del reddito imponibile e capire quanta eccedenza ACE conviene utilizzare. Non c’è urgenza di ‘consumare’ tutta l’eccedenza in un anno: è riportabile senza limite di tempo. Il commercialista di Alfa SRL dovrà però aggiornarsi sulla compilazione del quadro ACE nel modello Redditi SC 2026, che ora gestisce solo il riporto delle eccedenze pregresse e non calcola più nuove quote.

    In pratica

    • Recupera il modello Redditi SC degli anni scorsi e verifica la riga con l’eccedenza ACE riportata a nuovo.
    • Pianifica l’utilizzo dell’eccedenza pregressa nei prossimi anni in base alle previsioni di reddito imponibile.
    • Se hai dubbi sul calcolo della base ACE storica, chiedila espressamente al tuo commercialista prima di presentare la dichiarazione 2026.

    Caso 2: società che contava sull'ACE per la pianificazione futura

    Scenario. Tizio e Caio sono soci di Alfa SRL e avevano pianificato un aumento di capitale per il 2025 proprio per generare nuova ACE e ridurre il carico fiscale degli anni successivi. Il piano era stato costruito sapendo che l’ACE avrebbe abbattuto il reddito imponibile futuro.

    Come si applica. L’abrogazione cambia radicalmente la convenienza di quell’operazione. Un aumento di capitale effettuato nel 2025 non genera più ACE: non c’è più l’agevolazione che lo rendeva fiscalmente vantaggioso rispetto ad altre forme di finanziamento. Tizio e Caio devono riesaminare il piano con il commercialista valutando se l’aumento di capitale abbia ancora senso per altri motivi (rafforzamento patrimoniale, accesso al credito, ratio debitoria) oppure se il capitale aggiuntivo sia meglio impiegato altrove. Non esiste, allo stato, un’agevolazione equivalente all’ACE che la sostituisca.

    In pratica

    • Rivedi qualsiasi piano di aumento di capitale costruito in prospettiva ACE: l’agevolazione non c’è più.
    • Valuta se esistono altri incentivi (crediti d’imposta per investimenti, zone speciali, ecc.) che possano orientare la pianificazione in modo alternativo.
    • Controlla che il commercialista non abbia già predisposto calcoli previsionali con ACE 2025: andrebbero aggiornati.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dal 2025 l'ACE non esiste più: le eccedenze degli anni precedenti si perdono?

    No. Le eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta 2024 e non ancora utilizzate continuano a essere riportabili e deducibili dal reddito imponibile dei periodi successivi al 2024. L’abrogazione impedisce che maturino nuove quote, ma non cancella quelle già accumulate.

    Come faccio a sapere quanta eccedenza ACE ho disponibile?

    L’eccedenza ACE si trova nel quadro ACE del modello Redditi SC degli anni precedenti. Se non hai mai utilizzato tutta la deduzione in un anno perché il reddito imponibile era insufficiente, la parte residua è stata riportata nella riga apposita. Chiedi al commercialista di ricavare il saldo aggiornato.

    Se nel 2025 aumento il capitale di Alfa SRL, ottengo nuova ACE?

    No. Gli incrementi di capitale proprio effettuati dal periodo d’imposta 2025 in poi non generano nuova ACE. L’agevolazione è stata abrogata dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024. Eventuali aumenti di capitale del 2025 non producono alcuna quota ACE deducibile.

    C'è un limite di tempo per usare le eccedenze ACE pregresse?

    No, non c’è un termine di decadenza. Le eccedenze pregresse si riportano illimitatamente finché non vengono interamente assorbite dal reddito imponibile degli esercizi successivi. Puoi usarne una quota ogni anno senza fretta.

    Dove si indica l'eccedenza ACE pregressa nel modello Redditi SC 2026?

    Il modello Redditi SC 2026 (periodo d’imposta 2025) prevede ancora il quadro dedicato all’ACE per la gestione delle eccedenze pregresse riportate. Non si calcola più nuova ACE, ma il riporto delle eccedenze va indicato correttamente per non perderle. Segui le istruzioni ufficiali aggiornate o affidati al tuo software di compilazione.

    L'abrogazione dell'ACE riguarda anche le imprese individuali e i professionisti?

    L’ACE riguardava principalmente le società di capitali (IRES), ma toccava anche le imprese in contabilità ordinaria soggette a IRPEF. L’abrogazione da parte del D.Lgs. 192/2024 si applica a tutti i soggetti che beneficiavano dell’agevolazione, con le stesse regole transitorie sulle eccedenze pregresse.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.