Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Quadro RQ: le imposte addizionali e sostitutive delle società

    In sintesi

    • Quadro RQ: sezione dedicata alle imposte ‘diverse’ dall’IRES ordinaria del quadro RN.
    • Vi rientrano addizionali di settore, maggiorazioni per società di comodo e imposte sostitutive su rivalutazioni e affrancamenti.
    • La maggiorazione per le società non operative si applica quando la società non supera il test di operatività previsto dalla legge.
    • Le imposte sostitutive permettono di rivalutare beni o affrancare riserve in sospensione d’imposta pagando un’aliquota fissa alternativa all’IRES.
    • Il quadro RQ si compila insieme al quadro RN: i due quadri si integrano per determinare il carico fiscale complessivo della società.
    • I versamenti relativi al quadro RQ seguono le stesse scadenze dell’IRES, con saldo entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.

    A cosa serve il quadro RQ nella dichiarazione delle società

    Quando una società di capitali presenta la dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC 2026), il quadro RN raccoglie l’IRES ordinaria calcolata sul reddito imponibile. Ma accanto all’IRES ‘base’ esistono altre imposte che colpiscono le società in situazioni particolari: addizionali di settore, maggiorazioni per le società considerate non operative, imposte sostitutive su rivalutazioni. Tutte queste voci trovano posto nel quadro RQ.

    In altre parole, il quadro RQ è il contenitore delle imposte ‘diverse’: quelle che si affiancano all’IRES perché la legge ha previsto un trattamento fiscale speciale per certe operazioni o per certi tipi di società. Se la tua azienda non rientra in nessuna di queste situazioni, il quadro RQ resterà vuoto.

    I principali casi in cui il quadro RQ va compilato sono: la maggiorazione IRES per le società non operative (le cosiddette ‘società di comodo’), l’addizionale IRES prevista per alcuni settori specifici, le imposte sostitutive applicate in caso di rivalutazione di beni aziendali o di affrancamento di riserve in sospensione d’imposta, e la tassazione agevolata di determinati regimi opzionali.

    Principali voci del quadro RQ
    Tipo di imposta Quando si applica Riferimento normativo
    Maggiorazione IRES per società di comodo Società che non superano il test di operatività (art. 30, L. 724/1994) Art. 2, c. 36-quinquies, D.L. 138/2011
    Addizionale IRES settoriale Società operanti in settori specifici individuati dalla legge Art. 1, c. 65, L. 208/2015
    Imposta sostitutiva su rivalutazioni Rivalutazione di beni d'impresa o partecipazioni con legge di rivalutazione Leggi speciali di rivalutazione
    Imposta sostitutiva su affrancamenti Affrancamento di riserve o saldi attivi in sospensione d'imposta Leggi speciali di affrancamento
    Tassazione agevolata regimi opzionali Regimi speciali con aliquota sostitutiva (es. patent box, tonnage tax) Norme di settore

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha attivi immobilizzati per 500.000 euro e nel 2025 ha conseguito ricavi per soli 8.000 euro. Applicando il test di operatività dell’art. 30 L. 724/1994, i ricavi presunti calcolati sugli attivi superano i ricavi effettivi: la società risulta non operativa. Nel quadro RS viene calcolato il reddito minimo presunto. Alfa SRL deve versare l’IRES ordinaria sul reddito minimo (quadro RN) e, in aggiunta, la maggiorazione IRES prevista per le società di comodo, che va indicata nel quadro RQ.

    Documenti necessari

    • Bilancio approvato relativo al periodo d’imposta 2025
    • Prospetto di operatività (test ricavi presunti vs ricavi effettivi) compilato nel quadro RS
    • Delibere assembleari di rivalutazione o affrancamento, se applicabili
    • Perizia di stima per rivalutazione di beni, se richiesta dalla legge speciale
    • Modello F24 per i versamenti delle imposte sostitutive o delle maggiorazioni

    Caso 1: Alfa SRL è considerata società di comodo

    Scenario. Alfa SRL possiede un immobile commerciale e poche altre attività. Nel 2025 registra ricavi minimi, insufficienti a superare la soglia di ricavi presunti calcolata sugli attivi secondo l’art. 30 L. 724/1994. La società risulta non operativa per il terzo anno consecutivo.

    Come si applica. Quando una società non supera il test di operatività, scatta la disciplina delle ‘società di comodo’. Nel quadro RS si calcola il reddito minimo presunto: se il reddito effettivo (quadro RN) è inferiore, la società deve adeguarsi dichiarando almeno il reddito minimo. In aggiunta, il quadro RQ deve essere compilato per calcolare e versare la maggiorazione IRES prevista per le società non operative (art. 2, c. 36-quinquies, D.L. 138/2011). Se la situazione di non operatività dipende da circostanze oggettive (ad esempio crisi di mercato documentata), la società può presentare istanza di disapplicazione tramite interpello all’Agenzia delle Entrate.

    In pratica

    • Verificare il test di operatività nel quadro RS prima di compilare il quadro RQ.
    • In caso di non operatività, il quadro RQ si compila per la maggiorazione IRES.
    • Se sussistono cause di esclusione o disapplicazione, indicarle nel quadro RS (casella ‘Esclusione’ o ‘Disapplicazione’) ed eventualmente presentare interpello.

    Caso 2: Beta Srl rivaluta un immobile con legge speciale

    Scenario. Beta Srl possiede un capannone acquistato nel 2010 al costo storico di 300.000 euro. Nel 2025 entra in vigore una legge speciale che consente la rivalutazione dei beni d’impresa pagando un’imposta sostitutiva. Il valore di mercato attuale del capannone è 500.000 euro.

    Come si applica. Beta Srl può scegliere di rivalutare il capannone portando il suo valore fiscale da 300.000 a 500.000 euro. Questa operazione non produce un’entrata nel quadro RN (non è reddito ordinario), ma genera un obbligo nel quadro RQ: va indicata l’imposta sostitutiva calcolata sul maggior valore rivalutato (200.000 euro) all’aliquota prevista dalla legge speciale. Il vantaggio è che le future quote di ammortamento saranno calcolate sul valore rivalutato, riducendo il reddito imponibile negli anni successivi. Il quadro RQ traccia questa imposta sostitutiva e permette all’Agenzia di verificare la coerenza tra rivalutazione iscritta in bilancio e imposta versata.

    In pratica

    • La rivalutazione volontaria dei beni richiede la compilazione del quadro RQ per l’imposta sostitutiva.
    • L’importo dell’imposta sostitutiva si versa con il modello F24 usando l’apposito codice tributo.
    • La riserva da rivalutazione iscritta nel patrimonio netto va poi monitorata nel prospetto capitale e riserve del quadro RS.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che differenza c'è tra quadro RN e quadro RQ?

    Il quadro RN calcola l’IRES ordinaria sul reddito d’impresa. Il quadro RQ raccoglie le imposte ‘aggiuntive’ o ‘sostitutive’: addizionali, maggiorazioni per società di comodo, imposte sostitutive su rivalutazioni. I due quadri si integrano per determinare il totale delle imposte dovute.

    Tutte le società devono compilare il quadro RQ?

    No. Il quadro RQ si compila solo se la società si trova in una delle situazioni previste: è non operativa, rientra in un settore soggetto ad addizionale IRES, ha effettuato una rivalutazione o un affrancamento con imposta sostitutiva, oppure aderisce a un regime opzionale con tassazione separata.

    Cosa succede se una società non compila il quadro RQ pur essendo non operativa?

    Omettere il quadro RQ quando dovuto costituisce un errore dichiarativo. La società può correggersi presentando una dichiarazione integrativa. Se l’omissione viene rilevata dall’Agenzia delle Entrate in sede di controllo, si applicano le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, riducibili con il ravvedimento operoso.

    Le maggiorazioni IRES si versano con le stesse scadenze dell'IRES ordinaria?

    Sì. Le imposte del quadro RQ seguono le stesse scadenze dell’IRES: saldo e primo acconto entro l’ultimo giorno del sesto mese dalla chiusura dell’esercizio (30 giugno per i solari), con possibilità di proroga di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto va versato entro il 30 novembre.

    Un'imposta sostitutiva su rivalutazione può essere rateizzata?

    Dipende dalla legge speciale che ha introdotto la rivalutazione: alcune norme consentono il versamento rateale dell’imposta sostitutiva in due o tre rate annuali. Verificare sempre le disposizioni della specifica legge di rivalutazione applicata.

    Come si evita la disciplina delle società di comodo?

    Ci sono cause di esclusione automatica (ad es. primo anno di attività, più di 50 soci) elencate nell’art. 30 L. 724/1994 e da indicare nel quadro RS. In alternativa, se esistono circostanze oggettive che giustificano i bassi ricavi, si può presentare interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate.

  • Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata

    Art. 64 D.Lgs. 151/2001 – Maternità per iscritte alla gestione separata

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assoggettate ad altra forma previdenziale obbligatoria e che non siano pensionate, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi.

    2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche nei casi di adozione e affidamento, con le modalità di cui all’articolo 26.

    3. L’indennità è commisurata al reddito ed è erogata dall’INPS.

  • Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità

    Art. 63 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro in agricoltura e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici agricole a tempo determinato e indeterminato spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

  • SRL che perde capitale: gli obblighi degli artt. 2482-bis e ter

    In sintesi

    • Perdita superiore a 1/3 del capitale: gli amministratori devono convocare l’assemblea senza indugio per esaminare la situazione.
    • Se la perdita non si riduce entro l’esercizio successivo, l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alla perdita accertata.
    • Capitale sotto il minimo legale (art. 2482-ter): l’assemblea deve deliberare la riduzione e il contestuale aumento al minimo, oppure la trasformazione in altro tipo societario, oppure lo scioglimento.
    • Sospensioni emergenziali: alcune norme temporanee hanno sospeso o rinviato questi obblighi in periodi specifici; verificare la vigenza per l’anno d’imposta in esame.
    • Nessun effetto fiscale immediato sulla perdita in sé: la riduzione del capitale non genera reddito né per la società né per i soci.

    Quando una SRL perde capitale: cosa dice la legge

    Le perdite fanno parte del rischio d’impresa, ma il codice civile impone regole precise quando erodono in misura significativa il capitale sociale di una SRL. L’obiettivo è proteggere i creditori e segnalare tempestivamente ai soci una situazione che richiede decisioni concrete. Chi amministra la società ha l’obbligo di attivarsi: ignorare le perdite non è un’opzione legalmente praticabile.

    L’art. 2482-bis c.c. regola il caso in cui la perdita supera un terzo del capitale sociale. In questa situazione gli amministratori – o il consiglio di gestione – devono convocare l’assemblea dei soci senza indugio, presentando una relazione sulla situazione patrimoniale. L’assemblea esamina la perdita e può decidere di attendere fino all’esercizio successivo, sperando che l’attività riduca l’ammontare della perdita sotto la soglia critica.

    Se però all’esercizio successivo la perdita rimane superiore a un terzo del capitale, l’assemblea non ha più alternative: deve deliberare la riduzione del capitale in misura corrispondente alla perdita accertata. Ignorare questo obbligo espone gli amministratori a responsabilità civile e penale.

    Il caso più grave è quello previsto dall’art. 2482-ter: quando la perdita porta il capitale sotto il minimo legale (1 euro per le SRL ‘ordinarie’ che lo hanno fissato più alto, ma soprattutto sotto la soglia di legge per le SRL a capitale non simbolico). In questa ipotesi l’assemblea deve deliberare obbligatoriamente una delle tre soluzioni previste dalla norma, senza possibilità di rinvio.

    Obblighi in base all'entità della perdita
    Situazione Norma applicabile Obbligo dell'assemblea Termine
    Perdita > 1/3 del capitale (non sotto il minimo) Art. 2482-bis c.c. Convocare l'assemblea; attendere l'esercizio successivo Senza indugio dalla constatazione
    Perdita > 1/3 ancora presente all'esercizio successivo Art. 2482-bis c.c. Ridurre il capitale in proporzione alla perdita Entro approvazione del bilancio
    Perdita porta il capitale sotto il minimo legale Art. 2482-ter c.c. Riduzione + aumento al minimo, oppure trasformazione, oppure scioglimento Senza indugio

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha un capitale sociale di 50.000 euro. Al termine dell’esercizio 2025 registra una perdita di 20.000 euro: la perdita (20.000) supera 1/3 del capitale (16.667 euro). Scatta l’obbligo ex art. 2482-bis: gli amministratori convocano l’assemblea. I soci Tizio e Caio decidono di attendere l’esercizio 2026. Se a fine 2026 la perdita accumulata è ancora superiore a 16.667 euro, l’assemblea dovrà deliberare la riduzione del capitale. Se invece le perdite cumulate portassero il capitale sotto il minimo legale, scatterebbe immediatamente l’art. 2482-ter con l’obbligo di scegliere tra ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.

    Documenti necessari

    • Situazione patrimoniale aggiornata redatta dagli amministratori (art. 2482-bis c.c.)
    • Verbale di assemblea straordinaria con delibera adottata
    • Bilancio di esercizio con evidenza delle perdite
    • Atto notarile di modifica dello statuto (per riduzione del capitale)
    • Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di riduzione o aumento
    • Eventuale piano di risanamento o business plan per la ricapitalizzazione

    Caso 1 – Perdita oltre un terzo, attesa e poi riduzione obbligatoria

    Scenario. Alfa SRL ha un capitale di 30.000 euro. Al 31 dicembre 2024 registra una perdita di 12.000 euro, superiore a 1/3 del capitale (10.000 euro). Gli amministratori convocano l’assemblea. Tizio e Caio decidono di attendere l’esercizio successivo nella speranza di recuperare.

    Come si applica. Al 31 dicembre 2025 la perdita accumulata è ancora 11.000 euro: rimane superiore a 10.000 euro (un terzo di 30.000). In sede di approvazione del bilancio 2025, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale da 30.000 a 19.000 euro (30.000 meno 11.000 euro di perdita). La delibera richiede atto notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese. La riduzione del capitale non è tassabile: non è un reddito per la società né per i soci.

    In pratica

    • La riduzione del capitale ex art. 2482-bis non restituisce denaro ai soci: annulla le perdite contabili senza movimentazione di cassa.
    • Gli amministratori che omettono la convocazione dell’assemblea sono responsabili per i danni ai creditori.
    • Dopo la riduzione, la società può continuare a operare normalmente se il capitale residuo è almeno pari al minimo legale.

    Caso 2 – Perdite che portano il capitale sotto il minimo legale

    Scenario. Alfa SRL aveva un capitale di 15.000 euro. Le perdite degli ultimi due esercizi hanno ridotto il patrimonio netto a meno di 1.000 euro, portando il capitale sotto il minimo legale. Gli amministratori lo scoprono redigendo la situazione patrimoniale aggiornata.

    Come si applica. Scatta immediatamente l’art. 2482-ter c.c. L’assemblea deve riunirsi senza indugio e deliberare una delle tre soluzioni: (a) riduzione del capitale alle perdite e contestuale aumento fino al minimo legale – soluzione che richiede nuovi conferimenti da parte dei soci Tizio e Caio; (b) trasformazione della società in un tipo che non richieda un capitale minimo (ad esempio una società di persone); (c) scioglimento volontario e apertura della liquidazione. Se l’assemblea non delibera nessuna di queste opzioni, la società si scioglie di diritto.

    In pratica

    • Le tre strade sono tassative: non esistono alternative legali al di fuori di ricapitalizzazione, trasformazione o scioglimento.
    • La trasformazione in società di persone è fiscalmente neutra (art. 170 TUIR) ma cambia radicalmente il regime di responsabilità dei soci.
    • Alcune norme emergenziali hanno temporaneamente sospeso questi obblighi: verificare sempre la vigenza delle eventuali proroghe per l’anno d’imposta in esame.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa rischia un amministratore che non convoca l'assemblea dopo le perdite?

    L’amministratore che omette di convocare l’assemblea in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale risponde civilmente dei danni causati ai creditori. In caso di successivo fallimento, l’omissione può rilevare anche ai fini della responsabilità per bancarotta.

    La riduzione del capitale per perdite restituisce soldi ai soci?

    No. La riduzione del capitale per copertura perdite è una partita puramente contabile: annulla le perdite riducendo il capitale nominale, senza alcun flusso di cassa verso i soci. Non è reddito né per la società né per i soci.

    Quali norme si applicano alle SpA invece che alle SRL?

    Per le società per azioni valgono gli artt. 2446 e 2447 c.c., che hanno contenuto analogo agli artt. 2482-bis e 2482-ter ma con alcune differenze procedurali. Le regole per le SRL sono appunto quelle degli artt. 2482-bis e 2482-ter.

    Le sospensioni emergenziali degli obblighi di ricapitalizzazione sono ancora in vigore?

    Alcune norme emergenziali (legate al Covid-19 e ad altri eventi) hanno temporaneamente sospeso o rinviato gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter. La vigenza di queste sospensioni va verificata anno per anno: per il periodo d’imposta 2025, controllare se le proroghe siano ancora attive o siano scadute.

    La riduzione del capitale per perdite ha effetti sull'IRES o sull'IRPEF?

    No. La riduzione del capitale per copertura perdite non genera reddito imponibile né in capo alla società né in capo ai soci. È un’operazione di riequilibrio contabile-patrimoniale priva di effetti fiscali immediati.

    Dopo la riduzione, la società può fare nuovi investimenti?

    Sì. Una volta deliberata la riduzione e iscritto l’atto nel Registro delle Imprese, la società torna a operare con il nuovo capitale ridotto. Se il capitale residuo è sufficiente per l’attività, non ci sono ulteriori ostacoli operativi. I soci possono anche deliberare un aumento di capitale contestuale per rafforzare la struttura patrimoniale.

  • Art. 62 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro domestico e maternità

    Art. 62 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro domestico e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici addette ai servizi domestici spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento del salario convenzionale giornaliero, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  • Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità

    Art. 61 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a domicilio e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici a domicilio, di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che risultino iscritte all’INPS da almeno ventisei settimane nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, spetta l’indennità di maternità nella misura dell’80 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per tale categoria di lavoratori.

  • Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    Art. 60 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro a tempo parziale e maternità

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di lavoro a tempo parziale, l’indennità di maternità è calcolata in proporzione alle ore di lavoro pattuite nel contratto individuale.

    2. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a tutte le tipologie di lavoro a tempo parziale.

  • Compravendita di domini web: come si dichiara il guadagno

    In sintesi

    • Vendita occasionale di un dominio: reddito diverso da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente, quadro D5.
    • Attivita’ abituale di compravendita domini: reddito d’impresa con obbligo di partita IVA.
    • La plusvalenza imponibile e’ la differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto (o registrazione) del dominio.
    • Le spese documentate (costo di acquisto, spese di trasferimento) si deducono dal corrispettivo.
    • Regime forfetario: accessibile se i compensi non superano 85.000 euro e si e’ strutturati come impresa.
    • Dominio registrato ex novo: il costo di acquisto e’ la quota di registrazione; il guadagno e’ quasi interamente tassabile.

    Dominio venduto: quando e come si paga il fisco

    Un dominio web e’ un nome a caratteri alfanumerici registrato su un registro internazionale (es. .it, .com, .eu). Chi compra e rivende domini – il cosiddetto domain investing – puo’ realizzare guadagni anche significativi se il nome ha valore commerciale. Per il fisco italiano, il trattamento di questi guadagni dipende da come svolgi l’attivita’: in modo occasionale o in modo organizzato e continuativo.

    Se hai venduto un dominio una sola volta o in modo non sistematico, il guadagno ricade tra i redditi diversi da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Questo tipo di reddito si dichiara nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) oppure nel quadro RL14 del Modello Redditi PF. L’imponibile e’ la differenza tra il prezzo di vendita e il costo sostenuto per acquisire il dominio (prezzo di acquisto sul mercato secondario, o quota di registrazione se il dominio e’ stato registrato direttamente). Dal corrispettivo puoi dedurre le spese specificamente inerenti, ad esempio le spese di trasferimento del dominio.

    Se invece compri e rivendi domini con regolarita’, hai un portafoglio di nomi, usi strumenti professionali e investi in modo sistematico, l’attivita’ e’ qualificabile come reddito d’impresa. In quel caso devi aprire la partita IVA. Con compensi annui fino a 85.000 euro puoi accedere al regime forfetario, pagando un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% nei primi 4 anni se ne ricorrono i requisiti).

    Compravendita di domini: regime fiscale per situazione
    Situazione Categoria fiscale Dove si dichiara
    Vendita occasionale di uno o pochi domini Redditi diversi – attivita' commerciale occasionale 730 quadro D5 codice 1 / Redditi PF RL14
    Attivita' abituale e organizzata di domaining Reddito d'impresa (con partita IVA) Quadro RF/RG (Fascicolo 3) o LM forfetario
    Forfetario: compensi fino a 85.000 euro Imposta sostitutiva 15% (5% primi 4 anni) Quadro LM Sezione III Modello Redditi PF
    Dominio registrato ex novo, venduto in plusvalenza Redditi diversi occasionali Costo = quota di registrazione; quasi tutto tassabile

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2022 ha registrato il dominio ‘avvocatimilano2025.it’ pagando 15 euro di quota di registrazione annuale. Nel 2025 lo vende a uno studio legale per 3.000 euro. Il costo complessivo sostenuto per il dominio (registrazioni annuali 2022-2025) e’ circa 60 euro. L’imponibile e’ 3.000 – 60 = 2.940 euro: Tizio dichiara questo importo nel quadro D5 del Modello 730 (codice 1) e lo aggiunge al suo reddito complessivo. Caio invece ha acquistato nel 2024 il dominio ‘auto-elettriche.it’ per 800 euro su un marketplace. Nel 2025 lo rivende per 5.000 euro. La plusvalenza e’ 5.000 – 800 = 4.200 euro, da dichiarare sempre nel quadro D5 codice 1.

    Documenti necessari

    • Contratto o ricevuta di acquisto del dominio (se acquistato sul mercato secondario) o fattura del registrar (se registrato direttamente)
    • Contratto di vendita o documentazione della cessione con il corrispettivo concordato
    • Ricevute delle spese di trasferimento o intermediazione specificamente sostenute
    • Estratto conto o ricevuta del pagamento ricevuto dall’acquirente
    • Documentazione delle quote annuali di rinnovo del dominio (se incluse nel costo)

    Caso 1 – Tizio: ha venduto un dominio acquistato per speculazione

    Scenario. Tizio e’ un appassionato di tecnologia. Nel 2023 ha acquistato il dominio ‘intelligenza-artificiale-legale.it’ per 200 euro su Sedo, convinto che valesse di piu’. A marzo 2025 riesce a venderlo a uno studio legale per 4.500 euro. Non fa domaining sistematicamente.

    Come si applica. La vendita e’ occasionale: Tizio dichiara la plusvalenza di 4.300 euro (4.500 – 200) nel quadro D5 del Modello 730 con codice 1, come reddito da attivita’ commerciale non esercitata abitualmente. Dal corrispettivo puo’ dedurre le spese specificamente inerenti, come eventuali commissioni pagate alla piattaforma di vendita (es. Sedo). Il reddito netto si aggiunge al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.

    In pratica

    • Conserva la ricevuta di acquisto del dominio: e’ la prova del costo deducibile.
    • Le commissioni della piattaforma di vendita sono spese inerenti e si deducono dal corrispettivo.
    • Se non hai la ricevuta di acquisto, il costo e’ zero e tutta la vendita e’ tassabile.

    Caso 2 – Caio: domainer abituale con portafoglio di decine di domini

    Scenario. Caio compra e rivende domini come attivita’ principale. Ha un portafoglio di 80 domini, partecipa ad aste regolarmente e nel 2025 incassa 45.000 euro da varie vendite. Ha aperto partita IVA come imprenditore individuale.

    Come si applica. Caio svolge attivita’ d’impresa. Con compensi di 45.000 euro puo’ applicare il regime forfetario (quadro LM Sezione III). Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditivita’ previsto per la sua attivita’ ai 45.000 euro di ricavi. Nel forfetario non deduce le spese analitiche, ma il coefficiente le compensa forfetariamente. L’imposta sostitutiva e’ del 15%, o del 5% se e’ nei primi 4 anni di attivita’ e soddisfa i requisiti di legge.

    In pratica

    • Nel forfetario i costi di acquisto dei domini non sono deducibili analiticamente: il coefficiente li assorbe in modo forfetario.
    • Verifica il codice ATECO corretto per la tua attivita’: la compravendita di domini rientra tipicamente nel commercio di prodotti digitali.
    • Se superi 85.000 euro di ricavi in un anno esci dal forfetario; se superi 100.000 euro esci gia’ in corso d’anno.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il guadagno da vendita di un dominio e' sempre tassabile?

    Si, se realizzi un guadagno rispetto al costo sostenuto. Non esiste una soglia di esenzione per i redditi da attivita’ commerciale occasionale. Anche un guadagno di poche centinaia di euro va dichiarato.

    Se ho registrato il dominio tanti anni fa e non ricordo quanto ho pagato, cosa dichiaro?

    Devi ricostruire il costo il piu’ precisamente possibile: cerca le ricevute del registrar nella posta elettronica. Se non trovi nulla, il costo non documentato e’ pari a zero e l’intero corrispettivo di vendita e’ tassabile.

    La vendita di un dominio e' soggetta a IVA?

    Se sei un privato che vende occasionalmente, no. Se hai partita IVA e la compravendita rientra nella tua attivita’, si applica l’IVA ordinaria (22%). Nel regime forfetario non si applica IVA sui corrispettivi.

    Devo fare una fattura per la vendita del dominio?

    Se sei un privato senza partita IVA, no: la transazione si documenta con il contratto di cessione e la ricevuta del pagamento. Se hai partita IVA, devi emettere fattura.

    Posso usare il Modello 730 o devo usare il Modello Redditi PF?

    Per la vendita occasionale di domini puoi usare il Modello 730 (quadro D5). Se hai partita IVA, sei in regime forfetario o hai reddito d’impresa devi usare il Modello Redditi PF.

    La piattaforma di vendita dei domini mi ha addebitato una commissione: come la tratto?

    La commissione e’ una spesa direttamente inerente la produzione del reddito. La deduci dal corrispettivo lordo ricevuto prima di calcolare l’imponibile. Conserva la relativa documentazione.

  • Print on demand: come si dichiarano i ricavi

    In sintesi

    • Royalty o attività commerciale? Dipende dalla piattaforma: alcune piattaforme trattano i guadagni come royalty su opere dell’ingegno (rigo D3), altre come ricavi da attività commerciale (rigo D5).
    • Royalty da opere dell’ingegno: se sei l’autore del design, spetta una riduzione forfetaria del 25% sul compenso lordo (o 40% se hai meno di 35 anni).
    • Attività commerciale occasionale: i ricavi vanno nel rigo D5 codice 1 del 730, con deduzione delle spese documentate.
    • Regime forfetario: se l’attività e’ abituale, il coefficiente per ‘Altre attività economiche’ (es. commercio digitale) e’ il 67%; per commercio al dettaglio e’ il 40%.
    • Imposta sostitutiva forfetaria: 15% sul reddito netto, oppure 5% per i nuovi operatori nei primi cinque anni.
    • Soglia di accesso al forfetario: ricavi anno precedente non superiori a 85.000 euro; fuoriuscita automatica se si superano 100.000 euro in corso d’anno.

    Print on demand: come funziona la tassazione in Italia

    Il print on demand e’ un modello di business in cui carichi un disegno su una piattaforma (Redbubble, Merch by Amazon, Printful, Spreadshirt e simili) e guadagni ogni volta che qualcuno acquista un prodotto con il tuo design. Tu non gestisci l’inventario, non spedisci niente: la piattaforma fa tutto. A te arriva una royalty o un margine su ogni vendita.

    Fiscalmente, pero’, non e’ automatico capire come questi guadagni vadano trattati. Alcune piattaforme qualificano i pagamenti come compensi per l’utilizzo economico di un’opera dell’ingegno (il tuo design): in questo caso sono redditi assimilati al lavoro autonomo, con una riduzione forfetaria del 25% che abbassa la base imponibile. Altre piattaforme li trattano come semplici ricavi da vendita: in quel caso si parla di attività commerciale.

    La distinzione cambia le tasse che paghi, quindi vale la pena capire bene la situazione. Nei paragrafi che seguono vediamo i due scenari con esempi pratici.

    Tassazione dei ricavi print on demand
    Tipologia ricavo Rigo dichiarazione Riduzione/Coefficiente
    Royalty da design (autore, compensi B nella CU) D3 codice 1 nel 730 / RL25 in Redditi PF Riduzione 25% (40% se under 35)
    Attività commerciale occasionale (codice V1 nella CU) D5 codice 1 nel 730 / RL14 in Redditi PF Deduzione spese documentate
    Attività abituale forfetaria (commercio al dettaglio) Quadro LM, coefficiente 40% Imposta sostitutiva 15%
    Attività abituale forfetaria (altre attività economiche) Quadro LM, coefficiente 67% Imposta sostitutiva 15%

    Esempio pratico

    • Caio ha caricato 80 design su Redbubble nel 2025 e ha guadagnato 4.200 euro di royalty. La piattaforma gli ha rilasciato una certificazione con causale B (proventi da utilizzo economico di opere dell’ingegno da parte dell’autore). Caio ha 28 anni: gli spetta la riduzione del 40% (under 35). Reddito tassabile = 4.200 – 40% = 2.520 euro. Su questa somma paga l’IRPEF al suo scaglione ordinario, partendo dalla detrazione teorica riconosciuta dal CAF. Se invece Caio avesse ricevuto i pagamenti come ricavi di vendita (nessuna CU con causale B), avrebbe dichiarato 4.200 euro lordi nel rigo D5 codice 1, deducendo le spese documentate (es. abbonamento software grafico, commissioni piattaforma).

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla piattaforma (se soggetto con sostituto d’imposta italiano)
    • Estratto conto della piattaforma con dettaglio pagamenti 2025 (dashboard Redbubble, Merch by Amazon, ecc.)
    • Fatture o ricevute di eventuali spese inerenti (software di grafica, corsi, attrezzatura)
    • Documentazione attestante l’autoria dei design (file originali con data di creazione)
    • Modello 730 o Redditi PF 2026 (a seconda del regime)

    Caso 1: Tizio riceve royalty da Redbubble con CU

    Scenario. Tizio, 32 anni, ha caricato illustrazioni su Redbubble. Nel 2025 ha ricevuto 2.800 euro di royalty. La piattaforma opera tramite una societa’ italiana che gli ha rilasciato la Certificazione Unica con causale B e ritenuta del 20% gia’ trattenuta.

    Come si applica. I compensi di Tizio sono proventi da utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Nel modello 730 vanno nel rigo D3 con codice 1. L’importo da indicare e’ il lordo percepito (2.800 euro); chi presta l’assistenza fiscale applica automaticamente la riduzione del 40% (under 35), abbassando la base imponibile a 1.680 euro. La ritenuta gia’ trattenuta si indica nella colonna 3 e viene scomputata dall’imposta dovuta.

    In pratica

    • Controlla la Certificazione Unica: se c’e’ la causale B, compila il rigo D3 codice 1.
    • Indica il compenso lordo nella colonna 2; la riduzione (25% o 40% under 35) la calcola il CAF.
    • Riporta le ritenute subite nella colonna 3 per ottenere il rimborso o la compensazione.
    • Conserva la CU e gli estratti conto della piattaforma.

    Caso 2: Caio vende con margine su Printful senza CU

    Scenario. Caio usa Printful per vendere magliette con i suoi design tramite un suo negozio Shopify. Non riceve una Certificazione Unica perche’ Printful e’ una societa’ straniera. Nel 2025 ha incassato 6.500 euro di margini. Vende qualche volta ma non in modo strutturato come attivita’ principale.

    Come si applica. I ricavi di Caio non provengono da una cessione di diritti d’autore ma da una differenza prezzo tra quanto paga a Printful e quanto incassa dai clienti: si tratta di attivita’ commerciale. Se e’ occasionale, Caio dichiara 6.500 euro nel rigo D5 codice 1 del modello 730, deducendo le spese di produzione (quanto ha pagato a Printful) nella colonna 3. Se invece l’attivita’ fosse abituale e organizzata, servirebbe la partita IVA.

    In pratica

    • Senza CU italiana, dichiara il ricavo nel rigo D5 codice 1 se l’attivita’ e’ occasionale.
    • Le spese di produzione (costo prodotto Printful + spedizione) si deducono nella colonna 3.
    • Se l’attivita’ e’ continuativa e organizzata, apri la partita IVA: il regime forfetario e’ accessibile fino a 85.000 euro di ricavi anno precedente.
    • In regime forfetario per commercio al dettaglio, il coefficiente di redditabilita’ e’ 40%; l’imposta sostitutiva e’ il 15%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come capisco se i miei guadagni print on demand sono royalty o ricavi di vendita?

    Leggi le condizioni della piattaforma e controlla se ti arriva una Certificazione Unica con causale B. Se la piattaforma e’ italiana e riconosce i tuoi guadagni come compensi per l’utilizzo del tuo design (opera dell’ingegno), si tratta di royalty. Se invece guadagni come differenza tra prezzo di vendita e costo di produzione (come in un normale negozio), sono ricavi commerciali.

    Devo dichiarare i guadagni Redbubble se la piattaforma e' straniera e non mi manda la CU?

    Si’, devi dichiararli comunque. Senza CU italiana, utilizzi l’estratto conto della piattaforma come documentazione. Se si tratta di royalty per opere dell’ingegno, le dichiari nel rigo D3 o D4 del 730 a seconda della causale. Se sono ricavi commerciali occasionali, usi il rigo D5.

    Spetta la riduzione del 25% anche su piattaforme print on demand?

    La riduzione del 25% (o 40% per under 35) spetta sui compensi per l’utilizzazione economica di opere dell’ingegno da parte dell’autore. Se il tuo guadagno print on demand e’ qualificato come royalty per il design, si applica. Se e’ un margine commerciale, non spetta.

    Devo aprire la partita IVA per il print on demand?

    Dipende dalla continuita’. Vendite sporadiche e non organizzate possono restare nell’area della commercialita’ occasionale (rigo D5). Se hai uno shop sempre attivo, carichi design ogni settimana e guadagni con regolarita’, l’Agenzia delle Entrate potrebbe riqualificarlo come attivita’ abituale, con obbligo di partita IVA.

    Quale coefficiente forfetario si applica al print on demand con partita IVA?

    Dipende dall’attivita’ prevalente. Se vendi prodotti finiti come commerciante al dettaglio (es. magliette tramite il tuo sito), il coefficiente e’ 40% (commercio al dettaglio, ATECO 47.x). Se sei un designer che cede diritti, potrebbe rientrare nelle attivita’ professionali con coefficiente 78%. E’ consigliabile verificare con un commercialista il codice ATECO corretto per la tua situazione specifica.

  • Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo

    Art. 59-bis D.Lgs. 151/2001 – Maternità nel settore dello spettacolo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici dello spettacolo, iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che nel corso di ciascun anno solare abbiano effettuato almeno ventisei contribuzioni giornaliere e la cui retribuzione media giornaliera nel trimestre precedente l’inizio del congedo di maternità sia superiore al massimale giornaliero stabilito per l’anno dall’INPS, spetta l’indennità di maternità calcolata sulla retribuzione media giornaliera.

  • Detrazione IVA 50% acquisto abitazione classe A o B nel 730/2026

    In sintesi

    • Chi può detrarre: chi ha acquistato dal costruttore un’abitazione di classe energetica A o B nel periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023.
    • Importo: 50% dell’IVA effettivamente pagata all’impresa costruttrice al momento dell’acquisto.
    • Rateizzazione: la detrazione si divide in 10 quote annuali di pari importo.
    • Pertinenza inclusa: la detrazione spetta anche per l’IVA sulla pertinenza (es. box auto), se acquistata contestualmente e con vincolo pertinenziale nell’atto.
    • Attenzione al cumulo: se hai usato questa agevolazione sull’IVA, quella quota non può essere conteggiata di nuovo come base per la detrazione su ristrutturazione o acquisto box.
    • Dove si indica: rigo E59 del quadro E del 730, sezione III-C.

    Come funziona la detrazione del 50% sull'IVA pagata al costruttore

    Quando si compra un appartamento nuovo da un’impresa costruttrice, si paga l’IVA sul prezzo. Se quell’abitazione è in classe energetica A o B, la legge ti riconosce un beneficio fiscale: puoi detrarre la metà dell’IVA pagata, recuperandola in dieci anni come riduzione dell’IRPEF.

    Questa agevolazione si rivolge a chi ha acquistato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017, oppure nel corso del 2023. Si tratta di finestre temporali chiuse: se hai comprato in anni diversi, ad esempio nel 2019 o nel 2022, questa detrazione specifica non spetta.

    L’acquisto deve avvenire dall’impresa costruttrice, che è il soggetto che ha applicato l’IVA. Non si applica alle compravendite tra privati, che non comportano IVA ma imposta di registro. Il documento che attesta l’IVA pagata è solitamente la fattura emessa dall’impresa o le quietanze allegate all’atto notarile.

    Se insieme all’abitazione acquisti anche la pertinenza, ad esempio un box auto o una cantina, e nell’atto di acquisto risulta chiaramente il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche alla pertinenza. L’importante è che i due acquisti siano contestuali e che l’atto evidenzi il legame tra abitazione e pertinenza.

    Riepilogo detrazione IVA abitazione classe A o B
    Voce Dettaglio
    Detrazione 50% dell'IVA pagata all'impresa costruttrice
    Anni di acquisto agevolati 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 oppure anno 2023
    Classe energetica richiesta Classe A o B
    Acquisto da Impresa costruttrice (non da privato)
    Pertinenza inclusa Sì, se acquistata contestualmente con vincolo pertinenziale nell'atto
    Rateizzazione 10 quote annuali di pari importo
    Dove si indica nel 730 Rigo E59, sezione III-C del quadro E

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe energetica A dal costruttore al prezzo di 280.000 euro + IVA al 4% (prima casa). IVA pagata: 11.200 euro. Detrazione spettante: 11.200 x 50% = 5.600 euro totali, divisi in 10 rate da 560 euro/anno. Nel 730/2026 (dichiarazione anno 2025) Tizio porta la terza rata, inserendo nel rigo E59 il numero di rata 3 e l’importo IVA di 11.200 euro.

    Documenti necessari

    • Atto pubblico di compravendita con indicazione del prezzo e dell’IVA pagata
    • Fattura emessa dall’impresa costruttrice con l’importo dell’IVA
    • Attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B dell’immobile
    • Documentazione del vincolo pertinenziale se si detrae anche l’IVA sulla pertinenza
    • Ricevuta del pagamento o quietanza del rogito

    Caso 1 – Acquisto nel 2023 con aliquota IVA al 4%

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2023 la sua prima casa in classe B dal costruttore a 200.000 euro + IVA. Essendo prima casa, ha pagato l’IVA al 4%, pari a 8.000 euro.

    Come si applica. La detrazione spetta perché l’acquisto è avvenuto nel 2023, l’immobile è in classe B ed è ceduto dall’impresa costruttrice. Detrazione: 8.000 x 50% = 4.000 euro totali, in 10 rate annuali da 400 euro. Nel 730/2026, che riguarda il 2025, Caio indica la rata numero 3 nel rigo E59.

    In pratica

    • In colonna 1 del rigo E59 va indicato il numero di rata: 3 per le spese del 2023
    • In colonna 2 va l’importo IVA pagata: 8.000 euro
    • La classe energetica B deve risultare dall’APE allegato al rogito

    Caso 2 – Acquisto nel 2023 con box auto contestuale

    Scenario. Sempronio ha acquistato nel 2023 un appartamento in classe A con box auto pertinenziale dallo stesso costruttore, in un unico atto notarile. L’atto indica esplicitamente il vincolo pertinenziale. L’IVA totale pagata (appartamento + box) è stata di 15.000 euro.

    Come si applica. Poiché il box è stato acquistato contestualmente all’abitazione e l’atto evidenzia il vincolo pertinenziale, la detrazione del 50% dell’IVA si estende anche al box. Detrazione totale: 15.000 x 50% = 7.500 euro, in 10 rate annuali da 750 euro. Attenzione: Sempronio non potrà usare quella stessa quota di IVA come base per detrarre anche le spese di realizzazione del box.

    In pratica

    • L’atto notarile deve indicare esplicitamente il vincolo pertinenziale tra appartamento e box
    • L’IVA del box è inclusa nella stessa detrazione solo se l’acquisto è contestuale
    • Non si può detrarre due volte la stessa IVA: se usata qui, non va replicata nel rigo per il box pertinenziale

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso detrarre il 50% dell'IVA se ho comprato casa dal costruttore nel 2021?

    No. La norma riguarda specificamente gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 oppure nel corso del 2023. Se hai acquistato in anni diversi, questa detrazione specifica non spetta.

    Vale solo per la prima casa o anche per altre abitazioni?

    La norma non limita l’agevolazione alla sola prima casa. Basta che l’abitazione sia di classe energetica A o B e che sia ceduta dall’impresa costruttrice. Tuttavia, l’aliquota IVA applicata all’atto varia (4% prima casa, 10% altri casi), e questo influisce sull’importo dell’IVA su cui calcolare il 50%.

    Come si calcola la detrazione se ho pagato l'IVA in più rate al costruttore?

    Si somma l’IVA complessivamente pagata all’impresa nell’anno di acquisto e si porta il 50% di quella somma totale. L’importo da indicare nel rigo E59 è l’IVA totale pagata, non la singola rata.

    Quante rate annuali ho per recuperare la detrazione?

    Dieci. La detrazione totale viene divisa in 10 quote annuali uguali, che riducono l’IRPEF dovuta ogni anno per dieci anni.

    Posso cumulare questa detrazione con quella per le spese di ristrutturazione o per il box pertinenziale?

    No, sulla stessa quota di IVA non puoi applicare due agevolazioni. Se hai usato la detrazione del 50% dell’IVA per il box (rigo E59), quella cifra non può essere ricompresa anche nella base di calcolo della detrazione per le spese di realizzazione del box. Le istruzioni AdE lo escludono esplicitamente.

    Devo conservare qualche documento specifico?

    Sì: l’atto di compravendita con l’indicazione dell’IVA pagata, la fattura del costruttore, l’attestato di prestazione energetica (APE) che certifica la classe A o B, e la documentazione del pagamento.

    Vedi anche: Registri IVA, Acquisti intracomunitari, Quadro VF, Detrazione IVA sugli acquisti, Aprire la partita IVA e Lavoro autonomo e partita IVA.

  • Art. 59 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro stagionale

    Art. 59 D.Lgs. 151/2001 – Lavoro stagionale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Alle lavoratrici addette ai lavori stagionali spetta l’indennità di maternità, alle stesse condizioni delle lavoratrici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comprese le lavoratrici ammesse alle prestazioni di disoccupazione speciale.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.