Autore: Andrea Marton

  • Articolo 101 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 101 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 101 CCII – Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Quando è prevista la continuazione dell’attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l’emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo omologato ed espressamente previsti nel piano sono prededucibili.

    2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo […] risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al momento del deposito, basato su dati falsi o sull’omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell’erogazione, conoscevano tali circostanze.

  • Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

    Art. 51-quater D.Lgs. 79/2011 – Prescrizione del diritto al risarcimento del danno

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 46 e gli effetti degli articoli 51-bis e 51-ter, il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni previsti dalla presente Sezione si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 17-ter L. 91/1992

    Art. 17-ter L. 91/1992

    Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – Nuove norme sulla cittadinanza

    1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all’articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all’autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare, previa produzione da parte dell’istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell’interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

    2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all’epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis.

    3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 17-bis, all’istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione: a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l’istante e il genitore o l’ascendente; b) la certificazione storica, prevista per l’esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell’istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 17-bis; c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell’istante.

  • Art. 120 septies decies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di pro

    Art. 120 septies decies T.U.B.: Remunerazioni e requisiti di pro

    Art. 120 septies decies T.U.B. – Remunerazioni e requisiti di professionalita’ (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli obblighi previsti ai sensi del presente capo.

    2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di professionalita’ adeguato per predisporre, offrire e concludere contratti di credito o contratti accessori a quest’ultimo nonche’ prestare servizi di consulenza.

    3. La Banca d’Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 33 CPI – Carattere individuale

    Art. 33 CPI – Carattere individuale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.

    2. Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello.

  • Articolo 120 Quater Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 120 Quater Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 120 Quater CCII – Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Fermo quanto previsto dall’articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

    2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all’omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all’articolo 85, comma 3, terzo periodo, anche in altra forma. Il valore effettivo è determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d’uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando i dati risultanti dal piano di cui all’articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.

    3. I soci possono opporsi all’omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all’alternativa liquidatoria.

    4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all’omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

  • Art. 69 L. 218/1995 – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Art. 69 L. 218/1995 – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri

    Legge 31 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

    1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

    2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

    3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

    4. Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordinamento italiano semprechè essi non contrastino con i principi dell’ordinamento stesso.

    5. L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell’ordinamento italiano. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 104 CPI – Distinzione

    Art. 104 CPI – Distinzione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.

    2. In particolare un’altra varietà si reputa notoriamente conosciuta quando: a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro ufficiale, purché detta domanda abbia come effetto il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione nel registro ufficiale delle varietà; b) è presente in collezioni pubbliche.

  • Art. 126 septiesdecies T.U.B.: Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunit…

    Art. 126 septiesdecies T.U.B.: Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunit…

    Art. 126 duodevicies T.U.B. – Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario (1)

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo’ richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore di servizi di pagamento di origine:

    a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonche’ quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di pagamento di origine informa altresi’ il consumatore che tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;

    b) trasferisce l’eventuale saldo positivo del conto di origine verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche’ la richiesta del consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di pagamento e il conto di destinazione;

    c) chiude il conto di pagamento di origine.

    2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine, salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore l’eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del conto di pagamento.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 181 D.Lgs. 259/2003 – Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

    Art. 181 D.Lgs. 259/2003 – Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all’articolo 179, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 71 D.Lgs. 159/2011 – Circostanza aggravante

    Art. 71 D.Lgs. 159/2011 – Circostanza aggravante

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale , nonché per i delitti di cui all' articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 , e per quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all' articolo 270-sexies del codice penale , sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

    2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

    3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

  • Art. 49 D.Lgs. 150/2022 – Diritto all’assistenza linguistica

    Art. 49 D.Lgs. 150/2022 – Diritto all’assistenza linguistica

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. La persona indicata come autore dell’offesa, la vittima del reato e gli altri partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa.

    2. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore.

    3. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. L’impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell’interessato è consentito solo laddove l’interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma. L’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana è compiuto dal mediatore.

    4. L’interprete e il traduttore sono nominati anche quando il mediatore ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

    5. Si applicano le disposizioni degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale , in quanto compatibili. Note all’art. 49: – Si riporta il testo degli articoli 144 e 145 del codice di procedura penale : “Art. 144 (Incapacità e incompatibilità dell’interprete). –

    1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità: a) il minorenne, l’interdetto, l’inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall’esercizio di una professione o di un’arte; c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà d’astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone o di perito ovvero è stato nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in un procedimento connesso. Nondimeno, nel caso previsto dall’articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.” “Art. 145 (Ricusazione e astensione dell’interprete). –

    1. L’interprete può essere ricusato per i motivi indicati nell’articolo 144, dalle parti private e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

    2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi, l’interprete ha obbligo di dichiararlo.

    3. La dichiarazione di ricusazione o di astensione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell’incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l’interprete abbia espletato il proprio incarico.

    4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza.”.