Autore: Andrea Marton

  • Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 – Penalità di mora

    Art. 76 Reg. (UE) 2022/2065 – Penalità di mora

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:

    a) fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67;

    b) sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69;

    c) conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;

    d) rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;

    e) conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75.

    2. Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

  • Art. 23 D.Lgs. 28/2010 – Abrogazioni

    Art. 23 D.Lgs. 28/2010 – Abrogazioni

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 , e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

    2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all' articolo 409 del codice di procedura civile . I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli previsti dal presente decreto.

  • Art. 73 L. 354/1975 – Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Art. 73 L. 354/1975 – Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto.
    La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
    Per il bilancio, l’amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.
    La cassa è amministrata da un consiglio composto:
    1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;
    2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
    3) da un rappresentante del Ministero dell’interno.
    Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell’ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l’assistenza.
    Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.
    Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all’articolo 23.
    I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

  • Art. 1080 Codice della Navigazione – Applicabilità delle disposizioni penali

    Art. 1080 Codice della Navigazione – Applicabilità delle disposizioni penali

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto previsto dal presente codice, è punito a norma del medesimo. Il colpevole che sia stato giudicato all'estero è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.

  • Art. 181 D.P.R. 115/2002

    Art. 181 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Se l'accreditamento non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, il concessionario dispone l'accreditamento, per l'intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi e fino alla concorrenza della somma spettante al beneficiario.

    2. Nel caso di più accreditamenti relativi allo stesso pagamento il concessionario ha diritto ad un solo compenso.

    3. Le somme non accreditate sui conti correnti bancari dei beneficiari vanno riversate dal concessionario, unitamente ai relativi compensi trattenuti, alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione del mancato accredito, con imputazione ai capitoli di entrata cui sarebbero dovute affluire le somme utilizzate per il pagamento.

    4. Il concessionario indica nei propri elaborati contabili i pagamenti eseguiti e i relativi compensi, con riferimento ai capitoli ed articoli di entrata cui sarebbero state imputate le somme utilizzate.

    5. Il concessionario allega copia del modello di pagamento al proprio conto giudiziale di fine esercizio a giustificazione delle minori somme versate all'erario e comunica gli stessi importi, unitamente al numero dei pagamenti eseguiti, al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di trasmissione telematica dei dati relativi alle riscossioni.

  • Art. 71-bis L. 354/1975 – Udienza). L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie. Le funzioni di

    Art. 71-bis L. 354/1975 – Udienza).

    L’udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell’ufficio del pubblico ministero. L’interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.
    Le funzioni di

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    Articolo abrogato.

  • Prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave

    Guida pratica · Lavoro · Permessi, congedi e situazioni particolari

    In sintesi

    Il genitore lavoratore dipendente di un figlio con disabilità grave (L. 104/1992 art. 3 comma 3) può prolungare il congedo parentale fino ai 12 anni di età del figlio (anziché 12 anni) con indennità INPS, e ha diritto ai 3 giorni di permesso mensile retribuiti ex art. 33 L. 104 anche per accudire il figlio durante visite e terapie.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 151/2001, art. 33; L. 104/1992, art. 3 comma 3

    Tabella riepilogativa

    Congedo parentale esteso per disabilità grave (art. 33 D.Lgs. 151/2001)
    Istituto Durata / Frequenza Indennità
    Prolungamento congedo parentale Fino a 3 anni complessivi (tra i genitori) fruibili fino ai 12 anni del figlio 30% della retribuzione (INPS) per i periodi coperti
    Permessi mensili L. 104 art. 33 3 giorni al mese (o 2 ore al giorno in alternativa) Retribuiti a carico INPS al 100%
    Congedo straordinario L. 151 art. 42 Fino a 2 anni nell’arco della vita lavorativa Indennità commisurata alla retribuzione (INPS)

    Il prolungamento del congedo parentale (art. 33)

    L’art. 33 del D.Lgs. 151/2001 prevede che il genitore di un figlio con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/1992 possa fruire di un prolungamento del congedo parentale fino a tre anni, da fruire – continuativamente o frazionatamente – entro il compimento del 12° anno di età del figlio. Durante questo periodo spetta un’indennità INPS pari al 30% della retribuzione, senza limiti di reddito.

    Il prolungamento non si somma semplicemente ai 6 mesi ordinari del congedo parentale: i periodi già goduti come congedo ordinario vengono computati. Il genitore deve presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo.

    I permessi mensili ex art. 33 L. 104/1992

    Il genitore (o il lavoratore che assiste un familiare disabile grave) ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuiti, a carico dell’INPS. I giorni possono essere frazionati in ore (2 ore giornaliere per chi lavora almeno 6 ore, 1 ora per chi lavora meno). Questi permessi sono fruibili anche per accompagnare il figlio a visite, terapie e attività riabilitative. Non incidono sulle ferie né sul comporto di malattia.

    Il congedo straordinario (art. 42 D.Lgs. 151/2001)

    Oltre ai permessi mensili, il congedo straordinario consente al genitore o a un caregiver familiare di assentarsi fino a 2 anni nel corso della vita lavorativa per assistere il familiare disabile grave. Durante il congedo straordinario spetta un’indennità commisurata all’ultima retribuzione, a carico INPS, e il periodo è coperto da contribuzione figurativa. Il congedo è alternativo al ricovero a tempo pieno: il disabile non deve essere ricoverato in struttura residenziale continuativa.

    Casi pratici

    Tizio – figlio di 4 anni con disabilità grave, vuole stare a casa

    Il figlio di Tizio ha 4 anni ed è in possesso di certificazione L. 104 art. 3 comma 3. Tizio ha già goduto di 6 mesi di congedo parentale ordinario: ora può prolungare il congedo per altri 2 anni e 6 mesi (totale 3 anni) fino ai 12 anni del figlio, con indennità INPS al 30% della retribuzione.

    Caia – usa i 3 giorni mensili per le terapie del figlio

    Il figlio di Caia (8 anni, disabilità grave L. 104) ha sedute di logopedia ogni giovedì. Caia utilizza i 3 giorni mensili retribuiti ex art. 33 L. 104 per coprire le assenze del giovedì: non deve usare ferie, il giorno è retribuito al 100% dall’INPS.

    Sempronio – congedo straordinario per assistere la figlia non autosufficiente

    La figlia di Sempronio ha 25 anni ed è disabile grave non autosufficiente. Sempronio richiede il congedo straordinario ex art. 42 D.Lgs. 151/2001: può assentarsi fino a 2 anni totali, con indennità INPS e contributi figurativi. Deve dimostrare la convivenza o la coresidenza con la figlia.

    Domande frequenti

    Fino a che età del figlio si può usare il prolungamento del congedo parentale per disabilità?

    Fino al compimento del 12° anno di età del figlio disabile grave. I periodi devono essere comunicati all’INPS con domanda preventiva e possono essere goduti in modo continuativo o frazionato.

    Quanta indennità spetta durante il prolungamento del congedo?

    Il 30% della retribuzione media giornaliera, a carico dell’INPS, per tutti i periodi di prolungamento goduti entro i 12 anni del figlio.

    I 3 giorni mensili L. 104 si possono cumulare con il prolungamento del congedo?

    No. I permessi mensili ex art. 33 L. 104 e il prolungamento del congedo parentale non possono essere fruiti nello stesso giorno; nei giorni di congedo parentale i permessi mensili non maturano. I due istituti si alternano.

    Il congedo straordinario influisce sulla pensione?

    No, nel senso positivo: i periodi di congedo straordinario sono coperti da contribuzione figurativa INPS, quindi sono utili ai fini del pensionamento come se il lavoratore avesse lavorato effettivamente.

    Chi può fruire dei permessi L. 104 oltre ai genitori?

    I permessi mensili spettano anche al coniuge, ai parenti e agli affini entro il secondo grado del disabile grave. Con determinate condizioni (convivenza o lontananza dei parenti di primo grado) possono spettare anche ai parenti di terzo grado.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 21 TUEL – Articolo 21

    Art. 21 TUEL – Articolo 21

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .

    2. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191 , COME MODIFICATA DAL D.L. 5 GENNAIO 2010, N. 2 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42 .

    3. 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l’istituzione di nuove province i comuni esercitano l’iniziativa di cui all’ articolo 133 della Costituzione , tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente; b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale; c) l’intero territorio di ogni comune deve far parte di una sola provincia; d) l’iniziativa dei comuni, di cui all’ articolo 133 della Costituzione , deve conseguire l’adesione della maggioranza dei comuni dell’area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell’area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti; f) l’istituzione di nuove province non comporta necessariamente l’istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici; g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.

    4. Ai sensi del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

  • Art. 17 Cont. Trib. – luogo delle notificazioni

    Art. 17 Cont. Trib. – luogo delle notificazioni

    Art. 17 Cont. Trib. – Luogo delle comunicazioni e notificazioni

    D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – testo aggiornato

    1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

    2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

    3. Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. 3 bis. […]

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 1086 Codice della Navigazione – Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

    Art. 1086 Codice della Navigazione – Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La metà delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della personale aeronautico .

  • Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    Il CCNL Pulizie Multiservizi garantisce alle lavoratrici in maternità obbligatoria il 100% della retribuzione (80% INPS integrato dal datore). Particolare attenzione alla tutela della gestante esposta a rischi specifici delle pulizie (prodotti chimici, sollevamento carichi): astensione anticipata e trasferimento a mansioni compatibili.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Pulizie Multiservizi
    Tipologia Durata Indennità
    Maternità obbligatoria 5 mesi 100% (80% INPS + integrazione)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi 100% INPS
    Congedo parentale 0-12 anni 6+6 mesi 30% INPS
    Allattamento 2 ore/giorno fino a 1 anno 100% INPS
    Astensione anticipata (rischio) Fino a 2 mesi prima parto 80% INPS + integrazione

    Maternità obbligatoria

    La maternità obbligatoria dura 5 mesi (2+3 o 1+4). L’INPS eroga l’80% della retribuzione; il CCNL Pulizie Multiservizi prevede integrazione fino al 100%.

    Durante la maternità maturano regolarmente ferie, 13ª, 14ª e TFR. La conservazione del posto è garantita fino al 1° compleanno del bambino.

    Astensione anticipata per rischi nelle pulizie

    Le pulizie professionali comportano esposizione a rischi specifici per la gestante:

    • Prodotti chimici (detergenti, disinfettanti)
    • Sollevamento carichi
    • Posture incongrue
    • Rischio biologico (in ospedali)

    Il D.Lgs. 151/2001 e il CCNL prevedono l’astensione anticipata fino a 2 mesi prima del parto se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza. Alternativa: trasferimento a mansioni compatibili (es. reception, archivio) con retribuzione invariata.

    Paternità obbligatoria

    Il padre ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo paternità obbligatorio, indennità INPS al 100% anticipata dal datore. Fruibili dai 2 mesi prima al 5° mese dopo il parto.

    Congedo parentale facoltativo

    Regole nazionali (D.Lgs. 105/2022):

    • 6 mesi madre + 6 mesi padre (7 se ≥3 continuativi)
    • Limite congiunto: 10-11 mesi
    • Indennità INPS 30% fino agli 8 anni; 30% con limiti reddito 8-12 anni

    Per il part-time il congedo è proporzionato all’orario contrattuale.

    Casi pratici

    Tizia – Pulitrice ospedaliera, astensione anticipata
    Tizia è pulitrice ospedaliera 3° livello. Comunica la gravidanza al 2° mese. L’INPS concede astensione anticipata dal 4° mese per esposizione a rischio biologico + chimico. Percepisce 80% INPS + integrazione datore al 100% per tutta l’astensione + maternità.
    Caia – Trasferimento a reception
    Caia è pulitrice 4° livello in uffici. Comunica gravidanza. Il datore la trasferisce alle mansioni di reception (4° livello, compatibili) fino al congedo obbligatorio. Retribuzione invariata.
    Sempronio – Paternità obbligatoria
    Sempronio (5° livello) richiede 10 giorni di paternità per la nascita del figlio. Indennità INPS al 100% per tutti i 10 giorni lavorativi. Maturano ferie e mensilità aggiuntive durante il congedo.

    Domande frequenti

    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    5 mesi totali (2 prima del parto e 3 dopo, o flessibilità 1+4 o 0+5). Indennità al 100% (80% INPS + integrazione datore).
    Posso chiedere astensione anticipata se sono in pulizie?
    Sì, l’INPS concede astensione anticipata fino a 2 mesi prima del parto se le mansioni sono incompatibili con la gravidanza (esposizione chimica/biologica, sollevamento carichi).
    Il datore può trasferirmi se sono incinta?
    Sì, a mansioni compatibili (es. reception, archivio) con retribuzione invariata. Diritto al rientro nelle mansioni originarie dopo il congedo.
    Posso essere licenziata se sono incinta?
    No, divieto assoluto di licenziamento dalla comunicazione della gravidanza fino al 1° compleanno del bambino, salvo causa di forza maggiore.
    Per il part-time il congedo è proporzionato?
    Sì, il congedo parentale è proporzionato all’orario contrattuale del part-time. La maternità obbligatoria invece copre 5 mesi a prescindere dall’orario.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi e Periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.