Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 58 TU Giustizia Tributaria: Litisconsorzio e intervento

    Art. 58 D.Lgs. 175/2024 – Litisconsorzio e intervento

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

    2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

    3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

    4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

    5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma 4.

    6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

    7. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.

  • Competenza o cassa? Quando si tassa un costo o un ricavo d’impresa

    In sintesi

    • La regola generale e la competenza: per le imprese in contabilita ordinaria i ricavi e i costi concorrono al reddito nell’esercizio in cui si verificano (bene consegnato, servizio ultimato), anche se il pagamento avviene in un altro anno (art. 109 TUIR).
    • Certezza e determinabilita: un componente di reddito e imputabile per competenza solo se e certo nell’esistenza e oggettivamente determinabile nell’ammontare alla chiusura dell’esercizio.
    • Deroghe a cassa previste dalla legge: compensi agli amministratori, interessi di mora, dividendi percepiti da societa di capitali e imposte seguono il principio di cassa, non la competenza.
    • Semplificata = regime di cassa: le imprese minori in contabilita semplificata applicano un regime di cassa ‘improntato’: rilevano i ricavi quando incassati e i costi quando pagati.
    • Attenzione ai compensi degli amministratori: anche se la societa li imputa al conto economico per competenza, sono deducibili solo nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti.

    Quando un costo o un ricavo entra nel calcolo del reddito d'impresa

    Una delle domande piu frequenti per chi gestisce un’impresa o una societa e questa: se vendo un bene a dicembre 2025 ma incasso a gennaio 2026, quando devo tassare quel ricavo? E se pago un costo a gennaio 2026 per una prestazione ricevuta a dicembre 2025, posso dedurlo nel 2025? La risposta dipende dalla regola di imputazione temporale che si applica: il principio di competenza o quello di cassa.

    L’art. 109 del TUIR stabilisce la regola generale per le imprese in contabilita ordinaria (tutte le societa di capitali e le imprese in ordinaria): il principio di competenza. Questo significa che un ricavo si tassa nell’anno in cui il bene e stato consegnato o il servizio e stato ultimato, indipendentemente da quando arrivera il pagamento. Analogamente, un costo si deduce nell’anno a cui si riferisce economicamente, non in quello di pagamento. Il momento chiave e dunque quello economico, non quello finanziario.

    Perche la competenza funzioni, pero, servono due condizioni: il componente di reddito deve essere ‘certo’ (cioe deve essere ragionevole ritenere che esistera) e ‘oggettivamente determinabile’ (cioe deve essere possibile quantificarlo in modo attendibile) alla chiusura dell’esercizio. Se queste condizioni non sono soddisfatte, quel componente va imputato all’anno in cui diventano certi e determinabili.

    Ci sono pero importanti eccezioni previste espressamente dalla legge. Alcuni componenti seguono invece il principio di cassa: si tassano o si deducono nell’anno in cui vengono effettivamente incassati o pagati. Le principali eccezioni riguardano i compensi degli amministratori, gli interessi di mora, i dividendi percepiti e le imposte deducibili. Per le imprese minori in contabilita semplificata, infine, vale un regime di cassa generalizzato: si tassa cio che si incassa e si deduce cio che si paga.

    Competenza vs cassa – riepilogo componenti (art. 109 TUIR)
    Componente di reddito Regola applicabile Nota
    Ricavi da vendita beni Competenza (consegna o spedizione del bene) Art. 109 TUIR; non rileva la data di incasso
    Ricavi da prestazioni di servizi Competenza (ultimazione del servizio) Art. 109 TUIR; non rileva la data di incasso
    Costi per acquisto beni e servizi Competenza (ricezione del bene o ultimazione servizio) Art. 109 TUIR; non rileva la data di pagamento
    Compensi agli amministratori Cassa (esercizio di effettivo pagamento) Deroga art. 95, c. 5 TUIR; deducibili solo se corrisposti
    Interessi di mora Cassa (incasso o pagamento effettivo) Deroga art. 109, c. 7 TUIR
    Dividendi da partecipazioni Cassa (esercizio di percezione) Art. 89 TUIR; 5% concorre al reddito
    IRAP deducibile Cassa (versamento effettivo) Art. 6 DL 185/2008
    Imprese in contabilita semplificata Cassa generalizzato Regime semplificato; ricavi incassati, costi pagati

    Esempio pratico

    • Alfa SRL (contabilita ordinaria) fornisce una consulenza a un cliente a dicembre 2025 e emette fattura per 10.000 euro. Il cliente paga a febbraio 2026. Alfa SRL deve tassare i 10.000 euro nel 2025 (anno della prestazione), non nel 2026 (anno dell’incasso): vale la competenza. Allo stesso tempo, il consiglio di amministrazione delibera a dicembre 2025 un compenso di 20.000 euro all’amministratore Tizio, che pero viene pagato a marzo 2026. Quei 20.000 euro, pur imputati al conto economico 2025, sono deducibili solo nel 2026 (anno del pagamento): vale la cassa. Nel quadro RF della dichiarazione 2025, Alfa SRL deve apportare una variazione in aumento di 20.000 euro nel rigo RF14, e una variazione in diminuzione di 20.000 euro nel rigo RF40 della dichiarazione 2026.

    Documenti necessari

    • Contratti e ordini di acquisto o vendita con indicazione della data di consegna o ultimazione del servizio
    • Fatture emesse e ricevute con data di emissione e data di pagamento
    • Delibere del consiglio di amministrazione per i compensi agli amministratori con data di delibera e data di effettivo pagamento
    • Estratti bancari per documentare date di incasso e pagamento (rilevanti per le componenti a cassa)
    • Registri contabili (libro giornale, libro degli inventari) con evidenza delle scritture di assestamento a fine anno

    Alfa SRL: compenso all'amministratore deliberato ma non pagato a fine anno

    Scenario. Alfa SRL delibera il 15 dicembre 2025 di corrispondere all’amministratore Tizio un compenso straordinario di 30.000 euro per i risultati dell’anno. Il compenso viene effettivamente pagato il 10 febbraio 2026. Il commercialista imputa il costo al conto economico 2025.

    Come si applica. Nonostante il costo sia contabilizzato per competenza nel 2025, fiscalmente il compenso e deducibile solo nell’esercizio di effettivo pagamento: il 2026. Per il 2025 Alfa SRL deve apportare una variazione in aumento nel rigo RF14 del quadro RF per 30.000 euro. Nella dichiarazione 2026, quando il compenso viene pagato, si effettua la variazione in diminuzione corrispondente nel rigo RF40. In questo modo il costo e dedotto una sola volta, nell’anno di effettivo pagamento.

    In pratica

    • Indicare nel rigo RF14 del quadro RF della dichiarazione 2025 i compensi deliberati ma non ancora corrisposti
    • Nella dichiarazione 2026 indicare il pagamento effettivo nel rigo RF40 (variazione in diminuzione) per recuperare la deducibilita
    • Conservare la delibera del CdA con data certa e la documentazione del pagamento (bonifico bancario con data)

    Beta SNC in contabilita semplificata: ricavo incassato anticipatamente

    Scenario. Beta SNC (contabilita semplificata) riceve a dicembre 2025 un acconto di 5.000 euro per una fornitura che sara consegnata a febbraio 2026. In un regime di competenza il ricavo sarebbe del 2026. Beta SNC usa il regime di cassa.

    Come si applica. Per le imprese in contabilita semplificata si applica il regime di cassa: il ricavo rileva nell’anno in cui viene incassato. L’acconto di 5.000 euro incassato a dicembre 2025 entra quindi nel reddito imponibile del 2025, indipendentemente dal fatto che la merce sara consegnata nel 2026. E esattamente il contrario di cio che succederebbe in contabilita ordinaria con il principio di competenza. Il regime semplificato e piu semplice da applicare ma puo creare sfasamenti temporali da pianificare attentamente.

    In pratica

    • Registrare l’incasso nel registro cronologico entrate nel mese di dicembre 2025: fa reddito in quell’anno
    • Per il 2026, quando si consegna la merce, non si rileva ulteriore ricavo fiscale per quella fornitura (e gia stato tassato nel 2025)
    • Valutare con il commercialista, se i flussi di cassa sono molto irregolari, se il passaggio alla contabilita ordinaria conviene ai fini della pianificazione fiscale

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa significa 'principio di competenza' nel reddito d'impresa?

    Significa che un ricavo o un costo entra nel calcolo del reddito imponibile nell’anno in cui si verifica l’evento economico di riferimento (consegna del bene, ultimazione del servizio), indipendentemente da quando avviene il pagamento. Se vendo a dicembre ma incasso a gennaio, il ricavo e del dicembre.

    Quali componenti seguono il principio di cassa invece della competenza?

    Ci sono quattro principali deroghe a cassa previste dal TUIR: i compensi agli amministratori (deducibili nell’anno di pagamento effettivo), gli interessi di mora (tassati/deducibili nell’anno di incasso/pagamento), i dividendi percepiti da societa di capitali (tassati nell’anno di percezione) e le imposte deducibili come l’IRAP (per cassa).

    Un compenso all'amministratore deliberato ma non pagato e deducibile?

    No. Anche se il compenso e stato deliberato e imputato al conto economico per competenza, e deducibile solo nell’esercizio in cui viene effettivamente corrisposto. Nella dichiarazione dell’anno di delibera va indicato come variazione in aumento; nella dichiarazione dell’anno di pagamento come variazione in diminuzione.

    Le imprese in contabilita semplificata devono applicare la competenza?

    No. Le imprese minori in contabilita semplificata applicano un regime di cassa: i ricavi sono tassati quando incassati, i costi sono dedotti quando pagati. E un regime piu semplice, ma puo creare sfasamenti tra il momento economico e quello fiscale che vanno pianificati.

    Quando un ricavo e 'certo e oggettivamente determinabile' ai fini della competenza?

    Un ricavo e certo quando e ragionevole ritenere che si realizzera (ad esempio, il bene e stato consegnato e la controparte non ha eccepito nulla). E oggettivamente determinabile quando se ne conosce l’ammontare in modo attendibile. Se un ricavo e condizionato o il suo importo e incerto, si imputa solo quando queste condizioni si verificano.

  • Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    Art. 41 D.Lgs. 151/2001 – Riposi per parti plurimi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.

  • Quanto costa rivalutare le partecipazioni nel 2026? esempio di calcolo

    In sintesi

    • Aliquota imposta sostitutiva rivalutazione: 21% (era 18%).
    • Base imponibile: valore di perizia giurata al 1° gennaio 2026.
    • L’imposta sostitutiva annulla la plusvalenza tassabile in sede di cessione.
    • La scelta è opzionale: conviene calcolare il confronto caso per caso.
    • Norma in vigore dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025, comma 144).

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 144 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) modifica l’art. 5, comma 2, della L. 448/2001 innalzando l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale di partecipazioni e terreni dal 18% al 21%. La norma opera modificando il regime delle plusvalenze (artt. 67-68 TUIR) e si applica alle perizie giurate redatte dal 1° gennaio 2026.

    Approfondimento normativo completo: Comma 144 LB 2026: aliquota rivalutazione partecipazioni al 21%.

    Rivalutazione delle partecipazioni nel 2026: cosa cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) ha riportato in auge lo strumento della rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni, ma con una novità di rilievo rispetto all’edizione precedente: l’aliquota dell’imposta sostitutiva è stata innalzata dal 18% al 21%. Chi intende affrancare il costo fiscale di una quota societaria deve quindi aggiornare i propri calcoli di convenienza.

    Il meccanismo rimane quello collaudato introdotto dalla L. 448/2001: il contribuente fa redigere una perizia giurata di stima al 1° gennaio 2026, versa l’imposta sostitutiva del 21% sul valore periziato e, da quel momento, il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione sale al valore della perizia. In caso di cessione successiva, la plusvalenza imponibile si calcola sulla differenza tra prezzo di vendita e valore rivalutato, non sul costo storico originario.

    Il punto centrale dell’analisi è sempre il confronto tra il costo della rivalutazione (21% sul valore corrente) e l’imposta che si pagherebbe senza rivalutare (aliquota ordinaria sulle plusvalenze, tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). Nei casi pratici seguenti illustriamo tre scenari tipici con importi ipotetici ma meccanismi fedeli alla norma, per aiutare il lettore a impostare correttamente il calcolo.

    Cosa verificare prima di rivalutare

    • Verificare il costo fiscale storico della partecipazione (atto di acquisto o conferimento).
    • Ottenere una stima informale del valore corrente per stimare la plusvalenza latente.
    • Calcolare l’imposta sostitutiva al 21% sul valore periziato e confrontarla con l’imposta su cessione senza rivalutazione.
    • Verificare i tempi: la perizia giurata deve essere redatta entro il termine stabilito dalla norma attuativa.
    • Valutare se la cessione è effettivamente programmata a breve, altrimenti il costo della rivalutazione anticipa un esborso non necessario.

    Caso 1: Tizio, piccolo socio con plusvalenza contenuta

    Scenario. Tizio possiede il 10% di una Srl acquistato nel 2018 per 5.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026 è stimato dalla perizia in 40.000 euro. Tizio intende vendere la quota entro l’anno a un prezzo di 40.000 euro. Senza rivalutazione, la plusvalenza sarebbe di 35.000 euro; con rivalutazione, il costo fiscale sale a 40.000 euro e la plusvalenza in sede di cessione si azzera.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, Tizio pagherebbe il 26% su 35.000 euro di plusvalenza, pari a 9.100 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva è del 21% su 40.000 euro, pari a 8.400 euro. Il risparmio netto sarebbe di 700 euro, ma occorre aggiungere il costo della perizia giurata (variabile, tipicamente 500-1.500 euro per partecipazioni di questa entità). Se la perizia costa 800 euro, il saldo economico è negativo. Il consulente deve valutare anche l’eventualità che il prezzo di vendita superi 40.000 euro, nel qual caso la rivalutazione diventerebbe più vantaggiosa in quanto limiterebbe la plusvalenza residua.

    Riepilogo Caso 1

    • Costo storico partecipazione: 5.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 40.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 8.400 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 35.000): 9.100 euro
    • Risparmio lordo: 700 euro (da confrontare con costo perizia)

    Caso 2: Caia, socia di maggioranza con plusvalenza elevata

    Scenario. Caia detiene il 60% di una Srl acquistato nel 2015 per 20.000 euro. Il valore corrente al 1° gennaio 2026, risultante dalla perizia giurata, è 300.000 euro. Caia ha ricevuto un’offerta vincolante di acquisto a 300.000 euro da un soggetto terzo e intende perfezionare la cessione nel corso del 2026.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, la plusvalenza imponibile sarebbe di 280.000 euro e l’imposta al 26% ammonterebbe a 72.800 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 300.000 euro sarebbe pari a 63.000 euro. Il risparmio netto è di 9.800 euro, a cui si sottraggono i costi della perizia (stimabili in 1.500-3.000 euro per una Srl di queste dimensioni): il saldo rimane significativamente positivo. In questo scenario la rivalutazione è conveniente in modo chiaro, e Caia dovrà soltanto assicurarsi di versare l’imposta sostitutiva nei termini previsti dalla norma attuativa prima di rogitare la cessione.

    Riepilogo Caso 2

    • Costo storico partecipazione: 20.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 300.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 63.000 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 280.000): 72.800 euro
    • Risparmio netto stimato (al netto perizia): circa 6.800-8.300 euro

    Caso 3: Sempronio, socio con costo storico già elevato

    Scenario. Sempronio ha acquistato il 25% di una Srl nel 2023 per 180.000 euro, valore prossimo a quello di mercato attuale stimato dalla perizia al 1° gennaio 2026 in 195.000 euro. La plusvalenza latente è quindi contenuta: soli 15.000 euro. Sempronio valuta se rivalutare per congelare il valore anche in previsione di future crescite.

    Come si legge in pratica. Senza rivalutazione, l’imposta sulla plusvalenza di 15.000 euro sarebbe del 26%, pari a 3.900 euro. Con la rivalutazione al 21%, l’imposta sostitutiva sul valore periziato di 195.000 euro sarebbe 40.950 euro: un esborso enormemente superiore rispetto all’imposta evitata. In questo caso la rivalutazione è nettamente sconveniente se l’orizzonte di cessione è a breve termine. Potrebbe avere senso soltanto se Sempronio prevede che il valore della società cresca in modo rilevante nei prossimi anni e voglia bloccare oggi il costo fiscale a 195.000 euro per non pagare l’imposta ordinaria su una plusvalenza molto maggiore in futuro: si tratta di una scelta speculativa che richiede analisi prospettica con un professionista.

    Riepilogo Caso 3

    • Costo storico partecipazione: 180.000 euro
    • Valore perizia al 01/01/2026: 195.000 euro
    • Imposta sostitutiva rivalutazione (21%): 40.950 euro
    • Imposta senza rivalutazione (26% su 15.000): 3.900 euro
    • Valutazione: rivalutazione sconveniente salvo prospettiva di forte crescita futura

    Quando conviene una verifica

    Il calcolo di convenienza dipende dalla situazione specifica: affidati a un esperto. Consulta un commercialista.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Qual è l'aliquota per rivalutare le partecipazioni nel 2026?

    La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, comma 144) ha fissato al 21% l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione opzionale delle partecipazioni non quotate e dei terreni. L’aliquota precedente, applicata nelle edizioni della stessa norma fino al 2025, era del 18%. Il versamento si applica sul valore risultante dalla perizia giurata redatta al 1° gennaio 2026.

    La perizia giurata è obbligatoria per rivalutare?

    Sì. La rivalutazione opzionale introdotta dalla L. 448/2001, cui fa riferimento il comma 144 della legge di bilancio 2026, richiede che il valore della partecipazione sia attestato da una perizia giurata di stima redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, revisore legale o perito iscritto a un albo). Il costo della perizia è deducibile dall’imposta sostitutiva in determinate condizioni: il professionista che la redige può orientare il contribuente sulle modalità di scomputo.

    Se rivaluto e poi vendo a un prezzo superiore al valore periziato, pago ancora tasse?

    Sì. Il valore rivalutato diventa il nuovo costo fiscalmente riconosciuto: se il prezzo di cessione supera il valore della perizia, la differenza è ulteriore plusvalenza tassabile con le regole ordinarie (tipicamente 26% per le partecipazioni non qualificate). La rivalutazione non è quindi una copertura totale, ma congela la tassazione sulla parte di guadagno maturata fino al 1° gennaio 2026.

    Posso rivalutare anche se non ho intenzione di vendere a breve?

    Sì, la norma non impone un obbligo di cessione entro un termine. Tuttavia, anticipare il pagamento del 21% senza una prospettiva concreta di realizzo comporta un costo immediato a fronte di un beneficio futuro incerto. L’analisi di convenienza deve quindi tenere conto del valore temporale del denaro e della prevedibile evoluzione del valore della società.

    Cosa succede se rivaluto e poi la partecipazione perde valore?

    Se la partecipazione perde valore dopo la rivalutazione, il contribuente ha già versato l’imposta sostitutiva sul valore superiore senza possibilità di rimborso. In caso di cessione a un prezzo inferiore al valore rivalutato, si registrerebbe una minusvalenza fiscale computabile secondo le regole del TUIR, ma l’imposta sostitutiva già versata non viene restituita. Questo rischio rende la rivalutazione particolarmente delicata per le partecipazioni in società con valore volatile.

  • Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

    a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

    b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

    c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

    2. I periodi di riposo di cui al presente articolo sono riconosciuti al padre lavoratore autonomo nelle ipotesi di cui al comma 1.

  • Art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri della madre

    Art. 39 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri della madre

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

    2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

    3. I periodi di riposo sono ridotti alla metà quando la lavoratrice fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

  • Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.

  • Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

  • Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

    2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

  • Staking e lending crypto: come si dichiarano nel 730 2026

    In sintesi

    • I proventi da detenzione di cripto-attività (inclusi staking e lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati senza alcuna deduzione di costi o spese.
    • Questi proventi rientrano nella categoria delle cripto-attività e seguono le regole della Sezione V del quadro T (730) o della Sezione V-A del quadro RT (Modello Redditi PF).
    • Le plusvalenze da cessione di cripto-attività (comprese quelle ottenute tramite staking) si dichiarano separatamente nella stessa sezione, con imposta sostitutiva del 26 per cento.
    • Per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024 la plusvalenza era tassata solo se eccedeva la soglia di 2.000 euro nel periodo d’imposta; dal 1° gennaio 2025 questa soglia e’ stata eliminata.
    • Chi detiene cripto-attività (portafoglio, conto digitale o altro sistema) deve compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale, indipendentemente se ha realizzato guadagni o meno.
    • Se non hai documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute tramite staking, il costo si considera pari a zero ai fini del calcolo della plusvalenza futura.

    Staking e lending: cosa sono e come li tratta il fisco

    Lo staking consiste nel ‘bloccare’ le proprie cripto-attività per partecipare alla validazione delle transazioni su una blockchain: in cambio ricevi nuove cripto come ricompensa. Il lending crypto e’ simile: presti le tue cripto a una piattaforma e ottieni interessi periodici in cripto. In entrambi i casi generi dei proventi.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il periodo d’imposta 2025 stabiliscono che ‘i proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione’. Questo significa che le ricompense di staking e gli interessi di lending sono tassati sull’intero importo ricevuto, senza poter sottrarre costi.

    Il regime delle cripto-attività si applica in modo unitario: sia i proventi da detenzione (staking, lending) sia le plusvalenze da vendita delle cripto ricevute vengono dichiarate nella Sezione V del quadro T del 730 (o Sezione V-A del quadro RT per il Modello Redditi PF). L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e’ del 26 per cento. Per i proventi da detenzione il meccanismo applicabile segue le stesse regole della sezione.

    Tassazione cripto-attività: proventi da detenzione e plusvalenze
    Tipo di provento Soglia / Regime Aliquota
    Proventi da detenzione (staking, lending) Nessuna deduzione ammessa 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate fino al 31/12/2024) Tassate solo se eccedono 2.000 euro nel periodo 26% imposta sostitutiva
    Plusvalenze da cessione (cripto realizzate dal 1/1/2025) Nessuna soglia minima 26% imposta sostitutiva
    Monitoraggio fiscale (quadro W) Obbligo per chi detiene cripto Solo dichiarativo (nessuna imposta aggiuntiva se non dovuta IVCA)

    Esempio pratico

    • Tizio partecipa allo staking su una blockchain e nel 2025 riceve 0,05 ETH come ricompensa, per un valore di mercato al momento della ricezione pari a 200 euro. Questi 200 euro sono un provento da detenzione tassato senza alcuna deduzione. Se successivamente Tizio vende quegli ETH a 350 euro, la plusvalenza e’ 350 – 200 = 150 euro (usando come costo il valore al momento della ricezione, se documentato; altrimenti costo zero). La plusvalenza rientra nella Sezione V del quadro T: poiche’ realizzata nel 2025, non esiste piu’ la soglia dei 2.000 euro, quindi anche 150 euro vanno dichiarati e tassati al 26% = 39 euro.

    Documenti necessari

    • Report annuale della piattaforma di staking o lending con riepilogo dei premi ricevuti e delle date
    • Valore in euro di ciascuna cripto ricevuta alla data di ricezione (serve per calcolare il costo di acquisto futuro)
    • Estratto del wallet o del conto digitale per il monitoraggio fiscale (quadro W)
    • Documentazione del costo di acquisto originario delle cripto utilizzate per lo staking
    • Eventuale rendiconto delle cessioni di cripto ricevute dallo staking (per calcolare le plusvalenze)

    Tizio fa staking e tiene le cripto senza venderle

    Scenario. Tizio riceve nel 2025 ricompense di staking per un valore complessivo di 300 euro. Non vende nessuna cripto durante l’anno.

    Come si applica. I 300 euro di proventi da detenzione (staking) sono tassati senza deduzioni. Tizio deve dichiararli nella Sezione V del quadro T. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio del suo portafoglio crypto. Il costo delle cripto ricevute va documentato (valore al momento della ricezione) perche’ servira’ come base di calcolo se le vendera’ in futuro.

    In pratica

    • Conserva sempre il report della piattaforma con i valori in euro delle cripto ricevute giorno per giorno.
    • Anche se non vendi nulla, l’obbligo di monitoraggio (quadro W) rimane.

    Caio fa lending e poi vende le cripto ricevute

    Scenario. Caio presta crypto su una piattaforma e riceve interessi per 500 euro nel 2025. Successivamente vende le cripto ricevute incassando 600 euro (costo documentato: 500 euro).

    Come si applica. I 500 euro di interessi (proventi da detenzione) sono tassati al 26% senza deduzioni. La vendita genera una plusvalenza di 100 euro (600 – 500), anch’essa tassata al 26%. Entrambe le voci entrano nella Sezione V del quadro T. Il totale imponibile e’ 600 euro (500 + 100), con imposta di 156 euro. Se Caio non avesse documentazione del costo dei 500 euro, il costo sarebbe zero e la plusvalenza sarebbe 600 euro.

    In pratica

    • Il valore in euro al momento della ricezione degli interessi diventa il ‘costo di acquisto’ per il calcolo della futura plusvalenza.
    • Senza documentazione del costo, l’Agenzia delle Entrate considera il costo pari a zero: meglio conservare tutto.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le ricompense di staking si tassano anche se non le vendo?

    Si’, i proventi da detenzione di cripto-attività (staking, lending) percepiti nel periodo d’imposta sono tassati nel momento in cui li ricevi, senza deduzione alcuna. La vendita successiva genera eventualmente un’ulteriore plusvalenza.

    Esiste una soglia minima sotto cui non pago le tasse sullo staking?

    Per i proventi da detenzione (staking, lending) non e’ prevista alcuna soglia di esenzione nelle istruzioni AdE. Per le plusvalenze da cessione di cripto, la soglia di 2.000 euro valeva solo per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2024; dal 1° gennaio 2025 e’ stata eliminata.

    Dove dichiaro i proventi da staking nel 730?

    Nella Sezione V del quadro T del 730 2026 (o nella Sezione V-A del quadro RT se usi il Modello Redditi PF), che e’ dedicata alle plusvalenze e agli altri proventi da cripto-attività.

    Devo compilare il quadro W anche se non ho venduto niente?

    Si’, il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato da tutti i residenti italiani che detengono cripto-attività attraverso portafogli, conti digitali o altri sistemi, indipendentemente dal fatto di aver realizzato guadagni.

    Cosa succede se non ho la documentazione del costo di acquisto delle cripto ricevute con lo staking?

    Le istruzioni AdE stabiliscono che il costo o valore di acquisto deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo e’ considerato pari a zero. Questo significa che l’intera somma ricavata dalla vendita futura sarebbe plusvalenza tassabile.

    Le minusvalenze da cripto posso usarle per ridurre i guadagni da staking?

    Le minusvalenze da cripto (Sezione V) si compensano solo con le plusvalenze della stessa sezione, non con quelle delle altre sezioni del quadro T (azioni, ETF, ecc.). L’eccedenza di minusvalenze si puo’ riportare nei quattro periodi d’imposta successivi.

  • Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. I periodi di congedo parentale, di cui all’articolo 32, sono computati ai fini del trattamento pensionistico ed è riconosciuta, per gli stessi periodi, la contribuzione figurativa.

    2. Ai fini del calcolo del trattamento previdenziale, il reddito da prendere in considerazione è quello dell’anno precedente alla data di inizio del congedo parentale.

  • Disdetta del contratto di locazione (inquilino): fac-simile 2026

    Modelli e fac-simile · Casa e locazioni

    In sintesi

    L’inquilino può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento per gravi motivi, dando un preavviso di 6 mesi con lettera raccomandata o PEC. Il modello qui sotto vale per i contratti 4+4 e per quelli che prevedono espressamente il recesso libero.

    Scheda rapida

    Quando si usa
    Per lasciare l’immobile prima della scadenza
    Forma
    Scritta (raccomandata A/R o PEC)
    Invio consigliato
    Raccomandata A/R o PEC
    Riferimenti
    Art. 3 L. 431/1998; art. 1571 ss. c.c.

    Cos’è e quando si usa

    La disdetta (più correttamente recesso) è la comunicazione con cui il conduttore manifesta la volontà di lasciare l’immobile prima della scadenza naturale del contratto. Nei contratti a canone libero 4+4 e in quelli a canone concordato 3+2, l’art. 3 della Legge 431/1998 consente all’inquilino di recedere per gravi motivi in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi.

    Molti contratti contengono inoltre una clausola che riconosce all’inquilino la facoltà di recedere liberamente (anche senza gravi motivi) con lo stesso preavviso: in quel caso non occorre indicare alcuna motivazione. Conta sempre la data di ricezione della comunicazione da parte del locatore, da cui decorrono i sei mesi.

    Cosa deve contenere

    • Dati del conduttore e del locatore (nome, cognome, codice fiscale)
    • Estremi del contratto: data di stipula, registrazione e indirizzo dell’immobile
    • Manifestazione espressa della volontà di recedere
    • Indicazione dei gravi motivi (se il contratto non prevede il recesso libero)
    • Data prevista di rilascio dell’immobile, nel rispetto del preavviso di 6 mesi
    • Luogo, data e firma

    Fac-simile: recesso del conduttore

    Fac-simile da compilare
    [LUOGO], [DATA]
    
    Raccomandata A/R / PEC
    
    Spett.le [NOME E COGNOME DEL LOCATORE]
    [INDIRIZZO DEL LOCATORE]
    
    Oggetto: recesso dal contratto di locazione dell'immobile sito in [INDIRIZZO IMMOBILE]
    
    Io sottoscritto/a [NOME E COGNOME], C.F. [CODICE FISCALE], conduttore dell'immobile indicato in oggetto in forza del contratto di locazione stipulato in data [DATA CONTRATTO] e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di [SEDE] al n. [NUMERO REGISTRAZIONE],
    
    COMUNICO
    
    la mia volontà di recedere dal suddetto contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 431/1998 [e della clausola n. ___ del contratto], per i seguenti gravi motivi: [INDICARE I GRAVI MOTIVI, es. trasferimento per lavoro / sopravvenute esigenze familiari].
    
    Nel rispetto del preavviso di sei mesi, l'immobile sarà liberato e riconsegnato entro il giorno [DATA RILASCIO], data in cui chiedo di concordare la riconsegna delle chiavi e la redazione del verbale di stato dei luoghi.
    
    Distinti saluti.
    
    [FIRMA]

    I campi tra parentesi quadre [COSÌ] vanno sostituiti con i tuoi dati. Verifica sempre date, importi e riferimenti prima dell’invio.

    Come inviarlo e conservarlo

    Invia la disdetta con raccomandata A/R oppure con PEC (posta elettronica certificata): sono gli unici due mezzi che danno prova certa della data di ricezione, da cui partono i sei mesi di preavviso. Conserva la ricevuta di ritorno o la ricevuta di consegna PEC insieme a una copia firmata della lettera.

    Continua a pagare regolarmente il canone fino all’effettivo rilascio: il contratto resta in vigore durante il periodo di preavviso. Al momento della riconsegna fatti firmare il verbale di consegna dell’immobile e chiedi la restituzione del deposito cauzionale.

    Errori da evitare

    • Comunicare la disdetta a voce o via SMS/email semplice: non fa prova della data
    • Calcolare male i 6 mesi: decorrono dalla ricezione, non dalla spedizione
    • Smettere di pagare il canone durante il preavviso
    • Dimenticare di redigere il verbale di riconsegna e farsi restituire la cauzione

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare per disdire l'affitto?
    Il preavviso ordinario è di sei mesi, calcolati dalla data in cui il locatore riceve la raccomandata o la PEC. Alcuni contratti prevedono termini più brevi: verifica la clausola di recesso.
    Devo per forza indicare i gravi motivi?
    Solo se il contratto non riconosce il recesso libero. Se la clausola consente di recedere senza motivazione, è sufficiente comunicare la volontà di lasciare l’immobile con il preavviso previsto.
    Posso inviare la disdetta via email normale?
    È sconsigliato: l’email semplice non garantisce prova certa della ricezione. Usa la raccomandata A/R o la PEC.
    Ho diritto alla restituzione del deposito cauzionale?
    Sì, al netto di eventuali danni o canoni non pagati. La cauzione va restituita dopo la riconsegna; in caso di ritardo ingiustificato puoi inviare una messa in mora.

    Questo modello ha finalità divulgativa e va adattato alla tua situazione concreta. Non sostituisce la consulenza di un avvocato o di un professionista qualificato: per controversie di valore o in caso di dubbio, fatti assistere prima di inviare comunicazioni con effetti giuridici.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.