Autore: Andrea Marton

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 219/2023: modifiche Statuto del contribuente

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 219/2023: modifiche Statuto del contribuente

    D.Lgs. 219/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Statuto contribuente novità. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 37 T.U.IVA: Presentazione delle dichiarazioni

    Art. 37 T.U.IVA: Presentazione delle dichiarazioni

    Art. 37 T.U.IVA – Presentazione delle dichiarazioni.

    In vigore dal 12/08/1997 al 22/09/1998 con effetto dal 01/01/1999

    Modificato da: Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 Articolo 11

    Soppresso dal 22/09/1998 da: Decreto del Presidente della Repubblica del 22/07/1998 n. 322 Articolo 9

    Nota:Per la vigenza si rinvia agli artt. 12, 16 e 25 del DLG n. 241/97. Per gli effetti vedasi l’art. 3 del DPR n. 24/79.”Le dichiarazioni previste dal presente decreto devono essere sottoscritte, a
    pena di nullita’, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
    negoziale. La nullita’ e’ sanata se il contribuente provvede alla
    sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte
    dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto territorialmente competente.
    Le dichiarazioni sono presentate all’ufficio dell’imposta sul valore
    aggiunto, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta.
    La dichiarazione annuale dei contribuenti con esercizio coincidente con l’anno
    solare agli effetti della imposizione sui redditi deve essere presentata a
    norma dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29
    settembre 1973, n. 600.
    Le dichiarazioni possono anche essere spedite all’ufficio a mezzo di lettera
    raccomandata e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate
    all’ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario anche sulla
    dichiarazione.
    La prova della presentazione della dichiarazione che dai protocolli,
    registri ed atti dell’ufficio non risulti pervenuta non puo’ essere data che
    mediante la ricevuta dell’ufficio o la ricevuta della raccomandata.
    Le dichiarazioni presentate entro trenta giorni dalla scadenza del termine
    sono valide, salvo quanto stabilito nel primo comma dell’art. 43 e nel primo
    comma dell’art. 48.
    Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si
    considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la
    riscossione dell’imposta che ne risulta dovuta.”

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  • Art. 158 D.Lgs. 259/2003 – Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

    Art. 158 D.Lgs. 259/2003 – Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Turismo Pubblici Esercizi 2026: tabelle retributive e minimi

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi è stato aggiornato con il rinnovo del 5 luglio 2024, con nuove tabelle retributive in vigore da maggio 2026. I minimi vanno da 1.380 € netto (4° livello su 14 mensilità) ai compensi più elevati per Quadri. Aumenti scaglionati su più tranche; il sistema retributivo include paga base nazionale + indennità quadri + scatti di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili – CCNL Turismo, aziende alberghiere (paga base conglobata + indennità quadri, decorrenza maggio 2026)
    Livello Paga base conglobata Indennità Minimo mensile
    Quadro A 2.416,82 € 75,00 € 2.491,82 €
    Quadro B 2.237,53 € 70,00 € 2.307,53 €
    2.084,71 € 2.084,71 €
    1.905,40 € 1.905,40 €
    1.797,04 € 1.797,04 €
    1.695,69 € 1.695,69 €
    1.590,27 € 1.590,27 €
    6° super 1.529,13 € 1.529,13 €
    1.507,45 € 1.507,45 €
    1.412,60 € 1.412,60 €

    Minimi del CCNL Turismo (aziende alberghiere) in vigore da maggio 2026, paga base conglobata comprensiva dell’ex indennità di contingenza. Per gli alberghi a 1-2 stelle si applicano valori leggermente inferiori. Importi mensili lordi su 14 mensilità; esclusi scatti di anzianità e indennità accessorie. Fonte: tabelle Confcommercio, decorrenza maggio 2026.

    Stime su 14 mensilità (con tredicesima e quattordicesima). Importi netti orientativi: variano per regione, comune, situazione familiare.

    Struttura della retribuzione

    La retribuzione nel CCNL Turismo è composta da:

    • Paga base nazionale: minimo tabellare per livello
    • Indennità quadri: specifica per Quadri A e B
    • EDR (Elemento Distinto Retribuzione): importo fisso aggiuntivo
    • Scatti di anzianità: ogni 3 anni di servizio
    • Indennità di funzione: per ruoli con responsabilità
    • Indennità maneggio denaro: per cassieri e front office
    • Indennità lavoro notturno
    • Indennità servizio: per camerieri (settore ristorazione)

    Aumenti rinnovo 2024-2026

    Il rinnovo del 5 luglio 2024 ha aggiornato i minimi retributivi con efficacia da maggio 2026. Caratteristiche:

    • Aumenti scaglionati su più tranche dal 2024 a 2026
    • Aggiornamento paga base conglobata e indennità quadri
    • 14 mensilità annue (13ª + 14ª)
    • Una tantum per coprire il vacatio contrattuale

    La componente "servizio" nei ristoranti

    Nei ristoranti e pubblici esercizi una componente importante è il servizio (mancia):

    • Sistema “servizio compreso” (% sul prezzo del menu) distribuito tra il personale
    • Mance dirette dei clienti
    • Indennità contrattuale per camerieri (ridotta rispetto al passato quando il sistema era più diffuso)

    Il servizio è imponibile fiscalmente e va dichiarato. Le mance dirette in alcuni casi godono di regime fiscale agevolato.

    Stagionali: stesse tabelle, indennità di fine stagione

    I lavoratori stagionali percepiscono gli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato. In più:

    • Indennità di fine stagione
    • Maturazione di ferie/13ª/14ª pro-rata
    • Eventuale anticipazione di una parte delle ferie/13ª/14ª nell’ultima busta paga

    Casi pratici

    Tizio – Cameriere qualificato 4° livello
    Tizio è cameriere qualificato (4° livello) in un ristorante. Minimo + indennità servizio + 2 scatti anzianità + eventuali mance dirette. Netto mensile ~1.480 € (su 14 mensilità annue ~20.700 € netti).
    Caia – Receptionist 5° con notte
    Caia è receptionist (5° livello) in un hotel con turni anche notturni. Minimo + indennità lavoro notturno per i turni notte + indennità maneggio denaro per le funzioni di cassa. Netto mensile ~1.400 €.
    Sempronio – Stagionale balneare
    Sempronio è cameriere stagionale (5° livello) in una località balneare. Contratto 1° giugno – 30 settembre. Stessi minimi del tempo indeterminato + indennità di fine stagione + ferie e ratei 13ª/14ª anticipati nell’ultima busta paga.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un cameriere CCNL Turismo?
    Cameriere qualificato (4° livello): ~1.380-1.480 € netti mensili. Cameriere (5° livello): ~1.250-1.380 €. Su 14 mensilità annue.
    Quante mensilità ha il CCNL Turismo?
    14 mensilità: 12 normali + tredicesima a dicembre + quattordicesima a luglio.
    I stagionali guadagnano meno?
    No, percepiscono gli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato. In più hanno indennità di fine stagione e maturazione pro-rata delle altre voci.
    Cos'è l'indennità di servizio?
    Componente storica della retribuzione dei camerieri legata alla distribuzione del “servizio compreso” o delle mance. Importo contrattuale residuo + eventuali mance dirette.
    Le mance sono tassate?
    Sì, le mance sono imponibili fiscalmente e vanno dichiarate. Da fine 2023 alcune categorie possono beneficiare di regime fiscale agevolato per le mance dichiarate.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Periodo di prova nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 108 T.U. Stupefacenti: prevenzione militare (abrogato)

    Art. 108 T.U. Stupefacenti – Azione di prevenzione ed accertamenti sanitari

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

    1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

    2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

    3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o categorie. Torna al sommario

  • Art. 1084 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

    Art. 1084 Codice della Navigazione – Aggravante per i delitti commessi dai comandanti, dagli ufficiali o dai graduati

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se alcuno dei delitti previsti dal presente codice è commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile, la pena è aumentata fino a un terzo, quando tale qualità non è elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto.

  • Art. 9 L. 689/1981 – Principio di specialit

    Art. 9 L. 689/1981 – Principio di specialit

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. ((Ai fatti puniti dagli articoli 5 , 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.))

  • Art. 29 quaterdecies Cod. Amb. – (Sanzioni)

    Art. 29 Quaterdecies Cod. Amb. – (Sanzioni)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Chiunque esercita una delle attività di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda senza essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro. Nel caso in cui l’esercizio non autorizzato comporti lo scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza, ovvero la raccolta, o il trasporto, o il recupero, o lo smaltimento di rifiuti pericolosi, nonché nel caso in cui l’esercizio sia effettuato dopo l’ordine di chiusura dell’installazione, la pena è quella dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Se l’esercizio non autorizzato riguarda una discarica, alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’ articolo 444 del codice di procedura penale , consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

    2. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente.

    3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall’ autorità competente nel caso in cui l’inosservanza: a) sia costituita da violazione dei valori limite di emissione, rilevata durante i controlli previsti nell’autorizzazione o nel corso di ispezioni di cui all’articolo 29-decies, commi 4 e 7, a meno che tale violazione non sia contenuta in margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa; b) sia relativa alla gestione di rifiuti; c) sia relativa a scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa.

    4. Nei casi previsti al comma 3 e salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro e la pena dell’arresto fino a due anni qualora l’inosservanza sia relativa: a) alla gestione di rifiuti pericolosi non autorizzati; b) allo scarico di sostanze pericolose di cui alle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza; c) a casi in cui il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa; d) all’utilizzo di combustibili non autorizzati.

    5. Chiunque sottopone una installazione ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 2.500 euro a 26.000 euro.

    6. Ferma restando l’applicazione del comma 3, nel caso in cui per l’esercizio dell’impianto modificato è necessario l’aggiornamento del provvedimento autorizzativo, colui il quale sottopone una installazione ad una modifica non sostanziale senza aver effettuato le previste comunicazioni o senza avere atteso il termine di cui all’articolo 29-nonies, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro..

    7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione prevista all’articolo 29-decies, comma 1, nonché il gestore che omette di effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 29-undecies, comma 1, nei termini di cui al comma 3 del medesimo articolo 29-undecies.

    8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente, all’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma

    2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell’impianto.

    9. Si applica la pena di cui all’ articolo 483 del codice penale a chi nell’effettuare le comunicazioni di cui al comma 8 fornisce dati falsificati o alterati.

    10. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista all’articolo 29-quater, comma 8, o la documentazione ad altro titolo richiesta dall’autorità competente per perfezionare un’istanza del gestore o per consentire l’avvio di un procedimento di riesame.

    11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

    12. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall’autorità competente per gli altri impianti.

    13. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. I soli proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2, al comma 6, al comma 7, limitatamente alla violazione dell’articolo 29-undecies, comma 1, e al comma 10, con esclusione della violazione di cui all’articolo 29-quater, comma 8, del presente articolo, nonché di cui all’articolo 29-octies, commi 5 e 5-ter, sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione.

    14. Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all’articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.

  • Rapina – Glossario giuridico

    Rapina: delitto di chi, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene.

    Significato giuridico

    La rapina e disciplinata dall’art. 628 c.p. Elementi: violenza alla persona o minaccia (anche minima: spintoni, strappi, parole intimidatorie), impossessamento della cosa mobile altrui con sottrazione al detentore, dolo specifico di profitto. Si distinguono due forme: rapina propria (la violenza e usata per sottrarre la cosa), rapina impropria (art. 628 co. 2 c.p.: la violenza e usata subito dopo la sottrazione per assicurarsi il possesso della cosa o impunita). Pena base: reclusione da 5 a 10 anni + multa da 927 a 2.500 euro. Aggravanti (art. 628 co. 3 c.p.): uso di armi, piu persone riunite, persona qualificata (es. su anziani), commissione in luogo di privata dimora, ecc., con pena fino a 20 anni di reclusione. La giurisprudenza richiede valutazione concreta dell’idoneita intimidatoria della violenza/minaccia.

    Esempio pratico

    Tizio strappa la borsa dalle mani di Caia per portarsela via. Rapina (strappo con violenza idonea, art. 628 c.p. cd. scippo qualificato). Diverso: Tizio sfila silenziosamente il portafoglio dalla tasca di Caio (destrezza, niente violenza): furto aggravato (art. 624 + 625 n. 4 c.p.). Diverso ancora: Tizio dopo aver rubato fugge spingendo un commesso che lo insegue: rapina impropria (art. 628 co. 2 c.p.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal furto (art. 624 c.p.): la rapina richiede violenza o minaccia alla persona, mentre il furto avviene senza coercizione. Diverge dall’estorsione (art. 629 c.p.): nella rapina la cosa e sottratta direttamente; nell’estorsione la vittima e costretta a dare o promettere la cosa. Si distingue dalla violenza privata (art. 610 c.p.), che non comporta impossessamento di cose. Il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e fattispecie distinta con pene molto piu gravi.

    Riferimenti normativi

    • art. 628 c.p. – rapina
    • art. 628 co. 2 c.p. – rapina impropria
    • art. 628 co. 3 c.p. – aggravanti
    • art. 629 c.p. – estorsione (per confronto)
  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Consorzi di Bonifica

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Consorzi di Bonifica

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 8 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Articolo 132 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 132 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 132 CCII – Integrazione dei poteri del curatore

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l’autorizzazione del comitato dei creditori.

    2. Nel richiedere l’autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

    3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell’articolo 213, comma 7.

    4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

  • Art. 101 D.Lgs. 159/2011 – Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante

    Art. 101 D.Lgs. 159/2011 – Facoltà di avvalersi della Stazione unica appaltante

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    ((

    1. Salvo che la legge disponga diversamente, l'ente locale, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e successive modificazioni, può deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica della commissione straordinaria per la gestione dell'ente, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.

    ))

    2. Gli organi eletti in seguito allo scioglimento di cui all' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, possono deliberare di avvalersi, per un periodo determinato, comunque non superiore alla durata in carica degli stessi organi elettivi, della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo ente locale.