Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi

    Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11 rivelino un rischio per la sicurezza o la salute delle lavoratrici di cui al medesimo articolo, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

    2. Se la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile, per il periodo della gravidanza e per sette mesi dopo il parto il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le mansioni delle lavoratrici, applicando le disposizioni dell’articolo 7.

    3. Ove la modifica delle mansioni non risulti possibile, l’ispettorato del lavoro può disporre l’interdizione al lavoro per tutto il periodo per cui è previsto il divieto.

  • Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    Art. 11 D.Lgs. 151/2001 – Valutazione dei rischi

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in stato di gravidanza, puerpere o che allattano, in conformità all’articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

    2. L’esito della valutazione è documentato nel documento di valutazione dei rischi ovvero, nelle ipotesi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto n. 626 del 1994, in autocertificazione.

  • Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    Art. 10 D.Lgs. 151/2001 – Personale militare femminile

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    [Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

  • Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    Art. 9 D.Lgs. 151/2001 – Tutele per polizia di Stato e municipale

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle addette ai servizi di polizia di Stato, penitenziaria e municipale, salvo che per la parte relativa al divieto di espletamento dei compiti che comportano rischi specifici e che non possono essere sostituiti con compiti equivalenti.

  • Vincite a poker e scommesse online: come funziona la tassazione

    In sintesi

    • Piattaforme italiane autorizzate: le vincite da giochi e scommesse su operatori con licenza ADM (ex AAMS) sono soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta: non vanno dichiarate nel 730.
    • Piattaforme estere senza licenza italiana: le vincite conseguite all’estero o tramite giochi online su piattaforme non autorizzate in Italia sono ‘altri redditi diversi’ da dichiarare nel quadro D (rigo D4, codice 9).
    • Codice 9 del rigo D4: le istruzioni AdE indicano esplicitamente il codice 9 per ‘altri redditi diversi sui quali non e stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line’.
    • Ritenuta a titolo d’imposta: quando applicata dall’operatore autorizzato, la ritenuta e definitiva – non si cumula con le altre entrate e non va nel calcolo dell’IRPEF ordinaria.
    • Nessuna deduzione: le perdite al gioco non sono deducibili fiscalmente.
    • Monitoraggio fiscale: somme rilevanti su conti di gioco esteri possono richiedere la compilazione del quadro W (monitoraggio attivita estere).

    Vincite al gioco: quando sono gia pagate e quando no

    Poker online, scommesse sportive, casinò digitali: se giochi su piattaforme autorizzate in Italia, la questione fiscale e spesso gia risolta dall’operatore. Ma se usi siti esteri, la situazione cambia.

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 chiariscono il caso delle vincite da giochi online: il codice 9 del rigo D4 e dedicato agli ‘altri redditi diversi sui quali non e stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all’estero per effetto della partecipazione a giochi on line’. Quella precisazione ‘ad esempio’ indica che il codice copre le vincite estere in senso ampio.

    La logica e semplice: se l’operatore italiano ha gia trattenuto e versato l’imposta, tu non devi fare nient’altro. Se invece hai giocato su una piattaforma che non ha applicato ritenute (tipicamente estera o non autorizzata), quella vincita e tuo reddito da dichiarare.

    Vincite da gioco: ritenuta o dichiarazione?
    Tipo di operatore Trattamento fiscale Obbligo nel 730
    Operatore con licenza ADM (piattaforma italiana autorizzata) Ritenuta alla fonte a titolo d'imposta applicata dall'operatore Nessuno – ritenuta definitiva
    Piattaforma estera o non autorizzata in Italia Nessuna ritenuta applicata Si – rigo D4, codice 9, quadro D
    Vincite all'estero (casinò fisico o online estero) Nessuna ritenuta italiana Si – rigo D4, codice 9, quadro D
    Perdite di gioco Non deducibili Non indicare nel 730

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 ha vinto 800 euro su un poker site autorizzato ADM: l’operatore ha gia applicato la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, quindi Tizio non deve dichiarare nulla. Lo stesso anno Tizio ha vinto anche 1.200 euro su una piattaforma con sede a Malta non autorizzata in Italia, che non ha trattenuto nessuna imposta. Quei 1.200 euro sono ‘altri redditi diversi senza ritenuta’ e vanno indicati nel rigo D4, codice 9, colonna 4 del quadro D del suo 730.

    Documenti necessari

    • Estratto conto o riepilogo annuale della piattaforma di gioco (per documentare l’importo delle vincite)
    • Documentazione che attesti la residenza fiscale e la licenza dell’operatore
    • Eventuale certificazione delle ritenute operate da operatori italiani
    • Per conti di gioco esteri con saldo rilevante: documentazione per il quadro W (monitoraggio fiscale)

    Tizio gioca su un sito autorizzato ADM e vince un torneo

    Scenario. Tizio partecipa a un torneo di poker su una piattaforma italiana con regolare concessione ADM. Vince il premio finale di 3.000 euro.

    Come si applica. L’operatore autorizzato ADM applica la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sulla vincita. La ritenuta e definitiva: Tizio riceve un importo netto e non deve dichiarare nessuna voce aggiuntiva nel suo 730. La vincita non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Nessuna compilazione del quadro D nel 730.
    • Conservare il riepilogo della piattaforma con l’indicazione della ritenuta applicata.
    • Verificare sul sito dell’operatore o nella sezione ‘documenti fiscali’ del proprio account la ricevuta della ritenuta.

    Caio scommette su un sito straniero e vince 2.500 euro

    Scenario. Caio usa una piattaforma di scommesse sportive con sede a Gibilterra, che non ha licenza ADM italiana. Nel 2025 incassa vincite nette di 2.500 euro, senza nessuna ritenuta applicata.

    Come si applica. Quei 2.500 euro rientrano nella categoria ‘altri redditi diversi sui quali non e stata applicata alcuna ritenuta’, prevista esplicitamente dal codice 9 del rigo D4 del quadro D. Caio deve indicarli nella colonna 4 del rigo D4, con il codice 9 in colonna 3. Questi redditi concorrono al reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Compilare il rigo D4 con codice 9 in colonna 3 e l’importo lordo in colonna 4.
    • Conservare la documentazione della piattaforma (estratto conto, bonifici ricevuti) come prova.
    • Se il conto di gioco estero ha raggiunto importi rilevanti, valutare la compilazione del quadro W per il monitoraggio fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se gioco su Sisal, Snai o Lottomatica devo dichiarare le vincite nel 730?

    No. Gli operatori con licenza ADM applicano la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta: la tassazione e definitiva e non devi inserire nulla nel quadro D del 730.

    Cosa succede se gioco su un sito straniero senza licenza italiana?

    Le vincite sono ‘redditi diversi senza ritenuta’ e vanno dichiarate nel rigo D4, codice 9, del quadro D del 730. Concorrono al tuo reddito complessivo IRPEF.

    Posso dedurre le perdite al gioco dalle vincite?

    No. Le perdite di gioco non sono fiscalmente deducibili: non puoi ridurre l’importo delle vincite da dichiarare con le perdite subite.

    Come faccio a sapere se l'operatore e autorizzato in Italia?

    Gli operatori con licenza ADM sono elencati sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In genere un sito autorizzato ha il logo ADM e il numero di concessione visibili.

    Devo compilare il quadro W se ho un conto su una piattaforma estera?

    Potenzialmente si, se il saldo del conto ha raggiunto importi rilevanti nel corso del 2025. Il quadro W serve per il monitoraggio delle attivita finanziarie detenute all’estero.

  • Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro nelle sale radiologiche ed in qualunque servizio od impianto in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti.

    2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche durante l’allattamento.

  • Art. 7 D.Lgs. 151/2001 – Lavori vietati in gravidanza e allattamento

    Art. 7 D.Lgs. 151/2001 – Lavori vietati in gravidanza e allattamento

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. E’ vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto.

    2. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

    3. La lavoratrice è addetta a mansioni non a rischio durante il periodo tutelato ovvero, quando ciò non sia possibile, è posta in astensione anticipata.

  • Articolo 26 TU Giustizia Tributaria: Ineleggibilità

    Art. 26 D.Lgs. 175/2024 – Ineleggibilità

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento.

    2. Il componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.

  • Art. 6 D.Lgs. 151/2001 – Tutela della sicurezza e della salute

    Art. 6 D.Lgs. 151/2001 – Tutela della sicurezza e della salute

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il presente capo stabilisce misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante la gravidanza, dopo il parto e durante l’allattamento, in attuazione della direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano alle lavoratrici subordinate di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza.

  • Spese per ricoveri e interventi chirurgici: detrazione 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19% delle spese mediche sostenute, comprese quelle per ricoveri ospedalieri, degenze e interventi chirurgici, indicate nel rigo E1 del quadro E.
    • Franchigia di 129,11 euro: la detrazione si calcola solo sulla parte di spesa che supera questo importo. Sotto quella soglia non si recupera nulla.
    • Dalla retta di degenza e detraibile solo la quota medica e sanitaria: la parte relativa a comfort, vitto, pernottamento e servizi alberghieri non e detraibile.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio (dal 2020): bonifico, carta, bancomat o altri mezzi tracciabili, pena perdita della detrazione. Unica eccezione: strutture pubbliche o private accreditate SSN.
    • Le spese per ricoveri sostenute nell’interesse di familiari fiscalmente a carico danno anch’esse diritto alla detrazione al dichiarante.
    • Se le spese sanitarie totali superano 15.493,71 euro, e possibile scegliere di rateizzare la detrazione in quattro quote annuali uguali.

    Cosa si puo detrarre per ricoveri e interventi chirurgici

    Quando si subisce un ricovero ospedaliero o un intervento chirurgico, le spese mediche sostenute sono in linea di massima detraibili al 19% nel modello 730. Pero non tutto quello che compare in una fattura di ospedale o di clinica privata e detraibile: la legge distingue tra la componente strettamente sanitaria e quella di ‘albergo’.

    La parte detraibile comprende le spese chirurgiche vere e proprie, le prestazioni specialistiche, le analisi, i farmaci somministrati durante il ricovero e le spese infermieristiche. E esclusa, invece, la quota della retta che remunera il comfort della stanza (singola o doppia), i pasti, i servizi televisivi e simili. Se la struttura non distingue queste voci nella fattura, conviene chiedere un documento che le separi.

    La detrazione spetta solo sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro. Questa franchigia e annuale e si applica sul totale delle spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3. In pratica: se hai speso 500 euro in tutto l’anno per spese mediche, la detrazione del 19% si calcola su 500 – 129,11 = 370,89 euro, e vale circa 70 euro di rimborso.

    Dal 2020 e obbligatorio pagare con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat, assegno) per poter detrarre le spese sanitarie. Fanno eccezione le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, per le quali il pagamento in contanti e comunque accettato.

    Detrazione spese mediche da ricovero: riepilogo
    Voce Detraibile? Note
    Intervento chirurgico (onorario medico, sala operatoria) Si 19% sulla parte eccedente 129,11 euro
    Analisi, esami pre e post-operatori Si Inclusi nel rigo E1
    Farmaci somministrati durante il ricovero Si Con fattura o ricevuta separata
    Quota medica e infermieristica della retta di degenza Si Deve risultare separatamente dal documento
    Quota comfort (camera singola, TV, pasti) No Non ha natura sanitaria
    Prestazioni di strutture private non accreditate SSN Si, ma solo con pagamento tracciabile Dal 2020 obbligo tracciabilita
    Prestazioni di strutture pubbliche o accreditate SSN Si Anche con pagamento in contanti

    Esempio pratico

    • Tizio subisce un intervento di appendicectomia in una clinica privata accreditata. La fattura totale e di 3.200 euro, di cui 2.700 euro per onorari medici, sala operatoria e farmaci, e 500 euro per la camera singola di comfort. Tizio puo detrarre solo 2.700 euro (quota sanitaria). La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale annuo delle sue spese sanitarie: se non ha altre spese nell’anno, la base imponibile della detrazione e 2.700 – 129,11 = 2.570,89 euro. La detrazione al 19% vale circa 488 euro.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta fiscale della struttura ospedaliera o della clinica (con separazione tra quota medica e quota comfort)
    • Ricevuta del pagamento tracciabile (estratto conto, ricevuta bonifico, scontrino POS)
    • Per i farmaci: scontrino farmaceutico parlante con codice fiscale e codice alfanumerico del medicinale
    • Eventuale documentazione del medico curante o dello specialista (per prestazioni non ospedaliere correlate)
    • Certificazione Unica 2026 se il datore di lavoro ha gia considerato parte delle spese nelle ritenute (punti 341-352)

    Ricovero in clinica privata accreditata SSN

    Scenario. Caio viene ricoverato per tre giorni in una clinica privata convenzionata con il SSN per un intervento programmato. La clinica emette fattura di 1.800 euro totali, di cui 1.500 euro per le prestazioni sanitarie e 300 euro per la camera singola a pagamento.

    Come si applica. Caio puo indicare 1.500 euro nel rigo E1 colonna 2. I 300 euro di camera singola non sono detraibili. Poiche la struttura e accreditata SSN, il pagamento in contanti e ammesso. La detrazione del 19% si calcolera sul totale delle spese sanitarie annue al netto della franchigia di 129,11 euro.

    In pratica

    • Richiedere alla clinica una fattura che separi la quota sanitaria da quella di comfort.
    • Inserire solo la quota sanitaria (1.500 euro) nel rigo E1.
    • La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale annuo di tutte le spese mediche.

    Intervento chirurgico in struttura privata non convenzionata

    Scenario. Sempronia si opera in una struttura privata non accreditata al SSN. La fattura totale e di 4.500 euro, comprensiva di tutti i servizi senza distinzione. Ha pagato con bonifico bancario.

    Come si applica. Sempronia deve innanzitutto chiedere alla struttura di scomputare la quota comfort dalla fattura (o di rilasciare un documento integrativo). Solo la quota con natura sanitaria e detraibile. Il pagamento con bonifico soddisfa il requisito di tracciabilita. Se la struttura non distingue le voci, la detrazione puo essere a rischio in caso di controllo.

    In pratica

    • Chiedere sempre un documento che distingua quota medica e quota comfort.
    • Conservare la ricevuta del bonifico come prova del pagamento tracciabile.
    • In assenza di distinzione documentale, rischio di contestazione in caso di verifica fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La franchigia di 129,11 euro vale per ogni ricovero o per l'anno?

    E annuale e si applica sul totale complessivo delle spese sanitarie indicate nei righi E1, E2 ed E3. Non si applica separatamente a ogni singola spesa o ricovero. Se in un anno hai piu spese mediche, si sommano tutte e poi si sottrae una sola volta 129,11 euro.

    Posso detrarre le spese mediche del mio coniuge o dei miei figli?

    Si, se il familiare e fiscalmente a carico puoi detrarre le sue spese mediche nel tuo rigo E1. Se il familiare non e a carico ma ha una patologia esente, esiste una procedura specifica (rigo E2) per recuperare la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta del familiare stesso.

    Cosa succede se l'assicurazione mi rimborsa parte delle spese?

    Le spese rimborsate dall’assicurazione non possono essere detratte, perche non sono rimaste a carico tuo. Puoi pero scegliere di detrarre l’intera spesa e poi dichiarare il rimborso quando lo ricevi (rigo M3 della dichiarazione di quell’anno).

    Le spese per anestesia e sala operatoria rientrano nella detrazione?

    Si. Le spese chirurgiche comprendono le prestazioni specialistiche correlate all’intervento, incluse anestesia, sala operatoria e assistenza post-operatoria immediata. Devono risultare da fattura o ricevuta con il dettaglio delle prestazioni.

    Posso rateizzare la detrazione se la spesa e molto alta?

    Si. Se le spese sanitarie totali indicate nei righi E1, E2 ed E3 superano 15.493,71 euro, puoi scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annuali uguali, barrando l’apposita casella nel modello 730. Sotto questa soglia la detrazione spetta per intero nell’anno.

    Le spese per il pronto soccorso sono detraibili?

    Si. Le spese sostenute al pronto soccorso (ticket, prestazioni specialistiche) rientrano tra le spese sanitarie ordinarie del rigo E1. Se la struttura e pubblica o accreditata SSN, non c’e obbligo di pagamento tracciabile.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Art. 5 D.Lgs. 151/2001 – Anticipazione TFR per congedo

    Art. 5 D.Lgs. 151/2001 – Anticipazione TFR per congedo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. La lavoratrice, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ha diritto ad ottenere, ai sensi dell’articolo 2120, quinto comma, del codice civile, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, sempre che non l’abbia richiesta in precedenza.

  • Affiliate marketing e 730: come dichiarare le commissioni 2026

    In sintesi

    • Compensi occasionali: se l’attivita’ e’ saltuaria e non organizzata, le commissioni rientrano tra i redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente (rigo D5, codice 2).
    • Attivita’ abituale: chi fa affiliate marketing in modo continuativo e organizzato deve aprire partita IVA (lavoro autonomo professionale o, in alcuni casi, impresa).
    • Ritenuta d’acconto del 20%: i committenti italiani applicano spesso una ritenuta del 20% sui compensi; la Certificazione Unica riportera’ il codice M o O.
    • Regime forfetario disponibile: attivita’ professionale con ricavi fino a 85.000 euro nell’anno precedente; coefficiente 78% per attivita’ professionali, scientifiche e tecniche.
    • Spese deducibili: nel regime ordinario le spese strettamente inerenti l’attivita’ (hosting, domini, strumenti software) sono deducibili dal reddito.

    Affiliate marketing: quando e' un reddito da dichiarare?

    L’affiliate marketing consiste nel promuovere prodotti o servizi altrui e ricevere una commissione per ogni vendita o azione generata tramite il proprio link. E’ un’attivita’ che puo’ andare da pochi euro al mese fino a cifre importanti, e la sua qualificazione fiscale dipende da come e’ organizzata.

    Se promuovi qualche prodotto in modo del tutto saltuario, senza una struttura organizzata, i compensi rientrano tra i redditi da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, o in certi casi tra i redditi da attivita’ commerciali non esercitate abitualmente. In entrambi i casi si tratta di redditi diversi da indicare nel quadro D del 730 (o nel quadro RL del modello Redditi PF).

    Se invece gestisci uno o piu’ siti web, canali social o newsletter dedicati alla promozione, con aggiornamento continuativo e struttura organizzata, l’attivita’ e’ abituale. In questo caso la partita IVA e’ necessaria e si apre un discorso diverso: regime forfetario o regime ordinario, con dichiarazione nel modello Redditi PF.

    Qualificazione e dichiarazione dei compensi da affiliate marketing
    Tipo di attivita' Qualificazione Modello e rigo Ritenuta d'acconto
    Saltuaria, non organizzata Lavoro autonomo occasionale (o attivita' commerciale non abituale) 730 rigo D5 cod. 2 (o cod. 1) / Redditi PF RL15 o RL14 20% (causale M, M2 o O su CU)
    Continuativa, strutturata (es. sito web attivo) Lavoro autonomo professionale abituale – partita IVA Redditi PF quadro RE o regime forfetario LM 20% da committenti con sostituto
    Forfetario (professionisti attivita' prof./scient./tecn.) Ricavi <= 85.000 euro anno prec. Quadro LM – coeff. redditivita' 78% Imposta sostitutiva 15% o 5%

    Esempio pratico

    • Caio gestisce un blog di recensioni. Nel 2025 ha ricevuto commissioni da programmi di affiliazione per 9.000 euro totali. I compensi sono stati erogati senza ritenuta da piattaforme estere. Caio svolge questa attivita’ in modo continuativo, aggiornando il blog ogni settimana: si tratta di attivita’ abituale, quindi Caio avrebbe dovuto aprire partita IVA. Se invece Sempronia avesse promosso un paio di prodotti su un suo profilo social solo tre volte nell’anno intero, incassando 400 euro, quei compensi rientrerebbero nei redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente: 400 euro vanno nel rigo D5 (codice 2) del 730, al netto delle spese strettamente inerenti.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal committente italiano (causale M, M2 o O)
    • Estratti conto o riepilogo pagamenti delle piattaforme di affiliazione (Amazon Associates, Awin, Tradedoubler, ecc.)
    • Fatture emesse o note di addebito ai committenti (se si opera con partita IVA)
    • Documenti delle spese inerenti (fatture hosting, domini, strumenti di marketing)

    Caso 1: Tizio promuove prodotti saltuariamente senza struttura stabile

    Scenario. Tizio ha inserito un link di affiliazione Amazon in un articolo del suo blog personale nel 2025. Nel corso dell’anno ha incassato 320 euro di commissioni, senza che vi fosse un’organizzazione stabile o un aggiornamento continuativo del sito per scopi commerciali.

    Come si applica. I 320 euro sono redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Sul rigo D5 del 730 (codice 2) Tizio indica i 320 euro al lordo; se ha sostenuto spese documentate strettamente inerenti (ad esempio la quota annuale del dominio del blog), le indica nella colonna spese del medesimo rigo. Il reddito netto concorre al suo reddito complessivo. Se Amazon ha operato una ritenuta del 20%, il relativo importo va indicato nella colonna ritenute.

    In pratica

    • Compilare il rigo D5 del 730 con codice 2, corrispettivo lordo e spese inerenti.
    • Se presenti il modello Redditi PF usare il rigo RL15.
    • Conservare il riepilogo pagamenti di Amazon Associates o della piattaforma usata.

    Caso 2: Sempronia gestisce un sito di comparazione prezzi attivo tutto l'anno

    Scenario. Sempronia aggiorna il suo sito di comparazione ogni settimana, collabora con 5 programmi di affiliazione diversi e ha incassato 28.000 euro di commissioni nel 2025. Ha aperto partita IVA nel 2024 scegliendo il regime forfetario.

    Come si applica. L’attivita’ e’ chiaramente abituale e strutturata. Sempronia e’ correttamente inquadrata con partita IVA. Nel regime forfetario, per le attivita’ professionali, scientifiche e tecniche il coefficiente di redditivita’ e’ del 78%. Il reddito imponibile e’ 28.000 x 78% = 21.840 euro. Da questo si deducono i contributi previdenziali versati (gestione separata INPS). Il modello da usare e’ il Redditi PF con il quadro LM, non il 730.

    In pratica

    • Partita IVA obbligatoria per attivita’ abituale: usare il modello Redditi PF, non il 730.
    • Nel regime forfetario il coefficiente per le attivita’ professionali/scientifiche/tecniche e’ il 78%.
    • I contributi alla gestione separata INPS versati nell’anno sono deducibili dal reddito forfetario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le commissioni da Amazon Associates vanno dichiarate nel 730?

    Dipende dall’entita’ e dalla continuita’. Se si tratta di piccole somme derivanti da un’attivita’ saltuaria, rientrano tra i redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente (rigo D5, codice 2). Se invece l’attivita’ e’ strutturata e continuativa, serve la partita IVA e il modello Redditi PF.

    Quale codice indicare nella Certificazione Unica per i compensi da affiliazione?

    I committenti italiani che versano compensi per attivita’ di lavoro autonomo occasionale usano la causale M o O nella Certificazione Unica. Questi compensi vanno nel rigo D5 codice 2 del 730. Se il committente e’ estero o non ha operato ritenute, i compensi vanno dichiarati comunque.

    Le commissioni da piattaforme estere (che non fanno ritenuta) vanno comunque dichiarate?

    Si’. L’obbligo di dichiarazione non dipende dalla ritenuta ma dalla qualificazione del reddito. Se il compenso e’ imponibile in Italia, va dichiarato indipendentemente dal fatto che la piattaforma estera non abbia operato la ritenuta.

    Qual e' il coefficiente di redditivita' per l'affiliate marketing nel regime forfetario?

    Se l’attivita’ e’ classificata tra le attivita’ professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie o di istruzione (codici ATECO 64-66, 69-75, 85, 86-88), il coefficiente e’ il 78%. La classificazione esatta dipende dal codice ATECO scelto all’apertura della partita IVA.

    Posso detrarre le spese di hosting e dominio se dichiaro i compensi come reddito occasionale?

    Si’, le spese specificamente inerenti alla produzione dei redditi occasionali sono deducibili dal compenso lordo. Occorre conservare le fatture o ricevute e indicare le spese nell’apposita colonna del rigo D5 (730) o RL15 (Redditi PF).

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.