Autore: Andrea Marton

  • Art. 1140 Codice della Navigazione – Falsa rotta

    Art. 1140 Codice della Navigazione – Falsa rotta

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il comandante della nave o dell'aeromobile, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recare ad altri un danno, fa falsa rotta, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire diecimila. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione della nave ovvero l'incendio, caduta o perdita dell'aeromobile, la pena è aumentata di un terzo. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave ovvero l'incendio la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena è della reclusione da due a dieci anni. Se la nave o l'aeromobile sono adibiti a trasporto di persone, la pena è della reclusione da tre a quindici anni.

  • Art. 181 TULPS – Categorie soggette al confino di polizia

    Art. 181 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Possono essere assegnati al confino di polizia, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica:

    1° gli ammoniti;

    2° le persone diffamate à termini dell'art. 165;

    3° coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, … .

    L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

    L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando, per lo stesso fatto fatto , sia stato iniziato procedimento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

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  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Consorzi di Bonifica: causali e durata

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Consorzi di Bonifica: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Art. 141 Cod. Amb. – ambito di applicazione

    Art. 141 Cod. Amb. – ambito di applicazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane.

    2. Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione nonché di riuso delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato.

  • CCNL Studi Professionali: livelli e 5 aree di inquadramento

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il CCNL Studi Professionali Confprofessioni classifica i lavoratori in 5 aree (Economico-Amministrativa, Legale, Tecnica, Medico-Sanitaria e Odontoiatrica, Altre Attività Professionali) e 8 livelli di inquadramento (Quadri, 1°, 2°, 3° super, 3°, 4° super, 4° apprendistato). Si applica ai dipendenti di studi di commercialisti, avvocati, notai, architetti, medici, ingegneri, consulenti del lavoro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Studi Professionali – Profili tipici
    Livello Profilo tipo
    Quadri Praticanti senior, responsabili area, capi ufficio direttivi
    Praticanti, contabili senior, professionisti dipendenti
    Contabili, paralegal, assistenti tecnici qualificati
    3° super Impiegati amministrativi con autonomia, addetti studi senior
    Impiegati amministrativi, addetti studi
    4° super Impiegati di concetto, segretari studio
    Mansioni d’ordine, addetti reception/segreteria

    Le 5 aree di inquadramento

    Il CCNL Studi Professionali è strutturato in 5 aree per gestire la varietà delle professioni intellettuali:

    • Economico-Amministrativa: commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili
    • Legale: avvocati, notai, consulenti legali
    • Tecnica: architetti, ingegneri, geometri, periti
    • Medico-Sanitaria e Odontoiatrica: medici, dentisti, fisioterapisti, psicologi
    • Altre Attività Professionali Intellettuali: agronomi, geologi, etc.

    Per ogni area si applicano gli stessi livelli ma con possibili specificità per le mansioni tipiche.

    Gli 8 livelli del CCNL

    Otto livelli di inquadramento, dal Quadro (al vertice) al 4° (mansioni d’ordine):

    • Quadri: praticanti senior, responsabili di area
    • 1° livello: praticanti, contabili senior, professionisti dipendenti qualificati
    • 2° livello: figure operative qualificate
    • 3° super: impiegati con autonomia operativa
    • : impiegati amministrativi
    • 4° super / 4°: mansioni di base, addetti segreteria

    Profili tipici degli studi professionali

    I profili più comuni nei diversi studi:

    • Studio commercialista: contabile (2°-3°), assistente fiscale (3°-3° super), consulente del lavoro junior (2°)
    • Studio legale: paralegal/assistente legale (2°-3°), addetto segreteria (4°)
    • Studio notarile: assistente notarile (2°-3°), addetto archivio (4°)
    • Studio architetto/ingegnere: tecnico CAD (3°), capo reparto progettazione (1°)
    • Studio medico/dentistico: igienista dentale (3°), assistente medico (3°-4°), receptionist (4°)

    Passaggi di livello

    Il passaggio al livello superiore avviene per maturazione di mansioni superiori (art. 2103 c.c.), acquisizione di titoli/abilitazioni (es. esame da praticante a professionista), accordo individuale.

    Particolarità: alcuni profili (es. praticante avvocato) hanno percorsi normativi specifici regolati da leggi professionali oltre al CCNL.

    Casi pratici

    Tizio – Praticante commercialista
    Tizio è praticante commercialista in uno studio. Inquadrato come 1° livello (praticante senior dopo 2 anni). Mansioni: redazione bilanci, dichiarazioni, consulenza fiscale base sotto la supervisione del titolare.
    Caia – Paralegal in studio legale
    Caia è paralegal (assistente legale) in uno studio. Inquadrata come 2° livello. Mansioni: ricerca giuridica, redazione bozze, gestione fascicoli, contatti clienti. Riconoscimento del livello dopo 18 mesi di attività documentata.
    Sempronio – Igienista dentale
    Sempronio è igienista dentale (3° livello) in uno studio dentistico. Mansioni: pulizia dentale, sbiancamento, istruzione pazienti su igiene orale. Lavora in autonomia tecnica sotto supervisione del dentista.

    Domande frequenti

    Quante aree ha il CCNL Studi Professionali?
    5 aree: Economico-Amministrativa, Legale, Tecnica, Medico-Sanitaria/Odontoiatrica, Altre Attività Professionali Intellettuali.
    Quanti livelli ha il CCNL?
    8 livelli: Quadri, 1°, 2°, 3° super, 3°, 4° super, 4°. Si applica un solo sistema di livelli per tutte le 5 aree.
    A quali studi si applica?
    Tutti gli studi professionali: commercialisti, avvocati, notai, architetti, ingegneri, medici, dentisti, consulenti del lavoro, geometri, psicologi e altre professioni intellettuali.
    Il praticante avvocato è inquadrato nel CCNL?
    Sì, di norma come 1° livello. Esistono però anche regimi specifici (legge professionale, contratti di formazione) che possono coesistere col CCNL.
    Come passo al livello superiore?
    Per maturazione di mansioni superiori (art. 2103 c.c.), acquisizione di titoli/abilitazioni professionali, accordo individuale con il titolare dello studio.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali e Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 104 D.Lgs. 159/2011 – Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo

    Art. 104 D.Lgs. 159/2011 – Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all’attività di coordinamento investigativo

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e sulla relativa Direzione nazionale.

  • Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    Il CCNL Pulizie Multiservizi disciplina le tutele per malattia e infortunio del lavoratore. Il comporto è correlato all’anzianità. La carenza è coperta dal datore al 100%. Per le pulizie ospedaliere si applicano coperture specifiche per esposizione a rischio biologico. Il Fondo ASIM eroga prestazioni integrative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Tutele malattia e infortunio CCNL Pulizie Multiservizi
    Evento Indennità Note
    Carenza (giorni 1-3) 100% datore Coperto dal CCNL
    Malattia giorni 4-20 50% INPS + integrazione Trattamento integrato
    Malattia dal 21° gg 66,66% INPS + integrazione Trattamento integrato
    Comporto totale 180-365 gg (anzianità) Variabile per anzianità
    Infortunio sul lavoro INAIL 60-75% Carenza 100% datore
    Rischio biologico Sorveglianza sanitaria specifica Strutture sanitarie

    Comporto malattia

    Il comporto malattia nel CCNL Pulizie Multiservizi varia in base all’anzianità di servizio:

    • Fasce di anzianità inferiori: 180 giorni
    • Anzianità intermedie: 240-270 giorni
    • Anzianità superiori: fino a 365 giorni

    Il comporto si calcola sulle assenze nell’anno solare. Superato il limite, il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.

    Trattamento economico

    Durante la malattia il lavoratore percepisce un trattamento economico combinato INPS + integrazione datore:

    • Carenza (giorni 1-3): coperta dal datore al 100% (CCNL)
    • Giorni 4-20: 50% INPS + integrazione datore fino al 100%
    • Dal 21° giorno: 66,66% INPS + integrazione
    • Oltre il periodo di copertura piena: 80% della retribuzione fino al limite del comporto

    Infortunio sul lavoro

    L’infortunio sul lavoro è gestito dall’INAIL:

    • Carenza (giorni 1-3): 100% datore
    • Giorni 4-90: INAIL 60% della retribuzione
    • Dal 91° giorno: INAIL 75%

    Durante l’infortunio il rapporto è sospeso senza limite fino a guarigione completa o riconoscimento dei postumi.

    Rischio biologico nelle pulizie sanitarie

    Le pulizie in strutture sanitarie (ospedali, RSA, ambulatori, dialisi) comportano esposizione a rischio biologico. Il D.Lgs. 81/2008 e il CCNL prevedono:

    • Sorveglianza sanitaria specifica (visite periodiche)
    • Vaccinazioni obbligatorie (es. epatite B, tetano)
    • DPI specifici (mascherine FFP2/FFP3, guanti, occhiali)
    • Indennità biologico aggiuntiva sul minimo
    • Formazione specifica sui rischi (corso 16 ore obbligatorio)

    In caso di malattia professionale o infortunio biologico (es. puntura accidentale): tutele INAIL specifiche.

    Casi pratici

    Tizio – Influenza di 5 giorni
    Tizio (4° livello) ha l’influenza per 5 giorni. Primi 3 giorni: 100% datore (carenza). Giorni 4-5: 50% INPS + 50% datore = 100%. Retribuzione piena per tutto il periodo.
    Caia – Infortunio biologico ospedale
    Caia lavora in pulizie ospedaliere e si punge con una siringa abbandonata. INAIL apre infortunio biologico: sorveglianza sanitaria (test HIV, epatiti) + 3 mesi di malattia per profilassi. INAIL copre tutto al 60% per i primi 90 giorni, datore integra fino al 100%.
    Sempronio – Comporto superato
    Sempronio accumula 250 giorni di malattia nell’anno (oltre il comporto previsto per la sua anzianità). Il datore comunica il recesso per superamento del comporto. Sempronio riceve TFR + indennità sostitutiva di preavviso.

    Domande frequenti

    Chi paga i primi 3 giorni di malattia?
    Il datore di lavoro al 100%. La carenza INPS è coperta interamente dal CCNL Multiservizi.
    Quanto dura il comporto?
    Da 180 a 365 giorni nell’anno solare in base all’anzianità. Superato il comporto il datore può recedere per superamento del periodo di conservazione del posto.
    Le pulizie in ospedale hanno tutele specifiche?
    Sì, sorveglianza sanitaria, vaccinazioni obbligatorie, DPI specifici, indennità biologico, formazione 16 ore. Per malattie professionali o infortuni biologici tutele INAIL specifiche.
    Cosa devo fare in caso di puntura accidentale in ospedale?
    Segnalare immediatamente al datore, accedere al pronto soccorso, aprire pratica INAIL come infortunio biologico, seguire sorveglianza sanitaria (test sierologici).
    Posso essere licenziata per malattia?
    No, durante il comporto sei tutelata. Superato il comporto, il datore può recedere con comunicazione formale + preavviso (o indennità sostitutiva).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi e Periodo di prova nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Assegno divorzile – Glossario giuridico

    Assegno divorzile: contribuzione periodica disposta dal giudice del divorzio a favore del coniuge richiedente, quando questi non disponga di mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.

    Significato giuridico

    L’assegno divorzile e disciplinato dall’art. 5 co. 6 l. 898/1970. La giurisprudenza recente, con la sentenza delle Sezioni Unite Cass. 11 luglio 2018 n. 18287, ha definito la sua duplice natura: assistenziale (garantire mezzi adeguati al coniuge che ne sia privo) e compensativo-perequativa (riequilibrare la perdita di chances professionali o reddituali subita durante il matrimonio per le scelte di organizzazione familiare). I parametri di valutazione sono: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio, durata del matrimonio, eta del richiedente. Il superato criterio del tenore di vita matrimoniale e stato sostituito dalla valutazione concreta dei contributi e delle rinunce. L’assegno e rivisitabile per giustificati motivi sopravvenuti.

    Esempio pratico

    Caia ha rinunciato alla carriera durante il matrimonio per occuparsi dei figli, mentre Tizio ha proseguito la propria attivita imprenditoriale, accumulando significativo patrimonio. Dopo 20 anni, divorziano. Caia, ora cinquantenne, ha modeste opportunita di reinserimento lavorativo. Il giudice riconosce assegno divorzile di 1.500 euro/mese: 800 per la funzione assistenziale (Caia non ha mezzi adeguati), 700 per la funzione compensativa (Caia ha contribuito al benessere familiare rinunciando alla propria carriera).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’assegno di mantenimento in separazione (art. 156 c.c.), che ha presupposti diversi (non addebitato + impossibilita di mantenere il tenore di vita) e cessa con il divorzio. Diverge dall’assegno di mantenimento dei figli (art. 337-ter c.c.), che ha funzione diversa (tutela del minore) e dura fino all’indipendenza economica del figlio. L’assegno divorzile non spetta automaticamente: occorre prova dei presupposti.

    Riferimenti normativi

    • art. 5 co. 6 l. 898/1970 – disciplina dell’assegno divorzile
    • art. 9 l. 898/1970 – revisione dell’assegno per sopravvenute giustificate ragioni
    • Cass. SU 11 luglio 2018 n. 18287 – natura assistenziale e compensativo-perequativa
  • Art. 67 D.Lgs. 159/2011 – Effetti delle misure di prevenzione

    Art. 67 D.Lgs. 159/2011 – Effetti delle misure di prevenzione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

    2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

    3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

    4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

    5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

    6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

    7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

    8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all' articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale , commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all' articolo 640-bis del codice penale . 40

  • Art. 81 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B.: Organi della procedura

    Art. 81 T.U.B. – Organi della procedura (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. La Banca d’Italia nomina:

    a) uno o piu’ commissari liquidatori;

    b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

    1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa’ o altri enti.

    1-ter. I commissari e i componenti del comitato di sorveglianza sono individuati in base ai criteri stabiliti dalla Banca d’Italia che, a tal fine, tiene conto dei requisiti e dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 26, comma 3, lettere a) e d).

    2. Il provvedimento della Banca d’Italia e la delibera di nomina del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per estratto sul sito web della Banca d’Italia. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del presidente del comitato di sorveglianza per l’iscrizione nel registro delle imprese.

    3. La Banca d’Italia puo’ revocare o sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza.

    4. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti il comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d’Italia in base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della liquidazione.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 24 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 33 D.Lgs. 209/2005 – Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

    Art. 33 D.Lgs. 209/2005 – Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    ((

    3. L'impresa definisce il tasso di interesse garantito nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi di cui gli articoli 30, comma 5, e 30-bis, commi 3, lettera a), e 9, attenendosi a criteri prudenziali. Il tasso tiene conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti.

    ))

    4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

    ((

    5-bis. L'IVASS, ai fini di cui all'articolo 5, ed in particolare nei casi di cui al comma 1-ter del suddetto articolo, può determinare limiti alle basi tecniche di costruzioni tariffarie e ai tassi di interesse garantibili da contratti relativi ai rami vita, che siano applicabili per periodi di tempo definiti.

    ))

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74 .

  • Art. 75 D.P.R. 115/2002

    Art. 75 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. 79

    2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.

    2-bis. La disciplina del patrocinio si applica, inoltre, nelle procedure passive di consegna, di cui alla legge 22 aprile 2005, n. 69 , dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure attive di consegna, di cui alla citata legge n. 69 del 2005 , in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinchè assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.