Autore: Andrea Marton

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Cooperative Agricole

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 13 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale

    Art. 13 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo I del Libro IV del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 293, comma 1, lettera i), dopo le parole «la revoca» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.»; b) all’articolo 294: 1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.»; 2) al comma 5, dopo le parole: «procedere personalmente», sono inserite le seguenti: «e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4,»; 3) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.»; c) all’articolo 295, al comma 2, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi e con le modalità previste» e, dopo la parola: «latitanza», sono aggiunte le seguenti: «, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche»; d) all’articolo 296: 1) al comma 2, prima delle parole: «Con il provvedimento» sono inseriti i seguenti periodi: «La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi.»; 2) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.»; e) all’articolo 300: 1) nella rubrica, dopo la parola: «Estinzione» sono inserite le seguenti: «o sostituzione»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo 299.»; f) all’articolo 304, al comma 1: 1) alla lettera c-bis), dopo le parole: «commi 2 e 3» il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»; 2) dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente: «c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545- bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.»; g) all’articolo 309, al comma 4, le parole: «dagli articoli 582 e 583» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 582» e, al comma 8-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta»; h) all’articolo 311, al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si osservano le forme previste dall’articolo 582.». Note all’art. 13: – Si riporta il testo degli articoli 293 , 294 , 295 , 296 , 300 , 304 , 309 e 311 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 293 (Adempimenti esecutivi). –

    1. Salvo quanto previstodall’articolo 156, l’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all’imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l’imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa: a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; b) del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa; c) del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali; d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento; f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; g) del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza; h) del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare; i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio, di impugnare l’ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca; i-bis) della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

    1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’imputato

    1-ter. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a normadell’articolo 97e redige verbale di tutte le operazioni compiute, facendo menzione della consegna della comunicazione di cui al comma 1 o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma

    1-bis. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l’ordinanza e al pubblico ministero

    2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all’imputato.

    3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate di cuiall’articolo 291, comma

    1. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni

    4. Copia dell’ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all’organo eventualmente competente a disporre l’interdizione in via ordinaria.

    4-bis. Copia dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura.” “Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). –

    1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita.

    1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

    1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

    2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

    3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e

    275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

    4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e

    65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.

    4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla Corte di Assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

    5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

    6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

    6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.” “Art. 295 (Verbale di vane ricerche). –

    1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall’articolo 293, l’ufficiale o l’agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l’ordinanza.

    2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 296, lo stato di latitanza, altrimenti dispone la prosecuzione delle ricerche.

    3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e

    270. 3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell’articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l’intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis nonché dell’articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4).

    3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d’assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte.” “Art. 296 (Latitanza). –

    1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione.

    2. La latitanza è dichiarata con decreto motivato. Se la dichiarazione consegue alla mancata esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto sono indicati gli elementi che provano l’effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarvisi. Con il provvedimento che dichiara la latitanza, il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell’ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

    3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

    4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso.

    4-bis. Quando il provvedimento che ha dato causa alla dichiarazione di latitanza è eseguito, se il processo è in corso, all’imputato è comunicata la data dell’udienza successiva.

    5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l’evaso.” “Art. 300 (Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze). –

    1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l’archiviazione ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

    2. Se l’imputato si trova in stato di custodia cautelare e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, il giudice provvede a norma dell’art.

    312. 3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna, le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta ovvero condizionatamente sospesa.

    4. La custodia cautelare perde altresì efficacia quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione, se la durata della custodia già subita non è inferiore all’entità della pena irrogata.

    4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 , non può essere mantenuta la custodia cautelare. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 alla pena della detenzione domiciliare sostitutiva, non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con un’altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell’articolo

    299. 5. Qualora l’imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall’articolo 274 comma 1 lettere b) o c).” “Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare). –

    1. I termini previsti dall’articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310 nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa; b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell’allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati; c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544 commi 2 e 3; c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l’udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei termini previsti dall’articolo 544, commi 2 e 3; c-ter) nei casi previsti dall’articolo 545-bis, durante il tempo intercorrente tra la lettura del dispositivo indicato al comma 1 dello stesso articolo e l’udienza fissata per la decisione sulla eventuale sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’ articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ; in tal caso, la sospensione dei termini previsti dall’articolo 303 non può comunque avere durata superiore a sessanta giorni.

    2. I termini previsti dall’articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.

    3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo

    310. 4. I termini previsti dall’articolo 303, comma 1, lettera a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell’articolo 310 se l’udienza preliminare è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

    5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.

    6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall’articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell’ulteriore termine previsto dall’articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis) e i termini aumentati della metà previsti dall’articolo 303 comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell’ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea.

    7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).” “Art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva). –

    1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento, l’imputato può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva, salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero.

    2. Per l’imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell’articolo

    165. Tuttavia, se sopravviene l’esecuzione della misura, il termine decorre da tale momento quando l’imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

    3. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.

    3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell’articolo 104, comma

    3. 4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma

    7. Si osservano le forme previste dall’articolo

    582. 5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell’articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini.

    6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi e l’imputato può chiedere di comparire personalmente. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.

    7. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza.

    8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’articolo

    127. L’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l’applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all’imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

    8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura può partecipare all’udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma

    7. L’imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell’imputato che vi consenta.

    9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione, a norma dell’articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa.

    9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall’imputato entro due giorni dalla notificazione dell’avviso, il tribunale differisce la data dell’udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell’ordinanza sono prorogati nella stessa misura.

    10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione.” “Art. 311 (Ricorso per cassazione). –

    1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell’articolo

    309. 2. Entro i termini previsti dall’articolo 309 commi 1, 2 e 3, l’imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

    3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l’ordinanza. Si osservano le forme previste dall’articolo

    582. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione.

    4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell’inizio della discussione.

    5. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo

    127. 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell’imputato, un’ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell’articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l’ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell’ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l’ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l’esecuzione sia sospesa ai sensi dell’articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.”.

  • CCNL Turismo Pubblici Esercizi: livelli, qualifiche e mansioni

    CCNL Turismo e Pubblici Esercizi

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi (Federalberghi/FIPE) classifica i lavoratori in 10 livelli professionali, da Quadri A (al vertice) al 7° livello (mansioni elementari). I profili coprono alberghi (hotel manager, receptionist, cameriere ai piani), ristorazione (chef, cameriere, lavapiatti), agenzie viaggi (operatore, tour leader) e pubblici esercizi (barista, banconista).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federalberghi · FIPE · FAITA · Fiavet · Federreti · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    5 luglio 2024 (tabelle in vigore da maggio 2026)
    Vigenza
    Aggiornato con rinnovi 2024-2026
    Platea
    ~1,3 milioni

    Tabella riepilogativa

    Livelli CCNL Turismo – Profili tipici
    Livello Profilo tipo (alberghi/ristorazione)
    Quadri A / B Direttore hotel, executive chef, direttore F&B
    1° livello Capo settore, capo ricevimento, capo cucina
    2° livello Maître d’hotel, capo partita cucina, capo reception
    3° livello Chef de rang, capo barman, sous-chef
    4° livello Cameriere qualificato, cuoco qualificato, barista qualificato
    5° livello Cameriere, cuoco, barman, receptionist
    6° / 6° super Aiuto cameriere, aiuto cuoco, addetto servizi ai piani
    7° livello Mansioni elementari, lavapiatti, facchino

    I 10 livelli del CCNL Turismo

    Il CCNL Turismo Pubblici Esercizi è uno dei contratti più articolati per inquadramento, riflettendo la varietà del settore: alberghi, ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, agenzie viaggi, campeggi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva e commerciale.

    I 10 livelli:

    • Quadri A: dirigenti operativi al vertice
    • Quadri B: figure direttive con responsabilità rilevanti
    • 1° livello: capi settore, capi reparto
    • 2° livello: figure di coordinamento operativo
    • 3° livello: mansioni qualificate con autonomia
    • 4° livello: cameriere/cuoco qualificato
    • 5° livello: cameriere/cuoco/barista
    • 6° livello super / 6°: aiuti operativi
    • 7° livello: mansioni elementari

    Mansioni tipiche per settore

    Alberghi:

    • Director hotel (Quadro A), assistant director (Quadro B)
    • Front office manager (1°), receptionist senior (2°), receptionist (5°)
    • Cameriere ai piani senior (4°), cameriere ai piani (5°)
    • Capo barman (3°), barman (5°)

    Ristorazione:

    • Executive chef (Quadro A/B), sous-chef (3°), capo partita (2°)
    • Cuoco qualificato (4°), cuoco (5°), aiuto cuoco (6°)
    • Maître d’hotel (2°), chef de rang (3°), cameriere (5°), aiuto cameriere (6°)

    Bar/pubblici esercizi:

    • Gestore bar (1°-2°), capo barman (3°), barman (5°)
    • Barista (5°), banconista (5°-6°)

    Stagionalità: caratteristica peculiare

    Una caratteristica distintiva del settore turistico è la forte stagionalità (estate balneare, inverno montano, alta/bassa stagione alberghiera). Il CCNL prevede:

    • Contratti a tempo determinato stagionali (specifica disciplina)
    • Inquadramento e retribuzione equiparati al tempo indeterminato
    • Conservazione del posto per ritorno stagione successiva (clausola di richiamo)
    • Indennità di fine stagione

    Passaggi di livello

    Il passaggio al livello superiore avviene per maturazione di mansioni superiori (art. 2103 c.c.), acquisizione di qualifiche professionali specifiche (corsi di sommellerie, cucina internazionale, lingue), accordo individuale.

    Casi pratici

    Tizio – Da cameriere a chef de rang
    Tizio è cameriere (5° livello). Dopo 2 anni e un corso di sommellerie diventa chef de rang (3° livello). Aumento di paga e indennità per servizio enologico.
    Caia – Promozione a Quadro B
    Caia è capo ricevimento (1° livello) di un grande hotel. Le viene affidata la direzione operativa di tutti i servizi front-of-house. Promozione a Quadro B con indennità di funzione + tutele aggiuntive.
    Sempronio – Stagionale con clausola richiamo
    Sempronio è cameriere stagionale in una località balneare. Dopo 3 anni di richiami consecutivi, la clausola di precedenza gli garantisce il richiamo nella stagione successiva. Maturazione continuativa per ferie e ratei.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Turismo?
    10 livelli professionali: Quadri A, Quadri B, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° super, 6°, 7°.
    Come funzionano i contratti stagionali?
    Sono contratti a tempo determinato specifici del settore. Retribuzione equiparata al tempo indeterminato. Clausola di richiamo per la stagione successiva. Indennità di fine stagione.
    Cos'è la clausola di richiamo stagionale?
    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per essere richiamato nella stagione successiva. Tutela continuità del rapporto anche con contratto a termine.
    Come passo al livello superiore?
    Per maturazione stabile di mansioni superiori, qualifiche professionali (sommellerie, lingue, cucina), accordo individuale. L’anzianità di settore conta.
    I Quadri hanno tutele specifiche?
    Sì, indennità di funzione, polizze assicurative professionali, fondo previdenza Fondir, formazione manageriale, tutela contro licenziamento per ragioni economiche.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi, Preavviso e licenziamento nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Ferie e permessi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Maternità e congedi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi e Malattia e infortunio nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Sanzioni disciplinari nel CCNL Editoria Libraria: contestazione e difesa

    CCNL Editoria Libraria

    Sanzioni disciplinari nel CCNL Editoria Libraria: contestazione e difesa

    Nei settori a contatto con il pubblico e negli uffici un errore con il cliente, alla cassa o sull’orario può dare luogo a un provvedimento disciplinare. Prima di multa o sospensione, però, il datore deve rispettare una procedura precisa: contestazione scritta, tempo per difendersi, proporzionalità. Conoscerla è il modo migliore per far valere i propri diritti.

    In sintesi

    Nessuna sanzione disciplinare è valida senza la procedura dell’art. 7 Statuto: contestazione scritta e tempestiva, almeno 5 giorni per le giustificazioni, possibile assistenza sindacale. La scala va da rimprovero verbale e scritto a multa (max 4 ore) e sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata e si impugna entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione e difesa · Scala delle sanzioni · Impugnazione
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    Anche per una contestazione su cassa, clienti o orario il datore deve rispettare l’art. 7 dello Statuto: è la procedura che rende valida la sanzione.

    1. Il codice disciplinare conoscibile

    Le mancanze sanzionabili e le relative sanzioni devono risultare da un codice disciplinare reso conoscibile ai lavoratori (di norma affisso). L’elenco di dettaglio è quello del CCNL applicato.

    2. La contestazione scritta e tempestiva

    Il datore deve contestare l’addebito per iscritto, in modo specifico e tempestivo rispetto al fatto: una contestazione tardiva o generica è viziata e la sanzione cade.

    3. I 5 giorni per difendersi

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per replicare e portare le proprie ragioni, con facoltà di farsi assistere dal sindacato. Solo dopo, e valutate le giustificazioni, il datore può decidere la sanzione.

    4. Proporzionalità e oblio

    La sanzione va commisurata alla gravità effettiva del comportamento; le sanzioni anteriori a 2 anni non possono più essere richiamate per aggravare quelle successive.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — contestazione tardiva sull’ammanco di cassa
    A Tizio viene contestato un ammanco di cassa avvenuto due mesi prima. Poiché la contestazione non è tempestiva rispetto al fatto, il provvedimento disciplinare risulta viziato sul piano procedurale e può essere annullato, a prescindere dal merito.
    Caia — difesa con assistenza sindacale
    Caia, addetta alla vendita, riceve la contestazione di un comportamento scorretto verso un cliente. Entro 5 giorni chiede di essere sentita con l’assistenza del rappresentante sindacale e fornisce la sua versione; il datore, valutate le giustificazioni, si limita a un rimprovero scritto.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    La sanzione è valida se non mi hanno contestato nulla per iscritto?
    No. Salvo il semplice rimprovero verbale, ogni sanzione richiede una contestazione scritta, specifica e tempestiva e il rispetto dei 5 giorni per la difesa. Senza questi passaggi la sanzione è illegittima, a prescindere dal merito del fatto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 29 CPI – Oggetto della tutela

    Art. 29 CPI – Oggetto della tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

  • Art. 93 D.P.R. 115/2002 – (L) Presentazione dell’istanza al magistrato competente

    Art. 93 D.P.R. 115/2002 – (L) Presentazione dell’istanza al magistrato competente

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. L'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo. Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008, N. 92 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125 . 3. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, si applica l' articolo 123 del codice di procedura penale . Il direttore o l'ufficiale di polizia giudiziaria che hanno ricevuto l'istanza, ai sensi dell' articolo 123 del codice di procedura penale , la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

  • Art. 17 CPI – Registrazione internazionale

    Art. 17 CPI – Registrazione internazionale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra (OMPI), le disposizioni vigenti ai sensi delle convenzioni internazionali.

    2. I marchi internazionali registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all’Accordo di Madrid, concernente la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , ed al relativo Protocollo, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , recanti la designazione dell’Italia quale Paese in cui si chiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente codice.

    3. L’Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l’esame dei marchi internazionali designanti l’Italia conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali. Note all’art. 17: – Per la legge 28 aprile 1976, n. 424 , vedasi la nota all’art.

    3. – La legge 12 marzo 1996, n. 169 , recante «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1996, n. 76, supplemento ordinario.

  • Art. 1131 Codice della Navigazione – Uso di falso contrassegno d’individuazione

    Art. 1131 Codice della Navigazione – Uso di falso contrassegno d’individuazione

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave o sull'aeromobile un falso contrassegno d'individuazione è punito con la reclusione fino a un anno. La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire cinquemila, se il colpevole adopera le carte di bordo della nave o dell'aeromobile di cui ha usurpato il contrassegno.

  • Art. 156 TULPS – Obblighi verso stranieri (abrogato)

    Art. 156 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 NOVEMBRE 1981, N. 659

  • CCNL Ceramica: welfare, Foncer (previdenza complementare) e assistenza sanitaria

    CCNL Ceramica

    In sintesi

    Il CCNL Ceramica destina i lavoratori al fondo pensione Foncer per la previdenza complementare: il datore versa un contributo aggiuntivo (circa 1-1,5% della retribuzione) condizionato all’adesione del lavoratore. L’assistenza sanitaria integrativa puo essere prevista da accordi aziendali. Il welfare contrattuale nel distretto di Sassuolo e tra i piu sviluppati del manifatturiero italiano.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    Rinnovo 2022 (accordo integrativo vigente; trattativa in corso per il rinnovo successivo)
    Vigenza
    2022-2025 prorogato in attesa di rinnovo
    Platea
    ~30.000 (settore piastrelle, sanitari, stoviglieria, refrattari, abrasivi)

    Tabella riepilogativa

    Welfare CCNL Ceramica – Foncer e assistenza sanitaria
    Istituto Chi eroga Contributo (indicativo) Condizione
    Foncer – contributo lavoratore Lavoratore ~1-2% retribuzione mensile Adesione volontaria (o silenzio-assenso)
    Foncer – contributo datore Datore di lavoro ~1-1,5% retribuzione mensile Solo se lavoratore iscritto a Foncer
    TFR conferito a Foncer Datore (per conto lavoratore) ~1/13,5 retribuzione annua Scelta esplicita o silenzio-assenso
    Assistenza sanitaria integrativa Datore / Fondo settoriale Variabile per accordo aziendale Accordo aziendale o di distretto
    Buoni pasto / mensa aziendale Datore Variabile Accordo aziendale
    Premio di risultato (PDR) Datore 800-2.500 € lordi annui (distretto) Accordo aziendale con indicatori

    Foncer: struttura e adesione

    Foncer (Fondo Complementare Ceramico) e il fondo pensione negoziale del settore ceramico, istituito ai sensi del D.Lgs. 252/2005 e vigilato dalla COVIP. E un fondo a contribuzione definita: le prestazioni pensionistiche future dipendono dai contributi versati e dai rendimenti del patrimonio gestito.

    Foncer offre ai propri iscritti diverse linee di investimento (garantita, bilanciata, azionaria) tra cui il lavoratore puo scegliere in base al suo orizzonte temporale e alla propensione al rischio. La posizione individuale cresce con i contributi versati e si rivaluta con i rendimenti delle gestioni finanziarie.

    L’adesione avviene in due modi:

    • Esplicita: compilazione del modulo di adesione entro 6 mesi dall’assunzione
    • Silenzio-assenso: se il lavoratore non esprime volonta entro il termine, il TFR e il contributo datoriale confluiscono automaticamente a Foncer

    Chi non aderisce (scelta esplicita di mantenere il TFR in azienda o all’INPS) perde il contributo datoriale aggiuntivo: e la rinuncia a una componente retributiva differita significativa.

    Anticipazioni e prestazioni da Foncer

    Gli iscritti a Foncer possono richiedere anticipazioni della posizione maturata per:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa (fino al 75% dopo 8 anni di iscrizione)
    • Spese sanitarie straordinarie (fino al 75% in qualsiasi momento)
    • Altre esigenze (fino al 30% dopo 8 anni, senza causale specifica)

    Al momento del pensionamento (o della cessazione del rapporto dopo il requisito minimo di partecipazione) il lavoratore puo richiedere la prestazione come rendita, come capitale (fino al 50% della posizione) o come combinazione delle due. La tassazione sulle prestazioni e agevolata: aliquota del 15% ridotta di 0,3 punti percentuali per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino a un minimo del 9%.

    Assistenza sanitaria e welfare aziendale nel distretto di Sassuolo

    Il distretto ceramico di Sassuolo ha una lunga tradizione di welfare aziendale contrattato. Molte imprese del comparto aderiscono o hanno aderito a fondi sanitari integrativi che coprono prestazioni non rimborsate dal SSN: visite specialistiche, odontoiatria, ricoveri, fisioterapia, diagnostica avanzata.

    Il CCNL nazionale non disciplina uniformemente l’assistenza sanitaria integrativa; e la contrattazione aziendale e di distretto a definire: il fondo di riferimento, la contribuzione (in parte a carico del datore, in parte del lavoratore), le prestazioni erogate.

    Oltre alla sanita, gli accordi aziendali del distretto prevedono spesso: borse di studio per i figli dei lavoratori, convenzioni per asili nido, buoni spesa, polizze vita e infortuni non professionali. Il valore complessivo del welfare aziendale puo raggiungere 600-1.200 euro annui equivalenti per lavoratore.

    Casi pratici

    Tizio – Scelta di non aderire a Foncer: le conseguenze
    Tizio, operaio qualificato con retribuzione mensile di 1.750 euro, opta esplicitamente per NON aderire a Foncer. Rinuncia al contributo datoriale di circa 26 euro/mese (1,5%). Su 30 anni di carriera e considerando la capitalizzazione, la rinuncia vale indicativamente 15.000-20.000 euro di posizione pensionistica aggiuntiva. Il TFR rimane in azienda (o all’INPS se > 50 dipendenti) e non beneficia dei rendimenti del fondo.
    Caia – Anticipazione per cure dentistiche urgenti
    Caia, iscritta a Foncer da 3 anni, necessita di un intervento odontoiatrico urgente da 4.000 euro. Puo richiedere un’anticipazione per spese sanitarie straordinarie (fino al 75% della posizione) senza il limite degli 8 anni di iscrizione. Presenta la documentazione sanitaria a Foncer e ottiene l’anticipazione nel termine previsto dal regolamento del fondo.
    Sempronio – Welfare aziendale: stima del valore
    L’azienda di Sempronio ha un accordo integrativo che prevede: fondo sanitario (copertura odontoiatrica 80%, visite specialistiche senza ticket), borse di studio per i figli (fino a 500 euro/anno), buoni spesa natalizi (200 euro). Il valore complessivo stimato e di circa 900-1.000 euro annui, non soggetti a contributi e tassati favorevolmente se in welfare plan.

    Domande frequenti

    Cosa succede al contributo datoriale Foncer se non aderisco?
    Si perde: il contributo datoriale aggiuntivo (circa 1-1,5% della retribuzione) e condizionato all’adesione del lavoratore a Foncer con versamento della quota a suo carico. Non aderire equivale a rinunciare a quella componente retributiva differita.
    Posso trasferire la posizione Foncer a un altro fondo?
    Si: il D.Lgs. 252/2005 consente il trasferimento (portabilita) a un altro fondo pensione complementare dopo almeno 2 anni di iscrizione a Foncer, senza penali e senza tassazione.
    Il fondo sanitario integrativo e obbligatorio nel CCNL Ceramica?
    No: la sanitaria integrativa non e prevista dal CCNL nazionale come istituto obbligatorio. E frutto di accordi aziendali o di distretto. Le aziende che non hanno tali accordi non sono tenute a erogarla.
    Le prestazioni da Foncer sono tassate?
    Si, ma in modo agevolato: aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, fino al minimo del 9%. Molto piu favorevole dell’IRPEF ordinaria.
    Il welfare aziendale si accumula con la retribuzione?
    Il welfare aziendale (buoni pasto, voucher, rimborsi sanitari in piano welfare) non concorre alla base imponibile previdenziale e fiscale entro i limiti di legge (art. 51 TUIR). Non si somma alla retribuzione imponibile ma aumenta il potere d’acquisto netto del lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi tabellari per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi, ex-festivita e ROL, maternita, paternita e congedi parentali, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive e malattia, infortunio e periodo di comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Ceramica. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 103 D.Lgs. 159/2011 – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

    Art. 103 D.Lgs. 159/2011 – Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

    2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall' articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 .

    3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all' articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale . L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

    4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall' articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195 .

    5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

    6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale .

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: conciliazione giudiziale tributaria

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: conciliazione giudiziale tributaria

    D.Lgs. 220/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Conciliazione tributaria. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.