Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Fotovoltaico domestico e 730: quando l’energia ceduta va dichiarata

    In sintesi

    • Uso familiare: l’energia prodotta e consumata direttamente dal privato non genera nessun reddito imponibile.
    • Scambio sul posto: il meccanismo dello scambio sul posto (Sspc) prevede un contributo in conto scambio erogato dal GSE; la tassazione dipende dalla potenza e dalla natura dell’impianto.
    • Ritiro dedicato: i corrispettivi pagati dal GSE per l’energia immessa in rete con il meccanismo del ritiro dedicato sono generalmente qualificabili come redditi diversi (rigo D4, codice 3) se non si svolge attivita di impresa.
    • Redditi diversi – codice 3: le istruzioni AdE al 730 includono tra i redditi diversi i proventi da ‘concessione in uso’ di beni mobili e attivita assimilabili alla cessione di energia come bene.
    • Impianti d’impresa: se l’impianto e connesso a un’attivita imprenditoriale o professionale, la qualificazione del reddito cambia e il 730 non e il modello corretto.
    • Documentazione GSE: conserva sempre le comunicazioni e i rendiconti del GSE come prova dei corrispettivi percepiti.

    Pannelli sul tetto: quando si crea un reddito da dichiarare

    I pannelli fotovoltaici domestici sono sempre piu diffusi. La domanda fiscale che molti si pongono e: se immettiamo energia in rete e riceviamo un corrispettivo, dobbiamo dichiararlo? La risposta dipende da come funziona il tuo contratto con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

    Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2026 includono tra i redditi diversi (rigo D4) i proventi da ‘affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili’. Alcuni orientamenti dell’AdE assimilano la cessione di energia elettrica prodotta in eccesso a questo tipo di provento quando il privato non e in regime d’impresa.

    In pratica: se consumi tutta l’energia che produci, non hai nulla da dichiarare. Se ricevi soldi dal GSE per l’energia immessa o venduta, quella somma potrebbe configurare un reddito da indicare nel quadro D del 730. Ecco come orientarsi.

    Fotovoltaico domestico: casistiche fiscali
    Situazione Rilievo fiscale Dove nel 730
    Energia prodotta e consumata interamente in casa Nessun reddito Non compilare
    Corrispettivo GSE da ritiro dedicato (privato non imprenditore) Reddito diverso potenziale Quadro D, rigo D4, codice 3
    Contributo in conto scambio (scambio sul posto, Sspc) Verificare con GSE e AdE prassi Quadro D, rigo D4, codice 3 se imponibile
    Impianto intestato a ditta individuale o professionista Reddito d'impresa o professionale Non modello 730 – Redditi PF

    Esempio pratico

    • Tizio ha un impianto fotovoltaico da 6 kW sulla villetta di residenza. Nel 2025 ha consumato in casa 4.500 kWh e ne ha immessi in rete 1.200 kWh, ricevendo dal GSE un corrispettivo di 350 euro tramite ritiro dedicato. Quei 350 euro sono un provento percepito per la cessione di un bene (energia) prodotto dal suo impianto: Tizio li dichiara nel rigo D4 del quadro D, indicando il codice 3 in colonna 3 e l’importo 350 in colonna 4. L’energia consumata in casa non genera nessuna voce da dichiarare.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale GSE con i corrispettivi percepiti (ritiro dedicato o scambio sul posto)
    • Contratto con il GSE (convenzione di scambio sul posto o ritiro dedicato)
    • Bollette elettriche dell’anno 2025 per verifica dei consumi
    • Documentazione dell’impianto (potenza installata, data di entrata in esercizio)
    • Certificazione Unica (CU) se il GSE ha operato ritenute alla fonte

    Tizio ha lo scambio sul posto e riceve il contributo in conto scambio

    Scenario. Tizio ha un impianto da 3 kW con contratto di scambio sul posto. Nel 2025 riceve dal GSE un contributo in conto scambio di 180 euro come saldo del meccanismo.

    Come si applica. Il contributo in conto scambio ha una natura composita: in parte compensa l’energia immessa, in parte rappresenta un risparmio sulle bollette. Per la componente qualificabile come corrispettivo per energia ceduta, l’orientamento prevalente e quello di indicarla tra i redditi diversi (rigo D4, codice 3). Dati gli importi spesso contenuti, e comunque consigliabile verificare la prassi aggiornata dell’AdE o rivolgersi a un CAF.

    In pratica

    • Conservare il rendiconto annuale GSE con il dettaglio del contributo.
    • Indicare l’importo nel rigo D4, colonna 3 con codice 3 e colonna 4 con l’importo lordo.
    • In caso di importi irrisori e incertezza, confrontarsi con un CAF o consulente fiscale.

    Caio ha un impianto piu grande e il ritiro dedicato

    Scenario. Caio ha un impianto da 15 kW e ha stipulato con il GSE un contratto di ritiro dedicato. Nel 2025 ha incassato 1.850 euro di corrispettivi per l’energia immessa in rete.

    Come si applica. I corrispettivi da ritiro dedicato percepiti da un privato non imprenditore rientrano tra i redditi diversi per la parte da dichiarare nel rigo D4 (codice 3) del quadro D del 730. Caio indica 1.850 euro in colonna 4 del rigo D4. Se il GSE ha applicato una ritenuta d’acconto, l’importo risulta dalla documentazione GSE e va indicato nella colonna 6 dello stesso rigo.

    In pratica

    • Indicare il corrispettivo lordo percepito nel rigo D4, colonna 4, con codice 3 in colonna 3.
    • Riportare eventuali ritenute subite nella colonna 6 del rigo D4.
    • Conservare il rendiconto GSE come documento giustificativo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se consumo tutta l'energia prodotta dai miei pannelli devo dichiarare qualcosa?

    No. Se non ricevi nessun corrispettivo per l’energia (cioe la consumi interamente tu), non c’e nessun reddito da dichiarare nel 730.

    Il contributo in conto scambio del GSE e tassabile?

    Potenzialmente si, per la componente che remunera l’energia ceduta alla rete. Gli importi vanno indicati nel rigo D4 del quadro D. Per certezza, controlla il rendiconto GSE e rivolgiti a un CAF.

    I corrispettivi del ritiro dedicato vanno nel 730?

    Si, se sei un privato non imprenditore. Vanno indicati nel rigo D4, codice 3, come redditi da concessione in uso di beni mobili (o assimilati).

    Se ho un impianto fotovoltaico intestato alla mia ditta, cambia qualcosa?

    Si, cambia tutto. I proventi sarebbero redditi d’impresa e non andrebbero nel quadro D del 730, ma nel quadro dedicato ai redditi d’impresa del modello Redditi PF.

    Il GSE applica ritenute alla fonte sui pagamenti?

    Dipende dal contratto e dalla configurazione. Controlla il rendiconto e la documentazione GSE: se sono state applicate ritenute, le trovi indicate e le riporti nella colonna 6 del rigo D4.

  • Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale somministrato a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

    2. I contratti di lavoro di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con anticipo fino a tre mesi rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

  • Interessi di mora: quando sono deducibili per l’impresa

    In sintesi

    • Principio di cassa obbligatorio: gli interessi di mora si deducono nell’anno in cui vengono pagati, non quando maturano.
    • Deroga alla competenza: l’art. 109, comma 7 TUIR prevede esplicitamente questa eccezione alla regola generale del reddito d’impresa.
    • Vale anche per gli interessi attivi: gli interessi di mora che l’impresa incassa da clienti morosi concorrono al reddito nell’anno dell’incasso.
    • Interessi non pagati: indeducibili: se a fine anno gli interessi di mora sono maturati ma non ancora corrisposti, vanno in variazione in aumento e non si deducono.
    • Dove si indica: gli interessi di mora passivi non corrisposti vanno al rigo RF15 del quadro RF come variazione in aumento.

    Come funziona la deducibilità degli interessi di mora

    Quando un’impresa paga in ritardo un fornitore, scattano spesso gli interessi di mora, cioè un importo extra che compensa il creditore per il ritardo. Questi interessi sono un costo per chi li paga, ma non si deducono subito: seguono il principio di cassa, come stabilisce esplicitamente l’art. 109, comma 7 del TUIR. Questo è una deroga importante rispetto alla regola generale delle imprese in contabilità ordinaria, che di solito imputano i costi per competenza.

    In concreto: se a fine anno l’impresa ha maturato interessi di mora verso un fornitore ma non li ha ancora pagati, quegli interessi non sono deducibili in quell’anno. Diventano deducibili solo quando vengono effettivamente corrisposti. Nel frattempo, l’importo contabilizzato va portato in variazione in aumento nel quadro RF.

    La regola vale anche al contrario: gli interessi di mora che l’impresa riceve da clienti morosi (interessi attivi) non concorrono al reddito nell’anno in cui maturano, ma in quello in cui vengono incassati. Questo principio di simmetria rende la gestione contabile e fiscale degli interessi di mora coerente per entrambe le parti.

    Interessi di mora: regime fiscale
    Situazione Regime fiscale Anno di rilevanza
    Interessi passivi maturati e pagati nello stesso anno Deducibili Anno del pagamento
    Interessi passivi maturati ma non ancora pagati Indeducibili – variazione in aumento RF15 Slittano all'anno del pagamento
    Interessi attivi maturati ma non ancora incassati Non tassati – variazione in diminuzione Tassati nell'anno dell'incasso
    Interessi passivi pagati in anni successivi alla maturazione Deducibili nell'anno del pagamento Anche se maturati in anni precedenti

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha acquistato macchinari a credito e ha pagato in ritardo. A dicembre 2025 maturano 3.500 euro di interessi di mora verso il fornitore, ma il pagamento viene effettuato a marzo 2026. In dichiarazione 2025 quei 3.500 euro contabilizzati vanno in variazione in aumento al rigo RF15 (interessi di mora indeducibili perché non ancora corrisposti). Nel 2026, quando Alfa SRL paga i 3.500 euro, li porta in variazione in diminuzione: diventano deducibili nel 2026. Un anno di scarto fiscale rispetto alla competenza contabile.

    Documenti necessari

    • Fattura o nota di addebito del fornitore con gli interessi di mora
    • Contratto o accordo che stabilisce il tasso di mora applicato
    • Estratto conto bancario o bonifico che attesta il pagamento
    • Libro giornale con la registrazione contabile degli interessi
    • Quadro RF del modello Redditi SC (rigo RF15 per la variazione in aumento)

    Caso 1 – Interessi di mora pagati nell'anno di maturazione

    Scenario. Beta SNC ha ritardato il pagamento di una fornitura. Il fornitore applica interessi di mora per 1.200 euro, che Beta SNC paga in un’unica soluzione a novembre 2025, nello stesso anno in cui sono maturati.

    Come si applica. In questo caso il pagamento avviene nello stesso anno di maturazione degli interessi. Non c’è alcun disallineamento tra competenza e cassa. Beta SNC può dedurre i 1.200 euro nella dichiarazione 2025 senza necessità di variazioni extra: il costo è stato contabilizzato e pagato nello stesso esercizio.

    In pratica

    • Se maturazione e pagamento cadono nello stesso anno, non servono variazioni fiscali.
    • Il costo è direttamente deducibile perché il principio di cassa è già soddisfatto.
    • Conservare la documentazione del pagamento in caso di verifica fiscale.

    Caso 2 – Interessi maturati nel 2025, pagati nel 2026

    Scenario. Tizio è amministratore di Alfa SRL. A fine 2025 la società ha maturato 4.800 euro di interessi di mora verso due fornitori, ma li paga entrambi a febbraio 2026 per motivi di liquidità.

    Come si applica. Gli interessi sono stati contabilizzati nel conto economico 2025, ma non sono stati pagati entro il 31 dicembre 2025. In base all’art. 109, comma 7 TUIR, non sono deducibili nel 2025. Alfa SRL porta 4.800 euro in variazione in aumento al rigo RF15 nella dichiarazione 2025. Quando li paga a febbraio 2026, li deduce nella dichiarazione 2026 come variazione in diminuzione. Tizio deve ricordarsi di monitorare questi importi per non perderli nell’anno successivo.

    In pratica

    • Tenere un registro degli interessi di mora maturati e non ancora pagati a fine anno.
    • Verificare nell’anno successivo che la deduzione venga inserita quando si effettua il pagamento.
    • Il rischio concreto è dimenticare la deduzione nell’anno del pagamento se la gestione non è ordinata.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Gli interessi di mora seguono le stesse regole degli interessi passivi bancari?

    No. Gli interessi passivi bancari seguono le regole dell’art. 96 TUIR (con il test ROL e i limiti percentuali). Gli interessi di mora, invece, seguono il principio di cassa dell’art. 109, comma 7, senza i limiti quantitativi dell’art. 96.

    Se non ho pagato gli interessi di mora, li perdo come deduzione?

    No, non li perdi: li rimandi. La deduzione spetta nell’anno in cui effettui il pagamento, anche se gli interessi si riferiscono ad anni precedenti.

    Come faccio a sapere quanto portare in variazione in aumento?

    Devi sommare tutti gli interessi di mora che hai contabilizzato nel conto economico dell’anno ma che non hai ancora pagato al 31 dicembre. Questo importo va al rigo RF15 del quadro RF.

    Gli interessi di mora che ricevo dai miei clienti quando li dichiaro?

    Li dichiari nell’anno in cui li incassi, non nell’anno in cui maturano. Se il cliente ti paga gli interessi nel 2026, li dichiari nella dichiarazione 2026, anche se si riferivano a ritardi del 2025.

    Cosa succede se gli interessi di mora si accumulano per anni senza pagamento?

    Continuano a essere indeducibili anno dopo anno, finché non vengono pagati. Nell’anno del pagamento diventano finalmente deducibili, tutti insieme.

    Devo documentare gli interessi di mora per la deducibilità?

    Sì. Servono la fattura o nota di addebito del fornitore, il contratto che prevede il tasso di mora, e la prova del pagamento (bonifico bancario). Senza documentazione, la deduzione può essere contestata.

  • Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano in conformità al principio di non discriminazione stabilito dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976.

    2. Il presente testo unico si applica anche nei confronti dei padri lavoratori, in conformità alle disposizioni del presente capo, al fine di promuovere una più equa ripartizione delle responsabilità familiari tra uomini e donne e di consentire una migliore conciliazione tra vita professionale e vita familiare.

  • Art. 136 L. 633/1941

    Art. 136 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Il contratto con il quale l'autore concede la facoltà di rappresentare in pubblico un'opera drammatica, drammatico-musicale, coreografica, pantomimica o qualunque altra opera destinata alla rappresentazione, è regolato, oltrechè dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono.

    Salvo patto contrario, la concessione di detta facoltà non è esclusiva e non è trasferibile ad altri.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 2 D.Lgs. 151/2001 – Definizioni

    Art. 2 D.Lgs. 151/2001 – Definizioni

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

    a) «congedo di maternità»: il congedo obbligatorio spettante alla lavoratrice madre di cui agli articoli 16 e seguenti;

    b) «congedo di paternità»: il congedo spettante al lavoratore padre di cui agli articoli 27-bis e 28 e seguenti;

    c) «congedo parentale»: il congedo facoltativo spettante alla lavoratrice madre e al lavoratore padre di cui agli articoli 32 e seguenti;

    d) «congedo per la malattia del figlio»: il congedo spettante alla lavoratrice madre e al lavoratore padre di cui agli articoli 47 e seguenti;

    e) «figlio»: il figlio legittimo, naturale o adottivo, ovvero il minore in affidamento preadottivo;

    f) «proposta di incontro»: la proposta di incontro rivolta alla coppia adottiva dalla commissione per le adozioni internazionali.

  • Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

    1. Il presente testo unico disciplina il sostegno alla maternità e alla paternità, definendo i congedi, i riposi, i permessi e le tutele economiche e normative spettanti alla lavoratrice madre, al lavoratore padre, nonché alle lavoratrici autonome e libere professioniste.

  • Art. 56 D.Lgs. 81/2015 – Copertura finanziaria

    Art. 56 D.Lgs. 81/2015 – Copertura finanziaria

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, valutati in 2 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    Art. 55 D.Lgs. 81/2015 – Abrogazioni e norme transitorie

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Salvo che non sia diversamente disposto, sono abrogati:

    a) il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disciplina del lavoro a tempo parziale in attuazione della direttiva 97/81/CE concernente l’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES;

    b) gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni;

    c) il decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251;

    d) il decreto legislativo 26 aprile 2012, n. 62, recante norme per l’implementazione del sistema di garanzia per i giovani;

    e) il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

    f) l’articolo 7-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

    g) i commi da 2 a 10 dell’articolo 46-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

    2. Ai contratti di lavoro a tempo parziale già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.

    3. Ai contratti di lavoro a tempo determinato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili, e quelli già stipulati continuano ad avere efficacia ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sino alla loro scadenza.

    4. Ai contratti di apprendistato già in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e successive modificazioni.

    5. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, si applicano a far data dal 1° gennaio 2016, con salvezza dei contratti già instaurati che restano in vigore fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

  • Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    Art. 54 D.Lgs. 81/2015 – Stabilizzazione dei collaboratori

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Allo scopo di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, i datori di lavoro privati che procedano, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto possono estinguere i pregressi rapporti di collaborazione attraverso un atto scritto di conciliazione.

    2. Le parti, con la sottoscrizione dell’atto conciliativo, dichiarano estinti i rapporti di collaborazione intercorsi in precedenza tra loro, e il lavoratore rinuncia a qualsiasi pretesa in relazione ai pregressi rapporti, ivi compresa quella relativa alla loro qualificazione come rapporti di lavoro subordinato, e il datore di lavoro si impegna a non esercitare futura azione per il recupero delle somme eventualmente già versate al lavoratore in esecuzione dei pregressi rapporti di collaborazione.

    3. L’atto di conciliazione non è efficace se non depositato presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, che lo approva con decreto.

    4. Nel caso in cui siano state già avviate azioni per il recupero di contributi previdenziali e assistenziali non versati, gli oneri previdenziali e assistenziali delle annualità precedenti all’assunzione si prescrivono entro il termine di cinque anni dalla data di conclusione dell’atto di conciliazione.

  • Ritenute riattribuite ai soci di società di persone: come funziona

    In sintesi

    • Cosa sono le ritenute riattribuite: le ritenute d’acconto che clienti o banche hanno trattenuto sui pagamenti alla società di persone vengono ‘girate’ ai soci, in proporzione alle quote, perche li usino nella propria dichiarazione.
    • Dove si indicano nella dichiarazione SP: le ritenute subite dalla societa compaiono nel quadro RO, sezione II, campo 12 di ogni socio. La somma va poi nel quadro RX (rigo RX51, colonna 3) della dichiarazione della societa.
    • Come le usa il socio: il socio persona fisica porta la propria quota di ritenuta nella dichiarazione IRPEF (modello Redditi PF o 730) come credito d’acconto, riducendo l’imposta dovuta o generando un rimborso.
    • Proporzionale alle quote: la riattribuzione avviene in base alla percentuale di partecipazione agli utili risultante dall’atto costitutivo o dalla scrittura privata autenticata.
    • Prospetto ai soci: la societa e obbligata a rilasciare a ogni socio un prospetto che indica, tra l’altro, le ritenute d’acconto imputabili, distinguendo tra ritenute effettivamente pagate e ritenute figurative.
    • Ritenute figurative: alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni riconoscono crediti per imposte estere anche se non effettivamente versate; anche questi crediti vanno comunicati ai soci nel prospetto.

    Perche la societa non usa da sola le ritenute che ha subito

    Immaginate che un cliente della SNC paghi una fattura trattenendo il 4% a titolo di ritenuta d’acconto. Quella somma finisce all’Agenzia delle Entrate, non alla SNC. Ma poiche la SNC non paga IRPEF (la pagano i soci), quella ritenuta deve in qualche modo tornare utile. Il meccanismo si chiama riattribuzione.

    In pratica la societa raccoglie tutte le ritenute subite nell’anno – da clienti, da banche sugli interessi attivi, da chiunque abbia effettuato una trattenuta – e le distribuisce ai soci come credito d’imposta, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Ogni socio inserisce poi quella quota nella propria dichiarazione IRPEF come acconto gia versato, e la scala dall’imposta dovuta.

    Le istruzioni Redditi SP 2026 dell’Agenzia delle Entrate regolano questo meccanismo nel quadro RO della dichiarazione SP. In particolare, la sezione II del quadro RO e dedicata all’elenco dei soci: per ciascuno si compila il campo 12 con l’importo delle ritenute riattribuite. La somma di tutti questi importi confluisce nel quadro RX (rigo RX51, colonna 3) della dichiarazione della societa, a bilancio del meccanismo.

    Un aspetto importante: nel prospetto che la societa rilascia al socio, le ritenute vanno indicate separatamente tra quelle ‘effettivamente pagate’ (ritenute ordinarie) e quelle ‘figurative’ (cioe crediti d’imposta riconosciuti da convenzioni internazionali contro la doppia imposizione anche senza versamento effettivo). Per il socio e una distinzione rilevante ai fini del calcolo del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero.

    Ritenute riattribuite: schema del flusso
    Fase Soggetto Cosa accade
    Cliente o banca effettua la ritenuta Terzo sostituto d'imposta Trattiene la ritenuta d'acconto e la versa all'Erario per conto della SNC
    Calcolo e indicazione nella dichiarazione SP SNC o SAS Indica nel quadro RO, campo 12 di ogni socio, la quota di ritenuta spettante; il totale va in RX51 col. 3
    Rilascio del prospetto SNC o SAS Consegna a ogni socio il prospetto con la quota di ritenute effettive e figurative
    Utilizzo nella dichiarazione personale Singolo socio Inserisce la propria quota di ritenuta come acconto IRPEF nella propria dichiarazione (Redditi PF o 730)
    Effetto finale Fisco La ritenuta gia versata dal terzo riduce il debito IRPEF del socio; se eccede, genera rimborso

    Esempio pratico

    • Alfa SNC (consulenza, due soci: Tizio al 60% e Caio al 40%) ha subito nel 2025 ritenute d’acconto totali per 6.000 euro (principalmente da clienti che pagano con ritenuta del 20% sui compensi). La SNC non le puo usare direttamente: le riattribuisce ai soci. Nel campo 12 del quadro RO, per Tizio indica 3.600 euro (60% di 6.000) e per Caio 2.400 euro (40% di 6.000). La SNC riporta in RX51 il totale di 6.000 euro. Tizio inserisce i suoi 3.600 euro come acconto nella propria dichiarazione IRPEF: se la sua imposta lorda ammonta a 10.000 euro, paga solo 6.400 euro. Caio fa lo stesso con i suoi 2.400 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione unica (CU) rilasciata dai clienti o dagli istituti di credito con le ritenute effettuate
    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RO, sezione II, campo 12 per ogni socio; quadro RX rigo RX51)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con ritenute effettive e figurative, distinte per anno e Stato estero se applicabile
    • Dichiarazione IRPEF del socio (modello Redditi PF o modello 730) dove inserire la quota di ritenute
    • Documentazione delle convenzioni internazionali se vi sono ritenute figurative da crediti d’imposta esteri

    Tizio socio di Alfa SNC: ritenuta da cliente aziendale compensa l'IRPEF

    Scenario. Alfa SNC eroga consulenze a un’azienda che applica la ritenuta d’acconto del 20% sulle fatture. Nel 2025 le ritenute subite sono 8.000 euro. I soci sono Tizio (quota 70%) e Caio (quota 30%). Tizio ha anche redditi da fabbricati.

    Come si applica. La SNC riattribuisce a Tizio 5.600 euro (70% di 8.000) e a Caio 2.400 euro. Tizio indica i 5.600 euro nel quadro dedicato alle ritenute della propria dichiarazione IRPEF. La sua IRPEF lorda e 15.000 euro: dopo le detrazioni standard e la ritenuta riattribuita di 5.600 euro, il saldo da versare scende a circa 9.000 euro. Caio, con un’imposta lorda di 3.000 euro, usa i suoi 2.400 euro come acconto: versera solo 600 euro.

    In pratica

    • Le ritenute riattribuite si inseriscono nella dichiarazione del socio come se lui stesso avesse subito quelle ritenute: funzionano esattamente come gli acconti d’imposta versati direttamente.
    • Se le ritenute riattribuite eccedono l’IRPEF dovuta dal socio, la differenza genera un credito d’imposta che il socio puo chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione negli anni successivi.

    Caio e il credito figurativo da redditi esteri: il prospetto SP e fondamentale

    Scenario. Beta SAS ha incassato nel 2025 proventi da una partecipazione estera in uno Stato con cui l’Italia ha una convenzione contro la doppia imposizione che prevede ritenute figurative. Caio e socio al 50%.

    Come si applica. Le ritenute figurative (quelle che la convenzione riconosce anche se lo Stato estero non le ha effettivamente prelevate) vengono indicate dalla SAS nel prospetto rilasciato a Caio, separatamente dalle ritenute ordinarie. Caio utilizza queste informazioni per calcolare il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione. Il prospetto deve indicare: l’anno di percezione del reddito estero, l’ammontare del reddito prodotto in ciascuno Stato e la relativa imposta (effettiva o figurativa) riferita alla quota di partecipazione del socio.

    In pratica

    • Il prospetto che la societa rilascia al socio e un documento fondamentale: senza di esso il socio non puo correttamente calcolare il credito d’imposta per i redditi esteri ne inserire le ritenute nella dichiarazione.
    • Le ritenute figurative non sono una anomalia: le prevedono espressamente molte convenzioni bilaterali e le istruzioni Redditi SP le disciplinano nel punto 6 del prospetto da rilasciare ai soci.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La societa di persone deve versare qualcosa all'Agenzia delle Entrate per le ritenute subite?

    No. Le ritenute le versa il sostituto d’imposta (il cliente o la banca) direttamente all’Erario. La societa non deve fare nulla di ulteriore: deve solo raccogliere le Certificazioni Uniche ricevute e ripartire le ritenute tra i soci nel quadro RO della dichiarazione SP.

    Cosa succede se la societa non rilascia il prospetto ai soci?

    Il prospetto e obbligatorio per legge. Senza di esso i soci non possono inserire correttamente le ritenute nelle proprie dichiarazioni, rischiando di pagare piu IRPEF del dovuto o di perdere crediti d’imposta spettanti.

    Le ritenute si ripartiscono sempre in base alle quote di partecipazione agli utili?

    Si. La quota di ritenute spettante a ogni socio segue la stessa percentuale di partecipazione agli utili indicata nell’atto costitutivo o nella scrittura privata autenticata. Se le quote non sono documentate si presumono proporzionali ai conferimenti, e se nemmeno quelli sono noti, si presumono uguali tra tutti i soci.

    Il socio accomandante di una SAS riceve anche lui le ritenute riattribuite?

    Si. L’imputazione delle ritenute segue la quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla qualita di socio accomandante o accomandatario. Tutti i soci ricevono la propria quota di ritenute nel prospetto.

    Se le ritenute riattribuite superano l'IRPEF del socio, cosa fa il socio?

    Il socio indica comunque le ritenute nella propria dichiarazione. Se l’imposta netta risultante e negativa (cioe le ritenute superano l’IRPEF dovuta), il socio puo scegliere di chiedere il rimborso della differenza oppure di usarla come credito d’imposta da scomputare nell’anno successivo.

    Devono essere riattribuite solo le ritenute d'acconto o anche le ritenute a titolo d'imposta?

    Le ritenute che la societa riattribuisce ai soci sono quelle a titolo d’acconto, cioe quelle che non estinguono l’obbligazione tributaria ma rappresentano un pagamento parziale anticipato dell’imposta. Le ritenute a titolo d’imposta definitivo, se applicabili, non si riattribuiscono perche esauriscono gia il prelievo sulla specifica fonte di reddito.

    Vedi anche: art. 5-bis IRAP, Ritenute non versate dal sostituto, Ritenute del condominio sugli appalti, Ritenuta d’acconto su provvigioni di agenti e rappresentanti, Ritenuta d’acconto di professionisti e autonomi al 20% e Ritenuta d’acconto.

  • Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    Art. 53 D.Lgs. 81/2015 – Superamento associazione in partecipazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 2549, secondo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica, l’apporto di quest’ultimo non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.»

    2. In ogni caso, i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in vigore fino alla loro scadenza naturale e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2015.

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