Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Pensionati esteri al Sud: regime al 7% nel 730/2026

    In sintesi

    • Il regime consente ai pensionati di fonte estera che trasferiscono la residenza in comuni del Mezzogiorno di pagare un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi prodotti all’estero.
    • I comuni ammessi devono avere una popolazione non superiore a 20.000 abitanti e trovarsi nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.
    • Per accedere al regime occorre non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diventa efficace.
    • Il trasferimento di residenza deve avvenire da Paesi con i quali l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa in materia fiscale.
    • L’agevolazione dura complessivamente dieci anni: il periodo di trasferimento più i nove periodi d’imposta successivi.
    • L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si trasferisce la residenza, compilando la sezione apposita del quadro M (rigo M51).

    Come funziona il regime agevolato per i pensionati esteri

    Dal 1° gennaio 2019 esiste in Italia un regime fiscale pensato apposta per attrarre chi percepisce una pensione dall’estero e vuole trascorrere gli anni della pensione nel Sud Italia. La regola di base è semplice: invece di applicare le normali aliquote IRPEF progressive su tutti i redditi esteri, il pensionato paga un’imposta sostitutiva unica del 7%, calcolata in modo forfettario sull’insieme dei redditi prodotti fuori dall’Italia.

    Il regime è disciplinato dall’articolo 24-ter del TUIR ed è stato introdotto con l’obiettivo di spingere lo sviluppo demografico ed economico dei piccoli comuni del Mezzogiorno. Non si tratta di un’esenzione, ma di una tassazione agevolata e semplificata: si paga il 7% su tutto ciò che si produce all’estero, senza dover applicare le aliquote ordinarie (che nel 2025 arrivano fino al 43%) né calcolare detrazioni e deduzioni.

    L’opzione si esercita direttamente nella dichiarazione dei redditi, compilando il rigo M51 del quadro M del Modello 730 (o del Modello Redditi PF), e rimane valida per dieci anni complessivi. Chi sceglie di revocarla può farlo in qualsiasi anno, con effetto dall’anno in cui esercita la revoca.

    Requisiti e caratteristiche del regime al 7%
    Elemento Dettaglio
    Aliquota 7% forfettaria su tutti i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero
    Tipo di reddito agevolato Redditi di qualunque categoria prodotti all'estero (pensione estera e altri redditi esteri)
    Regioni ammesse Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise, Puglia
    Dimensione del comune Popolazione non superiore a 20.000 abitanti
    Requisito di non residenza pregressa Non residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti l'opzione
    Paese di provenienza Paese con accordo di cooperazione amministrativa in vigore con l'Italia
    Durata dell'agevolazione Il periodo di trasferimento + i 9 periodi d'imposta successivi (10 anni totali)

    Esempio pratico

    • Tizio, pensionato tedesco, si trasferisce nel 2025 in un comune calabrese di 15.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia prima. La sua pensione tedesca ammonta a 30.000 euro annui; ha inoltre un affitto in Germania da cui ricava 8.000 euro. Con il regime ordinario pagherebbe l’IRPEF su entrambi i redditi esteri in base agli scaglioni progressivi. Con il regime al 7%, invece, applica il 7% sull’intero reddito estero di 38.000 euro, pagando 2.660 euro di imposta sostitutiva. La scelta va esercitata nel 730/2026 compilando il rigo M51 e indicando il comune di residenza.

    Documenti necessari

    • Documentazione attestante la residenza nel comune del Mezzogiorno (certificato di residenza anagrafica)
    • Certificazione dei redditi da pensione estera (equivalente della Certificazione Unica, rilasciata dall’ente previdenziale estero)
    • Documentazione degli altri redditi prodotti all’estero (dichiarazioni fiscali estere, estratti conto, contratti di locazione estera)
    • Eventuali certificazioni delle imposte pagate all’estero sulle giurisdizioni per cui non si esercita l’opzione
    • Certificato storico di residenza o documentazione equivalente attestante la non residenza in Italia nei 5 anni precedenti

    Pensionato che trasferisce la residenza nel primo anno di opzione

    Scenario. Caio, pensionato britannico, si trasferisce nel 2025 in un comune siciliano di 12.000 abitanti. Non ha mai risieduto in Italia. Percepisce una pensione dal Regno Unito e affitta un appartamento a Londra.

    Come si applica. Caio può esercitare l’opzione per il regime al 7% compilando il rigo M51 nel 730/2026. Indica come anno di primo esercizio il 2025. Nella colonna 4 dichiara di non essere stato residente in Italia nei cinque anni precedenti. Nel rigo M54 indica l’ammontare della pensione estera e degli altri redditi prodotti all’estero. Questi redditi non vanno inseriti negli altri quadri della dichiarazione: sono tassati solo tramite l’imposta sostitutiva al 7%.

    In pratica

    • I redditi esteri coperti dall’opzione non si sommano al reddito complessivo IRPEF italiano.
    • Il regime copre sia la pensione estera sia gli altri redditi prodotti all’estero.
    • L’opzione ha effetto dall’anno del trasferimento e dura fino al decimo anno.

    Pensionato che vuole escludere alcuni Paesi dall'opzione

    Scenario. Sempronio, pensionato svizzero, si trasferisce in un comune pugliese. Ha redditi da pensione svizzera e dividendi da una società francese. Preferisce non includere la Francia nell’opzione per poter usufruire del credito d’imposta ordinario sui dividendi francesi.

    Come si applica. Sempronio può esercitare l’opzione escludendo la Francia. Nel rigo M53 indica la Svizzera come giurisdizione di ultima residenza; nella sezione ‘Giurisdizioni non ricomprese nell’opzione’ indica il codice della Francia. Per i dividendi francesi si applicano le regole ordinarie IRPEF, con eventuale credito per le imposte pagate in Francia. Per i redditi svizzeri (pensione) si applica invece il 7% sostitutivo. Il credito d’imposta per i redditi esteri ordinari non è compensabile con l’imposta sostitutiva forfettaria.

    In pratica

    • E’ possibile escludere uno o piu’ Paesi dall’opzione, anche in anni successivi al primo.
    • I redditi dei Paesi esclusi seguono le regole IRPEF ordinarie con eventuale credito per imposte estere.
    • Il credito per imposte estere dei Paesi esclusi non si compensa con l’imposta sostitutiva del 7%.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il regime al 7% vale anche per redditi prodotti in Italia?

    No. L’imposta sostitutiva del 7% si applica solo ai redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. I redditi prodotti in Italia continuano a essere tassati con le regole IRPEF ordinarie.

    Cosa succede se cambio comune restando nel Mezzogiorno?

    Il regime continua ad applicarsi purché il nuovo comune soddisfi i requisiti (regioni ammesse e popolazione non superiore a 20.000 abitanti). Se ci si trasferisce in un comune che non rispetta questi requisiti, l’opzione cessa di essere efficace.

    Posso revocare l'opzione prima dei dieci anni?

    Sì. La revoca si esercita barrando la colonna 6 del rigo M51 nella dichiarazione dei redditi dell’anno per il quale si intende cessare il regime. La revoca è efficace a partire dall’anno in cui viene esercitata.

    Il regime al 7% si applica anche ai familiari che si trasferiscono con il pensionato?

    Le istruzioni al quadro M rimandano all’Appendice per i dettagli sui familiari. Il regime principale riguarda il titolare della pensione estera; per l’estensione ai familiari conviventi occorre verificare le condizioni specifiche indicate nelle istruzioni per il Modello Redditi PF.

    Devo continuare a presentare la dichiarazione nel Paese di origine?

    Gli obblighi dichiarativi nel Paese estero dipendono dalla legislazione di quel Paese e dalle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili. Il regime italiano al 7% non sostituisce eventuali obblighi fiscali esteri: occorre verificare caso per caso con un professionista.

  • Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    Art. 47-quater D.Lgs. 81/2015 – Compenso dei rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In assenza di contratti collettivi applicabili, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis hanno diritto ad una indennità integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

    2. Non è ammessa la determinazione del compenso in base alle consegne effettuate.

  • Lezioni private e ripetizioni: come dichiararle nel 730

    In sintesi

    • Chi può usare la sostitutiva: solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado.
    • Aliquota agevolata: 15% sul totale dei compensi da lezioni private (imposta sostitutiva, rigo RM37 del Modello Redditi PF).
    • Alternativa possibile: si può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella apposita; in quel caso i compensi vanno nel rigo RL15 con codice 6.
    • Acconto dovuto: se l’imposta sostitutiva supera 51,65 euro, scatta l’obbligo di versare un acconto pari al 100% dell’imposta.
    • Modello da usare: il Modello 730 non basta per la sostitutiva sulle ripetizioni; serve il Modello Redditi PF (quadro RM37).
    • Ritenuta del sostituto: chi commissiona le ripetizioni non applica ritenute se il docente ha optato per la sostitutiva.

    Come funziona l'imposta sostitutiva sulle lezioni private

    Se sei un insegnante con cattedra in una scuola – elementare, media o superiore – e dai ripetizioni private, la legge prevede un regime fiscale agevolato: invece di pagare l’IRPEF ordinaria, puoi versare una imposta sostitutiva del 15% sul totale dei compensi percepiti.

    Questo regime si chiama ‘sostitutiva’ proprio perché sostituisce l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali. Il vantaggio è evidente: se la tua aliquota marginale IRPEF è, per esempio, al 35%, con la sostitutiva paghi molto meno.

    La scelta non è obbligatoria: puoi decidere di restare in tassazione ordinaria, dichiarando i compensi come redditi di lavoro autonomo occasionale nel quadro RL15 (o D5 del 730). La sostitutiva si applica solo se non eserciti la scelta contraria. Se hai dei dubbi su quale regime convenga nel tuo caso, parlane con un commercialista: dipende da quante detrazioni o deduzioni riesci a portare in compensazione.

    Regimi fiscali per i docenti con ripetizioni
    Regime Aliquota / Modalità Modello da usare
    Imposta sostitutiva (default) 15% sul totale compensi Redditi PF, rigo RM37
    Tassazione ordinaria (opzione) Aliquote IRPEF progressive Redditi PF rigo RL15, codice 6; o 730 rigo D5 codice 2
    Acconto sostitutiva (se imp. > 51,65 euro) 100% dell'imposta dovuta F24 codici tributo 1854 e 1855

    Esempio pratico

    • Tizio, docente di liceo, ha guadagnato 3.000 euro con ripetizioni nel 2025. Sceglie la sostitutiva al 15%: paga 450 euro di imposta (3.000 x 15%). Se avesse optato per la tassazione ordinaria e avesse un reddito complessivo che lo colloca nell’aliquota del 35%, avrebbe pagato 1.050 euro sulla stessa somma. La sostitutiva gli fa risparmiare 600 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata da chi ha erogato i compensi (causale M o O)
    • Registro dei compensi percepiti (prospetto da compilare e conservare)
    • Modello F24 degli acconti versati negli anni precedenti (codici tributo 1854 e 1855)
    • Contratti o ricevute delle singole prestazioni
    • Documento che attesta la qualifica di docente titolare di cattedra

    Tizio: docente di medie con molte ripetizioni

    Scenario. Tizio insegna matematica alle scuole medie e nel 2025 ha guadagnato 8.000 euro dando ripetizioni a studenti privati. Nessuno di questi genitori gli ha rilasciato una Certificazione Unica.

    Come si applica. Poiché Tizio è un docente titolare di cattedra, può applicare la sostitutiva del 15%. Deve compilare il rigo RM37 del Modello Redditi PF indicando 8.000 euro in colonna 1. L’imposta sarà 1.200 euro (8.000 x 15%). Poiché supera 51,65 euro, dovrà versare anche un acconto del 100%, cioè altri 1.200 euro per il 2026. Attenzione: il rigo RM37 non è presente nel Modello 730, quindi Tizio deve usare il Modello Redditi PF anche se per tutto il resto userebbe il 730.

    In pratica

    • Usa il Modello Redditi PF, rigo RM37, per la sostitutiva al 15%.
    • Se l’imposta supera 51,65 euro, versa l’acconto con F24 (codici 1854 e 1855).
    • Non dichiarare questi compensi nel quadro D del 730 se scegli la sostitutiva.

    Caio: docente universitario che preferisce la tassazione ordinaria

    Scenario. Caio insegna all’università e nel 2025 ha incassato 1.800 euro da tre lezioni private. Ha molte detrazioni IRPEF (spese mediche, ristrutturazione) e ritiene che la tassazione ordinaria possa costargli meno.

    Come si applica. Caio può optare per la tassazione ordinaria barrando la casella 6 del rigo RM37. In quel caso indica i 1.800 euro nel rigo RL15, colonna 2, con il codice 6 in colonna 1 ‘altri dati’. I compensi si sommano al reddito complessivo e vengono tassati alle aliquote IRPEF progressive. Le detrazioni che ha maturato si applicano sull’imposta complessiva, potenzialmente riducendola sotto il 15% effettivo.

    In pratica

    • Per optare per la tassazione ordinaria, barra la casella 6 nel rigo RM37 del Modello Redditi PF.
    • Indica i compensi nel rigo RL15 con il codice 6 in ‘altri dati’.
    • Le detrazioni IRPEF si applicano normalmente e possono rendere conveniente la scelta ordinaria.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi può usare l'imposta sostitutiva del 15% sulle ripetizioni?

    Solo i docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado. Un insegnante precario senza cattedra titolare non rientra in questo regime agevolato.

    Posso dichiarare le ripetizioni con il Modello 730?

    No, se scegli la sostitutiva al 15% devi usare il Modello Redditi PF (rigo RM37). Il 730 prevede la compilazione del rigo D5 solo per la tassazione ordinaria. Puoi però presentare il 730 per tutto il resto e il Redditi PF per il quadro RM37.

    Quando devo versare l'acconto sull'imposta sostitutiva?

    Se l’imposta calcolata (15% dei compensi) supera 51,65 euro, devi versare un acconto pari al 100% di quell’importo. Se inferiore a 257,52 euro, si versa in unica rata entro il 30 novembre 2026; se uguale o superiore, in due rate (40% entro il 30 giugno o 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%, 60% entro il 30 novembre 2026).

    Cosa succede se non sono titolare di cattedra ma do ripetizioni?

    I compensi sono redditi di lavoro autonomo occasionale (redditi diversi). Vanno dichiarati nel rigo D5 del 730 o RL15 del Redditi PF. Non si applica la sostitutiva al 15%; il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive.

    Come si calcolano le spese deducibili sulle ripetizioni?

    Le spese inerenti alla produzione del reddito possono essere dedotte. Il contribuente deve compilare e conservare un prospetto analitico con i compensi lordi, le spese per ogni prestazione e il reddito netto. Il prospetto va esibito su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

    I compensi da ripetizioni entrano nel calcolo dell'ISEE?

    Se si sceglie la sostitutiva del 15%, questi redditi non concorrono al reddito complessivo IRPEF. Tuttavia, per il calcolo dell’ISEE si considera il reddito complessivo ai fini IRPEF: verifica le specifiche regole ISEE con un CAF, poiché le modalità di calcolo possono variare.

  • Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    Art. 47-ter D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale e informazioni per i rider

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I contratti di cui all’articolo 47-bis, comma 1, sono stipulati in forma scritta, a pena di nullità.

    2. Prima della stipula del contratto, il datore di lavoro o il committente fornisce al lavoratore le informazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e successive modificazioni. Il datore di lavoro o il committente, altresì, informa per iscritto il lavoratore con adeguato preavviso, comunque non inferiore a trenta giorni, delle regole di assegnazione delle prestazioni, anche attraverso piattaforme digitali, incluse quelle relative alla tipologia e all’ammontare, anche non determinato, delle commissioni trattenute.

  • Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    Art. 47-bis D.Lgs. 81/2015 – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (rider)

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.

    2. Le disposizioni del presente capo si applicano sia nel caso in cui i lavoratori di cui al comma 1 siano assunti con contratto di lavoro subordinato sia nel caso in cui i medesimi svolgano attività lavorativa mediante contratto di lavoro autonomo, anche tramite intermediari, nonché in qualsiasi altra forma contrattuale.

  • PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti

    In sintesi

    • Quasi tutta la plusvalenza è esente: grazie alla PEX (art. 87 TUIR), il 95% della plusvalenza da cessione di una partecipazione non concorre alla formazione del reddito IRES. Si tassa solo il 5% residuo.
    • Quattro requisiti cumulativi: holding period di almeno 12 mesi, classificazione in immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio, partecipata non residente in Paese a fiscalità privilegiata, partecipata che esercita attività commerciale.
    • Minusvalenze: nessuna deduzione: se la partecipazione è PEX-eligible, l’eventuale minusvalenza da cessione è indeducibile. Il regime è simmetrico.
    • Reddito minimo delle società di comodo: i dividendi e le plusvalenze PEX-esenti confluiscono tra le esclusioni dal reddito minimo (art. 30, comma 1, L. 724/1994), riducendo la base su cui si calcola il minimo da dichiarare.
    • Non è una scelta: la PEX si applica automaticamente se tutti i 4 requisiti sono soddisfatti. Non occorre optare.

    Che cos'è la PEX e perché esiste

    Immagina che una società italiana (la capogruppo) detenga una partecipazione in un’altra società e decida di venderla realizzando una plusvalenza – cioè un guadagno rispetto al costo di acquisto. Senza una norma speciale, questa plusvalenza sarebbe pienamente tassabile come reddito d’impresa, con IRES al 24%. Ma la società aveva già finanziato la partecipata con utili che erano già stati tassati in capo alla partecipata stessa. Tassare ancora sarebbe una forma di doppia imposizione.

    Per evitarla, l’art. 87 del TUIR introduce la Participation Exemption (PEX): se la partecipazione rispetta quattro requisiti, il 95% della plusvalenza è esente da IRES. Solo il 5% viene inserito nel reddito imponibile e tassato ordinariamente. In pratica, per ogni 100.000 euro di plusvalenza, solo 5.000 euro concorrono alla base imponibile IRES.

    La PEX è una delle norme più importanti della fiscalità d’impresa italiana per chi gestisce strutture di gruppo. Comprenderla bene permette di pianificare correttamente la cessione di partecipazioni e di evitare errori che costano caro – soprattutto sull’aspetto simmetrico: le minusvalenze su partecipazioni PEX-eligible sono completamente indeducibili.

    I 4 requisiti PEX – art. 87 TUIR
    Requisito Contenuto Attenzione
    Holding period Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (12 mesi) Un solo giorno in meno e il requisito cade
    Classificazione in immobilizzazioni finanziarie Nel primo bilancio di possesso, la partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie (non nell'attivo circolante) La classificazione iniziale è decisiva e difficile da modificare
    Residenza della partecipata La partecipata non deve essere residente in un Paese a fiscalità privilegiata (ex black list) Il requisito va verificato per tutto il periodo di possesso
    Attività commerciale La partecipata deve esercitare un'impresa commerciale (non una mera holding patrimoniale di soli immobili o beni non commerciali) Le società immobiliari di puro godimento raramente soddisfano questo requisito

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista il 30% di Beta SRL nel gennaio 2022 per 200.000 euro, classificandola subito tra le immobilizzazioni finanziarie. Beta SRL è residente in Italia ed esercita attività commerciale. Nel marzo 2025 (dopo oltre 12 mesi di possesso) Alfa SRL cede la partecipazione per 500.000 euro. La plusvalenza è 300.000 euro. Con la PEX, il 95% = 285.000 euro è esente; solo il 5% = 15.000 euro entra nel reddito imponibile IRES di Alfa SRL. IRES dovuta sulla plusvalenza: 15.000 × 24% = 3.600 euro invece di 300.000 × 24% = 72.000 euro.

    Documenti necessari

    • Atto di acquisto della partecipazione (con data certa per il holding period)
    • Bilancio del primo esercizio di possesso con evidenza della classificazione in immobilizzazioni finanziarie
    • Documentazione sulla residenza fiscale della partecipata e sull’attività commerciale esercitata
    • Atto di cessione della partecipazione con indicazione del corrispettivo
    • Modello Redditi SC 2026 – quadro RF (variazioni in diminuzione per la quota esente)

    Caso 1 – Tizio cede una partecipazione con tutti i requisiti PEX: risparmio fiscale

    Scenario. Alfa SRL, amministrata da Tizio, ha detenuto per 3 anni il 40% di Gamma SRL (residente in Italia, attività commerciale, immobilizzazioni finanziarie dal primo bilancio). Vende la partecipazione realizzando una plusvalenza di 400.000 euro.

    Come si applica. Tutti e quattro i requisiti PEX sono soddisfatti. L’art. 87 TUIR si applica: il 95% di 400.000 euro = 380.000 euro è esente. Solo 20.000 euro (il 5%) concorrono al reddito imponibile IRES. Alfa SRL paga IRES su 20.000 × 24% = 4.800 euro. Senza PEX avrebbe pagato 400.000 × 24% = 96.000 euro. Risparmio effettivo: 91.200 euro.

    In pratica

    • Il risparmio PEX è tanto più significativo quanto più è alta la plusvalenza: la norma è stata progettata proprio per favorire le ristrutturazioni societarie e le cessioni di partecipazioni all’interno di gruppi.
    • La classificazione iniziale in immobilizzazioni finanziarie è il requisito più ‘sottovalutato’: se in sede di primo bilancio la partecipazione è finita nell’attivo circolante, il beneficio è perso.
    • La quota esente (95%) va indicata come variazione in diminuzione nel quadro RF del Modello Redditi SC.

    Caso 2 – Caio cede una partecipazione in perdita: minusvalenza indeducibile

    Scenario. Beta SRL, gestita da Caio, ha detenuto per 5 anni il 20% di una start-up italiana classificata in immobilizzazioni finanziarie. La start-up ha avuto difficoltà e la partecipazione viene ceduta a 30.000 euro, contro un costo di acquisto di 100.000 euro. Minusvalenza: 70.000 euro.

    Come si applica. La partecipazione soddisfa i requisiti PEX: holding period > 12 mesi, immobilizzazioni finanziarie, partecipata italiana con attività commerciale. Per effetto del principio di simmetria dell’art. 87 TUIR, la minusvalenza di 70.000 euro è completamente indeducibile. Non può essere portata in variazione in aumento né usata per compensare altri redditi.

    In pratica

    • La simmetria PEX è la trappola più frequente: chi pianifica la cessione di una partecipazione pensando di ‘recuperare’ la minusvalenza si trova invece a non poter dedurre nulla.
    • Se si prevede di realizzare una minusvalenza, conviene verificare se i requisiti PEX sono tutti soddisfatti: se manca anche solo uno (es. classificazione nell’attivo circolante), la minusvalenza potrebbe essere deducibile.
    • Beta SRL non ha alcuna variazione fiscale utile: la perdita di 70.000 euro è solo civilistica, non fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La PEX si applica anche alle società di persone?

    No. La Participation Exemption dell’art. 87 TUIR si applica ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali). Le società di persone (SNC, SAS) e i soggetti IRPEF seguono regole diverse per le plusvalenze da partecipazioni.

    Cosa succede se la partecipazione è detenuta da meno di 12 mesi?

    Se il periodo di possesso è inferiore a 12 mesi ininterrotti, il requisito del holding period non è soddisfatto e la plusvalenza è interamente tassabile come reddito d’impresa ordinario, senza alcuna esenzione.

    Come si calcola il 5% tassato se la plusvalenza è molto piccola?

    Il calcolo è sempre proporzionale: il 5% della plusvalenza realizzata, indipendentemente dall’importo. Non esiste una soglia minima al di sotto della quale si applica un regime diverso.

    La PEX vale anche per le partecipazioni in società estere?

    Sì, purché la partecipata non sia residente in un Paese a fiscalità privilegiata (individuato in base ai criteri dell’art. 47-bis TUIR). Se la partecipata è in un Paese black list, il requisito di residenza non è soddisfatto e la PEX non si applica.

    Le plusvalenze PEX esenti vanno dichiarate nel Modello Redditi?

    Sì: la plusvalenza totale va inclusa nel quadro RF tra i proventi, ma il 95% esente viene poi portato in variazione in diminuzione. Solo il 5% rimane nell’imponibile. È importante documentare correttamente l’operazione.

    Cosa significa 'attività commerciale' per la partecipata?

    La partecipata deve svolgere un’attività d’impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 TUIR. Una holding che detiene solo immobili a uso personale o partecipazioni non qualificanti non soddisfa questo requisito. In caso di dubbio, è utile valutare l’interpello all’Agenzia delle Entrate.

    Vedi anche: Plusvalenze su partecipazioni qualificate, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa, Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione e Plusvalenza cessione azienda.

  • Art. 47 D.Lgs. 81/2015 – Disposizioni finali apprendistato

    Art. 47 D.Lgs. 81/2015 – Disposizioni finali apprendistato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Restano ferme le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    2. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato compatibile con la natura del contratto di apprendistato.

    3. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni in materia di apprendistato si applicano secondo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

  • Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi

    Art. 46 D.Lgs. 81/2015 – Standard professionali e formativi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, definisce le linee guida per gli standard formativi dell’apprendistato e le modalità di raccordo dei percorsi di apprendistato con il sistema scolastico, universitario e di istruzione e formazione professionale.

  • Piano Casa Italia 2026: cosa prevede per l’edilizia sociale, esempio

    In sintesi

    • Il Piano Casa Italia è ampliato con interventi per giovani, giovani coppie, genitori separati e persone anziane.
    • Per i giovani e le giovani coppie sono previsti alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy).
    • Per gli anziani sono previsti alloggi a canone agevolato associati a contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione.
    • Gli interventi dovranno integrarsi con i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.
    • L’attuazione è condizionata al DPCM (da adottare di concerto tra Ministro delle Infrastrutture e MEF), non ancora pubblicato: nessuna domanda è al momento aperta.

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 783 della L. 199/2025 modifica il Piano Casa Italia (art. 1, L. 207/2024) aggiungendo il coinvolgimento del MEF, definendo i fabbisogni sociali prioritari – giovani, giovani coppie, genitori separati e anziani – e coordinando gli interventi con i fondi strutturali europei 2021-2027. L’attuazione è subordinata al DPCM previsto, non ancora pubblicato.

    Approfondimento normativo completo: Comma 783 LB26: Piano casa Italia per giovani, anziani e genitor.

    Piano Casa Italia 2026: il quadro normativo e i destinatari

    Il comma 783 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) integra e amplia il Piano Casa Italia istituito dall’articolo 1 della legge n. 207/2024. La modifica più rilevante sul piano procedurale riguarda il coinvolgimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella fase di adozione del DPCM attuativo: il decreto dovrà essere emanato di concerto tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il MEF, oltre che su proposta del primo. Al momento il decreto non è stato pubblicato: non esistono ancora criteri di accesso, bandi né importi individuali certi. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto sarà disponibile.

    Sul piano sostanziale, il nuovo comma 402-bis inserito nella L. n. 207/2024 definisce quattro categorie di fabbisogno sociale prioritario che il Piano deve affrontare. La prima riguarda la realizzazione e il recupero di alloggi di edilizia sociale a canone agevolato destinati a giovani, giovani coppie e genitori separati, anche attraverso contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (il cosiddetto rent-to-buy, disciplinato dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014). I genitori separati sono esplicitamente inclusi per garantire l’esercizio del diritto di visita ai figli, in collegamento con l’art. 337-ter del Codice Civile. La seconda categoria riguarda gli anziani: il Piano prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024.

    Il comma 403-bis, anch’esso introdotto dal comma 783, stabilisce che le iniziative finanziate nell’ambito del Piano Casa Italia devono essere individuate favorendo la complementarietà e l’integrazione con i fondi strutturali europei 2021-2027, ivi incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo approccio integrato mira a massimizzare l’impatto degli interventi evitando duplicazioni con le programmazioni regionali e nazionali già finanziate dai fondi FESR e Just Transition Fund.

    Cosa monitorare in attesa del decreto attuativo del Piano Casa Italia

    • Il DPCM attuativo (da adottare di concerto tra MIT e MEF): la sua pubblicazione avvierà ufficialmente il Piano e definirà criteri di accesso, importi e procedure.
    • I bandi delle aziende casa regionali (ATER, ACER e equivalenti regionali), che saranno i soggetti attuatori degli interventi sul territorio.
    • Le eventuali disposizioni regionali di coordinamento con i fondi strutturali europei 2021-2027 applicabili al territorio di interesse.
    • Le istruzioni operative per i contratti di rent-to-buy (art. 23 D.L. n. 133/2014) negli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani.
    • I chiarimenti ministeriali sui progetti di coabitazione per anziani, in raccordo con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Tizio, giovane fuori sede in cerca di affitto agevolato

    Scenario. Tizio ha 28 anni, lavora in una città diversa da quella di residenza dei genitori e non riesce a sostenere i canoni di mercato. Spera di accedere a un alloggio di edilizia sociale agevolato tramite il Piano Casa Italia.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 inserisce i giovani tra i destinatari espliciti del Piano Casa Italia, prevedendo alloggi di edilizia sociale a canone agevolato, anche con contratti di godimento in funzione della successiva alienazione (rent-to-buy). Tuttavia, finché il DPCM attuativo non sarà pubblicato, non esistono criteri di accesso definiti né bandi aperti. Tizio dovrà monitorare il proprio comune e l’azienda casa regionale competente per l’avvio delle procedure.

    Cosa può fare Tizio oggi

    • Verificare le liste d’attesa ERP (edilizia residenziale pubblica) già attive presso il proprio comune.
    • Controllare l’offerta di alloggi a canone concordato già disponibile tramite le agenzie territoriali.
    • Tenersi aggiornato sulla pubblicazione del DPCM che darà attuazione al Piano Casa Italia.
    • Valutare eventuali bandi regionali già attivi che anticipino le finalità del Piano.
    • In assenza del decreto, non esistono importi individuali né quote di alloggi già assegnate al Piano.

    Caia, genitore separato e il diritto di visita ai figli

    Scenario. Caia è una madre separata con due figli minori in affido condiviso. Dopo la separazione, abita in un appartamento in affitto a prezzo di mercato che le lascia poco margine economico. Vorrebbe accedere a un alloggio di edilizia sociale.

    Come si legge in pratica. Il comma 783 include esplicitamente i genitori separati tra i destinatari del Piano Casa Italia, in connessione con l’art. 337-ter del Codice Civile che tutela il diritto di visita del genitore non collocatario. L’obiettivo è garantire che entrambi i genitori dispongano di un’abitazione adeguata. Anche in questo caso, l’accesso agli alloggi è condizionato all’adozione del DPCM attuativo, non ancora pubblicato. Caia potrà presentare domanda solo dopo l’apertura dei bandi.

    Il quadro per i genitori separati

    • I genitori separati sono esplicitamente inclusi tra i destinatari del Piano Casa Italia dalla L. 199/2025.
    • Il fondamento normativo è l’art. 337-ter del Codice Civile (tutela del diritto di visita).
    • L’accesso agli alloggi richiede l’adozione del DPCM attuativo, non ancora disponibile.
    • I canoni saranno agevolati rispetto al mercato libero, secondo criteri da definire con il decreto.
    • È possibile anche il contratto di godimento con opzione di acquisto (rent-to-buy) per gli alloggi destinati a questa categoria.

    Sempronio, pensionato anziano e il progetto di coabitazione

    Scenario. Sempronio ha 74 anni, vive solo in un appartamento di proprietà di quattro locali, troppo grande per le sue esigenze, e vorrebbe liberare risorse economiche mantenendo una sistemazione adeguata vicino ai servizi.

    Come si legge in pratica. Per le persone anziane, il comma 783 prevede la realizzazione e l’adeguamento di unità abitative a canone agevolato, anche associate a contratti di permuta immobiliare e a progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza. Sempronio potrebbe in linea di principio cedere il proprio immobile di grandi dimensioni tramite permuta e ottenere in cambio un alloggio di edilizia sociale adeguato alle sue esigenze, con un canone agevolato. I criteri operativi e le aziende casa attuatrici saranno definiti solo con il DPCM.

    Le opzioni per gli anziani nel Piano Casa Italia

    • Il Piano prevede alloggi a canone agevolato specificamente per le persone anziane.
    • È contemplata la permuta immobiliare come strumento per liberare il patrimonio abitativo.
    • Sono previsti progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.
    • L’attuazione richiede il DPCM MIT-MEF, non ancora adottato.
    • I bandi saranno gestiti dalle aziende casa regionali (ATER, ACER e simili).

    Quando conviene una verifica

    Per valutare le opzioni abitative disponibili oggi nell’ambito dell’edilizia sociale o per prepararsi all’accesso al Piano Casa Italia non appena il decreto attuativo sarà pubblicato, è consigliabile confrontarsi con un professionista specializzato. Consulta un esperto di diritto immobiliare e locazioni.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Il Piano Casa Italia 2026 è già operativo? Posso fare domanda?

    No. Il comma 783 della L. 199/2025 definisce gli obiettivi e i destinatari del Piano Casa Italia, ma l’attuazione concreta è subordinata all’adozione del DPCM previsto dall’art. 1, comma 402, della L. n. 207/2024 (ora da adottare di concerto con il MEF). Finché questo decreto non sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non esistono criteri di accesso, bandi aperti né importi individuali certi. Non è possibile presentare domanda.

    Quali categorie di persone sono destinatarie del Piano Casa Italia secondo la Legge di Bilancio 2026?

    Il nuovo comma 402-bis, introdotto dal comma 783 della L. 199/2025, individua quattro categorie prioritarie: giovani, giovani coppie, genitori separati (per garantire il diritto di visita ai figli) e persone anziane. Per queste ultime sono previsti anche contratti di permuta immobiliare e progetti di coabitazione, in coerenza con il D.Lgs. n. 29/2024 sulla non autosufficienza.

    Cosa si intende per rent-to-buy nell'ambito del Piano Casa Italia?

    Il comma 783 richiama i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione disciplinati dall’art. 23 del D.L. n. 133/2014. Si tratta di contratti in cui il conduttore occupa l’immobile corrispondendo un canone, una quota del quale viene imputata al prezzo di acquisto nel momento in cui esercita l’opzione di riscatto. Nel contesto del Piano Casa Italia, questo strumento è previsto per gli alloggi di edilizia sociale destinati ai giovani e alle giovani coppie.

    Come si integra il Piano Casa Italia con i fondi europei?

    Il comma 403-bis, introdotto dal comma 783, prevede che le iniziative del Piano siano individuate favorendo la complementarietà con i programmi dei fondi strutturali europei 2021-2027, incluso il nuovo obiettivo specifico «promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal Regolamento UE n. 2025/1914. Questo meccanismo di coordinamento mira a evitare duplicazioni e a massimizzare l’utilizzo delle risorse europee già disponibili per le politiche abitative.

    Quale ruolo hanno le aziende casa regionali nell'attuazione del Piano?

    Le aziende casa regionali (ATER, ACER e i loro equivalenti nelle diverse regioni) sono i soggetti attuatori tradizionali dell’edilizia residenziale pubblica in Italia. Nel contesto del Piano Casa Italia, si prevede che siano loro a gestire i bandi, selezionare i beneficiari e realizzare gli interventi sul patrimonio abitativo. I criteri specifici di coinvolgimento e i meccanismi di finanziamento saranno definiti con il DPCM attuativo e con eventuali disposizioni regionali di coordinamento.

  • Redditi diversi nel quadro RL: quali sono e come si indicano

    In sintesi

    • Tre sezioni distinte: il quadro RL raccoglie redditi di capitale (sez. I), redditi diversi in senso stretto (sez. II) e redditi assimilati al lavoro autonomo come i diritti d’autore (sez. III).
    • Attività occasionale (rigo RL15): i compensi da lavoro autonomo non abituale vanno qui, al netto delle spese inerenti. Si applica il principio di cassa.
    • Affitto e usufrutto di aziende (righi RL8-RL9): i proventi dalla concessione in affitto o usufrutto di un’unica azienda rientrano nel quadro RL come redditi diversi.
    • Diritti d’autore per aventi causa (rigo RL13): chi ha acquisito a titolo oneroso i diritti di sfruttamento di opere dell’ingegno dichiara qui i relativi proventi, con deduzione forfettaria del 25%.
    • Cessione immobili nel quinquennio (rigo RL6): la plusvalenza sulla rivendita di un immobile acquistato da meno di 5 anni va indicata al rigo RL6, salvo che non si sia scelta l’imposta sostitutiva con il notaio.
    • Locazioni brevi (rigo RL10): i redditi da sublocazione o da locazione breve del comodatario vanno in questo quadro con eventuale opzione cedolare secca al 21% o al 26%.

    Che cosa sono i 'redditi diversi' e perché usare il quadro RL

    Il quadro RL del Modello Redditi PF 2026 è una specie di ‘cassetto’ per i redditi che non rientrano nelle categorie principali (lavoro dipendente, lavoro autonomo abituale, impresa, fabbricati, terreni). Ci finiscono situazioni molto diverse tra loro: hai venduto un appartamento acquistato tre anni fa? Hai percepito un compenso una tantum per una consulenza occasionale? Hai affittato l’unica azienda di famiglia? Hai dei diritti di sfruttamento su un’opera altrui? Tutte queste situazioni trovano posto nel quadro RL.

    Il quadro si articola in tre sezioni. La sezione I raccoglie certi redditi di capitale (utili qualificati, interessi non soggetti a ritenuta ecc.) che devono essere tassati ordinariamente. La sezione II contiene i veri ‘redditi diversi’ dell’art. 67 del TUIR: plusvalenze su immobili, affitto d’azienda, attività occasionale commerciale o di lavoro autonomo. La sezione III accoglie i redditi assimilati al lavoro autonomo come i proventi da sfruttamento di opere dell’ingegno da parte dell’autore.

    La regola cardine è il principio di cassa: si dichiarano le somme effettivamente percepite nel 2025. Se hai diritto a un compenso ma lo incasserai nel 2026, non va in questa dichiarazione. Allo stesso modo, le spese si deducono solo se effettivamente pagate nell’anno.

    Principali voci del quadro RL e dove si indicano
    Tipologia di reddito Rigo Note
    Utili da partecipazioni qualificate (casi particolari) RL1 Solo se non soggetti a ritenuta a titolo d'imposta
    Plusvalenza da lottizzazione terreni RL5 Corrispettivo meno spese di acquisto e costi inerenti
    Plusvalenza su immobile rivenduto entro 5 anni RL6 Salvo imposta sostitutiva applicata dal notaio
    Affitto o usufrutto dell'unica azienda posseduta RL9 Reddito diverso, non d'impresa
    Sublocazione o locazione breve (comodatario) RL10 Opzione cedolare secca 21% o 26%
    Diritti d'autore acquisiti a titolo oneroso RL13 Deduzione forfettaria del 25% delle spese
    Attività commerciale occasionale RL14 Corrispettivi meno spese documentate
    Lavoro autonomo occasionale RL15 Compensi meno spese; base per GS INPS se > 5.000 euro
    Obblighi di fare, non fare, permettere RL16 Compensi per prestazioni non abituali

    Esempio pratico

    • Tizio ha percepito nel 2025 un compenso di 3.500 euro per una consulenza occasionale (rigo RL15). Le spese documentate inerenti sono 200 euro (trasferte, materiali). Il reddito netto da dichiarare è 3.300 euro, che si somma agli altri redditi nel quadro RN. Poiché il totale dei redditi da lavoro autonomo non abituale non supera 5.000 euro, Tizio non deve versare contributi alla gestione separata INPS su questo compenso. Le ritenute d’acconto eventualmente subite (20%) vanno indicate al rigo RL18 e scomputate dall’IRPEF dovuta.

    Documenti necessari

    • Contratto o lettera d’incarico per la prestazione occasionale
    • Fatture o ricevute dei compensi percepiti nel 2025
    • Documentazione delle spese inerenti (scontrini, fatture)
    • Atto notarile o contratto di vendita per le plusvalenze immobiliari
    • Contratto di locazione o sublocazione per i redditi da RL9-RL10
    • Certificazione Unica 2026 se il committente ha operato ritenute

    Consulenza occasionale: lavoro autonomo non abituale

    Scenario. Caio è dipendente pubblico ma nel 2025 ha svolto una consulenza per una piccola impresa privata, percependo 8.000 euro. Non esercita attività professionale abituale.

    Come si applica. Caio indica gli 8.000 euro al rigo RL15. Può dedurre le spese documentate inerenti. Poiché il compenso supera 5.000 euro, la quota eccedente quella soglia è soggetta a contribuzione alla gestione separata INPS (da calcolare nel quadro RR). Le eventuali ritenute d’acconto del 20% subite sono scomputate dall’imposta finale.

    In pratica

    • Chiedi sempre la ricevuta o emetti una ricevuta con ritenuta d’acconto del 20% quando svolgi prestazioni occasionali per committenti che applicano le ritenute.
    • Se superi 5.000 euro di compensi occasionali nell’anno, devi iscriverti alla gestione separata INPS e versare i relativi contributi.

    Affitto dell'unica azienda di famiglia

    Scenario. Sempronio ha ereditato e poi concesso in affitto l’unica azienda agricola di famiglia a un conduttore, ricevendo nel 2025 un canone annuo di 15.000 euro. Non svolge attività d’impresa.

    Come si applica. Il canone di affitto dell’unica azienda, percepito da chi non esercita attività d’impresa, va indicato al rigo RL9 come reddito diverso. Il costo non ammortizzato dell’azienda ceduta in affitto va indicato nella colonna 2 come deduzione. Il risultato netto si somma agli altri redditi per il calcolo dell’IRPEF.

    In pratica

    • Conserva il contratto d’affitto d’azienda registrato: è il documento principale in caso di controllo.
    • La tassazione dell’affitto d’azienda come reddito diverso è diversa da quella di un semplice affitto immobiliare: non puoi optare per la cedolare secca.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa si intende per 'lavoro autonomo occasionale' ai fini fiscali?

    Si tratta di una prestazione di lavoro intellettuale o manuale svolta senza carattere di abitualità e continuità, senza una struttura organizzativa. Se hai solo un incarico sporadico all’anno e non hai una partita IVA professionale, il tuo compenso va al rigo RL15.

    La plusvalenza sulla vendita della casa in cui abito è tassata?

    No, se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo tra acquisto e vendita, la plusvalenza è esente. Se invece è un immobile che non hai usato come abitazione principale, la plusvalenza va dichiarata al rigo RL6 se acquistato da meno di 5 anni.

    Chi ha scritto un libro: dove dichiara i proventi?

    L’autore che sfrutta economicamente la propria opera dell’ingegno dichiara i proventi nella sezione III (rigo RL25), con una deduzione forfettaria del 25% delle spese (o del 40% se di età inferiore a 35 anni). Chi ha invece acquistato a titolo oneroso i diritti da un autore usa il rigo RL13, con deduzione forfettaria del 25%.

    I redditi da locazione breve vanno sempre nel quadro RL?

    I redditi da locazione breve (contratti fino a 30 giorni) vanno nel quadro RL quando il locatario non è il proprietario ma un comodatario, oppure nel quadro RB per il proprietario. In entrambi i casi è possibile optare per la cedolare secca.

    Ho percepito un compenso per 'obblighi di non fare': dove lo dichiaro?

    I compensi ricevuti per assumere obblighi di fare, non fare o permettere (ad es. accordo di non concorrenza) vanno al rigo RL16 del quadro RL come redditi diversi.

    Da leggere insieme

  • Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    Art. 45 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato alta formazione e ricerca

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Possono essere assunti in apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, nel rispetto dei seguenti criteri: durata del contratto non superiore a tre anni; previsione di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.

    3. In assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, ivi compresi i dottorati di ricerca, o per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali, è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le istituzioni formative o di ricerca, anche pubbliche, ovvero con i rispettivi ordini o collegi professionali.

  • Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    Art. 44 D.Lgs. 81/2015 – Apprendistato professionalizzante

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apprendistato professionalizzante può essere instaurato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.

    2. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, per i profili che attengono alla formazione, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

    3. La regolamentazione dei contratti collettivi deve prevedere:

    a) la durata del contratto che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento;

    b) la formazione aziendale e la relativa durata, anche tenuto conto delle competenze acquisite fuori dal contesto formale e informale, nonché le modalità di erogazione, che possono essere svolte nella impresa anche con modalità a distanza;

    c) le attribuzioni del tutor aziendale;

    d) il piano formativo individuale, anche in forma sintetica.

    4. La regolamentazione dell’offerta formativa pubblica connessa all’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

    a) durata e modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali;

    b) riconoscimento della formazione, eventualmente svolta presso altri datori di lavoro o in altri contesti di apprendimento anche non formale e informale.

    5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.