Art. 46 D.Lgs. 148/2015 – Abrogazioni
Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell’articolo 3; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164; g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427; h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; l) l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223; n) l’ articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; p) l’ articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’ articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l’ articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141; d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell’ articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’ articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all’ articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto. articolo precedente articolo successivo