Autore: Andrea Marton

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: periodo di prova

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Periodo di prova: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie disciplina il periodo di prova con durate differenziate per area professionale, introdotte nella versione aggiornata dal rinnovo del 22 maggio 2025. La novità principale riguarda la proroga automatica al rientro dal congedo parentale.

    In sintesi

    Il CCNL prevede periodi di prova di 180 giorni per i livelli Q e A, 90 giorni per i livelli B e C, 60 giorni per i livelli D, E e F. La forma scritta è obbligatoria. La prova si sospende in caso di malattia, infortunio o congedo parentale. Il rinnovo 2025 ha introdotto 3 mesi aggiuntivi di prova al rientro dal congedo parentale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026 (rinnovo 22 maggio 2025)
    Norma di legge
    Art. 2096 c.c.; art. 10 l. 604/1966

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per area professionale — rinnovo 22 maggio 2025
    Area / Livelli Durata ordinaria Profili tipo
    Livelli Q1, Q2, A (Area 1) 180 giorni Dirigenti, responsabili di unità, specialisti senior
    Livelli B1, B2, B3, C1, C2 (Aree 2-3) 90 giorni Macchinisti, capitreno, manutentori specializzati
    Livelli D1-D3, E1-E3, F1-F2 (Aree 3-4) 60 giorni Operatori base, ausiliari, addetti pulizie

    Proroga automatica dopo congedo parentale: il rinnovo del 22 maggio 2025 ha previsto che, qualora il rapporto di lavoro sia stato interrotto da un periodo di congedo di maternità, paternità obbligatoria o congedo parentale, al rientro il lavoratore ha diritto a beneficiare di un ulteriore periodo di prova di 3 mesi (art. CCNL 2025, sezione normativa).

    Forma scritta: requisito inderogabile

    Il patto di prova deve essere redatto in forma scritta e inserito nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti. L’art. 2096 c.c. prevede espressamente la forma scritta come requisito di validità: in mancanza, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza periodo di prova fin dall’inizio.

    La lettera di assunzione deve specificare:

    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la durata del periodo di prova espressa in giorni di lavoro effettivo;
    • la data di decorrenza.

    Nelle aziende del settore ferroviario, per le figure che richiedono abilitazioni specifiche (es. macchinista, personale di sicurezza), la lettera di assunzione indica anche le certificazioni da conseguire nel corso del rapporto.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si computa in giorni di lavoro effettivo. Qualsiasi evento che interrompa la prestazione sospende il computo e prolunga la prova di altrettanti giorni. Le cause di sospensione riconosciute dal CCNL e dalla legge sono:

    • Malattia: certificata dal medico di base o dalla struttura sanitaria competente;
    • Infortunio sul lavoro o malattia professionale: la sospensione dura per tutta la prognosi;
    • Congedo di maternità obbligatoria (d.lgs. 151/2001);
    • Congedo di paternità obbligatoria;
    • Ferie: se godute durante il periodo di prova, sospendono il computo;
    • Permessi retribuiti previsti da legge o contratto.

    La novità del rinnovo 2025 è la previsione esplicita di un’ulteriore prova di 3 mesi al rientro da congedo parentale, che si aggiunge alla sospensione già prevista per il periodo di assenza.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso (art. 2096, comma 2, c.c.). Il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati e all’eventuale proporzionamento di ferie, tredicesima e TFR maturati.

    Il recesso del datore non può essere:

    • Discriminatorio: per ragioni di sesso, orientamento sessuale, religione, opinioni politiche o sindacali (vietato da d.lgs. 216/2003 e Statuto dei Lavoratori);
    • Ritorsivo: in risposta all’esercizio di un diritto (es. denuncia di irregolarità, richiesta di visita medica);
    • Nullo per causa di forza maggiore durante la gravidanza: il recesso in prova è inefficace se la lavoratrice è in stato di gravidanza (art. 54 d.lgs. 151/2001).

    Superamento della prova e conferma

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti ha esercitato il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione formale. Il lavoratore acquista da quel momento tutte le tutele contrattuali e di legge, incluse quelle in materia di licenziamento (l. 604/1966 e, per le aziende con più di 15 dipendenti, le tutele reintegratorie o indennitarie previste dal jobs act).

    Il periodo di prova positivamente superato si computa integralmente nell’anzianità di servizio per tutti gli effetti: scatti biennali, maturazione delle ferie, calcolo del comporto malattia, preavviso in caso di successivo licenziamento e base di calcolo del TFR.

    Casi pratici

    Tizio — Macchinista in prova, malattia che sospende il termine

    Tizio è assunto con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di macchinista (livello B1 al termine). Il patto di prova prevede 90 giorni. Al 45° giorno è in malattia per 15 giorni. La prova si prolunga di 15 giorni: invece di concludersi al 90° giorno lavorativo dall’assunzione, si conclude al 105° giorno effettivo di lavoro. Il datore non può interrompere il rapporto adducendo il mancato svolgimento della prova durante la malattia.

    Caia — Rientro da maternità e prova aggiuntiva (novità 2025)

    Caia è assunta al livello C1 per la funzione di manutentrice specializzata. Dopo 30 giorni di prova va in congedo obbligatorio di maternità (5 mesi). Al rientro, il CCNL rinnovato nel 2025 le attribuisce un ulteriore periodo di prova di 3 mesi. Caia, informata dalla Fit-Cisl, sa che questo periodo supplementare non è una proroga della prova originaria ma un istituto distinto: se al termine anche di questi 3 mesi non c’è recesso, è confermata a tempo indeterminato.

    Sempronio — Recesso datoriale contestato in prova

    Sempronio, ausiliario F2, riceve il recesso in prova al 50° giorno (prova di 60 giorni). Pochi giorni prima aveva denunciato all’ANSFISA una criticità di sicurezza nell’impianto. Sempronio si rivolge all’Orsa Ferrovie per contestare il carattere ritorsivo del recesso. Il sindacato avvia una procedura di conciliazione. Se viene accertato il nesso causale con la denuncia, il recesso può essere dichiarato nullo dal giudice del lavoro.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di prova per un macchinista (livello B1)?
Per i livelli B e C il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie prevede un periodo di prova di 90 giorni di lavoro effettivo. Malattia, infortunio e congedo parentale sospendono il computo e prolungano la prova di altrettanti giorni.
Il periodo di prova deve essere scritto?
Sì, il CCNL impone la forma scritta come condizione di validità del patto di prova (art. 2096 c.c.). In assenza di clausola scritta, il rapporto si considera instaurato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
Cosa cambia dopo il congedo parentale rispetto alla prova?
Il rinnovo del 2025 ha introdotto che, al rientro da un congedo di maternità, paternità obbligatoria o parentale, il lavoratore beneficia di ulteriori 3 mesi di prova integrata. Si tratta di una novità che permette al datore di valutare la prestazione effettiva dopo l’assenza prolungata.
Durante la prova si può essere licenziati senza motivo?
Durante il periodo di prova il recesso è libero per entrambe le parti, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori e ritorsivi, che sono nulli e impugnabili.
Il periodo di prova si computa nell’anzianità?
Sì, una volta superato positivamente il periodo di prova, i giorni di prova sono computati nell’anzianità di servizio per tutti gli istituti contrattuali: scatti biennali, ferie, comporto malattia, preavviso e TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 4 D.Lgs. 81/2017 – Apporti originali e invenzioni del lavoratore

    Art. 4 D.Lgs. 81/2017 – Apporti originali e invenzioni del lavoratore

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 .

  • Art. 1082 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1082 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici, se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente dei titoli previsti negli articoli 123 e 734 ; 2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente al personale marittimo o alla personale aeronautico . Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla professione della navigazione interna, se si tratta di contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

  • Art. 97 T.U. Stupefacenti – Operazioni sotto copertura in materia di stupefacenti

    Art. 97 T.U. Stupefacenti – Attivita’ sotto copertura

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i delitti previsti dal presente testo unico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e successive modificazioni. Torna al sommario

  • Art. 113 Codice del Processo Amministrativo – Giudice dell’ottemperanza

    Art. 113 Codice del Processo Amministrativo – Giudice dell’ottemperanza

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all’articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado.

    2. Nei casi di cui all’articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.

  • Art. 89 T.U. Stupefacenti – Misure cautelari per tossicodipendenti in programma terapeutico

    Art. 89 T.U. Stupefacenti – Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    programmi terapeutici.

    1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma.

    2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.

    3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.

    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od eversiva.

    5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma

    6. 5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita' giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita' giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura. Torna al sommario

  • Art. 161 TULPS – Preavviso di scarcerazione al questore

    Art. 161 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberando è diretto.

  • Art. 76 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali

    Art. 76 D.Lgs. 209/2005 – Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione dimostra all'IVASS che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies. . 65

    1-ter. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

    65

    ((1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

    a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

    b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

    c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;

    d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

    e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;

    f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.))

    65

    1-quinques. Con il regolamento di cui al comma 1-quater sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

    65

    1-sexies. Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.

    65

    2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS.

    65

    2-bis. L'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

    65

    3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano i commi 2 e 2-bis. . 65

    4. Il regolamento di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies. stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2. 65

  • Art. 44 D.Lgs. 1/2018 – Fondo per le emergenze nazionali

    Art. 44 D.Lgs. 1/2018 – Fondo per le emergenze nazionali ( Articolo 5, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

    2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 D.P.R. 115/2002

    Art. 46 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'autorità giudiziaria.

    2. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

    3. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

  • Art. 1123 Codice della Navigazione – Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

    Art. 1123 Codice della Navigazione – Danneggiamento con pericolo colposo di naufragio o di disastro aviatorio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque per colpa cagiona danno a una nave, a un galleggiante o a un aeromobile in navigazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila, se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio, sommersione o urto della nave o del galleggiante ovvero di incendio, caduta, perdita o urto dell'aeromobile. Alla stessa pena soggiace chiunque, slegando o tagliando gomene od ormeggi ovvero con altra azione od omissione colposa, cagiona danno a una nave o a un galleggiante ancorati o a un aeromobile fermo, se dal fatto deriva il pericolo indicato nel comma precedente. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

  • Art. 66 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 66 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 66 L. Fall. – Azione revocatoria ordinaria

    Azione revocatoria ordinaria