Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    Art. 38 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione irregolare

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con soggetti diversi dai soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero senza il rispetto della forma scritta, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore e, in caso di condanna di quest’ultimo, il giudice condanna altresì il somministratore, in solido con l’utilizzatore, al risarcimento del danno.

    2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    Art. 37 D.Lgs. 81/2015 – Norme previdenziali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Nei confronti dei lavoratori che svolgono attività di somministrazione si applicano le norme sulla assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme relative alla tutela della maternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e alla tutela dei congedi parentali, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, e le norme sulla maternità e paternità nei rapporti di lavoro e nei contratti di collaborazione nonché le norme in materia di tutele assicurative obbligatorie per i lavoratori dipendenti.

  • Art. 127 L. 633/1941

    Art. 127 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto; tale termine non può essere superiore a due anni, decorrenti dal giorno della effettiva consegna all'editore dell'esemplare completo e definitivo dell'opera.

    In mancanza di termini contrattuali, la pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo non oltre due anni dalla richiesta scritta fattane all'editore.

    L'autorità giudiziaria può peraltro fissare un termine più breve quando sia giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.

    È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito.

    Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 36 D.Lgs. 81/2015 – Diritti sindacali nella somministrazione

    Art. 36 D.Lgs. 81/2015 – Diritti sindacali nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

    2. Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative, purché preesistenti alla data di ricorso alla somministrazione di lavoro.

  • Art. 35 D.Lgs. 81/2015 – Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

    Art. 35 D.Lgs. 81/2015 – Tutela lavoratore e solidarietà nella somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale vengono assunti.

    2. Il somministratore informa altresì i lavoratori sui rischi specifici per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in cui sono impiegati.

    3. Il lavoratore somministrato può esercitare il diritto di sciopero senza che tale esercizio possa avere conseguenze sulla continuità del rapporto di lavoro con il somministratore.

    4. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, l’utilizzatore comunica al somministratore le circostanze di fatto che possono giustificare l’esercizio del potere disciplinare.

    5. In caso di somministrazione irregolare, il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetto dall’inizio della somministrazione, oltre al pagamento di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

  • Art. 46 D.Lgs. 148/2015 – Abrogazioni

    Art. 46 D.Lgs. 148/2015 – Abrogazioni

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788; b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ad eccezione dell’articolo 3; c) la legge 3 febbraio 1963, n. 77; d) gli articoli da 2 a 5 della legge 5 novembre 1968, n. 1115; e) la legge 8 agosto 1972, n. 464; f) gli articoli da 1 a 7, da 9 a 11, 12, comma 1, numeri 1) e 2), e da 13 a 17 della legge 20 maggio 1975, n. 164; g) gli articoli 1, 2, e da 4 a 8 della legge 6 agosto 1975, n. 427; h) la legge 13 agosto 1980, n. 427; i) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; l) l’articolo 8, commi da 1 a 5, e 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; m) gli articoli 1, 2, e da 12 a 14 della legge 23 luglio 1991, n. 223; n) l’ articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; o) il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218; p) l’ articolo 44, comma 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; q) i commi 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    2. A decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’ articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164; b) l’ articolo 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427; c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 7 febbraio 2014, n. 79141; d) i commi 20, 20-bis, e 21 dell’ articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    3. A decorrere dal 1° luglio 2016 è abrogato l’ articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

    4. È abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

    5. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio all’articolo unico, secondo comma, della legge n. 427 del 1980, oppure all’ articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    Art. 34 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina dei rapporti di lavoro in somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore.

    2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

    3. L’utilizzatore adempie agli obblighi retributivi e contributivi attraverso il versamento al somministratore delle somme a tal fine determinate. Il contratto di somministrazione determina, a pena di nullità, i criteri per la determinazione e l’erogazione della retribuzione e dei contributi.

    4. I lavoratori sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso di lui, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti in forza, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può essere fornita mediante un avviso generale affisso in un luogo adeguato nell’impresa o nello stabilimento.

  • Redditi SP 2026: chi deve presentarlo e cosa contiene

    In sintesi

    • Il Modello Redditi SP 2026 è la dichiarazione delle società di persone ed equiparate per il periodo d’imposta 2025.
    • Chi deve presentarlo: SNC (società in nome collettivo), SAS (società in accomandita semplice), società semplici e studi/associazioni professionali.
    • La dichiarazione si presenta in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF imprese).
    • Il quadro RN raccoglie i redditi della società da imputare ai soci; il quadro RO riporta i dati nominativi di soci e amministratori con le relative quote.
    • La società deve rilasciare a ogni socio un prospetto con il reddito (o la perdita) imputato e tutti i dati necessari per la dichiarazione personale.
    • I soggetti con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro devono barrare la casella ‘Soggetti grandi contribuenti’ nel frontespizio.

    Che cos'è il Modello Redditi SP e a chi serve

    Il Modello Redditi SP 2026 è la dichiarazione dei redditi che le società di persone ed equiparate presentano ogni anno per il periodo d’imposta precedente. ‘SP’ sta per ‘Società di Persone’: è il modello dedicato a SNC, SAS, società semplici e studi associati (associazioni tra professionisti). Non va confuso con il Modello Redditi PF, che è invece quello dei privati, né con il Modello Redditi SC, riservato alle società di capitali.

    Presentare il Redditi SP serve a ‘fotografare’ il reddito (o la perdita) prodotto dalla società nell’anno. La dichiarazione non porta con sé il pagamento di IRES o IRPEF da parte della società: la tassazione viene in capo ai soci, che ricevono dalla società un prospetto con la loro quota di reddito da riportare nella dichiarazione personale. La società è dunque un soggetto ‘passante’: dichiara il reddito, ma non lo tassa.

    La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica, o direttamente dalla società stessa se abilitata ai servizi Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF imprese). Il frontespizio del modello contiene informazioni sulla società dichiarante, sul suo rappresentante legale e sulle modalità di presentazione.

    Soggetti obbligati al Modello Redditi SP 2026
    Tipo di soggetto Caratteristiche principali
    Società in nome collettivo (SNC) Tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali; tipica forma per attività commerciali tra due o più persone
    Società in accomandita semplice (SAS) Due categorie di soci: accomandatari (responsabilità illimitata) e accomandanti (responsabilità limitata alla quota conferita)
    Società semplice Forma base per attività non commerciali (es. gestione di patrimoni, attività agricola); non può svolgere attività d'impresa commerciale
    Studi associati e associazioni professionali Raggruppamenti di professionisti (avvocati, architetti, commercialisti) che esercitano in forma associata arti o professioni
    Grandi contribuenti Soggetti con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro: devono barrare apposita casella nel frontespizio

    Esempio pratico

    • Alfa SNC è formata da Tizio e Caio, che svolgono attività di commercio al dettaglio. A fine 2025 la SNC ha prodotto un reddito d’impresa. Entro la scadenza ordinaria, il legale rappresentante (Tizio, in qualità di socio amministratore) presenta il Modello Redditi SP 2026 in via telematica tramite il commercialista. Il modello include il quadro RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), il quadro RN con il totale del reddito da imputare ai soci e il quadro RO con i dati di Tizio e Caio e le rispettive quote. Dopo la presentazione, la SNC consegna a Tizio e a Caio il prospetto previsto dalla sezione 18.10 delle istruzioni, con tutti i dati necessari per compilare il loro Modello Redditi PF.

    Documenti necessari

    • Atto costitutivo e statuto della società con quote di partecipazione aggiornate
    • Libri contabili obbligatori (libro giornale, registri IVA) per determinare il reddito
    • Eventuale modello ISA se la società esercita attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale
    • Credenziali Entratel o Fisconline per la trasmissione telematica (o delega all’intermediario)
    • Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i soci e degli amministratori in carica

    SNC che presenta il modello tramite commercialista

    Scenario. Gamma SNC (attività di ristorazione) ha un solo amministratore, Tizio, socio al 70%. Caio è socio al 30% e non ha cariche. La SNC affida la presentazione del Redditi SP 2026 al proprio commercialista.

    Come si applica. Il commercialista, in qualità di intermediario abilitato, trasmette telematicamente il modello. Nel frontespizio indica il codice fiscale della SNC e i dati di Tizio come rappresentante firmatario. Nel quadro RO sezione I riporta Tizio come socio amministratore (codice ‘A’) e nella sezione II inserisce sia Tizio che Caio con le rispettive quote (70% e 30%). Dopo la presentazione, la SNC rilascia a entrambi il prospetto con i dati per la dichiarazione personale.

    In pratica

    • Il commercialista barrà la casella ‘Soggetto che ha predisposto la dichiarazione’ con il codice ‘2’ (dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio).
    • Tizio e Caio ricevono il prospetto e lo usano per compilare il proprio Modello Redditi PF: riportano la quota di reddito nel quadro RH.
    • Se la SNC ha aderito agli ISA (indici sintetici di affidabilità), occorre barrare la casella ‘ISA’ e allegare il relativo modello.

    Studio associato di professionisti

    Scenario. Delta Associati è uno studio composto da tre avvocati (Tizio, Caio, Sempronio) con quote uguali. Produce reddito di lavoro autonomo. Presenta il Modello Redditi SP.

    Come si applica. Gli studi associati tra professionisti rientrano tra i soggetti che devono presentare il Redditi SP. Il reddito di lavoro autonomo prodotto dallo studio viene determinato nel quadro RE e poi imputato in parti uguali ai tre associati tramite il quadro RN e il quadro RO. Ciascuno dichiara la propria quota nel Modello Redditi PF.

    In pratica

    • Il Redditi SP viene presentato in nome dello studio (con la sua partita IVA e codice fiscale).
    • Il quadro RO riporta i dati dei tre associati con quota del 33,33% ciascuno.
    • Lo studio rilascia a Tizio, Caio e Sempronio il prospetto con la rispettiva quota di reddito di lavoro autonomo da dichiarare nella loro dichiarazione personale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la scadenza per presentare il Modello Redditi SP 2026?

    Le istruzioni del Modello Redditi SP 2026 non indicano nel testo disponibile una data specifica: per le scadenze aggiornate è necessario consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o il calendario fiscale del proprio commercialista.

    Una società semplice deve presentare il Redditi SP?

    Sì. Le società semplici rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Redditi SP, insieme a SNC, SAS e studi associati.

    La società paga le imposte con il Redditi SP?

    No. La società di persone non paga IRES né IRPEF: il Redditi SP serve a determinare e comunicare il reddito prodotto, che viene poi tassato in capo ai singoli soci nelle loro dichiarazioni personali.

    Che cos'è il prospetto che la società deve rilasciare ai soci?

    Le istruzioni SP 2026 (sezione 18.10) prevedono che la società consegni a ogni socio un documento con la ragione sociale, il codice fiscale, la quota percentuale di partecipazione e il reddito (o perdita) imputato, oltre a una serie di altri dati (crediti d’imposta, ritenute, spese deducibili o detraibili) necessari per la dichiarazione personale.

    Chi deve barrare la casella 'Grandi contribuenti'?

    Le società con volume d’affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2009.

    Cosa succede se la SNC ha aderito al concordato preventivo biennale?

    Nel frontespizio del Redditi SP 2026 è prevista una casella ‘Comunicazione CPB’ per gestire l’adesione o la revoca del concordato preventivo biennale. L’adesione per il biennio 2026-2027 può essere inviata contestualmente alla dichiarazione o in via autonoma.

  • Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    Art. 33 D.Lgs. 81/2015 – Forma del contratto di somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;

    b) il numero dei lavoratori da somministrare;

    c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’articolo 31, commi 1 e 3;

    d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;

    e) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione;

    f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;

    g) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori.

    2. Il contratto di somministrazione può contenere, in luogo degli elementi di cui al comma 1, lettera c), una clausola che preveda l’utilizzazione del lavoratore somministrato per l’esecuzione di qualsiasi tipo di mansione, sempre nei limiti di legge e di contratto collettivo.

    3. Qualora il contratto di somministrazione sia stipulato a tempo determinato il somministratore e l’utilizzatore possono richiamare nel contratto di somministrazione il contratto collettivo applicabile, con indicazione delle clausole rilevanti.

    4. L’omissione della forma scritta comporta la nullità del contratto di somministrazione: in tale caso i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.

  • Art. 32 D.Lgs. 81/2015 – Divieti somministrazione

    Art. 32 D.Lgs. 81/2015 – Divieti somministrazione

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

    c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Rider e food delivery: come dichiarare i compensi nel 730 2026

    In sintesi

    • Tre inquadramenti possibili: i rider possono essere lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.) o lavoratori autonomi occasionali, a seconda del contratto.
    • Lavoro dipendente o co.co.co.: i compensi risultano nella Certificazione Unica 2026 e vanno nel quadro C del 730 (redditi assimilati al lavoro dipendente).
    • Lavoro autonomo non abituale: se il rider e’ inquadrato come autonomo occasionale, i compensi vanno nel rigo D5 codice 2 del 730.
    • Co.co.co. = redditi assimilati al dipendente: i redditi da collaborazione coordinata e continuativa si dichiarano nel quadro RC del modello Redditi PF (o quadro C del 730).
    • Detrazioni spettanti: per i redditi assimilati al lavoro dipendente (co.co.co.) spettano le detrazioni teoriche da lavoro, riconosciute in fase di calcolo.

    Rider: dipendente, co.co.co. o autonomo? Capire prima come sei inquadrato

    Se fai consegne per una piattaforma di food delivery come Just Eat, Deliveroo o Glovo, il modo in cui dichiari i tuoi compensi dipende da come sei stato inquadrato contrattualmente. Non esiste un unico regime per tutti i rider: alcune piattaforme assumono come lavoratori dipendenti, altre come co.co.co., altre ancora come lavoratori autonomi. Il primo passo e’ guardare il contratto e la Certificazione Unica che ti ha rilasciato la piattaforma.

    Se sei dipendente, il datore di lavoro ha gia’ trattenuto le imposte ogni mese (ritenute IRPEF) e ti ha rilasciato la Certificazione Unica con il totale dei redditi e delle ritenute operate. I dati del 730 vengono in gran parte precompilati dall’Agenzia delle Entrate e tu devi solo verificarli.

    Se sei inquadrato come co.co.co. (collaborazione coordinata e continuativa), i compensi sono redditi assimilati al lavoro dipendente: anche in questo caso avrai una Certificazione Unica e i dati andranno nel quadro C del 730 (o quadro RC del Redditi PF). Se invece operi come autonomo occasionale, i compensi vanno nel quadro D del 730.

    Rider: inquadramento e modalita' di dichiarazione
    Inquadramento Tipo di reddito Dove si dichiara nel 730 Certificazione ricevuta
    Lavoratore dipendente Reddito di lavoro dipendente Quadro C (precompilato da CU) Certificazione Unica – sezione lavoro dipendente
    Co.co.co. (collaborazione coord. e cont.) Reddito assimilato al lavoro dipendente Quadro C del 730 / Quadro RC Redditi PF Certificazione Unica – redditi assimilati
    Autonomo non abituale Reddito da lavoro autonomo non esercitato abitualmente Rigo D5 codice 2 del 730 / RL15 Redditi PF CU causale M o O, oppure nessuna ritenuta
    Autonomo abituale con partita IVA Reddito di lavoro autonomo / d'impresa Modello Redditi PF (quadro RE o LM forfetario) Fatture emesse

    Esempio pratico

    • Tizio lavora come rider per una piattaforma che lo inquadra come collaboratore co.co.co. Nel 2025 ha percepito 11.400 euro lordi, con ritenute IRPEF gia’ operate dalla piattaforma per 2.200 euro. La Certificazione Unica riporta questi dati. Tizio compila il 730: i redditi da co.co.co. vanno nel quadro C come redditi assimilati al lavoro dipendente. Le ritenute gia’ subite vengono conteggiate a credito. Il calcolo finale potrebbe dargli un rimborso o un piccolo saldo a debito, a seconda della sua situazione complessiva.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dalla piattaforma di food delivery
    • Contratto di collaborazione o lettera di assunzione
    • Buste paga (se lavoratore dipendente)
    • Estratto conto pagamenti della piattaforma (per verificare i totali percepiti)
    • F24 contributi INPS gestione separata (se non operata dalla piattaforma)

    Caso 1: Caio e' rider con contratto da dipendente

    Scenario. Caio lavora per una piattaforma di food delivery con un contratto di lavoro dipendente part-time. Nel 2025 ha guadagnato 9.800 euro lordi; la piattaforma ha versato le ritenute IRPEF e i contributi INPS.

    Come si applica. I compensi di Caio sono redditi di lavoro dipendente. La piattaforma ha rilasciato la Certificazione Unica con il totale dei redditi e delle ritenute operate. Nel 730 2026 il reddito compare nel quadro C. Il 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate dovrebbe gia’ contenere questi dati: Caio deve verificare che siano corretti e aggiungere eventuali spese detraibili (sanitarie, mutuo, ecc.) per eventualmente recuperare qualcosa.

    In pratica

    • Controllare il 730 precompilato e verificare che i dati della Certificazione Unica siano presenti.
    • Aggiungere eventuali detrazioni o deduzioni (spese sanitarie, interessi mutuo, contributi volontari).
    • Non serve fare altro: le ritenute sono gia’ state versate dalla piattaforma.

    Caso 2: Sempronia fa consegne come autonoma occasionale

    Scenario. Sempronia ha fatto consegne per una piattaforma per soli 3 mesi nel 2025, inquadrata come lavoratrice autonoma occasionale. Ha incassato 2.400 euro; la piattaforma ha operato una ritenuta del 20% (480 euro) e le ha rilasciato una Certificazione Unica con causale M.

    Come si applica. I 2.400 euro sono redditi da lavoro autonomo non esercitato abitualmente. Nel 730 vanno nel rigo D5 codice 2: si indica il reddito lordo (2.400 euro) e, nella colonna ritenute, i 480 euro trattenuti. Se Sempronia ha sostenuto spese strettamente inerenti (ad esempio la quota di manutenzione della bicicletta usata esclusivamente per il lavoro), le puo’ indicare nella colonna spese e dedurle. Il reddito netto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF.

    In pratica

    • Compilare il rigo D5 del 730 (codice 2) con il compenso lordo ricevuto.
    • Riportare le ritenute gia’ operate nella colonna ritenute: saranno portate a credito d’imposta.
    • Verificare se siano deducibili spese inerenti (es. carburante, manutenzione bici/moto usata per l’attivita’).

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come faccio a sapere se sono un co.co.co. o un autonomo occasionale?

    Devi guardare il tuo contratto e la Certificazione Unica. I redditi da co.co.co. hanno causale specifiche nella CU (redditi assimilati al lavoro dipendente) e vanno nel quadro C del 730. I compensi da autonomo occasionale hanno causale M o O e vanno nel rigo D5.

    Il 730 precompilato include gia' i compensi da food delivery?

    Se la piattaforma ha rilasciato la Certificazione Unica e ha operato le ritenute, i dati dovrebbero essere gia’ presenti nel 730 precompilato dell’Agenzia delle Entrate. E’ fondamentale verificarli prima di confermare la dichiarazione.

    I contributi INPS per i co.co.co. rider li paga la piattaforma o io?

    Per i co.co.co., la parte dei contributi alla gestione separata INPS e’ suddivisa tra committente (piattaforma) e collaboratore. La quota a carico del collaboratore viene generalmente trattenuta sulla busta paga o sul compenso. E’ la piattaforma a versarli. Verifica il tuo contratto e la Certificazione Unica per i dettagli.

    Posso dedurre le spese per l'attrezzatura (borsa termica, bici) dai compensi da rider autonomo?

    Se sei inquadrato come autonomo occasionale (rigo D5 del 730), puoi dedurre le spese strettamente inerenti alla produzione del reddito. La deduzione e’ ammessa nella misura in cui le spese siano specificamente inerenti: una bici usata esclusivamente per il lavoro e’ deducibile in quota, quella usata anche privatamente no. Conserva le fatture.

    Se ho lavorato come rider per piu' piattaforme, come li dichiaro?

    Devi dichiarare tutti i redditi percepiti, da ciascuna piattaforma. Se hai ricevuto piu’ Certificazioni Uniche, i dati vanno sommati nei rispettivi righi del 730. Se alcune piattaforme non hanno operato ritenute, i compensi vanno comunque dichiarati.

    Devo pagare anche la gestione separata INPS se sono rider autonomo occasionale?

    Dipende dai compensi complessivi. Per i lavoratori autonomi occasionali c’e’ l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS oltre determinate soglie. La questione contributiva e’ separata da quella fiscale e conviene verificarla con un patronato o un professionista, perche’ dipende dalla tua situazione complessiva.

  • Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    Art. 31 D.Lgs. 81/2015 – Somministrazione a tempo indeterminato e determinato

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa, a pena di nullità, nelle sole ipotesi individuate dai contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, che possono riguardare la generalità dei settori produttivi ovvero specifici segmenti professionali.

    2. In mancanza di specifica previsione contrattuale collettiva è comunque ammessa la somministrazione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

    3. La somministrazione a tempo determinato è ammessa, a pena di nullità, nelle stesse condizioni e per le stesse ipotesi previste per il contratto a tempo determinato, ma anche per esigenze di natura stagionale ovvero per quelle connesse con incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

    4. Il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato anche qualora il loro numero sia inferiore a 5 unità. È in ogni caso esente dal predetto limite la somministrazione a tempo indeterminato effettuata con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, ovvero con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

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