Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • IMU sugli immobili strumentali: quanto è deducibile

    In sintesi

    • 100% deducibile dal 2022: l’IMU pagata sugli immobili strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo.
    • Principio di cassa: rileva l’IMU effettivamente versata nell’anno, non quella di competenza.
    • Immobili patrimoniali esclusi: l’IMU sugli immobili non strumentali resta indeducibile, senza eccezioni.
    • Dove si indica: nel quadro RF del modello Redditi SC, come variazione in diminuzione dopo aver portato tutta l’IMU in aumento al rigo RF16.
    • Vale anche per lavoro autonomo: la deduzione al 100% si applica anche ai professionisti per gli immobili usati nell’attività.

    IMU e reddito d'impresa: come funziona la deduzione

    L’IMU (Imposta Municipale Propria) è un costo fisso per le imprese che possiedono immobili. Per anni la sua deducibilità è stata parziale e soggetta a continui cambiamenti normativi. Dal periodo d’imposta 2022, però, la situazione si è semplificata: l’IMU sugli immobili strumentali è deducibile al 100%. Un vantaggio concreto per le imprese che utilizzano capannoni, uffici e laboratori di proprietà.

    La regola base è semplice: se l’immobile è strumentale all’attività – cioè viene usato direttamente nell’esercizio dell’impresa – l’IMU pagata su di esso si porta in deduzione integralmente. Se invece l’immobile è ‘patrimoniale’ (ad esempio un appartamento che l’impresa possiede ma non usa nell’attività), l’IMU è indeducibile, e non c’è niente da fare.

    La deduzione segue il principio di cassa: conta l’IMU versata nell’anno d’imposta, non quella di competenza. Quindi se la prima rata viene pagata a giugno e il saldo a dicembre, entrambi i versamenti concorrono alla deduzione dell’anno in cui sono stati effettuati.

    IMU: deducibilità in base al tipo di immobile
    Tipo di immobile Deducibilità IMU Decorrenza
    Strumentale per destinazione (usato nell'attività) 100% Dal periodo d'imposta 2022
    Strumentale per natura (categorie catastali A/10, B, C, D, E) 100% Dal periodo d'imposta 2022
    Patrimoniale (non strumentale) 0% – indeducibile Regola invariata
    Criterio temporale Per cassa (anno del versamento) Prima rata e saldo entrambi deducibili

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede un capannone industriale (immobile strumentale) e un appartamento acquistato come investimento (immobile patrimoniale). Nel 2025 paga 9.000 euro di IMU sul capannone e 2.400 euro sull’appartamento. In dichiarazione potrà dedurre integralmente i 9.000 euro del capannone. I 2.400 euro dell’appartamento rimangono un costo indeducibile: andranno in variazione in aumento al rigo RF16 e non avranno una corrispondente variazione in diminuzione.

    Documenti necessari

    • Modello F24 con i versamenti IMU (prima rata e saldo)
    • Visura catastale degli immobili (per verificare la categoria catastale)
    • Documentazione che attesta l’uso strumentale dell’immobile (es. destinazione in bilancio)
    • Dichiarazione IMU presentata al Comune
    • Quadro RF del modello Redditi SC (righi RF16 e RF55)

    Caso 1 – Capannone di proprietà usato per la produzione

    Scenario. Beta SNC produce infissi in un capannone di sua proprietà, iscritto in categoria catastale D/1 (opifici). Nel 2025 paga 12.000 euro di IMU al Comune. Il capannone viene usato esclusivamente per la produzione.

    Come si applica. Il capannone è un immobile strumentale per destinazione (usato direttamente nell’attività) e per natura (categoria D). Dal 2022 l’IMU è deducibile al 100%. Beta SNC porterà in aumento il costo contabilizzato (RF16) e poi inserirà 12.000 euro come variazione in diminuzione nel rigo RF55. Il risparmio fiscale sarà calcolato sull’aliquota IRPEF applicabile al reddito della snc.

    In pratica

    • Categoria D (capannoni, alberghi, ecc.): strumentale per natura, IMU deducibile al 100%.
    • La deduzione vale per l’IMU versata nell’anno (prima rata giugno + saldo dicembre).
    • Prima portare tutta l’IMU in aumento (RF16), poi togliere la quota strumentale in diminuzione.

    Caso 2 – Immobile misto: parte strumentale e parte patrimoniale

    Scenario. Tizio è titolare di una SRL che possiede un edificio. Al piano terra c’è il negozio dell’impresa (strumentale), ai piani superiori due appartamenti affittati a privati (patrimoniali). L’IMU totale del 2025 è 8.000 euro, di cui 5.500 euro imputabili al piano terra e 2.500 euro ai piani superiori.

    Come si applica. La deduzione spetta solo per la parte strumentale. I 5.500 euro di IMU relativi al negozio sono deducibili al 100%. I 2.500 euro relativi agli appartamenti (immobili patrimoniali) sono indeducibili. Tizio dovrà effettuare una ripartizione analitica dell’IMU in base alla quota di immobile strumentale rispetto al totale, documentando il criterio usato.

    In pratica

    • Immobile misto: va ripartita l’IMU in proporzione alla parte strumentale.
    • La parte patrimoniale è sempre indeducibile, anche se l’immobile è dello stesso edificio.
    • Conservare la documentazione del criterio di ripartizione in caso di controllo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Dal 2022 l'IMU strumentale è davvero al 100%?

    Sì. L’art. 14 del D.Lgs. 23/2011, come modificato, ha portato la deducibilità al 100% a partire dal periodo d’imposta 2022. Nelle dichiarazioni relative agli anni precedenti le percentuali erano diverse (60%, poi 50%).

    Cos'è un immobile strumentale ai fini fiscali?

    Un immobile è strumentale quando viene utilizzato direttamente nell’esercizio dell’impresa (strumentale per destinazione) oppure appartiene a categorie catastali tipicamente commerciali/produttive come B, C, D, E, A/10 (strumentale per natura).

    Se pago l'IMU in ritardo con sanzioni, posso dedurre anche queste?

    Puoi dedurre l’IMU in sé; per quanto riguarda sanzioni e interessi di mora, la regola generale è che le sanzioni non sono deducibili, mentre gli interessi passivi seguono le regole ordinarie.

    L'IMU sugli immobili in leasing è deducibile?

    Il pagamento dell’IMU per gli immobili in leasing è a carico dell’utilizzatore e, se l’immobile è strumentale, è deducibile al 100% con le stesse regole.

    Dove indico la deduzione IMU nel modello Redditi SC?

    Prima inserisci tutta l’IMU in variazione in aumento al rigo RF16. Poi porti la quota strumentale in variazione in diminuzione al rigo RF55. La parte patrimoniale rimane come costo indeducibile senza correzione.

    Vale anche per i professionisti con studio di proprietà?

    Sì. La deducibilità al 100% si applica anche al reddito di lavoro autonomo per gli immobili strumentali all’esercizio dell’attività professionale.

    Vedi anche: IMU ridotta, IMU sui fabbricati rurali strumentali, IMU ed eredi, IMU sui beni merce delle imprese di costruzioni, TARI sulla seconda casa e sull’immobile non occupato e IMU sui terreni agricoli.

  • Art. 22 D.Lgs. 81/2015 – Continuazione del rapporto oltre la scadenza

    Art. 22 D.Lgs. 81/2015 – Continuazione del rapporto oltre la scadenza

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Fermo quanto disposto dall’articolo 21, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, e al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

    2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

  • Hobby che genera guadagni: quando dichiararlo nel 730

    In sintesi

    • Attività commerciale occasionale: se vendi prodotti o servizi senza partita IVA e senza continuità, il reddito va nel rigo D5 codice 1 del 730.
    • Attività di lavoro autonomo occasionale: se presti un servizio intellettuale o tecnico una tantum, il reddito va nel rigo D5 codice 2.
    • La soglia critica: non esiste una franchigia di esenzione per i redditi occasionali; ogni euro guadagnato concorre al reddito complessivo.
    • Il confine con l’impresa: se l’attività diventa abituale e organizzata, si deve aprire la partita IVA; non dichiarare è evasione.
    • Spese deducibili: si possono dedurre solo le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito, documentate in un prospetto analitico.
    • Ritenuta del committente: se chi ti paga è un sostituto d’imposta (azienda, professionista), applica una ritenuta d’acconto che trovi nella Certificazione Unica.

    Quando il tuo hobby smette di essere solo un passatempo

    Hai una passione per la ceramica, la fotografia, la falegnameria artigianale o le torte decorate e hai cominciato a vendere qualcosa online o tra amici. In molti casi ti chiedi: devo dichiarare questi guadagni? La risposta è quasi sempre sì, ma il modo in cui li dichiari dipende da quanto spesso e in modo organizzato li realizzi.

    La legge fiscale italiana distingue due situazioni: l’attività commerciale non esercitata abitualmente (vendita di beni o prodotti) e l’attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente (prestazione di servizi o competenze). In entrambi i casi, se l’attività rimane episodica e non organizzata, i guadagni rientrano tra i ‘redditi diversi’ e si dichiarano nel rigo D5 del Modello 730, oppure nel quadro RL del Modello Redditi PF.

    Il punto critico è capire quando un hobby diventa un’attività abituale. Non esiste una soglia di importo che lo determina automaticamente: contano la frequenza delle transazioni, l’organizzazione dei mezzi (hai un magazzino? un sito di e-commerce dedicato? personale?), la continuità nel tempo. Se l’Agenzia delle Entrate considera la tua attività come abituale, sei tenuto ad aprire la partita IVA indipendentemente dai guadagni realizzati.

    Redditi da hobby: dove dichiararli nel 730
    Tipo di attività Codice rigo D5 Descrizione
    Vendita di prodotti artigianali, oggetti, foto, ecc. Codice 1 (attività commerciale occasionale) Redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente
    Prestazione di servizi creativi, consulenze occasionali Codice 2 (lavoro autonomo occasionale) Redditi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
    Assunzione di obblighi specifici (es. non divulgare un segreto) Codice 3 Obblighi di fare, non fare o permettere

    Esempio pratico

    • Caio dipinge quadri nel tempo libero e nel 2025 ne ha venduti 5 per un totale di 1.200 euro. Le spese di materiale (tele, colori) ammontano a 300 euro. Caio dichiara nel rigo D5, codice 1, il reddito lordo di 1.200 euro e nella colonna delle spese indica 300 euro. Il reddito netto di 900 euro concorre al suo reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive, a seconda della sua fascia di reddito totale. Se avesse guadagnato la stessa cifra offrendo corsi di pittura occasionali, avrebbe usato il codice 2.

    Documenti necessari

    • Ricevute o fatture delle vendite effettuate nel 2025
    • Scontrini e ricevute delle spese sostenute per produrre il reddito
    • Prospetto analitico con compensi lordi, spese per operazione e reddito netto (da conservare ed esibire su richiesta)
    • Certificazione Unica (se hai ricevuto pagamenti da un sostituto d’imposta)
    • Estratti conto o documentazione di pagamenti online (PayPal, bonifici, ecc.)

    Tizio: artigiano amatoriale che vende su un marketplace online

    Scenario. Tizio fa gioielli artigianali come hobby e nel 2025 ha venduto 15 pezzi su una piattaforma online, guadagnando complessivamente 800 euro. Ha sostenuto 200 euro di spese per materiali. Non ha partita IVA.

    Come si applica. L’attività è episodica e non organizzata in modo imprenditoriale: Tizio può dichiarare i 800 euro come reddito da attività commerciale non esercitata abitualmente, nel rigo D5 codice 1 del 730. Nella colonna delle spese inserisce 200 euro. Il reddito netto di 600 euro si aggiunge al suo reddito complessivo. Se le vendite aumentassero significativamente di numero e frequenza nei prossimi anni, Tizio dovrebbe valutare l’apertura della partita IVA.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 1, del 730 per i redditi da vendita occasionale di prodotti.
    • Le spese documentate si deducono nella colonna apposita del rigo.
    • Conserva un prospetto con ogni singola vendita e le relative spese.

    Sempronia: fotografa amatoriale con qualche commissione

    Scenario. Sempronia è impiegata e fotografa per passione. Nel 2025 ha ricevuto due commissioni da privati per fotografare matrimoni, per un totale di 2.000 euro. Ha acquistato una lente da 400 euro per queste sessioni.

    Come si applica. Due commissioni isolate nell’anno configurano una prestazione di lavoro autonomo occasionale (servizio intellettuale-creativo). Sempronia usa il rigo D5, codice 2, del 730. Dichiara 2.000 euro di lordo e deduce 400 euro di spese specificamente inerenti. Il reddito netto di 1.600 euro concorre al reddito complessivo. Se nel 2026 le commissioni aumentassero molto e Sempronia iniziasse a promuoversi attivamente, dovrebbe aprire la partita IVA.

    In pratica

    • Rigo D5, codice 2, del 730 per le prestazioni occasionali di servizi o competenze.
    • Deduci solo le spese direttamente collegate alle singole prestazioni.
    • Il confine con l’abitualità dipende dalla frequenza e dall’organizzazione, non solo dall’importo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    C'è una soglia minima di guadagno sotto la quale non devo dichiarare nulla?

    No, non esiste una franchigia di esenzione per i redditi occasionali. Ogni compenso percepito concorre al reddito complessivo. Esiste però una condizione generale di esonero dalla dichiarazione quando l’imposta totale dovuta non supera 10,33 euro, ma si tratta di un’ipotesi residuale per redditi molto bassi.

    Quante volte posso fare una cosa prima che diventi 'abituale' e richieda la partita IVA?

    La legge non fissa un numero preciso. La valutazione dell’abitualità dipende dalla frequenza, dall’organizzazione dei mezzi, dalla continuita’ nel tempo e dall’intento di fare profitto in modo sistematico. Non c’è una risposta universale: in caso di dubbio, consulta un professionista.

    Se chi mi paga non è un'azienda ma un privato, devo comunque dichiarare?

    Sì. L’obbligo di dichiarare non dipende da chi ti paga. Se un privato ti paga per un servizio o acquista un tuo prodotto, il reddito va dichiarato. La differenza rispetto a un pagamento da un’azienda è che l’azienda in genere applica una ritenuta d’acconto e ti rilascia la Certificazione Unica, mentre il privato non lo fa.

    Posso dedurre l'ammortamento di un attrezzo comprato per il mio hobby?

    Solo se l’attrezzo è specificamente usato per produrre il reddito occasionale. Le spese deducibili devono essere inerenti alla produzione di quel reddito. Se uno strumento viene usato principalmente per uso personale e solo in parte per la prestazione, la deducibilità è limitata alla parte inerente.

    Cosa succede se non dichiaro questi redditi?

    Si tratta di evasione fiscale, sanzionata dall’Agenzia delle Entrate. I controlli possono avvenire anche tramite la verifica dei movimenti sui conti correnti o delle transazioni su piattaforme di vendita online, che sono tenute a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sopra certe soglie.

  • Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    Art. 21 D.Lgs. 81/2015 – Proroghe e rinnovi

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. La proroga è libera anche qualora il contratto abbia durata iniziale inferiore a dodici mesi, purché la durata complessiva del contratto non superi i dodici mesi.

    2. I contratti per attività stagionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché quelli stipulati per ragioni sostitutive, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.

    3. In caso di rinnovo di un contratto di cui all’articolo 13, l’intervallo tra un contratto e l’altro deve essere di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero di almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. In difetto, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

    4. Quando si tratta di due soli contratti, il secondo dei quali sia stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, non si applica l’intervallo di cui al comma 3 del presente articolo.

  • Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    Art. 20 D.Lgs. 81/2015 – Divieti contratto a termine

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 23, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

    c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

    d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

  • Art. 19 D.Lgs. 81/2015 – Apposizione del termine e durata massima

    Art. 19 D.Lgs. 81/2015 – Apposizione del termine e durata massima

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

    a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

    b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

    2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ventiquattro mesi.

    3. Un ulteriore contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso l’ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

    4. Con esclusione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1, lettere a) e b), in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso contratto tali esigenze devono essere indicate solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

  • Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    Art. 18 D.Lgs. 81/2015 – Computo lavoratore intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

  • Vendere le quote di una SRL: come si tassa la plusvalenza

    In sintesi

    • Plusvalenza = corrispettivo ricevuto meno costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
    • Dal 2019 si applica un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, senza distinzione tra quote qualificate e non qualificate.
    • L’atto di cessione sconta l’imposta di registro in misura fissa: 200 euro.
    • Se a cedere è una società soggetta a IRES, può applicarsi la PEX: esenzione del 95% della plusvalenza se ricorrono i requisiti dell’art. 87 TUIR.
    • Le minusvalenze sono compensabili con altri redditi diversi di natura finanziaria entro i 4 anni successivi.
    • Il reddito va dichiarato come reddito diverso nel Modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025).

    Come funziona la tassazione quando vendi le quote di una SRL

    Vendere le proprie quote in una SRL è un’operazione che può generare un guadagno, tecnicamente chiamato plusvalenza. Capire come viene tassato questo guadagno è fondamentale per non trovarsi impreparati al momento della dichiarazione dei redditi.

    La regola di base è semplice: la plusvalenza è pari alla differenza tra quanto hai incassato dalla vendita (il corrispettivo) e quanto ti è costata la partecipazione (il costo fiscalmente riconosciuto, cioè il prezzo che hai pagato quando hai acquistato o sottoscritto le quote). Se incassi più di quanto hai investito, la differenza è tassabile.

    Dal 2019 la tassazione è unificata: si applica un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza, indipendentemente dalla percentuale di quote che possiedi. Questa aliquota vale per il socio persona fisica. Se invece a vendere è una società (ad esempio una holding), si applicano regole diverse, in particolare la cosiddetta PEX (Participation Exemption), che vedremo più avanti.

    Oltre all’imposta sul reddito, l’atto notarile di trasferimento delle quote sconta l’imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. È un importo invariabile, non proporzionale al valore della cessione.

    Tassazione della cessione di quote SRL
    Soggetto cedente Regime fiscale Aliquota / Meccanismo
    Persona fisica Imposta sostitutiva 26% sulla plusvalenza
    Società soggetta a IRES (con requisiti PEX) Participation Exemption art. 87 TUIR Esenzione 95% della plusvalenza
    Qualsiasi cedente – atto di cessione Imposta di registro Fissa 200 euro
    Persona fisica – minusvalenza Compensazione redditi diversi finanziari Entro 4 anni successivi

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato nel 2021 il 30% delle quote di Alfa SRL pagando 50.000 euro. Nel 2025 vende quella partecipazione a un terzo per 90.000 euro. La plusvalenza è 90.000 – 50.000 = 40.000 euro. L’imposta sostitutiva dovuta è il 26% di 40.000 euro, cioè 10.400 euro. Sull’atto notarile di cessione, inoltre, si pagano 200 euro di imposta di registro. Tizio dichiara la plusvalenza nel Modello Redditi PF 2026 come reddito diverso.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di cessione delle quote (con data e corrispettivo)
    • Documentazione del costo di acquisto o sottoscrizione delle quote (contratto originario, atto notarile precedente)
    • Eventuali versamenti in conto capitale effettuati nel tempo (aumentano il costo fiscalmente riconosciuto)
    • Visura camerale della SRL per verificare la quota posseduta
    • Modello Redditi PF 2026 per la dichiarazione della plusvalenza come reddito diverso

    Caso 1 – Tizio vende in guadagno: plusvalenza e imposta sostitutiva

    Scenario. Tizio è socio di Alfa SRL con una quota del 40% acquistata anni fa per 80.000 euro. Nel corso del 2025 cede l’intera quota a un nuovo socio per 150.000 euro.

    Come si applica. La plusvalenza è 150.000 – 80.000 = 70.000 euro. Su questa somma Tizio paga l’imposta sostitutiva del 26%, pari a 18.200 euro. L’imposta di registro sull’atto di cessione è fissa a 200 euro. Tizio non paga IRPEF ordinaria sulla plusvalenza: l’imposta sostitutiva la sostituisce integralmente. La somma va indicata nel quadro RL del Modello Redditi PF 2026.

    In pratica

    • Calcola la plusvalenza: corrispettivo incassato meno costo di acquisto.
    • Applica il 26% sulla plusvalenza: quella è l’imposta sostitutiva da versare.
    • Sull’atto notarile paga 200 euro di imposta di registro.
    • Dichiara il tutto nel Modello Redditi PF 2026, quadro RL.

    Caso 2 – Tizio vende in perdita: minusvalenza e compensazione

    Scenario. Tizio aveva acquistato il 20% di Beta SRL per 60.000 euro. Nel 2025 vende la quota per soli 35.000 euro a causa delle difficoltà della società.

    Come si applica. La differenza è negativa: 35.000 – 60.000 = -25.000 euro. Si tratta di una minusvalenza, non di una plusvalenza. Tizio non deve pagare alcuna imposta sostitutiva su questa cessione. La minusvalenza di 25.000 euro può essere portata in compensazione con eventuali plusvalenze o altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nell’anno 2025 o nei quattro anni successivi. È importante conservare la documentazione per poterla utilizzare negli anni successivi.

    In pratica

    • Se vendi in perdita si genera una minusvalenza: nessuna imposta da pagare.
    • Conserva tutta la documentazione: la minusvalenza è compensabile nei 4 anni successivi.
    • La compensazione avviene con altri redditi diversi finanziari (es. plusvalenze su altri titoli o quote).
    • Anche in caso di minusvalenza, sull’atto di cessione si pagano 200 euro di registro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola la plusvalenza sulla cessione di quote SRL?

    La plusvalenza è la differenza tra il corrispettivo ricevuto dalla vendita e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, cioè quanto hai pagato per acquistare o sottoscrivere le quote. Se hai effettuato versamenti in conto capitale nel tempo, questi aumentano il costo riconosciuto.

    Qual è l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cessione di quote?

    Dal 2019 si applica un’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza. Non c’è più distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate: il 26% vale per tutte le cessioni da parte di persone fisiche.

    Quanto si paga di imposta di registro sulla cessione di quote SRL?

    L’imposta di registro è in misura fissa: 200 euro, indipendentemente dal valore della cessione. Viene pagata sull’atto notarile di trasferimento delle quote.

    Cosa succede se vendo le quote in perdita?

    Si realizza una minusvalenza. Non è dovuta alcuna imposta sostitutiva. La minusvalenza può essere compensata con altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati nello stesso anno o nei quattro anni successivi.

    Cos'è la PEX e quando si applica?

    La PEX (Participation Exemption) si applica quando a cedere la partecipazione è una società soggetta a IRES, non una persona fisica. Se ricorrono i requisiti dell’art. 87 TUIR, il 95% della plusvalenza è esente da tassazione. Le persone fisiche non possono beneficiare della PEX.

    Dove si dichiara la plusvalenza da cessione di quote nel Modello Redditi?

    La plusvalenza va indicata come reddito diverso nel Modello Redditi PF 2026, specificamente nel quadro RL. Non si usa il Modello 730, che non prevede questo tipo di reddito.

  • Art. 17 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione lavoratore intermittente

    Art. 17 D.Lgs. 81/2015 – Non discriminazione lavoratore intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Ferma restando la specificità del contratto di lavoro intermittente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.

    2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, le ferie, i congedi, i trattamenti per malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali e maternità.

  • Art. 16 D.Lgs. 81/2015 – Indennità di disponibilità

    Art. 16 D.Lgs. 81/2015 – Indennità di disponibilità

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Quando il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, gli è dovuta l’indennità di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.

    2. L’ammontare dell’indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

    3. Il lavoratore che, senza giustificazione, non risponde alla chiamata, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

    4. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di qualsiasi istituto di legge o di contratto collettivo.

    5. In caso di malattia o di altro evento che rende temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non informi tempestivamente il datore di lavoro secondo le previsioni di cui al presente comma, perde il diritto alla indennità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

  • Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    Art. 15 D.Lgs. 81/2015 – Forma e comunicazioni lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:

    a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto ai sensi dell’articolo 13;

    b) luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo;

    c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;

    d) indicazione delle forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;

    e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;

    f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

    2. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative, nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

  • Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    Art. 14 D.Lgs. 81/2015 – Divieti lavoro intermittente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro intermittente non può essere stipulato:

    a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

    b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali è operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;

    c) da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

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