Autore: Andrea Marton

  • Articolo 124.1 del T.U.B.

    Articolo 124.1 del T.U.B.

    Art. 124.1 T.U.B. – Concessione non sollecitata di credito, consenso desunto e pratiche di commercializzazione abbinata.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. E’ vietata ogni concessione di credito al consumatore senza previa richiesta ed esplicito consenso di questo.

    2. Il finanziatore o l’intermediario del credito non possono desumere il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati tramite l’utilizzo di opzioni predefinite, incluse le caselle preselezionate.

    3. Il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di credito o all’acquisto di servizi accessori presentati mediante caselle e’ dato tramite un’azione positiva univoca con cui il consumatore fornisce un’indicazione libera, specifica, informata e inequivocabile del suo assenso in relazione al contenuto e alla sostanza associati alle caselle.

    4. Si applica quanto stabilito dall’articolo 120-octiesdecies.”

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  • Art. 28 CPI – Convalidazione

    Art. 28 CPI – Convalidazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il titolare di un marchio d’impresa anteriore ai sensi dell’articolo 12 e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l’uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all’uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in mala fede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all’uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.

    2. La disciplina del comma 1 si applica anche al caso di marchio registrato in violazione degli articoli 8 e 14, comma 1, lettera c).

  • Art. 37 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 37 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 37 L. Fall. – Revoca del curatore

    Revoca del curatore

  • Art. 81 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

    Art. 81 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque attribuisce, in tutto o in parte, a merci non unionali, importate in franchigia o con riduzione dei diritti stessi, una destinazione o un uso diverso da quello per il quale è stata concessa la franchigia o la riduzione è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

  • Art. 83 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

    Art. 83 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell’esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento

    Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)

    1. Chiunque, nelle operazioni di esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare o di perfezionamento, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti.

  • Art. 1316 Codice della Navigazione – Procedimento avanti i comandanti di porto

    Art. 1316 Codice della Navigazione – Procedimento avanti i comandanti di porto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non si sia costituita almeno una delle parti, si applicano gli articoli 591 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice, non sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 595, quarto e quinto comma; 596 a 598; 604 a 609. Ai giudizi avanti i comandanti di porto, nei quali, all’entrata in vigore delle norme del codice sia stata pronunciata ordinanza istruttoria o sentenza interlocutoria, si applicano gli articoli 5, 6, primo a quarto comma della legge 31 dicembre 1928, n. 3119. I comandanti di porto debbono, nel termine di sei mesi dall’entrata in vigore delle norme del codice, disporre la comunicazione alle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del dispositivo delle sentenze interlocutorie o definitive, non ancora passate in giudicato alla data dell’entrata in vigore delle norme del codice. Il soccombente, al quale non sia stata notificata la sentenza a istanza di parte, dopo la entrata in vigore delle norme del codice, può, a seconda dei casi, formulare riserva di appello ovvero proporre appello o regolamento di competenza entro quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: modifiche al processo tributario

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 220/2023: modifiche al processo tributario

    D.Lgs. 220/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Contenzioso tributario. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 35 DPR 448/1988 – Giudizio di appello

    Art. 35 DPR 448/1988 – Giudizio di appello

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. Nel procedimento di appello si osservano in quanto applicabili le disposizioni riguardanti il procedimento davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

  • CCNL Trasporto Aereo: orario di lavoro, limiti FTL e riposi minimi

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il personale di terra del trasporto aereo lavora 40 ore settimanali con disciplina simile agli altri CCNL di settore. Il personale navigante e soggetto ai limiti EASA FTL (Reg. UE 83/2014): massimo 900 ore di volo annue, 100 ore mensili, 13 ore giornaliere di periodo di servizio di volo. I riposi minimi sono inderogabili per ragioni di sicurezza aerea.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Principali limiti FTL EASA per personale navigante commerciale
    Parametro Limite massimo Base normativa
    Ore di volo annue (FDP) 900 ore EASA ORO.FTL.210
    Ore di volo mensili 100 ore EASA ORO.FTL.210
    Ore di volo in 7 giorni consecutivi 60 ore EASA ORO.FTL.210
    Periodo di servizio di volo (FDP) giornaliero – base 13 ore (voli di giorno) EASA ORO.FTL.205
    FDP esteso per imprevisti fino a 14 ore (con limitazioni) EASA ORO.FTL.205 (c)
    Riposo minimo dopo FDP 12 ore consecutive EASA ORO.FTL.235
    Giorni liberi mensili minimi (naviganti) 7 giorni (di cui alcuni week-end) CCNL + EASA ORO.FTL.230
    Orario personale di terra 40 ore settimanali CCNL sezione terra

    Il regime FTL: che cos'e e perche e speciale

    Le Flight Time Limitations (FTL) sono i limiti alle ore di volo e ai periodi di servizio del personale navigante, fissati dal Regolamento UE n. 83/2014 (allegato III ORO.FTL al Reg. 965/2012) dell’EASA. Si tratta di norme di sicurezza aerea inderogabili: ne il CCNL ne gli accordi aziendali possono prevedere limiti meno restrittivi.

    Il sistema FTL distingue tra ore di volo effettive (block hours, da ruote su a ruote giu), periodo di servizio di volo (FDP) (dall’orario di presentazione in base al primo volo fino alla chiusura del blocco dell’ultimo) e periodo di servizio (TS, comprensivo di attivita non di volo). Ciascuno ha limiti distinti.

    Limiti giornalieri e settimanali per i naviganti

    Il FDP giornaliero massimo per un equipaggio di linea con due piloti e di 13 ore per i voli diurni (con inizio presentazione tra le 6 e le 14), riducibile a 11-12 ore per i voli notturni o ad accumulazione di fatica. E possibile un’estensione fino a 14 ore in casi eccezionali (mutamento meteo, imprevisti operativi), con relative notifiche all’operatore e annotazione nel registro fatica.

    Su base settimanale il limite e di 60 ore in 7 giorni consecutivi. Su base mensile: 100 ore. Su base annua: 900 ore. Questi limiti si intendono come massimi assoluti; i manuali operativi dei singoli vettori (approvati ENAC) fissano spesso limiti interni piu restrittivi.

    Riposi minimi del personale navigante

    Dopo ogni FDP il navigante ha diritto a un riposo minimo di 12 ore consecutive, elevato a specifiche fasce superiori per i voli lunghi (long haul), i voli notturni e le sequenze di servizio particolarmente gravose. Il riposo deve essere fruito in un luogo idoneo (hotel convenzionato fuori base o domicilio in base).

    Il CCNL aggiunge i giorni liberi mensili: almeno 7 giorni al mese, di cui una quota programmata nei fine settimana. Il navigante ha il diritto di ricevere la programmazione turni con congruo anticipo (di norma 28 giorni) e il vettore deve rispettare le sequenze di riposo programmate salvo imprevisti operativi documentati.

    Orario del personale di terra e straordinari

    Il personale di terra del trasporto aereo lavora su base contrattuale di 40 ore settimanali, articolate su turni dato il carattere H24 e 7/7 degli scali aeroportuali. Il lavoro notturno (tra le 22 e le 6) e il lavoro festivo danno diritto a maggiorazioni retributive specifiche, indicate nelle tabelle del CCNL.

    Il limite annuo di straordinari per il personale di terra e di norma 200-250 ore, con possibilita di recupero in banca ore. Nei periodi di punta stagionale (giugno-agosto e dicembre) gli straordinari sono frequenti; il CCNL e gli accordi aziendali regolano le procedure di richiesta e le maggiorazioni applicabili.

    Casi pratici

    Tizio – Comandante: superamento FDP e segnalazione fatica
    Tizio sta operando il quarto giorno di una sequenza quando un ritardo tecnico porta il FDP previsto a 13 ore e 40 minuti. Il FDP massimo esteso e 14 ore. Tizio, ritenendo la fatica accumulata eccessiva, applica il Fatigue Risk Management System (FRMS) del vettore e notifica al dispatcher l’impossibilita di estendere il servizio. L’operatore e tenuto per legge a rispettare la decisione del comandante in materia di sicurezza.
    Caia – Assistente di volo: programmazione turni e giorni liberi
    Caia riceve la programmazione del mese successivo con soli 6 giorni liberi, contro i 7 minimi previsti da CCNL e EASA ORO.FTL.230. Segnala il problema alla pianificazione entro i termini previsti dal manuale operativo. Il vettore e tenuto a correggere la programmazione, aggiungendo almeno un giorno libero o compensando il deficit nel mese successivo secondo le regole del piano di riposo.
    Sempronio – Addetto check-in: turno notturno e maggiorazioni
    Sempronio lavora al check-in del turno notturno dalle 23 alle 7. Le ore tra le 22 e le 6 (cioe 7 su 8 ore del turno) danno diritto alla maggiorazione notturna prevista dal CCNL sezione gestori. Aggiungendo il fatto che il turno ricade di domenica, Sempronio matura sia la maggiorazione notturna sia quella domenicale, con applicazione della piu favorevole.

    Domande frequenti

    Quante ore puo volare un pilota al mese?
    Il limite EASA e di 100 ore di volo mensili e 900 ore annue. Questi sono i massimi inderogabili; i manuali operativi dei singoli vettori fissano spesso soglie interne piu basse per ragioni di sicurezza.
    Il personale navigante puo rifiutare un turno per stanchezza?
    Si. Il Regolamento EASA FRMS attribuisce al navigante la responsabilita di segnalare la fatica e di non operare se ritiene compromessa la propria capacita di volo. Il vettore non puo adottare misure ritorsive per segnalazioni di fatica in buona fede.
    Il lavoro notturno del personale di terra e maggiorato?
    Si. Il CCNL prevede maggiorazioni per il lavoro notturno (normalmente tra le 22 e le 6), per il lavoro domenicale e festivo. Gli importi specifici variano per sezione (vettori, gestori, handling) e per accordo aziendale.
    Quanti giorni liberi al mese ha un assistente di volo?
    Il minimo e 7 giorni liberi al mese (EASA ORO.FTL.230 + CCNL), di cui una quota deve ricadere nei fine settimana. Gli accordi aziendali migliorativi prevedono spesso 8-10 giorni liberi mensili.
    Gli straordinari del personale di terra sono limitati?
    Il CCNL fissa un limite annuo di circa 200-250 ore di straordinario. Il lavoro straordinario notturno e festivo ha maggiorazioni piu elevate. Le ore eccedenti possono essere accumulate in banca ore per il recupero in periodi di minor traffico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto e TFR (Trattamento di Fine Rapporto).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 125 septies T.U.B.: Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B.: Cessione dei crediti

    Art. 125 septies T.U.B. – Cessione dei crediti.

    In vigore dal 19/09/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 1

    “1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo’ sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’articolo 1248 del codice civile.

    2. Il consumatore e’ informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d’Italia, in conformita’ alle deliberazioni del CICR, individua le modalita’ con cui il consumatore e’ informato.”

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  • Art. 120 bis T.U.B.: Recesso

    Art. 120 bis T.U.B.: Recesso

    Art. 120 bis T.U.B. – Recesso

    In vigore dal 03/12/2010

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 4

    “1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalita’ e senza spese. Il CICR individua i casi in cui la banca o l’intermediario finanziario possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del recesso.”

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  • Art. 120 novies T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 120 novies T.U.B.: Obblighi precontrattuali

    Art. 120 novies T.U.B. – Obblighi precontrattuali (1).

    In vigore dal 23/01/2026 con effetto dal 19/06/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 209 Articolo 2

    “1. Il finanziatore o l’intermediario del credito mette a disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Il documento precisa anche:

    a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore deve fornire ai sensi dell’articolo 120-undecies, comma 1, e il termine entro il quale esse devono essere fornite;

    b) l’avvertimento che il credito non può essere accordato se la valutazione del merito creditizio non può essere effettuata a causa della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli elementi di verifica necessari alla valutazione;

    c) se verrà consultata una banca dati, in conformità degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

    d) se del caso, la possibilità di ricevere servizi di consulenza.

    2. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla conclusione di un contratto di credito. Le informazioni personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato». Il modulo è consegnato tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità all’articolo 120-undecies, comma 1, e comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un’offerta. Le informazioni aggiuntive che il finanziatore o l’intermediario del credito debba o voglia fornire al consumatore sono riportate in un documento distinto.

    3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo di riflessione, l’offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l’offerta in qualunque momento.

    4. Quando al consumatore è proposta un’offerta vincolante per il finanziatore, l’offerta è fornita su supporto cartaceo o su altro supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa è accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» se:

    a) il modulo non è stato fornito in precedenza al consumatore; o

    b) le caratteristiche dell’offerta sono diverse dalle informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato» precedentemente fornito.

    5. Il finanziatore o l’intermediario del credito fornisce al consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.

    6. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:

    a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

    b) le modalità e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5;

    c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall’ articolo 59-quinquies , comma 2, del Codice del consumo;

    d) l’informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell’accordo previsto dall’articolo 120-quinquiesdecies, comma 3.”

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