Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    Art. 4 D.Lgs. 81/2015 – Definizione lavoro a tempo parziale

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è il contratto di lavoro subordinato in cui l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale di lavoro, risulta inferiore all’orario normale di lavoro di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

    2. Il contratto a tempo parziale può essere:

    a) orizzontale, quando la riduzione di orario è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;

    b) verticale, quando risulta previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;

    c) misto, quando la prestazione lavorativa si articola secondo le forme di cui alle lettere a) e b).

  • Art. 3 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina delle mansioni

    Art. 3 D.Lgs. 81/2015 – Disciplina delle mansioni

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

    «Art. 2103 (Prestazione del lavoro). – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

    In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni. Nelle ipotesi di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

    Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui al presente comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

    Il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, in deroga alle previsioni del contratto collettivo, anche aziendale, applicato, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore anche in via concordata con il lavoratore medesimo, nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, ovvero avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In tali casi, si applica quanto previsto al terzo comma. Nelle sedi di cui al precedente periodo possono essere altresì stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

    Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in diritto alla conservazione del posto, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

    Al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere l’esecuzione della prestazione in forma scritta.»

  • Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    Art. 2-bis D.Lgs. 81/2015 – Ampliamento tutele iscritti gestione separata

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Agli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e alla legge 22 luglio 1966, n. 614, si applicano le disposizioni in materia di NASpI di cui agli articoli 1, 4, 8, 10, 14, 15, 16 e 18 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

  • Articolo 75 L. 184/1983: articolo abrogato

    Art. 75 L. 184/1983 – Articolo abrogato

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115

  • Art. 2 D.Lgs. 81/2015 – Collaborazioni organizzate dal committente

    Art. 2 D.Lgs. 81/2015 – Collaborazioni organizzate dal committente

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.

    2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

    a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

    b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;

    c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

    d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, nonché alle fondazioni costituite dalla Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e dalle leghe calcistiche professionistiche.

    3. Fino al 31 dicembre 2015 restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per quanto non incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

  • Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    Art. 1 D.Lgs. 81/2015 – Forma contrattuale comune

    D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

    1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro.

  • Art. 105 L. 633/1941

    Art. 105 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi di questa legge o i loro aventi causa devono depositare presso il Ministero della cultura popolare un esemplare o copia dell'opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento.

    Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d'orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.

    Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa .

    Per le fotografie è escluso l'obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell'art.

    92.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    Art. 83 L. 392/1978 – Relazione al Parlamento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il Ministro di grazie giustizia, di concerto com Ministro dei lavori pubblici, ogni anno, a decorrere da quello successivo all’entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sulla applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria e tempestiva modificazione della presente legge.

  • Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    Art. 82 L. 392/1978 – Giudizi in corso alla data di entrata in vigore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Ai giudizi in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

  • Art. 81 L. 392/1978 – Pubblicazione dati ISTAT in Gazzetta Ufficiale

    Art. 81 L. 392/1978 – Pubblicazione dati ISTAT in Gazzetta Ufficiale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall’ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  • Art. 80 L. 392/1978 – Uso diverso da quello pattuito

    Art. 80 L. 392/1978 – Uso diverso da quello pattuito

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo’ chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione.

    Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.

    Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all’uso prevalente.

  • Art. 79 L. 392/1978 – Patti contrari alla legge

    Art. 79 L. 392/1978 – Patti contrari alla legge

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    E’ nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

    Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell’immobile locato, puo’ ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

    In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita’ alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e’ facolta’ delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.