Autore: Andrea Marton

  • Art. 178 TULPS – Ricovero del minore privo di famiglia o senza assistenza

    Art. 178 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Se il minore degli anni diciotto è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, il presidente del Tribunale ordina che sia ricoverato, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

    I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di essa che sarà di volta in volta determinata.

  • Art. 5 D.Lgs. 33/2013 – (Accesso civico a dati e documenti)

    Art. 5 D.Lgs. 33/2013 – (Accesso civico a dati e documenti)

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

    2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo

    5-bis. 3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici: a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all’Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale; d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

    4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

    5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

    6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo

    5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

    7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’ articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 .

    8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’ articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

    9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma

    8. 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma

    5. 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

  • Art. 99 D.Lgs. 159/2011 – Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica

    Art. 99 D.Lgs. 159/2011 – Modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Con uno o più regolamenti ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96. a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; b) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; c) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; d) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 ; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 2023, N. 215 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 FEBBRAIO 2024, N. 18 .

    1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall' articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 , del presente codice . Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193 , unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.

    2. Il sistema informatico, comunque, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

    2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, acquisiscono d'ufficio tramite le prefetture la documentazione antimafia. A tali fini, le prefetture utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, nonché i collegamenti informatici o telematici, attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 . In ogni caso, si osservano per il rilascio della documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.

    2-ter. Con uno dei regolamenti di cui al comma 1 possono essere disciplinate le modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all' articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo 85, comma 3, e li raffronta con quelli del Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

  • Art. 45-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Semplificazioni della formula standard)

    Art. 45-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Semplificazioni della formula standard)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((1. L'impresa può utilizzare un calcolo semplificato per uno specifico sottomodulo o modulo di rischio quando sia giustificato dalla natura, dalla portata e dalla complessità dei rischi cui è esposta e quando l'applicazione del calcolo standardizzato non risulti proporzionata. I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4))

  • Art. 1 D.Lgs. 81/2017 – Ambito di applicazione

    Art. 1 D.Lgs. 81/2017 – Ambito di applicazione

    L. 22 maggio 2017, n. 81 – Statuto del lavoro autonomo

    1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile , ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell' articolo 2222 del codice civile .

    2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all' articolo 2083 del codice civile .

  • Art. 79 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

    Art. 79 D.Lgs. 209/2005 – Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione … può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.

    ((

    2. Quando le partecipazioni in una società controllata, assunte ai sensi del comma 1, hanno carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'IVASS può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

    ))

    ((

    3. L'IVASS disciplina con regolamento le condizioni ed i criteri per individuare le operazioni di assunzione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva ovvero sottoposte ad autorizzazione preventiva, nonché i presupposti per l'esercizio dei poteri di cui al comma 3-bis e all'articolo 81.

    ))

    ((

    3-bis. L'IVASS può condizionare o negare l'autorizzazione o l'acquisizione di partecipazioni soggette a comunicazione preventiva qualora l'operazione sia in contrasto con la sana e prudente gestione dell'impresa o derivi un pericolo per la stabilità della stessa.

    ))

    ((

    3-ter. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 3, rileva ogni altra assunzione di partecipazioni, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all'entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.

    ))

    4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione … che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni indicate dall'articolo 68 in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.

  • Rappresentanza – Glossario giuridico

    Rappresentanza: istituto per cui un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), i cui effetti si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (artt. 1387 ss. c.c.).

    Significato giuridico

    La rappresentanza richiede la spendita del nome del rappresentato: il rappresentante deve dichiarare ai terzi di agire non in proprio ma in nome del rappresentato (contemplatio domini). In assenza di tale dichiarazione, il contratto produce effetti nella sfera del rappresentante, non del rappresentato (salvi i casi di ratifica ex art. 1399 c.c.). La rappresentanza puo essere volontaria (conferita con procura) o legale (attribuita dalla legge: genitori per i figli minori, tutore per l’interdetto). Il rappresentante deve agire nei limiti dei poteri conferitigli: il contratto concluso in eccesso di mandato o senza poteri e inefficace nei confronti del rappresentato, salvo ratifica (art. 1398 c.c.). La giurisprudenza ha elaborato la tutela del terzo che faccia affidamento sull’apparenza dei poteri del rappresentante (rappresentanza apparente).

    Esempio pratico

    Caio e amministratore delegato di una societa e firma un contratto di fornitura dichiarando di agire in nome e per conto della societa. Gli effetti del contratto si producono nella sfera della societa, non di Caio personalmente: e la societa che diventa debitrice del prezzo e creditrice della fornitura.

    Differenze con istituti simili

    La rappresentanza si distingue dall’intermediazione: il mediatore mette in contatto le parti senza agire in nome di alcuna. Si distingue dalla sostituzione contrattuale (cessione del contratto, art. 1406 c.c.): nella cessione subentra un nuovo soggetto nel rapporto contrattuale gia perfezionato, nella rappresentanza il soggetto sostituito e il rappresentato sin dall’inizio. Si distingue dalla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.): chi promette il fatto del terzo non agisce in suo nome.

    Riferimenti normativi

    • art. 1388 c.c. – effetti del contratto concluso dal rappresentante
    • art. 1398 c.c. – contratto concluso dal falsus procurator
    • art. 1399 c.c. – ratifica
  • Art. 72 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 72 L. Fall. – Rapporti pendenti

    Rapporti pendenti

  • Articolo 124.2 del T.U.B.

    Articolo 124.2 del T.U.B.

    Art. 124.2 T.U.B. – Servizi di consulenza.

    In vigore dal 10/01/2026

    Modificato da: Decreto legislativo del 31/12/2025 n. 212 Articolo 1

    “1. Il servizio di consulenza e’ riservato ai finanziatori e agli intermediari del credito.

    2. Il servizio di consulenza puo’ essere qualificato come indipendente solo se e’ reso dai consulenti di cui all’articolo 128-sexies, comma 2-bis.

    3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori o gli intermediari del credito:

    a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;

    b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del consumatore;

    c) forniscono al consumatore una raccomandazione in merito a una o piu’ operazioni relative a contratti di credito, adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro supporto durevole scelto dal consumatore e specificato nel contratto per la prestazione di servizi di consulenza, tiene conto di ipotesi ragionevoli circa i rischi per la situazione finanziaria del consumatore per tutta la durata del contratto di credito raccomandato;

    d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell’ambito della gamma di prodotti da essi offerti o, nel caso dei mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato.

    4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito forniscono al consumatore le seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto durevole scelto dal consumatore:

    a) l’indicazione se la raccomandazione sara’ basata solo sulla propria gamma di prodotti o su un’ampia gamma di prodotti fra quelli reperibili sul mercato;

    b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi di consulenza o, qualora al momento dell’informativa l’importo non possa essere definito, il metodo utilizzato per calcolarlo.

    5. Le informazioni previste al comma 4 possono essere fornite al consumatore in un allegato al documento di cui all’articolo 124, comma 2.

    6. Nella prestazione del servizio di consulenza, il finanziatore o l’intermediario del credito avvisano il consumatore quando, tenuto conto della sua situazione finanziaria, un contratto di credito puo’ comportare un rischio specifico a suo carico.”

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  • Riciclaggio – Glossario giuridico

    Riciclaggio: delitto di chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

    Significato giuridico

    Il riciclaggio e disciplinato dall’art. 648-bis c.p. Elementi: provenienza da delitto non colposo (reato presupposto), condotte di sostituzione, trasferimento, altre operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita, dolo (consapevolezza della provenienza illecita). Pena: reclusione da 4 a 12 anni + multa da 5.000 a 25.000 euro. Aggravata se commessa nell’esercizio di attivita professionale: pena fino a 12 anni e multa fino a 25.000 euro. L’autore del reato presupposto non risponde di riciclaggio (clausola di riserva tradizionale, ora superata dall’art. 648-ter.1 c.p. autoriciclaggio). La disciplina di contrasto al riciclaggio (cd. antiriciclaggio) e dettata dal d.lgs. 231/2007 (attuazione direttive UE), che impone a banche, intermediari, professionisti, notai obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati, segnalazione di operazioni sospette (SOS) all’Unita di Informazione Finanziaria (UIF).

    Esempio pratico

    Tizio, complice di una rapina in banca con bottino di 500.000 euro, riceve la sua quota di 100.000 euro e decide di ripulirla: deposita piccole somme in conti diversi, acquista preziosi, fa investimenti immobiliari fittizi per nascondere l’origine. Configura il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Diverso: Tizio fosse stato direttamente uno degli autori della rapina e poi avesse provveduto a ripulire i propri soldi: autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla ricettazione (art. 648 c.p.), che punisce chi acquista, riceve, occulta cose di provenienza illecita: il riciclaggio richiede in piu condotte di sostituzione o trasferimento volte a ostacolare l’identificazione della provenienza. Diverge dall’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), introdotto dalla l. 186/2014, che punisce l’autore del reato presupposto che ne ripulisce i proventi. Si distingue dal finanziamento al terrorismo (art. 270-quinquies c.p.), che ha presupposto specifico (finalita terroristica) e pene differenti.

    Riferimenti normativi

    • art. 648-bis c.p. – riciclaggio
    • art. 648-ter.1 c.p. – autoriciclaggio (l. 186/2014)
    • art. 648 c.p. – ricettazione (per confronto)
    • d.lgs. 231/2007 – antiriciclaggio (obblighi intermediari e professionisti)
  • Art. 27 CPI – Decadenza e nullità parziale

    Art. 27 CPI – Decadenza e nullità parziale

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d’impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.

  • Omicidio colposo – Glossario giuridico

    Omicidio colposo: reato di chi cagiona per colpa la morte di una persona, distinto dall’omicidio doloso per l’elemento soggettivo (assenza di volonta dell’evento morte).

    Significato giuridico

    L’omicidio colposo e disciplinato dall’art. 589 c.p. Pena base: reclusione da 6 mesi a 5 anni. Aggravanti specifiche: omicidio stradale (art. 589-bis c.p., introdotto dalla l. 41/2016), con pene da 2 a 7 anni per fatti base, fino a 18 anni per circostanze gravi (ebbrezza grave, sostanze stupefacenti, fuga del responsabile); omicidio sul lavoro (art. 589 co. 2 c.p.), per violazione delle norme antinfortunistiche, reclusione 2-7 anni; omicidio per violazione norme circolazione (art. 589 co. 3 c.p., abrogato dalla l. 41/2016 confluito nel 589-bis). E richiesta la prova del nesso causale tra condotta colposa ed evento morte, secondo i criteri della causalita giuridica (Cass. SU 24 luglio 2014 n. 38343 Thyssenkrupp sulla causalita omissiva nei reati colposi). La giurisprudenza valuta concretamente la prevedibilita ed evitabilita dell’evento secondo la migliore scienza del settore.

    Esempio pratico

    Tizio, alla guida in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico 1.6 g/l), supera il limite di velocita e investe un pedone causandone la morte. Omicidio stradale aggravato (art. 589-bis co. 2 c.p.): reclusione da 8 a 12 anni. Senza ebbrezza: omicidio stradale base (art. 589-bis co. 1 c.p.): reclusione da 2 a 7 anni. Diverso se Tizio rispettava tutte le regole e il pedone si gettasse improvvisamente sotto l’auto: assenza di nesso causale colposo, niente reato.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’omicidio doloso (art. 575 c.p.), in cui l’agente vuole l’evento morte o ne accetta il rischio. Diverge dall’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), in cui l’agente compie atti volti a causare lesioni e da questi deriva la morte non voluta. Si distingue dal caso fortuito (art. 45 c.p.), che esclude la rilevanza penale dell’evento per essere stato cagionato da circostanze impreviste ed imprevedibili.

    Riferimenti normativi

    • art. 589 c.p. – omicidio colposo
    • art. 589-bis c.p. – omicidio stradale (l. 41/2016)
    • art. 43 c.p. – definizione di colpa
    • Cass. SU 24 luglio 2014 n. 38343 (Thyssenkrupp) – causalita omissiva