Autore: Andrea Marton

  • Art. 21 CPI – Limitazioni del diritto di marchio

    Art. 21 CPI – Limitazioni del diritto di marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale: a) del loro nome o indirizzo , qualora si tratti di una persona fisica ; b) di segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio d’impresa per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l’uso del marchio è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

    2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

    3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio.

  • Art. 20 Imp. Reg. – Interpretazione degli atti

    Art. 20 Imp. Reg. – Interpretazione degli atti

    Art. 20 Imp. Reg. – Interpretazione degli atti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi.

  • Articolo 45 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 45 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 45 CCII – Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Entro il giorno successivo al suo deposito, il decreto di concessione dei termini per l’accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero e ai richiedenti l’apertura della liquidazione giudiziale.

    2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L’estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L’iscrizione è effettuata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.

  • Art. 126 bis et vicies T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 bis et vicies T.U.B.: Spese applicabili

    Art. 126 bis et vicies T.U.B. – Spese applicabili (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli oneri fiscali previsti per legge, puo’ essere addebitata al titolare del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi dell’articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali scritturazioni contabili.

    2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con finalita’ di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, tenendo anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.

    3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e’ in ogni caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori con esigenze di base.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. e) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 5 L. 689/1981 – Concorso di persone

    Art. 5 L. 689/1981 – Concorso di persone

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

  • Art. 100 D.Lgs. 159/2011 – Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’ articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

    Art. 100 D.Lgs. 159/2011 – Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell’ articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1 . L'ente locale, sciolto ai sensi dell' articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell'articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

  • Art. 47 D.Lgs. 504/1995 – Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

    Art. 47 D.Lgs. 504/1995 – Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa

    Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

    1. Per le deficienze riscontrate nella verificazione dei depositi fiscali di entità superiore al 2 per cento oltre il calo consentito si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al triplo della relativa accisa. Nel caso di prodotti denaturati, se la deficienza eccede l’uno per cento oltre il calo consentito, l’esercente è punito, indipendentemente dal pagamento dell’accisa commisurata all’aliquota più elevata gravante sul prodotto, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa.

    2. Per le eccedenze di prodotti nei depositi fiscali e per le eccedenze di prodotti denaturati non rientranti nei limiti delle tolleranze ammesse, ovvero non giustificate dalla prescritta documentazione si applicano le pene previste per la sottrazione dei prodotti all’accertamento o al pagamento dell’accisa, salvo che venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell’imposta, se dovuta.

    3. Per le deficienze, superiori ai cali ammessi, riscontrate all’arrivo dei prodotti trasportati in regime sospensivo si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal decimo all’intero ammontare dell’imposta relativa alla quantità mancante superiore al predetto calo a meno che l’Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di ritenere che la circolazione dei prodotti di cui al presente comma sia avvenuta in frode o comunque in modo irregolare, nel qual caso la predetta sanzione è applicata con riguardo all’imposta relativa all’intera quantità mancante. Se la deficienza è di entità superiore al 10 per cento oltre il calo consentito, si applicano le pene previste per il tentativo di sottrazione del prodotto al pagamento dell’accisa. Le eccedenze sono assunte in carico.

    4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 3 non si aplicano se viene fornita la prova che il prodotto mancante è andato perduto irrimediabilmente o distrutto.

    5. Per le differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all’esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l’abbuono o la restituzione dell’accisa, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 96, commi 1 e 2, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20¸ commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, calcolata sulla somma indebitamente restituita o richiesta in restituzione.. 5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai tabacchi lavorati.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): periodo di prova

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Periodo di prova nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata prevede un periodo di prova che varia da 45 giorni di lavoro effettivo per i livelli inferiori fino a 6 mesi di calendario per Quadri e I livello. La forma scritta è obbligatoria: senza clausola scritta il rapporto è privo di prova fin dall’origine.

    In sintesi

    Nel CCNL Federdistribuzione (DMO) il periodo di prova va da 45 giorni di lavoro effettivo (livelli inferiori) a 6 mesi di calendario per Quadri e I livello. Deve risultare da atto scritto; senza forma scritta il rapporto è privo di prova. Il recesso è libero per entrambe le parti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    Art. 2096 c.c. – periodo di prova

    Tabella riepilogativa

    Durata del periodo di prova per livello – CCNL DMO Federdistribuzione
    Livello Durata Modalità di computo Profilo tipo
    Quadri e I livello 6 mesi Giorni di calendario Store manager, responsabili di funzione
    II livello 60 giorni Lavoro effettivo Capo reparto, responsabile di magazzino
    III livello 60 giorni Lavoro effettivo Addetto vendita senior, impiegato qualificato
    IV livello 60 giorni Lavoro effettivo Addetto vendita, cassiere
    V livello 45 giorni Lavoro effettivo Addetto carico/scarico merci
    VI e VII livello 45 giorni Lavoro effettivo Mansioni semplici e pulizie

    Nota: le durate indicate rispecchiano la struttura del CCNL DMO originario (2018) e confermata nel rinnovo 2024. Per Quadri e I livello il computo è in giorni di calendario; per tutti gli altri livelli si computano i giorni di lavoro effettivo (le assenze prolungano il periodo).

    La forma scritta obbligatoria

    Il codice civile (art. 2096 c.c.) richiede che il patto di prova risulti da atto scritto. Il CCNL DMO ribadisce questo requisito: la clausola deve essere inserita nella lettera di assunzione o in un documento separato firmato da entrambe le parti prima dell’inizio del rapporto.

    L’atto scritto deve indicare almeno:

    • la durata del periodo di prova (in mesi o giorni, secondo il livello);
    • il livello di inquadramento e le mansioni affidate;
    • la data di inizio del rapporto di lavoro.

    In assenza di forma scritta, il periodo di prova è nullo e il rapporto si considera a tempo indeterminato con piena tutela fin dal primo giorno. Il datore non può invocare il mancato superamento della prova per recedere liberamente.

    Come si computa il periodo di prova

    Il CCNL DMO distingue due modalità di computo a seconda del livello:

    • Per Quadri e I livello: la prova si misura in mesi di calendario, quindi le assenze (malattia, ferie, festività) non la prolungano.
    • Per tutti gli altri livelli (II-VII): la prova si misura in giorni di lavoro effettivo. Le assenze per malattia, infortunio, ferie e ogni altra causa di sospensione del rapporto sospendono il computo e prolungano il periodo di altrettanti giorni.

    Esempio pratico: un cassiere (IV livello) assume servizio il 1° febbraio 2026 con prova di 60 giorni di lavoro effettivo. Se lavora 5 giorni su 7 (lun-ven) senza assenze, il 60° giorno di lavoro effettivo cade indicativamente alla fine di aprile. Se nel frattempo è assente per malattia 10 giorni, la prova si conclude 10 giorni lavorativi dopo.

    Recesso durante la prova e suoi limiti

    Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza obbligo di motivazione. La retribuzione è dovuta fino all’ultimo giorno di lavoro effettivo.

    Limiti al recesso datoriale:

    • Il recesso non può essere discriminatorio (art. 15 Statuto dei Lavoratori) per motivi di sesso, religione, razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale.
    • Il recesso non può essere ritorsivo (es. per aver segnalato irregolarità o esercitato un diritto).
    • Il recesso effettuato quando il lavoratore non ha avuto la concreta possibilità di svolgere la prova (es. totale coincidenza con la malattia) può essere contestato come abuso del diritto.

    La retribuzione durante la prova non può essere inferiore al minimo contrattuale del livello assegnato: è vietata la prassi di retribuire la prova con importi ridotti rispetto al minimo tabellare.

    Superamento della prova e conferma

    Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia comunicato il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di comunicazioni formali aggiuntive. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio ai fini di: scatti di anzianità, ferie, comporto per malattia, TFR e preavviso.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere: prova interrotta da malattia
    Tizio (IV livello) è assunto il 3 marzo 2026 con prova di 60 giorni di lavoro effettivo. Dal 15 al 25 marzo è assente per malattia (8 giorni lavorativi). La prova si prolunga di 8 giorni: il 60° giorno di lavoro effettivo cade alla fine di giugno 2026 anziché a fine maggio. Se entro tale data nessuno recede, Tizio è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Store manager (I livello): prova di 6 mesi di calendario
    Caia è assunta come responsabile di punto vendita (I livello) il 1° gennaio 2026. La prova dura 6 mesi di calendario: scade il 30 giugno 2026, indipendentemente dalle assenze. Se Caia è in ferie 2 settimane a marzo, la prova scade ugualmente il 30 giugno. Al 1° luglio 2026, senza comunicazione di recesso, il rapporto è confermato.
    Sempronio – Recesso datoriale sospettato di essere ritorsivo
    Sempronio (V livello) è in prova da 30 giorni effettivi. Aveva segnalato al responsabile un problema di sicurezza nel magazzino. Pochi giorni dopo riceve il recesso per «mancato superamento della prova». Sospettando un recesso ritorsivo, si rivolge alla Filcams-Cgil locale: il sindacato esamina la cronologia degli eventi e valuta se presentare ricorso al Giudice del Lavoro per nullità del recesso.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Federdistribuzione?
    La durata varia da 45 giorni di lavoro effettivo per i livelli più bassi (V, VI, VII) fino a 6 mesi di calendario per Quadri e I livello. Per i livelli II, III e IV la prova è di 60 giorni di lavoro effettivo.
    Come si calcolano i giorni di lavoro effettivo?
    I giorni di lavoro effettivo escludono domeniche, festività, ferie, malattia, infortunio e ogni altra assenza. Pertanto il calendario della prova si allunga in caso di assenze: se un lavoratore è assente per malattia 10 giorni, la prova si estende di 10 giorni lavorativi.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì. Il CCNL richiede che il periodo di prova risulti da atto scritto. In assenza di clausola scritta il rapporto si intende a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno.
    Si può essere licenziati senza motivo durante la prova?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso né obbligo di motivazione. Rimangono però vietati i recessi discriminatori o ritorsivi, che sono nulli e impugnabili davanti al Giudice del Lavoro.
    Il periodo di prova conta per l’anzianità di servizio?
    Sì. Se superata, la prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti: ferie, TFR, scatti di anzianità, preavviso e comporto per malattia.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 87 Cod. Amb. – acque destinate alla vita dei molluschi

    Art. 87 Cod. Amb. – acque destinate alla vita dei molluschi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le regioni, d’intesa con il Ministero della politiche agricole e forestali, designano, nell’ambito delle acque marine costiere e salmastre che sono sede di banchi e di popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi, quelle richiedenti protezione e miglioramento per consentire la vita e lo sviluppo degli stessi e per contribuire alla buona qualità dei prodotti della molluschicoltura direttamente commestibili per l’uomo.

    2. Le regioni possono procedere a designazioni complementari, oppure alla revisione delle designazioni già effettuate, in funzione dell’esistenza di elementi imprevisti al momento della designazione.

    3. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi, il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Giunta provinciale e il Sindaco, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque.

  • Legittima difesa – Glossario giuridico

    Legittima difesa: causa di giustificazione che esclude la punibilita di chi reagisce a un’offesa ingiusta e attuale a un proprio o altrui diritto, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

    Significato giuridico

    La legittima difesa e disciplinata dall’art. 52 c.p. Requisiti: aggressione ingiusta (in atto, contraria a diritto), attualita del pericolo (non solo passato o solo futuro), necessita della difesa (non altrimenti evitabile), proporzionalita tra offesa e difesa (graduazione dei mezzi). La l. 36/2019 ha riformato la disciplina della legittima difesa domiciliare, introducendo una presunzione di proporzionalita quando l’aggressione avviene nei luoghi di privata dimora (casa, esercizio commerciale, professionale). L’eccesso colposo (art. 55 c.p.) opera quando, per errore nella valutazione della necessita o per uso di mezzi sproporzionati, l’agente eccede dai limiti della legittima difesa: la condotta resta punibile a titolo di colpa (anziche di dolo). La giurisprudenza richiede particolare cautela nella valutazione della proporzionalita (Cass. SU 14 aprile 2022 n. 14570).

    Esempio pratico

    Tizio, di notte, sorprende un ladro armato di coltello in casa che si avvicina minaccioso. Tizio impugna una pistola legalmente detenuta e spara, ferendo gravemente il ladro. Opera la legittima difesa domiciliare (art. 52 co. 2 c.p.): presunzione di proporzionalita, condotta lecita. Diverso se Tizio sparasse al ladro in fuga e disarmato dopo che il pericolo era cessato: assenza di attualita del pericolo, condotta non scriminata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dallo stato di necessita (art. 54 c.p.), in cui il pericolo non e provocato dall’offesa altrui ma da circostanze (calamita, malattia). Diverge dall’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.), riservato a pubblici ufficiali per esigenze di servizio. L’eccesso colposo (art. 55 c.p.) e diverso dall’eccesso doloso: nel primo l’agente sbaglia involontariamente la valutazione; nel secondo agisce volontariamente oltre i limiti, perdendo la giustificazione.

    Riferimenti normativi

    • art. 52 c.p. – legittima difesa
    • art. 52 co. 2 c.p. – legittima difesa domiciliare (l. 36/2019)
    • art. 55 c.p. – eccesso colposo
    • Cass. SU 14 aprile 2022 n. 14570 – legittima difesa proporzionalita
  • Art. 330 DPR 495/1992 – Commissioni mediche locali

    Art. 330 DPR 495/1992 – Commissioni mediche locali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

    2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

    3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma

    1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

    5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.

    6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

    7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

    8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale.

    9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

    10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

    11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.

    12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

    13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

    14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice.

    16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

  • Ricorso per cassazione – Glossario giuridico

    Ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione di legittimita davanti alla Corte Suprema di Cassazione contro sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado, per i motivi tassativamente previsti dalla legge.

    Significato giuridico

    Il ricorso per cassazione e disciplinato dagli artt. 360 ss. c.p.c. (civile) e artt. 606 ss. c.p.p. (penale). Motivi tassativi (art. 360 c.p.c.): 1) motivi attinenti alla giurisdizione; 2) violazione delle norme sulla competenza; 3) violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) nullita della sentenza o del procedimento; 5) omesso esame circa un fatto decisivo (limite introdotto dal d.l. 83/2012). La Cassazione e giudice di legittimita: non riesamina i fatti ma valuta la corretta applicazione del diritto. Termini: 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, 6 mesi dalla pubblicazione. La sentenza della Cassazione fissa il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. Esiste un rigoroso filtro di inammissibilita (art. 360-bis c.p.c.): il ricorso e inammissibile se il provvedimento impugnato si fonda su orientamento consolidato della Cassazione che il ricorso non offra elementi per modificare. La Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha ulteriormente rafforzato la selezione dei ricorsi.

    Esempio pratico

    Tizio, soccombente in appello, propone ricorso per cassazione contestando: errata applicazione dell’art. 1218 c.c. sulla responsabilita contrattuale, nullita della sentenza per omessa motivazione su punto decisivo, omesso esame di documento determinante. La Cassazione esamina solo questioni di diritto: se accoglie, cassa la sentenza con o senza rinvio. Se cassa con rinvio, il giudice di rinvio decide uniformandosi al principio di diritto enunciato.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’appello, mezzo di impugnazione di merito che consente riesame fatti e diritto. Diverge dalla revocazione (art. 395 c.p.c.), mezzo straordinario per casi specifici (dolo, prove false, errore di fatto). Si distingue dall’opposizione di terzo (art. 404 c.p.c.), mezzo a favore di terzi pregiudicati dalla sentenza. La cassazione con rinvio e diversa dalla cassazione senza rinvio, quando non sono necessari ulteriori accertamenti.

    Riferimenti normativi

    • art. 360 c.p.c. – motivi di ricorso per cassazione
    • art. 360-bis c.p.c. – filtro di inammissibilita
    • art. 384 c.p.c. – sentenza di cassazione e principio di diritto
    • artt. 606 ss. c.p.p. – ricorso per cassazione penale
    • d.lgs. 149/2022 (Cartabia) – riforma processo civile