Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    Art. 78 L. 392/1978 – Copertura finanziaria del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La spesa di lire 240 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo sara’ iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 15 miliardi nell’anno 1978, di lire 25 miliardi nell’anno 1979, di lire 35 miliardi nell’anno 1980, di lire 45 miliardi nell’anno 1981, di lire 55 miliardi nell’anno 1982 e di lire 65 miliardi nell’anno 1983.

    All’onere di lire 15 miliardi relativo all’anno finanziario 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo.

    Il Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  • Detrazione assicurazione calamita’ su casa: come funziona nel 730

    In sintesi

    • Detrazione del 19 per cento sui premi pagati per assicurazioni che coprono il rischio di eventi calamitosi su unita’ immobiliari a uso abitativo.
    • Contratti dal 1 gennaio 2018: la detrazione riguarda le polizze stipulate a partire da quella data. I contratti dal 1 gennaio 2025 vanno indicati con il codice 54; quelli stipulati tra il 2018 e il 31 dicembre 2024 con il codice 43.
    • Solo immobili abitativi: la polizza deve essere relativa a un’unita’ immobiliare ad uso abitativo. Non spetta per immobili strumentali o ad uso commerciale.
    • Soglia di reddito: per i contribuenti con reddito superiore a 120.000 euro la detrazione si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.
    • Pagamento tracciabile obbligatorio: il premio deve essere pagato con strumenti tracciabili (bonifico, carta, bancomat) per aver diritto alla detrazione del 19 per cento.
    • Caso speciale al 90 per cento: se la polizza calamita’ e’ stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa, la detrazione sale al 90 per cento (codice 81).

    Quando i premi della polizza casa diventano detraibili

    Se hai stipulato una polizza assicurativa che copre la tua abitazione da terremoti, alluvioni, frane o altri eventi calamitosi, puoi portare in detrazione il 19 per cento del premio pagato nel 730/2026. L’agevolazione vale per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018 e riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo.

    La distinzione piu’ importante da fare riguarda la data del contratto. Se hai stipulato la polizza tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2024, usi il codice 43 nei righi da E8 a E10 del quadro E. Se invece il contratto e’ stato firmato dal 1 gennaio 2025 in poi, il codice e’ 54. In entrambi i casi la percentuale di detrazione resta al 19 per cento e le istruzioni applicabili sono le stesse.

    C’e’ un caso speciale che vale la pena conoscere: se hai ceduto il credito relativo al Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa e nello stesso momento hai stipulato una polizza calamita’, la detrazione su quei premi sale al 90 per cento, da indicare con il codice 81. Si tratta di una situazione specifica legata all’utilizzo del Superbonus e non riguarda i contratti assicurativi ordinari.

    Come per quasi tutte le detrazioni del 19 per cento, anche questa richiede il pagamento tracciabile: il premio va saldato con bonifico, carta di credito, carta di debito o strumenti equivalenti. Il pagamento in contanti non consente la detrazione.

    Detrazione premi assicurazione eventi calamitosi – quadro sinottico
    Voce Dettaglio
    Percentuale di detrazione (caso ordinario) 19 per cento
    Percentuale nel caso Sismabonus ceduto 90 per cento (codice 81)
    Tipologia di immobile ammessa Unita' immobiliari ad uso abitativo
    Data minima di stipula del contratto Dal 1 gennaio 2018
    Codice per contratti stipulati fino al 31/12/2024 Codice 43 (righi E8-E10)
    Codice per contratti stipulati dal 01/01/2025 Codice 54 (righi E8-E10)
    Pagamento ammesso Solo strumenti tracciabili

    Esempio pratico

    • Tizio paga ogni anno 480 euro di premio per una polizza che assicura la sua abitazione principale da terremoti e alluvioni. Il contratto e’ stato stipulato nel 2023. Nel 730/2026 (redditi 2025) Tizio indica nel rigo E8 il codice 43 e l’importo di 480 euro. La detrazione del 19 per cento vale 91,20 euro di risparmio IRPEF diretto. Se lo stesso Tizio avesse stipulato la polizza nel gennaio 2025, avrebbe usato il codice 54 con identico calcolo.

    Documenti necessari

    • Quietanza di pagamento del premio assicurativo (estratto conto, ricevuta bonifico o carta)
    • Contratto o polizza assicurativa che specifica che la copertura riguarda eventi calamitosi
    • Documentazione che indica che l’immobile assicurato e’ a uso abitativo
    • Eventuale Certificazione Unica con i codici onere 43 o 54 se il datore di lavoro ha gia’ considerato la spesa

    Polizza calamita' su abitazione principale, contratto ante 2025

    Scenario. Caio vive in zona sismica e nel 2022 ha stipulato una polizza che copre la sua prima casa da terremoti e alluvioni. Ogni anno paga 350 euro di premio, sempre con addebito automatico su carta di credito. Nel 2025 vuole portare in detrazione il premio pagato quell’anno.

    Come si applica. Il contratto e’ stato stipulato nel 2022, quindi dopo il 1 gennaio 2018 e prima del 31 dicembre 2024: Caio deve usare il codice 43. Indica nel rigo E8: codice 43, importo 350 euro. La detrazione del 19 per cento vale 66,50 euro. Il pagamento automatico con carta di credito soddisfa il requisito della tracciabilita’.

    In pratica

    • Verificare che il contratto sia stato stipulato dal 1 gennaio 2018 in poi.
    • Usare il codice 43 se il contratto e’ del 2018-2024, il codice 54 se e’ del 2025 o successivo.
    • Conservare la quietanza del premio e il contratto che indica la copertura da eventi calamitosi.

    Polizza stipulata nel 2025 su seconda casa

    Scenario. Sempronio possiede anche un appartamento al mare dove trascorre le vacanze. Nel marzo 2025 ha deciso di assicurarlo contro le alluvioni, pagando un premio annuo di 280 euro con bonifico. Si chiede se puo’ detrarre questo costo.

    Come si applica. La detrazione riguarda le unita’ immobiliari ad uso abitativo e non e’ limitata alla sola abitazione principale: anche la seconda casa rientra, purche’ sia un immobile abitativo. Il contratto del 2025 va indicato con il codice 54. Sempronio inserisce nel rigo E8: codice 54, importo 280 euro. La detrazione del 19 per cento vale 53,20 euro. Il pagamento con bonifico e’ corretto.

    In pratica

    • La detrazione vale per qualsiasi immobile ad uso abitativo, non solo per la prima casa.
    • Contratto del 2025: usare il codice 54 nel rigo E8-E10 del quadro E.
    • Il bonifico soddisfa il requisito del pagamento tracciabile.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual e' la percentuale di detrazione per i premi delle polizze calamita' sulla casa?

    La detrazione ordinaria e’ pari al 19 per cento del premio pagato. Sale al 90 per cento solo nel caso speciale in cui la polizza sia stata stipulata contestualmente alla cessione del credito Sismabonus al 110 per cento a un’impresa assicurativa (codice 81).

    Dal quando si puo' detrarre la polizza calamita' sull'abitazione?

    La detrazione riguarda i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti precedenti a quella data non danno diritto alla detrazione.

    Qual e' il codice da usare nel 730 per la polizza calamita'?

    Si usa il codice 43 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2024, e il codice 54 per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2025 in poi. Entrambi si inseriscono nei righi da E8 a E10 del quadro E.

    Posso detrarre il premio di una polizza che assicura anche un immobile non abitativo?

    No. La detrazione riguarda esclusivamente le unita’ immobiliari ad uso abitativo. Le polizze su immobili commerciali, uffici o magazzini non rientrano nell’agevolazione.

    Il pagamento del premio in contanti e' detraibile?

    No. Dal 2020 la detrazione del 19 per cento spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili: bonifico, carta di credito, carta di debito, bancomat o simili. Il contante non consente la detrazione.

    La detrazione si riduce se ho un reddito alto?

    Si. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro la detrazione diminuisce progressivamente e si azzera al raggiungimento di 240.000 euro di reddito. Sotto i 120.000 euro spetta per intero.

    Vedi anche: IMU prima casa, Diritto di abitazione coniuge superstite, Detrazione interessi mutuo costruzione, Abitazione principale, Detrazione 19% canoni di leasing abitazione principale e Detrazioni canoni di locazione.

  • Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    Art. 77 L. 392/1978 – Integrazione del canone per conduttori meno abbienti

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’integrazione del canone di locazione consistera’ nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80 per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entita’ e le modalita’ definite dalla presente legge.

    Il contributo di cui al comma precedente non puo’ in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.

    Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e’ fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

  • Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    Art. 76 L. 392/1978 – Ripartizione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le regioni, con provvedimento del consiglio regionale, decidono entro un mese dalla ripartizione dei fondi, le modalita’ di distribuzione tra i vari comuni tenendo conto delle esigenze esistenti in ciascuno di essi. Le somme cosi’ ripartite devono servire a concorrere al pagamento degli aumenti del canone di locazione per i conduttori meno abbienti.

    Di norma i comuni, nell’ambito degli stanziamenti assegnati, destineranno le somme secondo i seguenti criteri: a) il reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore ed alle altre persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente all’importo di due pensioni minime INPS per la generalita’ dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da uno o due componenti; b) al momento dell’entrata in vigore della presente legge, i conduttori siano intestatari del contratto di affitto dell’alloggio, che, per ubicazione, tipologia e superficie, deve essere strettamente necessario alle esigenze del conduttore e delle persone con lui abitualmente conviventi; c) i conduttori abbiano ricevuto, per effetto dell’entrata in vigore della presente legge, richiesta di aumento del canone di locazione attualmente corrisposto.

  • Società di comodo: come funziona il test di operatività

    In sintesi

    • Chi è tenuto al test: tutte le società di capitali devono compilare il prospetto RS del Modello Redditi SC, salvo le ipotesi di esclusione previste dalla legge.
    • Ricavi presunti: si applicano le percentuali di legge (art. 30, comma 1, L. 724/1994) ai valori medi triennali degli asset (partecipazioni/crediti, immobili, altre immobilizzazioni). Se i ricavi reali sono inferiori, la società è non operativa.
    • Reddito minimo IRES: la società di comodo dichiara un reddito non inferiore a quello calcolato con le percentuali di reddito presunto (art. 30, comma 3, L. 724/1994) sui beni posseduti nell’esercizio.
    • Maggiorazione IRES: le società non operative scontano una maggiorazione IRES del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.
    • Esclusioni e disapplicazioni: la legge prevede numerose cause di esclusione automatica (es. primo anno di vita, ISA con livello premiale, numero soci ≥ 50) e di disapplicazione su istanza o oggettiva.

    Che cosa sono le società di comodo

    Una società di comodo – termine tecnico per ‘società non operativa’ – è, nella sostanza, una società che sulla carta esiste ma non svolge un’attività economica reale in linea con il patrimonio che detiene. Il legislatore teme che alcune strutture societarie vengano usate non per fare impresa, ma per intestare beni (immobili, auto, barche) godendo di regimi fiscali vantaggiosi.

    Per stanare queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate impone ogni anno a tutte le società di capitali di compilare un prospetto di verifica (il quadro RS del Modello Redditi SC) che confronta i ricavi effettivamente conseguiti con quelli che la società ‘dovrebbe’ ottenere dai beni che possiede. È il cosiddetto test di operatività.

    Se la società non supera il test, scatta un regime penalizzante: deve dichiarare almeno un reddito minimo prestabilito e paga l’IRES con una maggiorazione del 10,5% (art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011). Capire come funziona il meccanismo permette di valutare per tempo se si è a rischio e, se del caso, di richiedere la disapplicazione della disciplina.

    Test di operatività: categorie di asset e trattamento
    Categoria di asset (rigo RS) Percentuale ricavi presunti (art. 30 c.1) Percentuale reddito minimo (art. 30 c.3)
    RS117 – Partecipazioni, titoli, crediti (non commerciali) 2% 1,5%
    RS118 – Immobili (incluso leasing finanziario) 6% 4,75%
    RS118A – Imbarcazioni art. 8-bis DPR 633/72 6% 4,75%
    RS119 – Immobili cat. A/10 (uffici) 6% 4,75%
    RS120 – Immobili abitativi acquisiti/rivalutati nell'anno e nei due precedenti 6% 4,75%
    RS121 – Altre immobilizzazioni (macchinari, impianti, ecc.) 15% 12%
    RS122 – Immobili in comuni con pop. < 1.000 abitanti 1% 1%

    Esempio pratico

    • Alfa SRL possiede in media (triennio) immobili per 1.000.000 euro e macchinari per 200.000 euro. I ricavi presunti sono: 1.000.000 × 6% = 60.000 euro + 200.000 × 15% = 30.000 euro, totale 90.000 euro. Se Alfa SRL ha incassato ricavi reali di soli 70.000 euro, non supera il test (70.000 < 90.000) ed è considerata non operativa. Il reddito minimo IRES sarà: 1.000.000 × 4,75% + 200.000 × 12% = 47.500 + 24.000 = 71.500 euro, da dichiarare anche se il reddito effettivo fosse inferiore.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026 con quadro RS compilato (prospetto 17.22)
    • Bilancio dell’esercizio e dei due precedenti (valori medi degli asset)
    • Estratti conto e documentazione dei ricavi effettivi triennali
    • Eventuale istanza di interpello probatorio (comma 4-bis art. 30 L. 724/1994)
    • Provvedimento di disapplicazione (se già ottenuto in anni precedenti)

    Caso 1 – Alfa SRL con immobile di pregio: test non superato

    Scenario. Alfa SRL è stata costituita tre anni fa e possiede un appartamento acquistato per 800.000 euro, concesso in uso a un amministratore a un canone simbolico. Nel triennio i ricavi medi ammontano a 20.000 euro l’anno.

    Come si applica. I ricavi presunti sull’immobile sono 800.000 × 6% = 48.000 euro. Alfa SRL ha ricavi reali di 20.000 euro: non supera il test. Deve dichiarare il reddito minimo calcolato su 800.000 × 4,75% = 38.000 euro, e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5%. Non può riportare le perdite fiscali agli esercizi successivi per abbattere il reddito minimo.

    In pratica

    • Alfa SRL finisce nel regime delle società di comodo e deve dichiarare almeno 38.000 euro di reddito imponibile, indipendentemente dal risultato contabile.
    • La maggiorazione IRES del 10,5% si applica sull’imponibile, aggravando ulteriormente il carico fiscale.
    • L’uso del bene sotto al valore di mercato può anche generare reddito diverso tassabile in capo all’amministratore utilizzatore (art. 67, comma 1, lett. h-ter TUIR).

    Caso 2 – Beta SRL: esclusione automatica grazie agli ISA

    Scenario. Beta SRL è una piccola impresa di servizi di pulizia con ricavi reali di 150.000 euro. Compila il modello ISA e ottiene un livello di affidabilità che le dà accesso al beneficio premiale di cui all’art. 9-bis, comma 11, lett. c), DL 50/2017.

    Come si applica. In base al codice 11 della casella ‘Esclusione’ (rigo RS116), Beta SRL non è tenuta ad applicare la disciplina delle società non operative per il periodo d’imposta in corso. Barra la casella di esclusione con il codice 11 e non compila il resto del prospetto.

    In pratica

    • Il raggiungimento del livello ISA che dà diritto al beneficio premiale esclude automaticamente la disciplina delle società di comodo per quell’anno.
    • La stessa esclusione vale per le società che aderiscono al Concordato Preventivo Biennale (CPB) con i relativi benefici premiali.
    • Beta SRL non deve calcolare né ricavi presunti né reddito minimo: per quell’anno è del tutto fuori dalla disciplina.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quali società devono compilare il test di operatività?

    Tutte le società di capitali (SRL, SPA, SApA) soggette a IRES, salvo le cause di esclusione previste dalla legge (primo periodo di imposta, società quotate o loro controllate, società con almeno 50 soci, ISA con livello premiale, start-up innovative, ecc.).

    Come si calcola il reddito minimo delle società di comodo?

    Si applicano le percentuali stabilite dall’art. 30, comma 3, L. 724/1994 ai valori dei beni posseduti nell’esercizio (non la media triennale, che serve solo per il test di superamento). Il risultato è il reddito minimo da dichiarare.

    Cosa succede se la società non supera il test?

    Deve dichiarare almeno il reddito minimo, non può usare le perdite pregresse per azzerarlo (se non per la parte eccedente il minimo), e paga l’IRES ordinaria più la maggiorazione del 10,5% ai sensi dell’art. 2, comma 36-quinquies, DL 138/2011.

    Si può chiedere di non applicare la disciplina?

    Sì. La società può presentare un’istanza di interpello probatorio all’Agenzia delle Entrate documentando le ragioni oggettive per cui non ha raggiunto i ricavi presunti (es. immobile inagibile, mercato sfavorevole). In alternativa, alcune cause di disapplicazione sono automatiche (oggettive).

    I valori degli asset si prendono dall'ultimo bilancio?

    No: vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. I beni acquisiti o ceduti in corso d’anno vanno ragguagliati al periodo di possesso.

    Le perdite fiscali si possono usare per abbattere il reddito minimo?

    Solo in parte: le perdite possono ridurre unicamente la parte di reddito che eccede il reddito minimo. Non possono mai portare il reddito dichiarato al di sotto di quel livello (art. 30, comma 3, L. 724/1994).

  • Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    Art. 75 L. 392/1978 – Istituzione del fondo sociale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Presso il Ministero del tesoro e’ istituito un fondo sociale per l’integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti. Tale fondo e’ costituito da un conto corrente infruttifero sul quale le regioni potranno prelevare le cifre messe a disposizione secondo le modalita’ di cui agli articoli seguenti.

    Il Ministro del bilancio riunisce annualmente la commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281, e sottopone ad essa una proposta di ripartizione per regione della somma disponibile. Le proposte del Ministro e il parere della commissione sono rimesse al CIPE per le decisioni definitive.

  • Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali

    Art. 74 L. 392/1978 – Rinvio alle disposizioni processuali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli artt. da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I (locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione) e II (locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione) del presente titolo.

  • Art. 73 L. 392/1978 – Norme applicabili ai contratti commerciali storici

    Art. 73 L. 392/1978 – Norme applicabili ai contratti commerciali storici

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Per i contratti previsti negli articoli 67, 70 e, ferme restando le scadenze convenzionali, nell’articolo 71 il locatore puo’ recedere in base ai motivi di cui all’articolo 29 e con il preavviso di cui all’articolo 59. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e dall’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 29 tale facolta’ e’ riconosciuta soltanto ove ricorra la necessita’ del locatore o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio.

    Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39 nonche’ quelle dell’articolo 69, settimo, ottavo e nono comma.

  • Art. 72 L. 392/1978 – Mutamento della destinazione d’uso

    Art. 72 L. 392/1978 – Mutamento della destinazione d’uso

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell’immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

  • Art. 71 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso non a proroga

    Art. 71 L. 392/1978 – Contratti commerciali in corso non a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione gia’ trascorso dall’inizio della locazione o, in caso di intervenuto rinnovo contrattuale, dalla data di esso.

    La durata non puo’ comunque essere inferiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

    Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto.

    Il canone potra’ essere aggiornato annualmente su richiesta del locatore dal giorno della scadenza contrattualmente prevista, in base al 75 per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente.

  • Trading online: come si tassano azioni, ETF e CFD nel 730

    In sintesi

    • Imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate dal 1° luglio 2014 (quadro T, Sezione II del 730).
    • Plusvalenza = incasso – costo di acquisto, aumentato delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri inerenti.
    • Le minusvalenze si compensano con le plusvalenze della stessa sezione; l’eccedenza si riporta nei quattro anni successivi.
    • Con il regime dichiarativo sei tu a calcolare e versare l’imposta compilando il quadro T; col regime amministrato ci pensa l’intermediario (banca o broker).
    • Attenzione ai CFD e derivati: i differenziali positivi e negativi concorrono al risultato complessivo della sezione, quindi anche le perdite su CFD sono compensabili.
    • Se hai minusvalenze certificate dal broker puoi portarle in deduzione anche se si riferiscono ad anni precedenti, fino al quarto anno.

    Come funziona la tassazione delle plusvalenze finanziarie

    Quando vendi azioni, quote di ETF, CFD o altri strumenti finanziari a un prezzo superiore a quello che hai pagato, realizzi una plusvalenza, cioè un guadagno. In Italia queste plusvalenze sono tassate con un’imposta sostitutiva, che sostituisce l’IRPEF normale e che l’Agenzia delle Entrate fissa nella misura del 26 per cento per le operazioni realizzate dal 1° luglio 2014.

    Il meccanismo è semplice: la plusvalenza si calcola sottraendo al prezzo di vendita il costo di acquisto, comprese le commissioni che il broker ti ha addebitato. Se hai comprato 100 azioni a 10 euro ciascuna e le hai vendute a 13 euro, la tua plusvalenza lorda è 300 euro (meno le commissioni pagate). Su quella cifra netta paghi il 26 per cento.

    Esistono due modi per pagare questa imposta. Nel regime amministrato il broker italiano calcola e versa l’imposta in automatico: tu non devi compilare nulla nel 730. Nel regime dichiarativo, invece, sei tu a raccogliere i dati, a compilare il quadro T del 730 e a versare l’imposta con modello F24 (codice tributo 1100). I broker esteri o chi gestisce il conto in proprio usa quasi sempre il regime dichiarativo.

    Aliquote imposta sostitutiva plusvalenze finanziarie
    Periodo di realizzo Aliquota imposta sostitutiva
    Fino al 31 dicembre 2011 12,50% (corrispettivi e costi al 62,50%)
    Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 20% (Sezione I quadro T)
    Dal 1° luglio 2014 in poi 26% (Sezione II quadro T)

    Esempio pratico

    • Tizio apre un conto trading con un broker estero nel 2025. Compra 50 azioni a 20 euro (costo totale 1.000 euro, commissioni incluse) e le rivende a 28 euro incassando 1.400 euro. Plusvalenza = 400 euro. Imposta sostitutiva = 400 x 26% = 104 euro, da versare con F24 (codice tributo 1100) dopo aver compilato la Sezione II del quadro T del 730. Nello stesso anno Tizio aveva anche un CFD in perdita per 150 euro: quella perdita si porta in compensazione, abbassando la plusvalenza netta a 250 euro e l’imposta a 65 euro.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale del broker con riepilogo di acquisti, vendite e commissioni
    • Certificazione delle minusvalenze rilasciata dall’intermediario (se disponibile)
    • Estratto conto o nota di eseguito per ogni operazione
    • Eventuale documentazione di acquisto per calcolare il costo di carico
    • Modello F24 con il codice tributo 1100 per il versamento dell’imposta sostitutiva

    Tizio usa un broker italiano con regime amministrato

    Scenario. Tizio ha un conto titoli presso una banca italiana che applica il regime del risparmio amministrato. Nel 2025 vende azioni in guadagno per 500 euro di plusvalenza.

    Come si applica. La banca trattiene e versa in automatico l’imposta sostitutiva del 26% (130 euro). Nel modello 730 di Tizio non compare nulla relativo a queste operazioni: il quadro T non va compilato perche’ l’intermediario ha gia’ assolto l’obbligo.

    In pratica

    • Con il regime amministrato il broker italiano gestisce tutto: non devi fare nulla in dichiarazione.
    • Ricorda pero’ di verificare nel rendiconto che l’imposta sia stata effettivamente trattenuta.

    Caio usa un broker estero con regime dichiarativo

    Scenario. Caio ha un conto presso un broker con sede fuori dall’Italia. Nel 2025 ha guadagnato 800 euro su ETF e perso 300 euro su CFD. Nessuna imposta e’ stata trattenuta.

    Come si applica. Caio deve compilare la Sezione II del quadro T del 730. Inserisce i corrispettivi totali e i costi di acquisto. La perdita sui CFD (300 euro) si compensa con la plusvalenza sugli ETF (800 euro), risultando in una plusvalenza netta di 500 euro. Imposta dovuta: 500 x 26% = 130 euro, da versare con F24 codice tributo 1100. Deve anche compilare il quadro W per il monitoraggio fiscale del conto estero.

    In pratica

    • Con broker esteri devi calcolare tutto da solo e compilare il quadro T.
    • Non dimenticare il quadro W per dichiarare il conto estero al monitoraggio fiscale.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze se uso un broker italiano?

    In linea generale no, se hai scelto il regime amministrato: il broker italiano trattiene l’imposta del 26% direttamente. Verifica pero’ nel rendiconto annuale che l’intermediario abbia effettivamente operato le ritenute.

    Posso compensare le perdite su CFD con i guadagni su azioni?

    Si’, entrambi rientrano nella stessa Sezione II del quadro T (o nella stessa sezione del regime amministrato). Le minusvalenze e i differenziali negativi si sommano algebricamente alle plusvalenze della medesima sezione.

    Per quanto tempo posso riportare le minusvalenze non compensate?

    Fino a quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui si e’ verificata la perdita, a condizione di averla indicata nella dichiarazione relativa a quell’anno.

    Come calcolo il costo di acquisto se ho fatto piu' acquisti dello stesso titolo?

    Per i titoli non partecipativi si usa il criterio L.I.F.O. (last in, first out), cioe’ si considerano ceduti prima i titoli acquistati per ultimi. Il costo va aumentato di tutti gli oneri inerenti, come le commissioni.

    Dove trovo il codice tributo per versare l'imposta?

    Il codice tributo per le plusvalenze finanziarie (sia dalla Sezione I che dalla Sezione II del quadro T/RT) e’ il 1100, da indicare nel modello F24.

    Gli ETF armonizzati sono trattati come le azioni ai fini delle plusvalenze?

    Si’, le plusvalenze da cessione o rimborso di quote di OICVM (fondi ed ETF armonizzati) realizzate dal 1° luglio 2014 sono soggette all’imposta sostitutiva del 26%, da dichiarare nella Sezione II del quadro T.

  • Carburante: come si deduce e perché serve la fattura elettronica

    In sintesi

    • Tracciabilità obbligatoria: le spese di carburante si deducono solo se pagate con carte di credito, debito o prepagate – i contanti non bastano.
    • Fattura elettronica richiesta: il distributore deve emettere fattura elettronica (o scheda carburante elettronica). Lo scontrino fiscale non è sufficiente.
    • Veicoli strumentali: deduzione integrale (100%) per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività (es. autocarri, furgoni da trasporto).
    • Imprese di autotrasporto: la deduzione del carburante è integrale per i veicoli strumentali all’attività di trasporto merci.
    • Uso promiscuo: il carburante per veicoli ad uso promiscuo (es. autovetture usate anche privatamente) segue le limitazioni dell’art. 164 TUIR.

    Quando il carburante è deducibile per un'impresa

    Ogni impresa che usa veicoli per la propria attività sostiene costi di carburante. Ma non basta pagare al distributore per poter dedurre la spesa: la legge impone due condizioni precise che devono verificarsi entrambe. La prima è la tracciabilità del pagamento: il carburante deve essere pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito o prepagate). Il contante non è ammesso. La seconda condizione è la documentazione: il distributore deve emettere una fattura elettronica.

    Queste regole derivano dall’articolo 164 del TUIR, che disciplina la deducibilità delle spese relative ai veicoli d’impresa, lette insieme alle disposizioni sulla tracciabilità introdotte per contrastare l’evasione nel settore dei carburanti. In assenza di una di queste due condizioni – pagamento tracciabile o fattura elettronica – l’intera spesa di carburante è indeducibile, non solo in parte.

    La percentuale di deducibilità che poi si applica dipende dal tipo di veicolo. Per i veicoli esclusivamente strumentali all’attività – pensiamo a furgoni, autocarri, mezzi agricoli o veicoli specializzati – il carburante è deducibile al 100%. Per i veicoli ad uso promiscuo, come le autovetture usate sia per lavoro sia privatamente, si applicano le limitazioni previste dall’articolo 164 del TUIR. In ogni caso, senza pagamento tracciabile e fattura elettronica, non si deduce nulla.

    Deducibilità carburante per tipo di veicolo
    Tipo di veicolo Deducibilità carburante Condizione necessaria
    Veicoli esclusivamente strumentali (autocarri, furgoni, mezzi specializzati) 100% Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Veicoli imprese di autotrasporto merci 100% (integrale) Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Autovetture uso promiscuo (dipendenti e impresa) Limite art. 164 TUIR Pagamento tracciabile + fattura elettronica
    Qualsiasi veicolo con pagamento in contanti 0% – non deducibile Condizione di tracciabilità non soddisfatta

    Esempio pratico

    • Alfa SRL gestisce una flotta di 3 furgoni per le consegne (veicoli strumentali) e 2 autovetture usate dai commerciali (uso promiscuo). Nel 2025 spende 6.000 euro di carburante per i furgoni e 3.000 euro per le autovetture, tutto pagato con carta aziendale e documentato da fatture elettroniche. I 6.000 euro dei furgoni sono integralmente deducibili (100%). Per le autovetture si applica la limitazione dell’art. 164 TUIR. Se un singolo dipendente paga 50 euro di benzina in contanti senza fattura elettronica, quella spesa è completamente indeducibile anche se si tratta di un furgone strumentale.

    Documenti necessari

    • Fatture elettroniche emesse dai distributori di carburante (formato XML via SDI)
    • Estratti conto della carta aziendale o carta di credito aziendale con dettaglio rifornimenti
    • Eventuale registro del parco auto con indicazione della destinazione d’uso di ciascun veicolo
    • Libretto di circolazione dei veicoli per classificazione (autoveicolo, autocarro, ecc.)
    • Contratti di leasing o documenti di acquisto dei veicoli (per identificare la tipologia fiscale)

    Gamma Srl: furgoni da consegna, tutto tracciato

    Scenario. Gamma Srl gestisce un piccolo magazzino e-commerce con 2 furgoni per le consegne. I rifornimenti vengono sempre pagati con la carta di credito aziendale al distributore convenzionato, che emette regolarmente fattura elettronica. L’amministratore vuole verificare se i costi di carburante siano interamente deducibili.

    Come si applica. I furgoni sono veicoli esclusivamente strumentali all’attività. I pagamenti sono tutti tracciabili (carta di credito) e la documentazione è in regola (fattura elettronica). Entrambe le condizioni di legge sono soddisfatte. Di conseguenza il carburante è deducibile al 100%. Non si applica nessuna limitazione percentuale. Gamma Srl può portare in deduzione l’intera spesa nel quadro RF del modello Redditi SC come costo ordinario d’impresa.

    In pratica

    • Furgoni e veicoli strumentali: 100% deducibile se pagamento tracciabile e fattura elettronica.
    • Conserva gli estratti conto della carta e le fatture elettroniche per almeno 5 anni.
    • Controlla ogni mese che il distributore abbia effettivamente emesso la fattura elettronica.

    Beta SNC: un rifornimento pagato in contanti

    Scenario. Beta SNC ha un autocarro per la propria attività artigianale. Un dipendente in trasferta fa un rifornimento da 80 euro in autostrada e paga in contanti perché non aveva la carta aziendale. Il responsabile chiede se quell’80 euro sia deducibile.

    Come si applica. No: il pagamento in contanti fa cadere la condizione di tracciabilità. Anche se il veicolo è strumentale e il rifornimento è avvenuto durante una trasferta di lavoro documentata, gli 80 euro sono completamente indeducibili. La norma non prevede soglie di tolleranza: qualsiasi pagamento in contanti esclude la deduzione. La società dovrebbe adottare una policy aziendale che vieti i pagamenti in contanti per il carburante e fornisca carte aziendali a tutti i dipendenti che usano i mezzi.

    In pratica

    • Un solo rifornimento in contanti fa perdere la deducibilità di quella spesa specifica.
    • Fornisci a tutti gli autisti una carta aziendale dedicata al carburante.
    • In caso di rifornimento d’emergenza senza carta, il costo non è recuperabile fiscalmente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso dedurre il carburante pagato in contanti?

    No. La legge richiede che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (carta di credito, debito o prepagata). Il contante esclude completamente la deducibilità, indipendentemente dal tipo di veicolo.

    Basta lo scontrino fiscale del distributore?

    No. Serve la fattura elettronica emessa dal distributore tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Lo scontrino fiscale cartaceo non è sufficiente ai fini della deducibilità.

    I furgoni aziendali hanno il 100% di deducibilità del carburante?

    Sì, se si tratta di veicoli esclusivamente strumentali all’attività e il rifornimento è pagato con strumenti tracciabili documentati da fattura elettronica. La deduzione è integrale.

    Come faccio a verificare che il distributore abbia emesso la fattura elettronica?

    Puoi verificare nel cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il gestionale contabile che riceve le fatture passive via SDI. Chiedi al distributore i dati della tua partita IVA prima del rifornimento.

    Le imprese di autotrasporto hanno regole diverse?

    Le imprese di autotrasporto e i veicoli esclusivamente strumentali all’attività di trasporto merci hanno la deduzione integrale del carburante, sempre nel rispetto della tracciabilità e della fattura elettronica.

    Cosa succede se non ho la fattura elettronica per alcuni rifornimenti?

    Quelle specifiche spese di carburante diventano indeducibili. Non è possibile sanare la mancanza di fattura elettronica con documentazione alternativa dopo il rifornimento.

    Vedi anche: Bollo sulla fattura elettronica, Fattura elettronica, Forfettario e fatturazione elettronica, Fattura elettronica scartata, descrizione generica e data errata, Bollo in fattura del forfettario e Bollo da 2 euro in fattura.

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