Autore: Andrea Marton

  • Art. 96 D.Lgs. 159/2011 – Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

    Art. 96 D.Lgs. 159/2011 – Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica» .

    2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la banca dati nazionale unica è collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .

  • Opposizione a decreto ingiuntivo – Glossario giuridico

    Opposizione a decreto ingiuntivo: atto introduttivo del giudizio di merito ordinario con cui il debitore contesta il decreto ingiuntivo emesso a suo carico, sottoponendo a contraddittorio le ragioni del creditore.

    Significato giuridico

    L’opposizione a decreto ingiuntivo e disciplinata dagli artt. 645 ss. c.p.c. Termine: 40 giorni dalla notifica del decreto (50 giorni per residenti all’estero, 60 per residenti in luoghi remoti). Forma: atto di citazione (con eventuale instaurazione del processo davanti al medesimo tribunale che ha emesso il decreto). L’opposizione converte il procedimento monitorio (sommario) in giudizio ordinario di cognizione: il debitore diventa attore opponente, il creditore diventa convenuto opposto. Il debitore puo proporre tutte le difese (es. inesistenza del credito, pagamento, prescrizione, eccezioni di compensazione, nullita contrattuale). Puo chiedere la sospensione dell’esecutivita del decreto provvisoriamente esecutivo (art. 649 c.p.c.) in presenza di gravi motivi. L’opposizione tardiva o improposta determina la definitivita del decreto, che acquista efficacia di giudicato. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha mantenuto la disciplina tradizionale con alcune razionalizzazioni procedurali.

    Esempio pratico

    Caio riceve la notifica di un decreto ingiuntivo per 8.000 euro emesso dal tribunale a favore di Tizio. Caio sostiene che il credito e gia stato pagato. Entro 40 giorni propone opposizione con atto di citazione: deduce l’avvenuto pagamento, allega copia del bonifico, chiede la sospensione dell’esecutivita. Il giudice fissa l’udienza di prima comparizione. Si apre il giudizio di merito ordinario: Caio (opponente) e Tizio (opposto) producono le rispettive prove. Il giudice decidera con sentenza.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), proponibile in casi tassativi (non conoscenza del decreto per irregolarita della notifica, caso fortuito, forza maggiore), entro 10 giorni dal primo atto esecutivo. Diverge dall’appello, mezzo di impugnazione di sentenze gia pronunciate. Si distingue dall’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), opposizione al titolo o al precetto in fase esecutiva, e dall’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).

    Riferimenti normativi

    • art. 645 c.p.c. – opposizione a decreto ingiuntivo
    • art. 649 c.p.c. – sospensione esecutivita
    • art. 650 c.p.c. – opposizione tardiva
    • art. 654 c.p.c. – esecutivita del decreto non opposto
  • Art. 75 D.Lgs. 159/2011 – Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

    Art. 75 D.Lgs. 159/2011 – Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. 27

    2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 27

    3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

    4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

  • Art. 1083-bis Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    Art. 1083-bis Codice della Navigazione – Sanzioni amministrative accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le sanzioni accessorie per le violazioni amministrative previste dal presente codice sono: 1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della navigazione interna e aeronautici, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 1, ovvero da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 2) la sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla professione della navigazione interna, se si tratta di illeciti commessi dalle persone indicate nell'articolo 1082, primo comma, n. 2, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione interna.

  • Art. 27 TUEL – Articolo 27

    Art. 27 TUEL – Articolo 27

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.

    2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza delle minoranze.

    3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all’articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

    4. 4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo in particolare: a) le modalità di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione europea; e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

    5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L’esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l’inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della comunità.

    6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

    7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell’ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell’andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell’utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

    8. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all’ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall’ articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni.

  • Art. 111 CPI – Diritti patrimoniali

    Art. 111 CPI – Diritti patrimoniali

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I diritti nascenti dalla costituzione di nuove varietà vegetali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili.

    2. Qualora la nuova varietà vegetale venga creata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente o di impiego, si applica l’articolo 64.

  • Art. 34 DPR 448/1988 – Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori

    Art. 34 DPR 448/1988 – Impugnazione dell’esercente la potestà dei genitori

    D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 – Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni

    1. L’esercente la potestà dei genitori può, anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne.

    2. Qualora sia l’imputato che l’esercente la potestà dei genitori abbiano proposto l’impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell’impugnazione proposta dall’imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarità di una impugnazione sana l’irregolarità dell’altra anche in relazione ai motivi. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Trasporto Aereo 2026: tabelle retributive e minimi per figura

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    I minimi tabellari del CCNL Trasporto Aereo variano per sezione: per il personale di terra (handlers) vanno da 1.207,26 euro (9° livello) a 2.419,75 euro (1°S) dal 1° giugno 2026 — tabella sotto. Gli assistenti di volo partono indicativamente da circa 1.700-2.200 euro (più indennità di volo); i piloti hanno minimi più elevati, integrati da accordi aziendali.

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° giugno 2026 (sezione handlers)

    Livello Minimo mensile lordo
    Liv. 1S 2.419,75 €
    Liv. 1 2.241,82 €
    Liv. 2A 2.092,30 €
    Liv. 2B 1.991,99 €
    Liv. 3 1.884,50 €
    Liv. 4 1.749,66 €
    Liv. 5 1.678,13 €
    Liv. 6 1.606,77 €
    Liv. 7 1.492,67 €
    Liv. 8 1.392,71 €
    Liv. 9 1.207,26 €

    Importi = minimo + contingenza mensili della sezione handlers (società di assistenza a terra: bagagli, rampa, check-in, pulizie aeromobili) del CCNL del trasporto aereo e delle attività aeroportuali, rinnovata il 2 luglio 2025 (vigenza 1/1/2025-31/12/2027); la tabella recepisce la tranche dal 1° giugno 2026. Il CCNL è articolato in una parte generale e sezioni specifiche: per i gestori aeroportuali (Assaeroporti e Aeroporti 2030 con FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e UGL-TA; ~10.000 addetti) il rinnovo del 4 giugno 2025 (2025-2027) prevede +210 € di minimi al 4° livello in 3 tranche (100 € da luglio 2025, 60 € da luglio 2026, 50 € da luglio 2027, oltre 400 € di TEC a regime con indennità e welfare) e una tantum di 500 €; per il personale dei vettori aerei (piloti e assistenti di volo) valgono le sezioni dedicate con tabelle per grado/qualifica. Orario handlers: 38h30’ settimanali su 5-6 giorni.

    Fonte: tabelle handlers 1/6/2026 verificate al centesimo su due banche dati professionali indipendenti; dati gestori aeroportuali dal rinnovo 4/6/2025 (fonti datoriali e sindacali). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

    La tua busta paga è sotto questi importi? Verifica in 5 passi e recupera gli arretrati →

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Nota sui minimi. I minimi tabellari del CCNL Trasporto Aereo sono fissati, per ciascun livello di inquadramento, dalle tabelle retributive allegate all’ultimo accordo di rinnovo e vengono adeguati a ogni rinnovo contrattuale (oltre a scatti di anzianità ed elementi accessori). Per gli importi esatti e aggiornati per livello fa fede il testo ufficiale del CCNL vigente e le tabelle pubblicate dalle associazioni firmatarie.

    Minimi tabellari indicativi aggiornati a maggio 2026; gli importi vanno verificati sull’ultimo testo del CCNL vigente e sugli accordi di rinnovo. Le retribuzioni effettive del personale navigante includono indennita di volo, diaria, indennita di base operativa e altri istituti che possono raddoppiare la componente fissa. Esclude superminimi aziendali, scatti di anzianita e premi.

    Struttura della retribuzione nel settore aereo

    Nel trasporto aereo la retribuzione e composta da piu elementi: la paga base tabellare fissata dal CCNL, gli scatti di anzianita, le indennita di volo e di diaria per il personale navigante, eventuali superminimi aziendali e i premi di risultato. Per i piloti, la componente variabile (produttivita, ore di volo effettive, basi operative) puo rappresentare una quota significativa della retribuzione complessiva.

    Il CCNL fissa i minimi inderogabili; gli accordi aziendali (ITA Airways, Neos, Volotea, Ryanair tramite sigle di settore, ecc.) definiscono la retribuzione reale effettiva, che nella maggior parte dei casi e superiore ai minimi contrattuali.

    Retribuzione del personale navigante: specificita

    Per piloti e assistenti di volo la retribuzione non si misura solo sulla paga base mensile. Le voci accessorie tipiche includono:

    • Indennita di volo: calcolata sulle ore di volo effettive (block hours), con importo orario fisso o a scaglioni;
    • Diaria giornaliera: per le notti fuori base e i giorni di servizio in trasferta;
    • Indennita di base operativa: per il personale basato in scali diversi dalla sede principale;
    • Bonus produttivita: legato a parametri di puntualita, riempimento e disponibilita operativa.

    Un assistente di volo con 80 ore di volo mensili puo percepire un totale retributivo di 2.500-3.200 euro lordi, sensibilmente superiore al minimo tabellare.

    Minimi del personale di terra e handling

    Per il personale di terra la struttura e piu lineare: paga base + eventuali indennita di turno, notturno e festivo. I livelli inferiori (1-2) per mansioni elementari si collocano nell’area del salario minimo di settore; i livelli intermedi (3-5) per addetti operativi qualificati raggiungono 1.600-1.900 euro mensili lordi; i livelli superiori (6-7) per supervisori e coordinatori superano i 2.000 euro.

    Il personale di handling e storicamente tra le categorie con retribuzioni piu basse del settore aereo, oggetto di ripetute vertenze sindacali per il riconoscimento di minimi piu elevati.

    Rinnovi contrattuali e adeguamento salariale

    Il settore aereo ha vissuto rinnovi contrattuali difficili negli anni successivi alla pandemia. I rinnovi 2023-2025 hanno introdotto incrementi retributivi significativi per compensare la perdita di potere d’acquisto, con aumenti scaglionati su base semestrale o annuale.

    Per le sezioni vettori e handling, i rinnovi hanno previsto aumenti di 80-120 euro mensili complessivi per i livelli medi nel triennio 2023-2025, con ulteriori tranche previste per il 2026. I lavoratori devono verificare la specifica sezione contrattuale applicata per conoscere la decorrenza degli aumenti.

    Casi pratici

    Tizio – Primo ufficiale: retribuzione complessiva
    Tizio e primo ufficiale con 3 anni di anzianita. Paga base CCNL: ~3.500 euro. Aggiungendo 70 ore di volo mensili a circa 15 euro/ora di indennita di volo: +1.050 euro. Diaria per 12 notti fuori base: +600 euro. Totale lordo mensile: ~5.150 euro. Il netto e circa 3.200-3.400 euro, variabile per regime fiscale e carichi familiari.
    Caia – Assistente di volo part-time verticale
    Caia lavora come assistente di volo con contratto part-time verticale (solo stagione estiva, aprile-ottobre). La paga base e proporzionata alle ore; le indennita di volo si computano sulle ore effettive. Caia percepisce circa 1.400-1.600 euro mensili lordi nei mesi di piena attivita, con TFR e ferie maturati proporzionalmente.
    Sempronio – Addetto handling: superminimo aziendale
    Sempronio è addetto rampa di livello 4 presso un operatore handling aeroportuale. Minimo tabellare: 1.749,66 euro dal 1° giugno 2026. L’accordo aziendale riconosce un superminimo di 180 euro non assorbibile per il personale rampa qualificato. Totale base: circa 1.930 euro + eventuali maggiorazioni per turni notturni e festivi.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un pilota in Italia con il CCNL?
    I minimi tabellari CCNL sono indicativi: un comandante parte da circa 5.200-6.500 euro lordi mensili di paga base; un primo ufficiale da 3.200-4.200 euro. La retribuzione complessiva, includendo indennita di volo e diaria, e significativamente piu alta. Gli accordi aziendali spesso superano i minimi CCNL.
    Quanto guadagna un assistente di volo?
    Il minimo tabellare CCNL e circa 1.700-2.100 euro lordi mensili. Con indennita di volo (70-80 ore/mese) e diaria il totale puo raggiungere 2.500-3.200 euro lordi mensili a regime.
    Gli addetti handling sono pagati meno degli altri lavoratori del settore?
    In generale si: i minimi per il personale handling di terra si collocano tra 1.450 e 1.750 euro lordi mensili ai livelli operativi, inferiori rispetto al personale navigante. Gli accordi aziendali e i premi di turno possono migliorare il trattamento effettivo.
    Le indennita di volo concorrono al TFR?
    Le indennita di volo corrisposte con carattere di continuita e certezza rientrano nell’imponibile TFR ai sensi dell’art. 2120 c.c. Le diarie forfettarie entro i limiti di esenzione fiscale ne sono invece escluse. La disciplina specifica va verificata sul CCNL e sull’accordo aziendale applicati.
    Sono previsti aumenti nel 2026?
    I rinnovi contrattuali del triennio 2023-2025 hanno definito tranche di aumento con decorrenze scaglionate. Per il 2026 alcune sezioni prevedono ulteriori incrementi; occorre verificare il testo del rinnovo applicabile alla specifica sezione (vettori, gestori, handling).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 109 T.U. Stupefacenti: militari tossicodipendenti (abrogato)

    Art. 109 T.U. Stupefacenti – Stati di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonche’ dei militari gia’ incorporati o in ferma,

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    rafferma o servizio permanente. Soppresso dal 09/10/2010 da: Decreto legislativo del 15/03/2010 n. 66 Articolo 2269

    1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.

    237. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita' sanitarie militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

    3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti tossicodipendenti dalle autorita' sanitari civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorita' sanitarie militari.

    4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorita' ivi previsto.

    5. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza e' computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'art. 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n.

    958. Detti militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero

    6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita' a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneita' al servizio militare.

    7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attivita' di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

    8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

    9. Tutti gli interventi previsto nel capo II del titolo IX del presente testo unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati. Torna al sommario

  • Art. 34 bis T.U.IVA: Attività agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA: Attività agricole connesse

    Art. 34 bis T.U.IVA – Attivita’ agricole connesse.

    In vigore dal 01/01/2004 al 01/01/2027

    Modificato da: Legge del 24/12/2003 n. 350 Articolo 2

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. Per le attivita’ dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
    l’imposta sul valore aggiunto e’ determinata riducendo l’imposta relativa
    alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare,
    a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed
    alle importazioni.
    2. Il contribuente ha facolta’ di non avvalersi della disposizione del
    presente articolo. In tal caso l’opzione o la revoca per la determinazione
    dell’imposta nel modo normale si esercitano con le modalita’ stabilite dal
    regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
    materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al
    decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
    successive modificazioni.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: maggiorazione costo dipendenti per imprese

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: maggiorazione costo dipendenti per imprese

    D.Lgs. 216/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Maggiorazione deducibilità nuove assunzioni. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 26 Cod. Amb. – (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)

    Art. 26 Cod. Amb. – (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il provvedimento di VIA è sempre integrato nell’autorizzazione e in ogni altro titolo abilitativo alla realizzazione dei progetti sottoposti a VIA, nonché nell’autorizzazione integrata ambientale, ove prevista.

    2. L’autorizzazione recepisce ed esplicita almeno le seguenti informazioni: a) il provvedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali del provvedimento di VIA, una descrizione delle caratteristiche del progetto e delle eventuali misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli impatti ambientali negativi e significativi, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.

    3. Della decisione in merito alla concessione o al rigetto dell’autorizzazione, è data prontamente informazione al pubblico, nonché alle Amministrazioni e agli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 23, comma 4, mediante pubblicazione sul sito web dell’autorità che ha adottato l’atto, consentendo altresì l’accesso almeno alle seguenti informazioni: a) il contenuto della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano; b) le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico nel procedimento di VIA, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. 112