Autore: Andrea Marton

  • Art. 148 TULPS – Stranieri: registri e comunicazioni (abrogato)

    Art. 148 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

  • Art. 185 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Art. 185 D.Lgs. 174/2016 – Intervento

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Nel giudizio di impugnazione è ammesso l’intervento di coloro che potrebbero fare opposizione ai sensi dell’articolo 200.

  • Art. 11 Imp. Reg. – richiesta di registrazione atti scritti

    Art. 11 Imp. Reg. – richiesta di registrazione atti scritti

    Art. 11 Imp. Reg. – Richiesta di registrazione degli atti scritti

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all’articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l’originale dell’atto.

    3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l’atto da registrare è presentato all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

    4. I soggetti indicati alla lettera d) dell’art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell’art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera b) dello stesso articolo.

    5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente la traduzione è effettuata da persona all’uopo incaricata dal presidente del tribunale.

    6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l’osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l’uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell’atto.

    7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto, di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.

  • Autoriciclaggio – Glossario giuridico

    Autoriciclaggio: delitto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attivita economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi del reato in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

    Significato giuridico

    L’autoriciclaggio e disciplinato dall’art. 648-ter.1 c.p., introdotto dalla l. 15 dicembre 2014 n. 186 (cd. legge sul rientro dei capitali). Elementi: commissione o concorso in delitto non colposo presupposto, impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi in attivita economiche, finanziarie, imprenditoriali, speculative, idoneita a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. Pena: reclusione da 2 a 8 anni + multa da 5.000 a 25.000 euro per delitto presupposto punito con pena superiore a 5 anni; reclusione da 1 a 4 anni + multa per delitto presupposto punito con pena fino a 5 anni. Causa di esclusione (art. 648-ter.1 co. 4 c.p.): non integra autoriciclaggio l’utilizzo dei proventi per mero godimento personale (es. acquisto di beni di lusso per uso personale, vacanze). La fattispecie ha superato la tradizionale clausola di riserva del riciclaggio (art. 648-bis: punito solo chi non e autore del presupposto).

    Esempio pratico

    Tizio, autore di una frode fiscale di 200.000 euro, anziche semplicemente godere del denaro lo investe in un’attivita imprenditoriale di ristorazione, intestando l’attivita a prestanome per mascherare la provenienza dei capitali. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.). Diverso: Tizio usa i 200.000 euro per comprare orologi di lusso e fare vacanze esotiche: opera l’esimente del mero godimento personale, niente autoriciclaggio (resta solo la frode fiscale).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal riciclaggio (art. 648-bis c.p.), che punisce chi non e autore del reato presupposto. Diverge dalla ricettazione (art. 648 c.p.), che richiede l’acquisto/ricezione di cose di provenienza illecita da altri. Il mero godimento personale non e punibile; serve invece impiego in attivita economiche con effetto dissimulatorio. Il reimpiego di capitali (art. 648-ter c.p., oggi recessivo rispetto a autoriciclaggio) ha disciplina parzialmente sovrapposta.

    Riferimenti normativi

    • art. 648-ter.1 c.p. – autoriciclaggio (l. 186/2014)
    • art. 648-bis c.p. – riciclaggio (per confronto)
    • art. 648 c.p. – ricettazione (per confronto)
    • l. 15 dicembre 2014 n. 186 – voluntary disclosure
  • Art. 3 TUEL – Articolo 3

    Art. 3 TUEL – Articolo 3

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

    2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

    3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.

    4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

    5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

  • Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio va da 30 giorni (livelli più bassi) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello di inquadramento. Deve essere stabilito per atto scritto, sospensione automatica per malattia/ferie, recesso libero senza preavviso entro il periodo. Riduzione per esperienza pregressa documentata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Durata massima del periodo di prova per livello
    Livello Durata massima
    Quadri e I livello 6 mesi
    II livello 3 mesi
    III livello 60 giorni
    IV livello 45 giorni
    V, VI e VII livello 30 giorni

    Durata ridotta possibile per chi ha esperienza pregressa documentata nella stessa qualifica.

    Forma scritta obbligatoria

    Il periodo di prova deve risultare da atto scritto nel contratto di assunzione o in una clausola separata firmata da entrambe le parti. In mancanza di forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.

    La clausola deve indicare:

    • la durata in mesi o giorni
    • il livello di inquadramento
    • le mansioni da svolgere durante la prova
    • la decorrenza (data di inizio rapporto)

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova è sospeso (e prolungato di altrettanti giorni) per:

    • Malattia o infortunio
    • Ferie e ROL
    • Congedi (parentali, matrimonio, lutto)
    • Ogni altra causa di sospensione del rapporto

    Esempio: prova di 60 giorni dal 1° marzo. Se nel periodo il lavoratore è in malattia 5 giorni, la prova si estende al 65° giorno (5 maggio invece del 30 aprile).

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Il rapporto cessa nel momento della comunicazione del recesso.

    Restano vietati i recessi:

    • Discriminatori (sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale)
    • Ritorsivi (es. per aver denunciato molestie o irregolarità)
    • Abusivi (se il lavoratore non ha potuto svolgere la prova, es. malattia per tutto il periodo)

    Conferma o cessazione al termine della prova

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma.

    Dopo il superamento della prova:

    • Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio
    • Si applicano tutte le tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori
    • Eventuali licenziamenti seguono le regole ordinarie

    Casi pratici

    Tizio – Prova 30 giorni come commesso
    Tizio è assunto V livello (commesso) con prova di 30 giorni dal 1° marzo. Termine prova: 30 marzo. Non avendo nessuna sospensione, se nessuna parte recede entro il 30 marzo, dal 31 è confermato a tempo indeterminato senza alcuna comunicazione.
    Caia – Prova 6 mesi come Quadro
    Caia è assunta come Quadro con prova di 6 mesi dal 1° febbraio. Termine prova: 31 luglio. Avendo 2 settimane di ferie estive a luglio, la prova si estende di 14 giorni: nuovo termine 14 agosto. Conferma automatica se nessuna parte recede.
    Sempronio – Recesso del datore al 28° giorno
    Sempronio è in prova come III livello (60 giorni). Al 28° giorno il datore gli comunica recesso. Il recesso è libero senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sempronio percepisce ratei di 14ª maturati e TFR pro-quota (sebbene minimo) sulla retribuzione del periodo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Commercio?
    Da 30 giorni (livelli V-VII) a 6 mesi (Quadri e livello I), in base al livello. Per livelli intermedi: 45 gg (IV), 60 gg (III), 3 mesi (II).
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente. Senza forma scritta il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Sì, il recesso è libero senza preavviso. Restano vietati i recessi discriminatori o ritorsivi (nulli e impugnabili).
    La malattia interrompe il periodo di prova?
    Sì, malattia, ferie, ROL e ogni causa di sospensione prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni.
    Cosa succede dopo il periodo di prova?
    Se nessuno recede, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato. Il periodo di prova si computa nell’anzianità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Preavviso e licenziamento nel CCNL Studi Professionali

    CCNL Studi Professionali

    In sintesi

    Il preavviso nel CCNL Studi Professionali varia per livello e anzianità, da 15 giorni (livelli più bassi con poca anzianità) a 4 mesi (Quadri con anzianità lunga). Particolarità: il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese successivo alla comunicazione. Per le dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato rispetto a quello del licenziamento.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confprofessioni · Consilp · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Triennio 2024-2026 (ultimo aumento dicembre 2026)
    Vigenza
    2024 – 2026 (in fase di rinnovo)
    Platea
    ~700.000

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Studi Professionali (licenziamento)
    Livello Anzianità ≤5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità >10 anni
    Quadri 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    1° livello 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi
    2° livello 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    3° super / 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° super / 4° 15 giorni 30 giorni 45 giorni

    Per le dimissioni del lavoratore: preavviso dimezzato rispetto al licenziamento. Decorrenza: dal 1° o 16° del mese successivo alla comunicazione.

    Quando si applica il preavviso

    Il preavviso è dovuto in caso di:

    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo (esclusa giusta causa)
    • Dimissioni del lavoratore (escluse dimissioni per giusta causa)
    • Recesso per superamento del comporto malattia

    Non si applica in caso di: prova, giusta causa, contratto a termine in scadenza naturale.

    Decorrenza: 1° o 16° del mese

    Particolarità del CCNL Studi: il preavviso decorre dal 1° o dal 16° giorno del mese successivo alla comunicazione. Stesso meccanismo del CCNL Commercio.

    Esempio: lettera di licenziamento del 12 marzo. Preavviso 30 giorni. Decorrenza: 16 marzo. Termine: 14 aprile.

    Dimissioni: preavviso dimezzato

    Una particolarità importante: per le dimissioni del lavoratore il preavviso è dimezzato rispetto a quello del licenziamento.

    Esempio: 2° livello con 4 anni di anzianità. Preavviso licenziamento: 1 mese. Preavviso dimissioni: 15 giorni.

    Indennità sostitutiva e tutele

    In caso di recesso immediato, indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, compresi ratei di 13ª, ferie e altre voci.

    Tutele del lavoratore: forma scritta obbligatoria, conciliazione obbligatoria per GMO >15 dipendenti, impugnazione 60 giorni + 180 per ricorso.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni contabile 2° con 4 anni
    Tizio (2° livello, 4 anni anzianità) si dimette il 10 aprile. Preavviso licenziamento sarebbe 1 mese; per dimissioni dimezzato = 15 giorni. Decorrenza: 16 aprile. Termine: 30 aprile.
    Caia – Licenziamento Quadro con 6 anni
    Caia (Quadro, 6 anni anzianità) riceve licenziamento per GMO. Preavviso: 3 mesi. Datore opta per licenziamento immediato con indennità sostitutiva: 3 × 2.437 + ratei = ~7.500 € lordi + TFR.
    Sempronio – Praticante 1° livello dimissioni
    Sempronio (1° livello, 2 anni) si dimette. Preavviso licenziamento: 1,5 mesi. Per dimissioni dimezzato: ~3 settimane. Decorrenza 1° del mese successivo.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto dal CCNL Studi?
    Dipende da livello e anzianità. Per dimissioni il preavviso è dimezzato rispetto al licenziamento. Es. 2° livello con 4 anni: 15 giorni (vs 1 mese del licenziamento).
    Da quando decorre il preavviso?
    Dal 1° o 16° giorno del mese successivo alla comunicazione. Particolarità del CCNL Studi (e Commercio): non dal giorno successivo come in altri CCNL.
    Cos'è l'indennità sostitutiva?
    L’importo che il datore deve pagare se licenzia immediatamente: pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato, compresi 13ª e ratei.
    Le dimissioni hanno preavviso più breve?
    Sì, particolarità del CCNL Studi: il preavviso per le dimissioni è dimezzato rispetto a quello del licenziamento.
    Posso essere licenziato per giusta causa?
    Sì, in caso di comportamenti gravissimi (furto, gravi insubordinazioni, violazione segreto professionale). Senza preavviso. Impugnabile entro 60 giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie e permessi nel CCNL Studi Professionali, Maternità e congedi parentali nel CCNL Studi Professionali, Tredicesima e premi nel CCNL Studi Professionali, Malattia e infortunio nel CCNL Studi Professionali e Periodo di prova nel CCNL Studi Professionali.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Professionali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 1129 Codice della Navigazione – Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

    Art. 1129 Codice della Navigazione – Falsa dichiarazione di proprietà o dei requisiti di nazionalità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Chiunque si dichiara falsamente proprietario di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile, allo scopo di far ad essi attribuire la nazionalità italiana, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da lire duemila a cinquemila. Alla stessa pena soggiace il rappresentante di una società, il quale dichiara falsamente l'esistenza dei requisiti previsti nell'articolo 756, primo comma, lettera c), allo scopo di far attribuire all'aeromobile la nazionalità italiana.

  • Art. 120 quater T.U.B.: Surrogazione nei contratti di finanziamento

    Art. 120 quater T.U.B.: Surrogazione nei contratti di finanziamento

    Art. 120 quater T.U.B. – Surrogazione nei contratti di finanziamento. Portabilita’.

    In vigore dal 19/12/2012

    Modificato da: Decreto-legge del 18/10/2012 n. 179 Articolo 23 bis

    “1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari, l’esercizio da parte del debitore della facolta’ di surrogazione di cui all’articolo 1202 del codice civile non e’ precluso dalla non esigibilita’ del credito o dalla pattuizione di un termine a favore del creditore.

    2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito cui la surrogazione si riferisce.

    3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l’intermediario subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. L’annotamento di surrogazione puo’ essere richiesto al conservatore senza formalita’, allegando copia autentica dell’atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita’ di presentazione, per via telematica, dell’atto di surrogazione.

    4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo finanziamento, per l’istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun genere, neanche in forma indiretta, per l’esecuzione delle formalita’ connesse alle operazioni di surrogazione.

    5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilita’ del finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.

    6. E’ nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facolta’ di surrogazione di cui al comma 1. La nullita’ del patto non comporta la nullita’ del contratto.

    7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo e’ comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita’ per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

    8. La surrogazione per volonta’ del debitore e la rinegoziazione di cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici fiscali.

    9. Le disposizioni di cui al presente articolo:

    a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti;

    a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o micro-imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;

    b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.

    10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.”

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  • Licenziamento collettivo: i criteri di scelta dei lavoratori

    Guida pratica · Lavoro · TFR, crisi e trasferimento d'azienda

    In sintesi

    In un licenziamento collettivo il datore non può scegliere liberamente chi licenziare: deve applicare criteri oggettivi previsti dall’accordo sindacale o, in mancanza, i tre criteri di legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) in concorso tra loro. La violazione dei criteri rende il licenziamento inefficace.

    Riferimento normativo

    L. 223/1991, art. 5

    Tabella riepilogativa

    Criteri di scelta nel licenziamento collettivo (art. 5, L. 223/1991)
    Fonte dei criteri Criteri applicabili Gerarchia
    Accordo sindacale Criteri concordati tra datore e sindacati nella procedura Prioritari rispetto ai criteri legali
    Legge (in assenza di accordo) Carichi di famiglia In concorso tra loro (tutti e tre)
    Legge (in assenza di accordo) Anzianità di servizio In concorso tra loro
    Legge (in assenza di accordo) Esigenze tecnico-produttive e organizzative In concorso tra loro

    Quando si applica la procedura di licenziamento collettivo

    Il licenziamento collettivo si attiva quando il datore, con almeno 15 dipendenti, intende effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, nella stessa unità produttiva o in più unità della stessa provincia, per riduzione, trasformazione o cessazione di attività (art. 24 L. 223/1991). Il datore deve aprire una procedura formale con comunicazione ai sindacati e all’Ispettorato del Lavoro.

    I criteri legali e il loro concorso

    In assenza di accordo sindacale che stabilisca criteri diversi, il datore deve individuare i lavoratori da licenziare applicando in concorso i tre criteri: carichi di famiglia (chi ha più familiari a carico tende a essere meno esposto); anzianità di servizio (chi ha meno anni è più esposto); esigenze tecnico-produttive e organizzative (professionalità insostituibili o non riproducibili sul mercato). Il «concorso» significa che nessun criterio prevale sugli altri in modo assoluto: devono essere ponderati insieme.

    Conseguenze della violazione dei criteri

    Se il datore non rispetta i criteri concordati o legali il licenziamento è inefficace (art. 5, comma 3, L. 223/1991). Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno (tutela reale analoga a quella dell’art. 18 St. Lav., applicata anche nel regime del Jobs Act per questa specifica ipotesi). L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento.

    Casi pratici

    Tizio – licenziato per anzianità insufficiente

    L’azienda di Tizio ha 20 dipendenti e deve ridurne 5. Non c’è accordo sindacale. Il datore sceglie Tizio perché ha 2 anni di anzianità: ha applicato correttamente il criterio dell’anzianità in concorso con gli altri. Tizio può verificare se gli altri criteri sono stati adeguatamente ponderati.

    Caia – licenziata nonostante 3 figli a carico

    Caia ha 3 figli minori a carico e 10 anni di anzianità. Il datore la include nella lista senza motivazione. Caia impugna il licenziamento: il giudice verifica se il criterio dei carichi di famiglia sia stato effettivamente ponderato e se l’inclusione sia giustificata dal concorso degli altri criteri.

    Sempronio – accordo sindacale con criterio di rotazione

    L’accordo sindacale prevede un criterio di rotazione tra categorie omogenee. Il datore lo rispetta includ endo Sempronio; il giudice, in caso di impugnazione, verifica solo la corretta applicazione dei criteri concordati, non può sostituirsi alla valutazione aziendale.

    Domande frequenti

    Il datore può scegliere liberamente chi licenziare in un collettivo?

    No. Deve rispettare i criteri stabiliti dall’accordo sindacale o, in mancanza, i tre criteri legali in concorso tra loro.

    Entro quanto tempo devo impugnare il licenziamento collettivo?

    Entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, con impugnazione scritta stragiudiziale; poi entro 180 giorni dal deposito del ricorso in tribunale.

    Cosa ottengo se i criteri sono stati violati?

    La reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno (dalla data del licenziamento alla reintegrazione, dedotto aliunde perceptum), ai sensi dell’art. 5, comma 3, L. 223/1991.

    I dirigenti rientrano nella procedura di licenziamento collettivo?

    I dirigenti non sono computati nel numero minimo di 5 licenziamenti che attiva la procedura collettiva ex L. 223/1991; hanno tutele specifiche regolate dalla contrattazione collettiva dirigenziale.

    Se l'accordo sindacale prevede criteri diversi, il lavoratore può contestarli?

    Solo se i criteri concordati violano norme imperative o principi di non discriminazione (ad esempio criteri che discriminano per sesso, età, disabilità). Non può contestare scelte di merito sindacale non discriminatorie.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 25 Cod. Amb. – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

    Art. 25 Cod. Amb. – Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e

    32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo.

    2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 8, comma 2- bis, il competente direttore generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere l’adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro entro il termine di cui all’articolo 32, comma

    5-bis. 2-bis. Per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 11-quater del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 . Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all’articolo 32, comma

    5-bis. 2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all’articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l’anno 2021, di euro 1.640.000 per l’anno 2022 ed euro 1.260.000 per l’anno

    2023. In sede di prima applicazione, i termini indicati al primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma

    2-bis. 2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , acquisito, qualora la competente commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all’adozione dell’atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’ articolo 2 della legge n. 241 del 1990 , provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

    2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l’autorizzazione di cui all’ articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto. Il Ministero della cultura motiva adeguatamente l’eventuale diniego del concerto. In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere favorevole della Commissione di cui all’articolo 8, comma 1, o della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis, può applicarsi l’ articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 . Nei casi in cui, con l’atto adottato ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 , venga superato il dissenso del Ministero della cultura, l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole, che comprende l’autorizzazione di cui al primo periodo. Le eventuali proroghe del provvedimento di VIA favorevole ai sensi del quarto periodo sono concesse ai sensi del comma 5 del presente articolo.

    2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’ articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .

    3. Il provvedimento di VIA contiene le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli articoli 23, 24 e 24-bis, e, ove applicabile, ai sensi dell’articolo 32, nonché l’indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

    4. Il provvedimento di VIA contiene altresì le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono: a) le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti; a-bis) le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l’applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto; b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi; c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell’articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all’ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall’attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

    5. Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell’autorità competente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorsa l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario. Se l’istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al secondo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

    6. Nel caso di consultazioni transfrontaliere, l’autorità competente informa l’altro Stato e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell’avvenuta pubblicazione del provvedimento di VIA sul sito web.

    7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

    7-bis. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale, gli eventuali atti adottati ai sensi dell’ articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988 , sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.

    7-ter. Per i progetti complessi caratterizzati da fasi realizzative sequenziali relativi alle attività di cui ai punti 7) e 7.1) dell’allegato II alla parte seconda del presente decreto, qualora l’istanza di VIA comprenda l’intero ciclo di vita del progetto e la richiesta sia esplicitamente formulata dal proponente nell’istanza medesima, l’autorità competente esprime un unico giudizio di compatibilità ambientale esteso a tutte le fasi. A tale fine, lo studio di impatto ambientale riferito all’intero ciclo di vita dell’opera può essere redatto utilizzando, in caso di indisponibilità dei dati perché acquisibili solo al termine della fase di ricerca, stime ovvero modellazioni. Il provvedimento di compatibilità ambientale, qualora favorevole, contiene la condizione obbligatoria della verifica, prima dell’avvio della fase di esercizio del progetto, della coerenza delle stime ovvero delle modellazioni contenute nello studio di impatto ambientale; in caso di incoerenza, l’autorità competente valuta eventuali azioni correttive . 235

  • Art. 62 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio dell’attività di riassicurazione

    Art. 62 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio dell’attività di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS determina, con regolamento, le disposizioni relative alle condizioni di esercizio dell'attività di riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 63-bis, 64, 64-bis, 65, 65-bis, 66-bis, 66-quater, 66-sexies, 66-sexies.1 e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.

    ))

    2. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo III. PERIODO SOPPRESSO D.LGS. 29 FEBBRAIO 2008, N. 56 .