Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    Art. 62 L. 392/1978 – Canone dei contratti abitativi a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell’articolo 58 dall’inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in vigore dalla presente legge ed il canone e’ adeguato in relazione all’eventuale mutamento degli elementi di cui agli articoli 13 e 15.

    Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo’ essere aumentato a richiesta del locatore, a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, nella misura del 20 per cento all’anno per gli anni successivi della differenza risultante tra il canone definito ai sensi dell’articolo 12 ed il canone attualmente corrisposto.

    Se il canone attualmente corrisposto e’ superiore a quello definito ai sensi dell’articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e quelle dell’articolo 24 a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla entrata in vigore della presente legge.

    Ove alcuni parametri, coefficienti o altri elementi necessari per la determinazione del canone a norma dell’articolo 12 non siano noti in tempo utile, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli che decorreranno in ogni caso dalle date di cui ai commi precedenti.

    Le parti possono liberamente concordare modalita’ diverse sempre che il canone definito non superi quello risultante dall’applicazione degli articoli 12 e 24.

  • Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    Art. 61 L. 392/1978 – Acquirente dell’immobile locato

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La facolta’ di recesso nel caso previsto dal n. 1) dell’articolo 59 non puo’ essere esercitata da chi ha acquistato l’immobile per atto tra vivi finche’ non siano decorsi almeno due anni dalla data dell’acquisto.

    Il termine e’ ridotto ad un anno se nei confronti dell’acquirente e’ in corso un procedimento di rilascio non dovuto a morosita’ ovvero se l’acquirente e’ cittadino emigrato in un paese straniero in qualita’ di lavoratore e intenda rientrare in Italia per risiedervi stabilmente.

    Quando l’immobile e’ stato donato a causa di matrimonio o costituito in fondo patrimoniale e il matrimonio sia stato celebrato, il termine di cui al primo comma si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull’immobile.

  • Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    Art. 60 L. 392/1978 – Ripristino del rapporto e risarcimento

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il provvedimento che dispone il rilascio dell’immobile in conseguenza dell’esercizio da parte del locatore del diritto di recesso, perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi da quando ha riacquistato la disponibilita’ dell’immobile, non lo adibisca all’uso per il quale aveva agito ovvero, nei casi di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell’articolo 59, non inizi, nel suddetto termine, i lavori per i quali e’ stata rilasciata licenza o concessione.

    Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a 12 e non superiore a 48 mensilita’ del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco.

    Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale di cui al titolo III della presente legge.

  • Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    Art. 59 L. 392/1978 – Recesso del locatore

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Nei casi di cui all’articolo precedente il locatore puo’ recedere in ogni momento dal contratto dandone comunicazione al conduttore mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno sei mesi: 1) quando abbia la necessita’, verificatasi dopo la costituzione del rapporto locatizio, di destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o dei parenti in linea retta entro il secondo grado; 2) quando, volendo disporre dell’immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando, trattandosi di ente pubblico o comunque con finalita’ pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperativistiche, assistenziali o di culto che voglia disporre dell’immobile per l’esercizio delle proprie funzioni, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore medesimo e comunque non superiore del 20 per cento al canone del precedente immobile e assuma a suo carico le spese di trasloco; 3) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l’immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all’ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’appartamento stesso; 5) quando l’immobile locato sia di interesse artistico o storico, nel caso in cui la competente sovraintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell’immobile; 6) quando il conduttore puo’ disporre di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune ovvero in un comune confinante; 7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l’immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuita’; 8) quando il conduttore non occupa continuativamente l’immobile senza giustificato motivo.

    Nelle ipotesi di cui ai numeri 4) e 5) del precedente comma, il possesso della licenza o concessione e’ condizione per l’azione di rilascio. Gli effetti del provvedimento di rilascio si risolvono alle condizioni previste nella lettera c) dell’articolo 29.

    Alla procedura per il rilascio dell’immobile si applicano le norme di cui ai precedenti articoli 30 e 56.

  • Art. 58 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso soggetti a proroga

    Art. 58 L. 392/1978 – Contratti abitativi in corso soggetti a proroga

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell’articolo 1 con le seguenti decorrenze: a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952; b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963; c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963.

  • Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    Art. 57 L. 392/1978 – Esenzioni fiscali e onorari professionali

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le L. 600.000, nonche’ i provvedimenti di cui all’art. 44 sono esenti dall’imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta’. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

  • Corsi di lingua e certificazioni: sono detraibili?

    In sintesi

    • In genere no: i corsi di lingua privati autonomi non sono detraibili al 19%.
    • Eccezione scolastica: i corsi di lingua organizzati dalla scuola (deliberati dagli organi d’istituto) rientrano nelle spese di istruzione detraibili.
    • Limite di spesa: le spese di istruzione non universitaria danno diritto alla detrazione per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per ciascun alunno.
    • Sistema nazionale: la scuola deve appartenere al sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000).
    • Pagamento tracciabile: dal 2020 la detrazione del 19% spetta solo se la spesa è pagata con metodo tracciabile (bonifico, carta, ecc.).

    Quando i corsi di lingua danno diritto alla detrazione

    Se hai iscritto tuo figlio a un corso di inglese o hai acquistato una certificazione linguistica, probabilmente ti sei chiesto se puoi detrarre la spesa nel 730. La risposta dipende da dove e come è organizzato il corso.

    Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il Modello 730/2026 sono chiare: la detrazione del 19% sulle spese di istruzione riguarda le scuole che fanno parte del sistema nazionale di istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62). Rientrano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le secondarie di primo e secondo grado, sia statali sia paritarie senza scopo di lucro.

    I corsi organizzati direttamente dalla scuola e deliberati dagli organi d’istituto – anche se si svolgono fuori orario scolastico e senza obbligo di frequenza, come corsi di lingua e di teatro – sono espressamente indicati nelle istruzioni AdE come spese detraibili. I corsi di lingua offerti da enti privati autonomi (scuole di lingue, agenzie formative, piattaforme online) non rientrano invece in questa categoria e non sono detraibili.

    Le certificazioni linguistiche esterne (Cambridge, DELF, DELE e simili) non sono mai citate tra le spese ammesse: seguono la stessa regola dei corsi privati e in generale non sono detraibili, a meno che non siano organizzate o deliberate dall’istituto scolastico frequentato.

    Riepilogo: corsi di lingua detraibili o no
    Tipo di corso / spesa Detraibile? Limite
    Corso di lingua deliberato dalla scuola (organi d'istituto) Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Corso di lingua presso ente privato autonomo No
    Certificazione linguistica esterna (es. Cambridge) No (in generale)
    Mensa e gite scolastiche della stessa scuola Sì, cod. 12 Max 1.000 euro/alunno/anno
    Università statale/paritaria (anche lingue) Sì, cod. 13 Vedi limiti MIUR per ateneo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un figlio iscritto alla scuola media statale. La scuola organizza un corso di inglese pomeridiano deliberato dal consiglio d’istituto al costo di 180 euro. Tizio paga con bonifico. La spesa è detraibile con codice 12: la detrazione del 19% vale 34,20 euro. Se invece Tizio iscrive il figlio a un corso di inglese di una scuola privata esterna, la spesa da 300 euro non è detraibile.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta di pagamento emessa dalla scuola (con causale e codice fiscale del genitore)
    • Estratto conto o ricevuta di bonifico (prova del pagamento tracciabile)
    • Delibera degli organi d’istituto che approva il corso (conservarla in caso di controllo)
    • Codice fiscale dell’alunno (figlio fiscalmente a carico o contribuente stesso)

    Caso 1 – Tizio e il corso di francese a scuola

    Scenario. Tizio ha una figlia di 14 anni iscritta al liceo classico statale. Il collegio dei docenti ha deliberato un corso di francese avanzato extracurricolare da 220 euro, pagato da Tizio con carta di credito.

    Come si applica. Il corso è organizzato dalla scuola e deliberato dagli organi d’istituto. Le istruzioni AdE includono espressamente i ‘corsi di lingua svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza’ tra le spese detraibili con codice 12. Tizio può indicare 220 euro nel quadro E (righi da E8 a E10, codice 12). La detrazione del 19% è pari a 41,80 euro, entro il limite di 1.000 euro annui per la figlia.

    In pratica

    • Conservare la ricevuta della scuola con causale ‘corso di lingua deliberato dal consiglio d’istituto’.
    • Il pagamento deve essere tracciabile: no contanti.
    • Il limite di 1.000 euro è per figlio: se la scuola addebita anche mensa o gite, si sommano tutte le spese fino al tetto.

    Caso 2 – Caio e la certificazione Cambridge privata

    Scenario. Caio, 30 anni, iscrive il figlio di 16 anni a una scuola di lingue privata per prepararlo all’esame B2 Cambridge. Paga 600 euro di corso e 80 euro di tassa d’esame all’ente certificatore.

    Come si applica. La scuola di lingue è un ente privato autonomo, non fa parte del sistema nazionale di istruzione. La certificazione è rilasciata da un ente esterno senza connessione con la scuola frequentata dal figlio. Né il corso né la certificazione rientrano tra le spese detraibili con codice 12. Caio non può indicare queste spese nel quadro E.

    In pratica

    • I 680 euro spesi non generano alcuna detrazione nel 730.
    • Non confondere le scuole private paritarie (che fanno parte del sistema nazionale) con gli enti di formazione linguistica privati (che non ne fanno parte).
    • Se il figlio frequenta una scuola statale o paritaria che organizza direttamente il corso di preparazione all’esame Cambridge, la situazione cambia: in quel caso la delibera degli organi d’istituto è il documento chiave.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    I corsi di inglese online (Duolingo, Babbel, ecc.) sono detraibili?

    No. Le piattaforme online private non appartengono al sistema nazionale di istruzione e le spese non rientrano tra quelle detraibili con codice 12.

    Quanto si detrae per le spese scolastiche extrascolastiche?

    La detrazione è il 19% delle spese, per un massimo di 1.000 euro per alunno all’anno. L’agevolazione massima è quindi 190 euro per figlio.

    Il corso di lingua organizzato dalla scuola paritaria è detraibile?

    Sì, a condizione che la scuola faccia parte del sistema nazionale di istruzione (legge n. 62/2000) e che il corso sia deliberato dagli organi d’istituto.

    Posso detrarre il corso di lingua che ho fatto io stesso (adulto, fuori dalla scuola)?

    No. I corsi di lingua per adulti presso enti privati non rientrano nelle spese detraibili con codice 12. Sono detraibili solo i corsi universitari (codice 13) o quelli dentro il sistema scolastico.

    Cosa succede se pago in contanti il corso organizzato dalla scuola?

    La detrazione del 19% dal 2020 è subordinata al pagamento con metodo tracciabile. Se paghi in contanti, perdi il diritto alla detrazione, anche se il corso è in linea di principio ammissibile.

    Il corso di teatro deliberato dalla scuola è detraibile come quello di lingua?

    Sì. Le istruzioni AdE citano espressamente sia i corsi di lingua sia quelli di teatro tra le spese scolastiche extracurricolari detraibili, purché deliberati dagli organi d’istituto.

  • Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    Art. 56 L. 392/1978 – Modalita’ per il rilascio dell’immobile

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    1. Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonche’ delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell’esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero, in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento.

    2. Nelle ipotesi di cui all’articolo 55, per il caso in cui il conduttore non provveda al pagamento nel termine assegnato, la data dell’esecuzione non puo’ essere fissata oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso per il pagamento.

    3. Qualunque forma abbia il provvedimento di rilascio, il locatore e il conduttore possono, in qualsiasi momento e limitatamente alla data fissata per l’esecuzione, proporre al tribunale in composizione collegiale l’opposizione di cui all’articolo 6, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

    4. Trascorsa inutilmente la data fissata, il locatore promuove l’esecuzione ai sensi degli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    Art. 55 L. 392/1978 – Termine pagamento canoni scaduti e morosita’

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La morosita’ del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 puo’ essere sanata in sede giudiziale per non piu’ di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice.

    Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice dinanzi a comprovate condizioni di difficolta’ del conduttore, puo’ assegnare un termine non superiore a giorni novanta. In tal caso rinvia l’udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato.

    La morosita’ puo’ essere sanata, per non piu’ di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma e’ di centoventi giorni, se l’inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, e’ conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficolta’.

    Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

  • Art. 54 L. 392/1978 – Nullita’ clausola compromissoria

    Art. 54 L. 392/1978 – Nullita’ clausola compromissoria

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    E’ nulla la clausola con la quale le parti stabiliscono che le controversie relative alla determinazione del canone siano decise da arbitri.

  • Partita IVA o prestazione occasionale: come scegliere

    In sintesi

    • La distinzione fondamentale: la prestazione occasionale e’ lecita se l’attivita’ e’ svolta senza continuita’ e senza una struttura organizzata; altrimenti serve la partita IVA.
    • Nessuna soglia di importo per la partita IVA: anche con un solo euro di reddito abituale si e’ obbligati ad aprire la partita IVA.
    • Soglia INPS Gestione Separata: se i compensi da lavoro autonomo occasionale superano 5.000 euro nell’anno, scatta l’obbligo contributivo verso la Gestione Separata INPS.
    • Ritenuta del committente: chi paga un lavoratore autonomo occasionale deve applicare una ritenuta d’acconto e rilasciare la Certificazione Unica (causale M o O).
    • Come si dichiara: redditi da prestazione occasionale nel rigo D5 del 730; redditi con partita IVA nel Modello Redditi PF (quadri RE, LM).
    • Il rischio di restare in ‘perenne occasionalita’: se l’attivita’ dura anni con le stesse caratteristiche, e’ difficile sostenere che sia occasionale.

    La distinzione che conta: abitualita' e organizzazione

    La domanda ‘mi serve la partita IVA?’ e’ una delle piu’ frequenti tra chi inizia a guadagnare con la propria professione o con la vendita di servizi. La risposta dipende da due criteri fondamentali che la legge fiscale italiana usa per distinguere la prestazione occasionale dall’attivita’ abituale: l’abitualita’ (la frequenza e la continuita’ con cui svolgi l’attivita’) e l’organizzazione dei mezzi (hai collaboratori, attrezzature dedicate, un ufficio, un sito professionale?).

    La prestazione di lavoro autonomo occasionale – disciplinata tra i redditi diversi – e’ una situazione temporanea, episodica, che non richiede partita IVA. Puoi emettere una ricevuta non fiscale, il committente applica una ritenuta d’acconto, e il compenso va dichiarato nel rigo D5 del 730 o nel quadro RL del Modello Redditi PF. Non c’e’ un limite di importo annuo che ‘autorizza’ l’occasionalita’: il limite e’ concettuale, non numerico.

    L’unica soglia numerica rilevante e’ quella previdenziale: se i tuoi compensi da lavoro autonomo occasionale superano 5.000 euro nell’anno, scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS e di versamento dei contributi sulla quota eccedente quella soglia. Questa regola e’ indipendente dal fatto che tu abbia o meno partita IVA: riguarda specificamente chi svolge prestazioni occasionali (Circ. INPS n. 104/2001, richiamata nelle istruzioni al Modello 730/2026).

    Prestazione occasionale vs Partita IVA: differenze chiave
    Aspetto Prestazione occasionale Partita IVA (es. forfetario)
    Abitualita' dell'attivita' No: episodica, non continuativa Si': attivita' svolta con continuita'
    Organizzazione Assente o minima Struttura, mezzi, eventuale promozione
    Soglia INPS obbligatoria Gestione Separata sopra 5.000 euro/anno Cassa professionale o Gestione Separata INPS
    Come si dichiara 730 rigo D5 (codice 2) o Redditi PF RL15 Redditi PF quadro RE o LM (forfetario)
    IVA Non applicabile Si' (o esenzione regime forfetario)
    Ritenuta del committente Si', il committente applica ritenuta d'acconto No (per regime forfetario)

    Esempio pratico

    • Tizio e’ un grafico dipendente che nel 2025 ha fatto tre loghi per tre clienti diversi, guadagnando 4.800 euro. Non ha struttura organizzativa, non si promuove, non ha collaboratori: e’ una prestazione occasionale. Il reddito va nel rigo D5, codice 2 del 730. Poiché 4.800 euro e’ sotto la soglia di 5.000 euro, non scatta l’obbligo contributivo INPS. Se invece avesse guadagnato 6.000 euro, avrebbe dovuto iscriversi alla Gestione Separata e versare contributi sulla quota eccedente i 5.000 euro.

    Documenti necessari

    • Ricevute delle prestazioni emesse (con indicazione della ritenuta d’acconto subita)
    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dai committenti che hanno applicato la ritenuta (causale M o O)
    • Prospetto analitico delle prestazioni: data, cliente, compenso lordo, spese inerenti, netto
    • Eventuale documentazione INPS se si e’ superata la soglia di 5.000 euro e si e’ provveduto all’iscrizione
    • Contratti o accordi scritti con i committenti

    Tizio: traduttore freelance che lavora 'di tanto in tanto'

    Scenario. Tizio e’ impiegato full-time e nel 2025 ha tradotto tre documenti per due aziende, guadagnando 3.500 euro totali. Le aziende gli hanno applicato una ritenuta d’acconto e gli hanno rilasciato la Certificazione Unica. Tizio non ha un sito professionale ne’ si promuove come traduttore.

    Come si applica. L’attivita’ e’ svolta senza continuita’ e senza organizzazione: e’ una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Tizio dichiara i 3.500 euro lordi nel rigo D5, codice 2 del 730. Le ritenute d’acconto indicate nelle Certificazioni Uniche vanno nella colonna delle ritenute. Poiche’ i compensi non superano 5.000 euro, non c’e’ obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Se nei prossimi anni le traduzioni aumentassero di frequenza e volume, Tizio dovrebbe valutare l’apertura della partita IVA.

    In pratica

    • Sotto 5.000 euro di compensi: nessun obbligo INPS, solo dichiarazione nel rigo D5.
    • Le ritenute d’acconto della Certificazione Unica si scomputano dall’IRPEF.
    • La continuita’ crescente negli anni puo’ trasformare l’occasionale in abituale.

    Sempronia: consulente che ha 'esagerato' con le prestazioni occasionali

    Scenario. Sempronia e’ pensionata e nel 2025 ha fornito consulenze a cinque aziende per un totale di 8.000 euro, sempre senza partita IVA. Non ha mai aperto la partita IVA e continua a definirsi ‘occasionale’.

    Come si applica. Con cinque clienti diversi, 8.000 euro di compensi e un’attivita’ che si ripete da anni, e’ molto difficile sostenere l’occasionalita’. Sul piano previdenziale, avendo superato 5.000 euro, Sempronia era obbligata a iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi sulla quota eccedente i 5.000 euro (cioe’ su 3.000 euro). Sul piano fiscale, se l’Agenzia delle Entrate considera l’attivita’ come abituale, Sempronia avrebbe dovuto aprire la partita IVA. In mancanza, rischia sanzioni. Dichiarare i redditi nel D5 e’ comunque meglio che non dichiararli, ma il problema strutturale dell’assenza di partita IVA va affrontato.

    In pratica

    • Sopra 5.000 euro: obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS sulla quota eccedente.
    • La molteplicita’ di clienti e la ripetitivita’ degli anni segnalano l’abitualita’.
    • In caso di dubbio sulla propria situazione, e’ prudente consultare un commercialista.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quanto posso guadagnare senza aprire la partita IVA?

    Non esiste una soglia di importo che autorizza automaticamente la prestazione occasionale. Il criterio e’ l’abitualita’ e l’organizzazione dell’attivita’, non l’importo. L’unica soglia numerica rilevante e’ quella INPS: sopra 5.000 euro di compensi annui da lavoro autonomo occasionale scattano gli obblighi contributivi verso la Gestione Separata.

    La soglia dei 5.000 euro INPS si applica anche chi ha gia' la partita IVA?

    No, la soglia dei 5.000 euro riguarda specificamente chi svolge prestazioni di lavoro autonomo occasionale senza partita IVA, come indicato nelle istruzioni al rigo D5 del 730 (Circ. INPS n. 104/2001). Chi ha partita IVA ha obblighi previdenziali propri (Cassa professionale o Gestione Separata INPS).

    Se ho la partita IVA posso ancora dichiarare qualcosa nel 730?

    No: chi ha partita IVA e redditi da lavoro autonomo deve usare il Modello Redditi PF. La legge prevede esplicitamente che i redditi di lavoro autonomo per i quali e’ richiesta la partita IVA non possono essere dichiarati con il 730.

    La ricevuta per prestazione occasionale ha un massimale?

    Non esiste un massimale legale per la singola ricevuta. Ma se nel corso dell’anno le prestazioni si moltiplicano e superano i 5.000 euro complessivi, scattano gli obblighi INPS. E se l’attivita’ diventa abituale, si e’ obbligati alla partita IVA indipendentemente dall’importo.

    Posso fare prestazioni occasionali per lo stesso cliente piu' volte?

    In linea di principio si’, ma la ripetitivita’ verso lo stesso cliente e’ uno degli elementi che fanno propendere per l’abitualita’. Non c’e’ un numero massimo di volte fissato per legge, ma la costanza del rapporto nel tempo puo’ far riqualificare l’attivita’ come lavoro subordinato o autonomo abituale.

    Se il committente e' un privato, applica comunque la ritenuta d'acconto?

    No: solo i committenti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta (aziende, professionisti, enti) sono obbligati ad applicare la ritenuta. Se chi ti paga e’ un privato senza partita IVA, non applica ritenute. Sei comunque tenuto a dichiarare il compenso lordo nel rigo D5.

    Vedi anche: Ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale e Lavoro autonomo occasionale.

  • Art. 53 L. 392/1978 – Consulente tecnico in appello

    Art. 53 L. 392/1978 – Consulente tecnico in appello

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.

    Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

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