Autore: Andrea Marton

  • Art. 9 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale

    Art. 9 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo III del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 134: 1) al comma 1, dopo la parola: «verbale» sono inserite le seguenti: «e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica»; 2) al comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalle seguenti: «idoneo allo scopo» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si osservano le disposizioni dell’articolo 110.»; 3) al comma 3, le parole: «è effettuata anche la riproduzione fonografica» sono sostituite dalle seguenti: «o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.»; b) all’articolo 135, comma 2, la parola: «meccanico» è sostituita dalla parola: «idoneo»; c) all’articolo 141-bis, comma 1, le parole: «fonografica o audiovisiva» sono sostituite dalle seguenti: «audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica» e, dopo le parole: «strumenti di riproduzione», sono inserite le seguenti: «audiovisiva e fonografica». Note all’art. 9: – Si riporta il testo degli articoli 134 , 135 e 141-bis del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 134 (Modalità di documentazione). –

    1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

    2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo

    110. 3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell’atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

    4. ABROGATO.”. “Art. 135 (Redazione del verbale). –

    1. Il verbale è redatto dall’ausiliario che assiste il giudice.

    2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l’ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato.” “Art. 141-bis (Modalità di documentazione dell’interrogatorio di persona in stato di detenzione). –

    1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva e fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.”.

  • Art. 80 D.Lgs. 159/2011 – Obbligo di comunicazione

    Art. 80 D.Lgs. 159/2011 – Obbligo di comunicazione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Salvo quanto previsto dall' articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

    2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

    3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

  • Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 – Controllo giudiziario delle aziende

    Art. 34-bis D.Lgs. 159/2011 – Controllo giudiziario delle aziende

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nel caso in cui risultino applicate le misure previste dall'articolo 94-bis, il tribunale valuta se adottare in loro sostituzione il provvedimento di cui al comma 2, lettera b).

    2. 2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può: a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente; b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

    3. 3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo: a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato; b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario; c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi; d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6 , 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , e successive modificazioni; e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

    4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

    5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale . All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

    6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente, il prefetto che ha adottato l'informazione antimafia interdittiva nonché gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all' articolo 127 del codice di procedura penale , accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

    7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 92, comma 2, nonché gli effetti di cui all'articolo 94. Lo stesso provvedimento è comunicato dalla cancelleria del tribunale al prefetto della provincia in cui ha sede legale l'impresa, ai fini dell'aggiornamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia di cui all'articolo 96, ed è valutato anche ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis nei successivi cinque anni. 59

  • Apprendistato nel CCNL Edilizia Industria: formazione professionale e Scuole Edili

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    L’apprendistato nel CCNL Edilizia Industria dura fino a 36 mesi (24 per profili tecnici inferiori) ed è fortemente orientato alla formazione in cantiere. Le Scuole Edili territoriali sono il riferimento per la formazione esterna obbligatoria. L’apprendista è inquadrato direttamente al livello di destinazione, con retribuzione percentuale crescente. Particolare attenzione alla sicurezza: corso 16 ore per lavori in quota obbligatorio prima dell’ingresso in cantiere.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Edilizia – Inquadramento e durata
    Periodo Durata indicativa % retribuzione livello finale
    1° periodo 12 mesi 80-85%
    2° periodo 12 mesi 90%
    3° periodo 12 mesi 95%
    Dopo apprendistato Tempo indeterminato 100% (livello finale)

    Durata massima 36 mesi. Formazione obbligatoria via Scuole Edili territoriali. Corso sicurezza 16 ore obbligatorio prima del primo ingresso in cantiere.

    Caratteristiche dell'apprendistato edile

    L’apprendistato professionalizzante nell’edilizia è particolarmente importante per la trasmissione delle competenze artigianali (muratura, carpenteria, ferraio, gruista, ecc.) tipiche del settore. Caratteristiche:

    • Età: 18-29 anni compiuti
    • Durata: 36 mesi (24 per profili meno qualificati)
    • Inquadramento: al livello finale di destinazione con retribuzione percentuale crescente
    • Forma scritta obbligatoria con Piano Formativo Individuale (PFI)
    • Formazione obbligatoria: 120 ore/anno (40 interne + 80 esterne via Scuole Edili)

    Le Scuole Edili: formazione esterna

    Le Scuole Edili territoriali sono il riferimento per la formazione esterna degli apprendisti edili. Ogni provincia ha la propria Scuola Edile, gestita dalla Cassa Edile in collaborazione con associazioni di categoria.

    I corsi delle Scuole Edili coprono:

    • Tecniche di costruzione (muratura, carpenteria, ferraio, ecc.)
    • Lettura disegni tecnici
    • Sicurezza in cantiere
    • Lavori in quota (corso obbligatorio 16 ore)
    • Macchinari edili (gru, escavatori, betoniere)
    • Lingue e competenze trasversali

    Le Scuole Edili rilasciano attestati che certificano la qualifica professionale acquisita.

    Sicurezza: il primo obbligo formativo

    Prima del primo ingresso in cantiere, l’apprendista deve aver completato:

    • Corso sicurezza generale: 4 ore (rischi generali)
    • Corso sicurezza specifico: 12 ore (rischi specifici dell’edilizia, alto rischio)
    • Lavori in quota: 16 ore (obbligatorio se opera ad altezza superiore a 2 m)
    • Formazione su DPI: imbragature, caschi, scarpe antinfortunistiche

    Senza questa formazione l’apprendista NON può entrare in cantiere. Il datore che lo facesse incorrerebbe in sanzioni penali per omissione formativa.

    Retribuzione e contributi

    L’apprendista edile percepisce la retribuzione progressivamente crescente:

    • 1° anno: 80-85% del livello finale
    • 2° anno: 90%
    • 3° anno: 95%

    Vantaggi contributivi per il datore:

    • Aliquota contributiva ridotta al 10% per la durata dell’apprendistato
    • Sgravi per piccole imprese (fino a 9 dipendenti)
    • Contributo della Cassa Edile per la formazione esterna (Scuole Edili) parzialmente coperto da contributi territoriali

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista muratore 3° livello
    Tizio (20 anni, no diploma tecnico) viene assunto apprendista per diventare muratore specializzato (3° livello). Durata 36 mesi. Prima dell’ingresso in cantiere fa il corso 16 ore lavori in quota presso la Scuola Edile. Retribuzione: 80% per primi 12 mesi, 90% per i secondi, 95% per gli ultimi 12. Al 37° mese: 100% come operaio 3° livello qualificato.
    Caia – Apprendista impiegata 4° livello
    Caia (22 anni, diploma geometra EQF 4) assunta come apprendista impiegata 4° livello. Durata ridotta a 30 mesi (diploma inerente). Frequenta corsi Scuola Edile su sicurezza generale + corsi su contabilità di cantiere. Retribuzione progressiva 85%-90%-95%.
    Sempronio – Mancata formazione sicurezza
    Sempronio è apprendista 2° livello. Il datore lo manda in cantiere al primo giorno senza fargli fare il corso 16 ore lavori in quota. Sempronio si infortuna cadendo da un ponteggio. L’ITL e l’INAIL accertano l’omissione formativa: il datore subisce sanzioni penali per violazione D.Lgs. 81/2008 e Sempronio ottiene reintegro nel livello finale con retroattività.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato edile?
    Fino a 36 mesi (3 anni). Ridotto a 24 mesi per profili D2 con mansioni semplici. Ridotto di 6 mesi per chi ha diploma EQF 4-7 inerente.
    Cos'è la Scuola Edile?
    Ente di formazione territoriale gestito dalla Cassa Edile per la formazione esterna degli apprendisti. Eroga corsi tecnici (muratura, carpenteria, gru) e di sicurezza obbligatori.
    Quale formazione sicurezza è obbligatoria prima del cantiere?
    Sicurezza generale 4h + specifica edilizia 12h + lavori in quota 16h. Totale 32 ore. Senza questa formazione l’apprendista NON può entrare in cantiere.
    Come è inquadrato l'apprendista edile?
    Direttamente al livello finale di destinazione con retribuzione percentuale crescente (80-85% → 90% → 95%) in tre periodi di 12 mesi.
    Quali vantaggi contributivi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10% per tutta la durata dell’apprendistato. Sgravi aggiuntivi per piccole imprese. Contributi per la formazione esterna parzialmente coperti dalla Cassa Edile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 153 TULPS – Denuncia sanitaria per malati di mente pericolosi

    Art. 153 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Agli effetti della vigilanza dell'autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria sono obbligati a denunziare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

    L'obbligo si estende anche per le persone che risultano affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

  • Art. 1081 Codice della Navigazione – Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

    Art. 1081 Codice della Navigazione – Concorso di estranei in un reato previsto dal presente codice

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Fuori del caso regolato nell'articolo 117 del codice penale, quando per l'esistenza di un reato previsto dal presente codice è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole. Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità.

  • Art. 179 D.Lgs. 174/2016 – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 179 D.Lgs. 174/2016 – Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

    1. Quando nell’atto di notificazione della sentenza oggetto di impugnazione la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio, l’impugnazione è notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’ articolo 170 del codice di procedura civile, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    2. L’impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.

    3. Quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Art. 13 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

    Art. 13 D.Lgs. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

    D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 – testo aggiornato

    1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze; b) all’articolazione degli uffici, le competenze … di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche; d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

  • Art. 98 D.Lgs. 159/2011 – Articolo 98

    Art. 98 D.Lgs. 159/2011 – Articolo 98

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nella banca dati nazionale unica sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive.

    2. La banca dati nazionale unica , tramite il collegamento al sistema informatico costituito presso la Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003, consente la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici disposti dal prefetto.

    3. La banca dati nazionale unica , tramite il collegamento ad altre banche dati, può contenere ulteriori dati anche provenienti dall'estero.

  • Art. 175 TULPS – Ammonizione e misure di sicurezza detentive

    Art. 175 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo all'ammonizione; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

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  • Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B.: Servizio di trasferimento

    Art. 126 quinquies decies T.U.B. – Servizio di trasferimento (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento stabilito nel territorio della Repubblica.

    2. Il servizio di trasferimento e’ avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i conti hanno due o piu’ titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento e’ fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma dell’autorizzazione si applica l’articolo 117, commi 1 e 2. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non interrompe ne’ sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento.

    3. Il servizio di trasferimento e’ eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell’autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformita’ alla procedura stabilita dall’articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca d’Italia puo’ dettare disposizioni attuative del presente comma.

    4. Attraverso l’autorizzazione il consumatore:

    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;

    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;

    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e’ fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;

    d) indica se intende avvalersi della facolta’ di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.

    5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e’ responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore puo’ chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione, in conformita’ a quanto indicato nell’autorizzazione del consumatore, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti, nonche’ le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.

    6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilita’ del prestatore di servizi di pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126-septiesdecies, il prestatore di servizi di pagamento ricevente puo’ chiedere al consumatore di fornire le informazioni mancanti.

    7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del consumatore all’esecuzione del servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del consumatore del servizio di reindirizzamento, e’ tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.

    8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nell’autorizzazione. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal consumatore nell’autorizzazione.

    9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In tal caso, resta fermo l’obbligo del prestatore di servizi di pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di origine. L’esecuzione del servizio di trasferimento non puo’ essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.

    10. La continuita’ nella fruizione dei servizi di pagamento e’ assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e’ l’effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. c) e d) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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  • Art. 126 duodecies T.U.B.: Informazioni precontrattuali e comuni

    Art. 126 duodecies T.U.B.: Informazioni precontrattuali e comuni

    Art. 126 duodecies T.U.B. – Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche (1).

    In vigore dal 14/04/2017

    Modificato da: Decreto legislativo del 15/03/2017 n. 37 Articolo 1

    “1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un “Documento informativo sulle spese” e un “Riepilogo delle spese” in conformita’ alle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6 e dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.

    2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con disposizioni della Banca d’Italia.

    3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile.

    4. Il “Documento informativo sulle spese” e il “Riepilogo delle spese” di cui al comma 1 sono redatti in conformita’ alle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia. Con disposizioni della Banca d’Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita’ di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel “Documento informativo sulle spese”.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1 decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 37. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l’art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo n. 37 del 2017.

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