Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 52 L. 392/1978 – Cambiamento del rito in appello

    Art. 52 L. 392/1978 – Cambiamento del rito in appello

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, puo’ nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni.

    Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.

  • Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    Art. 51 L. 392/1978 – Delle impugnazioni

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    L’appello contro la sentenza del conciliatore o del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45, si propone, rispettivamente, al pretore o al tribunale.

    Il procedimento di appello, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E’ applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 429 dello stesso codice.

  • Art. 50 L. 392/1978 – Incompetenza del giudice

    Art. 50 L. 392/1978 – Incompetenza del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Quando una causa relativa alle controversie di cui agli articoli 30 e 45 sia stata proposta dinanzi a giudice incompetente, l’incompetenza puo’ essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 del codice di procedura civile ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420 dello stesso codice.

    Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    Art. 49 L. 392/1978 – Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite nel presente capo riguarda una controversia diversa da quelle previste negli articoli 30 e 45, qualora la causa non rientri nella sua competenza, la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito ordinario.

    In tal caso le prove acquisite avranno l’efficacia consentita dalle norme ordinarie.

  • Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    Art. 48 L. 392/1978 – Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il pretore o il conciliatore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda una delle controversie previste negli articoli 30 e 45, fissa con ordinanza l’udienza di cui all’articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

    Qualora la causa non rientri nella rispettiva competenza per valore, il pretore o il conciliatore la rimette con ordinanza non impugnabile al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione.

  • Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    Art. 47 L. 392/1978 – Poteri istruttori del giudice

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il giudice puo’ disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ispezione dell’immobile e l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonche’ la richiesta di informazioni, sia scritte sia orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

  • Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    Art. 46 L. 392/1978 – Rinvio alle norme sul procedimento di lavoro

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto cio’ che non e’ regolato dalla presente legge, e’ disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall’articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile.

    Si applica altresi’ l’articolo 145 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  • Art. 45 L. 392/1978 – Ricorso al giudice per determinazione canone

    Art. 45 L. 392/1978 – Ricorso al giudice per determinazione canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Se il tentativo di conciliazione non riesce, o comunque decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di cui all’articolo precedente, le parti possono chiedere al giudice la determinazione del canone.

    La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone di cui si chiede la determinazione, l’aggiornamento o l’adeguamento non sia superiore a lire 50.000 mensili; negli altri casi e’ di competenza del pretore.

    Le controversie relative alle opere di conservazione dell’immobile di cui all’articolo 23, alle indennita’ di cui all’articolo 34 e alla indennita’ per i miglioramenti di cui agli articoli 1592 del codice civile e 12 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, sono di competenza del pretore qualunque ne sia il valore.

    Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.

    In primo grado la parte puo’ stare in giudizio personalmente, quando il valore della causa non ecceda lire 50.000 mensili nelle controversie previste dal comma secondo e L. 600.000 in quelle previste dal comma terzo.

    Fino al termine del giudizio il conduttore e’ obbligato a corrispondere, salvo conguaglio, l’importo non contestato.

  • Imposta provinciale di trascrizione (IPT): cos’è

    In sintesi

    • L’IPT è un tributo provinciale dovuto per le formalità al PRA (Pubblico Registro Automobilistico)
    • Si paga tipicamente al passaggio di proprietà di un veicolo usato e alle prime immatricolazioni
    • L’importo varia in base alla potenza del veicolo espressa in kW
    • Ogni provincia può applicare una maggiorazione entro il limite stabilito dalla legge
    • Il versamento avviene contestualmente alla pratica, tramite STA, agenzia pratiche auto o ACI
    • Va distinta dall’imposta di bollo e dagli emolumenti ACI che si pagano separatamente

    Che cos'è l'imposta provinciale di trascrizione

    L’imposta provinciale di trascrizione, nota con la sigla IPT, è un tributo di competenza provinciale che si applica ogni volta che al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) si effettuano formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione relative a un veicolo. In pratica, la si incontra quasi sempre quando si acquista o si vende un’auto o una moto usata, oppure quando un veicolo nuovo viene immatricolato per la prima volta.

    Il gettito dell’IPT spetta alla provincia nel cui territorio è eseguita la formalità, ed è proprio questo elemento – la competenza provinciale – che rende l’imposta variabile da territorio a territorio. La legge statale fissa la struttura base del tributo, ma riconosce alle province la facoltà di applicare una maggiorazione entro un limite massimo previsto dalla norma. Chi deve pagare l’IPT troverà quindi importi diversi a seconda della provincia in cui viene effettuata la pratica.

    Conoscere come funziona l’IPT è utile sia per chi acquista un’auto usata sia per chi vende, perché il tributo incide sul costo complessivo del trasferimento del veicolo e può variare in misura significativa in base alle caratteristiche dell’auto e alla provincia competente.

    Struttura dell'IPT: criteri di calcolo
    Elemento Come funziona Note pratiche
    Potenza del veicolo Quota fissa fino a una soglia di kW, poi importo aggiuntivo per ogni kW eccedente Espressa in kilowatt (kW)
    Provincia competente Può applicare una maggiorazione sull'importo base entro il limite di legge Verificare la delibera provinciale vigente
    Tipologia di veicolo Esistono regimi particolari per veicoli strumentali e autocarri Importo diverso rispetto alle auto ordinarie
    Momento del pagamento Contestuale alla pratica al PRA Tramite STA, agenzia pratiche auto o ACI

    Esempio pratico

    • Tizio acquista un’auto usata da Caio e si rivolge a un’agenzia di pratiche auto per registrare il passaggio di proprietà al PRA: l’agenzia calcola l’IPT dovuta sommando la quota fissa prevista per la potenza del veicolo e l’eventuale importo aggiuntivo per i kW eccedenti la soglia, applicando la maggiorazione fissata dalla propria provincia, e richiede il versamento prima di trasmettere la pratica telematicamente.

    Documenti necessari

    • Documento di identità di acquirente e venditore
    • Atto di vendita o contratto di compravendita del veicolo con firma autenticata
    • Carta di circolazione del veicolo (libretto)
    • Certificato di proprietà o documento unico di circolazione
    • Modello NP-3 per la richiesta di trascrizione al PRA (compilato dall’agenzia o dallo STA)
    • Ricevuta del versamento dell’IPT e delle altre spese di pratica

    Caso 1 – Acquisto di un'auto usata tra privati

    Scenario. Tizio acquista da Caio un’autovettura usata di media cilindrata. Le parti si accordano sul prezzo e firmano l’atto di vendita davanti a un pubblico ufficiale per l’autenticazione della firma. Tizio vuole sapere quanto costerà registrare il passaggio di proprietà al PRA.

    Come si applica. L’IPT è calcolata in funzione della potenza dell’auto in kW: fino a una certa soglia si applica un importo fisso, per i kW che la superano si aggiunge una quota per ogni kW eccedente. A questo si somma l’eventuale maggiorazione applicata dalla provincia di competenza. Tizio deve chiedere all’agenzia o allo STA il preventivo aggiornato prima di procedere, perché sia la tariffa base sia la maggiorazione provinciale possono variare nel tempo in base alle delibere vigenti.

    In pratica

    • Rivolgersi a un’agenzia di pratiche auto o allo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per ottenere il calcolo esatto dell’IPT
    • Verificare se la propria provincia applica la maggiorazione massima consentita dalla legge o un’aliquota inferiore
    • Tenere presente che l’IPT si versa insieme alle altre spese di pratica (bollo, emolumenti ACI, diritti DT) in un’unica operazione

    Caso 2 – Passaggio di proprietà di un veicolo strumentale di Alfa Srl

    Scenario. Alfa Srl cede a un’altra società un furgone commerciale iscritto a suo nome al PRA. Il veicolo è classificato come autocarro e veniva utilizzato per l’attività d’impresa. L’amministratore si chiede se l’IPT sia la stessa applicabile alle autovetture.

    Come si applica. Per gli autocarri e i veicoli strumentali esistono regimi particolari: l’importo dell’IPT può differire da quello previsto per le autovetture ordinarie. Anche in questo caso la potenza del veicolo in kW è il parametro di riferimento per il calcolo, ma le tariffe applicabili possono essere diverse. Alfa Srl dovrà verificare con l’agenzia di pratiche auto o con l’ACI la tariffa specifica per la categoria del proprio veicolo e la provincia competente.

    In pratica

    • Verificare la categoria del veicolo (autovettura, autocarro, veicolo strumentale) prima di stimare il costo della pratica
    • Richiedere un preventivo dettagliato che distingua IPT, bollo, emolumenti ACI e diritti DT
    • Conservare la ricevuta di pagamento dell’IPT ai fini contabili e fiscali dell’impresa

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Chi paga l'IPT, il venditore o l'acquirente?

    In linea generale, l’IPT è a carico di chi richiede la formalità al PRA, ossia tipicamente l’acquirente del veicolo, che deve effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà a proprio nome. Le parti possono tuttavia accordarsi diversamente nel contratto di vendita.

    L'IPT si paga anche per un'auto nuova?

    Sì, l’IPT è dovuta anche per le prime immatricolazioni, quindi anche per i veicoli nuovi. In quel caso la pratica è solitamente curata dal concessionario, che include il costo dell’IPT nel totale delle spese di immatricolazione.

    Come si calcola l'IPT in base ai kW?

    La legge prevede una quota fissa per i veicoli fino a una certa potenza e un importo aggiuntivo per ogni kW eccedente tale soglia. L’importo esatto va verificato sulla tariffa vigente, perché può essere aggiornato, e occorre aggiungere l’eventuale maggiorazione applicata dalla provincia competente.

    Ogni provincia applica la stessa IPT?

    No. La struttura di base è uguale in tutto il territorio nazionale, ma ogni provincia può applicare una maggiorazione entro il limite massimo fissato dalla legge. Per questo l’importo finale può differire anche in misura rilevante da una provincia all’altra.

    Dove si versa l'IPT?

    L’IPT si versa contestualmente alla pratica di trascrizione al PRA, di norma tramite lo Sportello Telematico dell’Automobilista (STA), un’agenzia di pratiche auto autorizzata o direttamente tramite l’ACI. Non si paga separatamente con F24 come molte altre imposte.

    L'IPT è la stessa cosa dell'imposta di bollo sul libretto?

    No. Sono tributi distinti. L’IPT remunera la formalità di trascrizione al PRA, mentre l’imposta di bollo riguarda la registrazione dell’atto e l’aggiornamento della carta di circolazione. A questi si aggiungono anche gli emolumenti ACI e i diritti della Motorizzazione (diritti DT), che completano il costo totale della pratica.

    Cosa succede se non si registra il passaggio di proprietà entro i termini?

    Chi non effettua la trascrizione entro i termini previsti rischia sanzioni amministrative. È quindi importante completare la pratica tempestivamente dopo la firma dell’atto di vendita, sia per regolarizzare la situazione al PRA sia per evitare conseguenze in caso di sinistri, infrazioni o altri eventi che riguardino il veicolo.

  • Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    Art. 44 L. 392/1978 – Tentativo obbligatorio di conciliazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La domanda di conciliazione concernente la determinazione, l’aggiornamento e l’adeguamento del canone e’ presentata al giudice competente.

    Il giudice convoca le parti, con comunicazione da effettuarsi a cura della cancelleria, per una udienza da tenersi non oltre quindici giorni dalla presentazione della domanda di conciliazione, per l’amichevole componimento della vertenza.

    Se le parti si conciliano, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dal giudice e depositato in cancelleria. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

    Se la conciliazione non riesce, il giudice ne da’ atto nel verbale.

    Nell’udienza di cui sopra il giudice puo’ essere affiancato da due esperti, uno per ciascuna delle parti, che possono sceglierli anche nell’ambito delle organizzazioni di inquilini o di proprietari. Le parti possono partecipare all’udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e possono farsi assistere dal difensore.

  • Esonero contributivo 2026: quando si perde per cumulo con altri sgravi? caso

    In sintesi

    • L’esonero contributivo (commi 214-218 LB 2026) non si applica ai contratti di lavoro domestico
    • L’esonero non si applica ai rapporti di apprendistato
    • Non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
    • E’ compatibile senza riduzione con la super-deduzione per nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023)
    • La norma e’ in attesa di decreto attuativo: le istruzioni operative INPS non sono ancora disponibili

    Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

    Il comma 217 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 1° gennaio 2026 e in attesa di decreto attuativo INPS, stabilisce che l’esonero contributivo dei commi 214-218 non si applica al lavoro domestico e all’apprendistato, e non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote. E’ invece compatibile, senza riduzione, con la maggiorazione del costo deducibile per nuove assunzioni ex art. 4 D.Lgs. 216/2023.

    Approfondimento normativo completo: Comma 217 LB26: limiti ed esclusioni all esonero contributivo de.

    Cosa prevede il comma 217 sul cumulo dell'esonero contributivo 2026

    Il comma 217 della legge di bilancio 2026 delimita il perimetro di applicazione dell’esonero contributivo introdotto dai commi 214-218. La norma opera su due livelli: da un lato esclude intere categorie di rapporti di lavoro dall’accesso all’esonero; dall’altro regola i rapporti tra l’esonero e gli altri incentivi previdenziali presenti nell’ordinamento. Queste regole si applicano dal 1° gennaio 2026, ma le istruzioni operative dell’INPS non sono ancora disponibili: la norma e’ in attesa di decreto attuativo.

    Sul fronte delle esclusioni, il comma 217 estromette due categorie: i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. La scelta riflette la natura strutturalmente diversa di questi contratti rispetto al lavoro subordinato ordinario ex art. 2094 c.c. che costituisce il presupposto dell’esonero. Chi impiega collaboratori domestici o assume apprendisti non puo’ avvalersi dell’esonero dei commi 214-218, indipendentemente dagli altri requisiti soddisfatti.

    Sul fronte del cumulo, la norma stabilisce un divieto generale: l’esonero non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Fa eccezione la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (cosiddetta super-deduzione): con questo istituto la compatibilita’ e’ piena e senza riduzione dell’esonero.

    Cosa verificare prima di applicare l'esonero contributivo 2026

    • Verificare che il rapporto di lavoro non sia domestico ne’ di apprendistato: queste categorie sono escluse
    • Controllare se si stanno gia’ applicando altri esoneri o riduzioni di aliquote sullo stesso rapporto
    • In caso di cumulo vietato, scegliere l’incentivo piu’ conveniente poiche’ non e’ possibile sommarli
    • Verificare la compatibilita’ con la super-deduzione nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023): e’ ammessa
    • Attendere il decreto attuativo e la circolare/messaggio INPS prima di esporre l’esonero in UniEmens

    Caso 1: Tizio, datore di lavoro che vuole cumulare due sgravi

    Scenario. Tizio e’ titolare di un’impresa e assume un lavoratore dipendente a tempo indeterminato. Sta gia’ beneficiando di un esonero contributivo previsto da una normativa precedente per quella tipologia di assunzione. Vorrebbe sapere se puo’ sommare anche l’esonero dei commi 214-218 della legge di bilancio 2026, cosi’ da ridurre ulteriormente il costo contributivo.

    Come si legge in pratica. Il comma 217 stabilisce che l’esonero dei commi 214-218 ‘non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente’. La disposizione non distingue tra tipologie di esoneri: il divieto e’ generale. Tizio non puo’ applicare entrambi gli esoneri contemporaneamente sullo stesso rapporto di lavoro. Dovra’ scegliere quale dei due incentivi e’ piu’ conveniente per la propria situazione, tenendo conto che le istruzioni operative dell’INPS (codice di autorizzazione, modalita’ di esposizione in UniEmens) non sono ancora disponibili in attesa del decreto attuativo. La scelta va valutata con un consulente del lavoro.

    Riepilogo Caso 1

    • Rapporto di lavoro: dipendente a tempo indeterminato – non escluso dal comma 217
    • Esonero precedente gia’ attivo: presente sullo stesso rapporto
    • Cumulo con esonero commi 214-218 LB 2026: VIETATO dal comma 217
    • Soluzione: scegliere l’incentivo piu’ conveniente, non cumulare
    • Nota: istruzioni operative INPS in attesa di decreto attuativo – non esporre in UniEmens prima

    Caso 2: Caia, datore di lavoro che assume con apprendistato

    Scenario. Caia gestisce un laboratorio artigianale e ha assunto nel gennaio 2026 una giovane lavoratrice con contratto di apprendistato professionalizzante. Vorrebbe verificare se puo’ beneficiare dell’esonero contributivo previsto dai commi 214-218 della legge di bilancio 2026 su quel contratto.

    Come si legge in pratica. Il comma 217 esclude espressamente i rapporti di apprendistato dall’esonero dei commi 214-218. La norma non distingue tra le diverse tipologie di apprendistato (professionalizzante, di primo livello, di alta formazione): usa la locuzione generica ‘rapporti di apprendistato’. Caia non puo’ applicare l’esonero dei commi 214-218 sul contratto di apprendistato stipulato con la giovane lavoratrice. Potra’ eventualmente beneficiare degli incentivi specifici previsti per i contratti di apprendistato da altre normative, che restano applicabili indipendentemente dal comma 217.

    Riepilogo Caso 2

    • Rapporto di lavoro: apprendistato professionalizzante – espressamente escluso dal comma 217
    • Esonero commi 214-218 LB 2026: NON applicabile al contratto di apprendistato
    • Incentivi sull’apprendistato: quelli specifici previsti da altre normative restano applicabili
    • Cumulo da valutare: non rilevante poiche’ l’esonero 214-218 e’ escluso in radice
    • Consiglio: verificare gli incentivi specifici sull’apprendistato con un consulente del lavoro

    Caso 3: Sempronio, datore di lavoro che assume e beneficia della super-deduzione

    Scenario. Sempronio e’ amministratore di una piccola societa’ che nel 2026 assume un lavoratore dipendente a tempo indeterminato, rientrando nella platea della super-deduzione per nuove assunzioni ex art. 4 del D.Lgs. 216/2023. Vuole sapere se puo’ anche applicare l’esonero contributivo dei commi 214-218 della legge di bilancio 2026 sullo stesso rapporto.

    Come si legge in pratica. Il comma 217 prevede un’eccezione specifica: l’esonero dei commi 214-218 ‘e’ compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216′. La super-deduzione e l’esonero contributivo possono coesistere sullo stesso rapporto di lavoro, senza che l’una riduca l’altra. Sempronio puo’ quindi beneficiare di entrambi gli incentivi contemporaneamente: la super-deduzione opera sul piano fiscale (deduzione IRES/IRPEF maggiorata del costo del lavoro), mentre l’esonero opera sul piano contributivo. Per l’applicazione operativa dell’esonero in UniEmens e’ necessario attendere il decreto attuativo e le istruzioni dell’INPS.

    Riepilogo Caso 3

    • Rapporto di lavoro: dipendente a tempo indeterminato – ammesso all’esonero 214-218
    • Super-deduzione nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 216/2023): applicabile
    • Cumulo esonero contributivo + super-deduzione: AMMESSO, senza riduzione reciproca
    • Effetto: doppio vantaggio – risparmio contributivo + maggiore deduzione fiscale del costo lavoro
    • Nota operativa: istruzioni INPS per l’esonero in UniEmens ancora in attesa di decreto attuativo

    Quando conviene una verifica

    Un esperto verifica se l’esonero dei commi 214-218 e’ applicabile ai tuoi rapporti di lavoro e gestisce la pratica INPS. Parla con un consulente del lavoro.

    Norme e fonti collegate

    Domande frequenti

    Quando saranno disponibili le istruzioni operative dell'INPS sull'esonero 2026?

    Il comma 217 della legge di bilancio 2026 indica espressamente che la norma e’ in attesa di decreto attuativo. Si attende una circolare o un messaggio dell’INPS che fornisca le istruzioni operative su codice di autorizzazione, modalita’ di richiesta e di esposizione in UniEmens. Fino alla pubblicazione di queste istruzioni non e’ possibile applicare l’esonero in busta paga. Questa pagina sara’ aggiornata quando il decreto e le istruzioni INPS saranno disponibili.

    Il lavoro domestico e' escluso per tutte le tipologie o solo per alcune?

    Il comma 217 usa la locuzione ‘rapporti di lavoro domestico‘ senza distinzioni: sono esclusi tutti i rapporti che rientrano in quella categoria, indipendentemente dall’orario (full-time o part-time), dalla natura delle mansioni (colf, badante, baby-sitter) o dalla nazionalita’ del lavoratore. Il lavoro domestico e’ strutturalmente diverso dal lavoro subordinato ordinario ex art. 2094 c.c. che costituisce il presupposto dell’esonero dei commi 214-218.

    Se ho gia' un esonero in corso e voglio applicare anche quello del comma 217, cosa succede?

    Il comma 217 vieta il cumulo dell’esonero dei commi 214-218 con ‘altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente’. Se si sta gia’ applicando un altro esonero sullo stesso rapporto, non e’ possibile sommarvi quello dei commi 214-218. Il datore di lavoro deve scegliere un solo incentivo da applicare, valutando quale sia economicamente piu’ vantaggioso per la propria situazione specifica.

    La super-deduzione si riduce se si applica anche l'esonero contributivo?

    No. Il comma 217 stabilisce espressamente che l’esonero dei commi 214-218 e’ compatibile con la super-deduzione nuove assunzioni ex art. 4 del D.Lgs. 216/2023 ‘senza alcuna riduzione‘. I due istituti operano su piani diversi: la super-deduzione incide sulla base imponibile fiscale (IRES o IRPEF), mentre l’esonero incide sulle aliquote contributive. La compatibilita’ piena e’ espressamente prevista dalla norma, che esclude qualsiasi effetto riduttivo di uno sull’altro.

    L'esonero contributivo dei commi 214-218 si applica ai contratti a tempo determinato?

    Il comma 217 esclude esplicitamente solo il lavoro domestico e i rapporti di apprendistato. Non esclude in modo generico i contratti a tempo determinato. Tuttavia, i commi 214-216 della legge di bilancio 2026 – che definiscono i presupposti sostanziali dell’esonero – potrebbero porre condizioni aggiuntive relative alla tipologia contrattuale. Per stabilire se un contratto a tempo determinato rientra nell’esonero occorre esaminare l’insieme dei commi da 214 a 218 e attendere le istruzioni operative dell’INPS.

  • Art. 43 L. 392/1978 – Improcedibilita’ della domanda sul canone

    Art. 43 L. 392/1978 – Improcedibilita’ della domanda sul canone

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all’aggiornamento e all’adeguamento del canone non puo’ essere proposta se non e’ preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all’articolo seguente.

    L’improcedibilita’ e’ rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.