Art. 33 L. 392/1978 – Canone delle locazioni stagionali
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il canone delle locazioni stagionali puo’ essere aggiornato con le modalita’ di cui all’articolo 32.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
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L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il canone delle locazioni stagionali puo’ essere aggiornato con le modalita’ di cui all’articolo 32.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.
Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il locatore che abbia ottenuto la disponibilita’ dell’immobile per uno dei motivi previsti dall’articolo 29 e che, nel termine di sei mesi dall’avvenuta consegna, non abbia adibito l’immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito l’immobile ad esercizio in proprio di una delle attivita’ indicate all’articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli del piano comunale di intervento per quanto attiene l’inizio dei lavori di demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell’immobile ovvero, in caso di immobile adibiti ad esercizio di albergo, pensione o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e’ tenuto, se il conduttore lo richiede, al ripristino del contratto, salvi i diritti acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento del danno nei confronti del conduttore in misura non superiore a quarantotto mensilita’ del canone di locazione percepito prima della risoluzione del contratto, oltre alle indennita’ previste ai sensi dell’articolo 34.
Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del danno, ordina al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 2.000.000 da devolvere al comune nel cui territorio e’ sito l’immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III della presente legge.
La società in nome collettivo (SNC) è, nella vita di tutti i giorni, un soggetto che firma contratti, apre un conto corrente, ha una partita IVA. Ma sul fronte delle imposte sui redditi funziona in modo diverso rispetto a una società di capitali come la SRL: la SNC non paga l’imposta sul reddito in prima persona. Il reddito prodotto ‘passa attraverso’ la società e finisce direttamente in testa ai soci, che lo dichiarano e lo tassano nei propri modelli.
Questo meccanismo si chiama principio di trasparenza fiscale. In pratica, il Fisco ‘guarda attraverso’ la società e vede i soci come se fossero stati loro stessi a produrre quel reddito. Non è una scelta: per le SNC è la regola obbligatoria, senza opzioni. La società presenta il Modello Redditi SP per dichiarare e quantificare il reddito, ma non versa IRES né IRPEF.
Il punto che sorprende molti imprenditori è che la tassazione scatta a prescindere dalla distribuzione degli utili. Anche se a fine anno i soci decidono di lasciare tutto il denaro in azienda per reinvestirlo, ciascuno deve comunque dichiarare la propria quota di reddito e pagarci le imposte. Il ‘quando incasso’ non conta: conta il reddito prodotto nell’anno.
| Aspetto | Come funziona |
|---|---|
| Soggetto che presenta la dichiarazione | La SNC (Modello Redditi SP 2026, periodo d'imposta 2025) |
| Chi paga IRPEF sul reddito | Ciascun socio, nella propria dichiarazione |
| Base di calcolo per ogni socio | Quota di reddito proporzionale alla quota di partecipazione agli utili |
| Momento della tassazione | Anno in cui il reddito è prodotto, non quando viene distribuito |
| Quote non documentate da atti | Presume proporzionali ai conferimenti; se anche questi mancano, presume uguali tra i soci |
| Documento che la società rilascia ai soci | Prospetto con reddito (o perdita) imputato e tutti i dati da dichiarare (quadro RO) |
Alfa SNC ha prodotto nel 2025 un reddito d’impresa pari a 120.000 euro. I due soci, Tizio con quota del 60% e Caio con quota del 40%, non hanno distribuito nulla: hanno deciso di tenere tutto in azienda. Nonostante questo, Tizio deve dichiarare 72.000 euro (60% di 120.000) nel proprio Modello Redditi PF e Caio 48.000 euro (40% di 120.000). Entrambi applicano le aliquote IRPEF progressive sui rispettivi importi. La SNC presenta il Modello Redditi SP, quantifica i 120.000 euro nel quadro RN e indica in quadro RO le quote di ciascun socio: non versa però alcuna IRES.
Scenario. Beta SNC ha tre soci con quote uguali (un terzo ciascuno). A fine 2025 il reddito è 90.000 euro. I soci non distribuiscono nulla.
Come si applica. Ciascun socio deve dichiarare 30.000 euro nel proprio Modello Redditi PF, indipendentemente dalla mancata distribuzione. La tassazione segue il principio di trasparenza: il reddito è imputato nell’anno in cui è prodotto.
Scenario. Gamma SNC ha due soci, Tizio e Caio. L’atto costitutivo non indica le quote di partecipazione agli utili. Tizio ha conferito 60.000 euro e Caio 40.000 euro.
Come si applica. Secondo le istruzioni del Modello Redditi SP 2026, se le quote non risultano da atto pubblico o scrittura privata autenticata, si presumono proporzionali al valore dei conferimenti. Tizio ha quindi una quota del 60% e Caio del 40%. Se neppure il valore dei conferimenti fosse determinato, le quote si presumerebbero uguali.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
No. La SNC non è soggetta all’IRES (imposta sul reddito delle società). Il reddito viene imputato per trasparenza ai soci, che lo tassano con l’IRPEF nella propria dichiarazione personale.
Sì. Il principio di trasparenza fiscale fa sì che la tassazione avvenga nell’anno in cui il reddito è prodotto, indipendentemente da qualsiasi decisione di distribuzione. Il ‘quando si incassa’ non rileva.
In base alla quota di partecipazione agli utili risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Se non c’è nessun atto, si guarda al valore dei conferimenti; se neppure quello è determinato, le quote si considerano uguali tra i soci.
Le istruzioni del Modello Redditi SP 2026 prevedono che la società rilasci a ciascun socio un prospetto con la ragione sociale, il codice fiscale, la quota percentuale di partecipazione agli utili, il reddito (o la perdita) imputato e una serie di altri dati utili per la dichiarazione personale.
Sì. Anche le perdite vengono imputate per trasparenza ai soci in base alle rispettive quote. Ogni socio può portare la propria quota di perdita a riduzione degli altri redditi, nei limiti previsti dalla legge.
Il socio persona fisica riporta la quota di reddito imputata nel quadro RH del proprio Modello Redditi PF (redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate).
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Avvenuta la comunicazione di cui al terzo comma dell’articolo 29 e prima della data per la quale e’ richiesta la disponibilita’ ovvero quando tale data sia trascorsa senza che il conduttore abbia rilasciato l’immobile, il locatore puo’ convenire in giudizio il conduttore, osservando le norme previste dall’articolo 46.
La controversia e’ di competenza del conciliatore qualora il canone annuo non superi lire seicentomila; negli altri casi e’ di competenza del pretore. Competente per territorio e’ il giudice nella cui circoscrizione e’ posto l’immobile. Sono nulle le clausole derogative dalla competenza per territorio.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronuncia ordinanza di rilascio per la scadenza di cui alla comunicazione prevista dall’articolo 29. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione. Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma dell’articolo 420 e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice, su istanza del ricorrente, alla prima udienza e comunque in ogni stato del giudizio, valutate le ragioni addotte dalle parti e le prove raccolte, puo’ disporre il rilascio dell’immobile con ordinanza costituente titolo esecutivo.
Il comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), efficace dal 1° gennaio 2026, riduce l’aliquota IRPEF del secondo scaglione (art. 11, co. 1, lett. b del TUIR) dal 35% al 33%, con effetto sui redditi fino a 50.000 euro.
Approfondimento normativo completo: Comma 3 LB 2026: aliquota IRPEF secondo scaglione dal 35% al 33%.
Un reddito imponibile di 50.000 euro colloca il contribuente esattamente al limite superiore del secondo scaglione IRPEF. Questo significa che tutta la quota di reddito compresa tra 28.001 e 50.000 euro – pari a 22.000 euro – viene tassata con la nuova aliquota del 33% introdotta dal comma 3 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Il risultato è il risparmio massimo previsto dalla norma: 440 euro annui.
Prima della riforma, la stessa quota da 22.000 euro era tassata al 35%, producendo un’imposta di 7.700 euro sul secondo scaglione. Con il 33%, l’imposta scende a 7.260 euro, con una differenza di 440 euro esatti. Per un lavoratore dipendente con tredicesima, il vantaggio mensile è di circa 36-37 euro netti in più in busta paga, distribuiti in dodici o tredici mensilità a seconda del regime contrattuale.
Il risparmio di 440 euro resta costante anche per chi ha un reddito superiore a 50.000 euro, poiché il terzo scaglione e quelli successivi non sono stati modificati dalla legge di bilancio 2026. La misura ha quindi un impatto più significativo, in termini relativi, per i redditi che si concentrano nella fascia 28.001-50.000 euro, dove il beneficio non è diluito da un imponibile molto più elevato.
Scenario. Tizio è un quadro di una società privata con reddito imponibile IRPEF di 50.000 euro annui. Il datore di lavoro opera come sostituto d’imposta e aggiorna le ritenute mensilmente. Dal 1° gennaio 2026 l’intero secondo scaglione (28.001-50.000 euro) di Tizio è tassato al 33% anziché al 35%, con effetto immediato sulle buste paga.
Come si legge in pratica. Primo scaglione: 28.000 × 23% = 6.440 euro. Secondo scaglione: 22.000 × 33% = 7.260 euro. IRPEF lorda 2026: 13.700 euro. Nel 2025 era 13.700 + 440 = 14.140 euro. Risparmio annuo: 440 euro, pari a circa 36,67 euro mensili in più in busta paga. L’importo netto dipende dalla somma algebrica con le detrazioni per lavoro dipendente e le altre detrazioni spettanti, che rimangono invariate per questo livello di reddito.
Scenario. Caia è un’avvocata con studio individuale. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali alla Cassa Forense e degli altri costi deducibili, il reddito imponibile IRPEF 2026 si attesta a 50.000 euro. Non avendo un sostituto d’imposta, Caia versa l’IRPEF tramite il modello F24 (acconti a giugno e novembre, saldo l’anno successivo).
Come si legge in pratica. La struttura dell’imposta è identica al caso del lavoratore dipendente: IRPEF lorda 2026 = 6.440 + 7.260 = 13.700 euro. Rispetto al 2025 (14.140 euro), Caia risparmia 440 euro. Il beneficio si materializzerà nella riduzione del saldo IRPEF da versare entro il 30 giugno 2027 e nella riduzione degli acconti 2026 se calcolati con il metodo previsionale.
Scenario. Sempronio percepisce una pensione di vecchiaia lorda pari a 50.000 euro annui. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, applica le ritenute mensili ricalcolate dal 1° gennaio 2026 con la nuova aliquota del 33% sul secondo scaglione. Sempronio è interessato dall’intera riduzione poiché il suo reddito satura il secondo scaglione.
Come si legge in pratica. Applicando la nuova aliquota, l’imposta lorda sul secondo scaglione scende da 7.700 a 7.260 euro. Il risparmio annuo è di 440 euro, che si traducono in circa 36-37 euro mensili in più sull’assegno netto. Il calcolo preciso dipenderà dalla detrazione per redditi da pensione spettante, che è variabile in funzione del reddito complessivo e del numero di giorni di pensione.
Per un calcolo personalizzato dell’IRPEF 2026 nel tuo caso specifico: Parla con un commercialista.
Chi ha un reddito imponibile di 50.000 euro risparmia esattamente 440 euro annui di IRPEF lorda. Questo perché la riduzione di due punti percentuali (da 35% a 33%) si applica all’intero secondo scaglione, pari a 22.000 euro (50.000 – 28.000). 22.000 × 2% = 440 euro. In busta paga il beneficio corrisponde a circa 36-37 euro mensili in più.
Chi guadagna più di 50.000 euro risparmia esattamente 440 euro, né di più né di meno. Il terzo scaglione (oltre 50.000 euro) non è stato modificato dalla legge di bilancio 2026. Il risparmio massimo è quindi fisso a 440 euro per tutti i contribuenti con reddito uguale o superiore a 50.000 euro, indipendentemente dall’ammontare effettivo del reddito.
La riduzione delle ritenute IRPEF in busta paga è automatica. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) è tenuto ad applicare le nuove aliquote vigenti dal 1° gennaio 2026. Non è necessaria alcuna comunicazione da parte del lavoratore. In caso di anomalie, è opportuno segnalarle al sostituto d’imposta o al CAF di riferimento.
Sì. Il secondo scaglione IRPEF si applica al reddito complessivo del contribuente, che include tutte le categorie reddituali (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi fondiari, redditi diversi ecc.). La quota del reddito complessivo compresa tra 28.001 e 50.000 euro sarà tassata al 33% indipendentemente dalla composizione delle fonti di reddito.
Un professionista che nel 2025 ha versato acconti basati sull’IRPEF 2025 (calcolata al 35% sul secondo scaglione) può scegliere il metodo previsionale per gli acconti 2026, stimando l’imposta tenendo conto della nuova aliquota al 33%. In questo modo gli acconti 2026 si ridurranno di circa 440 euro totali (prima e seconda rata). Il metodo storico, invece, porterebbe a un credito da recuperare in sede di dichiarazione 2027.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Il diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza di cui all’articolo precedente e’ consentito al locatore ove egli intenda: a) adibire l’immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l’immobile all’esercizio, in proprio o da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attivita’ indicate nell’articolo 27 o, se si tratta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o di diritto pubblico, all’esercizio di attivita’ tendenti al conseguimento delle loro finalita’ istituzionali; c) demolire l’immobile per ricostruirlo, ovvero procedere alla sua integrale ristrutturazione o completo restauro, ovvero eseguire su di esso un intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti; d) ristrutturare l’immobile al fine di rendere la superficie dei locali adibiti alla vendita conforme a quanto previsto nell’articolo 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e ai relativi piani comunali, sempre che le opere da effettuarsi rendano incompatibile la permanenza del conduttore nell’immobile.
Per le locazioni di immobili adibiti all’esercizio di albergo, pensione o locanda, anche se ammobiliati, il locatore puo’ negare la rinnovazione del contratto nelle ipotesi previste dall’articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall’articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1967, n. 628, qualora l’immobile sia oggetto di intervento sulla base di un programma comunale pluriennale di attuazione ai sensi delle leggi vigenti.
Il locatore puo’ altresi’ negare la rinnovazione se intende esercitare personalmente nell’immobile o farvi esercitare dal coniuge o da parenti entro il secondo grado in linea retta la medesima attivita’ del conduttore.
Ai fini di cui ai commi precedenti il locatore, a pena di decadenza, deve dichiarare la propria volonta’ di conseguire, alla scadenza del contratto, la disponibilita’ dell’immobile locato; tale dichiarazione deve essere effettuata, con lettera raccomandata, almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza, rispettivamente per le attivita’ indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27 e per le attivita’ alberghiere.
Nella comunicazione deve essere specificato, a pena di nullita’, il motivo, tra quelli tassativamente indicati nei commi precedenti, sul quale la disdetta e’ fondata.
Se il locatore non adempie alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il contratto s’intende rinnovato a norma dell’articolo precedente.
Hai svuotato l’armadio e venduto qualche vestito su Vinted, oppure hai messo su eBay la vecchia console che non usavi piu’: questi guadagni vanno nel 730? La risposta, nella maggior parte dei casi, e’ no. La legge distingue chiaramente due situazioni molto diverse.
La prima e’ la vendita occasionale di beni personali: si tratta di oggetti che avevi acquistato per uso proprio e che ora rivendi senza alcun intento speculativo. In questo caso non si produce un reddito imponibile, perche’ non c’e’ un’attivita’ diretta a fare profitto. Vendi il tuo vecchio telefono, i libri che non rileggi, i giochi dei bambini: tutto normale, niente da dichiarare.
La seconda situazione e’ quella di chi acquista prodotti con l’obiettivo di rivenderli a un prezzo piu’ alto, oppure chi gestisce un vero e proprio negozio online. Qui si entra nel campo dei redditi commerciali, e scattano obblighi diversi a seconda della frequenza e del volume delle operazioni. E dal 2023 le piattaforme digitali sono tenute a comunicare i tuoi dati all’Agenzia delle Entrate: e’ il meccanismo chiamato DAC7.
| Situazione | Qualificazione fiscale | Come si dichiara |
|---|---|---|
| Vendo oggetti personali usati (senza acquisto per rivendita) | Di norma non imponibile | Non va dichiarato |
| Vendo oggetti comprati appositamente per rivenderli, in modo saltuario | Attivita' commerciale non esercitata abitualmente (reddito diverso) | Rigo D5 codice 1 (730) / RL14 (Redditi PF) |
| Compro e rivendo in modo continuativo e organizzato | Attivita' d'impresa – obbligo partita IVA | Quadro RF o RG, oppure regime forfetario (quadro LM) |
| Regime forfetario: soglia ricavi anno precedente | Accesso se ricavi <= 85.000 euro | Imposta sostitutiva 15% (o 5% nuovi 5 anni) |
Caio ha venduto nel 2025 oggetti personali su Vinted per un totale di 800 euro. Si tratta di vestiti e accessori acquistati negli anni per uso personale: non c’e’ nulla da dichiarare nel 730, perche’ non vi e’ intento commerciale. Se invece Caio avesse acquistato 50 magliette a 5 euro l’una e le avesse rivendute a 15 euro, realizzando un guadagno di 500 euro, si tratterebbe di attivita’ commerciale non abituale: quel guadagno andrebbe indicato nel rigo D5, codice 1, del 730 2026 (o nel rigo RL14 del modello Redditi PF), al lordo delle spese di acquisto documentate.
Scenario. Tizio ha venduto su eBay nel 2025 vecchi videogiochi, libri e giocattoli dei figli per un totale di 1.200 euro. Tutti gli oggetti erano stati acquistati anni fa per uso personale e familiare.
Come si applica. Non si tratta di attivita’ commerciale: Tizio stava semplicemente smobilizzando beni personali. La vendita di beni usati di proprieta’ privata, acquistati per uso personale e non per rivendita, non genera un reddito imponibile ai fini IRPEF. Non c’e’ nulla da indicare nel 730.
Scenario. Sempronia ha comprato nel 2025 prodotti cosmetici all’ingrosso per 400 euro e li ha rivenduti su Vinted a privati, incassando complessivamente 700 euro. Lo ha fatto tre o quattro volte nell’anno, senza una struttura organizzata.
Come si applica. In questo caso esiste un intento speculativo: gli oggetti sono stati acquistati proprio per essere rivenduti a un prezzo superiore. Se l’attivita’ e’ saltuaria e non organizzata, i 300 euro di guadagno (700 incassati meno 400 di costo) rientrano nei redditi derivanti da attivita’ commerciali non esercitate abitualmente e vanno dichiarati nel rigo D5, codice 1, del 730. Se invece il volume cresce e l’attivita’ diventa sistematica, scatta l’obbligo di aprire partita IVA.
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Non esiste una soglia numerica fissa. Il confine e’ quello tra vendita di beni personali usati (non imponibile) e acquisto di beni per rivenderli a scopo di guadagno. E’ la natura dell’operazione – non il numero di vendite – che determina se si produce un reddito da dichiarare.
Si’. La normativa DAC7 (recepita in Italia) obbliga le piattaforme digitali a comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei venditori che superano determinate soglie. Ricevere una comunicazione non significa automaticamente che si deve pagare un’imposta, ma e’ importante conservare la documentazione degli acquisti originali.
Se si tratta di beni personali venduti a un prezzo inferiore al costo di acquisto, non si realizza alcun reddito e non c’e’ nulla da dichiarare. L’eventuale perdita non e’ deducibile nel 730.
Si utilizza il rigo D5 del quadro D del 730 (o il rigo RL14 del modello Redditi PF), indicando il codice 1, il corrispettivo lordo percepito nel 2025 e le spese inerenti documentate. Il reddito netto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF.
Si’, le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito sono deducibili. Le commissioni trattenute dalla piattaforma e le spese di spedizione sostenute direttamente dal venditore possono essere portate in deduzione, a condizione di conservare la documentazione.
Chi inizia una nuova attivita’ con ricavi previsti non superiori a 85.000 euro puo’ accedere al regime forfetario: il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività ai ricavi, e si paga un’imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per il periodo d’imposta in cui si inizia l’attivita’ e per i quattro anni successivi, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge).
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attivita’ indicate nei commi primo e secondo dell’articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni e, per quelle di immobili adibiti ad attivita’ alberghiere o all’esercizio di attivita’ teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o nove anni, il locatore puo’ esercitare la facolta’ di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’articolo 29 con le modalita’ e i termini ivi previsti.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non puo’ essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attivita’ appresso indicate industriali, commerciali e artigianali di interesse turistico, quali agenzie di viaggio e turismo, impianti sportivi e ricreativi, aziende di soggiorno ed altri organismi di promozione turistica e simili.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attivita’ di lavoro autonomo.
La durata della locazione non puo’ essere inferiore a nove anni se l’immobile urbano, anche se ammobiliato, e’ adibito ad attivita’ alberghiere, all’esercizio di imprese assimilate ai sensi dell’articolo 1786 del codice civile o all’esercizio di attivita’ teatrali.
Se e’ convenuta una durata inferiore o non e’ convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei commi precedenti.
Il contratto di locazione puo’ essere stipulato per un periodo piu’ breve qualora l’attivita’ esercitata o da esercitare nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore e’ obbligato a locare l’immobile, per la medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera.
E’ in facolta’ delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo’ recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Il prezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cui all'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.
Fonte: Normattiva.it.
L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)
Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore abiti stabilmente nell’immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale determinato in base alle disposizioni vigenti; c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata; d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio precedente l’entrata in vigore della presente legge, e successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente non abbia subito variazioni in aumento, o comunque l’aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio nazionale, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT.
Il comune provvede a dare pubblica notizia della condizione di cui al precedente comma e delle eventuali variazioni.