Autore: Andrea Marton

  • Art. 45 D.P.R. 115/2002

    Art. 45 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all'interno del Comune in cui ha sede l'ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

    2. Ai testimoni residenti spetta l'indennità di euro 0,36 al giorno.

  • Articolo 48 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 48 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 48 CCII – Procedimento di omologazione

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell’articolo 109 oppure se il debitore ri- chiede l’omologazione o presta il consenso secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l’ufficio del registro delle imprese dove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l’ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonchè notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

    2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell’udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell’udienza.

    3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

    4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale, con decreto, fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

    5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

    6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall’articolo 49, commi 1 e 2.

  • Art. 168-bis D.P.R. 115/2002

    Art. 168-bis D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui all' articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime è effettuata senza ritardo con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione.

    2. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3.

    3. Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

    3-bis. L'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280

  • Art. 34 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale

    Art. 34 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo II del Libro IX del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 593, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nonché le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.»; b) all’articolo 595, comma 2, le parole: «, 583» sono soppresse; c) dopo l’articolo 598, è inserito il seguente: «Art. 598-bis (Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti). –

    1. La corte provvede sull’appello in camera di consiglio. Se non è diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall’articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Il deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo

    545. 2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo

    127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori.

    3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo

    127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo

    601. 4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603.»; d) dopo l’articolo 598-bis, è inserito il seguente: «Art. 598-ter (Assenza dell’imputato in appello). –

    1. In caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all’articolo

    420-bis. 2. In caso di regolarità delle notificazioni, se l’imputato non appellante non è presente all’udienza di cui agli articoli 599 e 602 e le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, la corte dispone, con ordinanza, la sospensione del processo e ordina le ricerche dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione. L’ordinanza contiene gli avvisi di cui all’articolo 420-quater, comma 4, lettere b), c) e d). Non si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’articolo 420-quater, nonché gli articoli 420-quinquies e

    420-sexies. 3. Durante la sospensione del processo la corte, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

    4. Nell’udienza di cui all’articolo 598-bis, la corte accerta la regolarità della notificazione e, quando nei confronti dell’imputato non appellante le condizioni per procedere in assenza, ai sensi dell’articolo 420-bis commi 1, 2 e 3, non risultano soddisfatte, provvede ai sensi del comma 2.»; e) all’articolo 599: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «

    1. Quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede con le forme previste dall’articolo 127, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’appello ha ad oggetto una sentenza pronunciata a norma dell’articolo 442 o quando ha esclusivamente per oggetto la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze, o l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, di pene sostitutive, della sospensione della pena o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale .»; 2) nella rubrica, dopo le parole: «camera di consiglio» sono aggiunte le seguenti: «con la partecipazione delle parti»; f) all’articolo 599-bis: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di» sono sostituite dalle seguenti: «Le parti possono dichiarare di»; dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «La dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall’articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.»; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Quando procede nelle forme di cui all’articolo 598-bis, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione di queste e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo

    127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato alle altre parti. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte in udienza.»; 3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Quando procede con udienza pubblica o in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, la corte, se ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio.

    3-ter. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall’accordo.»; g) all’articolo 601: 1) al comma 1, le parole: «pubblico ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero o» e le parole: «o se l’appello è proposto per i soli interessi civili» sono soppresse; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127.»; 3) al comma 3, al primo periodo, le parole: «dall’articolo 429 comma 1 lettere a), f), g)» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g)» e dopo le parole: «giudice competente» sono inserite le seguenti: «e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore»; al secondo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»; 4) al comma 5, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»; h) all’articolo 602, al comma 1, prima delle parole: «Nell’udienza» sono inserite le seguenti: «Fuori dei casi previsti dall’articolo 599, quando dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, la corte provvede in pubblica udienza.»; i) all’articolo 603: 1) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.»; 2) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Il giudice dispone altresì la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando l’imputato ne fa richiesta ai sensi dell’articolo 604, commi 5-ter e

    5-quater. Tuttavia, quando nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato ai sensi dell’articolo 420-bis, comma 3, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta ai sensi dell’articolo 190- bis.»; l) all’articolo 604: 1) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Nei casi in cui nel giudizio di primo grado si è proceduto in assenza dell’imputato, se vi è la prova che la dichiarazione di assenza è avvenuta in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità. La nullità è sanata se non è stata eccepita nell’atto di appello. In ogni caso, la nullità non può essere rilevata o eccepita se risulta che l’imputato era a conoscenza della pendenza del processo ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.»; 2) dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti: «5-ter. Fuori dai casi previsti dal comma 5-bis, ferma restando la validità degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l’imputato è sempre restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto: a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa; b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 420-bis, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto.

    5-quater. Nei casi di cui al comma 5-ter, il giudice di appello annulla la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice della fase nella quale può essere esercitata la facoltà dalla quale l’imputato è decaduto, salvo che questi chieda l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 ovvero l’oblazione o esclusivamente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In questi casi provvede il giudice di appello. Quando il giudice di appello rigetta l’istanza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 o di oblazione, le stesse non possono essere riproposte.».

  • Art. 97 D.Lgs. 159/2011 – Consultazione della banca dati nazionale unica

    Art. 97 D.Lgs. 159/2011 – Consultazione della banca dati nazionale unica

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. 1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia, la banca dati nazionale unica può essere consultata, secondo le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis , da: a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1 e 2, del presente decreto; b) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) gli ordini professionali. c-bis) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .

  • Art. 71 L. 354/1975 – Norme generali

    Art. 71 L. 354/1975 – Norme generali

    Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

    1. Per l’adozione dei provvedimenti di competenza del tribunale di sorveglianza espressamente indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo 70, nonché dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito, di ricoveri di cui all’articolo 148 del codice penale, di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca anche anticipata delle misure di sicurezza e di quelli relativi all’accertamento dell’identità personale ai fini delle dette misure, si applica il procedimento di cui ai commi e agli articoli seguenti.

    2. Il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero di ufficio, invita l’interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Se l’interessato non vi provvede entro cinque giorni dalla comunicazione dell’invito, il difensore e nominato di ufficio dal presidente del tribunale o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente del tribunale o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della trattazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all’interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

    3. La competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull’istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l’interessato all’atto della richiesta o della proposta o all’inizio d’ufficio del procedimento.

    4. Se l’interessato non è detenuto o internato, la competenza spetta al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione nel luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. Nel caso in cui non sia possibile determinare la competenza secondo il criterio sopra indicato, si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 635 del codice di procedura penale.

    5. Le disposizioni contenute nel capo I del titolo V del libro IV del codice di procedura penale sono applicabili in quanto non diversamente disposto dalla presente legge. L’articolo 641 del codice di procedura penale resta in vigore limitatamente ai casi di cui all’articolo 212 dello stesso codice

  • Art. 24 CPI – Uso del marchio

    Art. 24 CPI – Uso del marchio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

    1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l’Italia e registrato ai sensi dell’accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 , o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169 , il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l’Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all’articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

    1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l’uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all’uso.

    2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all’uso del marchio l’uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l’apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell’esportazione di essi.

    3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l’uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell’eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l’uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l’inizio o per la ripresa dell’uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

    4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.

  • Art. 168 RD 12/1941

    Art. 168 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • CCNL Aeroportuali e Handling: periodo di prova, durata e regole

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Periodo di prova nel CCNL Aeroportuali e Handling: durata, regole e recesso

    Tutto sul periodo di prova per il personale di terra degli aeroporti: come si stabilisce nella lettera di assunzione, quando si sospende per malattia, chi può recedere e come si applica nei cambi di gestione dell’appalto.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo prevede il periodo di prova nella lettera di assunzione con durata variabile per livello e categoria. La malattia o l’infortunio superiori a 5 giorni sospendono il decorso. Non sono ammesse proroghe né rinnovi della prova. Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti, fermi i divieti di discriminazione. Nei passaggi per clausola sociale il periodo di prova già superato è in linea di principio riconosciuto.

    Dati contrattuali

    Sezione Gestori
    Rinnovo 4 giugno 2025 – Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Filt-Cgil · Uiltrasporti · Ugl
    Sezione Handlers
    Rinnovo 25 ottobre 2023 – Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (Gestori); fino al 31 dicembre 2025 (Handlers)

    Tabella riepilogativa: durata del periodo di prova per livello

    Periodo di prova nel CCNL Trasporto Aereo – indicazioni generali per categoria e livello
    Livello Categoria Durata indicativa Note
    1S, 1 Quadri e impiegati direttivi Fino a 6 mesi Durata massima per i livelli apicali
    2A, 2B Impiegati di concetto 3-4 mesi Durata intermedia
    3, 4 Impiegati d’ordine / Operai qualificati 2-3 mesi Livelli operativi di base
    5, 6, 7 Operai comuni 1-2 mesi Livelli esecutivi
    8, 9 Operai avventizi / figure di ingresso 1 mese o meno Livelli di primo ingresso

    Le durate esatte sono fissate dalla Parte Specifica del CCNL (Gestori o Handlers) e devono essere indicate nella lettera di assunzione. I valori riportati sono indicativi sulla base della struttura contrattuale generale del settore. Consultare il testo integrale del CCNL applicato per le durate precise.

    Forma scritta: obbligo e conseguenze

    Il CCNL Trasporto Aereo, in linea con la generalità dei contratti nazionali, stabilisce che l’assunzione in prova debba risultare da atto scritto. La lettera di assunzione deve indicare espressamente:

    • la durata del periodo di prova (in settimane o mesi);
    • il livello di inquadramento e le mansioni assegnate;
    • la decorrenza del rapporto.

    In assenza di forma scritta, il patto di prova è nullo e il rapporto si considera instaurato a tempo indeterminato senza prova, con piena applicazione delle tutele del CCNL e dello Statuto dei Lavoratori fin dal primo giorno.

    Sospensione del periodo di prova

    La malattia o l’infortunio non sul lavoro di durata superiore a 5 giorni sospendono il decorso del periodo di prova. Il computo riprende al rientro del lavoratore: la scadenza originaria si sposta in avanti di tanti giorni quanti ne ha durato l’assenza superiore alla franchigia di 5 giorni.

    Esempio: contratto firmato il 1° marzo 2026 con prova di 2 mesi per il 4° livello operaio. Scadenza inizialmente prevista: 30 aprile 2026. Se il lavoratore è assente per malattia dal 20 al 31 marzo (12 giorni totali), i giorni di sospensione sono 7 (12 – 5). La prova scade dunque il 7 maggio 2026.

    Sospendono altresì il periodo di prova: l’infortunio sul lavoro, la maternità obbligatoria, i congedi retribuiti per legge.

    Recesso durante il periodo di prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di motivazione né di preavviso, salvo diversa previsione contrattuale. Il rapporto cessa alla comunicazione del recesso.

    Il recesso datoriale durante la prova rimane però soggetto ai seguenti limiti inderogabili per legge:

    • Divieto di recesso discriminatorio (sesso, età, religione, orientamento sessuale, opinioni politiche, appartenenza sindacale): il recesso è nullo (L. 108/1990 e D.Lgs. 216/2003).
    • Divieto di recesso ritorsivo (ad esempio, per aver denunciato irregolarità o molestie): il recesso è nullo.
    • Divieto di licenziamento durante la maternità obbligatoria (art. 54 D.Lgs. 151/2001).
    • Tutela del lavoratore che non ha potuto svolgere effettivamente la prova per cause a lui non imputabili (es. lunga malattia durante l’intera prova).

    Fine del periodo di prova: conferma automatica

    Il CCNL non ammette proroghe né rinnovi del periodo di prova. Scaduto il termine senza che nessuna delle parti abbia comunicato il recesso, il rapporto si considera automaticamente confermato a tempo indeterminato, senza necessità di alcuna comunicazione o lettera di conferma. Il periodo di prova si computa nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali (scatti, ferie, TFR, comporto, preavviso).

    Periodo di prova e clausola sociale nei cambi di gestione

    Il settore aeroportuale è caratterizzato da frequenti cambi di gestore o di impresa appaltatrice dei servizi di handling, regolati dalla clausola sociale prevista dal CCNL e dal D.Lgs. 18/1999. Quando il lavoratore transita dall’impresa uscente a quella subentrante per effetto della clausola sociale, il nuovo datore non può sottoporre a un nuovo periodo di prova il lavoratore che abbia già superato la prova per le stesse mansioni. La continuità del rapporto garantita dalla clausola sociale presuppone il riconoscimento dell’esperienza e dell’anzianità maturate.

    Casi pratici

    Tizio – Prima assunzione come handler al 4° livello
    Tizio viene assunto da una società di handling al 4° livello operaio. La lettera di assunzione prevede un periodo di prova di 2 mesi a decorrere dal 1° aprile 2026. Il 15 aprile si ammala per 10 giorni. Poiché l’assenza supera i 5 giorni di franchigia, 5 giorni sospendono la prova. La scadenza si sposta al 5 giugno 2026. A quella data, non avendo ricevuto alcun recesso, Tizio è confermato a tempo indeterminato.
    Caia – Supervisora di rampa licenziata in prova
    Caia è assunta al livello 2B come supervisora di rampa con prova di 3 mesi. A 60 giorni dall’inizio, il datore le comunica il recesso «per mancato superamento della prova», senza altra motivazione. Caia ha denunciato due settimane prima una violazione delle norme di sicurezza al responsabile aeroportuale. Si rivolge al delegato Uiltrasporti: il sindacato valuta il recesso come potenzialmente ritorsivo (riconnesso alla denuncia) e lo impugna davanti al Giudice del Lavoro chiedendo la nullità.
    Sempronio – Passaggio per clausola sociale: nuova prova?
    Sempronio lavora da 3 anni come addetto de-icing al 3° livello per la società di handling X. Scade il contratto di appalto e subentra la società Y. La clausola sociale impone a Y di assumere Sempronio con mantenimento di anzianità e livello. Y vorrebbe imporre un nuovo periodo di prova di 2 mesi. Sempronio contesta: le mansioni sono identiche e la clausola sociale garantisce la continuità del rapporto. Non è previsto un nuovo periodo di prova per chi abbia già superato la prova per le stesse mansioni.

    Domande frequenti

    Il periodo di prova deve essere scritto nel contratto?
    Sì, obbligatoriamente. Il CCNL Trasporto Aereo prevede che l’assunzione in prova debba risultare da atto scritto nella lettera di assunzione. Senza forma scritta il patto di prova è nullo e il rapporto vale come confermato a tempo indeterminato dal primo giorno.
    La malattia interrompe il periodo di prova nel CCNL aeroportuali?
    Sì. La malattia o l’infortunio non sul lavoro di durata superiore a 5 giorni sospendono il periodo di prova per i giorni eccedenti la franchigia. La prova riprende al rientro del lavoratore e la scadenza si sposta in avanti di conseguenza.
    Il datore può prorogare il periodo di prova?
    No. Il CCNL Trasporto Aereo esclude espressamente la proroga e il rinnovo del periodo di prova. Scaduto il periodo senza recesso, il rapporto si considera confermato automaticamente a tempo indeterminato.
    Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
    Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti. Tuttavia restano vietati i recessi discriminatori (per sesso, età, credo, opinioni politiche, iscrizione sindacale) e quelli ritorsivi. Questi sono nulli e possono essere impugnati davanti al Giudice del Lavoro.
    Cosa succede se vengo riassunto per clausola sociale: devo fare di nuovo la prova?
    No. Quando il lavoratore transita per effetto della clausola sociale dalla vecchia alla nuova impresa appaltatrice, il nuovo datore non può imporre un nuovo periodo di prova per le stesse mansioni già svolte. La continuità del rapporto e il riconoscimento dell’anzianità escludono in linea di principio la reiterazione della prova.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le durate del periodo di prova riportate sono indicative; le durate esatte per ciascun livello sono contenute nei testi integrali del CCNL disponibili presso Assaeroporti, Assohandlers, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Fondo patrimoniale – Glossario giuridico

    Fondo patrimoniale: vincolo di destinazione costituito dai coniugi (o da uno solo, o da terzo) su beni immobili, mobili registrati o titoli di credito per fronteggiare i bisogni della famiglia.

    Significato giuridico

    Il fondo patrimoniale e disciplinato dagli artt. 167 ss. c.c. Si costituisce con atto pubblico notarile (o con testamento se costituito da terzo). I beni del fondo sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (educazione e istruzione dei figli, alloggio, salute, ecc.). I frutti dei beni sono utilizzati per i bisogni familiari. I beni del fondo sono soggetti a un regime particolare: non possono essere alienati o ipotecati senza l’autorizzazione del giudice (art. 169 c.c.), e non possono essere aggrediti dai creditori per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), purche il creditore conoscesse o potesse conoscere l’estraneita dello scopo. La giurisprudenza interpreta restrittivamente l’opponibilita ai creditori, esigendo prova rigorosa dell’estraneita del debito ai bisogni della famiglia. Il fondo cessa con lo scioglimento del matrimonio, salvo presenza di figli minori (continua fino al raggiungimento della maggiore eta dell’ultimo figlio).

    Esempio pratico

    Tizio, imprenditore, e Caia costituiscono fondo patrimoniale sulla casa coniugale di proprieta di Tizio. Se Tizio dovesse contrarre debiti per la propria attivita imprenditoriale (estranea ai bisogni della famiglia), i creditori non potrebbero aggredire la casa, purche dimostrino di conoscere lo scopo estraneo. Se invece Tizio chiede un mutuo per ampliare la casa o per spese sanitarie dei figli, il bene puo essere ipotecato/aggredito (debito per bisogni familiari).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal trust, istituto di common law (recepito in Italia con la Convenzione dell’Aja 1985, l. 364/1989), che presenta maggiore flessibilita strutturale ma costi e complessita superiori. Diverge dalla separazione dei beni (art. 162 c.c.), che incide sulla titolarita degli acquisti, mentre il fondo crea un vincolo di destinazione. Si distingue dalla donazione modale (art. 793 c.c.) per la natura del vincolo e dai vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. per i requisiti di forma e di pubblicita.

    Riferimenti normativi

    • art. 167 c.c. – costituzione del fondo patrimoniale
    • art. 169 c.c. – alienazione dei beni del fondo
    • art. 170 c.c. – opponibilita ai creditori
    • art. 171 c.c. – cessazione del fondo
  • Art. 95 D.P.R. 115/2002

    Art. 95 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d), sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

  • Art. 45-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)

    Art. 45-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Qualora risulti inappropriato calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità conformemente alla formula standard perché il profilo di rischio dell'impresa si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, l'IVASS può richiedere, con decisione motivata, all'impresa di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, per l'assicurazione danni e per l'assicurazione malattia, ai sensi dell'articolo 45-sexies, comma 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l'impresa ottemperi all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

    ))