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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 33 della L. 392/1978 estende alle locazioni stagionali il meccanismo di aggiornamento del canone previsto dall'art. 32, con il tetto del 75% della variazione ISTAT. Le locazioni stagionali si caratterizzano per avere un utilizzo dell'immobile limitato a un preciso periodo dell'anno (estate, inverno, stagione turistica), con canoni tipicamente più alti rispetto ai contratti continuativi. L'art. 27, comma 6, prevede già per le locazioni stagionali un diritto del conduttore a rinnovare la stagione successiva su richiesta, per un massimo di sei anni (nove per alberghi). L'art. 33 aggiunge la possibilità di aggiornare il canone stagionale con le stesse regole delle locazioni commerciali ordinarie.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 33 L. 392/1978 — Canone delle locazioni stagionali

L. 27 luglio 1978, n. 392 — Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

Il canone delle locazioni stagionali puo’ essere aggiornato con le modalita’ di cui all’articolo 32.

In sintesi

L'articolo 33 della L. 392/1978 estende alle locazioni stagionali il meccanismo di aggiornamento del canone previsto dall'art. 32, con il tetto del 75% della variazione ISTAT. Le locazioni stagionali si caratterizzano per avere un utilizzo dell'immobile limitato a un preciso periodo dell'anno (estate, inverno, stagione turistica), con canoni tipicamente più alti rispetto ai contratti continuativi. L'art. 27, comma 6, prevede già per le locazioni stagionali un diritto del conduttore a rinnovare la stagione successiva su richiesta, per un massimo di sei anni (nove per alberghi). L'art. 33 aggiunge la possibilità di aggiornare il canone stagionale con le stesse regole delle locazioni commerciali ordinarie.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Le locazioni stagionali commerciali presentano caratteristiche peculiari: il canone è concentrato in pochi mesi di utilizzo effettivo e tende a essere significativamente più elevato su base mensile rispetto alle locazioni continuative. Il legislatore ha ritenuto opportuno estendere il meccanismo di aggiornamento dell'art. 32 anche a questi contratti, garantendo al locatore la possibilità di adeguare il canone all'inflazione mantenendo il tetto del 75% ISTAT che protegge il conduttore da aumenti eccessivi. La norma è breve ma rilevante perché richiama esplicitamente le modalità dell'art. 32, evitando ambiguità interpretative sulla natura delle locazioni stagionali.

Analisi e struttura

L'articolo si limita a un rinvio all'art. 32, stabilendo che il canone delle locazioni stagionali «può essere aggiornato con le modalità di cui all'articolo 32». Questo significa che: a) l'aggiornamento non è automatico ma richiede clausola contrattuale espressa; b) il tetto è il 75% della variazione ISTAT; c) l'aggiornamento è su richiesta del locatore per ogni stagione. La locazione stagionale ex art. 27 è quella che, per natura dell'attività, ha carattere stagionale (es. stabilimento balneare, ski resort, agriturismo stagionale): in questi casi il locatore è obbligato a rinnovare per la medesima stagione dell'anno successivo su richiesta del conduttore, con l'aggiornamento del canone secondo le modalità dell'art. 32.

Quando si applica

La norma si applica alle locazioni stagionali di immobili commerciali che rientrano nell'art. 27: attività con carattere stagionale per loro natura (stabilimenti balneari, impianti sciistici, agriturismi stagionali, negozi in zone turistiche con apertura stagionale). Non si applica alle locazioni stagionali abitative (che hanno disciplina separata). Il carattere stagionale deve essere oggettivo, derivante dalla natura dell'attività, non dalla scelta unilaterale delle parti di limitare la durata del contratto per eludere la durata minima di sei anni.

Confronto e norme correlate

L'art. 33 va letto in combinazione con l'art. 27, comma 6, che regola il diritto del conduttore stagionale al rinnovo per la stagione successiva, e con l'art. 32, che fornisce le regole sull'aggiornamento. Il canone stagionale è un canone commerciale e beneficia anche delle protezioni in materia di indennità di avviamento (art. 34) e di prelazione (artt. 38-40), purché l'attività comporti contatto diretto con il pubblico e non rientri nelle esclusioni dell'art. 35.

Problemi applicativi

Il principale problema interpretativo riguarda la qualificazione del contratto: la locazione stagionale è ammessa solo per attività che per loro natura siano stagionali. Una locazione commerciale ordinaria che si tenti di qualificare come «stagionale» per eludere la durata minima di sei anni è nulla nel suo intento elusivo e il contratto si converte in locazione a durata minima legale. L'aggiornamento del canone stagionale pone poi la questione di quale variazione ISTAT prendere a riferimento: quella dell'anno solare precedente all'inizio della stagione o quella intercorsa tra l'ultima stagione e quella corrente. La prassi prevalente fa riferimento alla variazione annuale dell'anno solare precedente.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento canone stabilimento balneare

Caso 2: Contratto stagionale artificioso dichiarato nullo

Caso 3: Diritto di rinnovo della stagione successiva

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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