Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Reddito d’impresa SNC: quadro RF e RG nel modello Redditi SP

    In sintesi

    • Contabilità ordinaria o semplificata? Le SNC con ricavi fino a 500.000 euro (servizi) o 800.000 euro (altre attività) possono adottare il regime semplificato; sopra quelle soglie l’ordinaria è obbligatoria.
    • Quadro RF (contabilità ordinaria): si parte dall’utile o dalla perdita del conto economico e si apportano variazioni fiscali in aumento e in diminuzione previste dal TUIR.
    • Quadro RG (contabilità semplificata): il reddito si determina per cassa – rilevano i ricavi percepiti e i costi pagati nel periodo, con alcune eccezioni (ammortamenti, plusvalenze) che seguono ancora il criterio di competenza.
    • Chi compila il quadro RF: le SNC obbligate alla contabilità ordinaria e quelle che vi hanno optato pur avendo i requisiti per la semplificata.
    • Chi compila il quadro RG: le SNC in regime semplificato ai sensi dell’art. 66 del TUIR e le SNC che avviano l’attività nel periodo d’imposta adottando la semplificata.
    • Il risultato fluisce ai soci: il reddito (o la perdita) determinato nel quadro RF o RG viene poi imputato ai soci in proporzione alle quote e dichiarato individualmente da ciascuno.

    Due regimi, un unico risultato da attribuire ai soci

    La SNC (società in nome collettivo) non paga l’IRPEF direttamente: calcola il suo reddito d’impresa, poi lo ‘trasferisce’ ai soci che lo dichiarano nella propria dichiarazione personale. Questo meccanismo si chiama tassazione per trasparenza.

    Il punto di partenza è capire quale regime contabile si applica. Le istruzioni Redditi SP 2026 dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che il quadro RF si usa per la contabilità ordinaria, il quadro RG per quella semplificata. La scelta non è sempre libera: dipende dal volume di ricavi dell’anno precedente.

    In contabilità ordinaria (RF) il calcolo parte dal risultato civilistico – l’utile o la perdita che emerge dal conto economico – e lo si corregge con le variazioni fiscali: alcune voci ammesse dal bilancio non sono deducibili fiscalmente (si aggiungono), altre spese fiscalmente deducibili non passano per il conto economico (si tolgono). In contabilità semplificata (RG), invece, si lavora direttamente con i flussi di cassa: si sommano i ricavi incassati, si sottraggono i costi pagati, e il risultato è già il reddito fiscale, senza partire dal bilancio.

    La differenza pratica è significativa: in regime semplificato una fattura emessa ma non ancora incassata non concorre al reddito dell’anno; in regime ordinario invece conta il principio di competenza, cioè la competenza economica dell’operazione indipendentemente dal pagamento.

    Soglie di ricavi per l'accesso alla contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73 e art. 66 TUIR)
    Tipo di attività Soglia massima di ricavi
    Imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi 500.000 euro
    Imprese aventi per oggetto altre attività (es. commercio, produzione) 800.000 euro
    Attività miste: si guarda all'attività prevalente per ricavi; se non distinti, prevale l'attività diversa dai servizi Soglia dell'attività prevalente

    Esempio pratico

    • Alfa SNC produce componenti meccanici e ha incassato nel 2024 ricavi per 620.000 euro. Superando la soglia di 500.000 euro (servizi) ma non quella di 800.000 euro (altre attività), nel 2025 compila il quadro RG in regime semplificato. Il socio Tizio (quota 60%) e il socio Caio (quota 40%) ricevono dalla SNC un prospetto con le rispettive quote di reddito da inserire nelle proprie dichiarazioni IRPEF. Se invece i ricavi 2024 avessero superato 800.000 euro, la SNC sarebbe passata obbligatoriamente alla contabilità ordinaria e avrebbe compilato il quadro RF partendo dal conto economico.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SP 2026 (quadro RF o RG a seconda del regime)
    • Libro giornale e registri IVA (contabilità ordinaria) oppure registri incassi e pagamenti (contabilità semplificata)
    • Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive (quadro RS, se si opta per la rateazione)
    • Modello ISA (se l’attività rientra negli indici sintetici di affidabilità fiscale)
    • Prospetto da rilasciare ai soci con le quote di reddito imputate

    Alfa SNC in contabilità semplificata: un anno di incassi e pagamenti

    Scenario. Alfa SNC (due soci, Tizio al 60% e Caio al 40%) vende abbigliamento al dettaglio con ricavi 2024 di 400.000 euro. Nel 2025 adotta la contabilità semplificata e compila il quadro RG.

    Come si applica. Nel quadro RG la SNC indica i ricavi effettivamente incassati nel 2025 (rigo RG2), le spese per lavoratori dipendenti pagate (rigo RG16), le quote di ammortamento deducibili (rigo RG18) e gli altri componenti negativi. Il reddito risultante (rigo RG34) viene poi comunicato ai soci nel prospetto allegato alla dichiarazione: Tizio riceverà il 60% e Caio il 40% di quel reddito da sommare ai propri altri redditi IRPEF.

    In pratica

    • Una fattura di vendita emessa il 28 dicembre 2025 ma incassata a gennaio 2026 non entra nel quadro RG 2025: conta il momento dell’incasso.
    • Un costo per materie prime pagato a gennaio 2026 ma relativo a forniture del 2025 non è deducibile nel 2025: conta il pagamento, non la competenza economica.

    Beta SAS in contabilità ordinaria: dal bilancio al reddito fiscale

    Scenario. Beta SAS fornisce servizi informatici con ricavi 2024 di 900.000 euro. Supera la soglia dei 500.000 euro per i servizi: nel 2025 è obbligata alla contabilità ordinaria e compila il quadro RF.

    Come si applica. La SAS parte dall’utile civilistico del conto economico (rigo RF4). Applica poi le variazioni in aumento, per esempio i compensi agli amministratori deliberati ma non ancora pagati (rigo RF14, indeducibili finché non erogati) e le quote di ammortamento eccedenti i coefficienti fiscali (rigo RF21). Sottrae le variazioni in diminuzione, come la quota IRAP deducibile (rigo RF55 codici 12 e 33). Il reddito finale (rigo RF66) viene trasferito ai soci.

    In pratica

    • In contabilità ordinaria rileva il principio di competenza: una fattura emessa nel 2025 concorre al reddito 2025 anche se incassata nel 2026.
    • Le variazioni fiscali possono aumentare o diminuire l’utile civilistico: il reddito fiscale può quindi essere molto diverso dal risultato di bilancio.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Che cos'è il regime di cassa della contabilità semplificata?

    Dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito con un criterio di cassa parziale: i ricavi e i costi principali rilevano nel momento in cui vengono rispettivamente incassati e pagati, non quando l’operazione è economicamente di competenza. Alcune voci specifiche (ammortamenti, plusvalenze, sopravvenienze) seguono ancora la competenza.

    Una SNC può scegliere liberamente tra ordinaria e semplificata?

    Solo entro i limiti di ricavi previsti dalla legge. Se i ricavi superano 500.000 euro per le imprese di servizi o 800.000 euro per le altre, la contabilità ordinaria è obbligatoria. Al di sotto di quelle soglie, la SNC può optare per l’ordinaria anche se non è obbligata.

    Cosa succede se si passa dall'ordinaria alla semplificata o viceversa?

    Le istruzioni prevedono regole anti-duplicazione: le voci di ricavo o di costo che hanno già concorso alla formazione del reddito in base al regime precedente non rilevano una seconda volta in quello nuovo. Anche le rimanenze di merci seguono regole specifiche di transizione.

    Il reddito della SNC viene tassato due volte, prima in capo alla società e poi ai soci?

    No. La SNC non paga nessuna imposta sul reddito: il reddito viene imputato direttamente ai soci, che lo tassano nella propria IRPEF. Non c’è doppia imposizione.

    Se la SNC chiude l'anno in perdita, la perdita si trasferisce ai soci?

    Sì. Le perdite delle società di persone sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. I soci le utilizzano nella propria dichiarazione per abbattere altri redditi, con le regole previste per le perdite d’impresa.

    Cosa sono gli ISA e come riguardano la SNC?

    Gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) sono strumenti dell’Agenzia delle Entrate che misurano la correttezza fiscale dell’impresa su una scala da 1 a 10. Le SNC che esercitano attività per le quali gli ISA sono approvati devono compilare il modello ISA e allegarlo alla dichiarazione. Punteggi alti danno accesso a benefici premiali come l’esonero dal visto di conformità per crediti IVA fino a 70.000 euro.

  • Valute estere nel 730: quando la plusvalenza si tassa

    In sintesi

    • Non sempre e’ tassabile: la plusvalenza su valuta estera e’ imponibile solo se proviene da prelievi da depositi e conti correnti o da cessioni a termine; semplici operazioni di cambio senza giacenza rilevante di solito non generano reddito diverso.
    • Metodo LIFO per il costo: quando prelevi valuta da un conto, il costo si calcola con il criterio ‘ultimo entrato, primo uscito’ (LIFO) applicato al cambio storico.
    • Se manca la documentazione del costo: si usa il minore dei cambi mensili determinati con apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza e’ stata conseguita.
    • Cessioni a termine: il costo e’ il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto.
    • Aliquota del 26%: per le cessioni dal 1 luglio 2014 si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Quadro T, sezione II: e’ la sezione del 730 dove vanno indicate queste plusvalenze; codice tributo 1100 per il versamento.

    Quando la valuta estera diventa reddito da dichiarare

    Cambiare euro in dollari per un viaggio e poi riconvertire il resto al ritorno non genera, in pratica, alcuna plusvalenza rilevante. La situazione cambia quando si ha un conto corrente in valuta estera, si fa trading valutario, oppure si stipulano contratti di cessione a termine: in questi casi la normativa fiscale prevede che eventuali guadagni vadano dichiarati come redditi diversi di natura finanziaria.

    Il principio e’ identico a quello dei titoli finanziari: la plusvalenza e’ la differenza positiva tra il corrispettivo incassato dalla vendita (o dal prelievo) e il costo sostenuto per acquistare la valuta. Il problema pratico e’ che raramente si conosce con precisione il cambio storico a cui si e’ accumulata la valuta nel conto: per questo le istruzioni AdE prevedono il metodo LIFO e, in mancanza di documentazione, una regola di salvaguardia basata sui cambi medi ministeriali.

    Le cessioni a termine funzionano in modo diverso: qui il costo non e’ il cambio storico ma il cambio a pronti vigente alla data in cui si firma il contratto di cessione, cioe’ il prezzo di mercato del momento in cui si blocca l’operazione.

    Tutto va indicato nel quadro T del 730 (sezione II per le cessioni dal 1 luglio 2014), oppure nel quadro RT del Modello Redditi PF se presenti la dichiarazione in quella forma.

    Come si determina il costo della valuta estera
    Tipo di operazione Criterio per il costo Aliquota
    Prelievo da c/c o deposito in valuta Cambio storico con criterio LIFO, documentato dal contribuente 26%
    Manca documentazione del costo Minore dei cambi mensili ministeriali del periodo d'imposta 26%
    Cessione a termine di valuta Cambio a pronti alla data di stipula del contratto 26%
    Cessioni effettuate dal 1/1/2012 al 30/6/2014 Stesso criterio base 20%

    Esempio pratico

    • Tizio ha un conto corrente in dollari USA. Nel 2025 preleva 10.000 dollari e li converte in euro. Il cambio a pronti al momento del prelievo e’ 1,10 (cioe’ 1 euro = 1,10 dollari), quindi incassa 9.091 euro circa. Tramite l’estratto conto verifica con il criterio LIFO che i dollari prelevati erano stati acquistati a un cambio medio di 1,08, quindi erano costati circa 9.259 euro. In questo caso si realizza una minusvalenza (9.091 meno 9.259), non una plusvalenza: non c’e’ imposta da pagare e la perdita puo’ compensare future plusvalenze della stessa categoria. Se invece il cambio al momento del prelievo fosse stato 1,05 (9.524 euro incassati contro 9.259 euro di costo) si sarebbe avuta una plusvalenza di 265 euro, con imposta del 26 per cento pari a circa 69 euro.

    Documenti necessari

    • Estratto conto del conto corrente in valuta con indicazione dei cambi storici di carico (criterio LIFO)
    • Contratto di cessione a termine con indicazione del cambio a pronti alla data di stipula
    • Tabelle dei cambi medi mensili pubblicati con decreto ministeriale (reperibili sul sito del MEF) se manca la documentazione del costo
    • Certificazione dell’intermediario finanziario se la valuta era detenuta tramite banca

    Caio preleva sterline dal conto valuta con estratto conto

    Scenario. Caio ha accumulato 5.000 sterline su un conto corrente in GBP presso una banca italiana nel corso del 2023 e 2024. Nel 2025 preleva tutte le sterline e le converte in euro, incassando 5.900 euro al cambio del giorno.

    Come si applica. Caio recupera dall’estratto conto i cambi storici a cui ha acquistato le sterline. Con il criterio LIFO calcola che le ultime sterline entrate (quelle del 2024) sono anche le prime a uscire. Supponiamo che il costo LIFO documentato dia un controvalore di 5.600 euro: la plusvalenza e’ 5.900 meno 5.600, cioe’ 300 euro. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 300 euro, pari a 78 euro. Caio indica il corrispettivo (5.900) nella colonna 1 del rigo T11 e il costo LIFO (5.600) nella colonna 2.

    In pratica

    • Chiedi alla banca il dettaglio dei cambi di carico per applicare il LIFO correttamente.
    • Indica corrispettivo e costo nel rigo T11, sezione II del quadro T del 730.
    • Se la banca ha gia’ applicato l’imposta in regime amministrato, non devi compilare il quadro T.

    Sempronia non ha documenti e usa i cambi ministeriali

    Scenario. Sempronia ha ricevuto in eredita’ un conto valuta in franchi svizzeri. Non ha accesso ai cambi storici di carico. Nel 2025 chiude il conto e incassa 3.000 euro.

    Come si applica. In mancanza di documentazione del costo, le istruzioni AdE prevedono che si assuma come costo il minore dei cambi mensili determinati con apposito decreto ministeriale nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza e’ stata conseguita. Sempronia deve quindi consultare la tabella dei cambi medi mensili del 2025 pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, individuare il valore minimo tra i cambi mensili del periodo rilevante e usarlo per calcolare il costo. Se dal calcolo risulta un costo di 2.700 euro, la plusvalenza e’ 300 euro e l’imposta e’ 78 euro.

    In pratica

    • Cerca le tabelle dei cambi medi mensili sul sito del Ministero dell’Economia.
    • Usa il valore di cambio piu’ basso tra quelli mensili del 2025 per determinare il costo.
    • Conserva il prospetto di calcolo nel caso l’Agenzia delle Entrate lo richieda.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare le plusvalenze su valuta anche se sono piccole?

    Si’, non esiste una soglia di esenzione per le plusvalenze su valute estere derivanti da depositi e conti correnti. Qualsiasi differenza positiva documentata e’ in linea di principio imponibile.

    Se faccio cambio valuta dal cambiavalute in aeroporto devo dichiarare qualcosa?

    In genere no: le cessioni a pronti di banconote per uso personale o turistico, senza una giacenza rilevante in depositi o conti, non rientrano nella fattispecie dei redditi diversi di natura finanziaria prevista dal TUIR.

    Come funziona il LIFO per la valuta?

    Il LIFO (‘Last In, First Out’) significa che le valute entrate per ultime nel conto sono considerate le prime a uscire quando prelevi. In questo modo il costo di carico si calcola partendo dalle acquisizioni piu’ recenti.

    Ho perso soldi con il cambio valuta: posso dedurre la minusvalenza?

    Si’, le minusvalenze da cessione di valute estere possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi, a condizione di averle indicate nella dichiarazione dell’anno in cui si sono verificate.

    Se la valuta e' in un conto estero, devo anche compilare il quadro W?

    Si’: il quadro W (monitoraggio fiscale) va compilato per i conti correnti esteri. L’obbligo di monitoraggio non sussiste se il valore massimo del conto nel 2025 non ha superato 15.000 euro, ma il quadro va compilato lo stesso se e’ dovuta l’IVAFE.

    Chi compila il quadro T per le valute al posto mio?

    Se la valuta era detenuta tramite un intermediario residente in Italia che ha applicato l’imposta sostitutiva (regime del risparmio amministrato), non devi compilare nulla: l’intermediario ha gia’ pensato a tutto.

  • Art. 28 D.Lgs. 175/2016 – Abrogazioni

    Art. 28 D.Lgs. 175/2016 – Abrogazioni

    Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175)

    1. Sono abrogati: a) gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) l’ articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; c) l’ articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239; d) l’ articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; e) l’ articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; f) l’articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; g) l’ articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3; h) l’ articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69; l) l’ articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; m) l’ articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; n) l’ articolo 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; o) l’ articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo; p) l’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole “e dal terzo” del secondo periodo; q) l’articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo; r) l’ articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125; s) l’articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147; t) l’ articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; u) l’ articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; v) l’ articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 agosto 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando

  • Art. 53 L. 633/1941

    Art. 53 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

    Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 16 L. 392/1978 – Tipologia catastale

    Art. 16 L. 392/1978 – Tipologia catastale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    In relazione alla tipologia si fa riferimento alla categoria catastale con i coefficienti risultanti dalla tabella seguente: a) 2,00 per le abitazioni di tipo signorile (A/1); b) 1,25 per le abitazioni di tipo civile (A/2); c) 1,05 per le abitazioni di tipo economico (A/3); d) 0,80 per le abitazioni di tipo popolare (A/4); e) 0,50 per le abitazioni di tipo ultrapopolare (A/5); f) 0,70 per le abitazioni di tipo rurale (A/6); g) 1,40 per le abitazioni di tipo villini (A/7); h) 0,80 per le abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (A/11).

    Qualora gli immobili non risultino censiti in catasto, ed ai soli fini del comma precedente, la categoria catastale viene stabilita dall’ufficio tecnico erariale sulla base delle categorie catastali delle unita’ immobiliari che siano ubicate nella stessa zona censuaria ed abbiano caratteristiche analoghe.

    A tale fine gli interessati devono presentare all’ufficio tecnico erariale competente per territorio apposita domanda corredata da una planimetria dell’immobile con una sommaria descrizione dell’edificio, delle rifiniture dell’unita’ immobiliare locata nonche’ degli impianti in essa installati. L’ufficio provvede entro novanta giorni dalla richiesta senza obbligo di sopralluogo.

  • Art. 15 L. 392/1978 – Coefficienti correttivi del costo base

    Art. 15 L. 392/1978 – Coefficienti correttivi del costo base

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    I coefficienti correttivi sono stabiliti in funzione del tipo, della classe demografica dei comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetusta’ e dello stato di conservazione e manutenzione dell’immobile.

  • IVAFE 2025: come si calcola e dove si dichiara nel 730

    In sintesi

    • IVAFE è l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia.
    • Si dichiara nel quadro W del Modello 730 (o quadro RW del Modello Redditi PF), che serve sia per il monitoraggio fiscale sia per il calcolo dell’imposta.
    • L’obbligo di compilare il quadro W vale anche se l’investimento è stato venduto nel corso del 2025, purché fosse detenuto in qualsiasi momento dell’anno.
    • Se il Paese estero ha già prelevato un’imposta patrimoniale sullo stesso prodotto, il credito d’imposta evita la doppia tassazione: l’importo già versato all’estero si detrae dall’IVAFE dovuta.
    • Il monitoraggio fiscale non è obbligatorio per depositi e conti correnti esteri il cui valore massimo nell’anno non supera 15.000 euro, salvo che sia comunque dovuta l’IVAFE.
    • Per i prodotti finanziari in comunione o cointestati, ciascun intestatario compila il quadro W per l’intero valore del bene, indicando la propria percentuale di possesso.

    Che cos'è l'IVAFE e chi deve pagarla

    Se possiedi un conto bancario all’estero, azioni di una società estera, obbligazioni straniere o qualsiasi altro prodotto finanziario detenuto fuori dall’Italia, devi sapere che esiste un’imposta apposita: l’IVAFE, acronimo di Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero. In parole semplici, è una patrimoniale sugli strumenti finanziari custoditi fuori dai confini italiani.

    L’imposta si applica alle persone fisiche residenti in Italia che detengono, anche solo per un giorno dell’anno, prodotti finanziari esteri a titolo di proprietà o altro diritto reale. Non conta solo il titolare formale: anche chi ha la delega al prelievo su un conto corrente estero, o chi risulta ‘titolare effettivo’ ai sensi della normativa antiriciclaggio, è tenuto agli obblighi dichiarativi.

    L’IVAFE si calcola sul valore del prodotto finanziario, proporzionalmente ai giorni di detenzione nell’anno, e si dichiara nel quadro W del Modello 730 2026 (periodo d’imposta 2025). Il quadro W assolve due funzioni insieme: il monitoraggio fiscale, cioè la segnalazione all’Agenzia delle Entrate delle attività estere detenute, e il calcolo delle imposte dovute (IVAFE, IVIE e imposta sulle cripto-attività).

    Quadro W: principali informazioni da indicare
    Colonna Cosa indicare
    Colonna 7 (Valore iniziale) Valore al 1° gennaio 2025 o al primo giorno di detenzione
    Colonna 8 (Valore finale) Valore al 31 dicembre 2025 o al termine della detenzione. Per conti correnti: valore medio di giacenza
    Colonna 9 (Valore massimo c/c Paesi non collaborativi) Ammontare massimo raggiunto nell'anno, solo per conti in Paesi non collaborativi
    Colonna 10 (Giorni IVAFE) Numero di giorni di detenzione del prodotto finanziario
    Colonna 12 (Credito d'imposta) Imposta patrimoniale versata all'estero sullo stesso bene, fino a concorrenza dell'IVAFE dovuta
    Colonna 16 (Solo monitoraggio) Barrare se si assolve solo l'obbligo di comunicazione, senza liquidare l'IVAFE

    Esempio pratico

    • Tizio possiede, per tutto il 2025, un conto corrente presso una banca tedesca con un saldo medio di giacenza di 20.000 euro. Poiché il valore supera 15.000 euro, deve compilare il quadro W e versare l’IVAFE. Indica in colonna 8 il valore medio di giacenza (20.000 euro) e in colonna 10 i 365 giorni di detenzione. La banca tedesca non ha prelevato alcuna imposta patrimoniale, quindi la colonna 12 rimane a zero. Se invece avesse detenuto il conto per soli 180 giorni, l’imposta sarebbe calcolata proporzionalmente su 180/365 dell’anno.

    Documenti necessari

    • Estratti conto o attestazione del saldo medio di giacenza del conto corrente estero
    • Documentazione che attesta il valore iniziale e finale degli altri prodotti finanziari esteri
    • Certificazione dell’intermediario estero relativa a eventuali imposte patrimoniali già pagate all’estero
    • Documentazione comprovante la percentuale di possesso in caso di cointestazione
    • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sui cambi medi mensili, per convertire in euro valute estere

    Conto corrente estero con valore inferiore a 15.000 euro

    Scenario. Caio ha aperto nel 2022 un conto corrente in Spagna. Nel corso del 2025 il saldo massimo raggiunto è stato di 8.000 euro e non sono maturati interessi soggetti a ritenuta.

    Come si applica. Poiché il valore massimo del conto non ha superato 15.000 euro e non è dovuta l’IVAFE, Caio non è obbligato a compilare il quadro W per questo conto. Se però avesse anche solo un euro di IVAFE da liquidare, il quadro W andrebbe compilato lo stesso.

    In pratica

    • Soglia di esonero dal monitoraggio: valore massimo del conto nell’anno non superiore a 15.000 euro.
    • Se è dovuta l’IVAFE (anche per importi minimi), il quadro W va comunque compilato.
    • Verificare sempre se il conto ha prodotto redditi: in tal caso i redditi vanno indicati negli appositi quadri della dichiarazione.

    Prodotti finanziari esteri con imposta patrimoniale già pagata all'estero

    Scenario. Sempronio detiene obbligazioni emesse da una società francese. La Francia ha prelevato un’imposta patrimoniale sul valore di queste obbligazioni. Sempronio vuole sapere se deve pagare anche l’IVAFE in Italia.

    Come si applica. Sempronio deve compilare il quadro W e calcolare l’IVAFE dovuta in Italia. Tuttavia, può indicare nella colonna 12 l’importo dell’imposta patrimoniale già versata in Francia: questo viene sottratto dall’IVAFE italiana. Se l’imposta estera è uguale o superiore all’IVAFE, non resta nulla da versare in Italia. L’importo in colonna 12 non può mai superare l’IVAFE dovuta.

    In pratica

    • Il credito d’imposta in colonna 12 evita la doppia tassazione sugli stessi prodotti finanziari.
    • Conservare sempre la documentazione dell’imposta patrimoniale pagata all’estero.
    • Il credito non si cumula con l’IVAFE: l’importo detraibile non può superare l’imposta italiana dovuta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro W anche se ho già chiuso il conto estero nel 2025?

    Sì. Il quadro W va compilato per tutti i prodotti finanziari detenuti in qualsiasi momento dell’anno 2025, anche se l’investimento è stato completamente liquidato prima del 31 dicembre 2025.

    Le attività finanziarie estere gestite da una banca italiana vanno dichiarate nel quadro W?

    No. Se i prodotti finanziari esteri sono affidati in gestione o amministrazione a un intermediario residente in Italia e i flussi finanziari e i redditi sono stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall’intermediario italiano, il quadro W non va compilato.

    Cosa succede se il conto è cointestato con un'altra persona?

    Ciascun cointestatario deve compilare il proprio quadro W indicando l’intero valore del bene e la propria percentuale di possesso. L’IVAFE viene poi calcolata sulla quota di ciascuno.

    Se ho la delega al prelievo su un conto corrente estero di un familiare, devo dichiararlo?

    Sì. Anche il soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto è tenuto agli obblighi di monitoraggio e deve compilare il quadro W, indicando il codice 1 nella colonna 2 (Tipo contribuente).

    Come si convertono in euro i valori in valuta estera?

    Si utilizza il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili. Il provvedimento viene pubblicato annualmente.

  • Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    Art. 14 L. 392/1978 – Costo base

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il costo base a metro quadrato per gli immobili, la cui costruzione e’ stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, e’ fissato in: a) L. 250.000 per gli immobili situati in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) L. 225.000 per gli immobili situati in Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    La data di ultimazione dei lavori, e’ quella risultante dal certificato di abilita’ o, in mancanza, dal certificato di ultimazione dei lavori presentato agli uffici delle imposte, oppure quella comunque accertata.

  • Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    Art. 13 L. 392/1978 – Superficie convenzionale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    La superficie convenzionale e’ data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie dell’unita’ immobiliare; b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole; c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unita’ immobiliare.

    E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70.

    Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.

    L’elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

    Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 per l’unita’ immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70; b) 1,10 per l’unita’ immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70; c) 1,20 per l’unita’ immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

    I coefficienti di cui alle lettere b) e c) del quinto comma non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione e’ scadente ai sensi dell’articolo 21.

  • Rateizzazione plusvalenze d’impresa 2026: regole e requisiti

    In sintesi

    • Plusvalenza in un’unica soluzione o in piu rate: la societa puo scegliere di far concorrere la plusvalenza al reddito tutta nell’anno in cui e realizzata oppure di suddividerla in quote costanti.
    • Requisito del possesso triennale: la rateizzazione e ammessa solo se il bene ceduto e stato posseduto per almeno tre anni (o, per le immobilizzazioni finanziarie, iscritto come tale negli ultimi tre bilanci).
    • Massimo quattro rate annuali: la plusvalenza puo essere suddivisa al massimo in quattro quote costanti, a partire dall’anno di realizzo.
    • Novita dal 2026 per le cessioni di azienda: a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali ordinarie decade; resta pero possibile per le cessioni di azienda o rami di azienda posseduti da almeno tre anni.
    • Prospetto RS126-RS127: la scelta per la rateizzazione si esercita compilando il prospetto ‘Plusvalenze e sopravvenienze attive’ nel quadro RS del modello Redditi SC 2026.
    • Variazioni al quadro RF: si opera una variazione in diminuzione (rigo RF34) per l’intera plusvalenza e una variazione in aumento (rigo RF7) per la sola quota di competenza dell’esercizio.

    Quando la plusvalenza si puo spalmare su piu anni

    Quando una societa vende un bene aziendale a un prezzo superiore al suo valore fiscalmente riconosciuto, si realizza una plusvalenza. Questo guadagno, in linea di principio, va tassato interamente nell’anno in cui si verifica. Ma il legislatore ha previsto una possibilita di alleggerire l’impatto fiscale: la rateizzazione, cioe la facolta di spalmarlo su piu esercizi.

    La regola base, contenuta nell’art. 86, comma 4, del TUIR, consente di suddividere la plusvalenza in quote costanti nell’anno di realizzo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Significa che si possono avere al massimo quattro rate di pari importo. La scelta spetta alla societa e va esercitata nella dichiarazione relativa all’anno in cui la plusvalenza e stata realizzata.

    A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (ossia dal 2026 per le societa con esercizio solare), l’art. 1, commi 42 e 43, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha modificato la disciplina: le plusvalenze diverse da quelle da partecipazione esente (art. 87 TUIR) concorrono in linea generale al reddito per intero nell’anno di realizzo. La rateizzazione rimane pero possibile per le plusvalenze da cessione di azienda o ramo di azienda posseduto da almeno tre anni.

    Rateizzazione plusvalenze: schema sintetico
    Tipo di bene/operazione Requisito Rateizzazione ammessa
    Beni strumentali generici (fino al 31/12/2025) Possesso >= 3 anni Si, max 4 quote costanti
    Cessione di azienda o ramo di azienda Possesso >= 3 anni Si, max 4 quote costanti
    Beni strumentali generici (dal 01/01/2026) Non applicabile No (novita legge n. 199/2025)
    Partecipazioni esenti (art. 87 TUIR) Non applicabile No (regola speciale PEX 95%)
    Societa sportive: diritti atleta Possesso >= 2 anni Si, quota in denaro, max 4 rate

    Esempio pratico

    • Beta SpA cede nel 2025 un capannone strumentale acquistato nel 2020 (possesso superiore a tre anni). Il corrispettivo di vendita e di 500.000 euro; il costo fiscalmente riconosciuto residuo e di 200.000 euro. La plusvalenza e quindi di 300.000 euro. Beta SpA sceglie di rateizzare in quattro quote costanti da 75.000 euro ciascuna. Nel modello Redditi SC 2026 (redditi 2025) compila il prospetto RS126 indicando 300.000 euro, e RS127 indicando 75.000 euro come quota costante. Nel quadro RF opera una variazione in diminuzione (rigo RF34) di 300.000 euro e una variazione in aumento (rigo RF7) di 75.000 euro. Nei tre anni successivi indichera ogni anno la quota di 75.000 euro come componente positivo di reddito.

    Documenti necessari

    • Atto di cessione del bene (per verificare il corrispettivo e la data di acquisto)
    • Registro dei cespiti ammortizzabili (per il valore fiscalmente riconosciuto residuo)
    • Modello Redditi SC 2026 (prospetto RS126-RS127 e quadro RF)
    • Dichiarazioni degli anni successivi (per indicare le quote residue di rateizzazione)
    • Eventuale perizia di stima (se rilevante per la determinazione del corrispettivo)

    Alfa SRL cede un impianto con possesso triennale nel 2025

    Scenario. Alfa SRL ha acquistato un impianto di produzione nel 2021. Nel 2025 lo vende realizzando una plusvalenza di 120.000 euro. Il bene e stato posseduto per oltre tre anni, quindi la rateizzazione e ammessa.

    Come si applica. Alfa SRL sceglie di rateizzare la plusvalenza in quattro quote costanti da 30.000 euro. Nel modello Redditi SC 2026 compila il prospetto RS126 (120.000 euro di plusvalenza) e RS127 (30.000 euro di quota costante). Nel quadro RF esegue la variazione in diminuzione per 120.000 euro e la variazione in aumento per 30.000 euro. Nei tre anni successivi indichera 30.000 euro come componente positivo di reddito. L’operazione consente ad Alfa SRL di distribuire il carico fiscale su quattro esercizi anziche concentrarlo in uno solo.

    In pratica

    • Il possesso triennale si calcola dalla data di acquisto o prima iscrizione a quella di cessione.
    • La scelta per la rateizzazione va esercitata nella dichiarazione dell’anno di realizzo: non si puo decidere dopo.
    • Le quote costanti devono essere uguali: non e possibile modulare diversamente la ripartizione.

    Beta SpA cede un'azienda nel 2026: le nuove regole

    Scenario. Beta SpA cede nel 2026 un ramo di azienda posseduto dal 2022 (oltre tre anni), realizzando una plusvalenza di 600.000 euro. Si applica la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 199 del 2025.

    Come si applica. Dal periodo d’imposta 2026, la rateizzazione delle plusvalenze su beni strumentali ordinari non e piu ammessa. Tuttavia, per la cessione di aziende e rami di azienda posseduti da almeno tre anni, la legge n. 199/2025 mantiene la possibilita di rateizzare in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. Beta SpA puo quindi scegliere di spalmare i 600.000 euro in quattro rate da 150.000 euro ciascuna, compilando il relativo prospetto nel quadro RS della dichiarazione 2026.

    In pratica

    • Dal 2026 la rateizzazione rimane possibile solo per le cessioni di azienda o rami di azienda con possesso >= 3 anni.
    • Per le plusvalenze su beni strumentali generici realizzate dal 2026, la tassazione e integrale nell’anno di realizzo.
    • Le vecchie rate gia avviate prima del 2026 continuano secondo il piano originario.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Quante rate si possono scegliere per la rateizzazione della plusvalenza?

    Al massimo quattro quote costanti: quella dell’anno di realizzo e le tre successive. Non e possibile scegliere un numero di rate superiore o modulare importi diversi tra le rate.

    Il bene deve essere stato posseduto per almeno tre anni: come si conta?

    Il periodo di possesso si calcola dalla data di acquisto (o di iscrizione come immobilizzazione finanziaria negli ultimi tre bilanci) fino alla data di cessione. Per i beni materiali fa fede la data dell’atto di acquisto.

    Come si indica la scelta per la rateizzazione in dichiarazione?

    Si compila il prospetto ‘Plusvalenze e sopravvenienze attive’ nel quadro RS (righi RS126 e RS127) del modello Redditi SC 2026. Nel quadro RF si opera poi una variazione in diminuzione (rigo RF34) per l’intera plusvalenza e una variazione in aumento (rigo RF7) per la sola quota dell’esercizio.

    La rateizzazione si applica anche alle plusvalenze da partecipazioni esenti?

    No. Le plusvalenze da partecipazioni che soddisfano i requisiti della participation exemption (art. 87 TUIR) seguono una regola speciale: il 95 per cento del loro ammontare e esente da imposizione. La rateizzazione non e prevista per questa tipologia.

    Cosa cambia dal 2026 per la rateizzazione delle plusvalenze?

    A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (in pratica dal 2026 per le societa con esercizio solare), la legge n. 199/2025 ha abrogato la rateizzazione per le plusvalenze su beni strumentali generici. Rimane ammessa solo per le cessioni di azienda o ramo di azienda posseduto da almeno tre anni.

    Le rate gia avviate prima del 2026 continuano?

    Si. Le rate di rateizzazione avviate in anni precedenti continuano secondo il piano originariamente scelto. La modifica normativa riguarda le plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta 2026.

    Vedi anche: Plusvalenze d’impresa, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, Registro delle Imprese, Chiudere l’impresa, Acquisto da impresa con IVA e PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti.

  • Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    Art. 12 L. 392/1978 – Equo canone immobili ad uso abitazione

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non puo’ superare il 3,85 per cento del valore locativo dell’immobile locato.

    Il valore locativo e’ costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell’immobile per il costo unitario di produzione del medesimo.

    Il costo unitario di produzione e’ pari al costo base moltiplicato per i coefficienti correttivi indicati nell’articolo 15.

    Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.

    Se l’immobile locato e’ completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualita’, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti puo’ essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

  • Art. 11 L. 392/1978 – Deposito cauzionale

    Art. 11 L. 392/1978 – Deposito cauzionale

    L. 27 luglio 1978, n. 392 – Disciplina delle locazioni di immobili urbani (equo canone)

    Il deposito cauzionale non puo’ essere superiore a tre mensilita’ del canone. Esso e’ produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.