Autore: Andrea Marton

  • Art. 45-decies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito patrimoniale per il rischio operativo)

    Art. 45-decies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito patrimoniale per il rischio operativo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all'articolo 45-sexies. Tale requisito è calibrato conformemente all'articolo 45-ter, commi 3 e 4.

    2. Per i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dagli assicurati, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell'importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.

    3. Per le operazioni assicurative e riassicurative diverse da quelle di cui al comma 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali impegni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il trenta percento (30%) del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di base relativo a tali operazioni assicurative e riassicurative.

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  • Art. 42 D.Lgs. 209/2005 – Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche

    Art. 42 D.Lgs. 209/2005 – Registro degli attivi a copertura delle riserve tecniche

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. L'impresa tiene un registro da cui risultano gli attivi a copertura delle riserve tecniche. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

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    1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.

    1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di trasferimenti.

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    2. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche ed iscritti nel registro sono riservati in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Gli attivi di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa e non iscritte nel registro.

    ))

    3. L'impresa comunica all' IVASS la situazione degli attivi risultante dal registro. L' IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

  • Articolo 38 bis.2 del T.U.IVA

    Articolo 38 bis.2 del T.U.IVA

    Art. 38 bis.2 T.U.IVA – Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti stabiliti in un altro Stato membro della Comunita’ (1)

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    “1. I soggetti stabiliti in altri Stati membri della Comunita’, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza chiedono il rimborso dell’imposta assolta sulle importazioni di beni e sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile a norma degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2, secondo le disposizioni del presente articolo. Il rimborso non puo’ essere richiesto dai soggetti che nel periodo di riferimento disponevano di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ovvero dai soggetti che hanno ivi effettuato operazioni diverse da quelle per le quali debitore dell’imposta e’ il committente o cessionario, da quelle non imponibili di trasporto o accessorie ai trasporti e da quelle effettuate ai sensi dell’articolo 74-septies (2). L’ammontare complessivo della richiesta di rimborso relativa a periodi infrannuali non puo’ essere inferiore a quattrocento euro; se detto ammontare risulta inferiore a quattrocento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche’ di importo non inferiore a cinquanta euro.

    2. La richiesta di rimborso e’ presentata con riferimento ad un periodo non superiore ad un anno solare e non inferiore a tre mesi, ovvero per periodi inferiori a tre mesi qualora questi periodi rappresentino la parte residua di un anno solare.

    3. I soggetti di cui al comma 1 non hanno diritto al rimborso qualora nello Stato membro in cui sono stabiliti effettuino operazioni che non danno diritto alla detrazione dell’imposta. Nel caso in cui gli stessi effettuino sia operazioni che danno diritto alla detrazione sia operazioni che non conferiscono tale diritto, il rimborso e’ ammesso soltanto in misura pari alla percentuale detraibile dell’imposta, quale applicata dallo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.

    4. La richiesta di rimborso e’ inoltrata per via elettronica tramite lo Stato membro ove e’ stabilito il richiedente.

    5. Ai rimborsi previsti nel comma 1 e al pagamento dei relativi interessi provvede il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando i fondi messi a disposizione su apposita contabilita’ speciale. La decisione in ordine al rimborso dell’imposta e’ notificata al richiedente entro quattro mesi dalla ricezione della richiesta, salvo quanto previsto ai commi successivi.

    6. Entro il termine di quattro mesi di cui al comma 5, l’ufficio puo’ chiedere per via elettronica al soggetto richiedente il rimborso o allo Stato membro ove esso e’ stabilito informazioni aggiuntive al fine di acquisire tutti gli elementi pertinenti su cui basare la decisione in merito al rimborso. Le informazioni aggiuntive possono essere richieste eventualmente ad un soggetto diverso, anche in via telematica solo se il destinatario dispone dei mezzi necessari. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In caso di richiesta di informazioni aggiuntive la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata entro il termine di due mesi dal giorno in cui le informazioni sono pervenute all’ufficio ovvero entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese di cui al terzo periodo. I predetti termini non si applicano se scadono prima del decorso di un periodo di sei mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, nel qual caso l’ufficio effettua la comunicazione di cui al comma 5 entro sei mesi dalla ricezione della richiesta stessa.

    7. L’ufficio puo’ chiedere ulteriori informazioni aggiuntive rispetto a quelle previste al comma 6. Le informazioni richieste sono fornite all’ufficio entro un mese dalla data in cui il destinatario riceve la richiesta. In tal caso, la comunicazione di cui al comma 5 e’ effettuata comunque entro otto mesi dalla data di ricezione della richiesta di rimborso.

    8. Il rimborso e’ effettuato entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al comma 5, ovvero, qualora siano richieste informazioni aggiuntive o ulteriori informazioni aggiuntive, dalla scadenza dei termini di cui ai commi 6 e 7.

    9. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui al comma 8. La disposizione che precede non si applica nel caso in cui il richiedente non fornisca le informazioni aggiuntive o le ulteriori informazioni aggiuntive entro il termine previsto dai commi 6 e 7. Non sono, altresi’, dovuti interessi fino a quando non pervengono all’ufficio competente i documenti aggiuntivi da allegare alla richiesta di rimborso.

    10. Il rimborso e’ eseguito nel territorio dello Stato o, su domanda del richiedente, in un altro Stato membro. In quest’ultimo caso l’ufficio riduce l’importo da erogare al richiedente dell’ammontare delle spese di trasferimento.

    11. I soggetti che conseguono un rimborso non dovuto restituiscono le somme indebitamente rimborsate, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento da parte dell’ufficio. Nei confronti degli stessi soggetti si applica la sanzione amministrativa compresa fra il 100 ed il 200 per cento della somma indebitamente rimborsata.

    12. Nelle more del pagamento dell’ammontare dovuto a titolo di rimborso indebitamente erogato e delle relative sanzioni, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza del medesimo importo.

    13. Avverso il provvedimento motivato di diniego e’ ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.

    14. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, e’ individuato il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e sono stabilite le modalita’ ed i termini per la richiesta e l’esecuzione dei rimborsi nonche’ per gli scambi informativi relativi al presente articolo.

    (1) A norma dell’art. 8, comma 2, lett. o) legge 15 dicembre 2011 n. 217 i richiami alla “Comunita’” devono intendersi riferiti all’”Unione europea”. Per le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo vedasi il provvedimento 1 aprile 2010.

    (2) Ai sensi dell’art. 8 decreto legislativo 31 marzo 2015 n. 42 le disposizioni del presente periodo, come sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. a) decreto legislativo n. 42 del 2015, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.”

    Commento del professionista 
    Inquadramento della norma

    Ogni imprenditore o professionista stabilito in un Paese dell’Unione Europea che acquista beni o servizi in Italia – o vi effettua importazioni – può trovarsi a sopportare un’IVA italiana che non è in grado di recuperare attraverso le proprie liquidazioni periodiche, semplicemente perché non è registrato ai fini IVA in Italia. Per queste situazioni il legislatore ha predisposto una procedura specifica di rimborso diretto, disciplinata dall’art. 38-bis.2 del D.P.R. 633/1972.

    La norma attua nel diritto interno la Direttiva 2008/9/CE, che ha riformato profondamente – a partire dal 1° gennaio 2010 – il sistema previgente basato sull’VIII Direttiva CEE. Il cambiamento più rilevante è stato l’introduzione di un sistema interamente telematico: il soggetto straniero non presenta più l’istanza direttamente all’Amministrazione italiana, ma la trasmette attraverso il portale elettronico del proprio Stato di stabilimento, che provvede all’inoltro al Centro operativo di Pescara – l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per questa tipologia di rimborsi (individuato con Provvedimento del 1° aprile 2010).

    Vale segnalare sin dall’inizio che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il D.P.R. 633/1972 sarà abrogato e sostituito dal Testo Unico IVA (D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10): i riferimenti normativi si intenderanno trasferiti alle disposizioni corrispondenti del nuovo testo.

    1. Chi può chiedere il rimborso: i soggetti legittimati

    Il comma 1 dell’art. 38-bis.2 individua i destinatari della norma: i soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea, che abbiano assolto l’imposta in Italia su acquisti di beni e servizi o su importazioni, e che siano assoggettati a IVA nel proprio Paese di domicilio o residenza.

    Sono però previste due cause di esclusione fondamentali.

    La stabile organizzazione in Italia. Se nel periodo di riferimento il soggetto estero disponeva di una stabile organizzazione nel territorio italiano, il rimborso diretto è precluso. La logica è che, in presenza di una branch italiana, il recupero dell’IVA deve avvenire attraverso il meccanismo ordinario della detrazione, non attraverso la procedura speciale. Occorre però prestare attenzione: la Corte di Giustizia UE (cause riunite C-318/11 e C-319/11) ha chiarito che l’esclusione non opera in modo automatico per il solo fatto che esista una stabile organizzazione, ma solo quando quest’ultima abbia effettivamente svolto operazioni imponibili in Italia. Se la branch è presente ma “inattiva” sul fronte delle operazioni a debito, il rimborso resta accessibile per gli acquisti non riferibili alla stabile organizzazione stessa.

    Ancora più delicata è la questione della mera identificazione IVA in Italia senza stabile organizzazione. La Cassazione aveva a lungo sostenuto che l’attribuzione di una partita IVA italiana comportasse una presunzione di stabile organizzazione, precludendo così il rimborso. Questa posizione è però in contrasto con l’art. 11, par. 3, del Reg. UE 282/2011, che dispone espressamente che il numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente a ritenere esistente una stabile organizzazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 359 del 20 maggio 2021, ha finalmente recepito questo principio, riconoscendo che la nomina di un rappresentante fiscale non preclude il diritto al rimborso tramite portale elettronico, purché ricorrano le condizioni e in assenza di cause ostative.

    Le operazioni attive in Italia. Il rimborso è altresì precluso se il soggetto estero ha effettuato in Italia, nel periodo di riferimento, operazioni attive territorialmente rilevanti per le quali è esso stesso debitore d’imposta – in altri termini, operazioni che avrebbe dovuto fatturare con IVA italiana. Fanno eccezione le operazioni soggette a reverse charge (nelle quali il debitore è il committente/cessionario italiano), le prestazioni di trasporto non imponibili e le operazioni accessorie ai trasporti, nonché, dal 1° luglio 2021, le operazioni effettuate attraverso il regime OSS (ex MOSS) di cui all’art. 74-septies del D.P.R. 633/1972.

    2. La questione della stabile organizzazione: una materia controversa

    Il tema della stabile organizzazione è il più dibattuto dell’intera disciplina, e vale la pena approfondirlo con la dovuta attenzione perché le sue implicazioni pratiche sono rilevantissime.

    La posizione dell’Agenzia delle Entrate è tradizionalmente “totalizzante”: se il soggetto estero ha una stabile organizzazione in Italia, questa attrae a sé tutte le operazioni passive, compresi gli acquisti non riferibili alla branch. Il recupero dell’IVA avviene dunque sempre e solo attraverso la detrazione esercitata dalla stabile organizzazione, mai attraverso il rimborso diretto.

    Questa impostazione è però in tensione con la normativa europea. L’art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE e l’art. 53 del Reg. UE 282/2011 chiariscono che il soggetto non residente conserva la qualità di “non stabilito” – ai fini delle norme sul reverse charge – quando le operazioni poste in essere non siano imputabili alla stabile organizzazione, cioè quando i mezzi umani e tecnici della branch non siano stati effettivamente utilizzati nella realizzazione dell’operazione. Ne discende, in via sistematica, che anche ai fini del rimborso dovrebbe valere il medesimo principio: se l’acquisto è stato effettuato direttamente dalla casa madre, senza coinvolgimento della branch, il rimborso dovrebbe essere ammissibile.

    La Corte di Giustizia (cause riunite C-318/11 e C-319/11) ha avvalorato questo approccio, affermando che ciò che conta per escludere il rimborso è l’effettivo svolgimento di operazioni imponibili da parte della stabile organizzazione, non la mera capacità di svolgerle. I profili applicativi rimangono tuttavia complessi e meritano una valutazione caso per caso.

    Un caso pratico che si incontra con frequenza riguarda le bollette doganali di importazione. Poiché queste riportano la partita IVA italiana del soggetto estero (collegata al codice EORI), il rimborso ex art. 38-bis.2 risulta automaticamente precluso per l’IVA assolta all’importazione: questa dovrà essere recuperata attraverso la posizione IVA italiana, previa registrazione nel registro acquisti.

    3. Le condizioni sostanziali di rimborso

    Accertata la legittimazione soggettiva, il rimborso è subordinato a ulteriori condizioni di carattere sostanziale.

    Detraibilità dell’IVA in Italia (Paese del rimborso). L’imposta deve essere detraibile secondo le regole italiane, cioè ai sensi degli artt. 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/1972. Questo significa, ad esempio, che l’IVA relativa ad acquisti di autoveicoli o di beni e servizi di rappresentanza soggetti a limitazione della detrazione in Italia non potrà essere rimborsata nemmeno al soggetto estero.

    Detraibilità dell’IVA nel Paese di stabilimento. Contemporaneamente, la Direttiva 2008/9/CE (art. 6, par. 1) richiede che il soggetto passivo svolga nel proprio Paese operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione. Se il richiedente effettua esclusivamente operazioni esenti o non soggette nel proprio Paese – con un pro-rata di detraibilità pari a zero – il rimborso è negato. Si tratta di una doppia verifica che la dottrina definisce efficacemente come “doppia indetraibilità”: l’IVA italiana deve essere detraibile secondo le regole italiane e secondo quelle del Paese del richiedente.

    Il pro-rata. Quando il richiedente effettua nel proprio Paese sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, il rimborso è ammesso solo in misura proporzionale alla percentuale di detrazione applicata nello Stato di stabilimento. Il richiedente deve indicare nell’istanza la percentuale di pro-rata provvisoriamente applicata nell’anno in corso, salvo successiva rettifica una volta determinato il pro-rata definitivo.

    L’inerenza degli acquisti. Il rimborso presuppone che i beni e i servizi acquistati in Italia siano inerenti all’attività economica svolta dal richiedente. La Cassazione (sent. n. 8785/2009) ha affermato che il nesso di inerenza tra operazioni passive e attive è condizione essenziale non solo per la detrazione, ma anche per il rimborso, in qualunque forma venga esercitato.

    I limiti di importo e i periodi di riferimento. L’istanza deve riferirsi a un periodo non superiore a un anno solare e non inferiore a tre mesi (o alla parte residua dell’anno solare). Per i rimborsi infrannuali, l’importo minimo è fissato a 400 euro; se inferiore, il rimborso può essere chiesto su base annuale purché non inferiore a 50 euro.

    4. La procedura: come si presenta l’istanza

    La richiesta di rimborso è presentata esclusivamente per via elettronica tramite il portale del proprio Stato di stabilimento, che la inoltrerà al Centro operativo di Pescara entro 15 giorni dalla ricezione (art. 34-bis, Reg. CE 1798/2003). Il termine perentorio per la presentazione è il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.

    La natura decadenziale di questo termine è stata sancita dalla Corte di Giustizia (causa C-294/11, Elsacom) e confermata dalla Cassazione (sent. n. 16692/2013): chi presenta l’istanza oltre quella data perde il diritto al rimborso, senza possibilità di sanatoria. Una precisazione tecnica rilevante riguarda il caso in cui il 30 settembre cada di sabato: non è prevista la proroga al giorno lavorativo successivo, poiché – come spiegato dalla Cassazione nella medesima sentenza – si tratta di una “data termine” e non di un “periodo di tempo” ai sensi del Reg. CEE 1182/1971, che prevede la proroga solo per quest’ultima categoria.

    L’istanza si considera ricevuta nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate completa la ricezione del file trasmesso dallo Stato di stabilimento. Non è richiesta la firma del soggetto passivo in persona: la Corte di Giustizia (causa C-433/08, Yaesu Europe) ha ritenuto sufficiente la firma di un procuratore, e la presentazione telematica ha del resto superato ogni dubbio residuo in materia.

    Fatture e bollette doganali non vanno più allegate all’istanza: devono essere trasmesse per via elettronica solo su espressa richiesta dell’ufficio, salvo che l’imponibile documentato sia almeno pari a 1.000 euro (250 euro per l’acquisto di carburante), nel qual caso può essere richiesta la copia già in sede di istanza.

    È possibile correggere i dati dell’istanza già inoltrata presentando una nuova istanza correttiva entro il termine di presentazione: dalla data di ricezione della nuova istanza ripartono tutti i termini procedurali.

    5. I termini procedurali dell’istruttoria

    La tempistica della procedura è scandita dalla norma in modo preciso e merita di essere conosciuta in dettaglio, perché da essa dipendono anche i diritti del richiedente in caso di ritardo.

    Il Centro operativo di Pescara deve notificare la propria decisione – di approvazione o diniego – entro quattro mesi dalla ricezione dell’istanza. Entro lo stesso termine di quattro mesi, l’ufficio può richiedere informazioni aggiuntive, con conseguente sospensione del termine ordinario: la decisione dovrà in tal caso essere notificata entro due mesi dal ricevimento delle informazioni fornite, oppure entro due mesi dalla scadenza infruttuosa del termine di un mese assegnato al richiedente per rispondere. In ogni caso, il periodo complessivo a disposizione per la decisione non può essere inferiore a sei mesi dalla ricezione dell’istanza.

    Se l’ufficio richiede ulteriori informazioni aggiuntive (cd. “secondo round” istruttorio), il termine massimo si estende a otto mesi dalla ricezione dell’istanza.

    Una volta approvato il rimborso, l’erogazione deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto per la notifica della decisione. Il pagamento avviene di norma in Italia, ma il richiedente può chiedere il trasferimento in un altro Stato membro, con deduzione delle spese bancarie di trasferimento.

    In merito alla natura del termine di un mese per rispondere alle richieste di informazioni aggiuntive, la Corte di Giustizia (causa C-133/18, Sea Chefs Cruise Services) ha escluso che esso sia decadenziale: il richiedente che non ha risposto nel termine può ancora produrre i documenti richiesti nell’ambito del successivo ricorso giurisdizionale, senza che ciò precluda definitivamente il suo diritto. Diverso, invece, il caso di un diniego definitivo non impugnato: la Corte (causa C-562/17, Nestrade) ha chiarito che in tal caso il richiedente perde il diritto al rimborso, salvo che l’Amministrazione disponesse già di tutti gli elementi necessari per valutare la fondatezza dell’istanza.

    6. Interessi in caso di ritardo

    Se l’Amministrazione italiana non eroga il rimborso nei termini previsti, sulle somme dovute maturano interessi nella misura del 2% annuo (come stabilito dall’art. 38-bis, comma 1, del D.P.R. 633/1972), calcolati dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

    Gli interessi non sono dovuti per il periodo in cui il richiedente non ha fornito le informazioni aggiuntive richieste entro i termini, né per il periodo in cui i documenti richiesti in via telematica non sono stati ancora ricevuti dall’ufficio. Si tratta di una previsione che incentiva la collaborazione attiva del richiedente nell’istruttoria.

    7. Il rimborso indebitamente ottenuto: sanzioni e recupero

    Se il soggetto ottiene un rimborso non dovuto – ad esempio per aver esposto dati errati o non veritieri nell’istanza – è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite entro sessanta giorni dalla notifica del relativo provvedimento. A ciò si aggiunge una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’importo indebitamente rimborsato.

    Nelle more del recupero, l’ufficio sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a concorrenza dell’importo dovuto. Come precisato dall’ABI (circolare n. 12/2010), il regime sanzionatorio dovrebbe applicarsi solo quando l’indebito è imputabile alla condotta del richiedente, non quando derivi da un errore di liquidazione dell’ufficio.

    In caso di diniego totale o parziale del rimborso, il richiedente può presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente, nel rispetto dei termini e delle modalità del D.Lgs. 546/1992. La notifica del provvedimento motivato di diniego è condizione necessaria per far decorrere i termini per l’impugnazione.

    8. L’IVA indebitamente fatturata

    Un aspetto particolare riguarda l’IVA esposta in fattura per errore – cioè quando l’imposta non era dovuta – e già pagata dal cessionario al cedente in via di rivalsa. In questa ipotesi, il rimborso tramite la procedura dell’art. 38-bis.2 è precluso, perché il diritto alla restituzione appartiene al cedente/prestatore che ha versato l’imposta all’Erario, non al cessionario/committente che l’ha pagata in rivalsa. Lo ha confermato la Corte di Giustizia (cause C-35/05 e C-566/07), in applicazione del principio di cartolarità dell’operazione sancito dall’art. 203 della Direttiva 2006/112/CE.

    Una precisazione interessante riguarda il caso in cui l’errore abbia riguardato l’applicazione del regime: se il fornitore non ha applicato il reverse charge (che sarebbe stato corretto), ma ha invece fatturato l’IVA in via ordinaria, l’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 393 del 7 giugno 2021) ha ritenuto che il cedente estero possa comunque avvalersi della procedura di rimborso ex art. 38-bis.2, non potendosi considerare “debitore d’imposta” in relazione all’operazione erroneamente gestita.

    Conclusione

    L’art. 38-bis.2 è una norma tecnicamente complessa, che richiede una conoscenza approfondita non solo del diritto interno ma anche della normativa europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. I punti di maggiore criticità pratica riguardano la corretta qualificazione della posizione del soggetto estero (stabile organizzazione o semplice identificazione?), la verifica delle condizioni di detraibilità in entrambi gli ordinamenti coinvolti, e il rigoroso rispetto dei termini procedurali – in primo luogo del 30 settembre, che ha natura decadenziale e non ammette proroghe. La consulenza di un professionista esperto in fiscalità internazionale è, in questi casi, non un optional ma una necessità.

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  • Art. 79 D.P.R. 115/2002

    Art. 79 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. 1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente; b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali; c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell' articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76; d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

    2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. 74

    3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

  • Art. 45-bis D.Lgs. 159/2011 – Liberazione degli immobili e delle aziende

    Art. 45-bis D.Lgs. 159/2011 – Liberazione degli immobili e delle aziende

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

    1-bis. Dopo la definitività del provvedimento di confisca non possono prestare lavoro presso l'impresa confiscata i soggetti che sono parenti, coniugi, affini o conviventi del destinatario della confisca né coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di cui all' articolo 416-bis del codice penale . I relativi contratti sono risolti di diritto . (20)

  • Art. 120 quater decies T.U.B.: Finanziamenti denominati in valut

    Art. 120 quater decies T.U.B.: Finanziamenti denominati in valut

    Art. 120 quater decies T.U.B. – Finanziamenti denominati in valuta estera (1).

    In vigore dal 01/07/2016

    Modificato da: Decreto legislativo del 21/04/2016 n. 72 Articolo 1

    “1. Se il credito e’ denominato in una valuta estera, il consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta in cui e’ denominato il contratto in una delle seguenti valute:

    a) la valuta in cui e’ denominata la parte principale del suo reddito o in cui egli detiene le attivita’ con le quali dovra’ rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu’ recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al contratto di credito;

    b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della conclusione del contratto o ha la residenza al momento della richiesta di conversione.

    2. Il CICR, su proposta della Banca d’Italia, puo’ stabilire condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo a:

    a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;

    b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo’ essere tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.

    3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso di cambio al quale avviene la conversione e’ pari al tasso rilevato dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e’ stata presentata la domanda di conversione.

    4. Se il valore dell’importo totale del credito o delle rate residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e’ denominato il finanziamento e l’euro al momento in cui e’ stato concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il consumatore nell’ambito delle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e delle condizioni per farlo.”

    (1) Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 2 decreto legislativo 21 aprile 2016 n. 72 con gli effetti previsti dall’art. 3, comma 1 del citato decreto legislativo n. 72 del 2016.

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  • Art. 5 TUEL – Articolo 5

    Art. 5 TUEL – Articolo 5

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.

    2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

    3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.

    4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell’attuazione dei programmi regionali.

    5. La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale. modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.

  • Quanto preavviso devo dare se mi licenzio?

    Guida pratica · Lavoro · Domande pratiche sul lavoro

    In sintesi

    Il preavviso non è fissato dalla legge ma dal tuo CCNL: dipende dalla categoria, dall’anzianità e dal livello di inquadramento. Se non lo rispetti devi pagare una indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo non lavorato. In alcuni casi il datore può invece farti smettere subito (preavviso lavorato o pagato).

    Riferimento normativo

    Tabella riepilogativa

    Preavviso dimissioni: variabili principali
    Variabile Regola
    Fonte CCNL applicato (la legge rinvia alla contrattazione)
    Fattori tipici Categoria (operaio / impiegato / quadro / dirigente), anzianità aziendale, livello contrattuale
    Durata orientativa Da 15 giorni (operaio bassa anzianità) a 3-6 mesi (quadri/dirigenti)
    Mancato preavviso Indennità sostitutiva: retribuzione globale per i giorni non lavorati
    Dispensa dal datore Il datore può liberarti subito pagandoti il preavviso
    Giusta causa di dimissioni Nessun preavviso dovuto (art. 2119 c.c.)

    Il preavviso lo stabilisce il CCNL, non la legge

    L’art. 2118 c.c. si limita a dire che chiunque recede da un contratto a tempo indeterminato deve rispettare il preavviso stabilito dagli usi o dall’equità. In pratica la fonte è quasi sempre il CCNL applicato al tuo rapporto di lavoro. Cerca la sezione «estinzione del rapporto» o «preavviso» nel tuo contratto collettivo: troverai una tabella che incrocia anzianità e livello. Controlla anche l’eventuale contratto individuale, che potrebbe prevedere un preavviso più lungo (mai più corto a sfavore del lavoratore).

    Cosa succede se non dai il preavviso

    Se te ne vai senza rispettare il preavviso il datore ha diritto a una indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto (stipendio + premi fissi + ratei 13ª/14ª) relativa ai giorni mancanti. Il datore può trattenere questa somma dal TFR o dall’ultima busta paga, oppure chiederla separatamente. In pratica, in molti casi viene semplicemente scalata dal saldo finale.

    Dimissioni per giusta causa: nessun preavviso

    Se le dimissioni sono determinate da una grave inadempienza del datore – ad esempio mancato pagamento dello stipendio, mobbing accertato, modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni – si parla di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e il preavviso non è dovuto. In questi casi è opportuno documentare bene le ragioni e, se necessario, rivolgersi al sindacato o a un avvocato del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – impiegato con 7 anni di anzianità

    Tizio è impiegato di 4° livello con 7 anni di anzianità. Il suo CCNL Commercio prevede 60 giorni di preavviso per questa combinazione. Vuole lasciare l’1 settembre: deve comunicarlo entro il 3 luglio. Se il datore lo dispensa subito gli pagherà 2 mesi di retribuzione.

    Caia – operaia con 2 anni, vuole andarsene subito

    Caia è operaia (1° livello, 2 anni) nel settore metalmeccanico: il suo CCNL fissa 15 giorni di preavviso. Decide di non lavorarli: il datore potrà trattenere 15 giorni di retribuzione dal saldo finale.

    Sempronio – quadro che non riceve lo stipendio da 3 mesi

    Sempronio non percepisce lo stipendio da 3 mesi. Si dimette per giusta causa: non deve il preavviso (che ammonterebbe a 3 mesi per la sua categoria) e può agire per il recupero degli stipendi arretrati e del TFR.

    Domande frequenti

    Dove trovo la durata del mio preavviso?

    Nel CCNL applicato al tuo rapporto di lavoro, sezione dedicata alla risoluzione del contratto. Il CCNL è indicato in busta paga o nel contratto individuale. Puoi consultarlo sul sito del Ministero del Lavoro o del sindacato di categoria.

    Il datore può obbligarmi a lavorare il preavviso?

    In linea di massima sì, salvo accordo diverso. Tuttavia molti datori preferiscono dispensare il lavoratore dimissionario, pagando l’indennità sostitutiva ed evitando che resti in azienda senza motivazione.

    Il preavviso vale anche per il contratto a tempo determinato?

    No. L’art. 2118 c.c. si applica ai contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a termine la cessazione anticipata è regolata dall’art. 2119 c.c. (giusta causa) o dagli accordi delle parti.

    Posso prendere ferie durante il preavviso?

    Sì, se concordate con il datore. Le ferie durante il preavviso lo sospendono o vi rientrano a seconda del CCNL e degli accordi. È consigliabile chiarire la questione per iscritto.

    Se me ne vado prima della fine del preavviso perdo il TFR?

    No. Il TFR matura indipendentemente dal preavviso. Il datore può solo trattenere l’indennità sostitutiva dal saldo finale, ma non può negare il TFR maturato.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 92 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 92 T.U.B.: Adempimenti finali

    Art. 92 T.U.B. – Adempimenti finali (1).

    In vigore dal 01/12/2021

    Modificato da: Decreto legislativo del 08/11/2021 n. 193 Articolo 2

    “1. Liquidato l’attivo, o una parte rilevante dello stesso, e prima dell’ultimo riparto ai creditori o dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza, alla Banca d’Italia, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.

    2. I commissari danno comunicazione dell’avvenuto deposito ai creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita’ di cui all’articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo 87, commi da 2 a 5 e dell’articolo 88.

    4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla restituzione finale in conformita’ di quanto previsto dall’articolo 91.

    5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d’Italia per la successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta’ prevista dall’articolo 91, comma 7.

    6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di liquidazione delle societa’ di capitali, relative alla cancellazione della societa’ ed al deposito dei libri sociali.

    7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura e’ subordinata alla esecuzione di accantonamento o all’acquisizione di garanzie ai sensi dell’articolo 91, commi 6 e 7.

    8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita’ connesse ai giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3, 5 e 7 del presente decreto. I commissari liquidatori ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1, eventuali somme derivanti all’esito dei giudizi nonche’ quelle derivanti dalla cessione o liquidazione dell’attivo non ancora realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli accantonamenti eseguiti a quel momento.

    9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.”

    (1) Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, come modificato dall’art. 1, comma 34 decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 181, vedasi le disposizioni transitorie di cui all’art. 3 del citato decreto legislativo n. 181 del 2015.

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  • Art. 146 D.P.R. 115/2002

    Art. 146 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.

    2. 2. Sono spese prenotate a debito: a) l'imposta di registro ai sensi dell' articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ; b) l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale ai sensi dell' articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 ; c) il contributo unificato; d) i diritti di copia.

    3. 3. Sono spese anticipate dall'erario: a) le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d'ufficio; b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge; c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato; d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (7)

    4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo.

    5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero. 93

  • Art. 22 CPI – Unitarietà dei segni distintivi

    Art. 22 CPI – Unitarietà dei segni distintivi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all’altrui marchio se, a causa dell’identità o dell’affinità tra l’attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

    2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all’adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

  • CCNL Trasporto Aereo: assunzione, tipologie contrattuali e periodo di prova

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo disciplina le tipologie contrattuali tipiche del settore, con ampio ricorso al contratto a tempo determinato stagionale per la gestione dei picchi estivi e al part-time verticale. Per il personale navigante il periodo di prova e piu lungo rispetto alla media, vista la necessita di verifica delle competenze operative su linee specifiche. L’apprendistato professionalizzante e applicabile al personale di terra.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    Tipologie contrattuali e periodo di prova – CCNL Trasporto Aereo
    Tipologia Utilizzo tipico Periodo di prova
    Tempo indeterminato Personale stabile vettori, gestori, handling 30-60 gg (terra) / 90-180 gg (naviganti)
    Tempo determinato stagionale Personale di terra estate/inverno Proporzionato alla durata
    Tempo determinato acausale Sostituzione, picchi, specifici progetti Proporzionato alla durata (max 30 gg per contratti fino a 6 mesi)
    Part-time verticale o orizzontale Naviganti stagionali, personale uffici Come tempo indeterminato, proporzionato
    Apprendistato professionalizzante Personale di terra, tecnici junior 30 giorni (inglobato nel periodo formativo)
    Somministrazione a tempo determinato Picchi operativi handling A cura dell’agenzia somministratrice

    Il contratto a tempo determinato nel trasporto aereo

    Il settore aereo fa ampio ricorso al contratto a tempo determinato, soprattutto per la gestione della stagionalita estiva e invernale. I voli charter e le rotte di alta stagione richiedono personale aggiuntivo per 4-6 mesi l’anno. Il CCNL regola i limiti di utilizzo (percentuali massime sul totale dei dipendenti) e le causali speciali per il settore.

    Con il D.L. 87/2018 (Decreto Dignita) le proroghe oltre 12 mesi richiedono causali specifiche. Per il settore aereo le causali tipiche sono la stagionalita documentata e la sostituzione di personale assente per malattia, maternita o licenze speciali.

    Periodo di prova: durata e disciplina

    Il periodo di prova deve essere sempre stabilito per iscritto; in caso contrario e nullo. La durata massima e fissata dal CCNL in funzione della categoria. Per il personale di terra la prova dura da 30 a 60 giorni lavorativi; per il personale navigante puo estendersi fino a 90-180 giorni, necessari per verificare le competenze su linee e flotte specifiche (line check).

    Durante il periodo di prova il rapporto puo essere risolto da entrambe le parti senza preavviso e senza obbligo di motivazione, salvo il divieto di licenziamento discriminatorio. Il TFR matura anche durante il periodo di prova.

    Apprendistato e formazione nel settore

    L’apprendistato professionalizzante (D.Lgs. 81/2015) e applicabile al personale di terra con eta fino a 29 anni. Consente la formazione on the job con riduzione contributiva per il datore e un piano formativo individuale obbligatorio. La durata massima nel settore trasporti e di norma 36 mesi.

    Per i manutentori aeronautici l’apprendistato si integra con i percorsi di abilitazione Part-66 EASA: il piano formativo deve includere le ore di formazione teorica e pratica necessarie per il rilascio o l’estensione della licenza.

    Casi pratici

    Tizio – Primo ufficiale in prova: line check
    Tizio e assunto come primo ufficiale su B737 con un periodo di prova di 120 giorni. Nei primi 30 giorni completa il type rating; nei successivi 90 opera in linea sotto supervisione (line check). Al termine del periodo di prova il capo pilota certifica l’idoneita operativa e Tizio viene confermato in servizio. Il CCNL consente la risoluzione in prova senza motivazione, ma in pratica le compagnie documentano sempre i criteri di valutazione.
    Caia – Assistente di volo stagionale: contratto TD
    Caia viene assunta con contratto a tempo determinato stagionale da aprile a ottobre per la stagione estiva. Il contratto e rinnovabile; se supera i 24 mesi complessivi (con proroghe) scatta la conversione automatica a tempo indeterminato per legge. Caia accumula anzianita e TFR proporzionalmente ai mesi lavorati.
    Sempronio – Apprendista addetto handling
    Sempronio, 23 anni, e assunto come apprendista addetto rampa con un piano formativo triennale. Paga piu bassa del 20% rispetto al livello di inquadramento (come consentito dal CCNL per apprendisti). Dopo 18 mesi consegue la qualifica e il datore lo conferma a tempo indeterminato con l’inquadramento pieno.

    Domande frequenti

    Quanti contratti a termine si possono fare con lo stesso lavoratore?
    Il limite legale e 4 proroghe nel corso di 24 mesi. Oltre i 24 mesi complessivi (anche non continuativi) con lo stesso datore, il rapporto si converte automaticamente a tempo indeterminato (art. 19 D.Lgs. 81/2015 come modificato dal Decreto Dignita).
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Si, obbligatoriamente. La prova stabilita verbalmente e nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova dall’origine.
    Il TFR matura durante la prova?
    Si. Il TFR matura dall’inizio del rapporto, compreso il periodo di prova, indipendentemente dal suo esito.
    L'apprendistato esiste nel trasporto aereo?
    Si per il personale di terra (fino a 29 anni): l’apprendistato professionalizzante ha durata massima di 36 mesi e consente la formazione integrata con i percorsi di licenza tecnica. Per il personale navigante non si applica l’istituto dell’apprendistato, ma esistono programmi di first officer cadet finanziati dai vettori.
    Un contratto stagionale si puo trasformare in indeterminato?
    Si, automaticamente per legge dopo 24 mesi complessivi di durata con lo stesso datore (anche non consecutivi), oppure per accordo tra le parti in qualsiasi momento.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.