Autore: Andrea Marton

  • Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 59 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 59 CCII – Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’articolo 1239 del codice civile.

    2. Nel caso in cui l’efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

    3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

  • CCNL Edilizia Industria 2026: tabelle retributive e paga base operai e impiegati

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria ANCE prevede aumenti complessivi di 178 € sul 1° livello operai distribuiti su 4 tranche dal 2025 al 2028: 75 € dal 1° maggio 2025, 35 € da gennaio 2026, 35 € da gennaio 2027, 33 € da gennaio 2028. Per gli altri livelli l’aumento è proporzionale al parametro. La paga base oraria operai è determinante; gli impiegati hanno minimo tabellare mensile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Minimi nazionali mensili operai – CCNL Edilizia Industria (paga base + indennità di contingenza, decorrenza 1° marzo 2026)
    Livello operaio Paga base Contingenza Minimo nazionale
    1 (operaio comune) 1.117,36 € 512,87 € 1.630,23 €
    2 (operaio qualificato) 1.307,31 € 516,43 € 1.823,74 €
    3 (operaio specializzato) 1.452,56 € 519,16 € 1.971,72 €
    4 (operaio di IV livello) 1.564,31 € 521,25 € 2.085,56 €

    Attenzione: nell’edilizia il minimo nazionale (paga base + contingenza) è solo una parte della retribuzione. Vanno aggiunti l’EDT – Elemento Distinto Territoriale e l’EVR, che variano per provincia e sono fissati dalla Cassa Edile territoriale, oltre agli scatti di anzianità. Per gli impiegati (livelli 1-7) e per gli importi provinciali completi fa fede la tabella della Cassa Edile competente e l’ultimo accordo di rinnovo. Valori nazionali in vigore dal 1° marzo 2026.

    Aumenti proporzionali per gli altri livelli secondo i parametri. La paga oraria operai si calcola sulla paga base × ore lavorate. Gli impiegati hanno minimo tabellare mensile.

    Struttura della paga edile

    La paga del lavoratore edile è composta da diverse voci:

    • Paga base (oraria per operai, mensile per impiegati): minimo tabellare CCNL
    • Contingenza: voce di adeguamento storica
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): importo aggiuntivo nazionale
    • Premio di produzione: variabile per accordi territoriali
    • Indennità territoriali: variano per provincia (Cassa Edile territoriale)
    • Accantonamento Cassa Edile: 18,5% complessivo (8,5% ferie + 10% gratifica natalizia)

    L’edilizia ha un sistema retributivo specifico per operai: paga oraria moltiplicata per le ore effettivamente lavorate. Gli impiegati hanno invece minimo tabellare mensile come negli altri settori.

    Aumenti contrattuali 2025-2028

    Il rinnovo del 29 gennaio 2025 ha definito un piano di aumenti scaglionati:

    • 1° maggio 2025: +75 € sul 1° livello (parametro 100)
    • 1° gennaio 2026: +35 € (ora in vigore)
    • 1° gennaio 2027: +35 €
    • 1° gennaio 2028: +33 €

    Cumulato a fine 2028: +178 € sul livello base. Per i livelli superiori l’aumento è proporzionale al parametro retributivo (es. 4° liv parametro 135: ~+240 € totali).

    Indennità territoriali e premio di produzione

    Una caratteristica peculiare dell’edilizia: variazioni provinciali. Ogni provincia ha una Cassa Edile territoriale che può prevedere:

    • Indennità territoriali (per cantieri specifici)
    • Premio di produzione locale
    • Indennità di trasferta
    • Contributi specifici per zone disagiate

    La contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) può integrare significativamente la retribuzione base CCNL.

    Stima retribuzione operaio comune (1° livello)

    Esempio: operaio comune (1° livello, parametro 100) nel 2026.

    • Paga base oraria: ~7,90 €/h (varia per Cassa Edile territoriale)
    • Su 40 ore × 4,33 settimane = 173 ore/mese: lordo mensile ~1.367 €
    • Su base annua (con tutte le voci): retribuzione lorda annua ~22.000-24.000 €
    • Accantonamento Cassa Edile (ferie + gratifica): +18,5% del lordo

    Per livelli superiori, applicare il parametro: 4° livello (135) = ~1.845 € mensili lordi base.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato 3° livello
    Tizio è muratore specializzato (3° livello, parametro 123). Paga base oraria nel 2026: ~9,71 €/h. Su 173 ore: 1.680 € lordi mensili. + EDR + premio produzione provinciale + indennità trasferta cantieri lontani. Accantonamento Cassa Edile aggiuntivo del 18,5%.
    Caia – Impiegata 4° livello geometra
    Caia è impiegata 4° livello (geometra). Minimo tabellare mensile nel 2026: ~1.580 €. + scatti di anzianità + indennità di cantiere. La retribuzione segue meccanismo simile agli altri impiegati del settore privato.
    Sempronio – Aumenti gennaio 2026
    Sempronio è operaio qualificato (2° livello, parametro 111). Dal 1° gennaio 2026 l’aumento sulla paga base è di ~39 € mensili (35 × 1,11). Su base annua: ~510 € lordi aggiuntivi. Gli effetti sull’accantonamento Cassa Edile si calcolano sul totale retributivo.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un operaio edile?
    Dipende dal livello: ~1.367 € lordi mensili (1° livello, parametro 100), ~1.845 € (4° livello, parametro 135). Più indennità territoriali e accantonamento Cassa Edile (+18,5%).
    Quando aumentano gli stipendi nel 2026?
    Il 1° gennaio 2026 con +35 € sul 1° livello (proporzionali agli altri). Prossimi aumenti: 1° gennaio 2027 (+35 €) e 1° gennaio 2028 (+33 €).
    Come si calcola la paga oraria degli operai?
    Paga base oraria + contingenza + EDR + premio produzione. Si moltiplica per le ore effettivamente lavorate. Su 173 ore/mese si ottiene il lordo mensile.
    Cos'è l'accantonamento Cassa Edile?
    18,5% della retribuzione versato dal datore alla Cassa Edile: 8,5% per ferie + 10% per gratifica natalizia. Il lavoratore riceve ferie pagate e 13ª direttamente dalla Cassa Edile.
    Le indennità territoriali sono uguali in tutta Italia?
    No, variano per provincia. Ogni Cassa Edile territoriale può prevedere indennità specifiche, premi di produzione locali e indennità di trasferta cantieri.

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria, tutele e comporto e operai e impiegati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 41 D.P.R. 115/2002

    Art. 41 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Per il compimento di atti del processo penale e civile, fuori dalla sede in cui si svolge, i magistrati professionali e onorari hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

  • Art. 177 TULPS – Minore ozioso o vagabondo: denuncia e provvedimenti

    Art. 177 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Il minore degli anni diciotto, ozioso, vagabondo, diffamato a termini di questo testo unico o che esercita abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal questore al presidente del Tribunale.

    Il presidente, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente, o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui ; sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila a favore della Cassa delle ammende.

    Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

  • Art. 87 D.P.R. 115/2002

    Art. 87 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il servizio al pubblico per il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dall' articolo 20, della legge 29 marzo 2001, n. 134 .

  • Art. 31 D.Lgs. 148/2015 – Assegno di solidarietà

    Art. 31 D.Lgs. 148/2015 – Assegno di solidarietà

    Riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il fondo di cui all’articolo 28, garantisce un assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’ articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

    2. L’assegno di solidarietà può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Ai fini della determinazione della misura dell’assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.

    3. Gli accordi collettivi aziendali di cui al comma 1 individuano i lavoratori interessati dalla riduzione oraria. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

    4. Gli accordi di cui al comma 1 devono specificare le modalità attraverso le quali, qualora sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, il datore di lavoro può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione dell’assegno di solidarietà.

    5. Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata dall’accordo sindacale, entro sette giorni dalla data di conclusione di questo. Nella domanda deve essere indicato l’elenco dei lavoratori interessati alla riduzione di orario, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 e dal datore di lavoro. Tali informazioni sono inviate dall’INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all’articolo 8, comma 1.

    6. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

    7. All’assegno di solidarietà si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie. 7-bis. L’assegno di cui al presente articolo può essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa fino al 31 dicembre 2021 articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    Art. 45-quater D.Lgs. 209/2005 – (Frequenza del calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità almeno una volta all'anno e comunica il risultato di tale calcolo all'IVASS.

    2. L'impresa detiene fondi propri ammissibili in misura tale da coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità da ultimo comunicato, ai sensi del comma 1.

    3. L'impresa verifica nel continuo l'importo dei fondi propri ammissibili e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    4. Se il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, da ultimo comunicato ai sensi del comma 1, l'impresa ricalcola immediatamente il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e ne dà pronta comunicazione all'IVASS.

    5. L'IVASS, se vi sono elementi tali da far ritenere che il profilo di rischio dell'impresa è cambiato in modo significativo dalla data in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al comma 1, può chiedere all'impresa il ricalcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    ))

  • Art. 314 DPR 495/1992 – Rilascio del CAP per conversione di documento estero

    Art. 314 DPR 495/1992 – Rilascio del CAP per conversione di documento estero

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo

    310. 2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa. 10

  • Art. 51-ter D.Lgs. 79/2011 – Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

    Art. 51-ter D.Lgs. 79/2011 – Obblighi specifici del venditore quando l’organizzatore è stabilito fuori dallo Spazio economico europeo

    Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79)

    1. Se l’organizzatore è stabilito al di fuori dello Spazio economico europeo, il venditore stabilito in uno Stato membro è soggetto agli obblighi previsti per gli organizzatori alle Sezioni IV e V, salvo che fornisca la prova che l’organizzatore si conforma alle norme contenute in tali Sezioni. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 266 TUEL – Articolo 266

    Art. 266 TUEL – Articolo 266

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Dall’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall’articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento ed all’emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

  • Art. 20 TUEL – Articolo 20

    Art. 20 TUEL – Articolo 20

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. 1. La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell’attività programmatoria dei comuni.

    2. 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali.

    3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.

    4. La legge regionale detta le procedure di approvazione, nonché norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

    5. Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

    6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell’esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.

  • Art. 161 RD 12/1941

    Art. 161 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.