Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 120 L. 633/1941

    Art. 120 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti: 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo; 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni; 3) se fu determinata l'opera da creare, ma non fu fissato il termine nel quale l'opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria per la fissazione di un termine.

    Se il termine fu fissato, l'autorità giudiziaria ha facoltà di prorogarlo.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 12-quinquies L. 898/1970 – Applicazione a straniero coniuge di italiana

    Art. 12-quinquies L. 898/1970 – Applicazione a straniero coniuge di italiana

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

  • CCNL Studi Odontoiatrici: figura ASO, DPCM 2018, radioprotezione e privacy sanitaria 2026

    CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

    In sintesi

    L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e una figura professionale regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione obbligatoria di 700 ore. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie) e soggetto al D.Lgs. 101/2020 con sorveglianza medica e formazione specifica. Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR e dal segreto professionale sanitario.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
    Vigenza
    Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
    Platea
    ~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

    Tabella riepilogativa

    Obblighi normativi specifici per il personale degli studi odontoiatrici
    Norma Soggetto obbligato Adempimento principale
    DPCM 9/2/2018 (profilo ASO) ASO e datori che le impiegano Attestato di qualifica 700 ore (formazione iniziale)
    D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione) Personale esposto (ASO, assistente OPT) Sorveglianza medica annuale, formazione, registro esposizioni
    D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro) Tutto il personale Formazione 8-12 ore, DPI, DVR, medico competente
    GDPR – Reg. UE 2016/679 Tutto il personale che tratta dati sanitari Designazione come autorizzato al trattamento, riservatezza
    D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Datore (titolare trattamento) Registro trattamenti, consenso pazienti, misure di sicurezza

    Il profilo professionale ASO: DPCM 9 febbraio 2018

    Il DPCM 9 febbraio 2018 ha istituito e regolamentato la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), colmando una lacuna normativa che per decenni aveva lasciato questa professione senza un riconoscimento giuridico formale.

    Contenuto del DPCM:

    • Profilo professionale: l’ASO opera in affiancamento al medico odontoiatra per la preparazione del paziente, l’assistenza alla poltrona durante le sedute cliniche, la gestione e sterilizzazione degli strumenti, la preparazione dei materiali odontoiatrici e le attivita di segreteria correlate alle prestazioni cliniche.
    • Formazione obbligatoria: percorso di 700 ore articolato in moduli teorici (anatomia, microbiologia, farmacologia di base, normativa sicurezza e radioprotezione) e pratici (tirocinio in studio). La formazione e erogata da enti accreditati dalle Regioni.
    • Attestato di qualifica: rilasciato al termine del percorso, necessario per svolgere legalmente le mansioni di ASO come dipendente di uno studio odontoiatrico. Chi esercitava prima del 2018 ha beneficiato di un regime transitorio.

    Il CCNL degli studi odontoiatrici ha recepito la figura ASO inquadrandola al livello II (con attestato) o al livello III-IV (in formazione o senza attestato).

    Radioprotezione: D.Lgs. 101/2020 e obblighi per lo studio

    Il D.Lgs. 101/2020 (attuativo della Direttiva Euratom 2013/59) ha ridisegnato il quadro della radioprotezione per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Negli studi odontoiatrici la fonte di esposizione principale e l’apparecchiatura per radiografie intraorali e l’ortopantomografo (OPT).

    Obblighi del titolare dello studio (datore di lavoro):

    • Nominare un esperto qualificato in radioprotezione (o medico autorizzato) per la sorveglianza fisica e la classificazione del personale esposto.
    • Classificare il personale in Categoria A (esposizione superiore a 6 mSv/anno) o Categoria B (1-6 mSv/anno) in base alla valutazione dosimetrica.
    • Assicurare la sorveglianza medica annuale per il personale classificato (esame medico, eventuale dosimetria individuale).
    • Tenere il registro degli esposti e conservarlo per 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.
    • Fornire formazione specifica in radioprotezione a tutto il personale che opera in prossimita delle apparecchiature.

    Le lavoratrici in gravidanza devono essere immediatamente allontanate dalle mansioni con esposizione a radiazioni (art. 11 D.Lgs. 151/2001). Alla comunicazione dello stato di gravidanza, il titolare adotta immediatamente le misure di protezione o, se impossibile, anticipa il congedo.

    Privacy sanitaria e GDPR in studio odontoiatrico

    Il dato sanitario e una categoria speciale di dato personale ai sensi dell’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Lo studio odontoiatrico, come titolare del trattamento, e tenuto a:

    • Acquisire il consenso esplicito del paziente per il trattamento dei dati sanitari (cartella clinica, radiografie, fotografie intraorali) prima di avviare le prestazioni.
    • Redigere e tenere aggiornato il registro delle attivita di trattamento (art. 30 GDPR).
    • Designare formalmente il personale (ASO, segretarie, igienisti) come autorizzati al trattamento con istruzioni scritte che specificano le finalita e i limiti dell’accesso ai dati.
    • Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative: credenziali di accesso individuali per il gestionale clinico, blocco automatico dei terminali, archivi cartacei chiusi a chiave.
    • Garantire il segreto professionale sanitario: tutto il personale e vincolato all’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione configura illecito civile (risarcimento danni) e penale (art. 622 c.p.).

    Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato specifiche linee guida per le strutture sanitarie che si applicano anche agli studi odontoiatrici privati.

    Casi pratici

    Tizio – ASO senza attestato DPCM 2018: rischio per lo studio
    Lo studio ha assunto Tizio come ASO senza il corso da 700 ore, in regime di apprendistato. Il DPCM 2018 non esenta l’apprendista dagli obblighi di qualifica se svolge mansioni clinico-assistenziali tipiche dell’ASO. Il titolare rischia sanzioni ispettive e, in caso di evento avverso al paziente, responsabilita professionale aggravata. La soluzione corretta e iscrivere Tizio al percorso formativo entro i tempi previsti.
    Caia – Gravidanza e radioprotezione: allontanamento immediato
    Caia e ASO e comunica la gravidanza al titolare. Il titolare deve immediatamente sospenderla dalle mansioni in prossimita dell’apparecchiatura radiologica e assegnarla a mansioni di reception e sterilizzazione non radioscopica. Se non vi sono mansioni alternative, richiede all’Ispettorato del Lavoro l’anticipazione dell’astensione obbligatoria (dal primo mese, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 151/2001).
    Sempronio – Violazione GDPR: comunicazione dati paziente a terzi
    Sempronio e segretaria e risponde al telefono a un parente di un paziente, confermando la diagnosi e il piano di cura. Si tratta di comunicazione non autorizzata di dato sanitario a soggetto non legittimato, in violazione del GDPR. Il titolare dello studio (titolare del trattamento) e responsabile dell’inadeguata formazione di Sempronio e puo essere sanzionato dal Garante. Sempronio risponde disciplinarmente e, nei casi piu gravi, penalmente (art. 622 c.p.).

    Domande frequenti

    Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?
    No: dal DPCM 9 febbraio 2018 il possesso dell’attestato e obbligatorio per svolgere le mansioni di ASO. Il personale in formazione (apprendistato) puo svolgere attivita di studio sotto supervisione, ma non autonomamente. Gli studi che impiegano ASO senza attestato rischiano sanzioni ispettive.
    La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?
    Si: il D.Lgs. 101/2020 impone la visita medica annuale per il personale classificato esposto (Categoria A o B). La visita e effettuata dal medico autorizzato (o dal medico competente con specifica abilitazione) e l’idoneita e documentata in cartella sanitaria.
    Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?
    No: ogni autorizzato al trattamento ha accesso ai dati solo nella misura necessaria per le proprie mansioni (principio di minimizzazione, art. 5 GDPR). L’accesso indiscriminato alle cartelle di pazienti non seguiti direttamente configura violazione del GDPR e puo costituire reato ex art. 622 c.p.
    Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?
    Si: l’obbligo di riservatezza si estende a tutto il personale che, nell’ambito delle proprie mansioni, viene a conoscenza di dati sanitari dei pazienti. Il vincolo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
    Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?
    Il titolare dello studio (in quanto titolare del trattamento ai sensi del GDPR) e responsabile della formazione del personale sugli obblighi di riservatezza e sulle procedure di trattamento dei dati. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni o in caso di cambiamenti normativi rilevanti).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Articolo 6 L. 219/2017: Norma transitoria

    Art. 6 L. 219/2017 – Norma transitoria

    Testo vigente – Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge.

  • Soci di società semplice: trasparenza e dichiarazione 2026

    In sintesi

    • Principio di trasparenza: i redditi (e le perdite) della società semplice vengono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione materiale delle somme.
    • Quadro RH obbligatorio: ogni socio persona fisica deve compilare il quadro RH del Modello Redditi PF 2026 per dichiarare la propria quota di reddito imputata dalla società.
    • Codice 4 nella colonna 2: le società semplici diverse da quelle che producono reddito di lavoro autonomo INPS si identificano con il codice 4 nella sezione I del quadro RH.
    • Reddito minimo delle società non operative: se la società semplice è considerata non operativa, la quota di reddito minimo imputata al socio non può essere compensata con perdite d’impresa.
    • Dividendi da società semplice: gli utili che la società semplice riceve da società di capitali sono imputati per trasparenza ai soci con il regime fiscale corrispondente alla loro posizione.

    Come funziona la trasparenza fiscale per i soci di società semplice

    La società semplice non paga le imposte sui redditi: è il socio che le paga, sulla propria quota di reddito. Questa regola si chiama trasparenza fiscale ed è il cuore del trattamento tributario delle società di persone.

    In concreto, questo significa che il reddito prodotto dalla società nel 2025 viene attribuito a ciascun socio nella proporzione stabilita dall’atto costitutivo (o, se non indicata, in parti uguali), anche se la società non ha distribuito nulla. Il socio deve dichiararlo nel quadro RH del Modello Redditi PF 2026 e pagare la propria IRPEF.

    Le istruzioni ufficiali al quadro RH precisano che i redditi o le perdite sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione agli utili. Non conta il momento in cui i soldi arrivano sul conto del socio: conta quando il reddito matura in capo alla società.

    La società semplice è tipicamente usata per la gestione di patrimoni (immobili, titoli, partecipazioni). I redditi che produce — affitti, dividendi, plusvalenze — mantengono la loro natura originaria quando vengono attribuiti ai soci per trasparenza.

    Compilazione quadro RH per socio di società semplice
    Colonna del rigo RH1-RH4 Cosa indicare
    Colonna 1 Codice fiscale della società semplice partecipata
    Colonna 2 Codice 4 (società semplice diversa da quelle con reddito autonomo INPS)
    Colonna 3 Percentuale di partecipazione al reddito (es. 30%)
    Colonna 4 Quota di reddito (o perdita, con segno meno) imputata al dichiarante
    Colonna 9 Quota delle ritenute d’acconto subite dalla società, imputata al socio

    Esempio pratico

    • La società semplice Alfa ha prodotto nel 2025 redditi da affitti di immobili per 60.000 euro. Tizio partecipa al 40% e Caio al 60%. Indipendentemente da quanto la società abbia distribuito, Tizio dichiara 24.000 euro nel rigo RH18 del quadro RH (società semplice, codice 4), e Caio dichiara 36.000 euro. Entrambi compilano il rigo RH1 con il codice fiscale della società, il codice 4 in colonna 2 e la rispettiva percentuale in colonna 3.

    Documenti necessari

    • Prospetto di ripartizione del reddito rilasciato dalla società semplice
    • Certificazione delle ritenute d’acconto subite dalla società e imputate al socio
    • Atto costitutivo o accordo tra soci che stabilisce le quote di partecipazione
    • Eventuale documentazione sui redditi minimi (se la società è non operativa)
    • Certificazione degli utili ricevuti da partecipazioni in società di capitali (se la società semplice li ha percepiti)

    Caso 1 – Socio di società semplice che gestisce immobili

    Scenario. Tizio possiede il 50% di una società semplice di famiglia che ha incassato nel 2025 canoni di locazione per 40.000 euro netti. La società non ha distribuito nulla ai soci.

    Come si applica. La mancata distribuzione non cambia nulla. In forza del principio di trasparenza, Tizio deve dichiarare 20.000 euro (il 50% di 40.000) nel quadro RH. Nel rigo RH18, colonna 1, va indicato l’importo della quota di reddito della società semplice, che poi confluisce nel rigo RN1 colonna 5 del quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Compila il rigo RH1 con codice fiscale della società, codice 4 in colonna 2, 50% in colonna 3 e 20.000 euro in colonna 4.
    • Riporta la quota in RH18, colonna 1, che poi va nel rigo RN1 del quadro RN.
    • Il reddito è tassato con le aliquote IRPEF ordinarie nella tua dichiarazione personale.

    Caso 2 – Socio con quota di perdita dalla società semplice

    Scenario. Sempronio partecipa per il 30% a una società semplice che nel 2025 ha registrato una perdita complessiva di 15.000 euro. La perdita gli viene imputata per 4.500 euro.

    Come si applica. Anche le perdite vengono imputate per trasparenza. Sempronio indica nella colonna 4 del rigo RH1 l’importo di 4.500 euro preceduto dal segno meno. La perdita di una società semplice può abbattere il reddito complessivo del socio fino a concorrenza del reddito minimo della società, seguendo le istruzioni del rigo RH18. Le perdite in eccesso non possono essere riportate agli anni successivi dai soci di società semplice.

    In pratica

    • Indica la perdita con il segno meno nella colonna 4 del rigo RH1.
    • La quota di perdita può ridurre il tuo reddito complessivo secondo le regole del quadro RH.
    • Se il reddito della società è stato certificato, conserva il prospetto che ti ha rilasciato la società.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la società semplice non ha distribuito nulla, devo comunque pagare le imposte?

    Sì. Il principio di trasparenza prevede che il reddito sia imputato al socio nell’anno in cui matura in capo alla società, indipendentemente dalla distribuzione. Dovrai pagare la tua quota di IRPEF anche se non hai ricevuto nulla.

    Come ottengo i dati per compilare il quadro RH?

    La società semplice deve rilasciare a ciascun socio un prospetto con la quota di reddito (o perdita), le ritenute d’acconto subite e gli altri dati necessari. Senza questo prospetto non è possibile compilare correttamente il quadro RH.

    La quota di reddito della società semplice si somma al mio stipendio?

    Sì. Il reddito imputato per trasparenza confluisce nel reddito complessivo e si somma agli altri redditi (lavoro dipendente, fabbricati, ecc.) per determinare la base imponibile IRPEF.

    Posso compensare la perdita della società semplice con il mio reddito da lavoro?

    La perdita di una società semplice può abbattere il reddito complessivo del socio, seguendo le regole specifiche del quadro RH. Non è possibile un utilizzo illimitato: le istruzioni prevedono limiti legati al reddito minimo della società.

    La società semplice deve presentare una propria dichiarazione?

    Sì. La società semplice presenta il Modello Redditi SP, che calcola e ripartisce il reddito tra i soci. I soci poi riportano la loro quota nel Modello Redditi PF, quadro RH.

    Come funziona se la società semplice possiede azioni di una Spa?

    I dividendi percepiti dalla società semplice dalla Spa vengono attribuiti ai soci per trasparenza con il regime fiscale corrispondente alla loro posizione (art. 32-quater del D.L. 124/2019). Il prospetto societario deve specificare la natura e l’ammontare di questi proventi.

  • Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    Art. 12-quater L. 898/1970 – Competenza territoriale per le obbligazioni

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla presente legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio.

  • Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    Art. 12-ter L. 898/1970 – Pensione di reversibilita’ per morte di un figlio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall’ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.

    2. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell’altro.

    3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

  • Art. 115 L. 633/1941

    Art. 115 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Dopo la morte dell'autore, il diritto di utilizzazione dell'opera, quando l'autore stesso non abbia altrimenti disposto, deve rimanere indiviso fra gli eredi per il periodo di tre anni dalla morte medesima, salvo che l'autorità giudiziaria, sopra istanza di uno o più coeredi, consenta, per gravi ragioni, che la divisione si effettui senza indugio.

    Decorso il detto periodo, gli eredi possono stabilire, per comune accordo, che il diritto rimanga ancora in comunione per la durata che sarà da essi fissata, entro i limiti indicati nelle disposizioni contenute nei codici.

    La comunione è regolata dalle disposizioni del Codice civile e da quelle che seguono.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 12-bis L. 898/1970 – Quota TFR spettante al coniuge divorziato

    Art. 12-bis L. 898/1970 – Quota TFR spettante al coniuge divorziato

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza.

    2. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

  • Ex regime dei minimi: chi lo applica ancora e come dichiarare

    In sintesi

    • Il vecchio regime dei minimi è chiuso: dal 1° gennaio 2016 non è più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011), ma chi vi era già entrato può completare il quinquennio agevolato.
    • Imposta sostitutiva al 5%: chi applica ancora il regime di vantaggio paga un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP pari al 5% del reddito netto, da indicare nel rigo LM11 del quadro LM.
    • Differenza chiave col forfettario: il regime forfettario standard prevede un’aliquota del 15% (o 5% per i primi 5 anni di nuova attività); il vecchio regime di vantaggio ha sempre e solo l’aliquota del 5%, ma è riservato a chi vi era già nel regime alla data di transizione.
    • Limite di ricavi e requisiti: nel regime di vantaggio il reddito si calcola con il metodo analitico (ricavi meno costi effettivi), non con il coefficiente forfettario. Non si applica il limite di 85.000 euro del forfettario.
    • Perdite riportabili: le perdite maturate nel regime di vantaggio si riportano agli anni successivi ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza, secondo le colonne del rigo LM50.

    Il regime di vantaggio (ex minimi): cos'è e chi può ancora applicarlo

    Il cosiddetto regime dei minimi, poi rinominato regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, era previsto dall’art. 27 del D.L. 98/2011. Chi vi aderiva poteva applicare un’imposta sostitutiva del 5% sul reddito netto, per un periodo massimo di cinque anni (o fino al compimento del 35° anno di età se più favorevole).

    Dal 1° gennaio 2016 il regime forfettario ha sostituito quello di vantaggio come unico regime agevolato disponibile. Tuttavia, le istruzioni al Modello Redditi PF 2026 confermano che i contribuenti già nel regime di vantaggio prima del 2016 possono continuarlo fino al termine naturale dei cinque anni, compilando la sezione I del quadro LM.

    La differenza pratica rispetto al regime forfettario è sostanziale. Nel regime di vantaggio il reddito non si calcola applicando un coefficiente di redditività ai ricavi (come nel forfettario): si determina analiticamente, sottraendo i costi effettivi dai ricavi. L’aliquota è sempre il 5%, senza possibilità di passare al 15%.

    Se sei ancora nel regime di vantaggio nel 2025 (periodo d’imposta del Modello Redditi 2026), compila la sezione I del quadro LM. Se invece ti sei nel frattempo spostato al forfettario, compili la sezione III dello stesso quadro LM.

    Regime di vantaggio vs regime forfettario: principali differenze
    Caratteristica Regime di vantaggio (ex minimi) Regime forfettario
    Norma di riferimento Art. 27 D.L. 98/2011 Art. 1, commi 54-89, L. 190/2014
    Accesso per nuovi soggetti Chiuso dal 2016 Aperto (ricavi ≤ 85.000 euro anno precedente)
    Calcolo del reddito Analitico (ricavi – costi effettivi) Forfettario (ricavi × coefficiente ATECO)
    Aliquota imposta sostitutiva 5% sempre 15% ordinaria, 5% per primi 5 anni nuova attività
    Rigo dichiarativo LM11 (sezione I quadro LM) LM39 (sezione III quadro LM)
    Perdite riportabili Fino al 5° anno (rigo LM50) Secondo le regole del regime

    Esempio pratico

    • Tizio ha avviato un’attività di consulenza nel 2021 in regime di vantaggio. Nel 2025 è al quinto e ultimo anno agevolato. Ha incassato compensi per 40.000 euro e sostenuto spese deducibili per 8.000 euro. Il reddito lordo (rigo LM6) è 40.000 euro. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali versati (supponiamo 4.000 euro), il reddito netto soggetto a imposta sostitutiva (rigo LM10) è 28.000 euro. L’imposta sostitutiva al 5% (rigo LM11) è 1.400 euro. Dal 2026 Tizio dovrà uscire dal regime di vantaggio e valutare se accedere al forfettario.

    Documenti necessari

    • Registro degli incassi e dei pagamenti (regime di cassa)
    • Fatture emesse e incassate nel 2025
    • Ricevute dei contributi previdenziali versati nel 2025
    • Documentazione delle spese deducibili sostenute nel 2025
    • Eventuale documentazione delle perdite pregresse da riportare (colonne del rigo LM50)
    • F24 degli acconti d’imposta sostitutiva versati con codici tributo 1793 e 1794

    Caso 1 – Ultimo anno nel regime di vantaggio

    Scenario. Caio, consulente informatico, ha avviato l’attività nel 2021 in regime di vantaggio. Il 2025 è il suo quinto anno. Ha ricavi per 35.000 euro, costi per 5.000 euro e contributi versati per 3.500 euro.

    Come si applica. Caio compila la sezione I del quadro LM. Nel rigo LM6 indica il reddito lordo: 35.000 – 5.000 = 30.000 euro. Nel rigo LM7 indica i contributi versati (3.500 euro). Il rigo LM10, reddito al netto dei contributi soggetto a imposta sostitutiva, è 30.000 – 3.500 = 26.500 euro. Il rigo LM11 contiene l’imposta sostitutiva: 5% di 26.500 = 1.325 euro. Dal 2026 dovrà valutare l’ingresso nel regime forfettario o il rientro nell’ordinario.

    In pratica

    • Compila la sezione I del quadro LM (non la sezione III che è per il forfettario).
    • L’imposta al 5% va nel rigo LM11 e va versata con il codice tributo 1795.
    • Verifica se hai perdite degli anni precedenti da riportare nel rigo LM9.

    Caso 2 – Fuoriuscita anticipata e passaggio al forfettario

    Scenario. Sempronia era nel regime di vantaggio dal 2022. Nel 2025 decide di uscire anticipatamente e di passare al regime forfettario perché i suoi ricavi sono rimasti sotto 85.000 euro e le conviene la semplificazione.

    Come si applica. Le istruzioni del quadro LM prevedono che, qualora il reddito determinato forfetariamente nel corso del periodo d’imposta debba essere assoggettato a due distinte aliquote, nel primo modulo vanno i dati dell’attività ‘nuova’ in regime di vantaggio (con la casella barrata) e nel secondo modulo i dati relativi al regime forfettario al 15%. Sempronia compila due moduli del quadro LM: il primo per la frazione dell’anno in vantaggio, il secondo per la frazione in forfettario. Le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dei periodi successivi.

    In pratica

    • Se cambi regime a metà anno, compila due moduli del quadro LM: sezione I per il vantaggio, sezione III per il forfettario.
    • Le perdite del regime di vantaggio possono essere riportate nei periodi successivi, ma non oltre il quinto anno dalla loro formazione.
    • Per il passaggio definitivo al forfettario verifica di possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 1, commi 54-89, della L. 190/2014.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso ancora aderire al vecchio regime dei minimi nel 2025?

    No. Il regime di vantaggio è chiuso a nuovi ingressi dal 1° gennaio 2016. Solo chi vi era già aderente può continuarlo fino al termine dei cinque anni agevolati. Chi vuole un regime semplificato oggi può accedere solo al regime forfettario.

    Qual è la differenza pratica tra il 5% del vantaggio e il 5% dei nuovi forfettari?

    Il 5% del regime di vantaggio si applica al reddito calcolato analiticamente (ricavi meno costi effettivi). Il 5% del forfettario per i nuovi si applica al reddito determinato forfettariamente (ricavi per il coefficiente ATECO). Il risultato può essere molto diverso.

    Come si calcola la base imponibile nel regime di vantaggio?

    Si calcolano i ricavi e i compensi effettivamente incassati nel 2025, si sottraggono le spese deducibili effettivamente pagate nel 2025 e i contributi previdenziali versati. Il risultato è il reddito netto soggetto all’imposta sostitutiva del 5%.

    Posso dedurre i contributi previdenziali nel regime di vantaggio?

    Sì. Le istruzioni al rigo LM7 del quadro LM precisano che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito lordo per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva al 5%.

    Cosa succede alle perdite del regime di vantaggio?

    Le perdite maturate nel regime di vantaggio (indicate nel rigo LM50 per anno di formazione) si riportano agli anni successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza. Non si compensano con redditi di altre categorie.

    Se esco dal regime di vantaggio, posso portare le perdite nel forfettario?

    Le istruzioni confermano che le perdite maturate nel regime di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto a imposta sostitutiva dell’attività esercitata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero ammontare che trova capienza in essi.

  • Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    Art. 12 L. 898/1970 – Riconoscimento figlio nato fuori matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

  • Art. 11 L. 898/1970 – Patria potesta’ dopo lo scioglimento

    Art. 11 L. 898/1970 – Patria potesta’ dopo lo scioglimento

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo abrogato dall’art. 14, L. 6 marzo 1987, n. 74.]

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