Autore: Andrea Marton

  • Art. 96 T.U. Stupefacenti – Cure e assistenza ai detenuti tossicodipendenti

    Art. 96 T.U. Stupefacenti – Prestazioni socio-sanitarie per i tossicodipendenti detenuti

    D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – Testo Unico in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope

    1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.

    3. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

    4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di cui all'art.

    115. 5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.

    6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.

    6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale.

    6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Torna al sommario

  • Separazione personale – Glossario giuridico

    Separazione personale: istituto che, sospendendo alcuni doveri coniugali (in particolare la coabitazione) e attenuandone altri, non scioglie il vincolo matrimoniale ma costituisce di regola il presupposto per il successivo divorzio.

    Significato giuridico

    La separazione personale e disciplinata dagli artt. 150 ss. del codice civile e dalla legge sul divorzio (l. 898/1970 e succ. mod.). Si distinguono due tipi: separazione consensuale (artt. 158 c.c. e 711 c.p.c.), basata sull’accordo dei coniugi su tutte le condizioni (affidamento figli, mantenimento, casa coniugale, beni); separazione giudiziale (art. 151 c.c.), pronunciata dal giudice in mancanza di accordo, su domanda di uno o entrambi i coniugi. Presupposto: intollerabilita della prosecuzione della convivenza o grave pregiudizio per la prole. La separazione puo essere con addebito a uno dei coniugi (responsabilita per violazione dei doveri coniugali), con perdita del diritto al mantenimento e ai diritti successori. La riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha unificato il rito di separazione e divorzio.

    Esempio pratico

    Tizio e Caia decidono di separarsi consensualmente. Trovano accordo su: affidamento condiviso dei due figli minori, contributo paterno al mantenimento dei figli di 800 euro/mese, assegnazione della casa familiare a Caia con cui restano i figli prevalentemente, divisione dei beni mobili. Depositano ricorso congiunto al tribunale, che omologa l’accordo. Trascorsi sei mesi possono presentare domanda di divorzio.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal divorzio che scioglie definitivamente il matrimonio, mentre la separazione lo sospende solo. Diverge dalla separazione di fatto (mero allontanamento senza atto formale), priva di effetti giuridici tipici, ma rilevante come presupposto per il divorzio diretto in alcuni casi. La negoziazione assistita (l. 162/2014) e la separazione in Comune (assenza di figli minori o non autosufficienti) sono procedure semplificate alternative alla separazione giudiziale.

    Riferimenti normativi

    • art. 150 c.c. – istituto della separazione personale
    • art. 151 c.c. – separazione giudiziale
    • art. 156 c.c. – assegno di mantenimento al coniuge
    • art. 158 c.c. – separazione consensuale
    • d.lgs. 149/2022 (Cartabia) – rito unico separazione e divorzio
  • Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della persona prudente)

    Art. 37-ter D.Lgs. 209/2005 – (Principio della persona prudente)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa investe tutti gli attivi, inclusi quelli che coprono il Requisito Patrimoniale Minimo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità, conformemente al principio della persona prudente, come specificato nei commi da 2 a 6, nonché dal regolamento dell'IVASS adottato in conformità con le disposizioni dell'Unione europea.

    2. 2. L'impresa investe tutti gli attivi: a) in attività e strumenti dei quali possa identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, e ne tiene opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, lettera a); b) in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso; c) localizzando le attività secondo criteri tali da assicurare la loro disponibilità.

    3. 3. L'impresa, in ogni caso, investe gli attivi assicurando che: a) gli investimenti in strumenti finanziari derivati contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un'efficace gestione del portafoglio; b) gli investimenti in attività non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni caso a livelli prudenziali; c) gli investimenti siano adeguatamente diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica, nonché l'accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme; d) gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo, non determinino un'eccessiva concentrazione di rischi.

    4. L'impresa può localizzare gli attivi anche al di fuori del territorio della Repubblica o degli Stati membri, nel rispetto del principio di cui al comma 2, lettera c).

    5. L'IVASS, qualora l'impresa vanti crediti verso i riassicuratori o i retrocessionari aventi sede in uno Stato terzo il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, può richiedere all'impresa cedente di localizzare all'interno del territorio della Repubblica attivi di importo corrispondente ai suddetti crediti.

    6. L'IVASS, qualora non abbia esercitato il potere di cui al comma 5, può chiedere alle imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato terzo, il cui regime di solvibilità non sia ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento comunitario, di costituire nel territorio della Repubblica garanzie reali a fronte dei propri impegni nei confronti di un'impresa italiana.

    ))

  • Art. 287 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio dell’azione di risarcimento

    Art. 287 D.Lgs. 209/2005 – Esercizio dell’azione di risarcimento

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b) , c-bis) ,d) , d-bis) e d-ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera c), l'azione per il risarcimento dei danni può essere proposta solo dopo che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno. 70

    2. Il danneggiato che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 283, comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non è tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga identificata l'impresa di assicurazione del responsabile.

    3. L'azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata esclusivamente nei confronti dell'impresa designata. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada può tuttavia intervenire nel processo, anche in grado di appello.

    4. Nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere b), d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.

    5. Nel giudizio promosso ai sensi dell'articolo 283, comma 1, lettere c) e c-bis , deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell'impresa di assicurazione o altro soggetto che gestisce la procedura cui è soggetta l'impresa . 70

  • Art. 3 sexies Cod. Amb. – Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

    Art. 3 Sexies Cod. Amb. – Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108 , e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale.

    1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all’allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 , qualora agli stessi non si applichi l’articolo 6, comma 2, del presente decreto, l’autorità competente all’elaborazione e all’approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

    1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis l’autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve contenere l’indicazione del titolo del piano o del programma, dell’autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

    1-quater. L’autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

    1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1-ter, chiunque può prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all’autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

    1-sexies. L’autorità procedente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma 1-quinquies nell’adozione del piano o programma.

    1-septies. Il piano o programma, dopo che è stato adottato, è pubblicato nel sito web dell’autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l’autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico

  • Art. 35 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 35 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 35 L. Fall. – Integrazione dei poteri del curatore

    Integrazione dei poteri del curatore

  • Art. 78 CPI – Rinuncia

    Art. 78 CPI – Rinuncia

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, da annotare sul registro dei brevetti.

    2. Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l’attribuzione o l’accertamento di tali diritti, la rinuncia è senza effetto se non accompagnata dal consenso scritto dei terzi medesimi.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): causali e durata

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria prevede preavvisi differenziati per categoria e anzianità. Per gli operai sono molto brevi (7-10 giorni lavorativi); per gli impiegati vanno da 1 a 6 mesi in base al livello e anzianità. La durata ridotta riflette la natura del settore (cantieri a termine, mobilità tra imprese). Si applica l’indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Preavviso CCNL Edilizia Industria (sintesi)
    Categoria Anzianità Preavviso
    Operai (industria) ≤3 anni 7 giorni lavorativi
    Operai (industria) >3 anni 10 giorni lavorativi
    Impiegati 7° livello 1 mese
    Impiegati 4°-6° livello ≤5 anni 1-2 mesi
    Impiegati 4°-6° livello >5 anni 2-3 mesi
    Impiegati 2°-3° livello ≤5 anni 3-4 mesi
    Impiegati 1° / 1ª super 4-6 mesi

    I giorni operai si computano lavorativi (esclusi sabato/domenica e festivi). I mesi impiegati si computano di calendario.

    Preavviso operai: brevi termini

    L’edilizia prevede preavvisi molto brevi per gli operai, riflettendo la natura del settore con cantieri a termine, mobilità tra imprese, lavoro stagionale:

    • Anzianità fino a 3 anni: 7 giorni lavorativi
    • Anzianità oltre 3 anni: 10 giorni lavorativi

    I giorni lavorativi escludono sabato, domenica e festivi. Esempio: 10 giorni lavorativi a partire da lunedì coprono fino al venerdì della seconda settimana successiva.

    Preavviso impiegati: termini standard

    Per gli impiegati il preavviso è più lungo, in linea con altri settori:

    • Da 1 mese (7° livello) a 6 mesi (1ª categoria super)
    • Modulazione in base al livello e all’anzianità
    • I mesi si computano di calendario

    Per le dimissioni il preavviso è di norma metà di quello previsto per il licenziamento.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    In caso di licenziamento immediato senza preavviso, il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato (compresi ratei gratifica natalizia, ferie, ROL).

    Particolarità edilizia: l’indennità sostitutiva include anche l’accantonamento Cassa Edile proporzionale (18,5% sul periodo di preavviso non lavorato).

    In caso di dimissioni senza preavviso del lavoratore, il datore trattiene il corrispondente dalla liquidazione.

    Malattia durante il preavviso

    Una particolarità importante: l’operaio che cada ammalato durante il periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso, oltre al trattamento economico di malattia.

    In pratica: se il lavoratore è in malattia durante il preavviso, il periodo non si interrompe per il computo (a differenza del periodo di prova). Il rapporto cessa alla scadenza naturale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio dimissioni con 2 anni anzianità
    Tizio (3° livello, 2 anni) si dimette il lunedì 10 marzo 2026. Preavviso operaio anzianità ≤3 anni: 7 giorni lavorativi (di solito metà per dimissioni = 4 giorni lavorativi). Lavora regolarmente fino al venerdì 14 marzo. Cessazione al 14 marzo.
    Caia – Impiegata 2° livello licenziamento
    Caia (impiegata 2° livello, 7 anni anzianità) riceve licenziamento per GMO con effetto immediato. Preavviso dovuto: 4 mesi. Indennità sostitutiva: 4 × retribuzione mensile + ratei gratifica natalizia + accantonamento Cassa Edile su 4 mesi.
    Sempronio – Operaio in malattia durante preavviso
    Sempronio (operaio 2° livello) riceve licenziamento il 1° marzo, preavviso 10 giorni lavorativi (anzianità 5 anni). Il giorno 3 si ammala con prognosi 8 giorni. Il preavviso scade comunque il 15 marzo. Durante la malattia percepisce trattamento ordinario; il rapporto cessa al 15 marzo.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi licenzio come operaio edile?
    Anzianità ≤3 anni: 7 giorni lavorativi (di solito metà per dimissioni). Anzianità >3 anni: 10 giorni lavorativi.
    Quanto preavviso per gli impiegati?
    Da 1 mese (7° livello) a 6 mesi (1ª categoria super). Modulazione per livello e anzianità.
    I giorni del preavviso operai sono lavorativi?
    Sì, si computano giorni lavorativi (esclusi sabato/domenica/festivi). Per gli impiegati i mesi sono di calendario.
    Cosa succede se mi ammalo durante il preavviso?
    Per gli operai: conservazione del posto fino alla scadenza naturale del preavviso. Per gli impiegati: in genere il preavviso prosegue (non si interrompe), ma alcune Casse Edili territoriali hanno previsioni specifiche.
    L'indennità sostitutiva include la Cassa Edile?
    Sì, l’indennità per mancato preavviso include anche l’accantonamento Cassa Edile (18,5%) proporzionale al periodo non lavorato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria, tutele e comporto e operai e impiegati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 107 Codice del Processo Amministrativo – Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    Art. 107 Codice del Processo Amministrativo – Impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione

    D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – Codice del processo amministrativo

    1. Contro la sentenza emessa nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

    2. La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.

    Titolo IV – Opposizione di terzo

  • Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Consorzi di Bonifica

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Consorzi di Bonifica

    Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

    In sintesi

    La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Istituti trattati
    Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

    Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

    La disponibilità

    È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, di regola parametrata alla giornata e di importo diverso tra feriale e festivo, secondo quanto stabilito dal CCNL e dagli accordi aziendali.

    L’intervento

    Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

    Il riposo

    L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
    Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
    Caia — settimana di reperibilità senza interventi
    Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi secondo gli importi del CCNL: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
    Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dal CCNL.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Art. 329 DPR 495/1992

    Art. 329 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Patenti speciali delle categorie C e D

    1. La patente speciale di categoria C abilita alla guida di autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 11,5 t. La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.

    2. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, potrà limitare la guida ad autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste dal comma

    1. 3. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente; in questa deve essere precisato quale protesi o ortesi sia prescritta, ove ricorra, e quale adattamento sia richiesto sul veicolo.