Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
Art. 7 D.Lgs. 23/2015 – Computo anzianità negli appalti
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Ai fini del calcolo delle indennita’ e dell’importo di cui all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, e all’articolo 6, l’anzianita’ di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto si computa tenendosi conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore e’ stato impiegato nell’attivita’ appaltata.
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita’ per le parti di addivenire a ogni altra modalita’ di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo’ offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita’, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia gia’ proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione. A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e’ integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e’ assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis.
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrità dell'opera può condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purche’ effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita’, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Art. 4 D.Lgs. 23/2015 – Vizi formali e procedurali
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilita’, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.
2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Art. 3 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennita’ non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita’.
2. Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennita’ risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative, nonche’ quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell’indennita’ risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non puo’ essere superiore a dodici mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. Al lavoratore e’ attribuita la facolta’ di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Al licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1 non trova applicazione l’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.
Le accise sono imposte indirette sul consumo di prodotti specifici: energetici, alcol, tabacchi, energia elettrica.
Sono disciplinate dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995) e gestite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Si calcolano sulla quantità (euro per litro, per kg, per kWh, per metro cubo), non sul valore del prodotto.
L’accisa è dovuta dal fabbricante o depositario autorizzato, ma viene trasferita sul prezzo finale pagato dal consumatore.
Sull’importo già comprensivo di accisa si applica poi l’IVA: si parla quindi di «tassa sulla tassa».
I prodotti possono circolare in regime di sospensione d’imposta nei depositi fiscali: l’accisa scatta solo all’immissione in consumo.
Che cosa sono le accise
Ogni volta che fai il pieno di benzina, paghi la bolletta della luce o compri un pacchetto di sigarette, una parte del prezzo è costituita dall’accisa. Si tratta di un’imposta indiretta, cioè un’imposta che non colpisce il tuo reddito ma il consumo di certi prodotti. In Italia le accise sono disciplinate dal Testo Unico Accise, il D.Lgs. 504/1995, e la loro gestione spetta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La caratteristica più importante dell’accisa è che si misura sulla quantità, non sul valore. Mentre l’IVA è sempre una percentuale del prezzo (es. il 22% di quello che paghi), l’accisa è un importo fisso per ogni unità di prodotto: tanti euro per ogni litro di carburante, tanti euro per ogni kWh di energia elettrica consumata, tanti euro per ogni metro cubo di gas. Questo significa che l’accisa non cambia al variare del prezzo di mercato del prodotto, ma solo quando il legislatore decide di modificarla.
Da un punto di vista legale, l’accisa non è dovuta direttamente dal consumatore finale, ma dal fabbricante o dal depositario autorizzato (cioè chi gestisce il deposito fiscale). In pratica, però, questo costo viene riversato a valle lungo tutta la filiera e finisce nel prezzo che tu paghi alla pompa, in bolletta o al supermercato. A quel punto, sull’importo già comprensivo di accisa viene applicata anche l’IVA: ecco perché si parla spesso di «tassa sulla tassa», specialmente per i carburanti.
I prodotti soggetti ad accisa possono essere prodotti, trasportati e stoccati in regime di sospensione d’imposta, cioè senza che l’accisa sia ancora dovuta. Questo avviene all’interno di depositi fiscali appositamente autorizzati. L’imposta diventa esigibile solo nel momento in cui il prodotto viene immesso in consumo, cioè esce dal deposito per essere venduto o consegnato all’utente finale. La circolazione in sospensione è tracciata con documenti elettronici (e-AD per i prodotti in sospensione, e-DAS per quelli già immessi in consumo).
I principali prodotti soggetti ad accisa
Categoria
Base di calcolo
Note principali
Carburanti (benzina, gasolio)
Euro per litro
Accisa elevata; su cui si applica anche l'IVA
Energia elettrica
Euro per kWh
Esenzioni/riduzioni per uso domestico entro certe soglie
Gas naturale (metano)
Euro per metro cubo
Aliquote differenziate per uso civile e industriale
Alcol e bevande alcoliche
Euro per ettolitro/grado
Vino: aliquota zero, ma soggetto ai vincoli amministrativi
Tabacchi lavorati
Componente prevalente del prezzo
Prezzo al pubblico fissato in tariffa, regime di monopolio
Esempio pratico
Immagina che Tizio faccia il pieno da 50 litri di benzina. Il prezzo alla pompa include tre voci principali: il costo industriale del carburante, l’accisa (un importo fisso per litro, stabilito dalla legge e di importo elevato) e l’IVA calcolata sull’importo già comprensivo di accisa. Se l’accisa fosse, in via puramente illustrativa, pari a una certa cifra per litro, su 50 litri Tizio pagherebbe quella cifra moltiplicata per 50, più l’IVA. Anche se il prezzo del petrolio scende, l’accisa rimane invariata: cambia solo la quota ‘industriale’, non quella fiscale.
Documenti necessari
D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico Accise (struttura normativa di riferimento)
Documenti elettronici e-AD e e-DAS (per la circolazione dei prodotti in sospensione d’imposta)
Istanza trimestrale all’Agenzia delle Dogane (per il rimborso accisa gasolio autotrasporto)
Bolletta energetica (per verificare la voce accisa su luce e gas)
Licenza/autorizzazione deposito fiscale (per operatori del settore)
Tizio, consumatore finale: paga l'accisa senza saperlo
Scenario. Tizio è un privato che ogni settimana fa il pieno di gasolio e paga la bolletta della luce. Non ha rapporti diretti con l’Agenzia delle Dogane e non riceve nessun avviso fiscale sulle accise.
Come si applica. Dal punto di vista giuridico, il debitore dell’accisa è il depositario autorizzato che immette il carburante in consumo, non Tizio. Tuttavia il depositario incorpora il costo dell’accisa nel prezzo di vendita, che Tizio paga alla pompa. Lo stesso meccanismo si ripete in bolletta: il distributore di energia addebita l’accisa come voce separata (obbligatoria per legge), e sull’intero importo (accisa inclusa) applica l’IVA. Tizio sopporta economicamente l’imposta, ma non ha obblighi dichiarativi né di versamento verso il Fisco per questo.
In pratica
Il consumatore finale non dichiara né versa l’accisa: lo fa il produttore/distributore.
In bolletta la voce ‘accisa’ è esposta separatamente: è utile verificarla per capire la composizione del costo.
L’IVA si calcola sull’importo comprensivo di accisa, quindi un’accisa più alta aumenta anche la base IVA.
Caio, titolare di un'azienda agricola: gasolio agevolato
Scenario. Caio gestisce un’azienda agricola e utilizza gasolio per i trattori e i macchinari agricoli. Il prezzo alla pompa standard include un’accisa elevata, ma Caio ha sentito parlare di un regime agevolato per l’agricoltura.
Come si applica. La normativa sulle accise prevede per il gasolio destinato a usi agricoli un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria applicata ai carburanti per autotrazione. Caio può acquistare gasolio ‘agricolo’ beneficiando di questa agevolazione, a condizione di rispettare i requisiti previsti (tipo di attività, macchinari, documentazione). L’Agenzia delle Dogane gestisce questi regimi agevolati e può effettuare controlli sulla destinazione effettiva del prodotto.
In pratica
Il gasolio agricolo sconta un’accisa ridotta rispetto a quello per uso autotrazione: il risparmio può essere significativo.
Occorre rispettare i requisiti normativi e conservare la documentazione che attesti l’uso agricolo del carburante.
In caso di controllo, l’utilizzo del gasolio agevolato per scopi diversi da quelli previsti comporta il recupero dell’accisa piena più sanzioni.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Formalmente l’accisa è dovuta dal fabbricante o dal depositario autorizzato che immette il prodotto in consumo. In pratica, però, il costo viene trasferito al consumatore finale attraverso il prezzo di vendita. Il consumatore non ha obblighi di dichiarazione o versamento diretto.
Perché l'accisa si chiama 'tassa sulla tassa'?
Perché l’IVA (che è una percentuale) si calcola sull’importo già comprensivo di accisa. Quindi se l’accisa è alta, la base su cui si calcola l’IVA è più alta, e il consumatore paga IVA anche sulla quota di accisa, non solo sul costo ‘industriale’ del prodotto.
Il vino è soggetto ad accisa?
Il vino rientra nella categoria delle bevande alcoliche soggette al regime delle accise, ma sconta un’aliquota pari a zero. Resta comunque soggetto agli obblighi amministrativi e documentali del settore (registri, documenti di circolazione).
Cosa succede se un prodotto circola fuori dal deposito fiscale senza pagare l'accisa?
Se un prodotto viene immesso in consumo senza che l’accisa venga assolta, si configura una violazione grave con conseguente recupero dell’imposta, sanzioni e, nei casi più seri, profili penali. Il sistema dei depositi fiscali e dei documenti elettronici (e-AD, e-DAS) serve proprio a tracciare i prodotti e garantire il pagamento.
Le accise cambiano spesso?
Le aliquote possono essere modificate dal legislatore, di solito con la legge di bilancio annuale. La struttura normativa (il D.Lgs. 504/1995) è stabile, ma i valori specifici per litro, kWh o metro cubo possono variare. Per conoscere le aliquote vigenti occorre sempre verificare la misura aggiornata pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Le accise si applicano anche sull'energia elettrica?
Sì. L’accisa sull’energia elettrica si applica per kWh consumato ed è esposta in bolletta. Sono previste esenzioni o riduzioni per le utenze domestiche entro certi livelli di consumo o di potenza impegnata, e regimi specifici per gli usi industriali sopra determinate soglie.
Art. 2 D.Lgs. 23/2015 – Licenziamento discriminatorio, nullo e orale
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita’ del licenziamento perche’ discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche’ riconducibile agli altri casi di nullita’ espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennita’ di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche’ intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi’ il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita’ e l’inefficacia, stabilendo a tal fine un’indennita’ commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita’ lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra’ essere inferiore a cinque mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e’ condannato, altresi’, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e’ data la facolta’ di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennita’ pari a quindici mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e’ assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell’indennita’ deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita’ fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 277 RD 12/1941 – Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Disposizioni di coordinamento, integrative e complementari. Con successivi decreti reali, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro delle finanze, sono emanate le norme di coordinamento e le altre, anche di carattere integrativo e complementare, occorrenti per la completa attuazione del presente ordinamento. Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia e di Albania Imperatore d’Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI Il Ministro per le finanze DI REVEL
D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – Tutele crescenti – contratto a tempo indeterminato
1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e’ disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, e’ disciplinato dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 12-sexies L. 898/1970 – Sanzione penale per omesso pagamento assegno
L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)
[Articolo soppresso dal D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, art. 7, a decorrere dal 06/04/2018. I richiami alle disposizioni del presente articolo si intendono riferiti all’articolo 570-bis codice penale.]
1. Al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale.
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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