Autore: Andrea Marton

  • Art. 20 Cod. Amb. – Consultazione preventiva

    Art. 20 Cod. Amb. – Consultazione preventiva

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il proponente ha la facoltà di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), una fase di confronto con l’autorità competente al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da considerare per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l’autorità competente trasmette al proponente il proprio parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis. .

  • Art. 74 D.P.R. 115/2002

    Art. 74 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. È assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

    2. È, altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. 79

  • Art. 90 Reg. (UE) 2024/1689 – Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici

    Art. 90 Reg. (UE) 2024/1689 – Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici

    Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

    1. Il gruppo di esperti scientifici può effettuare una segnalazione qualificata all'ufficio per l'IA qualora abbia motivo di sospettare che:

    a) un modello di IA per finalità generali presenti un rischio concreto identificabile a livello dell'Unione; o

    b) un modello di IA per finalità generali soddisfi le condizioni di cui all'articolo 51.

    2. In seguito a tale segnalazione qualificata, la Commissione, tramite l'ufficio per l'IA e dopo avere informato il consiglio per l'IA, può esercitare le competenze di cui alla presente sezione ai fini della valutazione della questione. L'ufficio per l'IA informa il consiglio per l'IA di qualsiasi misura conformemente agli articoli da 91 a 94.

    3. La segnalazione qualificata è debitamente motivata e indica almeno:

    a) il punto di contatto del fornitore del modello di IA per finalità generali con rischio sistemico in questione;

    b) una descrizione dei fatti di cui trattasi e dei motivi della segnalazione effettuata dal gruppo di esperti scientifici;

    c) qualsiasi altra informazione che il gruppo di esperti scientifici ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

  • Art. 1134 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    Art. 1134 Codice della Navigazione – Pene accessorie

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    La condanna per i delitti previsti negli articoli 1127, 1128, 1131, ovvero per alcuno dei delitti previsti nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale, in relazione ad uno dei documenti indicati nell'articolo 1126 di questo codice, importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione. Dei delitti contro la proprietà della nave dell'aeromobile o del carico

  • Art. 19 Cod. Amb. – Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

    Art. 19 Cod. Amb. – Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Il proponente trasmette all’autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformità a quanto contenuto nell’allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonché copia dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’articolo

    33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

    3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l’autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 . Contestualmente, l’autorità competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet.

    4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall’avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

    5. L’autorità competente, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.

    6. Una sola volta ed entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, l’autorità competente può richiedere al proponente chiarimenti ovvero integrazioni finalizzati alla non sottoposizione del progetto al procedimento di VIA, assegnando al medesimo un termine non superiore a trenta giorni. Qualora il proponente non presenti i chiarimenti ovvero le integrazioni richiesti entro il termine assegnato, l’istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all’autorità competente di procedere all’archiviazione.

    6-bis. L’autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richiesti. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto, l’autorità competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. Nei casi di cui al secondo periodo, l’autorità competente comunica tempestivamente e per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l’adozione del provvedimento. La comunicazione di cui al periodo precedente è, altresì, pubblicata nel sito internet istituzionale dell’autorità competente.

    7. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente in sede di presentazione dello studio preliminare ambientale, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2024, N. 153 .

    8. Qualora l’autorità competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato V alla parte seconda.

    9. Per i progetti elencati nell’allegato II-bis e nell’allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell’11 aprile 2015 .

    10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell’autorità competente. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA. Decorsa l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il relativo procedimento è reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento ovvero di modifiche, anche progettuali, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del terzo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA originario . Se l’istanza di cui al terzo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al terzo periodo, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l’autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a venti giorni. Qualora entro il termine assegnato l’istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all’esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell’autorità competente nel termine di dieci giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l’istanza si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.

    11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 . In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’ articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 , acquisito, qualora la competente Commissione di cui all’articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell’ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni.

    12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell’esercizio di tale attività da parte dell’autorità competente, sono tempestivamente pubblicati dall’autorità competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.

  • Art. 4 TUEL – Articolo 4

    Art. 4 TUEL – Articolo 4

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Ai sensi dell’ articolo 117, primo e secondo comma , e dell’ articolo 118, primo comma della Costituzione , le regioni, ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

    2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall’ articolo 117 della Costituzione , gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.

    3. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all’articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59 , secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale.

    4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

    5. Le regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze.

  • Art. 73 D.P.R. 115/2002

    Art. 73 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. In adempimento dell'obbligo previsto dall' articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

    2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione.

    2-bis. I provvedimenti della Corte di cassazione sono esenti dall'obbligo della registrazione. (L)

    ((

    2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi.

    2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al comma 2-ter, nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione))

  • Art. 119 Reg. (UE) 2023/1114 – Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Art. 119 Reg. (UE) 2023/1114 – Collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token di moneta elettronica significativi

    Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

    1. Entro 30 giorni di calendario dalla decisione di classificare un token collegato ad attività o un token di moneta elettronica come significativo ai sensi degli articoli 43, 44, 56 o 57, a seconda dei casi, l’ABE istituisce, gestisce e presiede un collegio consultivo di vigilanza per ciascun emittente di un token collegato ad attività significativo o di un token di moneta elettronica significativo al fine di facilitare l’esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    2. Il collegio di cui al paragrafo 1 è composto da:

    a) l’ABE;

    b) l’ESMA;

    c) le autorità competenti dello Stato membro d’origine in cui è stabilito l’emittente del token collegato ad attività significativo o del token di moneta elettronica significativo;

    d) le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli enti creditizi o delle imprese di investimento più rilevanti che garantiscono la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37 o dei fondi ricevuti in cambio dei token di moneta elettronica significativi;

    e) se del caso, le autorità competenti delle piattaforme di negoziazione più rilevanti per le cripto-attività che ammettono alla negoziazione i token collegati ad attività significativi o i token di moneta elettronica significativi;

    f) le autorità competenti dei prestatori di servizi di pagamento più rilevanti che prestano servizi di pagamento in relazione ai token di moneta elettronica significativi;

    g) se del caso, le autorità competenti dei soggetti che assicurano le funzioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h);

    h) se del caso, le autorità competenti dei prestatori di servizi per le cripto-attività più rilevanti che prestano custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi o ai token di moneta elettronica significativi;

    i) la BCE;

    j) se l’emittente del token collegato ad attività significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token collegato ad attività significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

    k) se l’emittente del token di moneta elettronica significativo è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l’euro, o se nel token di moneta elettronica significativo figura una valuta ufficiale diversa dall’euro, la banca centrale di tale Stato membro;

    l) le autorità competenti degli Stati membri in cui il token collegato ad attività o il token di moneta elettronica è utilizzato su vasta scala, su loro richiesta;

    m) le autorità di vigilanza pertinenti di paesi terzi con i quali l’ABE ha concluso accordi amministrativi ai sensi dell’articolo 126.

    3. L’ABE può invitare altre autorità a far parte del collegio di cui al paragrafo 1 in qualità di membri, se i soggetti rispetto ai quali effettuano la vigilanza sono pertinenti ai lavori del collegio.

    4. L’autorità competente di uno Stato membro che non sia membro del collegio può chiedere al collegio tutte le informazioni pertinenti all’esercizio delle sue funzioni di vigilanza ai sensi del presente regolamento.

    5. Fatte salve le competenze delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un collegio di cui al paragrafo 1 del presente articolo assicura:

    a) la redazione del parere non vincolante di cui all’articolo 120;

    b) lo scambio di informazioni ai sensi del presente regolamento;

    c) l’accordo sull’affidamento volontario di compiti tra i suoi membri.

    Al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti assegnati ai collegi ai sensi del primo comma del presente paragrafo, i membri del collegio di cui al paragrafo 2 sono autorizzati a contribuire alla stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio, in particolare aggiungendo punti all’ordine del giorno di una riunione.

    6. L’istituzione e il funzionamento del collegio di cui al paragrafo 1 sono basati su un accordo scritto tra tutti i suoi membri. L’accordo di cui al primo comma stabilisce le modalità pratiche di funzionamento del collegio, comprese regole dettagliate su quanto segue:

    a) le procedure di voto di cui all’articolo 120, paragrafo 3;

    b) le procedure per la stesura dell’ordine del giorno delle riunioni del collegio;

    c) la frequenza delle riunioni del collegio;

    d) gli opportuni termini temporali minimi per la valutazione della documentazione pertinente da parte dei membri del collegio;

    e) le modalità di comunicazione tra i membri del collegio;

    f) la creazione di diversi collegi, uno per ogni cripto-attività specifica o gruppo di cripto-attività specifico.

    L’accordo può inoltre precisare i compiti da delegare all’ABE o a un altro membro del collegio.

    7. In qualità di presidente di ciascun collegio, l’ABE:

    a) stabilisce le disposizioni scritte e le procedure che regolano il funzionamento del collegio, previa consultazione degli altri membri del collegio;

    b) coordina tutte le attività del collegio;

    c) ne indice e presiede tutte le riunioni e tiene pienamente informati, in anticipo, i membri del collegio in merito all’organizzazione delle riunioni del collegio stesso, alle questioni principali da discutere e ai punti da prendere in considerazione;

    d) comunica ai membri del collegio le riunioni previste in modo che possano chiedere di parteciparvi;

    e) informa tempestivamente i membri del collegio delle decisioni e degli esiti di tali riunioni.

    8. Per garantire il funzionamento coerente e uniforme dei collegi, l’ABE elabora, in cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

    a) le condizioni alle quali i soggetti di cui al paragrafo 2, lettere d), e), f) e h), sono da considerare come i più rilevanti;

    b) le condizioni alle quali si considera che i token collegati ad attività o i token di moneta elettronica siano utilizzati su vasta scala, conformemente al paragrafo 2, lettera l); e

    c) i dettagli delle modalità pratiche di cui al paragrafo 6.

    L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

  • Art. 22 Cod. Amb. – (Studio di impatto ambientale)

    Art. 22 Cod. Amb. – (Studio di impatto ambientale)

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Lo studio di impatto ambientale è predisposto dal proponente secondo le indicazioni e i contenuti di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto, sulla base del parere espresso dall’autorità competente a seguito della fase di consultazione sulla definizione dei contenuti di cui all’articolo 21, qualora attivata.

    2. Sono a carico del proponente i costi per la redazione dello studio di impatto ambientale e di tutti i documenti elaborati nelle varie fasi del procedimento.

    3. Lo studio di impatto ambientale contiene almeno le seguenti informazioni: a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti; b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull’ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione; c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi; d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell’opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali; e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio; f) qualsiasi informazione supplementare di cui all’allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

    4. Allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al comma 3, predisposta al fine di consentirne un’agevole comprensione da parte del pubblico ed un’agevole riproduzione.

    5. Per garantire la completezza e la qualità dello studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l’espletamento della fase di valutazione, il proponente: a) tiene conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione europea, nazionale o regionale, anche al fine di evitare duplicazioni di valutazioni; b) ha facoltà di accedere ai dati e alle pertinenti informazioni disponibili presso le pubbliche amministrazioni, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia; c) cura che la documentazione sia elaborata da esperti con competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale, e che l’esattezza complessiva della stessa sia attestata da professionisti iscritti agli albi professionali. 112

  • Art. 73-ter D.P.R. 115/2002

    Art. 73-ter D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. La trasmissione della sentenza all'ufficio finanziario è curata dal funzionario addetto all'ufficio del giudice dell'esecuzione)).

  • Art. 78 D.Lgs. 209/2005 – Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

    Art. 78 D.Lgs. 209/2005 – Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

    2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

  • Art. 64 D.Lgs. 171/2005 – Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

    Art. 64 D.Lgs. 171/2005 – Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

    Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto

    1. L’ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall’amministrazione per la gestione delle relative procedure.

    2. L’ammontare del predetto diritto è stabilito… con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessità. articolo precedente articolo successivo