Autore: Andrea Marton

  • Art. 17 L. 194/1978

    Art. 17 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Articolo abrogato.

  • Reclusione – Glossario giuridico

    Reclusione: pena detentiva temporanea principale prevista per i delitti, della durata minima di quindici giorni e massima di ventiquattro anni.

    Significato giuridico

    La reclusione e disciplinata dall’art. 23 c.p. Si esegue presso gli istituti penitenziari secondo le norme dell’ordinamento penitenziario (l. 354/1975 e successive modifiche). Il condannato e sottoposto al regime del lavoro penitenziario e all’osservanza delle norme disciplinari. La pena della reclusione puo essere convertita o sostituita: con la detenzione domiciliare (art. 47-ter ord. penit.), l’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 ord. penit.), la semiliberta (art. 50 ord. penit.), il lavoro di pubblica utilita (art. 168-bis c.p. cd. sospensione del procedimento con messa alla prova adulti). La riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) ha introdotto le pene sostitutive di breve durata: detenzione domiciliare sostitutiva, semiliberta sostitutiva, lavoro di pubblica utilita sostitutivo, pena pecuniaria sostitutiva. Le pene inferiori a 4 anni possono accedere a misure alternative anche dall’esterno (art. 656 c.p.p.).

    Esempio pratico

    Tizio condannato a 8 mesi di reclusione per furto. Prima di iniziare l’espiazione, presenta istanza di affidamento in prova ai servizi sociali con un percorso di lavoro socialmente utile. Il magistrato di sorveglianza, valutati i presupposti, concede la misura: Tizio non va in carcere ma svolge attivita lavorativa con prescrizioni e controlli. Se completa positivamente il periodo, la pena si considera espiata.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’arresto (art. 25 c.p.), pena detentiva prevista per le contravvenzioni, di durata da 5 giorni a 3 anni. Diverge dall’ergastolo (art. 22 c.p.), pena detentiva perpetua per i delitti piu gravi. Si distingue dalla multa e dall’ammenda, pene pecuniarie. Le misure di sicurezza detentive (REMS, casa di lavoro) hanno finalita diversa (prevenzione della pericolosita sociale) e non sostituiscono la pena.

    Riferimenti normativi

    • art. 23 c.p. – reclusione
    • art. 17 c.p. – pene principali per delitti
    • l. 354/1975 – ordinamento penitenziario
    • d.lgs. 150/2022 (Cartabia) – pene sostitutive
  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Energia e Petrolio

    CCNL Energia e Petrolio

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Energia e Petrolio

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 21 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 21 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 21 L. Fall. – [Revoca della dichiarazione di fallimento]

    [Revoca della dichiarazione di fallimento]

  • Art. 14 Cod. Amb. – Consultazione

    Art. 14 Cod. Amb. – Consultazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l’autorità procedente; b) la data dell’avvenuta presentazione dell’istanza di VAS e l’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico; f) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma

    3. 2. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

    3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal presente articolo e dal comma 1 dell’articolo

    15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’ articolo 7 e all’ articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL Edilizia Industria: il ruolo della Cassa Edile

    CCNL Edilizia Industria (ANCE)

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Industria garantisce 4 settimane di ferie annue (160 ore per gli operai), pagate attraverso il meccanismo dell’accantonamento alla Cassa Edile. In aggiunta sono previste 88 ore di ROL (riduzione orario lavoro) annue. Le festività e le festività abolite sono retribuite separatamente. Una particolarità è che le ferie operai sono erogate dalla Cassa Edile (non direttamente dal datore).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    29 gennaio 2025
    Vigenza
    Fino al 30 giugno 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Edilizia Industria
    Voce Spettanza annua Modalità di pagamento
    Ferie operai 4 settimane (160 ore) Cassa Edile (accantonamento 8,5%)
    Ferie impiegati 4 settimane base (modulazione anzianità) Datore diretto
    ROL operai 88 ore Permessi retribuiti durante l’anno
    Gratifica natalizia operai Una mensilità Cassa Edile (accantonamento 10%)
    Ex festività 32 ore (4 giorni) Permessi retribuiti
    Accantonamento totale Cassa Edile 18,5% 8,5% ferie + 10% gratifica natalizia

    Ferie operai: il meccanismo Cassa Edile

    L’edilizia ha un sistema unico per le ferie degli operai: il datore di lavoro versa mensilmente alla Cassa Edile un accantonamento dell’8,5% della retribuzione del lavoratore. La Cassa Edile accumula questi importi e li paga al lavoratore quando questo va in ferie.

    Vantaggi di questo sistema:

    • Continuità del diritto a ferie anche cambiando impresa (la Cassa Edile registra l’anzianità contributiva)
    • Garantisce il pagamento delle ferie anche in caso di insolvenza del datore
    • Permette accumulo su più imprese nello stesso anno

    Spettanza: 4 settimane (160 ore) in equivalente di orario normale per operai a tempo pieno. Per gli impiegati il sistema è quello tradizionale (ferie direttamente dal datore di lavoro).

    ROL: 88 ore aggiuntive

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede 88 ore di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) annue, da fruire come permessi retribuiti durante l’anno. Maturazione: ~7,3 ore/mese.

    I ROL si possono fruire come permessi orari (anche frazionati) o come giornate intere. Non sono monetizzabili in costanza di rapporto: vanno fruiti entro l’anno di maturazione o entro l’anno successivo.

    Ex festività e festività religiose

    Come negli altri settori, il CCNL Edilizia compensa le festività civili abolite con 32 ore di ex festività aggiuntive (4 giorni). Festività abolite: 19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 4 novembre.

    Festività infrasettimanali pagate (se cadono in giorno lavorativo): 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Santo Patrono locale.

    Pianificazione delle ferie nei cantieri

    L’edilizia ha periodi tipici di chiusura ferie:

    • Periodo estivo: di norma 2-3 settimane in agosto (chiusura tipica di tutti i cantieri)
    • Periodo natalizio: 1 settimana tra 24 dicembre e 6 gennaio

    Il datore programma le ferie con preavviso ragionevole. Le esigenze del lavoratore vanno considerate ma le esigenze tecniche del cantiere (consegne, scadenze, condizioni meteo) hanno priorità nella programmazione collettiva.

    Casi pratici

    Tizio – Pagamento ferie tramite Cassa Edile
    Tizio (3° livello) va in ferie 2 settimane in agosto. Non riceve la busta paga dal datore durante quel periodo. Invece la Cassa Edile gli accredita l’importo delle ferie maturate (calcolate sull’accantonamento 8,5% versato dal datore nei mesi precedenti). Il lavoratore deve richiedere il pagamento alla Cassa Edile con apposita procedura.
    Caia – ROL come permessi orari
    Caia (impiegata) ha 88 ore di ROL maturate. Le usa così: 4 ore in marzo per accompagnare il figlio dal medico, 16 ore (2 giorni) a maggio per un trasloco, 8 ore (1 giorno) a settembre per una visita specialistica. Il datore le retribuisce normalmente per tutte le ore di ROL.
    Sempronio – Cambio impresa e continuità ferie
    Sempronio cambia impresa a giugno 2026 dopo 6 mesi presso impresa A. La Cassa Edile mantiene l’accantonamento maturato (4,25% × 6 mesi). Quando andrà in ferie con la nuova impresa B, riceverà dalla Cassa Edile il cumulato di entrambe le imprese, senza perdere giorni.

    Domande frequenti

    Come sono pagate le ferie nell'edilizia?
    Per gli operai: tramite Cassa Edile, che riceve un accantonamento dell’8,5% dal datore e paga le ferie al lavoratore quando le richiede. Per gli impiegati: direttamente dal datore con il normale meccanismo.
    Quanti giorni di ferie spettano?
    4 settimane (160 ore) per operai e impiegati. Per gli impiegati con anzianità prolungata può esserci modulazione fino a 5 settimane (variabile per accordi).
    Quante ore di ROL spettano?
    88 ore annue per operai. Si fruiscono come permessi retribuiti durante l’anno (anche frazionati a ore o giornate). Vanno fruite entro l’anno o l’anno successivo.
    Cosa succede alle ferie se cambio impresa?
    Nessuna perdita: la Cassa Edile cumula gli accantonamenti delle diverse imprese. Quando andrai in ferie con la nuova impresa, ti pagherà il cumulato di tutte le imprese dell’anno.
    Le ferie possono essere monetizzate?
    No, le ferie devono essere fruite (è diritto irrinunciabile, art. 36 Cost.). La monetizzazione è ammessa solo alla cessazione del rapporto se non fruite.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria, tutele e comporto e operai e impiegati.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 318 DPR 495/1992 – Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

    Art. 318 DPR 495/1992 – Rilascio del certificato di idoneità alla guida di filoveicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il direttore dell'Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi (USTIF) della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia, ai candidati che hanno superato gli esami, un certificato di idoneità alle funzioni di guidatore di filoveicoli, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, che è valido solo se accompagnato dalla patente di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2, del codice. I certificati di idoneità rilasciati in base alla normativa precedentemente in vigore conservano la loro validità.

    2. Il certificato di idoneità abilita a condurre filoveicoli presso le aziende di trasporto pubblico sulle quali resta ferma la competenza degli USTIF di cui all' articolo 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.

  • Sospensione condizionale – Glossario giuridico

    Sospensione condizionale della pena: beneficio che sospende l’esecuzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata con sentenza di condanna, sotto condizione che il condannato non commetta altri reati per il periodo di tempo previsto dalla legge.

    Significato giuridico

    La sospensione condizionale e disciplinata dagli artt. 163 ss. c.p. Concedibile se il giudice presume che il colpevole si asterra dal commettere altri reati (art. 164 c.p., prognosi favorevole). Presupposti oggettivi: pena detentiva non superiore a 2 anni (3 anni per minori, 2 anni e 6 mesi per ultrasettantenni); pena pecuniaria sostituiva non superiore alla soglia. Durata della sospensione: 5 anni per i delitti, 2 anni per le contravvenzioni. Concedibile di regola una sola volta, salvo che la nuova pena cumulata con la precedente non superi i limiti previsti. Il giudice puo subordinare il beneficio a obblighi (art. 165 c.p.): risarcimento del danno, eliminazione delle conseguenze del reato, prestazione di lavoro di pubblica utilita. Revoca (art. 168 c.p.): se il condannato commette altro delitto/contravvenzione della stessa indole nel periodo, non adempie agli obblighi, riporta condanna a pena detentiva. Se durante il periodo non commette nuovi reati, la pena si estingue.

    Esempio pratico

    Tizio, incensurato, viene condannato a 8 mesi di reclusione per furto. Il giudice, valutata la buona condotta successiva e l’occasionalita del fatto, concede la sospensione condizionale per 5 anni con l’obbligo di risarcire il danno alla vittima entro 6 mesi. Tizio paga il risarcimento e non commette nuovi reati: trascorsi i 5 anni, la pena si estingue. Diverso: se nel terzo anno commette un nuovo furto, la sospensione e revocata e Tizio sconta i 8 mesi originari piu la pena del nuovo reato.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p. cd. messa alla prova adulti), istituto processuale che sospende il processo (non la pena) con percorso di lavoro di pubblica utilita ed estinzione del reato all’esito positivo. Diverge dalla liberazione condizionale (art. 176 c.p.), beneficio che opera durante l’esecuzione di pena gia in corso. Si distingue dal perdono giudiziale (art. 169 c.p.), riservato ai minori e ai casi di lievita.

    Riferimenti normativi

    • art. 163 c.p. – sospensione condizionale della pena
    • art. 164 c.p. – limiti soggettivi (prognosi favorevole)
    • art. 165 c.p. – obblighi del condannato
    • art. 168 c.p. – revoca
  • Art. 56 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

    Art. 56 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo ( legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

    2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

    3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’ articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

  • Art. 19 CPI – Diritto alla registrazione

    Art. 19 CPI – Diritto alla registrazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

    2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

    3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente.

  • Art. 77 D.P.R. 115/2002

    Art. 77 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  • Art. 39 T.U.IVA: Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

    Art. 39 T.U.IVA: Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

    Art. 39 T.U.IVA – Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.

    In vigore dal 30/06/2021 al 01/01/2027

    Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2021 n. 83 Articolo 1

    Soppresso dal 01/01/2027 da: Decreto legislativo del 19/01/2026 n. 10 Articolo 170

    Nota:Le disposizioni del presente articolo, come modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 325, lett. f) legge 24 dicembre 2012 n. 228, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2013.

    “I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all’articolo 32, devono essere tenuti a norma dell’articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall’imposta di bollo. E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalita’ previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

    I contribuenti hanno facolta’ di sottoporre alla numerazione e alla bollatura un solo registro destinato a tutte le annotazioni prescritte dagli articoli 23, 24 e 25, a condizione che nei registri previsti da tali articoli siano indicati, per ogni singola annotazione, i numeri della pagina e della riga della corrispondente annotazione nell’unico registro numerato e bollato.

    I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche’ le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalita’ elettronica, in conformita’ alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonche’ dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo’ essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalita’ di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticita’ e l’integrita’ delle fatture di cui all’articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

    I soggetti passivi che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o di committenti non soggetti passivi d’imposta tramite l’uso di una interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, conservano per un periodo di dieci anni, a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione e’ stata effettuata, la documentazione di cui all’articolo 54-quater del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, relativa a tali cessioni o prestazioni. La documentazione e’ fornita per via elettronica, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle autorita’ fiscali degli Stati membri dell’Unione europea nei quali le operazioni si considerano effettuate.”

    Scopri i nostri servizi fiscali

    Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata