Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 10 L. 898/1970 – Efficacia civile della sentenza di divorzio

    Art. 10 L. 898/1970 – Efficacia civile della sentenza di divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge, hanno efficacia, a tutti gli effetti civili, dal giorno dell’annotazione della sentenza.

  • Art. 9-bis L. 898/1970 – Assegno a carico dell’eredita’ post divorzio

    Art. 9-bis L. 898/1970 – Assegno a carico dell’eredita’ post divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il Tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione.

    2. Su accordo delle parti la corresponsione dell’assegno può avvenire in unica soluzione. Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito.

  • Art. 9 L. 898/1970 – Pensione di reversibilità dopo il divorzio

    Art. 9 L. 898/1970 – Pensione di reversibilità dopo il divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    2. In caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.

    3. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze.

    4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori o collaterali in merito al trattamento di reversibilità.

    5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o di parte di essa deve essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto pretermessi, salva comunque l’applicabilità delle sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci.

  • Residenza fiscale in Italia: criteri e conseguenze per il 730

    In sintesi

    • Si è fiscalmente residenti in Italia se, per la maggior parte del periodo d’imposta, si verifica almeno uno di questi tre criteri: iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente, domicilio in Italia, dimora abituale in Italia.
    • La maggior parte del periodo d’imposta significa almeno 183 giorni nell’anno (184 negli anni bisestili): non devono essere necessariamente consecutivi.
    • Chi è residente fiscale in Italia è tassato su tutti i redditi prodotti nel mondo (principio di tassazione mondiale, o ‘worldwide taxation’), ovunque siano stati generati.
    • Chi invece non è residente in Italia paga le imposte italiane solo sui redditi prodotti nel territorio italiano.
    • L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) può far venire meno la residenza fiscale italiana, ma non è sufficiente da sola se domicilio o dimora abituale restano in Italia.
    • I contribuenti non residenti nel 2025 o nel 2026 non possono presentare il Modello 730 e devono usare il Modello Redditi PF.

    Perche' la residenza fiscale cambia tutto nella dichiarazione

    Prima di compilare qualsiasi quadro del Modello 730, la domanda fondamentale e’ questa: sei fiscalmente residente in Italia? La risposta non riguarda solo la tua carta d’identita’ o dove hai la cassetta delle lettere. In campo fiscale, la residenza segue regole precise stabilite dall’articolo 2 del TUIR, e le conseguenze pratiche sono enormi: un residente italiano e’ tassato su tutti i redditi che produce nel mondo, anche quelli esteri; un non residente e’ tassato solo sui redditi che hanno origine in Italia.

    La residenza fiscale si determina guardando cosa e’ successo per la maggior parte del periodo d’imposta, cioe’ per almeno 183 giorni nel corso del 2025. I giorni non devono essere consecutivi: conta la somma totale. E basta che si verifichi uno solo dei tre criteri previsti dalla legge: iscrizione all’anagrafe italiana, domicilio in Italia ai sensi del codice civile (cioe’ sede principale degli affari e interessi), oppure dimora abituale in Italia. Se anche uno solo di questi criteri e’ soddisfatto per 183 giorni o piu’, si e’ residenti fiscali in Italia.

    Capire se si e’ o meno residenti e’ essenziale anche per sapere quale modello usare: chi non e’ residente in Italia ne’ nel 2025 ne’ nel 2026 non puo’ presentare il Modello 730 e deve necessariamente usare il Modello Redditi PF. Viceversa, i residenti che hanno prodotto redditi all’estero devono dichiararli in Italia e, dove previsto, compilare anche il quadro W per il monitoraggio delle attivita’ estere.

    I tre criteri di residenza fiscale in Italia (art. 2 TUIR)
    Criterio Descrizione Soglia temporale
    Iscrizione anagrafe Iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente di un comune italiano Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)
    Domicilio Sede principale degli affari e interessi in Italia (nozione civilistica del domicilio) Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)
    Dimora abituale Luogo dove si abita stabilmente e con continuita' di fatto Per la maggior parte dell'anno (almeno 183 giorni)

    Esempio pratico

    • Tizio lavora per una multinazionale e trascorre parte dell’anno a Milano e parte a Londra. Nel 2025 ha soggiornato in Italia 190 giorni e nel Regno Unito 175 giorni. Poiche’ la sua dimora abituale e’ stata in Italia per piu’ di 183 giorni, e’ considerato fiscalmente residente in Italia. Deve quindi dichiarare nel 730/2026 sia il reddito da lavoro italiano sia quello percepito in Gran Bretagna. Per i redditi inglesi puo’ usufruire del credito d’imposta per le imposte gia’ pagate nel Regno Unito, per evitare la doppia tassazione.

    Documenti necessari

    • Certificato di residenza anagrafica italiano (o certificazione AIRE in caso di residenza all’estero)
    • Documentazione attestante il domicilio (contratti di locazione, utenze intestate, estratti conto bancari)
    • Certificazione dei redditi prodotti all’estero (buste paga, dichiarazioni fiscali estere)
    • Documentazione delle imposte pagate all’estero, necessaria per richiedere il credito d’imposta
    • Eventuali certificazioni di residenza estera rilasciate dalle autorita’ del Paese estero

    Lavoratore che si trasferisce all'estero a meta' anno

    Scenario. Caio e’ un ingegnere italiano che il 1° luglio 2025 si trasferisce definitivamente in Germania per un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Cancella la residenza anagrafica italiana il 30 giugno 2025 e si iscrive all’AIRE.

    Come si applica. Caio ha trascorso in Italia dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, cioe’ 181 giorni. Poiche’ e’ un numero inferiore a 183, e in assenza di domicilio o dimora abituale in Italia per la maggior parte dell’anno, Caio potrebbe non essere considerato fiscalmente residente in Italia per il 2025. Tuttavia, la valutazione va fatta caso per caso: se il suo centro di interessi economici (conto bancario principale, proprieta’ immobiliari, famiglia) e’ rimasto in Italia per piu’ di 183 giorni, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare la non residenza. In caso di dubbi, e’ opportuno consultare un professionista.

    In pratica

    • L’iscrizione all’AIRE non basta da sola: occorre che domicilio e dimora siano effettivamente spostati all’estero.
    • Il conteggio dei 183 giorni si applica a ciascuno dei tre criteri separatamente.
    • In caso di controversia sulla residenza, e’ l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare la residenza italiana.

    Cittadino estero con attivita' in Italia e all'estero

    Scenario. Sempronio e’ un cittadino francese che gestisce un’attivita’ a Roma e mantiene una casa di proprieta’ in Francia dove torna spesso. Nel 2025 trascorre 200 giorni in Italia e 165 in Francia.

    Come si applica. Sempronio e’ fiscalmente residente in Italia per il 2025, poiche’ la sua dimora abituale e’ in Italia per piu’ di 183 giorni. Come residente italiano, deve dichiarare nel Modello 730 (o Redditi PF) tutti i suoi redditi, compresi quelli francesi. Per evitare la doppia imposizione, puo’ beneficiare della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia e richiedere il credito per le imposte eventualmente gia’ pagate in Francia.

    In pratica

    • La residenza fiscale italiana impone di dichiarare anche i redditi prodotti all’estero.
    • Le convenzioni contro le doppie imposizioni evitano che gli stessi redditi siano tassati due volte.
    • Chi e’ residente e ha attivita’ finanziarie all’estero deve compilare anche il quadro W del 730.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Sono iscritto all'AIRE: devo comunque fare la dichiarazione in Italia?

    L’iscrizione all’AIRE riduce ma non elimina automaticamente la residenza fiscale italiana. Se domicilio o dimora abituale restano in Italia per la maggior parte dell’anno, si e’ comunque considerati residenti ai fini fiscali. In quel caso la dichiarazione va presentata.

    I giorni di transito in Italia contano ai fini dei 183 giorni?

    In linea generale si conta ogni giornata trascorsa in Italia, incluso il giorno di arrivo e quello di partenza. Tuttavia l’applicazione pratica dipende dalla situazione specifica; in caso di soggiorni frequenti ma brevi e’ consigliabile documentare con precisione i periodi di presenza e assenza.

    Posso usare il Modello 730 se sono non residente?

    No. I contribuenti che nel 2025 o nel 2026 non sono residenti in Italia non possono utilizzare il Modello 730 e devono presentare il Modello Redditi Persone fisiche 2026.

    Come si tassano i redditi esteri di un residente italiano?

    I redditi prodotti all’estero da un residente italiano concorrono al reddito complessivo e sono tassati con le aliquote IRPEF ordinarie. Per evitare la doppia imposizione e’ previsto un credito d’imposta per le imposte gia’ pagate all’estero, nei limiti e con le modalita’ previste dalla legge e dalle convenzioni bilaterali.

    Cosa si intende per 'domicilio' ai fini fiscali?

    Il domicilio fiscale corrisponde al concetto civilistico: e’ il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi. Non e’ solo il luogo dove si abita fisicamente, ma dove si concentrano i legami economici, familiari e sociali piu’ rilevanti.

  • Art. 8 L. 898/1970 – Garanzie e pagamento dell’assegno divorzile

    Art. 8 L. 898/1970 – Garanzie e pagamento dell’assegno divorzile

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

    1. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

    2. La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

    3. Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.

    4. Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6.

    5. Qualora il credito del coniuge obbligato nei confronti dei suddetti terzi sia stato già pignorato al momento della notificazione, all’assegnazione e alla ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell’esecuzione, provvede il giudice dell’esecuzione.

    6. Lo Stato e gli altri enti indicati nell’art. 1 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, nonché gli altri enti datori di lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno e l’invito a pagare direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest’ultimo oltre la metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive anche degli assegni e degli emolumenti accessori.

    7. Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l’assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di cui al precedente comma sono soggette a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell’assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6.

  • Art. 7 L. 898/1970 – Riconoscimento figli adulterini

    Art. 7 L. 898/1970 – Riconoscimento figli adulterini

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il secondo comma dell’art. 252 del codice civile è così modificato: «I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dell’altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso».

  • Redditi da partecipazione in società nel 730: dove vanno

    In sintesi

    • La riforma 2018 ha cambiato quasi tutto: dal periodo d’imposta 2018 gli utili da partecipazioni (qualificate e non qualificate) in società italiane sono in linea di principio soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento dalla società emittente e non vanno più nel 730.
    • Il Quadro D serve ancora per utili di fonte estera su cui non è stata applicata la ritenuta italiana, per utili prodotti fino al 2017 che rientrano nel regime transitorio, e per utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
    • Percentuali di imponibilità per gli utili ‘storici’: il 40 per cento per utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007; il 49,72 per cento per utili prodotti dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2007 fino al 31 dicembre 2016; il 58,14 per cento per utili prodotti dal 2017 al 31 dicembre 2017.
    • Utili da Paesi a fiscalità privilegiata: concorrono al reddito complessivo per il 100 per cento (rigo D1 con codice 2 o 3), tranne le partecipazioni non qualificate quotate sui mercati regolamentati.
    • Associazione in partecipazione: se il tuo apporto non è solo lavoro, gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione vanno nel rigo D1. Se l’apporto è esclusivamente lavoro, vanno invece nel rigo D3.
    • Fondi immobiliari per trasparenza: chi possiede quote superiori al 5 per cento del patrimonio di un fondo immobiliare e riceve redditi imputati per trasparenza li dichiara nel rigo D2 con il codice 8.

    Come funziona la tassazione degli utili societari nella dichiarazione

    Se sei socio di una S.r.l. o di una S.p.A. e hai ricevuto dividendi nel 2025, probabilmente non devi fare nulla nel 730: la società ha già applicato la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento prima di pagarteli. Le somme che hai incassato erano già al netto dell’imposta e la questione fiscale è chiusa lì.

    Ci sono però casi in cui questo meccanismo automatico non funziona: utili di fonte estera incassati direttamente senza che un intermediario italiano abbia applicato la ritenuta, oppure utili che si riferiscono ad anni lontani (fino al 2017 incluso) e che ricadono ancora nel vecchio regime di ‘concorso parziale al reddito’. In questi casi entra in gioco il Quadro D, in particolare i righi D1 e D2.

    Il Quadro D raccoglie anche altri tipi di redditi da capitale (interessi non soggetti a ritenuta, proventi da gestioni collettive) e redditi da lavoro autonomo occasionale. Qui ci concentriamo sulla parte relativa alla partecipazione in società e agli utili, perché è quella che crea più dubbi a chi fa la dichiarazione da solo.

    Percentuali di imponibilità degli utili nel Quadro D (rigo D1)
    Periodo di produzione degli utili Quota imponibile nel reddito complessivo Codice da usare
    Fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 40% 1 (regime non privilegiato)
    Esercizio successivo al 31/12/2007 fino al 31/12/2016 49,72% 5 (regime non privilegiato)
    Esercizio successivo al 31/12/2016 fino al 31/12/2017 58,14% 9 (regime non privilegiato)
    Dal 2018 in poi (non qualificate e qualificate) Ritenuta a titolo d'imposta 26% – NON va nel 730
    Paesi a fiscalità privilegiata (qualificate e non quotate) 100% 2 o 3

    Esempio pratico

    • Tizio possiede una quota del 15 per cento in una S.r.l. italiana. Nel 2025 la società distribuisce utili riferibili all’esercizio 2016: Tizio incassa 10.000 euro. Poiché si tratta di utili formatisi fino al 31 dicembre 2016, la distribuzione rientra nel regime transitorio: Tizio deve indicare nel rigo D1 del quadro D, con il codice 5, l’importo pari al 49,72 per cento di 10.000 euro = 4.972 euro. Quella cifra si somma al suo reddito complessivo e viene tassata con le aliquote IRPEF ordinarie. Qualunque ritenuta d’acconto eventualmente applicata va indicata nella colonna 4 (ritenute) dello stesso rigo.

    Documenti necessari

    • Certificazione degli utili (CUPE) rilasciata dalla società emittente italiana o dallo intermediario
    • Documentazione estera equivalente (estratto conto del broker, comunicazione della società estera) per gli utili di fonte estera
    • Contratto di associazione in partecipazione (per verificare la natura dell’apporto: solo lavoro o misto/capitale)
    • Eventuale parere favorevole dell’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (per utili da Paesi a fiscalità privilegiata)
    • Comunicazione del fondo immobiliare con i redditi imputati per trasparenza (per chi possiede quote superiori al 5 per cento)

    Dividendi esteri senza ritenuta: Caio con conto titoli all'estero

    Scenario. Caio detiene azioni di una società francese tramite un conto titoli aperto direttamente con un broker estero. Nel 2025 incassa 2.000 euro di dividendi. Il broker estero non ha applicato alcuna ritenuta italiana.

    Come si applica. Poiché nessun intermediario residente ha applicato la ritenuta italiana, Caio deve dichiarare questi dividendi nel rigo D1 del Quadro D. Se si tratta di utili prodotti dalla società estera dall’esercizio 2018 in poi e la Francia non è un Paese a fiscalità privilegiata, l’importo va dichiarato integralmente (100 per cento), con il codice appropriato per gli utili di fonte estera non privilegiata. Attenzione: deve anche compilare il Quadro W (monitoraggio fiscale) per comunicare la detenzione di attività finanziarie estere.

    In pratica

    • Se hai un conto titoli all’estero con dividendi non tassati da un intermediario italiano, devi compilare il Quadro D.
    • Controlla anche se devi compilare il Quadro W per il monitoraggio fiscale delle attività estere.
    • Conserva la documentazione estera che attesta i dividendi percepiti e l’eventuale imposta estera pagata.

    Associazione in partecipazione con apporto misto: Sempronio

    Scenario. Sempronio ha stipulato un contratto di associazione in partecipazione con un’azienda commerciale. Il suo apporto consiste sia nel lavoro sia in un investimento di capitale. Nel 2025 riceve 5.500 euro di utili derivanti da questo contratto.

    Come si applica. Poiché l’apporto di Sempronio non è costituito esclusivamente da lavoro (ma include anche capitale), i proventi vanno nel rigo D1 – redditi di capitale – e non nel rigo D3. Il tipo da indicare dipende da quando è sorto il contratto e dal regime fiscale della controparte. Se si trattasse invece di apporto solo lavorativo (causale ‘C’ nella CU), andrebbero nel rigo D3 con il codice 3.

    In pratica

    • Se il tuo apporto è solo lavoro, i proventi da associazione in partecipazione vanno nel rigo D3 (redditi assimilati al lavoro autonomo).
    • Se l’apporto è capitale o misto lavoro-capitale, vanno nel rigo D1 (redditi di capitale).
    • La causale indicata nella Certificazione Unica (punto 1) ti dice subito dove inserirli.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se ho ricevuto dividendi dalla mia S.r.l. nel 2025, devo dichiararli nel 730?

    Dipende dall’anno di formazione degli utili. Se la S.r.l. ha distribuito utili formatisi dall’esercizio 2018 in poi, la società ha già applicato la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento: quei dividendi non vanno nel 730. Se invece ha distribuito utili di anni precedenti che rientrano nel regime transitorio (fino al 2017), potresti doverli dichiarare nel rigo D1. Controlla la comunicazione CUPE che la società ti ha consegnato.

    Cos'è il 'regime transitorio' per i vecchi dividendi?

    Con la riforma del 2018 le partecipazioni qualificate e non qualificate sono state equiparate: entrambe soggette alla ritenuta del 26 per cento. Ma per gli utili prodotti fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la vecchia disciplina (concorso parziale al reddito al 40%, 49,72% o 58,14%). Dopo il 31 dicembre 2022 la vecchia disciplina non si applica più.

    Come faccio a sapere in che anno sono stati prodotti gli utili distribuiti dalla società?

    La CUPE (certificazione degli utili) che la società è obbligata a rilasciarti riporta questa informazione. Se non l’hai ricevuta, chiedi alla società o al commercialista della società.

    I redditi da partecipazione in una società di persone (S.n.c., S.a.s.) si dichiarano nel Quadro D?

    No. I soci di società di persone sono tassati per ‘trasparenza’: la quota di reddito (o perdita) dell’impresa si imputa direttamente a ciascun socio in proporzione alla partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. Questi redditi d’impresa vengono dichiarati nel Quadro H del modello 730, non nel Quadro D. Il Quadro D riguarda i redditi di capitale, non quelli d’impresa in trasparenza.

    Le perdite da partecipazione in una S.n.c. posso portarle in deduzione nel 730?

    Le perdite della società di persone imputate al socio riducono il suo reddito complessivo entro certi limiti. Tuttavia il 730 non permette sempre di gestire situazioni complesse legate alle perdite d’impresa: in caso di perdite significative potrebbe essere necessario usare il Modello Redditi PF invece del 730.

    Se partecipo a un fondo immobiliare, cosa dichiaro?

    Chi detiene quote superiori al 5 per cento del patrimonio di un fondo immobiliare non conforme alla direttiva AIFM, e riceve redditi imputati per trasparenza, li dichiara nel rigo D2 del Quadro D con il codice 8. Chi detiene quote inferiori al 5 per cento in genere non ha obblighi dichiarativi specifici, perché il fondo applica la ritenuta direttamente.

  • Art. 6 L. 898/1970 – Figli e affidamento dopo il divorzio

    Art. 6 L. 898/1970 – Figli e affidamento dopo il divorzio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. L’obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

    2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile.

    6. L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile.

    7. Il Tribunale dà inoltre disposizioni circa l’amministrazione dei beni dei figli e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della responsabilità genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

  • Art. 5 L. 898/1970 – Sentenza di divorzio e assegno divorzile

    Art. 5 L. 898/1970 – Sentenza di divorzio e assegno divorzile

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

    2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.

    3. Il Tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.

    4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.

    6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

    7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.

    8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.

    10. L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

    11. Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

  • Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    Art. 4 L. 898/1970 – Procedimento per lo scioglimento del matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    [Articolo soppresso dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 27, a decorrere dal 28/02/2023]

    1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’uno o dell’altro coniuge.

    2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

    3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

    4. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli di entrambi i coniugi.

    5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

    6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

    7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. All’udienza di comparizione, il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

    8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

    9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

    10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

    11. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

    12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all’articolo 10.

    13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

    14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.

    15. L’appello è deciso in camera di consiglio.

    16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8.

  • Art. 3 L. 898/1970 – Cause di scioglimento del matrimonio

    Art. 3 L. 898/1970 – Cause di scioglimento del matrimonio

    L. 1 dicembre 1970, n. 898 – Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (divorzio)

    1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

    1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

    Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

    Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

    2) nei casi in cui: a) l’altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l’inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare; b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

    In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell’udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest’ultima e’ procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.

    L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

    c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo; e) l’altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all’estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non è stato consumato; g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164.

  • Articolo 41 L. 184/1983: Vigilanza consolare sull’affidamento preadottivo all’estero

    Art. 41 L. 184/1983 – Vigilanza consolare sull’affidamento preadottivo all’estero

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere. Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento. Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del minore. Nel caso di adozione di minore stabilmente residente in Italia da parte di cittadini stranieri residenti stabilmente in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, le funzioni attribuite al console dal presente articolo sono svolte dall'autorità centrale straniera e dall'ente autorizzato.

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