Art. 84 CAD
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Autore
Andrea Marton
Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia
Profilo LinkedIn ›I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Le tabelle millesimali sono la “bilancia” del condominio: traducono in numeri il peso di ogni unità immobiliare, e da quei numeri dipendono sia la ripartizione delle spese sia il valore dei voti in assemblea. Vediamo cosa sono, come si approvano e quando – e con quale maggioranza – si possono modificare.
La tabella millesimale attribuisce a ciascuna unità un valore espresso in millesimi sul totale di mille, in proporzione al valore della proprietà (superficie, piano, esposizione, destinazione, e simili). Questo valore serve a ripartire le spese (art. 1123) e a calcolare i quorum dell’assemblea (art. 1136). Oltre alla tabella generale possono esistere tabelle specifiche (scale, ascensore, riscaldamento) per ripartire spese particolari.
Per lungo tempo si è discusso se servisse l’unanimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la tabella millesimale, quando si limita a tradurre in frazioni il valore delle unità secondo i criteri legali, ha natura ricognitiva: per la sua approvazione è quindi sufficiente la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136 (intervenuti e almeno 500 millesimi), non l’unanimità.
Il codice consente di rettificare o modificare i valori delle tabelle anche a maggioranza in due casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici, nuove costruzioni), il valore proporzionale è notevolmente alterato (di oltre un quinto). Fuori da questi casi, modificare i millesimi richiede il consenso di tutti.
Diverso è il caso delle tabelle che derivano da un accordo (convenzione) tra tutti i condòmini con cui si è scelto un criterio di riparto diverso da quello legale (per esempio per favorire o esonerare qualcuno). Queste tabelle, avendo natura contrattuale, possono essere modificate solo all’unanimità: una semplice maggioranza non può cancellare un patto sottoscritto da tutti.
Se ci si accorge che una tabella è errata, la rettifica vale per il futuro; il recupero di quanto versato in più in passato è in genere più difficile, salvo i casi di errore riconosciuto. Per questo è importante verificare le tabelle al momento dell’acquisto e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze rispetto alla reale consistenza dell’immobile.
No. Secondo le Sezioni Unite, quando la tabella si limita a tradurre in millesimi il valore delle unità secondo i criteri legali, basta la maggioranza assembleare. L’unanimità serve solo per i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.
Quando i valori sono frutto di un errore o quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio, il valore proporzionale è alterato di oltre un quinto. Negli altri casi serve l’unanimità.
A ripartire le spese tra i condòmini e a calcolare i quorum e le maggioranze in assemblea. Esistono una tabella generale e tabelle specifiche per spese particolari.
I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità (13ª a dicembre, 14ª entro giugno). Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (disponibilità rete, riduzione perdite, sicurezza). Imposta sostitutiva dell’1% sui premi (2026-2027). Welfare crescente. Alcune utility offrono tariffe agevolate gas/acqua ai dipendenti.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tredicesima | 1 mens dicembre |
| Quattordicesima | 1 mensilità entro giugno |
| Premio di Risultato | Variabile |
| PdR detassazione | 1% (2026-2027) |
| Tetto detassato | 5.000 € |
| Buoni pasto | esenti fino a €4/gg (cartacei) o €10/gg (elettronici) |
A dicembre. Mensilità completa (base + indennità fisse).
Entro il mese di giugno, pari a una mensilità della retribuzione globale.
Negoziato aziendalmente, collegato a: disponibilità rete (% tempo in servizio), riduzione perdite acqua, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza zero infortuni. Imposta sostitutiva dell’1%, tetto 5.000 € nel 2026 e nel 2027.
Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria, borse di studio figli. Tariffe agevolate gas/acqua per dipendenti in alcune utility (Hera, A2A, Iren).
Benefit storico in alcune multiutility: sconto bolletta gas/acqua per dipendenti e familiari (analogo a Enel per elettricità).
Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.
Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL (art. 33) aggiunge otto causali e un tetto del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva (sei lavoratori nelle unità con meno di 30 dipendenti); le attività stagionali sono integrate dall’allegato 7 e i contratti stagionali durano al massimo dieci mesi continuativi (art. 33-bis).
La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali e ci affianca le regole dell’art. 33 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari.
| Aspetto | Regola di legge | Ruolo del CCNL |
|---|---|---|
| Durata massima | 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) | Per gli stagionali, assunzione per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, in via ordinaria (art. 33-bis) |
| Causale | Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi | Art. 33: otto causali, tra cui lavorazione e stoccaggio di prodotti stagionali non compresi nelle attività stagionali di legge; sostituzione di lavoratori inidonei o in ferie; progetti promo-pubblicitari; sperimentazioni; nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie; esigenze produttive straordinarie legate alla freschezza |
| Tetto di contingentamento | 20% degli stabili al 1° gennaio | Per le causali dell’art. 33: non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva; nelle unità con meno di 30 dipendenti sono comunque consentiti sei contratti |
| Proroghe | Massimo 4 nei 24 mesi | — |
| Intervalli (stop&go) | 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) | Esenzione per attività stagionali |
| Diritto di precedenza | Dopo 6 mesi nella stessa azienda (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 33 CCNL per i termini non stagionali) | Stagionali: art. 35, precedenza nella riassunzione per le stesse lavorazioni e periodi, con comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione |
La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.
I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.
Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo: l’allegato 7 aggiunge a quelle del D.P.R. 1525/1963 le attività di condizionamento e commercializzazione di pomacee, drupacee, agrumi, uva, fragole, lamponi e prodotti del sottobosco, altra frutta fresca, ortaggi, patate, frutta secca, castagne, frutta conservata, frutta e ortaggi surgelati, frutta esotica, kiwi, semi e granaglie, e la produzione e commercializzazione di prodotti di IV e V gamma.
Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto (art. 35). Alla ripresa della stagione il datore lo contatta, anche per WhatsApp, SMS o e-mail, e senza prova documentale dell’invito deve rinnovare l’invito con telegramma; la mancata presenza, salvo gravi motivi familiari o di salute, fa perdere il diritto. Tra più domande si preferisce chi è disponibile entro 24 ore dal preavviso di tre giorni, poi per professionalità, anzianità di servizio e carichi familiari. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.
Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL 2024-2027 (artt. 33, 33-bis e 35, allegato 7) e al D.Lgs. 81/2015.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
In vigore dal 04/07/2001
1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.