Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 84 CAD (abrogato)

    Art. 84 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • Art. 83 CAD (abrogato)

    Art. 83 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • Art. 82 CAD – Articolo abrogato

    Art. 82 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/01/2006

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

  • Tabelle millesimali: cosa sono e come si modificano

    Le tabelle millesimali sono la “bilancia” del condominio: traducono in numeri il peso di ogni unità immobiliare, e da quei numeri dipendono sia la ripartizione delle spese sia il valore dei voti in assemblea. Vediamo cosa sono, come si approvano e quando – e con quale maggioranza – si possono modificare.

    Cosa sono e a cosa servono

    La tabella millesimale attribuisce a ciascuna unità un valore espresso in millesimi sul totale di mille, in proporzione al valore della proprietà (superficie, piano, esposizione, destinazione, e simili). Questo valore serve a ripartire le spese (art. 1123) e a calcolare i quorum dell’assemblea (art. 1136). Oltre alla tabella generale possono esistere tabelle specifiche (scale, ascensore, riscaldamento) per ripartire spese particolari.

    Come si approvano

    Per lungo tempo si è discusso se servisse l’unanimità. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la tabella millesimale, quando si limita a tradurre in frazioni il valore delle unità secondo i criteri legali, ha natura ricognitiva: per la sua approvazione è quindi sufficiente la maggioranza assembleare prevista dall’art. 1136 (intervenuti e almeno 500 millesimi), non l’unanimità.

    Quando si possono modificare o rettificare

    Il codice consente di rettificare o modificare i valori delle tabelle anche a maggioranza in due casi: quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio (sopraelevazione, incremento di superfici, nuove costruzioni), il valore proporzionale è notevolmente alterato (di oltre un quinto). Fuori da questi casi, modificare i millesimi richiede il consenso di tutti.

    Tabelle “convenzionali”

    Diverso è il caso delle tabelle che derivano da un accordo (convenzione) tra tutti i condòmini con cui si è scelto un criterio di riparto diverso da quello legale (per esempio per favorire o esonerare qualcuno). Queste tabelle, avendo natura contrattuale, possono essere modificate solo all’unanimità: una semplice maggioranza non può cancellare un patto sottoscritto da tutti.

    Tabelle sbagliate e spese già pagate

    Se ci si accorge che una tabella è errata, la rettifica vale per il futuro; il recupero di quanto versato in più in passato è in genere più difficile, salvo i casi di errore riconosciuto. Per questo è importante verificare le tabelle al momento dell’acquisto e segnalare tempestivamente eventuali incongruenze rispetto alla reale consistenza dell’immobile.

    Articoli di legge da consultare

    Domande frequenti

    Serve l’unanimità per approvare le tabelle millesimali?

    No. Secondo le Sezioni Unite, quando la tabella si limita a tradurre in millesimi il valore delle unità secondo i criteri legali, basta la maggioranza assembleare. L’unanimità serve solo per i criteri convenzionali pattuiti tra tutti.

    Quando si possono cambiare i millesimi a maggioranza?

    Quando i valori sono frutto di un errore o quando, per mutate condizioni di una parte dell’edificio, il valore proporzionale è alterato di oltre un quinto. Negli altri casi serve l’unanimità.

    A cosa servono le tabelle millesimali?

    A ripartire le spese tra i condòmini e a calcolare i quorum e le maggioranze in assemblea. Esistono una tabella generale e tabelle specifiche per spese particolari.

    Risorse correlate

    I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

  • Art. 81 CAD (abrogato)

    Art. 81 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • Art. 80 CAD (abrogato)

    Art. 80 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • Art. 79 CAD (abrogato)

    Art. 79 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • CCNL Gas-Acqua: 13ª, 14ª, premi produttività

    CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua)

    In sintesi

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità (13ª a dicembre, 14ª entro giugno). Premi di Produzione legati a obiettivi aziendali (disponibilità rete, riduzione perdite, sicurezza). Imposta sostitutiva dell’1% sui premi (2026-2027). Welfare crescente. Alcune utility offrono tariffe agevolate gas/acqua ai dipendenti.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Utilitalia · Anfida · Proxigas · Assogas · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025, per il triennio 2025-2027 (il precedente era del 18 maggio 2023)
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027. Aumento dei minimi (TEM) di 260 euro in quattro tranche: 90 euro dal 1° luglio 2025, 60 dal 1° luglio 2026, 60 dal 1° luglio 2027 e 50 dal 1° ottobre 2027. Dal 1° gennaio 2026 l’orario contrattuale scende a 38 ore medie settimanali
    Platea
    ~50.000 (tecnici reti gas, operatori distribuzione idrica, dipendenti multiutility, personale impianti depurazione)

    Tabella riepilogativa

    Mensilità e premi
    Voce Valore
    Tredicesima 1 mens dicembre
    Quattordicesima 1 mensilità entro giugno
    Premio di Risultato Variabile
    PdR detassazione 1% (2026-2027)
    Tetto detassato 5.000 €
    Buoni pasto esenti fino a €4/gg (cartacei) o €10/gg (elettronici)

    Tredicesima

    A dicembre. Mensilità completa (base + indennità fisse).

    Quattordicesima

    Entro il mese di giugno, pari a una mensilità della retribuzione globale.

    Premio di Risultato

    Negoziato aziendalmente, collegato a: disponibilità rete (% tempo in servizio), riduzione perdite acqua, customer satisfaction, riduzione assenze, sicurezza zero infortuni. Imposta sostitutiva dell’1%, tetto 5.000 € nel 2026 e nel 2027.

    Welfare aziendale

    Buoni pasto, voucher servizi, polizza sanitaria, borse di studio figli. Tariffe agevolate gas/acqua per dipendenti in alcune utility (Hera, A2A, Iren).

    Tariffe agevolate utenze

    Benefit storico in alcune multiutility: sconto bolletta gas/acqua per dipendenti e familiari (analogo a Enel per elettricità).

    Casi pratici

    Tizio – 13ª + 14ª tecnico reti
    Tizio (livello 4) con €2.380/mese: 13ª €2.380 + 14ª €2.380 = €4.760 mensilità extra annue.
    Caia – PdR depuratore qualità
    Caia (livello 5) PdR €1.500 per obiettivi qualità acque raggiunti. Imposta sostitutiva dell’1% = 15 € (più i contributi INPS).
    Sempronio – Tariffa agevolata Hera
    Sempronio (Quadro Hera) ha sconto 25% su bolletta gas+acqua. Risparmio ~€350/anno per famiglia.

    Domande frequenti

    Il CCNL Gas-Acqua prevede 14 mensilità?
    Sì: tredicesima a dicembre e quattordicesima entro giugno, ciascuna pari a una mensilità.
    Cosa è il PdR?
    Premio di Risultato aziendale legato a obiettivi (disponibilità rete, riduzione perdite, customer satisfaction, sicurezza). Imposta sostitutiva dell’1% fino a 5.000 € l’anno nel 2026 e nel 2027, se l’accordo è depositato.
    I dipendenti hanno tariffe agevolate?
    In alcune multiutility (Hera, A2A, Iren, Acea) sì: sconti 20-30% su bolletta gas/acqua/elettrica per dipendenti e familiari. Eventuale fringe benefit fiscale.
    Posso convertire il PdR in welfare?
    Sì, conversione totalmente esente IRPEF. Welfare: buoni acquisto, voucher servizi, polizze, abbonamenti.

    Fonti: Legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) · premi di risultato 2026-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 28 gg, ROL, permessi, maternità, paternità, congedi, malattia, comporto e infortunio e prova per livello.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Gas e Acqua (Federgasacqua). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Il CCNL (art. 33) aggiunge otto causali e un tetto del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva (sei lavoratori nelle unità con meno di 30 dipendenti); le attività stagionali sono integrate dall’allegato 7 e i contratti stagionali durano al massimo dieci mesi continuativi (art. 33-bis).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL artt. 33, 33-bis e 35 (causali, contingentamento, precedenza)
    Fonte
    Testo del CCNL 2024-2027 pubblicato dalla Flai-Cgil, artt. 33, 33-bis, 35 e allegato 7 (PDF)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali e ci affianca le regole dell’art. 33 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Per gli stagionali, assunzione per un periodo continuativo non superiore a dieci mesi, in via ordinaria (art. 33-bis)
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Art. 33: otto causali, tra cui lavorazione e stoccaggio di prodotti stagionali non compresi nelle attività stagionali di legge; sostituzione di lavoratori inidonei o in ferie; progetti promo-pubblicitari; sperimentazioni; nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie; esigenze produttive straordinarie legate alla freschezza
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Per le causali dell’art. 33: non più del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in ogni unità produttiva; nelle unità con meno di 30 dipendenti sono comunque consentiti sei contratti
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda (art. 24 D.Lgs. 81/2015, richiamato dall’art. 33 CCNL per i termini non stagionali) Stagionali: art. 35, precedenza nella riassunzione per le stesse lavorazioni e periodi, con comunicazione entro 45 giorni dall’ultima cessazione
    Le percentuali e le causali del settore sono quelle dell’art. 33 del CCNL 2024-2027 riportate in tabella.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo: l’allegato 7 aggiunge a quelle del D.P.R. 1525/1963 le attività di condizionamento e commercializzazione di pomacee, drupacee, agrumi, uva, fragole, lamponi e prodotti del sottobosco, altra frutta fresca, ortaggi, patate, frutta secca, castagne, frutta conservata, frutta e ortaggi surgelati, frutta esotica, kiwi, semi e granaglie, e la produzione e commercializzazione di prodotti di IV e V gamma.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto (art. 35). Alla ripresa della stagione il datore lo contatta, anche per WhatsApp, SMS o e-mail, e senza prova documentale dell’invito deve rinnovare l’invito con telegramma; la mancata presenza, salvo gravi motivi familiari o di salute, fa perdere il diritto. Tra più domande si preferisce chi è disponibile entro 24 ore dal preavviso di tre giorni, poi per professionalità, anzianità di servizio e carichi familiari. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le otto causali dell’art. 33 del CCNL (stagionalità non legale, sostituzioni, progetti promozionali, sperimentazioni, nuovi investimenti, esigenze straordinarie di freschezza).
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL 2024-2027 (artt. 33, 33-bis e 35, allegato 7) e al D.Lgs. 81/2015.

  • Art. 78 CAD (abrogato)

    Art. 78 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

  • Art. 85 D.Lgs. 231/2001 – Disposizioni regolamentari

    Art. 85 D.Lgs. 231/2001 Responsabilita Enti – Disposizioni regolamentari

    In vigore dal 04/07/2001

    1. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313; c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

    2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

  • Art. 77 CAD (abrogato)

    Art. 77 CAD

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

    Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.