Autore: Andrea Marton

  • CCNL Spettacolo dal Vivo: periodo di prova 2024

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Spettacolo dal Vivo: periodo di prova

    Il periodo di prova nel settore dello spettacolo dal vivo ha caratteristiche peculiari, legate alla doppia natura del lavoro: dipendente stabile e scritturato a termine. Questa guida illustra la durata, la forma scritta obbligatoria, le regole di recesso e le specificità per artisti e tecnici.

    In sintesi

    Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione o dalla scrittura artistica. Per i dipendenti fissi dura da 1 mese (livelli base) a 6 mesi (livelli direttivi). Per i lavoratori scritturati è generalmente molto breve e coincide con i primissimi giorni di prove. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza preavviso; il recesso non può però essere discriminatorio o ritorsivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS (teatri di prosa) · ANFOLS (fondazioni lirico-sinfoniche) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Ultimo rinnovo teatri
    18 aprile 2024
    Ultimo rinnovo fondazioni
    14 novembre 2024
    Norma di legge di riferimento
    Art. 2096-2097 c.c. (periodo di prova); D.Lgs. 198/2006 (divieto di recesso discriminatorio)

    La prova nel contratto di lavoro dipendente

    Il periodo di prova è lo strumento con cui entrambe le parti – datore di lavoro e lavoratore – verificano la compatibilità e l’idoneità prima di consolidare il rapporto a tempo indeterminato. Nel settore dello spettacolo dal vivo, per il personale dipendente fisso (tecnici, amministrativi, personale di sala), valgono le regole generali del CCNL, con durate calibrate sul livello di inquadramento.

    Il codice civile (art. 2096) stabilisce che la clausola di prova deve risultare da atto scritto: in assenza, il rapporto si considera immediatamente a tempo indeterminato senza prova.

    Tabella riepilogativa – Durata del periodo di prova per livello

    Periodo di prova per dipendenti di teatri e fondazioni (indicativo)
    Livello Qualifica Durata prova indicativa Profilo tipo
    1 / Funz. A-B Direttivo / Funzionario 4-6 mesi Direttore tecnico, resp. produzione
    2a / 2b Impiegato/operaio senior 3-4 mesi Capo ufficio, primo macchinista
    3a / 3b Qualificato 2-3 mesi Contabile, macchinista esperto
    4a / 4b Operaio/impiegato 1-2 mesi Elettricista, sarta, cassiere
    5a-7 Base / ausiliario 1 mese Maschera, addetto guardaroba
    Scritturato artistico Attore, danzatore, musicista Pochi giorni (dall’inizio prove) Ogni figura artistica scritturata

    Le durate indicate sono indicative e si basano sulla struttura tipica dei CCNL di settore. Le durate effettive sono quelle risultanti dal testo contrattuale in vigore al momento dell’assunzione. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato oltre il limite massimo contrattuale, salvo specifiche cause di sospensione.

    Forma scritta obbligatoria

    La clausola di prova deve essere indicata:

    • Nella lettera di assunzione per i dipendenti fissi, con indicazione del livello di inquadramento, delle mansioni assegnate e della durata della prova.
    • Nel contratto di scrittura per i lavoratori scritturati, con indicazione dell’eventuale periodo di prova iniziale (di norma i primissimi giorni di prove di produzione).

    In assenza di forma scritta, la giurisprudenza costante ritiene che il rapporto si sia costituito senza prova, con applicazione immediata di tutte le tutele contrattuali e di legge.

    La prova per i lavoratori scritturati: una specificità del settore

    Il contratto di scrittura è un contratto a termine peculiare: ha per oggetto una prestazione artistica o tecnico-artistica per una singola produzione o stagione. In questo contesto, la «prova» assume una natura diversa rispetto al contratto a tempo indeterminato:

    • Il CCNL prevede un brevissimo periodo iniziale (di norma i primi giorni del ciclo di prove) durante il quale entrambe le parti possono recedere liberamente.
    • Trascorso questo periodo senza recesso, la scrittura si considera confermata e il lavoratore ha diritto al compenso per tutta la durata pattuita.
    • Il recesso anticipato da parte del teatro o della compagnia, dopo il superamento della prova, obbliga al pagamento del compenso per la durata residua della scrittura (salvo inadempimento grave dell’artista).

    Questa regola tutela l’artista scritturato dall’interruzione unilaterale del rapporto a produzione già avviata, una situazione che nel settore può causare danni rilevanti (alloggio, spostamenti, rinuncia ad altri ingaggi).

    Recesso durante la prova: regole e limiti

    Durante il periodo di prova, sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono recedere liberamente e senza preavviso, senza obbligo di motivazione. Restano però vietati i recessi che:

    • Siano fondati su ragioni discriminatorie (sesso, origine, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, disabilità) – nulli per legge (D.Lgs. 198/2006, art. 15 St. Lav.).
    • Avvengano durante un periodo protetto dalla legge: maternità obbligatoria, inizio della malattia, congedo di paternità obbligatorio.
    • Siano ritorsivi: determinati da una denuncia o segnalazione del lavoratore su irregolarità aziendali.

    In tutti questi casi il recesso è nullo e impugnabile davanti al Giudice del Lavoro.

    Cosa succede al termine della prova

    Se al termine del periodo nessuna parte recede, il rapporto si considera automaticamente confermato: per i dipendenti a tempo indeterminato, con piena applicazione di tutte le tutele; per gli scritturati, con conferma per tutta la durata della scrittura. Il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio ai fini di scatti, ferie, preavviso e TFR.

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato amministrativo: prova in forma scritta
    Tizio è assunto come impiegato di livello 3a in un teatro stabile. La lettera di assunzione indica un periodo di prova di 2 mesi. Al trentesimo giorno Tizio si ammala per 10 giorni: la prova si prolunga di 10 giorni, concludendosi quindi 10 giorni dopo la scadenza originaria. Al termine, senza alcuna comunicazione di recesso, il rapporto si consolida a tempo indeterminato.
    Caia – Attrice scritturata: recesso nella prova
    Caia è scritturata per un’opera in prosa. Il contratto prevede 3 giorni di prova dall’inizio delle prove. Al secondo giorno il regista rileva che il ruolo non è adatto alla sua tecnica recitativa e il teatro esercita il recesso. Caia non ha diritto al compenso per la durata della scrittura (la prova non è superata), ma ha diritto alla retribuzione per i 2 giorni effettivamente lavorati e ai contributi ex-ENPALS per le giornate maturate.
    Sempronio – Tecnico: prova senza forma scritta
    Sempronio è assunto verbalmente da una compagnia come tecnico luci. Nessun documento scritto menziona il periodo di prova. Dopo 20 giorni la compagnia lo licenzia comunicando di essere ancora «in prova». Sempronio si rivolge a SLC-CGIL: poiché manca la forma scritta della clausola di prova, il rapporto si è costituito a tempo indeterminato sin dal primo giorno. Il licenziamento è impugnabile come privo di giustificato motivo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Spettacolo dal Vivo?
    Per i dipendenti fissi la durata varia in base al livello: da 1 mese per i livelli base (5-7) fino a 4-6 mesi per i livelli direttivi. Per i lavoratori scritturati il periodo è brevissimo (pochi giorni dall’inizio delle prove di produzione). Le durate esatte sono quelle del testo contrattuale vigente.
    Il periodo di prova deve essere scritto?
    Sì, obbligatoriamente (art. 2096 c.c.). Deve risultare dalla lettera di assunzione o dalla scrittura, con indicazione di livello, mansioni e durata. Senza forma scritta, il rapporto è a tempo indeterminato sin dall’inizio, senza prova.
    Si può essere licenziati durante la prova senza motivazione?
    Durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti senza obbligo di motivazione e senza preavviso. Sono però nulli i recessi discriminatori, ritorsivi e quelli avvenuti durante periodi protetti (maternità, inizio malattia). Il lavoratore può sempre impugnare un recesso che ritenga nullo davanti al Giudice del Lavoro.
    La malattia sospende il periodo di prova?
    Sì, la malattia, l’infortunio e le altre cause di sospensione del rapporto prolungano il periodo di prova di altrettanti giorni, garantendo al datore un’effettiva verifica della prestazione.
    Per i lavoratori scritturati esiste un periodo di prova?
    Sì, per le scritture a termine il CCNL prevede un brevissimo periodo (di regola pochi giorni dall’inizio delle prove di produzione). Trascorso questo periodo senza recesso, la scrittura si considera confermata per tutta la durata pattuita e il recesso anticipato del teatro comporta il pagamento del compenso residuo.

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    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Spettacolo dal Vivo disponibili a giugno 2026. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 79 Cod. Amb. – obiettivo di qualità per specifica destinazione

    Art. 79 Cod. Amb. – obiettivo di qualità per specifica destinazione

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Sono acque a specifica destinazione funzionale: a) le acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; b) le acque destinate alla balneazione; c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; d) le acque destinate alla vita dei molluschi.

    2. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 76, commi 4 e 5, per le acque indicate al comma 1, è perseguito, per ciascun uso, l’obiettivo di qualità per specifica destinazione stabilito nell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, fatta eccezione per le acque di balneazione.

    3. Le regioni, al fine di un costante miglioramento dell’ambiente idrico, stabiliscono programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità delle acque di cui al comma 1 all’obiettivo di qualità per specifica destinazione. Le regioni predispongono apposito elenco aggiornato periodicamente delle acque di cui al comma 1.

  • Art. 18 TUEL – Articolo 18

    Art. 18 TUEL – Articolo 18

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza.

  • Art. 93 D.Lgs. 159/2011 – Poteri di accesso e accertamento del prefetto

    Art. 93 D.Lgs. 159/2011 – Poteri di accesso e accertamento del prefetto

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004 .

    2. Ai fini di cui al comma 1 sono imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

    3. Al termine degli accessi ed accertamenti disposti dal prefetto, il gruppo interforze redige, entro trenta giorni, la relazione contenente i dati e le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività ispettiva, trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso.

    4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al comma 3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta se dai dati raccolti possano desumersi, in relazione all'impresa oggetto di accertamento e nei confronti dei soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa stessa, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91, comma 6. In tal caso, il prefetto emette, entro quindici giorni dall'acquisizione della relazione del gruppo interforze, l'informazione interdittiva, previa eventuale audizione dell'interessato secondo le modalità individuate dal successivo comma 7.

    5. Qualora si tratti di impresa avente sede in altra provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso trasmette senza ritardo gli atti corredati dalla relativa documentazione al prefetto competente, che provvede secondo le modalità stabilite nel comma 4.

    6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2012, N. 218 .

    7. Il prefetto competente all'adozione dell'informazione antimafia , sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite nel corso dell'accesso, può invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione ritenuta utile, anche allegando elementi documentali, qualora non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento ovvero esigenze di tutela di informazioni che, se disvelate, siano suscettibili di pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri procedimenti amministrativi finalizzati alla prevenzione delle infiltrazione mafiose.

    8. All'audizione di cui al comma 7, si provvede mediante comunicazione formale da inviarsi al responsabile legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data e dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovrà essere sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata.

    9. Dell'audizione viene redatto apposito verbale in duplice originale, di cui uno consegnato nelle mani dell'interessato.

    10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui al presente articolo devono essere inseriti a cura della Prefettura della provincia in cui è stato effettuato l'accesso, nel sistema informatico, costituito presso la Direzione investigativa antimafia, previsto dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'interno in data 14 marzo 2003.

    11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, il personale incaricato di effettuare le attività di accesso e accertamento nei cantieri si avvale di apposite schede informative predisposte dalla Direzione investigativa antimafia e da questa rese disponibili attraverso il collegamento telematico di interconnessione esistente con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.

  • Appropriazione indebita – Glossario giuridico

    Appropriazione indebita: delitto di chi, per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

    Significato giuridico

    L’appropriazione indebita e disciplinata dall’art. 646 c.p. Elementi: possesso o detenzione qualificata della cosa altrui a qualsiasi titolo (es. deposito, comodato, mandato, custodia), appropriazione (interversione del possesso: l’agente si comporta come proprietario), dolo specifico di ingiusto profitto. Pena base: reclusione da 2 a 5 anni e multa da 1.000 a 3.000 euro (dopo riforma l. 3/2019). Procedibilita: a querela della persona offesa, salvo presenza di aggravanti. Aggravanti dell’art. 646 co. 2 c.p. (oggi assorbite per riforma): abuso di prestazione d’opera retribuita, vincoli di parentela. Il peculato (art. 314 c.p.) e fattispecie aggravata e propria del pubblico ufficiale. La giurisprudenza richiede la prova dell’interversione del possesso: comportamenti incompatibili con il titolo del possesso, indicativi di intenzione di appropriarsi (es. negazione di restituire, alienazione a terzi).

    Esempio pratico

    Tizio prende a noleggio da Caio un’attrezzatura per ristrutturare casa. Dopo aver completato il lavoro, anziche restituirla la vende a Sempronio: appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Diverso: Tizio sottrae l’attrezzatura dal magazzino di Caio senza il suo consenso: furto (art. 624 c.p.). La differenza chiave: nell’appropriazione indebita il bene era stato regolarmente affidato (con consenso del titolare); nel furto il bene viene sottratto contro la volonta del detentore.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dal furto (art. 624 c.p.): il furto presuppone sottrazione del bene al detentore senza consenso; l’appropriazione indebita opera su bene gia regolarmente affidato. Diverge dal peculato (art. 314 c.p.), fattispecie propria del pubblico ufficiale o incaricato pubblico servizio che si appropria di denaro o cose di cui abbia il possesso per ragione dell’ufficio. La truffa (art. 640 c.p.) richiede artifizi o raggiri inducendo in errore; nell’appropriazione indebita la consegna era avvenuta correttamente.

    Riferimenti normativi

    • art. 646 c.p. – appropriazione indebita
    • art. 314 c.p. – peculato (fattispecie propria)
    • art. 624 c.p. – furto (per confronto)
    • art. 640 c.p. – truffa (per confronto)
    • l. 3/2019 (anticorruzione) – riforma art. 646 c.p.
  • Art. 13 CPI – Capacità distintiva

    Art. 13 CPI – Capacità distintiva

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

    2. In deroga al comma 1 . . . possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

    3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell’eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell’uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

    4. Il marchio decade se, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

  • Tentativo – Glossario giuridico

    Tentativo: condotta di chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica per cause indipendenti dalla sua volonta.

    Significato giuridico

    Il tentativo e disciplinato dall’art. 56 c.p. Elementi costitutivi: atti idonei (capaci, valutati ex ante, di produrre l’evento), univocita degli atti (diretti senza ambiguita alla commissione del delitto), mancata consumazione per cause indipendenti dalla volonta dell’agente. Il tentativo e configurabile solo per i delitti, non per le contravvenzioni. La pena del tentativo e ridotta da un terzo a due terzi rispetto a quella prevista per il delitto consumato (art. 56 co. 2 c.p.); per i delitti puniti con l’ergastolo, si applica la reclusione da 24 a 30 anni. La desistenza volontaria (art. 56 co. 3 c.p.) esclude la punibilita per il tentativo (resta solo per i reati eventualmente integrati dagli atti gia compiuti). Il recesso attivo (art. 56 co. 4 c.p.) – quando l’agente impedisce volontariamente l’evento dopo aver compiuto l’azione – comporta solo una riduzione di pena.

    Esempio pratico

    Tizio entra in un’abitazione con il fine di rubare, ma viene scoperto dal proprietario prima di asportare cose: tentativo di furto (art. 624 + 56 c.p.). Diverso: Tizio prepara una pistola per uccidere Caio, lo aspetta, ma all’ultimo momento si pente e desiste prima di sparare: desistenza volontaria, niente tentativo di omicidio (resta punibile solo se gli atti compiuti integrano altro reato, es. detenzione abusiva di arma).

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dalla desistenza volontaria (art. 56 co. 3 c.p.): nel tentativo l’agente non riesce per cause indipendenti dalla sua volonta; nella desistenza l’agente sceglie volontariamente di non proseguire. Diverge dagli atti preparatori, che precedono la fase esecutiva e di regola non sono punibili (salvo casi specifici come l’art. 115 c.p. accordo per commettere reato). Si distingue dal reato impossibile (art. 49 c.p.), in cui gli atti sono inidonei o l’oggetto non esiste: non e punibile come tentativo.

    Riferimenti normativi

    • art. 56 c.p. – delitto tentato
    • art. 56 co. 3 c.p. – desistenza volontaria
    • art. 56 co. 4 c.p. – recesso attivo
    • art. 49 c.p. – reato impossibile
    • art. 115 c.p. – accordo per commettere reato
  • Art. 66 D.Lgs. 159/2011 – Principi generali

    Art. 66 D.Lgs. 159/2011 – Principi generali

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.

    2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

  • Art. 16 L. 68/1999 – Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

    Art. 16 L. 68/1999 – Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

    Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68)

    1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

    2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, anche… oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

    3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 328 DPR 495/1992 – Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

    Art. 328 DPR 495/1992 – Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Coloro che, per anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico non possono eseguire agevolmente e con sicurezza tutte le manovre inerenti alla guida di quei determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita, possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D, purché i veicoli siano adattati secondo le loro esigenze ovvero presentino caratteristiche costruttive tali da rendere superfluo l'adattamento.

  • Art. 9 Imp. Reg. – ufficio competente

    Art. 9 Imp. Reg. – ufficio competente

    Art. 9 Imp. Reg. – Ufficio competente

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.

    2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate.

  • Art. 240 CPI – Nullità

    Art. 240 CPI – Nullità

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. I brevetti per disegni e modelli ornamentali concessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , sono soggetti, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori e, quanto agli effetti della declaratoria di nullità, alla norma di cui all’articolo 77 del presente codice. Nota all’art. 240: – Per il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95 , si veda la nota all’art. 237.