Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 274-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Esclusione dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Gli aderenti possono essere esclusi dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione al Fondo stesso.

    2. L'inadempimento è contestato dal Fondo, previo assenso dell'IVASS, concedendo agli aderenti un termine di sei mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per un periodo non superiore a tre mesi, il Fondo comunica all'impresa o all'intermediario aderente l'esclusione.

    3. Nel caso di esclusione di un'impresa, sono protette dal Fondo le prestazioni relative alle obbligazioni assunte fino alla data di ricezione della comunicazione di esclusione da parte dell'impresa aderente. Di tale comunicazione l'impresa di assicurazione esclusa dà tempestiva notizia agli assicurati e agli aventi diritto a prestazioni assicurative, secondo le modalità indicate dall'IVASS.

    4. La mancata adesione al Fondo o l'esclusione da esso comporta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita o, per gli intermediari di cui all'articolo 274-ter, comma 1, la cancellazione dal registro di cui all'articolo 109. Resta ferma la possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa ai sensi dell'articolo 245.

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  • Art. 274-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    Art. 274-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. L'IVASS, avendo riguardo alla tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative e alla capacità del Fondo di eseguire le prestazioni protette: a) approva lo statuto, a condizione che il Fondo stesso presenti caratteristiche adeguate allo svolgimento delle funzioni disciplinate dal presente capo e tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di insolvenza sul Fondo; se lo statuto prevede che possano essere attuati gli interventi indicati all'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), verifica che il Fondo sia dotato di procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; b) vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente capo; c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali italiane di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare i rami vita in Italia sia equivalente a quella offerta dal Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano; d) definisce eventuali procedure di coordinamento con le autorità degli Stati interessati in ordine all'adesione delle succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie a un Fondo di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso; e) informa senza indugio il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita se rileva che un'impresa aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del Fondo stesso; f) può emanare disposizioni attuative delle norme contenute nel presente capo, anche ai fini di cui all'articolo 274-quater.

    2. Il Fondo informa tempestivamente l'IVASS degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.

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  • Art. 274-decies D.Lgs. 209/2005

    Art. 274-decies D.Lgs. 209/2005

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può chiedere ai propri aderenti le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni protette.

  • Art. 274-novies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-novies D.Lgs. 209/2005 – (Obblighi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita: a) dispone di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento dell'attività; b) effettua con regolarità, almeno ogni cinque anni, prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi di cui all'articolo 274-sexies. A tal fine esso può chiedere informazioni agli aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; c) redige la corrispondenza con gli aventi diritto alle prestazioni protette nella lingua o nelle lingue utilizzate dall'impresa di assicurazione per le comunicazioni con i contraenti, gli assicurati e i beneficiari o in una delle lingue ufficiali dello Stato in cui è stabilita la succursale che ha emesso la copertura assicurativa a cui si riferisce la prestazione protetta; d) garantisce la riservatezza di notizie, informazioni e dati in suo possesso in ragione della propria attività istituzionale; e) redige il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei conti; f) si dota di un proprio patrimonio al fine di provvedere alle spese del suo funzionamento; g) stabilisce nello statuto le modalità di determinazione della quota associativa versata dagli aderenti per la copertura delle spese di gestione e funzionamento del Fondo stesso.

    2. I componenti degli organi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e coloro che prestano la loro attività per essi sono vincolati al segreto professionale in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati indicati al comma 1, lettera d).

    3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita si applica l'articolo 76.

    4. Con riguardo agli atti compiuti per l'esecuzione delle prestazioni protette, la responsabilità del Fondo, dei soggetti che vi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dei loro dipendenti è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

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  • Minusvalenze finanziarie: come compensarle nel quadro RT

    In sintesi

    • Minusvalenza = perdita finanziaria: si realizza quando vendi un titolo, un fondo o un ETF a un prezzo inferiore al costo di acquisto. Puoi usarla per ridurre le tasse sulle plusvalenze future.
    • Riporto fino a quattro anni: se la minusvalenza non viene compensata nell’anno in cui si realizza, puoi riportarla nei quattro periodi d’imposta successivi. Dal quinto anno in poi si perde.
    • Sezione II del quadro RT: le minusvalenze e plusvalenze su titoli e partecipazioni non qualificate (aliquota 26%) si compensano tra loro nella Sezione II-A. Le eccedenze negative confluiscono nel rigo RT102.
    • Separazione delle categorie: le minusvalenze di una sezione non possono abbattere le plusvalenze di un’altra sezione in modo libero: le regole di compensazione tra sezioni diverse seguono percentuali precise.
    • Regime dichiarativo: se non hai un intermediario che gestisce tutto (regime amministrato), sei tu a calcolare e dichiarare nel quadro RT del modello Redditi PF 2026.

    Cos'e' una minusvalenza e perche' conviene non ignorarla

    Quando vendi un’azione, un ETF o un fondo a un prezzo inferiore a quello che hai pagato, realizzi una perdita finanziaria: si chiama minusvalenza. Dal punto di vista fiscale, questa perdita non e’ ‘buttata’: puoi usarla per ridurre le tasse che dovresti pagare sulle plusvalenze, cioe’ sui guadagni finanziari futuri.

    Il meccanismo si chiama compensazione. Se nell’anno 2025 hai realizzato sia guadagni che perdite vendendo titoli, le due si sottraggono. Paghi le tasse solo sulla differenza positiva. Se le perdite sono piu’ dei guadagni, l’eccedenza non si perde subito: puoi riportarla avanti e usarla nei quattro anni successivi.

    Tutto questo pero’ vale solo se le perdite e i guadagni appartengono alla stessa ‘categoria’ fiscale. Il quadro RT del Modello Redditi PF 2026 e’ diviso in piu’ sezioni, ognuna con la propria aliquota e le proprie regole di compensazione. Non puoi liberamente portare una minusvalenza da ETF a ridurre un guadagno da partecipazione qualificata, o viceversa.

    Riporto delle minusvalenze nel quadro RT: regole principali
    Sezione quadro RT Aliquota imposta sostitutiva Anni di riporto Compensazione tra sezioni
    Sezione I-A (plusvalenze fino al 30/06/2014) 20 per cento Fino al quarto anno successivo Compensabili con Sezione II per il 76,92%
    Sezione II-A (plusvalenze dal 01/07/2014, incluse qualificate dal 2019) 26 per cento Fino al quarto anno successivo Compensabili con Sezione I e III
    Sezione III-A (partecipazioni qualificate fino al 2018) IRPEF ordinaria (varie %%) Fino al quarto anno successivo Non compensabili con Sezione I-A e IV-A
    Sezione V-A (cripto-attivita') 26 per cento Fino al quarto anno successivo Solo con plusvalenze della stessa sezione

    Esempio pratico

    • Tizio nel 2025 vende azioni italiane e realizza una plusvalenza di 5.000 euro (soggetta al 26%). Nello stesso anno vende fondi comuni con una minusvalenza di 3.000 euro. Entrambi rientrano nella Sezione II-A. La compensazione e’ 5.000 – 3.000 = 2.000 euro imponibili. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 2.000 = 520 euro. Se invece avesse avuto solo la minusvalenza di 3.000 euro senza guadagni, avrebbe riportato i 3.000 euro nel rigo RT102 per usarli nei quattro anni successivi.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale dell’intermediario (banca, SIM) con il dettaglio delle operazioni
    • Certificazioni di minusvalenze rilasciate dall’intermediario (per il regime amministrato)
    • Prospetto delle minusvalenze residue dagli anni precedenti (righi RT101-RT105 delle dichiarazioni passate)
    • Estratti conto e contratti di compravendita per il regime dichiarativo
    • Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 2, quadro RT

    Minusvalenza non compensata nell'anno: il riporto nei quattro anni successivi

    Scenario. Caio nel 2025 vende azioni realizzando solo una minusvalenza di 4.000 euro, senza alcun guadagno nello stesso anno. Opera in regime dichiarativo.

    Come si applica. Caio compila la Sezione II-A del quadro RT. Il risultato (rigo RT52) e’ negativo per 4.000 euro: lo indica nella colonna 1 del rigo RT52. Poi riporta questi 4.000 euro nel rigo RT102, colonna 5, indicando il periodo d’imposta 2025. Nei prossimi quattro anni (2026, 2027, 2028, 2029) potra’ usare questa perdita per abbattere eventuali plusvalenze della stessa categoria. Dal 2030 in poi si perdera’.

    In pratica

    • Indicare la minusvalenza nel rigo RT52 colonna 1 (risultato negativo).
    • Riportarla nel rigo RT102, colonna 5 (minusvalenze anno corrente).
    • Nelle dichiarazioni dei quattro anni successivi, richiamarla dal rigo RT102 per compensarla.

    Compensazione tra minusvalenze di anni precedenti e plusvalenze dell'anno

    Scenario. Sempronio ha riportato dal 2024 minusvalenze non compensate per 6.000 euro (indicate nel rigo RT102 del modello Redditi 2024). Nel 2025 realizza plusvalenze di 8.000 euro su azioni italiane, sempre in Sezione II-A.

    Come si applica. Nel modello Redditi 2026, Sempronio riporta nel rigo RT13 le minusvalenze pregresse di 6.000 euro (da RT102 del 2024). Il reddito netto imponibile nella Sezione II-B diventa 8.000 – 6.000 = 2.000 euro. L’imposta sostitutiva al 26 per cento e’ quindi 520 euro invece di 2.080. Le minusvalenze pregresse vengono cosi’ consumate e non servono piu’ riportarle.

    In pratica

    • Recuperare le minusvalenze residue dalla dichiarazione dell’anno precedente (rigo RT102).
    • Inserirle nel rigo RT13 della dichiarazione corrente.
    • La compensazione avviene automaticamente nel calcolo della Sezione II-B.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso compensare le minusvalenze su ETF con i guadagni su azioni?

    Si’, a patto che entrambi rientrino nella stessa sezione del quadro RT. Gli ETF e le azioni non qualificate rientrano tipicamente entrambi nella Sezione II-A. La compensazione avviene nell’ambito della stessa sezione.

    Le minusvalenze scadono dopo quattro anni?

    Si’. Se non riesci a compensarle entro i quattro periodi d’imposta successivi a quello in cui le hai realizzate, si perdono definitivamente. E’ importante dichiararle ogni anno nel quadro RT anche se non ci sono plusvalenze da compensare.

    Cosa succede se non ho dichiarato le minusvalenze negli anni scorsi?

    Se non hai indicato le minusvalenze nel quadro RT della dichiarazione dell’anno in cui le hai realizzate, non puoi piu’ riportarle. E’ un requisito formale: la perdita va evidenziata nella dichiarazione relativa all’anno in cui si e’ verificata.

    Posso compensare le minusvalenze su azioni con i dividendi che ricevo?

    No. I dividendi (utili da partecipazione) sono redditi di capitale e seguono un regime separato. Le minusvalenze del quadro RT si compensano solo con le plusvalenze (redditi diversi di natura finanziaria) della stessa categoria.

    Se uso un intermediario in regime amministrato, devo comunque compilare il quadro RT?

    In genere no: l’intermediario gestisce tutto in modo automatico, compreso il riporto delle minusvalenze. Devi compilare il quadro RT solo se operi in regime dichiarativo, cioe’ se gestisci direttamente le operazioni senza delegare all’intermediario.

    Vedi anche: Plusvalenze finanziarie nel Quadro T, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati, Rateizzazione plusvalenze d’impresa e Plusvalenza su immobile ricevuto in donazione.

  • Art. 274 RD 12/1941

    Art. 274 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Art. 274-octies D.Lgs. 209/2005 – (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

    Art. 274-octies D.Lgs. 209/2005 – (Modalità di esecuzione delle prestazioni protette nei casi di liquidazione coatta amministrativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Il pagamento è effettuato entro novanta giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 247, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al Fondo. A tal fine, l'impresa aderente posta in liquidazione coatta amministrativa trasmette tempestivamente al Fondo le informazioni necessarie in merito alle prestazioni protette su richiesta del Fondo stesso. Il rimborso è effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede l'avente diritto.

    2. 2. Il Fondo può differire il pagamento nei casi: a) di incertezza sulla sussistenza o sulla titolarità del diritto alla prestazione protetta o sull'importo dovuto; b) di cui all'articolo 274-septies, comma 3, se l'importo della prestazione da liquidare eccede i 100.000 euro; il differimento opera per la sola eccedenza e il pagamento, in deroga a quanto previsto dal comma 1, è effettuato entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

    3. In deroga al comma 1, se l'avente diritto al pagamento è sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni protette fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione.

    4. Il diritto all'esecuzione della prestazione protetta si estingue decorsi dieci anni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa. L'estinzione è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo.

    5. Il Fondo, quando esegue la prestazione protetta ai sensi dell'articolo 274-sexies, comma 1, lettera a), subentra nei diritti degli aventi diritto nei confronti dell'impresa di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei pagamenti effettuati, beneficiando della preferenza di cui all'articolo 258, comma 3.

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  • Articolo 1653 Codice Civile: articolo abrogato

    Art. 1653 c.c. – articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    Stato: Articolo abrogato dalla L. 11 febbraio 1971, n. 11.

    Per la verifica del testo normativo vigente consulta Normattiva.it.

  • Articolo 20 TU Giustizia Tributaria: Trattamento economico dei magistrati tributari

    Art. 20 D.Lgs. 175/2024 – Trattamento economico dei magistrati tributari

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ai magistrati tributari reclutati per concorso, secondo le modalità di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico previsto per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.

    2. Gli stipendi del personale indicato nel comma 1 sono determinati, esclusivamente in base all'anzianità di servizio, nella misura prevista nella tabella D allegata al presente testo unico, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2024, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale.

  • Indennita di trasferta e rimborsi spese nel 730: cosa e tassabile

    In sintesi

    • Trasferta fuori comune: i rimborsi documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto per prestazioni fuori dal territorio comunale sono esclusi da tassazione.
    • Cori e bande dilettantistiche: le indennita di trasferta e i rimborsi forfetari percepiti da direttori artistici e collaboratori tecnici sono esenti fino a 10.000 euro complessivi nell’anno.
    • Oltre la soglia esente: i compensi tra 10.000 e 30.658,28 euro subiscono una ritenuta a titolo d’imposta del 23%; la parte eccedente 30.658,28 euro e soggetta a ritenuta a titolo d’acconto del 23%.
    • Rimborsi documentati vs forfetari: il rimborso analitico (con scontrini e ricevute) di spese effettive e trattato in modo piu favorevole rispetto all’indennita forfetaria.
    • Dove si dichiara: le somme che superano la soglia di 10.000 euro vanno indicate nel rigo D4 con il codice 7 del quadro D del modello 730.
    • Certificazione Unica: i dati per la compilazione si ricavano dalla lettera N nel punto 1 ‘Causale’ della Certificazione Unica 2026 rilasciata dal sostituto.

    Come funziona la tassazione delle trasferte

    Quando il tuo datore di lavoro o l’associazione per cui collabori ti rimborsa le spese di spostamento o ti corrisponde un’indennita di trasferta, quella somma potrebbe o meno essere tassata: dipende da come e stata erogata e da quanto hai ricevuto in totale nell’anno.

    Il principio di base e semplice: i rimborsi delle spese effettivamente sostenute (vitto, alloggio, viaggio, trasporto) per attivita svolte fuori dal territorio del tuo Comune non concorrono alla formazione del reddito. Restano cioe fuori dalla dichiarazione. E diverso, invece, il trattamento delle indennita forfetarie, cioe le somme riconosciute a prescindere dalle spese reali.

    Un caso pratico molto comune riguarda chi collabora con cori, bande musicali o filodrammatiche con finalita dilettantistiche come direttore artistico o collaboratore tecnico: per queste figure la legge prevede una soglia esente di 10.000 euro annui, sopra la quale scatta la tassazione con aliquota del 23%. E importante sapere dove indicare queste somme nel modello 730 per non sbagliare la dichiarazione.

    Tassazione indennita trasferta per cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche
    Fascia di compenso annuo Trattamento fiscale
    Fino a 10.000 euro Esente: non concorre al reddito, non si dichiara
    Da 10.000,01 a 30.658,28 euro Ritenuta a titolo d'imposta del 23% (imposta definitiva)
    Oltre 30.658,28 euro Ritenuta a titolo d'acconto del 23% (va conguagliata in dichiarazione)
    Rimborsi documentati fuori comune (vitto, alloggio, viaggio) Esclusi dalla tassazione, non si indicano in dichiarazione

    Esempio pratico

    • Tizio e direttore artistico di una banda musicale dilettantistica. Nel 2025 ha ricevuto in totale 14.000 euro tra indennita di trasferta e compensi. I primi 10.000 euro sono esenti. I restanti 4.000 euro (14.000 – 10.000) rientrano nella fascia soggetta a ritenuta a titolo d’imposta del 23%, pari a 920 euro gia trattenuti. Nel 730 Tizio indica nel rigo D4 (codice 7) l’intero importo lordo di 14.000 euro: sara chi presta l’assistenza fiscale a calcolare correttamente la quota esente e quella tassata.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’ente erogante (lettera N nel punto 1 ‘Causale’)
    • Ricevute e fatture delle spese sostenute (vitto, alloggio, trasporto), se si vuole dimostrare il carattere documentato del rimborso
    • Contratto o accordo con l’associazione dilettantistica
    • Registro delle presenze o verbali di prestazione fuori sede

    Collaboratore tecnico di banda: compensi superiori alla soglia esente

    Scenario. Caio suona nella banda comunale del suo paese e svolge anche il ruolo di collaboratore tecnico. Nel 2025 ha ricevuto 22.000 euro complessivi tra indennita di trasferta, premi e compensi per prestazioni in trasferta fuori comune. In piu ha ricevuto 800 euro di rimborso analitico documentato per le spese di trasporto.

    Come si applica. I 22.000 euro di indennita e compensi si suddividono in due fasce: i primi 10.000 euro sono esenti, i successivi 12.000 euro (fino al limite di 30.658,28) sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 23%, gia applicata dal sostituto. Gli 800 euro di rimborso documentato sono invece esclusi integralmente dalla tassazione e non devono essere indicati nel 730.

    In pratica

    • Indica nel rigo D4 (codice 7) solo i 22.000 euro di indennita e compensi, al lordo della quota esente.
    • Gli 800 euro di rimborso documentato non vanno nel 730.
    • Controlla che la Certificazione Unica riporti la lettera N con la separazione tra quota esente e quota tassata.

    Collaboratrice che supera anche la seconda soglia

    Scenario. Sempronia dirige un coro con finalita dilettantistiche e nel 2025 ha percepito 35.000 euro complessivi. L’ente erogante ha operato due tipi di ritenuta: a titolo d’imposta sulla fascia 10.000-30.658,28 euro, e a titolo d’acconto sulla parte eccedente.

    Come si applica. I 35.000 euro si distribuiscono su tre fasce. I primi 10.000 euro sono esenti. I successivi 20.658,28 euro sono stati tassati con ritenuta a titolo d’imposta del 23% (imposta definitiva, non serve conguaglio). Gli ultimi 4.341,72 euro (35.000 – 30.658,28) hanno subito ritenuta a titolo d’acconto del 23%, che andra conguagliata nel 730. Sempronia dovra verificare con attenzione i dati della Certificazione Unica per non perdere crediti d’imposta o per non trovarsi con imposte aggiuntive da pagare.

    In pratica

    • Indica nel rigo D4 (codice 7) l’importo totale lordo di 35.000 euro.
    • Riporta le ritenute a titolo d’acconto nella colonna 6 del rigo D4.
    • Le ritenute a titolo d’imposta non generano conguaglio: sono gia definitive.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come capisco se la mia trasferta e esente o tassabile?

    Se ti rimborsano le spese effettive documentate (con ricevute) per attivita fuori comune, il rimborso e esente. Se ricevi invece un’indennita forfetaria, la tassazione dipende dall’importo totale percepito nell’anno e dalla tua qualifica (dipendente, collaboratore dilettantistico, ecc.).

    Dove trovo i dati della trasferta per compilare il 730?

    Nella Certificazione Unica 2026 che ti rilascia il sostituto d’imposta. Per i compensi di cori, bande e filodrammatiche dilettantistiche cerca la lettera N nel punto 1 ‘Causale’ della sezione lavoro autonomo.

    Fino a che importo i compensi da cori e bande dilettantistiche sono esenti?

    Fino a 10.000 euro complessivi percepiti nell’anno. La parte che supera questa soglia e tassata con aliquota del 23%, prima come ritenuta a titolo d’imposta (fino a 30.658,28 euro totali) e poi come ritenuta a titolo d’acconto sopra tale soglia.

    Devo dichiarare nel 730 i compensi sotto i 10.000 euro?

    In linea generale no, la quota esente non va dichiarata. Tuttavia se nello stesso rigo D4 sono presenti altri redditi con codice 11, i compensi sotto soglia vanno indicati comunque. Controlla le istruzioni specifiche sulla tua Certificazione Unica.

    Le spese di trasporto rimborsate dal datore di lavoro sono sempre esenti?

    I rimborsi analitici documentati per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenuti per attivita fuori dal territorio comunale sono esclusi dalla tassazione. I rimborsi forfetari, invece, seguono regole diverse a seconda del tipo di rapporto di lavoro e dell’importo complessivo.

    Cosa succede se ricevo indennita di trasferta da piu enti o associazioni?

    I limiti (ad esempio i 10.000 euro esenti per i collaboratori dilettantistici) si applicano al totale complessivo percepito nell’anno da tutti i soggetti eroganti. Se la somma supera la soglia, la parte eccedente va tassata anche se i singoli importi erano sotto limite.

  • Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 – (Prestazioni protette ammissibili)

    Art. 274-septies D.Lgs. 209/2005 – (Prestazioni protette ammissibili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, fatto salvo quanto previsto al comma 3, liquida le prestazioni protette entro l'importo massimo di euro 100.000 per ciascun avente diritto.

    2. 2. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 1: a) le prestazioni protette a cui hanno diritto due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattate come se di spettanza di un unico soggetto; b) se la prestazione protetta deve essere eseguita nei confronti di più soggetti, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo; c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti dell'avente diritto alla prestazione protetta nei confronti dell'impresa di assicurazione, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

    3. Il limite di cui al comma 1 non opera con riferimento alle prestazioni protette relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'articolo 1, comma 1, lettera ss-bis), numeri 2), 3), 4) e 5).

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  • Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita tutela gli aventi diritto alle prestazioni protette nei confronti delle imprese aderenti, ivi incluse quelle che aderiscono ai sensi dell'articolo 274-ter, comma 5. Il Fondo, a tal fine: a) effettua, nei limiti e secondo le modalità indicati negli articoli 274-septies e 274-octies, pagamenti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle imprese di assicurazione aderenti; b) se previsto dallo statuto interviene anche in operazioni di cessione di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 257, comma 2, anche attraverso la prestazione di garanzie, se il costo dell'intervento non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette; c) se previsto dallo statuto, effettua interventi nei confronti di imprese di assicurazione aderenti per prevenire o superare una situazione di crisi che ne potrebbe determinare l'assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa, se il costo degli interventi non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per l'esecuzione delle prestazioni protette.

    2. 2. Lo statuto del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita definisce modalità e condizioni degli interventi di cui al comma 1, lettera c), con particolare riguardo a: a) gli impegni che l'impresa di assicurazione beneficiaria dell'intervento deve assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di non pregiudicare l'esecuzione delle prestazioni protette; b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dall'impresa di assicurazione ai sensi della lettera a); c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il Fondo, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla legge o dallo statuto; d) la sopportazione delle perdite prioritariamente da parte dei partecipanti al capitale dell'impresa di assicurazione in situazione di crisi attuale o prospettica.

    3. L'intervento di cui al comma 1, lettera c), può essere effettuato se l'IVASS ha accertato che gli aderenti al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita sono in grado di versare i contributi straordinari ai sensi dell'articolo 274-quinquies, comma 4.

    4. 4. Dopo che il Fondo ha effettuato un intervento ai sensi del comma 1, lettera c), gli aderenti forniscono allo stesso senza indugio, se necessario sotto forma di contributi straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se, in alternativa: a) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno del 50 per cento del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1; b) la dotazione finanziaria del Fondo si è ridotta a meno di due terzi del livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, ed emerge la necessità di effettuare il pagamento delle prestazioni protette.

    5. Finchè il livello obiettivo di cui all'articolo 274-quater, comma 1, non è raggiunto, le soglie di cui al comma 4 sono riferite all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.

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