Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Plusvalenza cessione azienda: come si tassa nel 730/Redditi

    In sintesi

    • Plusvalenza = corrispettivo di vendita – costo fiscalmente riconosciuto, compresi gli oneri inerenti alla cessione (spese notarili, commissioni, ecc.).
    • Possesso da piu’ di cinque anni: se hai avuto l’azienda per piu’ di cinque anni puoi scegliere la tassazione separata invece di quella ordinaria IRPEF.
    • Tassazione separata: l’imposta viene calcolata con un’aliquota media degli ultimi due anni e non si somma agli altri redditi, evitando gli scaglioni piu’ alti.
    • Acconto del 20 per cento: se scegli la tassazione separata devi versare subito un acconto pari al 20 per cento della plusvalenza, con codice tributo 4200 sul modello F24.
    • Quadro RM: la plusvalenza da cessione di azienda posseduta da piu’ di cinque anni va dichiarata nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026 (non nel 730).

    Cosa si intende per plusvalenza da cessione di azienda

    Quando vendi la tua azienda – o un ramo di essa – e incassi piu’ di quanto l’azienda vale fiscalmente, realizzi una plusvalenza. In parole semplici: plusvalenza e’ il guadagno della vendita. Il calcolo e’ la differenza tra il prezzo che ricevi e il ‘costo fiscale’ dell’azienda, cioe’ il valore dei beni che la compongono ridotto degli ammortamenti gia’ dedotti e aumentato degli oneri sostenuti per la cessione (spese notarili, commissioni di mediazione, ecc.).

    Il trattamento fiscale dipende da quanto tempo hai avuto l’azienda. Se la possiedi da piu’ di cinque anni hai diritto a una scelta importante: puoi optare per la tassazione separata, che di solito e’ piu’ conveniente perche’ evita che la plusvalenza si sommi agli altri tuoi redditi e ti spinga negli scaglioni IRPEF piu’ alti.

    Se invece la possiedi da cinque anni o meno, la plusvalenza confluisce direttamente nel reddito ordinario e viene tassata con le aliquote IRPEF progressive. In ogni caso la plusvalenza va dichiarata nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026: non puoi usare il modello 730 per questi redditi.

    Trattamento fiscale della plusvalenza da cessione di azienda
    Durata del possesso Regime applicabile Dove si dichiara
    Piu' di cinque anni Tassazione separata (o ordinaria per opzione) Quadro RM – rigo RM2, codice 7
    Cinque anni o meno Tassazione ordinaria IRPEF Quadro RF o RG dell'anno di realizzo
    Acconto tassazione separata 20 per cento della plusvalenza Modello F24 con codice tributo 4200

    Esempio pratico

    • Tizio possiede la sua impresa individuale dal 2017. Nel 2025 la vende per 300.000 euro. Il costo fiscalmente riconosciuto dei beni aziendali e’ di 120.000 euro. La plusvalenza e’ 300.000 – 120.000 = 180.000 euro. Poiche’ la possiede da piu’ di cinque anni, Tizio sceglie la tassazione separata. Deve versare subito un acconto del 20 per cento, cioe’ 36.000 euro (codice tributo 4200). Poi l’Agenzia delle Entrate calcolera’ l’imposta definitiva usando l’aliquota media degli ultimi due anni e procedera’ a conguaglio.

    Documenti necessari

    • Atto notarile di cessione dell’azienda
    • Documentazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti (inventari, libri contabili)
    • Eventuali perizie di stima
    • Certificazioni di intermediari o consulenti (per le spese inerenti)
    • Modello F24 per il versamento dell’acconto del 20 per cento (codice tributo 4200)
    • Ultima dichiarazione dei redditi con i valori fiscali dell’azienda

    Azienda posseduta da piu' di cinque anni: scelta della tassazione separata

    Scenario. Caio gestisce una ditta individuale aperta nel 2015. Nel 2025 cede l’intera azienda a un acquirente e realizza una plusvalenza di 200.000 euro, includendo nel calcolo tutte le spese notarili sostenute.

    Come si applica. Caio ha diritto alla tassazione separata perche’ l’azienda e’ in suo possesso da piu’ di cinque anni. Deve dichiarare la plusvalenza nel quadro RM, rigo RM2, indicando il codice 7 in colonna 1 e l’anno in cui ha realizzato il guadagno. Deve anche versare un acconto pari al 20 per cento della plusvalenza (40.000 euro) con il codice tributo 4200. L’imposta definitiva sara’ calcolata in seguito dall’Agenzia con l’aliquota media IRPEF dei due anni precedenti.

    In pratica

    • La plusvalenza va nel quadro RM rigo RM2, codice 7.
    • Versare subito l’acconto del 20 per cento con F24 codice tributo 4200.
    • Non indicare questa plusvalenza nel modello 730: e’ incompatibile.

    Azienda ceduta entro i cinque anni: tassazione ordinaria

    Scenario. Sempronio apre una piccola officina nel 2022 e la cede nel 2025, realizzando una plusvalenza di 40.000 euro. Non ha ancora maturato i cinque anni di possesso.

    Come si applica. Poiche’ l’azienda e’ stata posseduta per meno di cinque anni, la plusvalenza concorre ordinariamente al reddito d’impresa dell’anno 2025. Non e’ possibile optare per la tassazione separata. Sempronio riporta la plusvalenza nel quadro RF o RG insieme agli altri componenti del reddito d’impresa e paga l’IRPEF progressiva sull’importo totale.

    In pratica

    • Meno di cinque anni di possesso: nessuna scelta, tassazione ordinaria.
    • La plusvalenza entra nel quadro RF o RG come componente positivo del reddito.
    • Non serve il quadro RM in questo caso.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Come si calcola il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda?

    E’ il valore dei beni che compongono l’azienda cosi’ come risulta dalle scritture contabili ai fini fiscali, cioe’ il costo storico diminuito degli ammortamenti gia’ dedotti nel tempo. Alle spese notarili, di mediazione e agli altri oneri sostenuti per la cessione si aggiungono al corrispettivo di acquisto originario.

    Posso usare il modello 730 per dichiarare la plusvalenza da cessione dell'azienda?

    No. Le plusvalenze da cessione di azienda vanno dichiarate nel quadro RM della dichiarazione Redditi PF 2026. Il modello 730 non prevede questi campi.

    Cosa succede se scelgo la tassazione ordinaria al posto di quella separata?

    Puoi sceglierlo barrando la casella nella colonna 5 del rigo RM2. In quel caso la plusvalenza si aggiunge agli altri redditi e viene tassata con le aliquote IRPEF progressive. Conviene valutare con un commercialista quale opzione e’ piu’ vantaggiosa in base al tuo reddito complessivo.

    L'acconto del 20 per cento e' obbligatorio?

    Si’, se la plusvalenza e’ soggetta a tassazione separata e non e’ gia’ stata applicata una ritenuta alla fonte, devi versare un acconto del 20 per cento dell’importo. Il versamento va fatto con modello F24 con codice tributo 4200.

    La plusvalenza sull'avviamento e' trattata allo stesso modo?

    Si’. Le istruzioni AdE precisano che la plusvalenza da cessione di azienda comprende anche il valore di avviamento. Tutto concorre alla plusvalenza complessiva soggetta alla stessa disciplina.

    Vedi anche: Plusvalenza vendita terreni edificabili, Plusvalenze da vendita immobili, Plusvalenza sulla vendita di un immobile entro 5 anni, PEX: quando le plusvalenze su partecipazioni sono quasi esenti, Vendere l’auto usata tra privati e Rateizzazione plusvalenze d’impresa.

  • Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

    Art. 274-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Finanziamento del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e investimento delle risorse)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Per costituire la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per l'ammontare determinato dal Fondo stesso ai sensi del comma 2 e di anno in anno comunicato agli aderenti. I contributi possono assumere la forma di impegni irrevocabili di pagamento ed esigibili nei casi previsti dallo statuto del Fondo se ciò è autorizzato dal Fondo medesimo e nell'ammontare da esso determinato, comunque non superiore: a) al 50 per cento dell'importo totale della dotazione finanziaria del Fondo fino a che la dotazione è inferiore al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater; b) al 60 per cento una volta che sia stata raggiunta una dotazione pari al 75 per cento del livello obiettivo di cui al comma 1 dell'articolo 274-quater.

    ))

    2. I contributi dovuti dalle imprese aderenti sono proporzionati all'ammontare degli impegni assunti nei confronti degli assicurati e al profilo di rischio delle imprese e rappresentano almeno i quattro quinti della contribuzione annuale degli aderenti. Essi possono essere determinati dal Fondo sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio. L'IVASS approva i metodi interni. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dalle imprese di assicurazione aderenti sono pari allo 0,4 per mille dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea.

    72

    3. I contributi dovuti dagli intermediari aderenti sono determinati in relazione al volume complessivo dei prodotti vita intermediati e ai ricavi ad essi associati e rappresentano non oltre un quinto della contribuzione annuale. In fase di prima applicazione i contributi dovuti dagli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), sono pari allo 0,1 per mille dell'importo delle riserve tecniche vita intermediate e i contributi dovuti dagli intermediari aderenti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e c), sono pari allo 0,1 per mille della raccolta premi vita intermediata nell'anno precedente.

    72

    ((

    4. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, se deve procedere al pagamento delle prestazioni protette e la dotazione finanziaria è insufficiente, chiede agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi straordinari non superiori allo 0,5 per cento delle riserve tecniche dei rami vita per le imprese aderenti e non superiore allo 0,5 per mille delle medesime riserve tecniche per gli intermediari aderenti.

    5. L'IVASS può disporre il differimento, in tutto o in parte, del pagamento dei contributi di cui ai commi 2, 3 e 4 da parte degli aderenti se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidità o la solvibilità. Il differimento è accordato per un periodo massimo di dodici mesi ed è rinnovabile su richiesta dell'aderente. I contributi differiti sono in ogni caso versati se l'IVASS accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.

    6. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita assicura di avere accesso a fonti di finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie obbligazioni e può ricorrere a finanziamenti aggiuntivi provenienti da fonti ulteriori e in qualsiasi forma prestati.

    7. La dotazione finanziaria è investita in attività a basso rischio e con sufficiente diversificazione.))

  • Chi presenta Redditi SC 2026: societa’ di capitali ed enti

    In sintesi

    • SRL e SpA: le societa’ a responsabilita’ limitata e le societa’ per azioni sono i principali soggetti obbligati al Modello Redditi SC.
    • SApA e cooperative: rientrano nell’obbligo anche le societa’ in accomandita per azioni e le societa’ cooperative.
    • Enti commerciali: gli enti che svolgono un’attivita’ commerciale come attivita’ principale presentano Redditi SC.
    • Societa’ non residenti con attivita’ in Italia: le societa’ ed enti commerciali non residenti dichiarano nel modello SC i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
    • Trasmissione solo telematica: il modello si invia esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
    • Periodo d’imposta 2025: il Modello Redditi SC 2026 si riferisce ai redditi prodotti nel periodo d’imposta 2025 (o nella frazione di esercizio chiusa nel 2025).

    Chi deve presentare il Modello Redditi SC

    Il Modello Redditi SC (Societa’ di Capitali) e’ la dichiarazione dei redditi riservata alle societa’ di capitali, agli enti commerciali e ad alcune categorie equiparate. Non e’ il modello che compila il singolo socio: e’ la societa’ in quanto tale a presentarlo, in qualita’ di contribuente autonomo.

    Sono obbligati al Modello Redditi SC le societa’ a responsabilita’ limitata (SRL), le societa’ per azioni (SpA), le societa’ in accomandita per azioni (SApA), le societa’ cooperative e le societa’ di mutua assicurazione. Rientrano nell’obbligo anche gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di attivita’ commerciali (enti commerciali), residenti nel territorio dello Stato. Questi soggetti sono elencati all’art. 73 del TUIR.

    Le societa’ ed enti commerciali non residenti in Italia – quelli indicati alla lettera d) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR – presentano anch’essi il Modello Redditi SC, ma dichiarano soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato (esclusi quelli esenti o soggetti a ritenuta a titolo definitivo). Il reddito complessivo di questi soggetti e’ indicato nel quadro RN.

    La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF imprese, ecc.). La firma del rappresentante legale e’ obbligatoria: la dichiarazione e’ nulla se non e’ sottoscritta.

    Soggetti obbligati al Modello Redditi SC 2026
    Tipo di soggetto Obbligo
    SRL (Societa' a responsabilita' limitata) Si'
    SpA (Societa' per azioni) Si'
    SApA (Societa' in accomandita per azioni) Si'
    Societa' cooperative e di mutua assicurazione Si'
    Enti commerciali residenti (oggetto principale: attivita' commerciale) Si'
    Societa' ed enti commerciali non residenti con redditi in Italia Si' (solo redditi prodotti in Italia)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL e’ una societa’ a responsabilita’ limitata con sede a Milano, esercizio sociale coincidente con l’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre 2025). Il suo legale rappresentante firma il Modello Redditi SC 2026 e lo trasmette in via telematica entro il termine di scadenza ordinario. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio e i dati della societa’. Se i ricavi superano 100 milioni di euro, barra anche la casella ‘Soggetti grandi contribuenti’.

    Documenti necessari

    • Visura camerale aggiornata (denominazione, sede legale, codice fiscale e partita IVA)
    • Bilancio d’esercizio approvato (conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa)
    • Verbale di assemblea con data di approvazione del bilancio
    • Deleghe F24 per acconto IRES versato nell’anno
    • Eventuale documentazione per regimi speciali (consolidato fiscale, trasparenza, CPB)

    Alfa SRL con esercizio coincidente con l'anno solare

    Scenario. Alfa SRL chiude il bilancio il 31 dicembre 2025. L’assemblea approva il bilancio nei termini di legge. Tizio, in qualita’ di amministratore unico e legale rappresentante, deve predisporre e inviare la dichiarazione.

    Come si applica. Alfa SRL presenta il Modello Redditi SC 2026 per il periodo d’imposta 2025. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio e la propria natura giuridica (SRL). La trasmissione avviene telematicamente entro il termine ordinario, direttamente o tramite il commercialista incaricato. Tizio firma la dichiarazione come rappresentante legale: senza firma la dichiarazione e’ nulla.

    In pratica

    • L’esercizio coincide con l’anno solare: il modello del 2026 riguarda i redditi del 2025.
    • La firma del legale rappresentante non e’ una formalita’: senza di essa la dichiarazione e’ invalida.

    Beta SpA con esercizio non coincidente con l'anno solare

    Scenario. Beta SpA ha l’esercizio che va da luglio 2025 a giugno 2026. Caio e’ il presidente del consiglio di amministrazione.

    Come si applica. Beta SpA presenta il Modello Redditi SC per il periodo d’imposta che si chiude entro il 2026, seguendo i termini calcolati in base alla chiusura dell’esercizio. Nel frontespizio indica la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio luglio 2025-giugno 2026. Se la durata dell’esercizio supera i dodici mesi, occorre prestare attenzione alle istruzioni specifiche per il calcolo dell’acconto IRES premiale.

    In pratica

    • L’esercizio non deve per forza coincidere con l’anno solare: il modello si presenta sempre per la frazione di esercizio chiusa.
    • La data di approvazione del bilancio va indicata espressamente nel frontespizio del modello.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Una SRL unipersonale deve presentare Redditi SC?

    Si’. Anche la SRL con un unico socio e’ una societa’ di capitali a tutti gli effetti e deve presentare il Modello Redditi SC. Il socio unico non dichiara il reddito della SRL nel proprio 730 o Redditi PF: e’ la societa’ a pagare l’IRES sul proprio reddito.

    Chi firma il Modello Redditi SC?

    La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della societa’ (tipicamente l’amministratore unico o il presidente del CdA). In caso di piu’ rappresentanti, i dati di uno solo vanno nel frontespizio; gli altri si indicano nel quadro RO. Se la societa’ e’ sottoposta a revisione legale obbligatoria, anche il revisore o il sindaco deve firmare.

    Il modello va presentato anche se la SRL e' in perdita?

    Si’. Anche in caso di perdita fiscale la societa’ e’ obbligata a presentare il Modello Redditi SC. La perdita va dichiarata nel quadro RF e puo’ essere riportata negli esercizi successivi per compensare redditi futuri.

    Una societa' cooperativa presenta Redditi SC?

    Si’. Le societa’ cooperative rientrano tra i soggetti IRES obbligati a presentare il Modello Redditi SC. Nel frontespizio dovranno compilare la casella ‘Tipo soggetto’ per indicare se si tratta di cooperative ONLUS o cooperative sociali.

    Cosa succede se la dichiarazione non viene presentata?

    La mancata presentazione e’ una violazione grave. La dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza e’ tardiva ma valida, con applicazione delle sanzioni. Oltre i novanta giorni si parla di omissione della dichiarazione, con sanzioni piu’ severe. E’ sempre possibile regolarizzarsi con il ravvedimento operoso.

  • Art. 274-quater D.Lgs. 209/2005 – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-quater D.Lgs. 209/2005 – (Dotazione finanziaria del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il Fondo ha una dotazione finanziaria proporzionata alle proprie passività e comunque pari almeno allo 0,4 per cento dell'importo delle riserve tecniche dei rami vita, calcolate secondo le disposizioni di cui al titolo III, capo II, o secondo un regime di solvibilità ritenuto equivalente conformemente all'ordinamento dell'Unione europea, detenute dalle imprese aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

    2. In fase di prima applicazione, il livello obiettivo indicato al comma 1 è raggiunto, in modo graduale, a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2035. Il termine può essere prorogato ulteriormente, fino ad un massimo di due anni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

    3. Se, dopo la data prevista al comma 2, la dotazione finanziaria si riduce al di sotto del livello indicato al comma 1, essa è ripristinata mediante il versamento di contributi periodici. Il ripristino avviene entro tre anni, se la dotazione finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello di cui al comma 1.

    4. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita e da quello di ciascun aderente, nonché da ogni altro fondo eventualmente istituito presso lo stesso Fondo. Delle obbligazioni contratte in relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dal presente capo il Fondo risponde esclusivamente con la propria dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dal presente capo, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del Fondo o nell'interesse di quest'ultimo, né quelle dei creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente istituiti presso lo stesso Fondo.

    ))

  • Art. 274-ter D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    Art. 274-ter D.Lgs. 209/2005 – (Soggetti aderenti e natura del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le imprese di assicurazione italiane autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita e gli iscritti al registro di cui all'articolo 109, quando l'importo dei premi annui, raccolti o intermediati, nei rami vita è pari o superiore a 50 milioni di euro, aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita.

    2. Le succursali di imprese di assicurazione extracomunitarie autorizzate ad esercitare l'attività in uno o più dei rami vita in Italia aderiscono al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita italiano salvo che partecipino a un sistema di garanzia assicurativo estero equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito di copertura.

    3. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita ha natura di diritto privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle sue finalità sono fornite dagli aderenti in conformità a quanto previsto dal presente capo.

    4. L'IVASS determina, con regolamento, la pubblicità e le comunicazioni che gli aderenti sono tenuti a effettuare per informare i clienti della garanzia sulle coperture assicurative emesse.

    5. Il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può consentire l'adesione ad esso delle succursali di imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita o alle imprese comunitarie che operano in Italia in uno o più dei rami vita in regime di libera prestazione di servizi.

    ))

  • Art. 274-bis D.Lgs. 209/2005 – (Definizioni)

    Art. 274-bis D.Lgs. 209/2005 – (Definizioni)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) "Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita" o "Fondo": organismo associativo istituito fra le imprese di assicurazione e gli intermediari aderenti con lo scopo di intervenire a tutela degli aventi diritto a prestazioni assicurative nei confronti delle imprese aderenti nei casi di cui all'articolo 274-sexies, comma 1; b) "prestazioni protette": diritti di credito spettanti ai contraenti o ai beneficiari di polizze di assicurazione sulla vita a titolo di indennizzo, di restituzione del capitale, di pagamento di una rendita o ad altro titolo; c) "imprese aderenti": le imprese di assicurazione indicate all'articolo 274-ter, commi 1 e 2; d) "intermediari aderenti": gli iscritti al registro di cui all'articolo 109 indicati all'articolo 274-ter, comma 1; e) "aderenti": le imprese di assicurazione aderenti e gli intermediari aderenti.

    ))

  • Art. 274 D.Lgs. 209/2005 – Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

    Art. 274 D.Lgs. 209/2005 – Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari o i liquidatori, nominati dall'autorità dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica, per l'esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la nomina con la presentazione di una copia, conforme all'originale, rilasciata dall'autorità che ha emesso il provvedimento o mediante qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorità dello stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori può essere richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione di cui al presente comma.

    2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, persone incaricate di assistere o, all'occorrenza, di rappresentare i commissari o i liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori italiani.

    3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, ma non possono svolgere compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla magistratura.

    4. I commissari e i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione sono tenuti, nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica, al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo all'informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori nominati dall'autorità dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione, nonché ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime autorità, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici obblighi di pubblicità previsti dalla legge italiana, che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

  • Interessi passivi e ROL: deducibilità nelle società di capitali

    In sintesi

    • Prima compensazione con interessi attivi: gli interessi passivi sono sempre deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi finanziari dello stesso periodo.
    • Eccedenza: limite del 30% del ROL: la parte di interessi passivi che supera gli interessi attivi e’ deducibile solo entro il 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica.
    • ROL negativo: se il ROL e’ negativo, nel rigo RF119 non si indica alcun importo; l’eccedenza di interessi diventa indeducibile nell’anno.
    • Riporto dell’eccedenza indeducibile: gli interessi passivi non dedotti per carenza di ROL si riportano in avanti (art. 96, comma 5 TUIR) e sono deducibili nei periodi successivi.
    • Riporto dell’eccedenza di ROL: se il 30% del ROL supera gli interessi passivi netti da dedurre, la quota eccedente puo’ incrementare il ROL dei cinque periodi d’imposta successivi.
    • Prospetto RF: la determinazione avviene nel prospetto dedicato del quadro RF (righi RF118-RF122) del modello Redditi SC 2026.

    Come funziona la deducibilità degli interessi passivi in una società

    Ogni volta che una societa’ prende a prestito denaro (mutuo bancario, finanziamento soci, obbligazioni) paga degli interessi. Dal punto di vista fiscale, quegli interessi non sono sempre deducibili in modo integrale: esiste un tetto che dipende dal ROL, cioe’ il Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica.

    Il meccanismo si articola in due fasi. Prima si verifica se gli interessi passivi trovano capienza negli interessi attivi: in quel caso sono deducibili senza problemi. Sulla parte eccedente scatta invece il confronto con il 30% del ROL. Se gli interessi netti (passivi meno attivi) restano sotto quella soglia, si deducono tutti; se la superano, la parte in eccesso e’ indeducibile nell’anno ma non va perduta.

    L’eccedenza indeducibile si ‘mette da parte’ e puo’ essere dedotta negli anni successivi, quando il ROL sara’ sufficiente ad assorbirla. Allo stesso modo, se in un anno il 30% del ROL e’ piu’ alto di quanto serve per coprire gli interessi, la quota eccedente di ROL si porta avanti per i cinque periodi successivi.

    Schema di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)
    Fase Regola Effetto
    1 – Compensazione con interessi attivi Interessi passivi <= interessi attivi Deducibili per intero
    2 – Confronto con il 30% del ROL Eccedenza netta <= 30% del ROL Deducibili per intero
    3 – Eccedenza indeducibile Eccedenza netta > 30% del ROL Indeducibile nell'anno; riportabile in avanti (art. 96, c. 5 TUIR)
    4 – ROL eccedente non utilizzato 30% ROL > interessi passivi netti Riportabile per i 5 periodi d'imposta successivi

    Esempio pratico

    • Alfa SRL ha interessi passivi per 200.000 euro e interessi attivi per 30.000 euro: l’eccedenza netta e’ 170.000 euro. Il ROL dell’esercizio e’ 400.000 euro: il 30% e’ 120.000 euro. Poiche’ 170.000 euro superano 120.000 euro, Alfa SRL puo’ dedurre solo 120.000 euro. I restanti 50.000 euro (170.000 – 120.000) sono indeducibili nell’anno e vanno indicati nel rigo RF121 come eccedenza riportabile agli esercizi successivi; l’importo indeducibile di periodo va riportato in aumento nel rigo RF15.

    Documenti necessari

    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF, prospetto righi RF118-RF122
    • Conto economico civilistico (lettere A e B art. 2425 c.c.) per il calcolo del ROL
    • Contratti di finanziamento che generano gli interessi passivi
    • Estratti conto bancari e attestazioni di interessi attivi
    • Dichiarazioni degli anni precedenti con eccedenze di interessi passivi o di ROL riportate

    Beta SpA: ROL sufficiente a coprire tutta l'eccedenza

    Scenario. Beta SpA ha interessi passivi per 150.000 euro e interessi attivi per 20.000 euro. L’eccedenza netta e’ 130.000 euro. Il ROL e’ 600.000 euro: il 30% e’ 180.000 euro.

    Come si applica. Poiche’ 130.000 euro (eccedenza netta) e’ inferiore a 180.000 euro (30% del ROL), Beta SpA deduce tutti gli interessi passivi senza limitazioni. Il ROL eccedente non utilizzato e’ 50.000 euro (180.000 – 130.000): questa quota puo’ essere riportata in avanti e utilizzata per dedurre interessi passivi nei cinque periodi successivi, se necessario.

    In pratica

    • Interessi passivi netti: 130.000 euro
    • 30% del ROL: 180.000 euro
    • Interessi dedotti: 130.000 euro (tutti)
    • ROL eccedente riportabile ai 5 anni successivi: 50.000 euro

    Alfa SRL: ROL insufficiente, si accumula un'eccedenza

    Scenario. Alfa SRL ha interessi passivi per 300.000 euro e interessi attivi per 10.000 euro. L’eccedenza netta e’ 290.000 euro. Il ROL e’ 500.000 euro: il 30% e’ 150.000 euro.

    Come si applica. Alfa SRL puo’ dedurre al massimo 150.000 euro (30% del ROL). I restanti 140.000 euro (290.000 – 150.000) sono indeducibili nel periodo e transitano nel rigo RF121 come eccedenza riportabile. L’importo indeducibile viene indicato anche come variazione in aumento nel rigo RF15. Dal 2026 in poi, Alfa SRL potra’ recuperare questa eccedenza non appena il 30% del ROL superi nuovamente i propri interessi passivi netti.

    In pratica

    • Eccedenza netta interessi: 290.000 euro
    • 30% del ROL: 150.000 euro (limite di deduzione)
    • Interessi dedotti: 150.000 euro
    • Eccedenza indeducibile da riportare: 140.000 euro (rigo RF121)

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cos'e' il ROL e come si calcola?

    Il ROL (Risultato Operativo Lordo) e’ la differenza tra il valore della produzione (lettera A del conto economico ex art. 2425 c.c.) e i costi della produzione (lettera B), escludendo le voci relative ad ammortamenti e svalutazioni (n. 10 lettere a e b) e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Per le societa’ che usano i principi contabili internazionali IAS/IFRS si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

    Gli interessi passivi eccedenti si perdono se non usati?

    No. Le istruzioni confermano che le eccedenze di interessi passivi indeducibili si riportano in avanti senza limitazioni temporali (art. 96, comma 5 TUIR) e si deducono negli anni successivi non appena vi sia capienza nel limite del 30% del ROL.

    Il ROL eccedente non usato si puo' riportare?

    Si’. Se in un anno il 30% del ROL supera l’importo degli interessi passivi netti da dedurre, la quota eccedente di ROL puo’ essere portata ad incremento del ROL dei cinque periodi d’imposta successivi. Attenzione: se nello stesso anno esistono interessi passivi netti indeducibili, non e’ possibile riportare il ROL eccedente.

    Quale rigo del modello Redditi SC accoglie l'eccedenza indeducibile?

    L’eccedenza di interessi passivi indeducibili rispetto al 30% del ROL va indicata nel rigo RF121 del quadro RF. L’importo indeducibile del periodo deve essere riportato anche come variazione in aumento nel rigo RF15, colonna 1.

    Ci sono categorie di societa' escluse da questa disciplina?

    Si’. Le istruzioni precisano che il prospetto RF118-RF122 non deve essere compilato dagli intermediari finanziari, dalle imprese di assicurazione e dalle societa’ capogruppo di gruppi assicurativi: per questi soggetti valgono regole specifiche previste dall’art. 96, comma 13 TUIR e dalla legge n. 199 del 2025.

    Gli interessi di mora sono trattati allo stesso modo?

    No. Gli interessi di mora non ancora corrisposti sono indeducibili ai sensi dell’art. 109, comma 7 TUIR, a prescindere dalla disciplina del ROL. Vanno indicati nel rigo RF15, colonna 2, tra gli altri interessi passivi indeducibili.

  • Affitto di azienda o ramo: come si tassa il canone nel 2026

    In sintesi

    • Reddito diverso, non d’impresa: il canone percepito da chi ha affittato l’unica azienda o tutte le aziende possedute va dichiarato come reddito diverso nel quadro RL, rigo RL9.
    • Differenza fondamentale dall’immobile: affittare un’azienda (bene produttivo organizzato) produce una categoria di reddito diversa rispetto alla semplice locazione di un fabbricato.
    • Deduzione delle spese: dal canone lordo si possono dedurre le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito (art. 71 TUIR).
    • Plusvalenza sulla successiva vendita: se dopo aver affittato l’azienda la cedi a titolo oneroso, il provento va indicato nel rigo RL8 del quadro RL.
    • Imposta ordinaria IRPEF: il reddito netto confluisce nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF progressive ordinarie, senza cedolare secca.

    Affitto d'azienda: di che reddito si tratta?

    Quando un imprenditore smette di gestire direttamente la propria azienda e la concede in affitto a un terzo, continua a percepire un canone periodico. Questo canone non si confonde con un semplice affitto di immobile: l’azienda è un complesso organizzato di beni, e il suo affitto genera un reddito con regole proprie.

    Secondo le istruzioni del Modello Redditi PF 2026 (Fascicolo 2), i proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto dell’unica o di tutte le aziende possedute vanno dichiarati nel rigo RL9 del quadro RL, nella sezione dedicata ai redditi diversi.

    Se invece cedi successivamente l’azienda che avevi affittato, il provento da cessione va nel rigo RL8. Due operazioni diverse, due righi diversi: vale la pena distinguerli con attenzione per evitare errori in dichiarazione.

    Il reddito netto del rigo RL9, sommato agli altri redditi IRPEF, confluisce nel quadro RN e viene tassato con le aliquote progressive ordinarie. Non esiste per l’affitto d’azienda un regime di cedolare secca o di imposta sostitutiva.

    Affitto d'azienda vs locazione di immobile: differenze fiscali
    Elemento Affitto d'azienda Locazione immobile
    Categoria di reddito Reddito diverso (art. 67 TUIR) Reddito dei fabbricati (quadro RB)
    Quadro dichiarativo Quadro RL, rigo RL9 Quadro RB
    Cedolare secca applicabile? No Si (abitativo e commerciale agevolato)
    Tassazione IRPEF ordinaria progressiva IRPEF ordinaria o cedolare
    Cessione successiva Rigo RL8 (plusvalenza) Plusvalenza in quadro RT/RL

    Esempio pratico

    • Tizio ha affittato il suo negozio di abbigliamento (con attrezzature, clientela e marchio) a Caio per un canone annuo di 18.000 euro. Nel 2025 ha sostenuto spese inerenti di 2.000 euro. Nel quadro RL, rigo RL9, Tizio indicherà il canone lordo e dedurrà le spese inerenti: il reddito netto di 16.000 euro confluisce nel quadro RN e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie. Se Tizio avesse affittato solo il capannone (senza attrezzature né avviamento), il reddito sarebbe andato nel quadro RB come reddito fondiario.

    Documenti necessari

    • Contratto di affitto d’azienda registrato
    • Ricevute o quietanze del canone percepito nel 2025
    • Documentazione delle spese inerenti deducibili
    • Eventuale perizia di stima dell’azienda o del ramo
    • Comunicazione alla Camera di Commercio (cessazione esercizio diretto)

    Caso 1 – Imprenditore che affitta l'unica azienda

    Scenario. Tizio, titolare di un’officina meccanica, decide di non gestirla più personalmente e la affitta tutta a Sempronio per 24.000 euro annui. Non ha altre attività d’impresa.

    Come si applica. Poiché Tizio affitta l’unica azienda e non esercita più attività d’impresa, il canone non è reddito d’impresa ma reddito diverso. Va indicato nel rigo RL9 del quadro RL del Modello Redditi PF 2026. Dal canone lordo si deducono le sole spese specificamente inerenti. Il netto si somma agli altri redditi e sconta IRPEF ordinaria.

    In pratica

    • Compila il rigo RL9 con il canone lordo annuo percepito nel 2025.
    • Indica nella colonna delle spese solo i costi direttamente connessi all’affitto dell’azienda.
    • Il reddito netto confluisce nel quadro RN per la tassazione IRPEF ordinaria.

    Caso 2 – Cessione dell'azienda già affittata

    Scenario. Caio aveva affittato la sua azienda di ristorazione tre anni fa. Nel 2025 decide di cederla definitivamente a un terzo, realizzando un corrispettivo superiore al costo non ammortizzato.

    Come si applica. La vendita successiva dell’azienda già affittata genera una plusvalenza da indicare nel rigo RL8 del quadro RL, separato dal canone del rigo RL9. Nella colonna 1 del rigo RL8 va indicato il corrispettivo percepito; nella colonna 2 il costo non ammortizzato. La differenza positiva è reddito tassabile con le aliquote IRPEF ordinarie, salvo l’eventuale opzione per la tassazione separata se l’azienda era posseduta da più di cinque anni.

    In pratica

    • Distingui il canone d’affitto (rigo RL9) dalla plusvalenza da cessione (rigo RL8): sono due voci separate.
    • Se l’azienda era in tuo possesso da oltre cinque anni, puoi optare per la tassazione separata nel quadro RM.
    • Conserva il contratto di cessione e la documentazione del costo fiscale dell’azienda.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Il canone di affitto d'azienda può usufruire della cedolare secca?

    No. La cedolare secca si applica solo alle locazioni di immobili ad uso abitativo (e in alcuni casi commerciali). L’affitto d’azienda genera un reddito diverso soggetto all’IRPEF ordinaria progressiva.

    Come si calcola il reddito da dichiarare nel rigo RL9?

    Si parte dal canone lordo percepito nel 2025 e si deducono le spese specificamente inerenti alla produzione di quel reddito. Il risultato netto è quello da riportare nel quadro RN.

    Cosa succede se affitto solo un ramo d'azienda?

    L’affitto di un ramo d’azienda è trattato analogamente all’affitto dell’intera azienda. Il canone costituisce reddito diverso e va dichiarato nel quadro RL, rigo RL9.

    Devo versare contributi INPS sul canone di affitto d'azienda?

    In linea generale no, perché si tratta di reddito diverso e non di reddito d’impresa. Tuttavia, se l’attività ha carattere continuativo e organizzato, è opportuno verificare la propria posizione previdenziale con un consulente.

    Se ricevo il canone in ritardo e lo incasso nel 2026 per il 2025, quando lo dichiaro?

    I redditi diversi si dichiarano per cassa, cioè nell’anno in cui vengono effettivamente percepiti. Se il canone è incassato nel 2026, andrà nella dichiarazione per il periodo d’imposta 2026.

    Posso dedurre le spese dell'immobile in cui è situata l'azienda affittata?

    Solo se tali spese sono specificatamente inerenti alla produzione del canone. Le spese generali o non documentate non sono deducibili.

    Vedi anche: Affitto d’azienda, Affitto d’azienda, Imposta di registro sull’affitto, Cedolare secca o IRPEF sull’affitto, Affitto terreni a giovani coltivatori e Bonus affitto giovani under 31.

  • Art. 273 D.Lgs. 209/2005 – Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione

    Art. 273 D.Lgs. 209/2005 – Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di assicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di beni, nonché di diritti sugli stessi, dell'impresa di assicurazione sono regolati dalla legge italiana.

  • Art. 272 D.Lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

    Art. 272 D.Lgs. 209/2005 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L'azione di annullamento, di nullità o di inopponibilità, fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel quale ha sede legale l'impresa di assicurazione nei confronti della quale è stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione, è improponibile o improcedibile nei confronti di chi, avendo beneficiato dell'atto pregiudizievole per la massa dei creditori, prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso da quello dove ha sede legale l'impresa e che la legge applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l'atto con alcun mezzo.

  • Art. 271 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

    Art. 271 D.Lgs. 209/2005 – Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Fermo quanto disposto dall'articolo 268, in caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di un'impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell'impresa di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto, nonché ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformità al testo unico dell'intermediazione finanziaria, compresa la possibilità di esperire le azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei creditori.

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