Autore: Andrea Marton

  • Persona giuridica – Glossario giuridico

    Persona giuridica: ente collettivo al quale l’ordinamento attribuisce soggettivita giuridica autonoma e distinta rispetto a quella dei suoi membri o fondatori, con conseguente autonomia patrimoniale perfetta.

    Significato giuridico

    Le persone giuridiche sono enti – societa di capitali, associazioni riconosciute, fondazioni – cui l’ordinamento riconosce la capacita di essere titolari di diritti e obblighi in modo autonomo rispetto alle persone fisiche che le compongono o le hanno istituite. Il libro I del codice civile (artt. 11-42 c.c.) disciplina le persone giuridiche private (associazioni e fondazioni), mentre le societa di capitali trovano disciplina nel libro V. L’autonomia patrimoniale perfetta e il tratto distintivo fondamentale: i creditori della persona giuridica non possono aggredire il patrimonio personale dei soci, e viceversa. La persona giuridica acquista capacita giuridica con il riconoscimento o l’iscrizione nel registro delle imprese; la perde con la liquidazione e la cancellazione. Agisce attraverso i propri organi (assemblea, consiglio di amministrazione, rappresentante legale).

    Esempio pratico

    Tizio, Caio e Sempronio fondano una societa a responsabilita limitata. La societa, iscritta al registro delle imprese, e persona giuridica: puo acquistare immobili, stipulare contratti, essere convenuta in giudizio. Se la societa non paga un debito, il creditore non puo aggredire i beni personali di Tizio, Caio e Sempronio, ma solo il patrimonio sociale, salvi i casi di responsabilita degli amministratori.

    Differenze con istituti simili

    La persona giuridica si distingue dalle associazioni non riconosciute e dai comitati (artt. 36-42 c.c.), che hanno soggettivita limitata e autonomia patrimoniale imperfetta: per le obbligazioni rispondono solidalmente anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente. Si distingue inoltre dalla societa di persone (s.n.c., s.a.s.), che pur avendo soggettivita giuridica non gode di autonomia patrimoniale perfetta, con i soci illimitatamente responsabili.

    Riferimenti normativi

    • artt. 11-35 c.c. – associazioni e fondazioni riconosciute
    • art. 2331 c.c. – acquisto della personalita giuridica delle s.p.a.
    • art. 2462 c.c. – responsabilita nella s.r.l.
  • CCNL Consorzi di Bonifica: periodo di prova 2026

    CCNL Consorzi di Bonifica

    Periodo di prova nel CCNL Consorzi di Bonifica: durata, regole e recesso

    Il CCNL Consorzi di Bonifica stabilisce durate di prova differenziate tra operai e impiegati, con obbligo di forma scritta e regole precise su sospensione e recesso. Ecco tutto ciò che occorre sapere prima di firmare il contratto di assunzione.

    In sintesi

    Nel CCNL Consorzi di Bonifica il periodo di prova varia da pochi giorni (operai comuni area D) fino a 6 mesi per il personale di area A e i Quadri. Deve risultare da atto scritto; in assenza di recesso al termine, il rapporto si intende confermato a tempo indeterminato. Malattia e infortunio sospendono il computo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    SNEBI (datoriale) · FLAI-CGIL · FAI-CISL · FILBI-UIL
    Testo normativo
    23 maggio 2023; testo coordinato 21 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Riferimento legge
    Art. 2096 c.c. (patto di prova); art. 10 Stat. Lavoratori (tutele anti-discriminatorie)

    Tabella riepilogativa

    Durata indicativa del periodo di prova per area – CCNL Consorzi di Bonifica
    Area Categoria Durata indicativa Note
    AQ Quadri Fino a 6 mesi Durata massima ex art. 2096 c.c.; il CCNL può stabilire durate inferiori
    A Impiegati di concetto e direttivi 3-6 mesi Dipende dal grado di autonomia della posizione
    B Impiegati esecutivi, capi operai 1-3 mesi Riduzione per esperienza pregressa verificabile
    C Operai specializzati Alcune settimane – 1 mese Breve, in ragione della verifica di competenze pratiche
    D Operai qualificati e comuni 6 giorni lavorativi Storica previsione del CCNL per profili non qualificati

    Avvertenza: Le durate riportate si basano sulle disposizioni storiche del CCNL Consorzi di Bonifica (versioni 2010-2020) e sulla struttura generale del contratto vigente. Per le durate esatte al centesimo aggiornate al testo 2023 è indispensabile consultare il testo integrale CCNL disponibile presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL o FILBI-UIL. Le durate non possono comunque superare i limiti di legge (art. 2096 c.c.: 6 mesi per impiegati e Quadri).

    La forma scritta: perché è obbligatoria

    Il patto di prova, per essere valido, deve risultare da atto scritto: è una condizione di validità, non di mera forma. Lo ha stabilito l’art. 2096 del Codice civile e lo confermano le disposizioni del CCNL Consorzi di Bonifica.

    L’atto scritto deve contenere:

    • La durata del periodo di prova (in giorni o mesi), coerente con l’area di inquadramento.
    • Il livello di inquadramento e le mansioni affidate.
    • La data di inizio del rapporto di lavoro.

    Se il datore di lavoro non inserisce il patto di prova nella lettera di assunzione e il lavoratore inizia a lavorare, il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova. Il lavoratore non può essere licenziato liberamente: sono già operative tutte le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (o del D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015), a seconda del regime applicabile.

    Cosa si verifica durante la prova

    La prova ha una duplice funzione: consente al datore di lavoro di verificare le attitudini, le competenze e le capacità organizzative del neoassunto; consente al lavoratore di valutare se le condizioni di lavoro (orari, ambiente, mansioni effettive) corrispondono a quanto convenuto.

    Nel contesto specifico dei consorzi di bonifica, la prova per un operaio di area C (specializzato) serve tipicamente a verificare:

    • La capacità di condurre in sicurezza le idrovore e gli impianti di sollevamento.
    • La conoscenza delle opere idrauliche locali (canali, manufatti, cateratte).
    • La disponibilità alla reperibilità in caso di emergenza idraulica.
    • L’attitudine al lavoro in esterno con condizioni atmosferiche variabili.

    Per il personale di area A (tecnico-amministrativo), la prova verifica invece la padronanza degli strumenti informatici, la capacità di relazione con gli utenti consortili e l’autonomia operativa nella gestione delle pratiche.

    Sospensione del periodo di prova

    Il periodo di prova si sospende in presenza di eventi che impediscono al lavoratore di svolgere la prestazione e di essere effettivamente valutato. Le cause di sospensione riconosciute sono:

    • Malattia: la prova si sospende dal giorno di inizio della malattia e riprende dalla guarigione clinica. Il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente l’assenza e a trasmettere il certificato medico.
    • Infortunio sul lavoro: analogo alla malattia; il datore di lavoro non può recedere per sola causa dell’infortunio.
    • Ferie: se il lavoratore usufruisce di ferie durante la prova (circostanza insolita ma possibile), il periodo feriale non conta ai fini del computo della prova.

    La giurisprudenza ha chiarito che la sospensione tutela il datore di lavoro (diritto a una prova effettiva) e non può essere aggirata per prolungare artificiosamente la precarietà del lavoratore.

    Il recesso durante la prova: libertà e limiti

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivare la decisione. Questo è il tratto caratterizzante del patto di prova rispetto al contratto ordinario.

    Tuttavia, il recesso incontra limiti invalicabili:

    • Il recesso discriminatorio (basato su sesso, religione, opinioni politiche, appartenenza sindacale, razza, ecc.) è nullo ai sensi degli artt. 3, 15 e 16 dello Statuto dei Lavoratori e della normativa antidiscriminatoria europea.
    • Il recesso ritorsivo (conseguenza della denuncia di un illecito o della rivendicazione di un diritto) è parimenti nullo.
    • Il recesso durante la malattia: la giurisprudenza prevalente ritiene che durante il periodo di sospensione per malattia il datore non possa legittimamente recedere per «mancato superamento della prova», poiché la prova stessa è sospesa e il lavoratore non ha potuto dimostrare le proprie capacità.

    Conferma e computo nell’anzianità

    Se al termine del periodo di prova nessuna delle parti comunica il recesso, il rapporto si intende automaticamente confermato a tempo indeterminato. Non è necessaria alcuna comunicazione di conferma espressa.

    Il periodo di prova, una volta superato, si computa integralmente nell’anzianità di servizio. Questo ha effetti pratici su:

    • Scatti di anzianità: il biennio parte dalla data di inizio del rapporto, non dalla data di conferma.
    • TFR: l’accantonamento decorre dal primo giorno di lavoro effettivo, incluso il periodo di prova.
    • Ferie: maturano sin dal primo giorno, proporzionalmente al periodo lavorato.
    • Comporto per malattia: si calcolano i mesi di anzianità dall’inizio del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio comune, prova brevissima
    Tizio viene assunto come operaio comune di area D per la manutenzione degli argini. Il contratto firmato riporta un periodo di prova di 6 giorni lavorativi. Tizio presta regolarmente servizio per tutta la prova senza che il consorzio manifesti alcun recesso. Dal settimo giorno lavorativo il rapporto si considera a tempo indeterminato. La data di inizio del rapporto, ai fini degli scatti e del TFR, è quella del primo giorno di lavoro.
    Caia – Impiegata tecnica, malattia durante la prova
    Caia, impiegata di area A con periodo di prova di 3 mesi, si ammala al quinto settimana di lavoro e rimane assente per 15 giorni. La prova si sospende durante l’assenza. Al rientro riprende la prova dal punto in cui era rimasta: i 15 giorni di malattia non contano; la prova si chiuderà 15 giorni dopo la data originalmente prevista. Il consorzio non può recedere «per mancato superamento della prova» durante i giorni di malattia.
    Sempronio – Impiegato esecutivo, recesso del lavoratore
    Sempronio è assunto come impiegato esecutivo di area B con prova di 2 mesi. Dopo 5 settimane decide che il lavoro non è confacente alle proprie aspettative (turni di reperibilità non previsti al colloquio). Comunica per iscritto la propria volontà di recedere dalla prova. La cessazione è immediata, senza obbligo di preavviso. Sempronio ha diritto alla retribuzione per i giorni lavorati e alla liquidazione proporzionale di TFR, tredicesima e ferie maturate.

    Domande frequenti

    Quanto dura il periodo di prova per un operaio comune dei consorzi di bonifica?
    Per gli operai di area D (operai comuni e qualificati) il periodo di prova è di breve durata, storicamente di 6 giorni lavorativi per i profili meno qualificati. Se nessuna delle parti recede entro la scadenza, il rapporto si considera definitivamente instaurato. Si consiglia di verificare sempre il testo integrale del CCNL vigente o di consultare le organizzazioni sindacali (FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL) per la durata aggiornata.
    Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
    Sì. Il periodo di prova deve risultare da atto scritto (lettera o contratto di assunzione). In mancanza di forma scritta, la prova si considera non apposta e il lavoratore gode delle tutele del contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio del rapporto.
    Cosa succede se il lavoratore si ammala durante la prova?
    La malattia e l’infortunio sospendono il decorso del periodo di prova; una volta guarito, il lavoratore riprende la prova dal punto in cui era rimasta. Il datore di lavoro non può recedere per sola causa di malattia durante la prova, ma può farlo per mancato superamento della prova stessa una volta ripresa.
    Si può recedere liberamente durante la prova?
    Sì, durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza obbligo di preavviso e senza necessità di motivazione. Il recesso non può però essere discriminatorio (per motivi di sesso, religione, appartenenza sindacale, ecc.) né ritorsivo: in questi casi è nullo e impugnabile.
    Il periodo di prova si computa nell’anzianità?
    Se il rapporto viene confermato al termine della prova, il periodo di prova si computa interamente nell’anzianità di servizio, con effetti su scatti, ferie, comporto per malattia, preavviso e TFR.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo normativo del CCNL Consorzi di Bonifica del 23 maggio 2023 e al testo coordinato del 21 maggio 2025. Le durate del periodo di prova riportate fanno riferimento alle versioni storiche del CCNL (2010-2020); per le durate aggiornate al testo 2023 consultare il testo integrale presso SNEBI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, FILBI-UIL o un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 7 L. 689/1981 – Non trasmissibilità dell’obbligazione

    Art. 7 L. 689/1981 – Non trasmissibilità dell’obbligazione

    L. 24 novembre 1981, n. 689 – testo aggiornato

    L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: nuova residenza fiscale persone fisiche

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 209/2023: nuova residenza fiscale persone fisiche

    D.Lgs. 209/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Residenza fiscale persone fisiche. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 98 CPI – Oggetto della tutela

    Art. 98 CPI – Oggetto della tutela

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

    2. Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche.

  • Dimissioni nel CCNL Aziende Termali: preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Aziende Termali

    Dimissioni nel CCNL Aziende Termali: preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello del CCNL secondo livello e anzianità. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dal CCNL secondo livello e anzianità; per i giorni esatti si rinvia alle tabelle del contratto applicato.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, in genere trattenuta dalle spettanze finali. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso del CCNL: l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Aziende Termali: regole e maggiorazioni

    CCNL Aziende Termali

    Turni notturni, festivi e domenicali nel CCNL Aziende Termali: regole e maggiorazioni

    Nei servizi che funzionano 24 ore su 24 — RSA, assistenza, soccorso — i turni notturni e il lavoro in domeniche e festivi sono parte del mestiere. La legge ne disciplina durata, riposi e sorveglianza sanitaria; la maggiorazione retributiva è quella prevista dal CCNL. Vediamo regole e tutele.

    In sintesi

    Nei servizi h24 il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) e nei festivi è organizzato su turni, con riposo giornaliero di 11 ore e settimanale di 24 ore. I lavoratori notturni hanno diritto alla sorveglianza sanitaria; la gestante e la neomamma fino a 1 anno del bimbo non possono essere adibite al notturno. Le maggiorazioni per turno, festività e domenica sono quelle del CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Turni notturni · Festività e domeniche · Maggiorazioni · Sorveglianza sanitaria
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    I turni notturni nei servizi h24

    Dove l’assistenza non si ferma mai, il turno notturno è strutturale. Per legge il lavoratore notturno non può superare, in media, le 8 ore nelle 24 e ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica gratuita. Il CCNL riconosce la maggiorazione per il disagio:

    Prestazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Turno notturno Maggiorazione oraria e/o indennità di turno notturno
    Lavoro festivo Maggiorazione per il festivo lavorato, spesso con riposo compensativo
    Domenica lavorata Maggiorazione quando il riposo cade in altro giorno
    Importi e percentuali sono fissati dal CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Chi non può fare il notturno

    La lavoratrice in gravidanza e fino a 1 anno di vita del bambino non può essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Hanno facoltà di rifiutare il notturno anche il genitore unico di un figlio sotto i 3 anni e chi assiste un disabile convivente.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — infermiere sul notturno
    Tizio copre il turno di notte in una RSA. Riceve la maggiorazione per il notturno prevista dal CCNL; il datore assicura il riposo di 11 ore prima del turno successivo e la sorveglianza sanitaria, e ne controlla la media oraria nelle 24 ore.
    Caia — gestante esonerata dal notturno
    Caia comunica lo stato di gravidanza: da quel momento non può più essere adibita al lavoro tra le 24 e le 6 e viene spostata su turni diurni, fino al compimento di 1 anno del bambino, come impone il D.Lgs. 151/2001.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    In gravidanza posso essere messa nel turno di notte?
    No. Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino al compimento di 1 anno del bambino è vietato adibire la lavoratrice al lavoro tra le 24 e le 6 (D.Lgs. 151/2001). Il datore deve spostarti su turni diurni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Aziende Termali: regole e tutele

    CCNL Aziende Termali

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Aziende Termali: regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto da subito al relativo trattamento economico; decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi) matura la promozione, salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Aziende Termali: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Aziende Termali

    Scatti di anzianità nel CCNL Aziende Termali: regole, decorrenza e calcolo

    Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Maturano a scadenze fisse (biennio/triennio) fino a un tetto, con importo per livello stabilito dal contratto. Decorrono dal mese di maturazione, sono acquisiti in via definitiva e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    La struttura degli scatti

    Negli enti di cura e assistenza gli scatti seguono lo schema contrattuale tipico, da verificare nelle tabelle del CCNL applicato:

    Variabile Come funziona di norma
    Cadenza Maturazione a scadenze fisse (spesso biennale o triennale)
    Numero massimo Tetto al numero di scatti maturabili nel corso del rapporto
    Importo Cifra per livello/profilo, fissata dalle tabelle del contratto
    Cadenza, numero e importo sono materia del CCNL del settore socio-sanitario/assistenziale applicato: per i valori si rinvia al testo vigente.

    Anzianità e cambio di profilo

    Il passaggio a un profilo o livello superiore può comportare la rivalutazione o il consolidamento degli scatti già maturati, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS con anzianità
    Tizio, operatore socio-sanitario, raggiunge la scadenza prevista dal CCNL e matura un nuovo scatto. L’aumento decorre dal mese di maturazione e si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà reparto.
    Caia — passaggio di livello
    Caia viene inquadrata in un livello superiore. Il CCNL prevede come trattare gli scatti già maturati: in alcuni casi vengono rivalutati al nuovo importo, in altri consolidati. Caia verifica nelle tabelle del contratto quale regola si applica al suo settore.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
    Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Art. 16 TUEL – Articolo 16

    Art. 16 TUEL – Articolo 16

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.

    2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.

  • Art. 85 CPI – Durata ed effetti della brevettazione

    Art. 85 CPI – Durata ed effetti della brevettazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda e scade con lo spirare dell’ultimo istante del giorno corrispondente a quello di presentazione della domanda

    2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conformemente all’articolo 53.

  • Art. 120 ter T.U.B.: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    Art. 120 ter T.U.B.: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    Art. 120 ter T.U.B. – Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

    In vigore dal 14/05/2011

    Modificato da: Decreto-legge del 13/05/2011 n. 70 Articolo 8

    “1. E’ nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unita’ immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita’ economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita’ del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita’ del contratto.

    2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti.”

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