Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 8 L. 69/2019 – Fondo orfani crimini domestici e affidatari

    Art. 8 L. 69/2019 – Fondo orfani crimini domestici e affidatari

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

    «1. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5 milioni di euro per l’anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 è destinata all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l’inserimento dei medesimi nell’attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

    b) una quota pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

    2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  • Art. 7 L. 69/2019 – Costrizione o induzione al matrimonio (558-bis CP)

    Art. 7 L. 69/2019 – Costrizione o induzione al matrimonio (558-bis CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 558 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). – Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

    La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

    La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto.

    La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici.

    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia».

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (max 4 ore di retribuzione) e alla sospensione (max 10 giorni), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Codice disciplinare del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    L’elenco delle mancanze e la sanzione corrispondente sono fissati dal codice disciplinare del CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dal CCNL applicato.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, entro il limite di legge delle 4 ore.
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. La multa disciplinare non può superare l’importo di 4 ore della retribuzione base, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non può eccedere i 10 giorni (art. 7 Statuto). Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Per l’elenco delle mancanze e delle sanzioni corrispondenti si rinvia sempre al codice disciplinare del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Art. 6 L. 69/2019 – Sospensione condizionale e percorsi recupero

    Art. 6 L. 69/2019 – Sospensione condizionale e percorsi recupero

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

    «Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati».

    2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato.

  • Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    Art. 5 L. 69/2019 – Formazione operatori di polizia

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.

    2. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.

  • Art. 4 L. 69/2019 – Violazione allontanamento (387-bis CP)

    Art. 4 L. 69/2019 – Violazione allontanamento (387-bis CP)

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo l’articolo 387 del codice penale è inserito il seguente:

    «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

  • Bonus casa 2026: detrazione, cessione credito e sconto fattura

    In sintesi

    • Detrazione diretta: la via principale ancora accessibile nel 730/2026 per i lavori edilizi, ripartita in 10 rate annuali per le spese dal 2016 al 2025.
    • Cessione del credito e sconto in fattura vietati: dal 17 febbraio 2023 non era più possibile optare per questi meccanismi; dal 31 marzo 2024 il divieto è definitivo con alcune deroghe specifiche.
    • Ristrutturazione edilizia (bonus casa 50%): la detrazione del 50% per spese fino a 96.000 euro per unità immobiliare rimane fruibile in dichiarazione; dal 2025 il 50% spetta solo per interventi sull’abitazione principale, negli altri casi scende al 36%.
    • Ecobonus: dal 2025, la detrazione del 50% per gli interventi di risparmio energetico sull’abitazione principale; negli altri casi la percentuale è del 36%.
    • Superbonus 65%: per le spese sostenute nel 2025 il Superbonus scende al 65%, riservato ai condomini e alle persone fisiche con interventi avviati entro il 15 ottobre 2024.
    • Bonus mobili: la detrazione del 50% sull’acquisto di arredi spetta su un massimo di 5.000 euro di spesa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

    Tre modi di usare il bonus casa: quale è ancora percorribile

    Quando si eseguono lavori in casa – da una ristrutturazione ordinaria a un intervento di risparmio energetico – lo Stato riconosce uno sconto fiscale, il cosiddetto bonus casa. Questo sconto può essere sfruttato in tre modi diversi: portandolo direttamente in dichiarazione dei redditi come detrazione, cedendolo a una banca o a un altro soggetto (cessione del credito) oppure facendosi applicare uno sconto immediato sulla fattura dall’impresa che ha eseguito i lavori (sconto in fattura).

    A partire dal 17 febbraio 2023 la cessione del credito e lo sconto in fattura sono stati progressivamente bloccati per la quasi totalità dei bonus edilizi. Dal 31 marzo 2024, a seguito del decreto-legge n. 39/2024, il divieto è diventato definitivo fatte salve alcune deroghe molto specifiche. Le istruzioni del 730/2026 sono esplicite: le spese sostenute nel 2025 con le opzioni di cessione o sconto non possono essere indicate nelle sezioni del quadro E destinate all’ecobonus.

    Chi ha già ceduto il credito in anni precedenti non deve preoccuparsi: quella scelta è definitiva e non va inserita nel 730 dell’anno corrente. Il 730/2026 riguarda le spese sostenute nel 2025 e le rate di detrazioni pluriennali maturate negli anni precedenti che si continuano a scalare anno dopo anno.

    La strada maestra rimasta è quindi la detrazione diretta in dichiarazione, che riduce l’imposta lorda dovuta e viene ripartita in un certo numero di rate annuali a seconda del tipo di intervento. Se la detrazione supera l’imposta, la parte eccedente si perde: il bonus casa non genera rimborsi in contanti, ma si può solo ‘consumare’ anno dopo anno fino ad esaurimento dell’aliquota spettante.

    Principali percentuali di detrazione e limiti di spesa – bonus casa 2025
    Tipo di intervento Aliquota 2025 Limite di spesa
    Ristrutturazione edilizia – abitazione principale 50% 96.000 euro per unità immobiliare
    Ristrutturazione edilizia – altri immobili 36% 96.000 euro per unità immobiliare
    Ecobonus (es. caldaie, infissi, isolamento) – abitazione principale 50% Varia per tipo di intervento
    Ecobonus – altri immobili 36% Varia per tipo di intervento
    Superbonus (spese 2025, con CILA entro 15/10/2024) 65% Varia per tipo di intervento
    Bonus mobili (spese 2024-2025) 50% 5.000 euro per unità immobiliare
    Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter) 75% 50.000 euro per edificio unifamiliare

    Esempio pratico

    • Tizio ha ristrutturato la propria abitazione principale nel 2025, sostenendo spese per 40.000 euro. Poiché si tratta dell’abitazione principale, la detrazione spettante è del 50%, quindi 20.000 euro totali da spalmare su 10 rate da 2.000 euro ciascuna. Nel 730/2026 Tizio indica la prima rata: 2.000 euro di detrazione scontati dall’imposta dovuta per l’anno. Se avesse fatto gli stessi lavori su un immobile tenuto a disposizione (non abitazione principale), la percentuale sarebbe stata del 36% e la detrazione totale 14.400 euro, con rate annuali da 1.440 euro. In entrambi i casi il limite massimo di spesa detraibile per quell’unità immobiliare è 96.000 euro: se Tizio avesse già speso 60.000 euro in anni precedenti per lo stesso intervento, nel 2025 potrebbe detrarre solo le spese fino a un massimo di 36.000 euro aggiuntivi.

    Documenti necessari

    • Fatture delle imprese che hanno eseguito i lavori
    • Ricevuta del bonifico bancario o postale parlante (con causale, codice fiscale e P.IVA del beneficiario)
    • Dati catastali identificativi dell’immobile (da indicare nella sezione III-B del quadro E per spese sostenute nel 2025)
    • Asseverazione del tecnico abilitato (per interventi di risparmio energetico e Superbonus)
    • Ricevuta di invio della documentazione all’ENEA (per interventi di risparmio energetico)
    • Delibera condominiale e tabella millesimale (per interventi su parti comuni)

    Contribuente con ristrutturazione pluriennale: come gestire le rate

    Scenario. Caio ha avviato nel 2023 una ristrutturazione della propria abitazione principale, spendendo 30.000 euro. Nel 2024 ha proseguito gli stessi lavori con altri 10.000 euro e nel 2025 ha completato l’intervento con ulteriori 56.000 euro (per un totale di 96.000 euro, pari al limite massimo).

    Come si applica. Nel quadro E del 730/2026, Caio compila la sezione III-A con tre righi: uno per le spese 2023 (rata 3 su 10), uno per le spese 2024 (rata 2 su 10) e uno per le spese 2025 (rata 1 su 10). Per le spese 2025, poiché l’intervento prosegue in più anni, indica il codice 1 in colonna 4 ‘Interventi particolari’ e nell’importo della colonna 9 indica solo 56.000 euro (cioè 96.000 meno quanto già speso negli anni precedenti). Per ogni rigo deve indicare un numero d’ordine progressivo che identifica l’immobile e compilare la sezione III-B con i dati catastali solo per le spese sostenute nel 2025.

    In pratica

    • Per lavori che proseguono in più anni si usa il codice 1 in colonna 4 e si indica solo la spesa dell’anno corrente (non il totale storico).
    • L’importo 2025 non può superare la differenza tra 96.000 euro e le spese già sostenute negli anni precedenti per lo stesso intervento.
    • I dati catastali dell’immobile (sezione III-B) vanno compilati obbligatoriamente per le spese sostenute nel 2025.

    Superbonus 2025: chi può ancora usarlo e con quale aliquota

    Scenario. Sempronio vive in un condominio di sei unità. Il condominio ha approvato lavori di isolamento termico e ha presentato la CILA entro il 15 ottobre 2024. I lavori sono terminati nel 2025 e Sempronio ha sostenuto spese per la propria quota condominiale pari a 20.000 euro.

    Come si applica. Poiché il condominio ha rispettato il requisito della CILA entro il 15 ottobre 2024, Sempronio può fruire del Superbonus. Per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota applicabile è del 65 per cento. La detrazione spettante è quindi 13.000 euro, ripartita in 10 rate annuali da 1.300 euro ciascuna. Sempronio indica nel quadro E la sezione IV con il codice dell’intervento trainante (isolamento termico in condominio, codice 31), l’anno 2025, la spesa di 20.000 euro e il numero di rata 1. Il codice fiscale del condominio va indicato nella colonna 3 della sezione III-A.

    In pratica

    • Dal 1° gennaio 2025 il Superbonus scende al 65% per le spese sostenute nel 2025.
    • La condizione indispensabile per i condomini è che la CILA fosse presentata entro il 15 ottobre 2024.
    • Le 10 rate annuali si applicano a tutte le spese Superbonus sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    La cessione del credito è ancora possibile per i lavori del 2025?

    No. Dal 31 marzo 2024, a seguito del D.L. n. 39/2024, è stata definitivamente abolita la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per la quasi totalità dei bonus edilizi. Rimangono solo deroghe molto specifiche descritte nella voce d’appendice del modello 730. Per i lavori del 2025, la regola generale è che si può fruire solo della detrazione in dichiarazione.

    Quante rate ho per il bonus casa ordinario al 50%?

    Le spese sostenute dal 2016 al 2025 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione) si detraggono in 10 rate annuali uguali. Se hai sostenuto la spesa nel 2025, nel 730/2026 indichi la rata numero 1; l’anno prossimo indicherai la rata 2, e così via fino alla decima.

    Il bonus mobili spetta anche se ho ristrutturato l'anno scorso?

    Sì, il bonus mobili segue i lavori di ristrutturazione anche se avviati nell’anno precedente a quello in cui si acquistano i mobili. La data di inizio dei lavori deve essere anteriore a quella di acquisto dei mobili, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano state sostenute prima. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il limite massimo di spesa su cui calcolare il 50% è di 5.000 euro per unità immobiliare.

    Il Superbonus è ancora al 110% per le spese del 2025?

    No. Per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota del Superbonus è del 65 per cento, non più del 110%. L’aliquota del 110% si applicava solo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 al ricorrere di condizioni molto specifiche. Per il 2024 era al 70%, per il 2025 è al 65%.

    Posso detrarre la ristrutturazione di un garage o una cantina?

    Sì, se si tratta di pertinenze di un’abitazione. Le pertinenze come box, cantine e soffitte seguono le stesse regole dell’unità principale. Il limite di 96.000 euro è riferito a ciascuna unità immobiliare comprensiva delle pertinenze, quindi è un limite unico per l’insieme.

    Il pagamento con bonifico è obbligatorio per il bonus casa?

    Sì. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è obbligatorio il cosiddetto bonifico ‘parlante’ dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e il codice fiscale o la partita IVA dell’impresa che riceve il pagamento. Per il bonus mobili invece basta il bonifico bancario o postale ordinario oppure carte di credito o di debito: non è richiesto il bonifico speciale soggetto a ritenuta.

    Vedi anche: Bollo in fattura del forfettario, Bollo da 2 euro in fattura, Bollo sulla fattura elettronica, IVA su omaggi e cessioni gratuite, IVA sulla cessione di fabbricati e Fattura elettronica.

  • Art. 3 L. 69/2019 – Atti diretti e atti delegati alla PG

    Art. 3 L. 69/2019 – Atti diretti e atti delegati alla PG

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo il comma 2 dell’articolo 370 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

    «2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

    2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357».

  • Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    Art. 2 L. 69/2019 – Assunzione di informazioni dalla vittima

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 362 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

    «1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa».

  • Art. 1 L. 69/2019 – Obbligo di riferire la notizia di reato

    Art. 1 L. 69/2019 – Obbligo di riferire la notizia di reato

    L. 19 luglio 2019, n. 69 – Codice Rosso: tutela vittime di violenza domestica e di genere

    1. All’articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6)» sono inserite le seguenti: «, del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale,».

  • Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – Articolo 274-quaterdecies

    Art. 274-quaterdecies D.Lgs. 209/2005 – Articolo 274-quaterdecies

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Decorsi ventiquattro mesi dalla costituzione del Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita, i soggetti di cui all'articolo 274-ter possono costituire ed aderire a schemi ulteriori di garanzia, aventi le medesime finalità e caratteristiche del Fondo previste dall'articolo 274-sexies.

    2. L'adesione ad uno degli schemi di cui al comma 1 è equivalente a quella prevista dall'articolo 274-ter.

    3. Agli schemi di cui al comma 1 si applica il presente capo)).

  • Art. 274-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi finanziati su base volontaria)

    Art. 274-terdecies D.Lgs. 209/2005 – (Interventi finanziati su base volontaria)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 274-sexies, comma 1, lettera c), e per le stesse finalità ivi indicate, il Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita può effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra gli aderenti, interventi mediante risorse corrisposte su base volontaria dagli aderenti stessi e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 274-quater. A tali risorse si applica l'articolo 274-quater, comma 4.

    ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.