Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 260 D.Lgs. 209/2005 – Ripartizione dell’attivo

    Art. 260 D.Lgs. 209/2005 – Ripartizione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari procedono, secondo l'ordine stabilito dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza , alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le indennità e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono distribuire acconti o eseguire riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

    3. Nell'effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano le somme corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro liberazione a favore degli altri aventi diritto.

    4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli accantonamenti.

    5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande previste dall'articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal giudice in sede di opposizione.

    6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi dell'articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso.

  • Utili SRL distribuiti ai soci: come si tassano nel 2026

    In sintesi

    • Ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo: sugli utili distribuiti da SRL a soci persone fisiche (partecipazioni non qualificate, formate da utili post 2017) la societa’ applica una ritenuta del 26 per cento che chiude il conto: il socio non deve dichiarare nulla.
    • Partecipazioni qualificate formate da utili post 2017: dal 1° gennaio 2018 anche queste sono soggette alla ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, quindi non si dichiarano nella dichiarazione personale.
    • Quando si dichiara: devi inserire gli utili nella dichiarazione (quadro RL o RM) solo se la ritenuta non e’ stata applicata, o se si tratta di utili da paesi a fiscalita’ privilegiata, o se si rientra nei casi del regime transitorio pre-2018.
    • Certificazione degli utili: la SRL deve rilasciarti una certificazione con tutti i dati necessari. E’ il documento base da conservare.
    • Utili in natura: anche i beni o servizi ricevuti al posto del denaro contano come utili e seguono le stesse regole fiscali.

    Come funziona la tassazione degli utili distribuiti da una SRL

    Quando sei socio di una SRL e l’assemblea delibera di distribuire gli utili, ricevi un dividendo. La domanda piu’ comune e’: devo dichiararlo nella mia dichiarazione personale? La risposta, nel caso piu’ frequente, e’ no. La SRL funge da sostituto d’imposta e trattiene direttamente una ritenuta del 26 per cento prima di pagarti. Questo 26 per cento e’ definitivo: non devi fare altro.

    Dal 1° gennaio 2018 questa regola si applica sia alle partecipazioni non qualificate sia a quelle qualificate, purche’ gli utili si siano formati dopo l’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Per i dividendi piu’ vecchi – cioe’ da utili prodotti fino al 2017 – potrebbe valere ancora la disciplina transitoria che prevedeva regole diverse.

    Esistono pero’ casi in cui devi intervenire nella tua dichiarazione. Il piu’ comune riguarda le partecipazioni in societa’ a fiscalita’ privilegiata (paesi con bassa tassazione). In quel caso gli utili entrano nel reddito complessivo per l’intero importo. Un altro caso e’ quello in cui l’intermediario o la societa’ non ha applicato la ritenuta: devi allora dichiarare tu stesso il reddito nel quadro RL.

    Tassazione degli utili SRL a seconda del tipo di partecipazione
    Tipo di partecipazione / utili Trattamento fiscale Obbligo dichiarativo
    Non qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo applicata dalla SRL No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
    Qualificata, utili formati dopo il 2017 (societa' in paese non privilegiato) Ritenuta 26% a titolo definitivo No, se la ritenuta e' gia' stata trattenuta
    Partecipazione in societa' a fiscalita' privilegiata (non quotata) Concorrono al reddito complessivo per l'intero importo, ritenuta a titolo di acconto Si', nel quadro RL
    Utili da paesi non privilegiati percepiti senza ritenuta (es. tramite intermediario estero) Imposta sostitutiva nel quadro RM, stessa aliquota della ritenuta italiana Si', nel quadro RM

    Esempio pratico

    • Caio possiede il 10 per cento di una SRL italiana (partecipazione non qualificata). Nel 2025 la societa’ distribuisce utili formati nel 2024: a Caio spettano 10.000 euro. La SRL trattiene il 26 per cento (2.600 euro) e versa a Caio 7.400 euro netti. Caio non deve fare nulla nella dichiarazione: la ritenuta e’ definitiva. Il commercialista potra’ verificarlo dalla certificazione degli utili che la SRL rilascia entro il 31 marzo 2026.

    Documenti necessari

    • Certificazione degli utili e dei proventi equiparati rilasciata dalla SRL (mod. CUPE o certificazione equivalente)
    • Delibera assembleare di distribuzione degli utili
    • Documentazione eventuale su utili da paesi a fiscalita’ privilegiata
    • Estratto conto bancario con il versamento del dividendo netto

    Socio con partecipazione ordinaria: ritenuta definitiva, nulla da dichiarare

    Scenario. Tizio e’ socio al 15 per cento di una SRL italiana. Nel 2025 riceve 8.000 euro di dividendi. La SRL ha trattenuto il 26 per cento (2.080 euro) e gli ha versato 5.920 euro netti. La SRL gli consegna la certificazione CUPE.

    Come si applica. Tizio non deve inserire nulla nella propria dichiarazione dei redditi. La ritenuta del 26 per cento applicata dalla SRL e’ a titolo definitivo: chiude il conto fiscale sul dividendo. Deve pero’ conservare la certificazione CUPE per almeno cinque anni in caso di controlli.

    In pratica

    • Verifica che la SRL abbia rilasciato la certificazione CUPE entro il 31 marzo 2026.
    • Non inserire questi dividendi nel 730 o nel quadro RL: sono gia’ tassati definitivamente.
    • Conserva la certificazione.

    Utili da societa' in paese a fiscalita' privilegiata: obbligo dichiarativo

    Scenario. Sempronio possiede quote di una SRL con sede in un paese a fiscalita’ privilegiata, non quotata sui mercati regolamentati. Nel 2025 riceve utili di 5.000 euro su cui non e’ stata applicata la ritenuta definitiva.

    Come si applica. In questo caso le istruzioni AdE prevedono che gli utili concorrano alla formazione del reddito complessivo per l’intero ammontare. La ritenuta eventualmente applicata e’ a titolo di acconto, non definitiva. Sempronio deve indicare i 5.000 euro nel quadro RL (rigo RL1) della dichiarazione Redditi PF 2026, specificando il codice corrispondente al tipo di partecipazione. Dovra’ pagare l’IRPEF su questi utili.

    In pratica

    • Utili da paesi a fiscalita’ privilegiata vanno nel quadro RL, rigo RL1.
    • Concorrono al reddito per l’intero importo: si applica l’IRPEF ordinaria.
    • Verifica se il paese e’ incluso nella lista degli Stati a regime fiscale privilegiato.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Se la SRL ha gia' trattenuto il 26 per cento, devo comunque inserire i dividendi nel 730?

    No. Se la ritenuta del 26 per cento e’ stata applicata dalla SRL a titolo definitivo, il reddito e’ gia’ tassato e non va indicato nel 730 o nel modello Redditi. Puoi verificarlo dalla certificazione CUPE rilasciata dalla societa’.

    Cosa e' la certificazione CUPE e quando devo riceverla?

    E’ la certificazione degli utili e dei proventi equiparati che le societa’ devono rilasciare ai soci. Serve a documentare quanto hai percepito e la ritenuta applicata. Di solito viene consegnata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di distribuzione.

    Cosa cambia se ho una partecipazione qualificata in una SRL?

    Dal 1° gennaio 2018, anche sugli utili da partecipazioni qualificate formatisi con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al 31 dicembre 2017 si applica la ritenuta del 26 per cento a titolo definitivo. Per utili piu’ datati potrebbe valere ancora la disciplina transitoria: chiedi a un commercialista di verificare le date.

    Gli utili in natura (beni invece di denaro) come si tassano?

    Seguono le stesse regole degli utili in denaro. Il valore normale dei beni ricevuti dai soci conta come utile e viene assoggettato alle stesse ritenute.

    Devo dichiarare i dividendi esteri percepiti direttamente senza intermediario italiano?

    Si’. Se hai percepito utili di fonte estera senza il tramite di un intermediario residente in Italia, devi dichiararli nel quadro RM (imposta sostitutiva) o nel quadro RL, a seconda della fattispecie.

  • Art. 259 D.Lgs. 209/2005 – Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    Art. 259 D.Lgs. 209/2005 – Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato si applica l' articolo 1930 del codice civile .

    2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa del riassicuratore o del riassicurato si applica l' articolo 1931 del codice civile .

  • Art. 258 D.Lgs. 209/2005 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    Art. 258 D.Lgs. 209/2005 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono.

    2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla notifica all'impresa di assicurazione o di riassicurazione se anteriore, la composizione degli attivi indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri errori materiali, senza l'autorizzazione dell'IVASS. I commissari includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilità, i proventi finanziari maturati sugli attivi, nonché l'importo dei premi incassati nel periodo compreso fra l'apertura della liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione e di riassicurazione o, nel caso di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi è inferiore alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a darne giustificazione all'IVASS.

    3. 3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si soddisfano con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine; b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di capitalizzazione; c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti; d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione dell'ammontare delle riserve matematiche; e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

    4. 4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni si soddisfano, con priorità rispetto agli altri titolari di crediti sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorché assistiti da privilegio o ipoteca: a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione; b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

    4-bis. Gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli aventi diritto alle prestazione assicurative.

    5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo XVII.

    6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il pagamento delle spese di cui all'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza . Le medesime spese gravano proporzionalmente sulle attività di ogni specie ancorché assistite da privilegio o ipoteca. 45 56 60 64

    6-bis. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

  • Art. 257 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dell’attivo

    Art. 257 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione dell’attivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza , in deroga a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice , i commissari acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall'IVASS in via generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con istruzioni specifiche. 45 56 60 64

    2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS, possono cedere le attività e le passività, l'azienda, rami d'azienda, nonché beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione può avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passività risultanti dall'atto di cessione.

    3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalità o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'IVASS e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni.

    4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati dall'impresa cessionaria a pena di nullità della disdetta.

    5. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS.

  • Art. 256 D.Lgs. 209/2005 – Insinuazioni tardive

    Art. 256 D.Lgs. 209/2005 – Insinuazioni tardive

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali sui beni in possesso dell'impresa, che non abbiano ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 1, e non risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro diritti secondo quanto previsto dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si applica il disposto dell'articolo 260, comma 5.

  • Vendita oro e metalli preziosi: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Reddito diverso finanziario: la vendita di oro da investimento e altri metalli preziosi genera una plusvalenza tassabile come reddito diverso di natura finanziaria.
    • Aliquota del 26%: per le cessioni effettuate dal 1 luglio 2014 si applica l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.
    • Regola del 25% senza scontrino: se non hai il documento d’acquisto, per le vendite effettuate fino al 31 dicembre 2023 la plusvalenza si calcola su un quarto del prezzo di vendita (il restante 75% viene riconosciuto come costo forfettario).
    • Dal 2024 cambia tutto: per le cessioni poste in essere dal 1 gennaio 2024, se manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo ricevuto.
    • Dove si dichiara: nel quadro T del Modello 730 (sezione II) oppure nel quadro RT del Modello Redditi PF, sezione II-A.
    • Codice tributo: il versamento dell’imposta sostitutiva si effettua con il codice tributo 1100.

    Quando la vendita di oro diventa tassabile

    Molte persone pensano che vendere le monete d’oro della nonna o qualche lingottino comprato anni fa non abbia conseguenze fiscali. Non e’ cosi’: la plusvalenza, cioe’ il guadagno ricavato dalla vendita rispetto al prezzo pagato a suo tempo, e’ un reddito diverso di natura finanziaria e va dichiarato.

    Il meccanismo e’ semplice: paghi il 26 per cento sulla differenza tra quanto hai incassato dalla vendita e quanto hai speso per comprare il metallo. Se hai tenuto la ricevuta d’acquisto, sottrai il costo documentato dal corrispettivo incassato e calcoli l’imposta sulla differenza. Se invece non hai piu’ la documentazione, entra in gioco una regola forfettaria stabilita dall’Agenzia delle Entrate.

    La regola forfettaria varia a seconda dell’anno in cui hai effettuato la vendita. Per le cessioni fino al 31 dicembre 2023 il fisco riconosce automaticamente il 75 per cento del prezzo di vendita come costo: quindi solo il 25 per cento del ricavato diventa plusvalenza imponibile. Per le vendite dal 1 gennaio 2024 in poi, invece, se manchi la documentazione la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: conviene dunque conservare sempre la ricevuta d’acquisto.

    La dichiarazione va presentata nel quadro T del Modello 730, sezione II (plusvalenze al 26 per cento), oppure nel corrispondente quadro RT del Modello Redditi PF se non puoi usare il 730.

    Regole di calcolo della plusvalenza da cessione di metalli preziosi
    Situazione Come si calcola la base imponibile Aliquota
    Hai la documentazione del costo d'acquisto Corrispettivo incassato meno costo documentato 26%
    Manca doc., vendita fino al 31/12/2023 25% del corrispettivo (il 75% e' riconosciuto come costo) 26%
    Manca doc., vendita dal 1/1/2024 Intero corrispettivo della cessione 26%
    Vendite effettuate dal 1/1/2012 al 30/6/2014 Stesso criterio ma aliquota diversa 20%
    Vendite fino al 31/12/2011 Corrispettivi e costi al 62,50% del loro ammontare 12,50%

    Esempio pratico

    • Tizio ha venduto nel 2025 un lingotto d’oro per 8.000 euro ma non riesce a trovare la fattura d’acquisto. Poiche’ la vendita e’ avvenuta dal 1 gennaio 2024 in poi, la regola forfettaria non e’ piu’ applicabile: la plusvalenza e’ pari all’intero corrispettivo, cioe’ 8.000 euro. L’imposta sostitutiva del 26 per cento ammonta quindi a 2.080 euro. Se invece Tizio avesse conservato la fattura originaria che attestava un costo di 5.000 euro, la plusvalenza sarebbe stata solo 3.000 euro e l’imposta 780 euro. Questo esempio mostra quanto sia importante tenere i documenti d’acquisto.

    Documenti necessari

    • Fattura o ricevuta d’acquisto del metallo prezioso (per documentare il costo)
    • Contratto o ricevuta di vendita con indicazione del prezzo incassato
    • Estratto conto del intermediario se la vendita e’ avvenuta tramite banca o dealer
    • Documentazione del valore al 31 dicembre 2011 se ci si e’ avvalsi dell’affrancamento

    Caio vende monete d'oro con fattura d'acquisto

    Scenario. Caio ha acquistato nel 2020 dieci monete d’oro pagando in totale 6.000 euro, fattura alla mano. Nel 2025 le rivende a un rivenditore numismatico per 9.500 euro.

    Come si applica. La plusvalenza e’ pari a 9.500 meno 6.000, cioe’ 3.500 euro. Caio applica il 26 per cento e ottiene un’imposta sostitutiva di 910 euro. Indica il corrispettivo (9.500 euro) nella colonna 1 del rigo T11 e il costo documentato (6.000 euro) nella colonna 2. Il saldo di 3.500 euro confluisce nel calcolo dell’imposta nel rigo T12 e seguenti.

    In pratica

    • Conserva sempre la fattura d’acquisto: e’ la tua prova del costo.
    • Indica corrispettivo e costo nel quadro T, sezione II del 730.
    • L’imposta sostitutiva del 26% si versa con il codice tributo 1100.

    Sempronia vende lingotti senza documentazione nel 2025

    Scenario. Sempronia ha ereditato alcuni lingotti d’argento e non ha mai avuto una ricevuta d’acquisto. Li vende nel 2025 per complessivi 4.000 euro.

    Come si applica. Poiche’ la vendita avviene nel 2025 (quindi dal 1 gennaio 2024 in poi) e manca la documentazione del costo, la plusvalenza coincide con l’intero corrispettivo: 4.000 euro. L’imposta sostitutiva e’ il 26 per cento di 4.000 euro, pari a 1.040 euro. Se avesse venduto gli stessi lingotti nel 2023, avrebbe potuto usare il criterio forfettario (25% di 4.000 = 1.000 euro di plusvalenza, imposta 260 euro). La data della vendita cambia radicalmente il carico fiscale in assenza di documenti.

    In pratica

    • Dal 1 gennaio 2024 senza ricevuta paghi il 26% sull’intero incasso.
    • Per eredita’, il costo e’ il valore dichiarato ai fini dell’imposta di successione.
    • Se i lingotti erano in un conto deposito bancario, chiedi all’intermediario la certificazione del costo.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare anche la vendita di pochi grammi d'oro?

    Si’, non esiste una soglia di esenzione per i metalli preziosi: qualsiasi plusvalenza realizzata dalla cessione va dichiarata, indipendentemente dall’importo.

    Cosa succede se vendo oro acquistato prima del 2012?

    Per le vendite il cui costo risale a prima del 31 dicembre 2011, i corrispettivi e i costi si riportano in dichiarazione nella misura del 62,50 per cento del loro ammontare, con aliquota del 12,50 per cento. Se hai esercitato l’opzione di affrancamento al valore del 31 dicembre 2011, puoi usare quel valore come costo.

    Posso compensare una minusvalenza sui metalli con plusvalenze su azioni?

    Si’, le minusvalenze sui metalli preziosi rientrano nella stessa categoria delle plusvalenze finanziarie ‘ordinarie’ (art. 67, comma 1, da c-bis a c-quinquies TUIR) e possono essere compensate con plusvalenze della stessa sezione, ma non con quelle derivanti da cessione di partecipazioni qualificate.

    Ho venduto l'oro tramite banca: devo comunque compilare il quadro T?

    Se la banca ha applicato l’imposta sostitutiva in qualita’ di sostituto d’imposta (regime del risparmio amministrato), non devi compilare il quadro T: la banca ha gia’ trattenuto e versato l’imposta per te.

    L'oro da gioielleria e' tassato allo stesso modo?

    Le istruzioni AdE si riferiscono ai metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Per i gioielli personali la questione puo’ essere diversa; in caso di dubbio e’ opportuno verificare con un consulente la natura esatta del bene ceduto.

    Le minusvalenze non compensate nell'anno si perdono?

    No, le minusvalenze non compensate vanno indicate nel rigo T101 o T102 (secondo la sezione di provenienza) e possono essere riportate in deduzione nei quattro periodi d’imposta successivi.

    Da leggere insieme

  • Art. 255 D.Lgs. 209/2005 – Appello

    Art. 255 D.Lgs. 209/2005 – Appello

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di opposizione può essere proposto appello, anche dai commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dal codice della crisi e dell'insolvenza e dal codice di procedura civile . 45 56 60 64

  • Art. 254 D.Lgs. 209/2005 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    Art. 254 D.Lgs. 209/2005 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 252, comma 9.

    2. L'opposizione è disciplinata dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 253 D.Lgs. 209/2005 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    Art. 253 D.Lgs. 209/2005 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. All'apertura della procedura di liquidazione i commissari informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro.

    2. L'avviso indica i termini da rispettare per ottenere il riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale adempimento sia dovuto, i termini e le modalità di presentazione dei reclami previsti dall'articolo 252, comma 5, e delle opposizioni previste dall'articolo 254, comma 1. L'avviso indica, inoltre, che i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione indica, altresì, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti, nonché i diritti e gli obblighi dell'assicurato rispetto al contratto medesimo.

    3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

    4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine indicato nell'articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prevista dall'articolo 247, comma 1.

    5. L' IVASS determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo schema dei formulari da adottare per l'informazione dei creditori.

  • Art. 66 TUPI: articolo abrogato

    Art. 66 TUPI: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183

    Fonte: Normattiva.it.

  • Giustificato motivo soggettivo vs giusta causa licenziamento

    Il licenziamento per giusta causa e quello per giustificato motivo soggettivo (GMS) condividono la natura disciplinare ma differiscono per gravita dell’inadempimento, regime del preavviso e tutele applicabili. La distinzione, codificata negli artt. 2118 e 2119 del codice civile e nell’art. 3 della legge 604/1966, ha ricadute concrete sulla NASpI, sull’eventuale reintegrazione e sull’entita dell’indennita risarcitoria. Questa guida confronta i due istituti sotto i profili presupposti, procedura e regime sanzionatorio applicabile.

    Tabella riassuntiva del confronto

    Profilo Giusta causa Giustificato motivo soggettivo
    Norma di riferimento art. 2119 c.c. art. 3 l. 604/1966
    Gravita dell’inadempimento Tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto Notevole inadempimento ma compatibile con il preavviso
    Preavviso Non dovuto; recesso in tronco Dovuto secondo CCNL
    Procedura disciplinare Obbligatoria (art. 7 St. Lav.) Obbligatoria (art. 7 St. Lav.)
    Tutela in caso di illegittimita (ante 2015) Art. 18 St. Lav.: reintegrazione attenuata o indennita 12-24 mensilita Art. 18 St. Lav.: indennita 12-24 mensilita o reintegrazione se insussistente
    Tutela in caso di illegittimita (post 7/3/2015) d.lgs. 23/2015: indennita 6-36 mensilita; reintegra solo per insussistenza fatto d.lgs. 23/2015: indennita 6-36 mensilita
    NASpI Spettante se accertata illegittimita o per recesso involontario Spettante (recesso non volontario)
    TFR Sempre corrisposto Sempre corrisposto

    Giusta causa: caratteristiche e disciplina

    La giusta causa di licenziamento e disciplinata dall’art. 2119 del codice civile: ricorre quando si verifica un fatto, anche non riferibile a colpa del lavoratore, che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. La giurisprudenza di legittimita ha precisato che la gravita va valutata in concreto, tenendo conto della natura della prestazione, del grado di affidamento richiesto, delle modalita del fatto, dell’intensita dell’elemento soggettivo, dell’anzianita di servizio e degli eventuali precedenti disciplinari.

    Tipici esempi di giusta causa sono il furto di beni aziendali, l’aggressione fisica a colleghi o superiori, la rivelazione di segreti aziendali, l’insubordinazione grave, l’assenza ingiustificata prolungata. Il datore di lavoro che intenda procedere per giusta causa non e tenuto a corrispondere il preavviso (recesso in tronco). Resta integro l’obbligo di osservare la procedura disciplinare prevista dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori: contestazione scritta e specifica dell’addebito, termine non inferiore a cinque giorni per la difesa, possibilita di assistenza sindacale.

    Se il giudice accerta che il fatto contestato e insussistente nella sua materialita, il regime ante 2015 (art. 18 St. Lav.) prevedeva la reintegrazione attenuata; il regime post 7 marzo 2015 (d.lgs. 23/2015) limita la reintegra all’ipotesi di insussistenza del fatto materiale, mentre nelle altre ipotesi spetta una indennita risarcitoria.

    Giustificato motivo soggettivo: caratteristiche e disciplina

    Il giustificato motivo soggettivo e definito dall’art. 3 della legge 604/1966 come un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro. La differenza rispetto alla giusta causa risiede nel quantum: l’inadempimento e grave ma non al punto da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. Il datore di lavoro e quindi tenuto al preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c., o al pagamento dell’indennita sostitutiva.

    Casi ricorrenti di GMS sono i ritardi reiterati, le assenze ingiustificate non gravi, le insubordinazioni di lieve entita, gli errori professionali ripetuti, la violazione del codice di condotta interno. Anche in questo caso e obbligatoria la procedura disciplinare ex art. 7 St. Lav. e la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalita. La codificazione delle infrazioni e delle relative sanzioni nel CCNL applicabile assume rilievo decisivo nella valutazione di legittimita.

    La distinzione operativa tra GMS e giusta causa puo essere sottile: l’orientamento giurisprudenziale tende ad attribuire al CCNL e ai codici disciplinari aziendali un ruolo guida nella catalogazione dell’illecito. Quando il fatto contestato appare gia tipizzato come sanzione conservativa, il licenziamento risulta sproporzionato e viene riqualificato. La definizione del prestatore di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. resta il punto di partenza per inquadrare l’inadempimento contestato.

    Quando ricorre la giusta causa e quando il GMS

    Tizio, magazziniere con dieci anni di anzianita, sottrae merce aziendale per un valore di duecento euro: la giurisprudenza riconduce il fatto, ancorche di modesta entita patrimoniale, a giusta causa per la rottura del vincolo fiduciario. Il licenziamento e in tronco e senza preavviso. Caio, impiegato amministrativo, accumula in sei mesi quindici ritardi superiori a quindici minuti, gia oggetto di richiami scritti: la fattispecie integra GMS, con preavviso dovuto e procedura disciplinare obbligatoria.

    Sempronio, dirigente, contesta verbalmente in modo aspro un superiore davanti ai colleghi: la valutazione e in concreto. Se vi e abituale conflittualita e nessun precedente disciplinare, il fatto puo essere ricondotto a GMS; se invece l’episodio assume toni minatori o avviene in presenza di clienti, la giurisprudenza tende a riconoscere la giusta causa. Il discrimine, in ogni caso, e la gravita oggettiva e soggettiva dell’inadempimento valutata in concreto dal giudice. L’art. 13 dello Statuto dei Lavoratori presidia il diritto del lavoratore allo svolgimento delle mansioni di assunzione, profilo rilevante quando la contestazione riguardi un demansionamento o una sproporzione tra mansioni assegnate e sanzione disciplinare.

    Costi, tempi e procedura

    La procedura disciplinare richiede tempi minimi: contestazione scritta, almeno cinque giorni per la difesa, audizione eventuale, provvedimento entro tempo ragionevole (di norma trenta giorni dalla scadenza del termine difensivo, salvo CCNL piu favorevoli). Il licenziamento e impugnabile entro sessanta giorni dalla ricezione con atto scritto stragiudiziale e successivo deposito del ricorso giudiziale entro ulteriori centottanta giorni.

    Sul piano risarcitorio, il regime post 2015 prevede indicativamente: per insussistenza del fatto materiale, reintegrazione e indennita risarcitoria nei limiti di dodici mensilita; per illegittimita non riconducibile a insussistenza, indennita di sei-trentasei mensilita rapportata all’anzianita (Corte Cost. 194/2018). Le spese di lite, in caso di soccombenza datoriale, includono compensi forensi tra 3.000 e 8.000 euro per il primo grado, oltre contributo unificato. Il tentativo di conciliazione preventivo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e obbligatorio nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, facoltativo per i licenziamenti disciplinari.

    Articoli chiave da consultare

    Domande frequenti

    Quale e la differenza principale tra giusta causa e GMS?

    La giusta causa presuppone un inadempimento di gravita tale da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto, anche provvisoria, e legittima il recesso senza preavviso. Il giustificato motivo soggettivo configura un notevole inadempimento ma compatibile con il preavviso. La distinzione incide sull’obbligo di corrispondere o meno l’indennita sostitutiva del preavviso.

    Si ha diritto alla NASpI in caso di licenziamento per giusta causa?

    Si. La NASpI spetta ogniqualvolta la cessazione del rapporto sia involontaria. Anche il licenziamento per giusta causa rientra tra le cause involontarie e da quindi diritto all’indennita, salvi i requisiti contributivi minimi richiesti dal d.lgs. 22/2015. La domanda va presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione.

    Il TFR e dovuto anche in caso di licenziamento per giusta causa?

    Si. Il trattamento di fine rapporto e sempre dovuto al lavoratore alla cessazione del contratto, indipendentemente dalla causale del recesso. La giusta causa o il GMS non incidono sul diritto al TFR, che e una forma di retribuzione differita maturata anno per anno secondo l’art. 2120 c.c.

    Come si impugna un licenziamento ritenuto illegittimo?

    L’impugnazione richiede un atto scritto stragiudiziale (lettera, PEC) inviato al datore entro sessanta giorni dalla ricezione del licenziamento. Entro i successivi centottanta giorni va depositato il ricorso giudiziale presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro. Il mancato rispetto dei termini comporta la decadenza dall’azione.

    Quali sono le conseguenze se il giudice ritiene il fatto insussistente?

    Nel regime post 7 marzo 2015, l’insussistenza del fatto materiale comporta la reintegrazione nel posto di lavoro e una indennita risarcitoria nei limiti di dodici mensilita. Nelle altre ipotesi di illegittimita, spetta solo l’indennita risarcitoria compresa tra sei e trentasei mensilita, modulata dal giudice secondo i criteri della sentenza Corte Cost. 194/2018.

    Principio di proporzionalita e codici disciplinari

    Il principio di proporzionalita tra infrazione e sanzione, espresso dall’art. 2106 del codice civile, e cardine del diritto disciplinare del lavoro. La sanzione deve essere graduata in base alla gravita oggettiva del fatto, all’elemento soggettivo, ai precedenti del lavoratore, al ruolo ricoperto, all’eventuale danno patrimoniale o di immagine subito dall’azienda. I codici disciplinari aziendali e i CCNL classificano le infrazioni in scale graduate (richiamo verbale, richiamo scritto, multa, sospensione, licenziamento), e la collocazione del fatto nella scala costituisce parametro di riferimento per la valutazione giudiziale di proporzionalita.

    La giurisprudenza ha chiarito che, quando il CCNL prevede per il fatto contestato una sanzione conservativa, il datore non puo legittimamente irrogare il licenziamento, salvo che ricorrano circostanze che aggravino l’inadempimento al punto da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto. La pubblicita del codice disciplinare, mediante affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori, e condizione di efficacia delle sanzioni disciplinari diverse dal rimprovero verbale.

    Procedura disciplinare: tempi e contestazioni

    La diligenza del prestatore e l’obbligo di fedelta definiscono il perimetro degli adempimenti rispetto ai quali si valuta l’inadempimento contestato. La procedura disciplinare richiede: contestazione scritta specifica e tempestiva (non oltre alcuni giorni dal fatto, salvo casi di accertamenti necessari); diritto del lavoratore a presentare giustificazioni scritte o orali entro almeno cinque giorni; possibilita di assistenza sindacale; provvedimento motivato comunicato in forma scritta entro tempo ragionevole. Il principio del contraddittorio e ineludibile: la mancata audizione del lavoratore che ne abbia fatto richiesta determina la nullita del licenziamento.

    Il tentativo di conciliazione preventiva e obbligatorio per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle aziende con piu di quindici dipendenti (art. 7 l. 604/1966 come modificato): si svolge presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, dura indicativamente trenta giorni e, se ha esito positivo, conduce a una risoluzione consensuale con accesso del lavoratore alla NASpI. Per il licenziamento disciplinare (giusta causa o GMS) la conciliazione non e obbligatoria, ma le parti possono comunque attivarla in via volontaria.

    Riferimenti normativi aggiuntivi

    Onere della prova e contenzioso

    Nel giudizio sull’illegittimita del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, l’onere della prova dei fatti posti a fondamento del recesso grava sul datore di lavoro. Spetta al datore dimostrare la sussistenza materiale del fatto, la sua qualificazione come inadempimento contrattuale, la proporzionalita della sanzione. Il lavoratore puo limitarsi a contestare la sussistenza o la qualificazione del fatto e ad allegare circostanze attenuanti o esimenti.

    La prova puo essere fornita con qualsiasi mezzo ammesso dall’ordinamento: testimoniale, documentale, presuntiva. Le riprese di sistemi di videosorveglianza richiedono il rispetto delle norme sul controllo a distanza (art. 4 St. Lav.) e del Regolamento UE 2016/679; l’utilizzo di dati raccolti in violazione di tali norme e inammissibile e, anzi, puo esporre il datore a profili di responsabilita aggiuntiva. Le indagini investigative private sono ammesse solo per accertare eventuali illeciti penali del lavoratore, non per verificare l’esecuzione della prestazione.

    I tempi del giudizio in primo grado, dopo la riforma del 2022, oscillano indicativamente tra dodici e diciotto mesi; l’appello ha durata media superiore (dodici-ventiquattro mesi); il giudizio di Cassazione si protrae per ulteriori due-tre anni. La conciliazione giudiziale e in molti casi raccomandabile per ridurre tempi e costi e per ottenere risultati certi rispetto all’alea del giudizio.

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici e raccomandato il parere di un professionista abilitato.

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