Autore: Andrea Marton

  • Art. 99 Cod. Amb. – riutilizzo dell’acqua

    Art. 99 Cod. Amb. – riutilizzo dell’acqua

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’ articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue

    2. Le regioni, nel rispetto dei principi della legislazione statale, e sentita l’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, adottano norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate.

  • Art. 73 D.Lgs. 159/2011 – Violazioni al codice della strada

    Art. 73 D.Lgs. 159/2011 – Violazioni al codice della strada

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. 56

  • Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 – Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Art. 75 Reg. (UE) 2022/2065 – Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

    Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (regolamento sui servizi digitali, Digital Services Act)

    1. Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.

    2. Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.

    3. Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione. La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.

    4. La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:

    a) il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;

    b) la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure

    c) sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.

  • Art. 88 D.P.R. 115/2002

    Art. 88 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

  • Art. 128 quinquies T.U.B.: Requisiti per l’iscrizione nell’elenc

    Art. 128 quinquies T.U.B.: Requisiti per l’iscrizione nell’elenc

    Art. 128 quinquies T.U.B. – Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli agenti in attivita’ finanziaria.

    In vigore dal 17/10/2012

    Modificato da: Decreto legislativo del 13/08/2010 n. 141 Articolo 11

    Nota:Vedasi anche gli articoli da 12 a 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141.

    “1. L’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 128-quater, comma 2, e’ subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

    a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;

    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

    c) requisiti di onorabilita’ e professionalita’, compreso il superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita’, anche a coloro che detengono il controllo;

    d) lettera soppressa;

    e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto dall’articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.

    1-bis. L’efficacia dell’iscrizione e’ condizionata alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilita’ civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attivita’ derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge.

    2. La permanenza nell’elenco e’ subordinata, in aggiunta ai requisiti indicati ai commi 1 e 1-bis, all’esercizio effettivo dell’attivita’ e all’aggiornamento professionale.”

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  • CCNL Commercio Confcommercio 2026: tabelle retributive e minimi per livello

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio Confcommercio fissa per il 2026 minimi tabellari da 873 € (livello VII) a 2.183 € (Quadro). Sono previsti aumenti scaglionati a novembre 2026 e febbraio 2027, con incremento mensile da 24 € (VII) a 60 € (Quadro). Il rinnovo 2024-2027 ha portato anche aumenti su 14ª mensilità, welfare EST e contributi formazione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – Novembre 2025 e Novembre 2026
    Livello Minimo nov 2025 Aumento nov 2026 Minimo nov 2026
    Quadro 2.183,09 € +60,77 € 2.243,86 €
    I 1.966,54 € +54,74 € 2.021,28 €
    II 1.701,04 € +47,35 € 1.748,39 €
    III 1.453,94 € +40,47 € 1.494,41 €
    IV 1.257,46 € +35,00 € 1.292,46 €
    V 1.136,07 € +31,62 € 1.167,69 €
    VI 1.019,94 € +28,39 € 1.048,33 €
    VII 873,22 € +24,31 € 897,53 €

    Importi lordi mensili, paga base + contingenza. Esclude scatti, indennità di funzione, superminimi. Il minimo annuale si moltiplica per 14 mensilità (con 14ª).

    Struttura del minimo tabellare

    Il minimo tabellare del CCNL Commercio è composto da due voci storiche: paga base + contingenza. Su questo si stratificano: scatti di anzianità (3 anni), indennità di funzione per quadri, superminimi individuali, indennità di disagio (lavoro festivo, notturno).

    A differenza del CCNL Metalmeccanici (13 mensilità), il CCNL Commercio prevede 14 mensilità: il minimo annuale si calcola moltiplicando il mensile per 14, non per 12 né per 13.

    Aumenti 2024-2027 e detassazione

    Il rinnovo del 22 marzo 2024 ha definito un piano di aumenti scaglionato fino al 2027:

    Decorrenza Aumento (Quadro) Aumento (V livello)
    1° aprile 2024 + ~60 € + ~30 €
    1° marzo 2025 + ~75 € + ~38 €
    1° novembre 2025 + ~70 € + ~32 €
    1° novembre 2026 +60,77 € +31,62 €
    1° febbraio 2027 tranche finale tranche finale

    Confcommercio ha negoziato la detassazione degli aumenti contrattuali al 5% (sostitutiva IRPEF) per i lavoratori del Commercio che hanno avuto il rinnovo del 2024.

    Scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità maturano ogni 3 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore, fino a un massimo di 5 scatti complessivi. Importo: varia per livello, indicativamente 15-30 € mensili per scatto.

    Gli scatti sono autonomi e si sommano a eventuali aumenti tabellari del CCNL. Si computano in 14ª e TFR.

    Stima netto per livello

    Per un lavoratore single senza altre detrazioni:

    Stesso CCNL: consulta anche Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Stime orientative. Il netto effettivo varia per regione, comune, carichi familiari e bonus fiscali.

    Casi pratici

    Tizio – Commesso V livello con anzianità
    Tizio (V livello, 7 anni anzianità) ha maturato 2 scatti (circa 18 € l’uno). Da novembre 2026 minimo tabellare 1.168 € + 36 € scatti = 1.204 € lordi mensili. Su 14 mensilità: ~16.850 € lordi annui.
    Caia – Quadro detassazione
    Caia è Quadro. L’aumento contrattuale di +60,77 €/mese dal 1° nov 2026 è soggetto a detassazione al 5% (tassazione sostitutiva). Risparmio: ~120 € l’anno rispetto a tassazione IRPEF ordinaria.
    Sempronio – III livello con superminimo
    Sempronio è III livello con superminimo non assorbibile di 80 €/mese. Minimo nov 2026: 1.494 €. Totale base: 1.494 + 80 = 1.574 €. L’aumento contrattuale di +40,47 € si applica al minimo, ma il superminimo non assorbibile resta separato.

    Domande frequenti

    Quanti livelli ha il CCNL Commercio?
    8 livelli: Quadro, I, II, III, IV, V, VI, VII. I minimi vanno da 873 € (VII) a 2.183 € (Quadro) al lordo, dato novembre 2025.
    Quante mensilità prevede il CCNL Commercio?
    14 mensilità: 12 normali + 13ª a dicembre + 14ª a luglio. Il minimo annuale si calcola moltiplicando il mensile per 14.
    Quando aumentano gli stipendi nel 2026?
    Il 1° novembre 2026 con incrementi da 24 € (VII livello) a 60 € (Quadro). L’ultima tranche è prevista per il 1° febbraio 2027.
    Gli aumenti sono detassati?
    Sì, Confcommercio ha negoziato la detassazione al 5% (sostitutiva IRPEF) sugli aumenti contrattuali del rinnovo 2024.
    Come si calcolano gli scatti di anzianità?
    Ogni 3 anni di servizio continuativo, importo variabile per livello (15-30 €/mese). Massimo 5 scatti complessivi. Si computano in 14ª e TFR.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto

    Art. 16 c.c. – Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

    Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

    L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

    L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

    COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

  • Art. 70 D.Lgs. 159/2011 – Riabilitazione

    Art. 70 D.Lgs. 159/2011 – Riabilitazione

    D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia

    1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

    2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

    3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

    4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

  • Art. 88 Cod. Amb. – accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi

    Art. 88 Cod. Amb. – accertamento della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Le acque designate ai sensi dell’articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualità di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l’inquinamento.

    2. Se da un campionamento risulta che uno o più valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorità competenti al controllo accertano se l’inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

  • Art. 176 RD 12/1941

    Art. 176 RD 12/1941

    Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

    Articolo abrogato.

  • Apprendistato nel CCNL Pulizie Multiservizi

    CCNL Pulizie e Multiservizi

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Pulizie Multiservizi è ammesso per tutti i livelli dal 2° al 7° (esclusi Quadri e 1° livello). Durata fino a 36 mesi, periodo di prova ridotto a 30 giorni effettivi, formazione obbligatoria con sotto-inquadramento progressivo. Inquadramento iniziale 2 livelli sotto la destinazione finale per i livelli superiori.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANIP-Confindustria · Legacoop · Confcooperative · Agci-Servizi · UNIONSERVIZI Confapi · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    13 giugno 2025 (memorandum 6 agosto 2025)
    Vigenza
    1° giugno 2025 – 31 dicembre 2028
    Platea
    ~600.000

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Multiservizi – Caratteristiche
    Voce Valore
    Età 18-29 anni
    Durata massima 36 mesi (24 per profili semplici)
    Livelli ammessi Dal 2° al 7° (esclusi Quadri e 1°)
    Periodo di prova apprendista 30 giorni effettivi
    Inquadramento iniziale Fino a 2 livelli sotto destinazione
    Formazione obbligatoria 120 ore/anno
    Aliquota contributiva ridotta 10% (vs 30% ordinario)

    Livelli ammessi per l'apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Pulizie Multiservizi è ammesso per tutti i livelli dal 2° al 7°. Sono esclusi solo i Quadri e il 1° livello.

    Per ciascun livello l’apprendista segue un percorso formativo specifico, con durata fino a 36 mesi (riducibili a 24 per profili meno qualificati).

    Inquadramento progressivo

    Come nel CCNL Commercio, anche nel Multiservizi è previsto il sotto-inquadramento progressivo dell’apprendista:

    • 1° periodo (12 mesi): inquadrato 2 livelli sotto destinazione
    • 2° periodo (12 mesi): inquadrato 1 livello sotto destinazione
    • 3° periodo (12 mesi): inquadrato al livello finale

    Esempio: apprendista destinato a 3° livello (pulitore specializzato). Primi 12 mesi inquadrato 5°; mesi 13-24 inquadrato 4°; mesi 25-36 inquadrato 3°. Al 37° mese: 3° livello qualificato.

    Formazione obbligatoria

    120 ore/anno di formazione obbligatoria:

    • 80 ore esterne (presso enti formativi accreditati)
    • 40 ore interne (in azienda)

    Per le pulizie ospedaliere o specialistiche, la formazione include corsi specifici (rischio biologico, prodotti chimici, DPI).

    Vantaggi contributivi per il datore

    Come negli altri settori:

    • Aliquota contributiva ridotta al 10% per la durata dell’apprendistato (vs 30%)
    • Sgravi totali per aziende fino a 9 dipendenti nei primi 3 anni
    • Conferma di occupazione: contributi ridotti per 12 mesi dopo la qualifica
    • Apprendista escluso dal computo per soglie dimensionali

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista destinato 3° livello
    Tizio (22 anni) assunto come apprendista per diventare pulitore specializzato (3° livello). Primi 12 mesi: inquadrato 5° livello (~1.300 € lordi). Mesi 13-24: 4° livello (~1.450 €). Mesi 25-36: 3° livello al 100% (~1.580 €). Al 37° mese: 3° livello qualificato.
    Caia – Apprendista capo squadra 2°
    Caia (24 anni, esperienza pregressa) assunta come apprendista per diventare capo squadra (2° livello). Durata 36 mesi. Inquadramento iniziale: 4° livello, poi 3°, poi 2°. Formazione specifica su coordinamento squadre + gestione appalti.
    Sempronio – Apprendistato in pulizie ospedaliere
    Sempronio (25 anni) assunto come apprendista pulitore specializzato in ospedale (3° livello). La formazione obbligatoria include: 16h sicurezza generale, 12h rischio biologico, 8h DPI specifici, 84h formazione tecnica.

    Domande frequenti

    Per quali livelli è ammesso l'apprendistato?
    Per tutti i livelli dal 2° al 7°. Esclusi solo Quadri e 1° livello.
    Quanto dura l'apprendistato?
    Fino a 36 mesi (3 anni). Ridotto a 24 mesi per profili meno qualificati. Riduzione di 6 mesi per chi ha diploma EQF 4-7 inerente.
    Come funziona il sotto-inquadramento progressivo?
    1° anno: 2 livelli sotto destinazione. 2° anno: 1 livello sotto. 3° anno: livello finale. Esempio: destinato 3° = parte come 5°, poi 4°, poi 3°.
    Quante ore di formazione?
    120 ore/anno: 80 esterne + 40 interne. Per pulizie ospedaliere/specialistiche corsi aggiuntivi su rischio biologico, prodotti chimici, DPI.
    Quali vantaggi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10%, sotto-inquadramento che riduce costo lavoro, esclusione dal computo per soglie dimensionali, sgravi per piccole imprese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Pulizie Multiservizi, Ferie e permessi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Maternità e congedi nel CCNL Pulizie Multiservizi, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Pulizie Multiservizi e Malattia e infortunio nel CCNL Pulizie Multiservizi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Pulizie e Multiservizi. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Trasporto Aereo: TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

    CCNL Trasporto Aereo

    In sintesi

    Il TFR nel trasporto aereo si calcola sulla retribuzione globale di fatto, che include la media annua delle indennita di volo e delle voci continuative. Il settore dispone di fondi pensione negoziali specifici: l’ex-Fondo Volo (ora confluito in fondi di settore) per il personale navigante e il fondo Priamo per il personale di terra. La destinazione del TFR a fondo pensione o a INPS e scelta individuale.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assaereo/IBAR, Assohandlers, Assaeroporti · Filt-CGIL, Fit-CISL, UILTrasporti (+ sigle autonome naviganti)
    Ultimo rinnovo
    Rinnovi scaglionati per sezione (vettori e gestori): ultimo testo consolidato indicativo 2024-2025
    Vigenza
    Sezioni vettori e gestori con scadenze differenziate; accordi aziendali integrativi ITA Airways e altri
    Platea
    ~80.000 (piloti, assistenti di volo, personale di terra, handling, manutenzione)

    Tabella riepilogativa

    TFR – Elementi di calcolo nel trasporto aereo
    Voce retributiva Inclusa nell’imponibile TFR? Note
    Paga base tabellare Si Voce principale
    Scatti di anzianita Si Voci fisse continuative
    Indennita di volo (media annua) Si Se corrisposta con carattere di continuita
    13ª mensilita Si (1/12 mensile) Quota mensile di competenza
    Diaria forfettaria (entro limiti esenzione) No Quota esente da imponibile TFR
    Rimborsi spesa analitici No Non retributivi
    Premi di risultato variabili Si (se ricorrenti e continuativi) Orientamento giurisprudenziale prevalente

    Il calcolo del TFR: regola generale e specificita del settore

    Il TFR si calcola ai sensi dell’art. 2120 c.c.: ogni anno di servizio matura una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5, rivalutata dell’1,5% fisso piu il 75% dell’inflazione ISTAT. L’elemento peculiare nel trasporto aereo e la definizione di “retribuzione globale di fatto”: per il personale navigante essa include la media delle indennita di volo degli ultimi 12 mesi, in quanto voci corrisposte con carattere di continuita.

    La diaria per trasferta, invece, se corrisposta in misura forfettaria entro i limiti di esenzione fiscale e contributiva, e esclusa dall’imponibile TFR.

    Ex-Fondo Volo e fondi pensione di settore

    Il trasporto aereo italiano ha una lunga tradizione previdenziale integrativa. L’ex-Fondo Volo era un fondo di previdenza complementare storicamente riservato al personale navigante di Alitalia, con prestazioni significativamente superiori al TFR ordinario. Con la liquidazione di Alitalia e la nascita di ITA Airways, la disciplina del Fondo Volo e stata oggetto di complesse vicende legali e di rinegoziazione sindacale.

    Per il personale di terra (handling, gestori) il fondo pensione negoziale di riferimento e Priamo (fondo per i dipendenti del settore mobilita/trasporti), cui il lavoratore puo conferire il TFR e versare contributi aggiuntivi con il co-finanziamento del datore previsto dal CCNL.

    Scelta del lavoratore: TFR in azienda, INPS o fondo pensione

    Ogni lavoratore, all’assunzione o entro 6 mesi, sceglie la destinazione del TFR maturando:

    • Fondo pensione negoziale di settore (es. Priamo, fondo naviganti): il datore versa il TFR + contributo contrattuale; il lavoratore puo versare un contributo aggiuntivo volontario;
    • INPS (Fondo di Tesoreria): per le aziende con piu di 49 dipendenti il TFR va obbligatoriamente a INPS se non destinato a fondo pensione;
    • Azienda: per le aziende fino a 49 dipendenti il TFR resta in azienda se il lavoratore non sceglie diversamente.

    La scelta e irreversibile per i TFR gia maturati; il lavoratore puo cambiare la destinazione dei flussi futuri entro i termini contrattuali.

    Casi pratici

    Tizio – Pilota: calcolo TFR con indennita di volo
    Tizio, comandante, ha una paga base annua di 72.000 euro e ha percepito 14.400 euro di indennita di volo nell’anno. Retribuzione globale di fatto: 86.400 euro. Quota TFR annua: 86.400 / 13,5 = 6.400 euro. Con rivalutazione annua (es. 2% complessiva) dopo 20 anni la posizione TFR e di circa 156.000 euro lordi, al netto della tassazione separata in uscita.
    Caia – Assistente di volo: scelta fondo pensione Priamo
    Caia aderisce al fondo Priamo all’assunzione. La compagnia versa il TFR maturando (circa 1.800 euro/anno) piu il contributo datoriale previsto dal CCNL (1,5% della retribuzione, circa 400 euro/anno). Caia contribuisce con l’1% aggiuntivo volontario. La posizione previdenziale integrativa cresce di circa 2.700 euro/anno lordi ante-gestione finanziaria.
    Sempronio – Addetto handling: TFR in azienda
    Sempronio lavora per un handler con 30 dipendenti. Non ha aderito ad alcun fondo pensione: il TFR resta in azienda. Dopo 8 anni, con una retribuzione media di 1.700 euro/mese (20.400 euro/anno), ha maturato circa 12.100 euro lordi di TFR (20.400 / 13,5 x 8, con rivalutazione). In caso di cessazione riceve l’importo con tassazione separata.

    Domande frequenti

    L'indennita di volo e inclusa nel TFR?
    Si, se corrisposta con carattere di continuita e certezza. La media delle indennita di volo degli ultimi 12 mesi entra nell’imponibile TFR. Le diarie forfettarie entro i limiti di esenzione ne sono invece escluse.
    Cos'e il fondo Priamo?
    E il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore mobilita e trasporti (incluso l’handling aeroportuale). Consente di destinare il TFR e di beneficiare del contributo datoriale contrattuale, con vantaggi fiscali rispetto al mantenimento del TFR in azienda.
    L'ex-Fondo Volo esiste ancora?
    L’ex-Fondo Volo di Alitalia aveva caratteristiche del tutto speciali. Con la liquidazione di Alitalia e il passaggio a ITA Airways, le posizioni maturate sono oggetto di accordi specifici. I nuovi naviganti ITA aderiscono a fondi di settore negoziali secondo la disciplina concordata con le organizzazioni sindacali.
    Quando si puo richiedere un anticipo del TFR?
    Dopo 8 anni di servizio, il lavoratore puo richiedere un anticipo del TFR (max 70%) per spese sanitarie gravi, acquisto/ristrutturazione prima casa o corsi di formazione. L’anticipazione e concessa una sola volta ed e concessa entro la quota dei lavoratori aventi diritto (max 4% del totale dipendenti).
    Il TFR versato a fondo pensione e recuperabile?
    Solo parzialmente: le posizioni accumulate in un fondo pensione sono liquidabili in caso di perdita del lavoro protratta, invalidita permanente o pensionamento. L’anticipazione ordinaria e consentita dopo 8 anni di iscrizione al fondo. E’ importante considerare la differente disciplina rispetto al TFR mantenuto in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, ferie, permessi retribuiti e festivita, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.