Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 252 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento del passivo

    Art. 252 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento del passivo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende effettuata con riserva di eventuali contestazioni.

    2. La comunicazione è effettuata all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa. È onere del creditore interessato, in caso di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione all'ultimo indirizzo risultante agli atti dell'impresa, la comunicazione è effettuata presso la cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali mediante inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo. In tal caso la comunicazione può essere redatta in un unico documento. 45 56 60 64

    3. L'informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali Stati, avviene con le modalità indicate all'articolo 253.

    4. L'IVASS può stabilire ulteriori forme di pubblicità allo scopo di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

    5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalità i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

    6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a provare l'esistenza, la specie e l'entità dei propri diritti. Con le stesse modalità e termini, salvo che l'ammissione non avvenga d'ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del credito, la data in cui è sorto e il relativo importo. I medesimi creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.

    7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all'IVASS l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicandone i diritti e l'ordine di prelazione, e l'elenco di coloro cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. È accordato ai creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro, incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

    8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari depositano, dopo averne data comunicazione all'IVASS, nella cancelleria del tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi con l'indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali è stato negato il riconoscimento delle pretese. 45 56 60 64

    9. Successivamente i commissari, con le stesse modalità di cui al comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali è stato negato in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo è dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

    10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato passivo diventa esecutivo.

  • Art. 251 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    Art. 251 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti iniziali

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti e formano l'inventario. Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e può essere presente un rappresentante dell' IVASS .

    2. Si applica l'articolo 235, commi 2 e 4.

  • Art. 250 D.Lgs. 209/2005 – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    Art. 250 D.Lgs. 209/2005 – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale dell'impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

    2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall' IVASS . Il comitato di sorveglianza vigila sulla regolarità della liquidazione e, a tal fine, periodicamente verifica l'adeguatezza delle procedure amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di natura patrimoniale.

    3. L' IVASS , in via generale con regolamento o in via particolare con istruzioni specifiche, può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che per talune categorie di operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e l'autorizzazione preventiva dello stesso IVASS . I componenti degli organi della liquidazione sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni dell' IVASS . Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

    4. I commissari presentano semestralmente all' IVASS una relazione tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L' IVASS fornisce alle autorità degli altri Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento della procedura di liquidazione dell'impresa rispetto alla quale è l'autorità competente. I commissari informano periodicamente i creditori, secondo le modalità stabilite dall' IVASS , con regolamento, sull'andamento della liquidazione.

    5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro la società di revisione … , nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell' IVASS .

    6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si applica l'articolo 234, commi 8 e 9.

    7. I commissari, previa autorizzazione dell' IVASS e con il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione approvata dal Ministero dello sviluppo economico , ovvero da terzi, ma sotto la propria responsabilità, con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione dell' IVASS , possono delegare a terzi il compimento di singoli atti.

  • Art. 249 D.Lgs. 209/2005 – Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

    Art. 249 D.Lgs. 209/2005 – Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta nei confronti dell'impresa non può essere promossa o proseguita alcuna azione né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione è competente esclusivamente il tribunale dove l'impresa ha il centro degli interessi principali . 45 56 60 64

    2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli effetti previsti dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice . 45 56 60 64

  • Art. 248 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    Art. 248 D.Lgs. 209/2005 – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su richiesta di uno o più creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non è stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali , su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

    3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza , anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attività patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. 45 56 60 64

    4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Locazione immobili commerciali e strumentali: come si tassa nel 730

    In sintesi

    • Reddito fondiario IRPEF: il canone da locazione di immobili commerciali entra nel reddito complessivo e viene tassato con le aliquote IRPEF ordinarie.
    • Riduzione forfettaria del 5%: in tassazione ordinaria si dichiara il 95% del canone annuo (codice canone ‘1’ nel quadro B), non il 100%.
    • Niente cedolare secca (di norma): la cedolare secca si applica agli immobili abitativi e, dal 2019, agli immobili C/1 fino a 600 m² con pertinenze locate congiuntamente.
    • Immobili C/1 fino a 600 m²: per i negozi di categoria catastale C/1 con superfice fino a 600 m² (escluse le pertinenze) la cedolare secca è disponibile all’aliquota del 21%.
    • IMU non sostituisce IRPEF sui locati: per i fabbricati concessi in locazione sono dovute sia IRPEF che IMU; l’IMU sostituisce l’IRPEF solo sui fabbricati non locati.
    • Quadro B del 730: ogni immobile commerciale locato va indicato in un rigo da B1 a B5, con rendita catastale, giorni di possesso, quota e canone.

    Come funziona la tassazione del canone commerciale

    Se possiedi un negozio, un ufficio o un capannone e lo hai affittato nel 2025, il canone che hai incassato è un reddito fondiario: va dichiarato nel quadro B del modello 730 e concorre al tuo reddito complessivo, sul quale si applicano le aliquote IRPEF progressive.

    La buona notizia è che non paghi sul 100% del canone. In regime di tassazione ordinaria devi indicare il 95% del canone annuo risultante dal contratto: il restante 5% è una riduzione forfettaria che la legge riconosce a titolo di spese. Chi presta assistenza fiscale (CAF o commercialista) calcola l’imposta su questa base ridotta.

    La cedolare secca, il regime piatto che molti conoscono per gli affitti abitativi, di norma non si applica agli immobili commerciali. Fa eccezione la categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superfice fino a 600 m², per la quale dal 2019 è possibile optare per la cedolare secca al 21%. Se il tuo locale ha le pertinenze locate insieme all’immobile principale, anche queste rientrano nell’agevolazione.

    Riepilogo tassazione immobili commerciali locati
    Tipologia immobile Regime Base imponibile / aliquota
    Uffici, capannoni, altri usi diversi da C/1 IRPEF ordinaria 95% del canone annuo
    Negozi C/1 fino a 600 m² (pertinenze locate insieme) Cedolare secca (opzione) 21% sul 100% del canone
    Negozi C/1 fino a 600 m² – tassazione ordinaria IRPEF ordinaria 95% del canone annuo
    Fabbricati non locati (a disposizione) IMU sostituisce IRPEF Solo rendita catastale nel quadro B, IRPEF non dovuta

    Esempio pratico

    • Tizio è proprietario di un ufficio (categoria A/10) affittato a 18.000 euro annui. In tassazione ordinaria dichiara il 95% del canone: 18.000 × 95% = 17.100 euro come reddito fondiario. Questo importo si somma agli altri suoi redditi e viene tassato con le aliquote IRPEF. Se invece Tizio possedesse un negozio C/1 di 400 m² e optasse per la cedolare secca, la base imponibile sarebbe il 100% del canone (18.000 euro) e l’imposta sarebbe 18.000 × 21% = 3.780 euro, sostitutiva di IRPEF e addizionali.

    Documenti necessari

    • Contratto di locazione registrato (per gli estremi da indicare nel quadro B)
    • Visura catastale dell’immobile (rendita, categoria, superfice)
    • Ricevute o bonifici dei canoni incassati nel 2025
    • Certificazione Unica 2026 se l’immobile è gestito tramite intermediario con ritenuta
    • Documentazione del canone rivalutato ISTAT (se applicabile)

    Ufficio affittato a terzi: tassazione ordinaria

    Scenario. Caio possiede un ufficio (categoria A/10) che ha affittato a una societa’ per 14.400 euro annui. Non ha mai optato per la cedolare secca, che su questo tipo di immobile non sarebbe comunque disponibile.

    Come si applica. Caio dichiara nel quadro B l’immobile con codice utilizzo ‘3’ (locazione libero mercato) e indica nella colonna ‘Codice canone’ il codice ‘1’. Nella colonna ‘Canone di locazione’ riporta il 95% di 14.400 euro, cioe’ 13.680 euro. Questo importo entra nel suo reddito complessivo e viene tassato con aliquote IRPEF. L’IMU sull’immobile locato e’ dovuta separatamente, senza sostituire l’IRPEF.

    In pratica

    • Codice utilizzo ‘3’ nel quadro B per locazione a canone libero.
    • Codice canone ‘1’: si inserisce il 95% del canone contrattuale.
    • IRPEF e IMU sono entrambe dovute sull’immobile locato.

    Negozio C/1 con opzione cedolare secca

    Scenario. Sempronia e’ proprietaria di un negozio (categoria C/1) di 350 m² che ha affittato a 24.000 euro annui. Ha stipulato il contratto nel 2022 e lo ha prorogato, mantenendo l’opzione per la cedolare secca.

    Come si applica. Sempronia puo’ applicare la cedolare secca al 21% perche’ l’immobile e’ C/1 con superfice inferiore a 600 m². Indica nel quadro B il codice cedolare secca ‘1’ e riporta il 100% del canone (24.000 euro) nella colonna canone. L’imposta sostitutiva sara’ 24.000 × 21% = 5.040 euro, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e bollo sul contratto. Non deve rinnovare l’opzione finche’ il contratto e’ in corso.

    In pratica

    • C/1 fino a 600 m²: cedolare secca al 21% disponibile.
    • Base imponibile cedolare secca: 100% del canone (nessuna riduzione del 5%).
    • L’opzione si esercita in sede di registrazione del contratto, non solo in dichiarazione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso applicare la cedolare secca al mio capannone?

    No. La cedolare secca sugli immobili commerciali e’ limitata agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) con superfice fino a 600 m². Capannoni, uffici e altri immobili strumentali restano in tassazione IRPEF ordinaria.

    Quanto devo dichiarare del canone commerciale in tassazione ordinaria?

    Il 95% del canone annuo risultante dal contratto. Il restante 5% e’ una riduzione forfettaria automatica. Indica il codice canone ‘1’ nel quadro B e riporta gia’ il 95% nella colonna apposita.

    L'IMU sull'immobile commerciale locato mi esime dall'IRPEF?

    No. Per i fabbricati concessi in locazione sono dovute sia l’IRPEF sia l’IMU. L’IMU sostituisce l’IRPEF solo sui fabbricati non locati.

    Se ho affittato il negozio solo per una parte dell'anno, come dichiaro?

    Il canone va indicato in proporzione ai giorni di locazione (colonna ‘Periodo di possesso’ del quadro B). Se il contratto copre, ad esempio, 6 mesi, riporti il 95% del canone semestrale.

    Il negozio C/1 ha piu' di 600 m²: posso comunque optare per la cedolare secca?

    No. Il limite di 600 m² e’ tassativo: sopra questa soglia la cedolare secca non e’ applicabile e il canone rientra in IRPEF ordinaria al 95%.

    Dove trovo la categoria catastale del mio immobile?

    Nella visura catastale, ottenibile gratuitamente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o presso uno sportello catastale. La categoria e’ indicata subito dopo i dati topografici dell’immobile.

    Vedi anche: IVA sulle locazioni, Risoluzione e proroga dell’affitto, Registrare un contratto di affitto, Detrazione affitto lavoratori trasferiti, Spese agenzia immobiliare e Immobili affittati.

  • Art. 247 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    Art. 247 D.Lgs. 209/2005 – Adempimenti in materia di pubblicità

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono pubblicati a cura dell' IVASS nella Gazzetta Ufficiale e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e sono altresì riprodotti nel Bollettino.

    2. L' IVASS , qualora sia informato della liquidazione di un'impresa, che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, dall'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, può disporre la pubblicazione della decisione secondo le modalità che ritiene più opportune. Nella pubblicazione è indicata l'autorità di vigilanza competente, la legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il nominativo del liquidatore. La pubblicazione è redatta in lingua italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato di origine.

    3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i commissari depositano in copia l'atto di nomina degli organi della liquidazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

  • Art. 246 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura

    Art. 246 D.Lgs. 209/2005 – Organi della procedura

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. L' IVASS nomina uno o più commissari liquidatori ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell'atto di nomina. I liquidatori e il comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale, rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e dell'operato degli organi della procedura.

    2. L' IVASS può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza.

    3. Le indennità spettanti ai commissari ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall' IVASS in base ai criteri da esso stabiliti. La spesa è a carico dell'impresa sottoposta alla procedura.

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    4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità ed indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76.

    ))

  • Fondi comuni e OICR: come sono tassati i rendimenti nel 730

    In sintesi

    • Due tipologie di reddito: investire in un fondo comune può generare sia redditi di capitale (i proventi distribuiti o il guadagno al riscatto) sia redditi diversi (le plusvalenze da cessione delle quote), che seguono regole fiscali distinte.
    • Di norma tassa l’intermediario: i proventi dei fondi italiani e dei fondi europei conformi alla direttiva UCITS sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Di norma chi gestisce il fondo o la banca li trattiene prima di accreditarteli.
    • Non vanno nel quadro D: le istruzioni del modello 730/2026 precisano che i redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva non devono essere indicati nel quadro D.
    • Quando si dichiara: devi compilare la dichiarazione solo se i proventi sono stati percepiti senza applicazione della ritenuta (caso di alcuni fondi esteri o situazioni particolari). In quel caso il quadro di riferimento e’ il quadro M (rigo M31) o il quadro T per le plusvalenze.
    • Minusvalenze compensabili: se dalla cessione di quote di fondi comuni realizzi una minusvalenza, puoi portarla in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

    Come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento

    I fondi comuni di investimento, detti anche OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), raccolgono il denaro di molti risparmiatori per investirlo in azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari. Quando il fondo produce rendimenti, questi si traducono fiscalmente in due categorie diverse a seconda di come li realizzi.

    La prima categoria e’ quella dei redditi di capitale: si tratta dei proventi che il fondo ti distribuisce periodicamente (cedole o dividendi) oppure del guadagno che realizzi quando riscatti le quote a un valore superiore a quello di sottoscrizione. La seconda categoria e’ quella dei redditi diversi: sono le plusvalenze che ottieni quando vendi le quote sul mercato a un prezzo superiore a quello di acquisto.

    In entrambi i casi, per i fondi italiani e per quelli europei armonizzati, e’ normalmente l’intermediario (la banca o la SGR che gestisce il tuo rapporto) ad applicare la ritenuta e a versare l’imposta al Fisco. Le istruzioni per il modello 730/2026 chiariscono che i redditi di capitale gia’ soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva non vanno dichiarati nel quadro D del 730.

    Regime fiscale dei proventi da fondi comuni
    Tipo di provento Regime Aliquota Dove si dichiara
    Proventi distribuiti da fondi italiani (con ritenuta) Ritenuta a titolo d'imposta 26% Non va dichiarato
    Plusvalenza da cessione quote (regime dichiarativo) Imposta sostitutiva 26% Quadro T del 730
    Proventi di fondi esteri UCITS senza ritenuta applicata Imposta sostitutiva tramite dichiarazione 26% (o 20%) Quadro M (rigo M31)
    Minusvalenza da cessione quote Compensabile con plusvalenze future entro 4 anni Quadro T del 730

    Esempio pratico

    • Tizio ha acquistato quote di un fondo comune azionario italiano per 10.000 euro. Dopo due anni le rivende a 12.500 euro. La plusvalenza e’ di 2.500 euro. Se il fondo opera in regime dichiarativo, Tizio deve indicare la plusvalenza nel quadro T del modello 730, sezione II (plusvalenze soggette all’imposta sostitutiva del 26%), e l’imposta dovuta sarebbe di 650 euro (2.500 x 26%). Se invece opera in regime amministrato, la banca applica e versa l’imposta automaticamente al momento della cessione.

    Documenti necessari

    • Rendiconto annuale o prospetto fornito dalla societa’ di gestione (SGR) o dalla banca con i proventi distribuiti nel 2025
    • Certificazione delle ritenute subite sui proventi del fondo
    • Per cessioni di quote: rendiconto dell’operazione con prezzo di acquisto, prezzo di vendita e plusvalenza o minusvalenza realizzata
    • Per fondi esteri: documentazione dell’intermediario estero attestante i proventi percepiti senza applicazione di ritenuta italiana

    Caso 1: riscatto di quote di fondo italiano con guadagno

    Scenario. Caio ha investito 5.000 euro in un fondo comune obbligazionario italiano tre anni fa. Nel 2025 riscatta le quote e incassa 5.800 euro, con un guadagno di 800 euro.

    Come si applica. Se il fondo opera in regime amministrato, la banca applica automaticamente l’imposta sostitutiva del 26% sui 800 euro di guadagno (208 euro di imposta) e versa il netto a Caio. Caio non deve compilare alcun rigo del 730. Se invece il fondo opera in regime dichiarativo, Caio deve indicare la plusvalenza nel quadro T del 730.

    In pratica

    • Verifica con la tua banca se il fondo opera in regime amministrato o dichiarativo.
    • In regime amministrato: nessuna compilazione del 730, imposta trattenuta dalla banca.
    • In regime dichiarativo: indica la plusvalenza nel quadro T del 730, sezione II (aliquota 26%).

    Caso 2: proventi di un fondo estero non tassati alla fonte

    Scenario. Sempronio ha acquistato quote di un fondo UCITS irlandese tramite un intermediario straniero che non ha applicato la ritenuta italiana. Nel 2025 ha ricevuto proventi pari a 1.200 euro.

    Come si applica. Poiche’ i proventi non sono stati tassati dall’intermediario, Sempronio deve indicarli nel rigo M31 del quadro M del modello 730, specificando il paese estero e l’aliquota applicabile. Puo’ anche optare per la tassazione ordinaria, nel qual caso gli spetta il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.

    In pratica

    • Compila il rigo M31 del quadro M con i proventi esteri non assoggettati a ritenuta.
    • Indica il paese di origine del reddito e l’aliquota applicabile.
    • Valuta se optare per la tassazione ordinaria per beneficiare del credito d’imposta estero.

    Quando rivolgersi a un professionista

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    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo dichiarare i proventi del mio fondo comune nel 730?

    Di norma no, se l’intermediario italiano ha gia’ applicato la ritenuta a titolo d’imposta. Solo se i proventi non sono stati tassati alla fonte devi compilare il quadro M del 730.

    I guadagni da fondi comuni si sommano al reddito IRPEF?

    No, se sono soggetti a imposta sostitutiva. L’imposta sostitutiva e’ definitiva e non si cumula con il reddito complessivo IRPEF.

    Posso compensare le perdite su fondi con i guadagni su azioni?

    Le minusvalenze da fondi comuni possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria realizzate nei quattro periodi di imposta successivi, ma non possono compensare redditi di natura diversa.

    Cosa succede se vendo le quote in perdita?

    La minusvalenza realizzata dalla cessione di quote di fondi comuni puo’ essere portata in deduzione dalle plusvalenze della stessa categoria ottenute nei quattro anni successivi. Va indicata nel quadro T del 730.

    I fondi pensione seguono le stesse regole dei fondi comuni?

    No. I fondi pensione hanno un regime fiscale specifico e dedicato, diverso da quello degli OICR di diritto comune.

  • Art. 245 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa

    Art. 245 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione coatta amministrativa

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può disporre, con decreto, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa, anche quando ne sia in corso l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell'amministrazione o le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità.

    2. La liquidazione coatta può essere proposta dall'IVASS, con il medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.

    3. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e la proposta dell'IVASS sono comunicati dai commissari liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell'insediamento.

    4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo, nonché di ogni altro organo dell'impresa che sia ancora in carica. Cessano altresì le funzioni dell'assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.

    5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell'IVASS, che si avvale, qualora l'impresa operi attraverso succursali stabilite in altri Stati membri, anche delle autorità di vigilanza di tali Stati. I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati membri.

    6. L'IVASS, qualora sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione, può autorizzare i commissari liquidatori a proseguire operazioni specificamente individuate.

    7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza . 45 56 60 64

  • Art. 244 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    Art. 244 D.Lgs. 209/2005 – Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di riassicurazione

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 240, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    2. La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione è disposta nei casi previsti dall'articolo 242, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 242, commi 3, 4, 5, 6 e 7 , intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di riassicurazione.

    3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di riassicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria. Quando l'autorità di vigilanza dell'impresa di riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività riassicurative, analogo provvedimento è adottato nei confronti della sede secondaria.

  • Art. 243 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    Art. 243 D.Lgs. 209/2005 – Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione di uno Stato terzo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. La revoca dell'autorizzazione, rilasciata all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l'attività della sede secondaria nel territorio della Repubblica, è disposta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 264, comma 1, nei casi e con le modalità e per gli effetti di cui all'articolo 242.

    2. La revoca è altresì disposta quando l'autorità di vigilanza dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell'impresa un provvedimento di revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando le autorità dello Stato membro che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa medesima per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio dell'Unione europea hanno adottato analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo . Nei casi previsti dal presente comma la revoca è disposta per il complesso dei rami esercitati.

    3. La revoca può altresì essere disposta quando le autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha sede legale hanno operato in violazione della condizione di parità e reciprocità di trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi operanti, ovvero quando le medesime autorità hanno imposto restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti in Italia dall'impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali necessari all'impresa di assicurazione per il normale esercizio dell'attività nel territorio della Repubblica.

    4. L' IVASS può tuttavia consentire che l'impresa ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di revoca è adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il Ministro dello sviluppo economico , su proposta dell' IVASS , dispone inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina dei liquidatori non è iscritta nel registro delle imprese nel termine assegnato.

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