Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.
Metodo editoriale
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D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. 1. L'autorizzazione è revocata quando l'impresa di assicurazione: a) non si attiene, nell'esercizio dell'attività, ai limiti imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma di attività; b) non soddisfa più alle condizioni di accesso all'attività assicurativa; c) è gravemente inadempiente alle disposizioni del presente codice; d) non rispetta il Requisito Patrimoniale Minimo ed ha presentato, a giudizio dell'IVASS, un piano di finanziamento manifestamente inadeguato ovvero non ha rispettato il piano approvato entro tre mesi dalla rilevazione dell'inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo ovvero, nel caso in cui sia soggetta a vigilanza di gruppo, non ha realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dall'articolo 227; e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero è dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. e-bis) non aderisce al Fondo di garanzia assicurativo dei rami vita o è esclusa da esso
2. L'autorizzazione all'esercizio del ramo della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, è altresì revocata nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all'obbligo a contrarre, di cui all'articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell'autorizzazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS. Se la revoca riguarda tutti i rami esercitati, l'impresa è contestualmente posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l'IVASS ne dispone la cancellazione dall'albo delle imprese di assicurazione. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, può tuttavia consentire che l'impresa si ponga in liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, dispone inoltre la liquidazione coatta se l'impresa di assicurazione, nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le disposizioni di cui all'articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi del comma 4.
6. I decreti del Ministro dello sviluppo economico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e sono comunicati dall'IVASS alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri per l'adozione da parte di tali Autorità di misure idonee a impedire all'impresa di assicurazione di esercitare l'attività sul loro territorio.
6-bis. L'IVASS comunica all'AEAP ogni caso di revoca di autorizzazione ai fini della pubblicazione nell'elenco dalla stessa tenuto.
Art. 241 D.Lgs. 209/2005 – Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. L'impresa di assicurazione informa tempestivamente l' IVASS del verificarsi di una causa di scioglimento della società. L' IVASS , verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione ordinaria nei casi previsti all'articolo 240, comma 1, approva, con il provvedimento di decadenza dall'autorizzazione o con altro successivo, la nomina dei liquidatori prima dell'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società. Non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società se non consti l'accertamento di cui al presente comma.
((
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti in attuazione dell'articolo 76. Qualora perdano i relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se l'assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l'IVASS propone al Ministro dello sviluppo economico l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
))
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice civile , ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche e di attività a copertura previste nel titolo III. I liquidatori trasmettono all' IVASS il bilancio annuale redatto secondo le disposizioni previste nel titolo VIII. L'impresa rimane soggetta alla vigilanza dell' IVASS sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 245, se la procedura di liquidazione non si svolge con regolarità o con speditezza, l' IVASS , con provvedimento pubblicato sul Bollettino, può disporre la sostituzione dei liquidatori, nonché dei componenti degli organi di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e che è autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che l'efficacia dei provvedimenti adottati è limitata alla medesima sede secondaria.
Chi deve dichiararlo: chiunque abbia percepito nel 2025 compensi, canoni o corrispettivi derivanti dall’utilizzo economico di brevetti, marchi, opere dell’ingegno, libri, articoli o know-how.
Due regimi diversi: se sei l’autore o inventore originale dichiari nel quadro D, rigo D3 (codice 1); se hai acquisito il diritto per successione o acquisto oneroso dichiari nel rigo D4 (codice 6).
Deduzione forfetaria per l’autore: l’importo percepito va ridotto del 25 per cento (riduzione forfetaria applicata da chi presta assistenza fiscale); se hai meno di 35 anni la riduzione sale al 40 per cento.
Erede o legatario: chi ha ricevuto il diritto a titolo gratuito (per successione o donazione) deve dichiarare l’intero importo percepito, senza alcuna deduzione.
Acquirente a titolo oneroso: chi ha comprato il diritto allo sfruttamento dichiari l’importo percepito ridotto forfetariamente del 25 per cento.
Certificazione Unica: i pagatori (editori, licenziatari, ecc.) che operano ritenute rilasciano la CU 2026 con causale B (autore) o L/L1 (aventi causa).
Scritto un libro, depositato un brevetto? Ecco come dichiarare i proventi
Hai scritto un libro e percepisci le royalty dall’editore? Hai depositato un brevetto e incassi canoni dal licenziatario? Oppure hai ereditato i diritti su un’opera o su un’invenzione industriale e ricevi somme a tale titolo? In tutti questi casi hai un reddito da dichiarare nel Modello 730, ma le regole cambiano a seconda di chi sei: l’autore originale, un erede, o qualcuno che ha acquistato il diritto sul mercato.
Il fisco italiano distingue con precisione queste tre posizioni. L’autore o inventore beneficia di una riduzione forfetaria dell’imponibile: non paga le imposte sull’intero importo percepito, ma solo su una parte, perche’ la legge riconosce implicitamente i costi sostenuti per creare l’opera o l’invenzione. Chi ha invece acquisito il diritto gratuitamente (per eredita’ o donazione) non ha avuto costi di creazione, quindi dichiara l’importo per intero. Chi lo ha comprato sul mercato ha una riduzione forfetaria del 25 per cento.
Queste somme si dichiarano nel quadro D del Modello 730, in righi diversi a seconda della propria posizione. Il soggetto che ha pagato i compensi (l’editore, l’azienda licenziataria, ecc.) di solito rilascia la Certificazione Unica 2026 con i dati gia’ pronti. Vediamo come orientarsi.
Brevetti e opere dell'ingegno nel 730: rigo e deduzione
Posizione del dichiarante
Rigo del 730
Imponibile da dichiarare
Autore o inventore originale (over 35)
D3, codice 1
Importo lordo (la riduzione del 25% la applica il CAF)
Autore o inventore originale (under 35)
D3, codice 1
Importo lordo (la riduzione del 40% la applica il CAF)
Erede o legatario (acquisto gratuito)
D4, codice 6
Intero importo percepito, senza deduzione
Acquirente a titolo oneroso
D4, codice 6
Importo lordo (la riduzione del 25% la applica il CAF)
Causale CU autore/inventore
B
Rigo D3 codice 1
Causale CU avente causa gratuito o oneroso
L o L1
Rigo D4 codice 6
Esempio pratico
Sempronia ha 42 anni ed e’ autrice di un manuale tecnico. Nel 2025 ha percepito dall’editore royalty lorde per 8.000 euro. Nella CU 2026 dell’editore compare la causale B. Sempronia dichiara i 8.000 euro nel rigo D3 del 730 con codice 1. Il CAF applica automaticamente la riduzione forfetaria del 25 per cento: l’imponibile diventa 6.000 euro. Se Sempronia avesse meno di 35 anni, la riduzione sarebbe del 40 per cento e l’imponibile scenderebbe a 4.800 euro.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 rilasciata dall’editore, dalla societa’ licenziataria o da altro soggetto pagatore (causale B per autori, L o L1 per aventi causa)
Contratto di cessione dei diritti o di licenza d’uso, utile per verificare la natura del rapporto (autore originale, acquirente, erede)
Documentazione successoria (dichiarazione di successione) se i diritti sono stati ereditati
Atto di compravendita se i diritti sono stati acquistati a titolo oneroso
Eventuali ricevute o estratti conto dei pagamenti ricevuti nel 2025 in assenza di CU
Tizio: autore di un software che riceve royalty
Scenario. Tizio ha sviluppato un programma informatico e ha ceduto la licenza d’uso a una societa’. Nel 2025 ha incassato royalty per la concessione in uso del software. L’azienda ha rilasciato la CU 2026 con causale B.
Come si applica. Tizio e’ l’autore originale: dichiara nel rigo D3 del quadro D, con codice 1 in colonna 1, l’importo lordo dei compensi percepiti. Non deve calcolare lui stesso la riduzione: ci pensa chi presta assistenza fiscale, applicando il 25 per cento di riduzione forfetaria (o il 40 per cento se Tizio avesse meno di 35 anni). Nella colonna 3 del rigo D3 riporta le ritenute indicate nella CU.
In pratica
Usa la CU 2026 del soggetto pagatore con causale B
Compila il rigo D3 del quadro D con codice 1 in colonna 1
Indica l’importo lordo in colonna 2: la riduzione forfetaria la calcola il CAF
Riporta le ritenute subite in colonna 3
Caio: ha ereditato i diritti su un brevetto
Scenario. Caio ha ereditato dal padre i diritti su un brevetto industriale. Nel 2025 ha ricevuto canoni dalla societa’ che usa il brevetto. Il pagatore ha rilasciato la CU 2026 con causale L (avente causa a titolo gratuito).
Come si applica. Caio non e’ l’inventore originale: ha acquisito il diritto gratuitamente per successione. Deve dichiarare l’intero importo percepito nel rigo D4 del quadro D, con codice 6 in colonna 3. Non spetta alcuna deduzione forfetaria: l’imponibile e’ il 100 per cento di quanto incassato. Le ritenute subite si indicano in colonna 6.
In pratica
Usa la CU 2026 con causale L (gratuita) o L1 (a titolo oneroso)
Compila il rigo D4 del quadro D con codice 6 in colonna 3
Se hai ricevuto il diritto per eredita’ (causale L): indica l’intero importo in colonna 4, nessuna deduzione
Se hai acquistato il diritto (causale L1): indica l’importo lordo in colonna 4 e la riduzione del 25% la applica il CAF
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
I compensi per diritto d'autore su articoli giornalistici vanno nel 730?
Si’, se sono pagati come diritto d’autore (causale B nella CU) e non come compensi di collaborazione redazionale. In quel caso vanno nel rigo D3 con codice 1 e hai diritto alla riduzione forfetaria del 25 per cento (o 40 per cento se under 35).
Devo indicare l'importo lordo o quello gia' ridotto nel 730?
Devi indicare l’importo lordo percepito. La riduzione forfetaria (25 per cento o 40 per cento per gli under 35 che sono autori originali) viene calcolata e applicata automaticamente da chi presta assistenza fiscale.
Come faccio a sapere se sono 'autore' o 'avente causa'?
Sei l’autore originale se hai creato personalmente l’opera o depositato il brevetto. Sei avente causa se hai ricevuto il diritto per eredita’ (causale L nella CU) oppure lo hai comprato (causale L1). La causale indicata nella CU 2026 dal soggetto pagatore e’ il riferimento principale.
Se non mi e' stata rilasciata la CU, devo comunque dichiarare i proventi?
Si’. Anche in assenza di CU, i proventi vanno dichiarati. Dovrai ricavare i dati dalle ricevute, dai contratti e dagli estratti conto dei pagamenti ricevuti nel 2025.
Gli importi da opere dell'ingegno si sommano agli altri redditi per il calcolo dell'IRPEF?
Si’, dopo l’applicazione della riduzione forfetaria, l’importo imponibile si somma agli altri redditi nel calcolo dell’IRPEF con aliquote progressive ordinarie.
Art. 220-septies D.Lgs. 209/2005 – (Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Nel caso in cui sia stata accertata la sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo equivalente, l'IVASS, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni assunte a livello comunitario, può non applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice e basarsi sulla vigilanza esercitata dall'Autorità di vigilanza dello Stato terzo conformemente al presente Titolo, salvo che, nei casi di sussistenza di un regime di equivalenza temporanea, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in Italia abbia un totale di bilancio superiore a quello della società controllante con sede in uno Stato terzo. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza sul gruppo è esercitata dall'IVASS, ai sensi dell'articolo 212-bis.
Esenti IRPEF: le pensioni di invalidita’ civile, l’indennita’ di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi civili, sordi e invalidi civili non concorrono al reddito e non vanno dichiarati.
Rendite INAIL esenti: le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono anch’esse esenti da IRPEF.
Non confondere con la pensione ordinaria: la pensione di vecchiaia o anzianita’ percepita da una persona disabile e’ pienamente tassabile e va dichiarata nel quadro C.
Effetto sulle detrazioni: i redditi esenti non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF, ma possono rilevare per ISEE e alcune agevolazioni.
Detrazioni per disabilita’: spese sanitarie e per sussidi tecnici informatici per persone con disabilita’ danno diritto a detrazioni specifiche nel quadro E.
Invalidita' civile e IRPEF: le esenzioni che devi conoscere
Se sei un invalido civile o hai un familiare che percepisce prestazioni per invalidita’, la prima cosa da sapere e’ che non tutto quello che arriva dall’INPS o dal Ministero dell’Interno e’ tassabile. Anzi, la parte principale di quelle somme e’ esente da IRPEF e non deve comparire nel 730.
Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 elencano espressamente tra i redditi esenti ‘pensioni, indennita’, comprese le indennita’ di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili’. Rientrano tra i redditi esenti anche ‘le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte’. Questi redditi non entrano nel calcolo dell’IRPEF e non fanno scattare l’obbligo di presentare la dichiarazione se sono gli unici che si percepiscono.
Attenzione pero’ a non fare confusione: se la persona disabile riceve anche una pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianita’, oppure uno stipendio, quei redditi sono pienamente tassabili e devono essere dichiarati nel quadro C del 730. L’esenzione riguarda solo le prestazioni per invalidita’ civile, non l’insieme di tutti i redditi di una persona con disabilita’.
Prestazioni per invalidita' e disabilita': IRPEF riepilogo
Prestazione
Trattamento IRPEF
Va nel 730?
Pensione di invalidita' civile (INPS)
Esente IRPEF
No
Indennita' di accompagnamento (INPS/Ministero Interno)
Pensione di vecchiaia/anzianita' percepita da disabile
Tassabile (reddito di pensione)
Si', quadro C
Indennita' di accompagnamento + pensione ordinaria
Indennita' esente; pensione tassabile
Solo la pensione, quadro C
Esempio pratico
Tizio e’ invalido civile al 100% e nel 2025 ha percepito: l’indennita’ di accompagnamento dall’INPS e una pensione di vecchiaia dall’INPS. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF e non va inserita nel 730. La pensione di vecchiaia invece e’ un reddito tassabile: Tizio la trova nel punto 3 della Certificazione Unica rilasciata dall’INPS e la inserisce nel quadro C, rigo C1, con il codice tipo ‘1’. Le detrazioni per reddito di pensione vengono poi calcolate automaticamente da chi presta l’assistenza fiscale.
Documenti necessari
Certificazione Unica 2026 dell’INPS (per la pensione ordinaria tassabile)
Documentazione del verbale di invalidita’ civile (per eventuali verifiche)
Certificazione della commissione medica per il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento
Eventuali comunicazioni del Ministero dell’Interno sulle prestazioni erogate
Solo indennita' di accompagnamento: nessuna dichiarazione
Scenario. Caio, 80 anni, non lavora e nel 2025 ha percepito unicamente l’indennita’ di accompagnamento. Non ha altri redditi.
Come si applica. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF ed e’ elencata tra i redditi che non obbligano alla presentazione del 730 quando sono gli unici percepiti. Caio non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione. Non ricevera’ la Certificazione Unica per questo importo, perche’ il soggetto erogatore non opera ritenute su prestazioni esenti.
In pratica
Non devi presentare il 730 se l’indennita’ di accompagnamento e’ il tuo unico reddito.
Conserva la documentazione del verbale di invalidita’ per eventuali controlli.
L’indennita’ puo’ pero’ rilevare ai fini del calcolo dell’ISEE.
Invalido con pensione ordinaria: come compilare il 730
Scenario. Sempronia, 70 anni, e’ invalida civile al 75%. Nel 2025 ha percepito la pensione di invalidita’ civile (esente) e una pensione di anzianita’ dall’INPS (tassabile). L’INPS le ha rilasciato la Certificazione Unica solo per la pensione di anzianita’.
Come si applica. Sempronia inserisce nel quadro C del 730 solo la pensione di anzianita’, utilizzando l’importo indicato nel punto 3 della Certificazione Unica (codice tipo ‘1’, redditi di pensione). La pensione di invalidita’ civile non va inserita da nessuna parte: e’ esente. Sempronia ha diritto alle detrazioni per reddito di pensione, che verranno calcolate in automatico.
In pratica
Inserisci nel 730 solo i redditi per cui hai ricevuto la Certificazione Unica (la pensione ordinaria).
La pensione di invalidita’ civile non va dichiarata: e’ esente.
Puoi anche detrarre le spese mediche e per sussidi tecnici legate alla tua condizione di invalidita’ nel quadro E.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
L'indennita' di accompagnamento va dichiarata nel 730?
No. L’indennita’ di accompagnamento erogata dal Ministero dell’Interno o dall’INPS a ciechi civili, sordi e invalidi civili e’ esente IRPEF. Non va inserita in nessun quadro del 730.
La pensione di invalidita' civile e la pensione di vecchiaia sono la stessa cosa?
No. La pensione di invalidita’ civile e’ una prestazione assistenziale esente IRPEF. La pensione di vecchiaia o anzianita’ e’ un trattamento previdenziale pienamente tassabile. Molti disabili le percepiscono entrambe: solo la seconda va dichiarata.
Se ho solo l'indennita' di accompagnamento, devo presentare il 730?
No, se e’ il tuo unico reddito. Le istruzioni AdE al 730/2026 indicano che i redditi esenti, come l’indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili, non obbligano alla presentazione della dichiarazione.
Le rendite INAIL per infortuni sul lavoro sono tassabili?
No. Le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono esenti IRPEF, secondo le istruzioni al 730/2026.
Posso detrarre le spese mediche per la mia disabilita'?
Si’. Le spese sanitarie e quelle per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento danno diritto a detrazioni nel quadro E, indipendentemente dalla soglia di franchigia ordinaria prevista per le altre spese sanitarie.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Se la società controllante di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), è una società controllata da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, l'IVASS effettua la verifica dell'equivalenza in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza sul gruppo, di cui all'articolo 220-septies, a livello dell'ultima società controllante di Stato terzo.
2. L'IVASS, nel caso in cui in base alla verifica di cui al comma 1 sia risultata insussistente l'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo, può effettuare una nuova verifica al livello inferiore della società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato terzo, controllante ai sensi dell'articolo 210, comma 1, lettera c), che sia controllata ai sensi del comma 1. In tal caso l'IVASS indica le ragioni della propria decisione al gruppo.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 220-octies))
Diritto di abitazione automatico: il coniuge superstite acquista per legge (art. 540 del Codice Civile) il diritto di abitare la casa familiare e le sue pertinenze, a prescindere da cosa dice il testamento.
Chi dichiara il reddito: e il titolare del diritto reale di godimento (il coniuge superstite) a dover dichiarare il reddito del fabbricato, non il nudo proprietario (i figli o altri eredi).
Nuda proprieta esente da dichiarazione: chi ha solo la nuda proprieta dell’immobile non deve indicarlo nel quadro B del 730.
Effetto IRPEF: il coniuge superstite usa l’immobile come abitazione principale; spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all’ammontare della rendita catastale della casa e delle pertinenze.
Effetto IMU: in generale l’IMU non e dovuta sull’abitazione principale (salvo le categorie di lusso A/1, A/8, A/9); se l’IMU non e dovuta, l’IRPEF si applica sul reddito fondiario con la relativa deduzione per abitazione principale.
Pertinenze incluse: il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa familiare (box, cantina, ecc.).
Chi deve dichiarare la casa familiare dopo la morte del coniuge
Quando una persona perde il coniuge, il codice civile (art. 540) le riconosce automaticamente il diritto di abitare la casa in cui viveva la famiglia, insieme alle relative pertinenze. Questo diritto si chiama ‘diritto di abitazione’ ed e un diritto reale di godimento: significa che il coniuge superstite ha il pieno diritto di usare l’immobile come se fosse il proprietario ai fini della vita quotidiana.
Dal punto di vista fiscale, la regola e chiara: il reddito fondiario dell’immobile va dichiarato da chi ha il diritto reale sull’immobile, cioe il coniuge superstite. Chi ha invece solo la nuda proprieta (ad esempio i figli eredi) non deve indicare quel fabbricato nel proprio 730.
In concreto, il coniuge superstite inserisce l’immobile nel quadro B con il codice 1 (abitazione principale) e beneficia della deduzione dal reddito complessivo pari alla rendita catastale. Se pero l’immobile e una ‘abitazione di lusso’ (categorie catastali A/1, A/8, A/9) e soggetto a IMU, non spetta la deduzione e non si paga IRPEF su quel reddito.
Diritto di abitazione: chi dichiara e quale trattamento fiscale si applica
Soggetto
Obbligo dichiarativo
Trattamento IRPEF
Coniuge superstite (titolare diritto di abitazione)
SI – compila quadro B con codice utilizzo 1 (abitazione principale)
Deduzione dal reddito complessivo fino alla rendita catastale; IRPEF non dovuta se IMU sostituisce
Figli o altri eredi (nuda proprieta)
NO – non devono dichiarare l'immobile
Nessun reddito da indicare
Immobile di lusso (A/1, A/8, A/9) con IMU dovuta
SI – coniuge superstite compila quadro B con codice 2 nella colonna IMU
IRPEF non dovuta: IMU sostituisce IRPEF; non spetta la deduzione abitazione principale
Esempio pratico
Tizio muore nel 2025 lasciando la casa di famiglia (rendita catastale 900 euro, categoria A/2) alla moglie Caia e ai due figli. Per legge Caia acquisisce il diritto di abitazione. Nel 730 Caia indica l’immobile nel quadro B con codice 1: spetta la deduzione pari alla rendita catastale rivalutata (900 euro x 1,05 = 945 euro). I due figli, che hanno la nuda proprieta, non inseriscono nulla nel proprio 730 per quell’immobile.
Documenti necessari
Certificato di morte del coniuge
Visura catastale dell’immobile con rendita catastale e categoria
Atto di successione o dichiarazione di successione
Eventuale testamento che conferma o integra le disposizioni di legge
Dati IMU del Comune per verificare se l’immobile e esente o assoggettato
Coniuge superstite in casa normale: come compilare il 730
Scenario. Sempronia rimane vedova nel 2024. La casa di famiglia e un appartamento categoria A/3 con rendita catastale di 600 euro. I figli adulti hanno la nuda proprieta. Sempronia abita stabilmente nell’immobile durante tutto il 2025.
Come si applica. Sempronia compila il quadro B del 730 con codice utilizzo 1 (abitazione principale) e indica 365 giorni di possesso. L’IMU non e dovuta per l’abitazione principale di categoria A/3, quindi l’IRPEF si applica e spetta la deduzione. Il reddito dell’immobile entra nel reddito complessivo ma viene subito dedotto fino all’importo della rendita catastale rivalutata. Il risultato netto e zero: non paga piu IRPEF sull’immobile di quanto non pagasse prima. I figli non compilano nulla per quell’immobile.
I figli (nudi proprietari) non inseriscono l’immobile nel loro 730.
La deduzione per abitazione principale azzera l’IRPEF sulla rendita di quell’immobile.
Villa di lusso: IMU e IRPEF si invertono
Scenario. Caio lascia alla moglie il diritto di abitazione su una villa categoria A/8 (abitazione di lusso) del valore catastale elevato. I figli hanno la nuda proprieta. La moglie abita nella villa per l’intero anno 2025.
Come si applica. Le abitazioni classificate A/8 sono soggette a IMU anche se adibite ad abitazione principale. In questo caso l’IMU sostituisce l’IRPEF: la moglie non paga IRPEF sulla rendita di quell’immobile, ma deve comunque inserirlo nel quadro B con il codice 2 nella colonna ‘Casi particolari IMU’. Non spetta la deduzione per abitazione principale. I figli (nudi proprietari) non compilano il quadro B per quell’immobile.
In pratica
La moglie compila quadro B con codice utilizzo 1 e codice 2 nella colonna 12 (Casi particolari IMU).
Nessuna IRPEF dovuta sulla rendita: e sostituita dall’IMU.
Nessuna deduzione per abitazione principale in questo caso.
I figli non inseriscono l’immobile nel loro 730.
Quando rivolgersi a un professionista
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Il coniuge superstite deve dichiarare la casa nel 730?
Si, il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione e tenuto a dichiarare l’immobile nel quadro B del 730, indicando il codice 1 (abitazione principale). I figli o altri eredi che hanno solo la nuda proprieta non devono dichiararlo.
I figli eredi con la nuda proprieta devono dichiarare la casa nel 730?
No. Chi ha solo la nuda proprieta di un immobile non deve inserirlo nel quadro B. E solo il titolare di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto o il diritto di abitazione) a dover dichiarare il reddito fondiario.
Il coniuge superstite paga piu IRPEF dopo l'eredita?
In genere no, per la casa di residenza. Il reddito dell’abitazione principale entra nel reddito complessivo ma viene subito dedotto fino alla rendita catastale. L’effetto netto sul carico fiscale e normalmente nullo, salvo per le abitazioni di lusso soggette a IMU.
Cosa succede se il coniuge superstite va a vivere in una RSA o casa di cura?
Il diritto di abitazione e la deduzione per abitazione principale spettano anche se il coniuge si trasferisce per ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non venga locato.
Il diritto di abitazione vale anche per il box e la cantina?
Si, il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa familiare, come il box auto o la cantina. Anche queste vanno dichiarate nel quadro B dal coniuge superstite, non dai nudi proprietari.
Il coniuge superstite paga l'IMU sulla casa in cui abita?
In generale no, perche l’abitazione principale (categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) e esente da IMU. Se invece la casa e classificata come abitazione di lusso (A/1, A/8 o A/9), l’IMU e dovuta e in quel caso l’IRPEF non si applica sulla rendita.
Aliquota: detrazione IRPEF del 19% sull’importo versato, calcolata da chi presta assistenza fiscale (CAF o sostituto).
Massimale: la detrazione si applica su un importo massimo di 1.300 euro per anno.
Cosa sono: contributi associativi versati a società che garantiscono sussidi in caso di malattia, invalidità al lavoro, vecchiaia o decesso del socio (ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818).
Solo la propria posizione: la detrazione spetta esclusivamente per i contributi versati a favore della propria posizione, non per quella di familiari.
Pagamento tracciabile obbligatorio: le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, credito o prepagate, oppure assegni bancari e circolari.
Rigo di riferimento: codice 22 nei righi da E8 a E10 del Quadro E del Modello 730.
Come funziona la detrazione per le società di mutuo soccorso
Le società di mutuo soccorso sono enti che raccolgono contributi dai soci per garantire loro un aiuto concreto nei momenti di difficoltà: una malattia, l’incapacità di lavorare, la vecchiaia o la scomparsa dell’iscritto, che in quel caso apre un sussidio alla famiglia. La legge riconosce a queste realtà un ruolo solidaristico e per questo permette ai soci di detrarre una parte dei contributi versati.
La detrazione IRPEF è pari al 19%, ma si applica solo sulla cifra effettivamente versata e fino a un massimo di 1.300 euro per anno. Questo significa che il risparmio fiscale massimo ottenibile è di 247 euro (cioè il 19% di 1.300 euro). Se hai versato meno di 1.300 euro, la detrazione si calcola sull’importo reale.
Attenzione a un punto importante: l’agevolazione riguarda solo i contributi versati per la propria posizione. Non si può detrarre ciò che hai pagato per un familiare iscritto alla stessa società. È una deroga rispetto ad altre spese sanitarie, che invece si possono detrarre anche per i familiari a carico.
Dal 2020 quasi tutte le detrazioni del 19% richiedono il pagamento tracciabile. Per i contributi alle società di mutuo soccorso la regola vale espressamente: devi pagare con bonifico, bollettino postale, carta di debito, carta di credito, carta prepagata o assegno. Il contante non consente di fruire della detrazione.
Contributi società di mutuo soccorso: riepilogo agevolazione
Voce
Dettaglio
Aliquota di detrazione
19% dell'importo versato
Importo massimo su cui calcolare la detrazione
1.300 euro
Risparmio IRPEF massimo ottenibile
247 euro (19% di 1.300)
A favore di chi
Solo della propria posizione associativa
Modalità di pagamento richiesta
Tracciabile (bonifico, carta, assegno)
Rigo nel 730
Codice 22, righi da E8 a E10
Esempio pratico
Tizio è socio di una società di mutuo soccorso e nel 2025 ha versato contributi per 900 euro. Siccome l’importo è inferiore al massimale di 1.300 euro, la detrazione si calcola sull’intero importo versato: 900 euro × 19% = 171 euro di risparmio IRPEF. Se invece avesse versato 1.500 euro, la base di calcolo sarebbe comunque ferma a 1.300 euro, con un risparmio massimo di 247 euro.
Documenti necessari
Ricevuta o estratto conto del pagamento tracciabile (bonifico, carta di credito/debito, bollettino)
Attestazione della società di mutuo soccorso con indicazione dell’importo dei contributi versati nel 2025
Certificazione Unica 2026 (se il datore di lavoro ha già considerato la spesa, verificare il codice onere 22 nei punti da 341 a 352)
Copia del contratto o della tessera associativa (utile in caso di controllo dell’Agenzia delle Entrate)
Socio con versamento inferiore al massimale
Scenario. Caio è iscritto a una società di mutuo soccorso che prevede un contributo annuo di 600 euro. Ha pagato con bonifico bancario.
Come si applica. L’importo versato (600 euro) è sotto il tetto di 1.300 euro. La detrazione del 19% si calcola sull’intero importo versato: 600 × 19% = 114 euro di risparmio IRPEF. Caio deve indicare 600 euro nel rigo E8 (o E9/E10) con il codice 22.
In pratica
Importo da indicare nel 730: 600 euro (codice 22).
Detrazione calcolata dal CAF: 114 euro.
Socio che ha versato oltre il massimale
Scenario. Sempronio appartiene a una cassa di mutuo soccorso professionale e nel 2025 ha versato 1.800 euro di contributi, pagati con carta di credito.
Come si applica. Il massimale su cui si calcola la detrazione è 1.300 euro. Anche se la spesa reale è superiore, nel rigo del 730 va indicato al massimo 1.300 euro. La detrazione sarà: 1.300 × 19% = 247 euro. La differenza (500 euro) non dà diritto ad alcun beneficio aggiuntivo.
In pratica
Importo da indicare nel 730: 1.300 euro (tetto massimo, codice 22).
Detrazione calcolata dal CAF: 247 euro.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Posso detrarre i contributi versati per mio marito o mia moglie iscritti alla stessa società?
No. La detrazione spetta esclusivamente per i contributi versati per la propria posizione associativa. Non è possibile detrarre le somme pagate per un familiare, nemmeno se è fiscalmente a carico.
Quant'è il massimale di spesa su cui calcolare la detrazione?
Il massimale è 1.300 euro per anno. La detrazione del 19% si applica su questo importo o su quello effettivamente versato se inferiore.
Posso pagare in contanti e detrarre comunque?
No. Le erogazioni alle società di mutuo soccorso devono essere effettuate con pagamenti tracciabili (bonifico, bollettino postale, carta di debito, carta di credito, carta prepagata o assegno). Il contante non permette la detrazione.
Se la società mi rimborsa alcune spese sanitarie, posso detrarre le stesse spese nel 730?
No. Le spese sanitarie rimborsate dalla società di mutuo soccorso non possono essere indicate nuovamente come spese sanitarie detraibili, perché non sono rimaste a tuo carico. Esiste però una regola proporzionale se i contributi versati superano il limite detraibile.
Dove trovo il codice 22 nel 730?
Il codice 22 va indicato nella colonna 1 dei righi da E8 a E10 del Quadro E, accanto all’importo versato nella colonna 2. Questi righi raccolgono spese varie con codice identificativo.
La detrazione rientra nel riordino delle detrazioni per redditi sopra 75.000 euro?
Sì. I contributi alle società di mutuo soccorso (codice 22) rientrano tra gli oneri soggetti al riordino delle detrazioni previsto per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.
Art. 220-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Verifica dell’equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Nel caso di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c), l'IVASS verifica che le imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate italiane siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane ai sensi del presente codice.
2. L'IVASS, procede alla verifica dell'equivalenza del regime ai sensi del comma 1, anche su richiesta della società controllante o dell'impresa di assicurazione o riassicurazione italiana controllata di cui all'articolo 210, comma 1, lettera c).
3. L'IVASS è assistita dall'AEAP conformemente all' articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza.
4. L'IVASS può adottare, in relazione a un determinato Stato terzo, una decisione in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo Stato, laddove tale decisione sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza sulle imprese di assicurazione o riassicurazione previsto dal presente codice o dalla legislazione dello Stato terzo.
5. Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con le decisioni adottate ai sensi dei commi 3 e 4, possono rinviare la questione all'AEAP conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'AEAP può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.
6. Ai fini della applicazione degli articoli 220-septies e 220-octies, rilevano anche le valutazioni sull'equivalenza, ancorché temporanea, assunte dalla Commissione europea))
Usufrutto legale: i genitori che esercitano la responsabilita’ genitoriale hanno l’usufrutto legale sui beni del figlio minore; i redditi prodotti da quei beni vanno inclusi nella dichiarazione dei genitori.
Redditi inclusi nella dichiarazione dei genitori: tutti i redditi che derivano dai beni soggetti a usufrutto legale, ad esempio canoni da immobili intestati al minore, interessi su depositi, ecc.
Redditi esclusi dall’usufrutto legale: beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro, beni lasciati o donati per intraprendere una professione, pensioni di reversibilita’, beni ereditati contro la volonta’ di entrambi i genitori.
Dichiarazione separata per il minore: i redditi del figlio non soggetti a usufrutto legale devono essere dichiarati a nome del minore, da uno dei genitori, con modello 730 separato.
Chi firma la dichiarazione del minore: nel frontespizio del 730 presentato per il minore va barrata la casella ‘Minore’; il genitore indica il proprio codice fiscale come rappresentante.
Non si cumulano mai: i redditi del genitore e quelli del minore non si sommano mai in un’unica dichiarazione; o il reddito del minore finisce nel 730 del genitore (usufrutto legale) oppure in un 730 separato intestato al minore.
Usufrutto legale: quando i redditi del figlio vanno nella dichiarazione del genitore
Se hai un figlio minore che possiede beni (ad esempio un appartamento ereditato dai nonni, un conto corrente con interessi), il fisco prevede che i redditi prodotti da quei beni vengano dichiarati da te, genitore, nella tua dichiarazione dei redditi. Questa regola si chiama ‘usufrutto legale’: i genitori che esercitano la responsabilita’ genitoriale hanno il diritto di godere dei beni del figlio minore e quindi ne dichiarano i frutti.
Non tutti i beni del minore rientrano nell’usufrutto legale. La legge esclude alcune categorie specifiche: i beni che il figlio ha acquistato con i proventi del suo lavoro, quelli lasciati o donati con la condizione esplicita che i genitori non ne abbiano l’usufrutto, le pensioni di reversibilita’ e i beni pervenuti per eredita’ o donazione accettata contro la volonta’ di entrambi i genitori.
I redditi dei beni esclusi dall’usufrutto legale devono essere dichiarati a nome del figlio minore, non nel 730 del genitore. In pratica si presenta un modello 730 separato per il minore: il genitore lo compila e firma come rappresentante legale, indicando nel frontespizio i dati del minore come contribuente e i propri come rappresentante.
Redditi del figlio minore: dove vanno dichiarati
Tipo di reddito/bene del minore
Soggetto all'usufrutto legale?
Dove si dichiara
Appartamento ereditato dai nonni con accordo dei genitori
Si'
730 del genitore (quadro B)
Conto corrente con interessi intestato al minore
Si'
730 del genitore (quadro D)
Redditi da lavoro del figlio minore (es. attore, modello)
No
730 separato intestato al minore
Pensione di reversibilita'
No
730 separato intestato al minore
Beni donati con esclusione esplicita dell'usufrutto
No
730 separato intestato al minore
Esempio pratico
Caio e sua moglie hanno un figlio di 10 anni, Sempronio, che ha ereditato dalla nonna un appartamento con rendita catastale di 800 euro, affittato a 7.200 euro annui. L’eredita’ e’ stata accettata nell’interesse del figlio con il consenso di entrambi i genitori. I redditi di Sempronio da questo immobile rientrano nell’usufrutto legale di Caio e sua moglie: i 7.200 euro di canone (o la quota del 95% in tassazione ordinaria) vanno dichiarati nel quadro B di uno dei due genitori. I redditi del figlio non si sommano a quelli del genitore: vengono aggiunti al reddito complessivo del genitore dichiarante. Se Sempronio avesse anche una pensione di reversibilita’, questa non sarebbe soggetta a usufrutto legale e andrebbe in un 730 separato presentato a nome di Sempronio.
Documenti necessari
Documentazione dell’atto da cui derivano i beni del minore (atto di successione, donazione, ecc.)
Codice fiscale del figlio minore
Rendita catastale o altri dati reddituali dei beni del minore soggetti a usufrutto legale
Eventuale documentazione che esclude l’usufrutto legale (clausola nella donazione, ecc.)
Immobile ereditato dal figlio: reddito nella dichiarazione del genitore
Scenario. Tizio ha una figlia di 8 anni che ha ereditato un appartamento dalla bisnonna. L’eredita’ e’ stata accettata nell’interesse della minore con il consenso di Tizio e di sua moglie. L’appartamento e’ affittato a 600 euro al mese (7.200 euro annui).
Come si applica. L’immobile e’ soggetto all’usufrutto legale di Tizio e di sua moglie. Il canone di locazione (7.200 euro) va dichiarato nel quadro B del 730 di uno dei due genitori, indicando la quota di pertinenza (se entrambi esercitano la responsabilita’ genitoriale, puo’ essere ripartita). Tizio indica la rendita catastale dell’immobile e il canone (95% in tassazione ordinaria) come se fosse un suo immobile locato. La figlia non presenta alcuna dichiarazione separata per questi redditi.
In pratica
Includere nel proprio quadro B la rendita e il canone dell’immobile del minore soggetto a usufrutto.
I redditi da usufrutto legale si aggiungono al reddito complessivo del genitore.
Non presentare una dichiarazione separata per questi redditi a nome del figlio.
Figlio attore minorenne: 730 separato a suo nome
Scenario. Sempronia ha un figlio di 15 anni che lavora come attore e ha guadagnato 9.000 euro nel 2025 dal proprio lavoro. Questi proventi non sono soggetti all’usufrutto legale dei genitori.
Come si applica. I redditi da lavoro del figlio minore non rientrano nell’usufrutto legale. Sempronia deve presentare un modello 730 separato a nome del figlio: nel frontespizio barra la casella ‘Minore’ e indica il codice fiscale del figlio come contribuente, il proprio come rappresentante. Nel 730 del figlio vengono dichiarati i 9.000 euro di reddito da lavoro. Sempronia e suo marito non includono questi redditi nel proprio 730; i redditi del padre e quelli del figlio non si sommano mai.
In pratica
Redditi da lavoro del figlio: non soggetti a usufrutto legale, 730 separato intestato al minore.
Nel frontespizio del 730 del minore: casella ‘Minore’ barrata, codice fiscale del figlio come contribuente.
Il genitore firma come rappresentante legale, non come contribuente.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Devo dichiarare i redditi del mio figlio minore nel mio 730?
Dipende. Se derivano da beni soggetti all’usufrutto legale (la maggior parte dei beni ereditati o ricevuti in donazione con accordo dei genitori), si’: li includi nel tuo 730. Se invece derivano dal lavoro del figlio o da beni esplicitamente esclusi dall’usufrutto, no: presenti un 730 separato a nome del figlio.
Come si presenta il 730 per un figlio minore?
Compili il modello 730 con i dati del figlio come contribuente e barri la casella ‘Minore’ nel frontespizio. Scrivi il tuo codice fiscale come rappresentante legale. Il modello va presentato al CAF o al professionista.
Le pensioni di reversibilita' del figlio vanno nel mio 730?
No. Le pensioni di reversibilita’ sono escluse per legge dall’usufrutto legale, indipendentemente dall’eta’ del figlio. Devono essere dichiarate in un 730 separato intestato al minore.
Se entrambi i genitori esercitano la responsabilita' genitoriale, chi dichiara i redditi del minore?
L’usufrutto legale spetta ad entrambi in comune. I redditi possono essere inclusi nel 730 di uno solo dei due genitori, che li aggiunge al proprio reddito complessivo, oppure ripartiti tra i due dichiaranti in proporzione alla quota di usufrutto.
Un bene donato al figlio con clausola 'senza usufrutto dei genitori' va nella mia dichiarazione?
No. Se il donante ha espressamente escluso l’usufrutto legale nella donazione, i redditi di quel bene spettano al figlio e vanno dichiarati in un 730 separato intestato al minore. La condizione non ha effetto, pero’, per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima.
I redditi del figlio soggetti a usufrutto legale si sommano ai miei ai fini delle detrazioni?
Si’. Vengono aggiunti al tuo reddito complessivo e incidono sul calcolo di detrazioni e agevolazioni collegate al reddito. E’ importante quindi tenerne conto quando si verifica la spettanza di benefici con soglie di reddito.
Art. 220-quater D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con società controllante di Stato terzo)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Se l'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, è controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato terzo, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo l'ultima società controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. L'IVASS può stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, valutando anche se le società appartenenti al sottogruppo nazionale siano soggette da parte dell'autorità di vigilanza dello Stato terzo a disposizioni di vigilanza sul gruppo equivalenti a quelle esercitate sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane))
Art. 220-ter D.Lgs. 209/2005 – (Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con società controllante di Stato membro)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. La scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettera a) e b), effettuata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è un'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
2. L'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, rilasciata dall'autorità di vigilanza sul gruppo a capo del quale vi è una ultima società controllante con sede in un altro Stato membro, è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS.
3. Nel caso di cui al comma 2, se l'IVASS ritiene che il profilo di rischio della società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 3, si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, l'IVASS, può decidere, fino a quando tale società non risolve adeguatamente le riserve dell'Autorità, di imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo risultante dall'applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del Requisito Patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre alla società medesima di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.
4. L'IVASS indica le ragioni della decisione adottata, ai sensi del comma 3, sia alla società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, che all'autorità di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il Collegio delle autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
5. L'ultima società controllante italiana a capo del sottogruppo nazionale può presentare la richiesta di autorizzazione all'applicazione delle disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata dei rischi ai sensi dell'articolo 217-ter, in relazione alle proprie imprese di assicurazione o riassicurazione controllate, solo se l'IVASS ha deciso di non applicare al sottogruppo nazionale tutte o parte delle disposizioni sulla vigilanza sulla solvibilità di gruppo di cui al presente codice ai sensi dell'articolo 220-bis, comma 3.
6. L'IVASS non applica o cessa di applicare gli strumenti di cui al Capo III del presente Titolo nel caso in cui l'ultima società controllante con sede in un altro Stato membro abbia ottenuto l'autorizzazione ad applicare le disposizioni sulla vigilanza di gruppo con gestione centralizzata del rischio per l'ultima impresa controllante a capo del sottogruppo nazionale))
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.
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