Autore: Andrea Marton

  • Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: detrazioni lavoro dipendente

    Riforma fiscale 2024 – D.Lgs. 216/2023: detrazioni lavoro dipendente

    D.Lgs. 216/2023 – Riforma fiscale 2024 (L. delega 111/2023)

    Detrazioni lavoro. Il commento approfondisce contenuto, ambito di applicazione, novità rispetto alla previgente disciplina e impatto pratico per contribuenti e operatori.

  • Art. 7 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale

    Art. 7 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo II del Libro II del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 125, al comma 5, secondo periodo, dopo la parola: «redatto», sono inserite le seguenti «in forma di documento analogico» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma 3.»; b) all’articolo 127, comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.»; c) dopo l’articolo 129 è inserito il seguente: «Art. 129-bis (Accesso ai programmi di giustizia riparativa). –

    1. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria può disporre, anche d’ufficio, l’invio dell’imputato e della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l’avvio di un programma di giustizia riparativa.

    2. La richiesta dell’imputato o della vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.

    3. L’invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134 , qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.

    4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all’emissione dell’avviso di cui all’articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell’imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell’articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell’articolo 344-bis, commi 6 e 8 , nonché, in quanto compatibili, dell’articolo

    304. 5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l’autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.»; d) all’articolo 133, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.». Note all’art. 7: – Si riporta il testo degli articoli 125 , 127 e 133 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 125 (Forme dei provvedimenti del giudice). –

    1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell’ordinanza o del decreto.

    2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano.

    3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità. I decreti sono motivati, a pena di nullità, nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge.

    4. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza dell’ausiliario designato ad assisterlo e delle parti. La deliberazione è segreta.

    5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l’indicazione del dissenziente, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto in forma di documento analogico dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell’ufficio. Non si applicano le disposizioni degli articoli 110, comma 4, e 111-ter, comma

    3. 6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l’osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.” “Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). –

    1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’imputato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

    2. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

    3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell’avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l’interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si provvede mediante collegamento a distanza, oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, quando l’interessato vi consente. In caso contrario, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

    4. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

    5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a pena di nullità.

    6. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

    7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

    8. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

    9. L’inammissibilità dell’atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e

    8. 10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a normadell’art. 140comma 2.” “Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). –

    1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l’accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

    1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all’udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita.

    2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 132.”.

  • Art. 7 Imp. Reg. – atti non soggetti a registrazione

    Art. 7 Imp. Reg. – atti non soggetti a registrazione

    Art. 7 Imp. Reg. – Atti non soggetti a registrazione

    D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – testo aggiornato

    1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli articoli 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.

  • Art. 16 CPI – Rinnovazione

    Art. 16 CPI – Rinnovazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio precedente, con riguardo allo stesso genere di prodotti o di servizi secondo la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi risultante dall’Accordo di Nizza, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243 .

    2. La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni.

    3. La rinnovazione della registrazione di un marchio che è stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi è effettuata separatamente dai rispettivi titolari.

    4. Restano immutate la decorrenza e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati presso l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra. Nota all’art. 16: – La legge 27 aprile 1982, n. 243 , recante «Ratifica ed esecuzione dell’atto recante revisione dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Ginevra il 13 maggio 1977», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1982, n. 130, supplemento ordinario.

  • Furto – Glossario giuridico

    Furto: delitto di chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

    Significato giuridico

    Il furto e disciplinato dall’art. 624 c.p. Elementi: impossessamento (acquisizione del possesso autonomo della cosa), cosa mobile altrui (anche somme di denaro, animali, energia elettrica), sottrazione (al detentore senza il suo consenso), dolo specifico di profitto. Pena base: reclusione da 6 mesi a 3 anni + multa da 154 a 516 euro. Aggravanti dell’art. 625 c.p.: violenza sulle cose, persona armata, destrezza, persona qualificata (es. dipendente in azienda), piu persone riunite, ecc. La pena del furto aggravato e da 2 a 6 anni con multa da 927 a 1.500 euro. Il furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) e fattispecie autonoma con pena da 3 a 6 anni. Il furto con strappo (art. 624-bis c.p.) e ipotesi separata: reclusione da 1 a 6 anni. Procedibilita: a querela per il furto semplice (post-Cartabia); d’ufficio per le aggravanti gravi.

    Esempio pratico

    Tizio entra in un supermercato e nasconde nella tasca una bottiglia di vino, uscendo senza pagare. Furto semplice (art. 624 c.p.), reclusione 6 mesi-3 anni. Diverso: Tizio scassina la cassaforte del negozio: furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.), reclusione 2-6 anni. Diverso ancora: Tizio entra nel negozio armato di pistola minacciando il commesso: non e furto ma rapina (art. 628 c.p.), reclusione 5-10 anni.

    Differenze con istituti simili

    Si distingue dall’appropriazione indebita (art. 646 c.p.): nel furto il bene viene sottratto al detentore senza il suo consenso; nell’appropriazione indebita il bene era stato regolarmente affidato all’agente che se ne appropria successivamente. Diverge dalla rapina (art. 628 c.p.): l’impossessamento avviene con violenza o minaccia alla persona, pena assai piu severa. Si distingue dall’estorsione (art. 629 c.p.): la vittima viene costretta a dare o promettere la cosa.

    Riferimenti normativi

    • art. 624 c.p. – furto
    • art. 625 c.p. – aggravanti del furto
    • art. 624-bis c.p. – furto in abitazione e furto con strappo
    • art. 626 c.p. – furti minori (sotto il valore di 154 euro)
  • Art. 85 D.P.R. 115/2002

    Art. 85 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

    2. Ogni patto contrario è nullo.

    3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

  • Art. 81 bis CPI – (Rinvio)

    Art. 81 Bis CPI – (Rinvio)

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Le disposizioni della sezione 1V sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme di cui alla Sezione IV bis.

  • Apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    L’apprendistato professionalizzante nel CCNL Commercio Confcommercio dura fino a 36 mesi. A differenza del Metalmeccanici, prevede di norma un sotto-inquadramento progressivo di 2 livelli rispetto al livello finale di destinazione, con avanzamento progressivo. La retribuzione cresce a tappe; formazione obbligatoria di 120 ore/anno (esterna + interna).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Apprendistato Commercio – Inquadramento progressivo
    Periodo Inquadramento Durata indicativa
    1° periodo 2 livelli sotto destinazione 12 mesi
    2° periodo 1 livello sotto destinazione 12 mesi
    3° periodo Livello finale di destinazione 12 mesi
    Dopo apprendistato Livello finale, qualifica acquisita Tempo indeterminato

    Durata massima 36 mesi. Riduzione di 6 mesi per apprendisti con diploma di scuola superiore (EQF 4) o ITS (EQF 5) inerente alla professionalità.

    Caratteristiche dell'apprendistato

    L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale. Caratteristiche:

    • Età: 18-29 anni compiuti
    • Durata: 36 mesi massimo (ridotti a 30 per diploma EQF 4-7 inerente)
    • Forma scritta obbligatoria con piano formativo individuale (PFI)
    • Componente formativa: 120 ore/anno (40 interne + 80 esterne)

    Inquadramento progressivo (peculiarità Commercio)

    A differenza del CCNL Metalmeccanici (apprendista inquadrato direttamente al livello finale con retribuzione percentuale), il CCNL Commercio prevede di norma il sotto-inquadramento progressivo:

    • 1° periodo (12 mesi): inquadramento 2 livelli sotto destinazione
    • 2° periodo (12 mesi): inquadramento 1 livello sotto destinazione
    • 3° periodo (12 mesi): inquadramento al livello di destinazione

    Esempio: apprendista destinato a III livello. Primi 12 mesi inquadrato V; mesi 13-24 IV; mesi 25-36 III. Al termine: III livello qualificato e confermato.

    Formazione obbligatoria 120 ore/anno

    L’apprendistato comporta un obbligo formativo articolato in due componenti:

    • Formazione esterna (in capo all’apprendista, organizzata da enti formativi): 80 ore/anno, su competenze trasversali e di base (sicurezza, lingue, informatica)
    • Formazione interna (in capo all’azienda): 40 ore/anno su competenze tecnico-professionali specifiche del profilo retail/commerciale

    La mancata realizzazione della formazione configura inadempimento: il datore può essere obbligato a riconoscere la qualifica anticipatamente e versare differenze contributive.

    Vantaggi fiscali e contributivi

    L’apprendistato Commercio è incentivato fiscalmente come gli altri settori:

    • Aliquota contributiva ridotta: 10% per la durata dell’apprendistato (vs ~30% ordinario)
    • Sgravio totale per le aziende fino a 9 dipendenti che assumono apprendisti nei primi 3 anni
    • Conferma di occupazione: per 12 mesi successivi alla qualifica, contributi previdenziali ancora ridotti
    • L’apprendista non rientra nel computo dei dipendenti per soglie dimensionali

    Combinato col sotto-inquadramento progressivo, rende l’apprendistato uno strumento molto conveniente per il retail.

    Casi pratici

    Tizio – Apprendista destinato III livello
    Tizio (22 anni, diploma di ragioneria) assunto come apprendista per diventare III livello (contabile). Avendo diploma EQF 4 inerente, durata ridotta a 30 mesi. Primi 10 mesi: V livello (~1.168 €); mesi 11-20: IV (~1.292 €); mesi 21-30: III (~1.494 €). Al 31° mese: III livello qualificato pieno.
    Caia – Apprendista commessa specializzata
    Caia (19 anni, no diploma specifico) assunta come apprendista IV livello (commesso specializzato). Durata 36 mesi. Primi 12 mesi: VI livello; mesi 13-24: V; mesi 25-36: IV. Al termine: IV livello qualificato + percorso formativo completato.
    Sempronio – Mancata formazione
    Sempronio è apprendista III. Dopo 12 mesi si accorge che il datore non gli ha fatto svolgere le 120 ore di formazione obbligatoria. Si rivolge al sindacato. L’Ispettorato accerta l’inadempimento: il datore deve riconoscere a Sempronio il livello III al 100% retroattivamente per i mesi mancati di formazione.

    Domande frequenti

    Quanto dura l'apprendistato Commercio?
    Fino a 36 mesi (3 anni). Ridotto di 6 mesi per apprendisti con diploma EQF 4-7 inerente alla professionalità da conseguire.
    Come si applica il sotto-inquadramento?
    L’apprendista è inquadrato 2 livelli sotto la destinazione per i primi 12 mesi, 1 livello sotto per i secondi 12 mesi, al livello finale negli ultimi 12 mesi.
    Quanto guadagna un apprendista Commercio?
    Dipende dal livello effettivo (sotto-inquadrato), non dal livello finale. Es. apprendista destinato III: parte come V (~1.168 €), poi IV (~1.292 €), poi III (~1.494 €).
    Quante ore di formazione deve fare l'apprendista?
    120 ore/anno: 80 esterne (presso enti formativi) e 40 interne (in azienda). La formazione è obbligatoria.
    Quali vantaggi per il datore?
    Aliquota contributiva ridotta al 10% durante l’apprendistato, sotto-inquadramento progressivo che riduce il costo del lavoro, esclusione dal computo per soglie dimensionali, sgravi aggiuntivi per piccole imprese.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio e comporto e indennità.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 15-decies D.Lgs. 28/2010 – Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

    Art. 15-decies D.Lgs. 28/2010 – Sanzioni e controlli da parte della Guardia di finanza

    D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – testo aggiornato

    1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza per l'ammissione corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste, è punito ai sensi dell' articolo 125, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 .

    2. Si applica l' articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 . (9) 10

  • Art. 268 bis TUEL – Articolo 268-bis

    Art. 268 Bis TUEL – Articolo 268-bis

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva dei debiti pregressi, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto una chiusura anticipata e semplificata della procedura del dissesto con riferimento a quanto già definito entro il trentesimo giorno precedente il provvedimento. Il provvedimento fissa le modalità della chiusura, tenuto conto del parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

    1-bis. Nel caso in cui l’organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l’ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell’interno, d’intesa con il sindaco dell’ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.

    2. La prosecuzione della gestione è affidata ad una apposita commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, oltre che nei casi di cui al comma 1, anche nella fattispecie prevista dall’articolo 268 ed in quelli in cui la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva o venga accertata l’esistenza di ulteriori passività pregresse , ivi comprese passività sopraggiunte derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l’ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data successiva alla conclusione delle operazioni dell’organismo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 252 .

    3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica un anno, prorogabile per un altro anno. In casi eccezionali, su richiesta motivata dell’ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell’interno su designazione del sindaco dell’ente locale interessato.

    4. L’attività gestionale ed i poteri dell’organo previsto dal comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII. Il compenso spettante ai commissari è definito con decreto del Ministro dell’interno ed è corrisposto con onere a carico della procedura anticipata di cui al comma 1.

    5. Ai fini dei commi 1, 1-bis e 2 l’ente locale dissestato accantona apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. La somma è resa congrua ogni anno con apposita delibera dell’ente con accantonamenti nei bilanci stessi. I piani di impegno annuale e pluriennale sono sottoposti per il parere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro dell’interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare i debiti pregressi, il Ministro dell’interno con apposito decreto, su parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.

  • Art. 1053 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    Art. 1053 Codice della Navigazione – Dichiarazione di estinzione del procedimento

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    In caso di fallimento dell'esercente, dichiarato anteriormente al deposito della somma limite, e nel caso di decadenza prevista dall'articolo precedente si applica la disposizione dell'articolo 641.

  • Art. 14 CPI – Liceità e diritti di terzi

    Art. 14 CPI – Liceità e diritti di terzi

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio , nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte ; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

    1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell’Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l’uso di un marchio d’impresa posteriore.

    2. Il marchio d’impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; c) per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.