Art. 195 RD 12/1941
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
Ordinamento giudiziario (Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12)
Articolo abrogato.
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Nel caso di piani e programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico, un rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell’allegato I del presente decreto.
2. L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall’autorità competente con l’autorità procedente, l’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente. 3-bis. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o programma al procedimento di VAS, specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato I alla presente parte e, tenendo conto delle eventuali osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale pervenute ai sensi dei commi 2 e 3, specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente
4. L’autorità competente, sentita l’autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a
18. 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell’autorità competente.
6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
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1. L'impresa classifica gli elementi dei fondi propri sulla base dei criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
3. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
4. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all'articolo 44-septies, comma 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 44-septies, commi 2 e 3.
5. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non hanno le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 o 3 sono classificati nel livello 3.
6. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa fa riferimento, ove applicabile, all'elenco degli elementi dei fondi propri adottato dalla Commissione europea.
7. L'impresa valuta e classifica gli elementi non inclusi nell'elenco di cui al comma 6 conformemente al comma 1. La classificazione effettuata dall'impresa è soggetta all'autorizzazione dell'IVASS.
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Art. 111 bis T.U.B. – Finanza etica e sostenibile.
In vigore dal 01/01/2017
Modificato da: Legge del 11/12/2016 n. 232 Articolo 1
“1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attivita’ ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all’impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalita’ giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attivita’;
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non puo’ superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell’articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall’anno 2017.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo e’ riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.”
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Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi
1. Le amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, rispettivamente secondo l’ordine di avviamento e di graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area o categoria dei comparti di appartenenza od eventualmente anche del profilo definito dalle singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade l’amministrazione che deve procedere alla selezione, ai sensi dell’ articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l’idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l’ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione da parte dell’ente dell’esito del precedente avviamento.
5. Le operazioni di selezione, sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall’affissione di apposito avviso all’albo dell’amministrazione o dell’ente. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o nel bando di offerta di lavoro. articolo precedente articolo successivo
Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’ articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l’ articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. 2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni: a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda; c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato
1. Per la durata del risanamento, come definita dall’articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell’articolo 259 non può essere variata in aumento.
Il CCNL Trasporto Aereo garantisce ferie minime di 26-30 giorni lavorativi annui (variabili per sezione e anzianita). Per il personale navigante la programmazione ferie si intreccia con i limiti FTL e la pianificazione operativa. Sono previsti permessi ROL (ex-festivita soppresse), permessi per eventi familiari e congedi specifici di settore.
| Istituto | Durata / Importo | Note |
|---|---|---|
| Ferie annue (terra, fino a 5 anni anzianita) | 26 giorni lavorativi | Maturazione mensile 1/12 per anno |
| Ferie annue (terra, oltre 5 anni anzianita) | 28-30 giorni lavorativi | Varia per sezione CCNL applicata |
| Ferie annue (naviganti) | 30 giorni lavorativi / 4-5 settimane | Programmazione soggetta a pianificazione operativa |
| Permessi ROL (ex-festivita soppresse) | 4 giorni annui (32 ore) | L. 54/1977: 4 festivita soppresse |
| Permessi per lutto familiare | 3 giorni retribuiti | Coniuge, convivente, figli, genitori |
| Permesso per matrimonio | 15 giorni retribuiti | Con regolare certificato |
| Permessi per donazione sangue | 1 giorno per donazione | L. 219/2005 |
Il diritto alle ferie e costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e non puo essere ceduto o monetizzato in corso di rapporto, salvo per la parte eccedente il minimo legale di 4 settimane (D.Lgs. 66/2003, art. 10). Il CCNL Trasporto Aereo riconosce ferie superiori al minimo legale, con durata variabile per sezione e per anzianita di servizio.
Le ferie maturano mensilmente in ragione di 1/12 del totale annuo. Il datore di lavoro fissa il periodo di godimento tenendo conto delle esigenze organizzative, ma il lavoratore ha il diritto di fruire di almeno 2 settimane consecutive durante il periodo estivo o in un periodo concordato.
Per i naviganti la programmazione ferie e particolarmente complessa: deve coniugarsi con la pianificazione operativa del vettore, i limiti FTL e la gestione delle basi. Il CCNL e gli accordi aziendali stabiliscono procedure di richiesta ferie (di norma entro novembre per l’anno successivo) e criteri di priorita in caso di sovrapposizione di richieste (anzianita, rotazione, esigenze familiari documentate).
I naviganti hanno diritto a un numero minimo di giorni di ferie fruibili in estate (luglio-agosto) anche nei periodi di picco operativo, salvo eccezioni previste dall’accordo aziendale.
Le festivita nazionali (art. 5 L. 260/1949: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedi di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25-26 dicembre) danno diritto alla giornata libera retribuita o, se lavorate, a una maggiorazione del 30-35% e/o al recupero in banca ore secondo il CCNL.
Le 4 festivita soppresse dalla L. 54/1977 (19 marzo, Ascensione, Corpus Domini, 4 novembre) si convertono in 32 ore di permesso ROL (riduzione orario di lavoro), fruibili per ore o giornate intere nel corso dell’anno.
Il CCNL riconosce permessi retribuiti per:
I permessi per studio (150 ore) si applicano ai lavoratori iscritti a corsi di istruzione o qualificazione professionale riconosciuti, nei limiti delle quote aziendali previste dalla legge.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per figura, preavviso, dimissioni e licenziamento, maternita, paternita e congedi parentali, malattia, infortunio, idoneita medica e comporto, TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e indennita di volo, diaria e mensilita aggiuntive.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Trasporto Aereo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Mala fede: consapevolezza di agire senza titolo o di ledere il diritto altrui; lo stato soggettivo opposto alla buona fede, che l’ordinamento sanziona con effetti sfavorevoli per chi ne e portatore.
La mala fede e rilevante in numerosi istituti del diritto civile. Nel possesso (art. 1147 c.c.), il possessore in mala fede e tenuto a restituire tutti i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire, e risponde anche del perimento fortuito della cosa se il proprietario prova che essa sarebbe perita ugualmente presso di lui (art. 1148, comma 2, c.c.). L’usucapione abbreviata e preclusa al possessore in mala fede, il quale deve attendere i termini ordinari (20 anni per gli immobili). Nella simulazione, i terzi in mala fede che conoscevano il carattere simulato del contratto non possono far valere il contratto apparente in pregiudizio delle parti (art. 1415 c.c.). Nel diritto contrattuale, la mala fede nella fase precontrattuale integra la fattispecie della culpa in contrahendo (art. 1337 c.c.).
Tizio acquista un immobile da Caio sapendo che quest’ultimo non ne e il vero proprietario, poiche il reale titolare e Sempronio. Tizio e in mala fede: non puo invocare l’usucapione abbreviata, e se Sempronio rivendica il bene, Tizio deve restituire tutti i frutti percepiti durante il possesso, inclusi i canoni di locazione eventualmente incassati.
La mala fede si distingue dalla colpa: la colpa e l’ignoranza causata da negligenza, imprudenza o imperizia (si ignora qualcosa che si sarebbe dovuto sapere); la mala fede e la piena consapevolezza. Si distingue dal dolo come vizio del contratto (art. 1439 c.c.): il dolo e una condotta attiva di inganno, la mala fede e uno stato mentale di conoscenza che puo anche essere passiva.
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice antimafia
1. La comunicazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 88, ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione.
2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.
2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validità di cui ai commi 1 e 2, è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
3-bis. I legali rappresentanti degli organismi societari hanno l'obbligo di comunicare al prefetto e ai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, nelle more dell'emanazione della documentazione antimafia, l'intervenuto cambiamento della sede dell'impresa, trasmettendo gli atti dai quali esso risulta
4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La sanzione è irrogata dal prefetto.
5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che acquisiscono la comunicazione antimafia, di data non anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia, di data non anteriore a dodici mesi, adottano il provvedimento richiesto e gli atti conseguenti o esecutivi, compresi i pagamenti, anche se il provvedimento o gli atti sono perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice.
2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
2-bis. Il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione brevettata i mezzi relativi a un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima sia protetta, qualora il terzo abbia conoscenza dell’idoneità e della destinazione di detti mezzi ad attuare l’invenzione o sia in grado di averla con l’ordinaria diligenza.
2-ter. Il comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi del comma
2. 2-quater. Ai fini di cui al comma 2-bis non si considerano aventi diritto all’utilizzazione dell’invenzione i soggetti che compiono gli atti di cui all’articolo 68, comma 1