Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Compensazione crediti 730 con F24: come funziona e quando serve il visto

    In sintesi

    • Quadro I del 730: il credito che emerge dal 730 puo essere usato per pagare con F24 altre imposte, ad esempio l’IMU dovuta per il 2026.
    • Obbligo telematico: la compensazione di crediti relativi a imposte sui redditi e addizionali deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
    • F24 a saldo zero: quando si effettua una compensazione, il modello F24 deve essere presentato a saldo zero esclusivamente online, anche se l’importo netto da versare e zero.
    • Visto di conformita: il Caf o il professionista abilitato appone il visto di conformita verificando la correttezza dei dati del 730 rispetto alla documentazione esibita.
    • Visto infedele: se il visto non e corretto, il Caf o il professionista paga una sanzione pari al 30% della maggiore imposta accertata, salvo che l’errore dipenda dal contribuente.
    • Dichiarazione congiunta: in caso di 730 congiunto, i crediti delle imposte sostitutive sono usati in compensazione separatamente per il dichiarante e per il coniuge.

    Come si usa il credito del 730 per pagare altre imposte

    Se dalla tua dichiarazione emerge un credito Irpef, hai due strade: puoi fartelo rimborsare direttamente dal sostituto d’imposta (in busta paga) oppure puoi usarlo per pagare altre imposte tramite il modello F24. Questa seconda opzione si chiama ‘compensazione’ e ti permette di non versare denaro, usando invece il credito che hai maturato come se fosse uno ‘sconto’ su altri tributi.

    Per utilizzare il credito del 730 in compensazione con il modello F24, devi compilare il quadro I della dichiarazione. Qui indichi quali imposte vuoi pagare usando il credito, ad esempio l’IMU dell’anno in corso. E importante sapere che la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali deve avvenire esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: non puoi usare un F24 cartaceo.

    Quando si effettua una compensazione, il modello F24 va presentato a saldo zero unicamente attraverso questi servizi telematici, anche se alla fine non devi versare nulla perche il credito copre completamente il debito. E una regola formale importante: ignorarla puo comportare sanzioni.

    Compensazione crediti 730 con F24: schema riepilogativo
    Tipo di operazione Modalita
    Uso del credito Irpef in compensazione con F24 Esclusivamente tramite servizi telematici AdE (Fisconline o intermediari abilitati)
    F24 a saldo zero con compensazione Solo via telematica, mai cartaceo
    Compensazione in 730 congiunto per imposte sostitutive Separatamente per dichiarante e coniuge
    Visto di conformita Caf/professionista Obbligatorio nei casi previsti; sanzione 30% se infedele (a carico del Caf)
    Rettifica visto infedele (senza contestazione) Il Caf puo trasmettere dichiarazione rettificativa con riduzione della sanzione ex art. 13 D.Lgs. 472/1997
    Crediti eccedenti dal 730 usati per F24 Va indicato l'importo effettivamente utilizzato nel rigo F10 del 730 integrativo

    Esempio pratico

    • Tizio ha un credito Irpef di 400 euro dal 730/2026. Nello stesso anno deve pagare l’IMU di 350 euro. Compila il quadro I del 730 indicando che vuole usare 350 euro del credito Irpef per pagare l’IMU. Presenta il modello F24 a saldo zero tramite i servizi telematici dell’AdE. I restanti 50 euro di credito verranno rimborsati dal sostituto in busta paga. Tizio non versa nulla di tasca propria per l’IMU.

    Documenti necessari

    • Prospetto di liquidazione 730-3 con indicazione del credito spettante e della scelta di compensazione
    • Accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline) per presentare il modello F24
    • Documentazione degli oneri deducibili e detraibili, da esibire al Caf o professionista per il visto di conformita
    • Certificazione Unica 2026 e attestati di versamento F24 per ritenute e acconti
    • In caso di 730 integrativo: prospetto di liquidazione originario 730-3/2026 con i crediti gia rimborsati o compensati

    Chi compensa il credito Irpef con l'IMU

    Scenario. Caia ha un credito Irpef di 600 euro dal 730/2026 e deve pagare l’IMU sulla seconda casa per 500 euro. Vuole evitare di versare i 500 euro separatamente.

    Come si applica. Caia compila il quadro I del 730, indicando i 500 euro di IMU da pagare con il credito Irpef. Deve presentare il modello F24 a saldo zero tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate: non puo usare il classico F24 cartaceo allo sportello bancario o postale. I restanti 100 euro di credito le vengono rimborsati in busta paga dal sostituto d’imposta. Se per qualsiasi motivo la compensazione risultasse errata, la sanzione si applica al contribuente.

    In pratica

    • Il F24 con compensazione va presentato solo online (Fisconline, intermediari abilitati o home banking abilitato).
    • Se il credito supera il debito, la parte eccedente ti viene rimborsata normalmente dal sostituto.
    • Controlla sempre che il credito indicato nel prospetto di liquidazione sia effettivamente disponibile prima di compensare.

    Il visto di conformita del Caf

    Scenario. Sempronio si rivolge a un Caf per presentare il 730 con molte detrazioni: spese mediche, interessi sul mutuo, ristrutturazione edilizia. Il Caf deve apporre il visto di conformita prima di trasmettere la dichiarazione.

    Come si applica. Il Caf verifica che i dati indicati nel 730 di Sempronio siano conformi ai documenti esibiti: fatture, scontrini, estratti conto del mutuo. Poi appone il visto di conformita. Se il visto risulta non corretto a seguito di un controllo formale dell’Agenzia, il Caf dovra pagare una somma pari al 30% della maggiore imposta accertata, a condizione che l’infedelta del visto non sia stata gia contestata con comunicazione di irregolarita. Il Caf puo ridurre questa sanzione trasmettendo una dichiarazione rettificativa del contribuente in via autonoma.

    In pratica

    • Il visto di conformita garantisce la correttezza formale della dichiarazione: in caso di errore, la responsabilita ricade sul Caf.
    • Se il Caf sbaglia, tu non paghi la sanzione del 30% (a meno che tu non l’abbia tratto in inganno con dolo o colpa grave).
    • Porta sempre tutta la documentazione originale: il Caf ne conserva copia e la trasmette all’AdE se richiesta.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Posso usare il credito del 730 per pagare l'IMU?

    Si. Compilando il quadro I del 730 puoi destinare il credito Irpef al pagamento dell’IMU e di altre imposte pagabili con F24. La compensazione avviene tramite F24 presentato obbligatoriamente online.

    Cosa si intende per 'compensazione orizzontale' e 'compensazione verticale'?

    La compensazione verticale e quella tra lo stesso tributo (es. credito Irpef usato per ridurre un debito Irpef). La compensazione orizzontale e quella tra tributi diversi (es. credito Irpef usato per pagare l’IMU). In entrambi i casi il F24 va presentato telematicamente.

    Posso presentare il F24 a saldo zero in banca o alla posta?

    No. Quando effettui una compensazione che azzera il saldo del F24, il modello va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non puoi consegnarlo allo sportello.

    Quando e obbligatorio il visto di conformita?

    Il Caf o il professionista abilitato appone il visto di conformita quando verifica la conformita dei dati del 730 ai documenti esibiti. E obbligatorio nei casi previsti dalla normativa, in particolare quando ci sono oneri deducibili o detraibili da controllare.

    Se il Caf sbaglia il visto, pago io la sanzione?

    No, in linea generale la sanzione del 30% della maggiore imposta ricade sul Caf o sul professionista che ha rilasciato il visto infedele, a meno che l’errore sia stato causato da dolo o colpa grave del contribuente.

    Cosa succede se ho gia usato parte del credito in F24 e poi presento un 730 integrativo?

    Nel 730 integrativo devi indicare nel rigo F10 l’importo del credito gia effettivamente utilizzato in compensazione con il modello F24 entro la data di presentazione del modello integrativo.

  • Art. 125 L. 633/1941

    Art. 125 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    L'autore è obbligato: 1) a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2) a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto.

    L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 217 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 217 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Art. 216-decies D.Lgs. 209/2005 – (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)

    Art. 216-decies D.Lgs. 209/2005 – (Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'adempimento degli obblighi in materia di sistema di governo societario, di valutazione interna del rischio e della solvibilità del gruppo, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, di calcolo della solvibilità di gruppo di cui al presente Capo, sono soggetti al processo di controllo prudenziale da parte dell'IVASS.

    ))

  • Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    Art. 216-novies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa sulla solvibilità di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo, secondo i principi di cui agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    2. 2. La società controllante può, con il parere favorevole dell'IVASS, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi: a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al comma 1; b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese controllate del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 47-septies, 47-octies, 47-novies e 47-decies.

    3. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 2, l'IVASS consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza, e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

    4. Se la relazione di cui al comma 2 non contiene le informazioni che l'autorità di vigilanza che ha autorizzato una società controllata del gruppo impone a società analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l'IVASS può richiedere alla società controllata interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

    5. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, pubblica annualmente a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le società controllate, le società partecipate e le sedi secondarie di rilievo appartenenti al gruppo.

    ))

  • Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    Art. 216-octies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Al fine di consentire all'IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale a livello di gruppo, l'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette periodicamente all'IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui al presente Titolo, stabilite con regolamento. Si applica l'articolo 190, commi 1-bis e 1-ter.

    2. L'IVASS può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 47-quater, comma 3, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo. L'IVASS può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello di gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 47-quater, comma 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

    ))

  • Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    Art. 216-septies D.Lgs. 209/2005 – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS, al fine di determinare se il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, tiene in particolare considerazione i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a), b) e c), potrebbero verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora: a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare; b) una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate o controllate sia imposta dall'IVASS o dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 47-sexies e 207-octies, comma 7.

    2. Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso dal Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato, l'IVASS, anche a seguito del processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo, può imporre una maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato. Si applica l'articolo 47-sexies.

  • Divorzio breve 2026: tempi, procedura e novità Cartabia

    Con il termine divorzio breve si indica la procedura introdotta dalla L. 55/2015 e rafforzata dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022): bastano 6 mesi di separazione consensuale (12 in caso di separazione giudiziale) per chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il rito è unificato: separazione e divorzio possono essere chiesti anche contestualmente. La guida ricostruisce tempi, procedura, conseguenze patrimoniali e novità del 2026.

    Cosa stabilisce la legge in materia

    Il divorzio è la causa di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, disciplinato dalla L. 898/1970 (legge sul divorzio). L'art. 149 c.c. elenca le cause di scioglimento del matrimonio: morte di uno dei coniugi e divorzio. La L. 55/2015 ha riformato l’art. 3 della L. 898/1970, riducendo da tre anni a sei mesi il termine di separazione consensuale e a dodici mesi quello giudiziale necessari per chiedere il divorzio. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha completato il quadro: rito unificato di separazione e divorzio, possibilità di cumulo delle domande, deposito telematico.

    La separazione è disciplinata dall’art. 150 c.c. (v. art. 150 c.c.) e dall’art. 151 c.c. (art. 151 c.c.). Il decreto di omologazione della consensuale fa decorrere il termine di sei mesi. Dopo la riforma Cartabia il giudizio segue il rito ex art. 706 c.p.c. e successivi: udienza unica di comparizione, comparizione personale dei coniugi, tentativo di conciliazione, possibilità di richiedere contestualmente la separazione e il divorzio (cumulo).

    Tempi del divorzio breve nel 2026

    Dopo la L. 55/2015 i tempi minimi per il divorzio sono:

    Divorzio consensuale: 6 mesi di separazione consensuale ininterrotta a decorrere dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice (o dalla data di sottoscrizione dell’accordo nella negoziazione assistita, o dalla dichiarazione resa al sindaco nella separazione amministrativa). Il termine decorre anche se l’omologa giudiziale arriva successivamente. Dal momento della scadenza dei sei mesi, il ricorso congiunto di divorzio porta al provvedimento finale in 3-5 mesi.

    Divorzio giudiziale: 12 mesi di separazione (anche giudiziale) ininterrotta. La causa di divorzio contenziosa, sotto il rito unico Cartabia, dura mediamente 12-24 mesi in primo grado. Il giudice istruisce in un’unica fase la causa, con comparizione personale e tentativo obbligatorio di conciliazione. Sui provvedimenti urgenti e temporanei del giudice si vedano art. 708 c.p.c. e art. 709 c.p.c..

    Rito unico Cartabia e cumulo separazione-divorzio

    La grande innovazione del D.Lgs. 149/2022 è il cumulo delle domande di separazione e di divorzio in un unico procedimento. I coniugi possono depositare contestualmente sia la domanda di separazione sia quella di divorzio: il giudice pronuncia prima sulla separazione e, decorso il termine di legge (sei mesi se consensuale, dodici se giudiziale), pronuncia sul divorzio nello stesso processo. Il vantaggio è la drastica riduzione dei tempi complessivi: una coppia che concorda separazione e divorzio può ottenere entrambi i provvedimenti in meno di un anno. La materia richiama anche art. 711 c.p.c. e art. 710 c.p.c. per le modifiche delle condizioni.

    Restano alternative al tribunale: la negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (L. 162/2014), che si conclude con accordo trasmesso alla Procura per il nulla osta o l’autorizzazione (se vi sono figli minori); e il divorzio davanti all’ufficiale di stato civile, ammesso solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e senza patti di trasferimento patrimoniale. Quest’ultima modalità è la più rapida (60-90 giorni) ed economica (sotto i 200 euro tra spese e onorario). Sulla forma del ricorso si vedano anche art. 707 c.p.c., art. 712 c.p.c. e art. 713 c.p.c..

    Effetti patrimoniali del divorzio

    La sentenza di divorzio scioglie definitivamente il matrimonio e fa venir meno gli obblighi di assistenza e fedeltà residui (di fatto già attenuati con la separazione). Il regime patrimoniale segue le regole dello scioglimento della comunione legale, che però è già intervenuto con la separazione ai sensi di art. 191 c.c.. Per la liquidazione della comunione valgono art. 192 c.c., art. 194 c.c., art. 195 c.c. e art. 198 c.c.. Sul regime patrimoniale generale dei coniugi si vedano art. 159 c.c. e art. 160 c.c..

    L’assegno divorzile ha natura assistenziale, perequativa e compensativa, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2018: il giudice valuta non solo la disparità reddituale ma anche il contributo dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e i sacrifici professionali sostenuti durante il matrimonio. Per i figli, gli obblighi di mantenimento permangono identici a quelli della separazione (art. 156 c.c., art. 155 c.c.): la maggiore età non li interrompe automaticamente, se il figlio non è economicamente autosufficiente. Con il divorzio, l’ex coniuge perde il diritto all’eredità del partner ma può ottenere una quota del TFR e della pensione di reversibilità in caso di morte (rispettivamente artt. 12-bis e 9 della L. 898/1970).

    Articoli chiave da consultare

    Esempi pratici, conseguenze e costi 2026

    Tizio e Caia, sposati nel 2018 senza figli, ottengono il decreto di omologa di separazione consensuale a giugno 2025. A gennaio 2026, decorsi i sei mesi, depositano il ricorso congiunto di divorzio. Il giudice fissa l’udienza a marzo, verifica la persistenza del consenso e pronuncia la sentenza di divorzio ad aprile: tempo complessivo dal matrimonio al divorzio circa 7 anni, dal deposito della separazione al divorzio meno di 12 mesi. Costi totali tra separazione e divorzio: circa 200 euro vivi e 3.000-5.000 euro di onorari (per entrambi i procedimenti).

    Tizio e Sempronia, con due figli minori, applicano il cumulo delle domande introdotto dalla riforma Cartabia. Depositano in unico ricorso separazione e divorzio. Il tribunale pronuncia separazione consensuale a settembre 2025; a marzo 2026 (decorsi 6 mesi), nella stessa causa, pronuncia il divorzio. Risparmio di tempo e costi rispetto a due procedimenti separati. Caia e Mevio, infine, optano per la negoziazione assistita: i due avvocati negoziano l’accordo che, trasmesso alla Procura, ottiene l’autorizzazione in 60 giorni e produce gli stessi effetti della sentenza di divorzio.

    Domande frequenti

    Dopo quanto tempo posso divorziare?

    Dalla L. 55/2015 sono richiesti 6 mesi di separazione consensuale o 12 mesi di separazione giudiziale ininterrotti. Il termine decorre dalla data di comparizione dei coniugi davanti al giudice (o dalla sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita / dichiarazione al sindaco). Con la riforma Cartabia è possibile cumulare nello stesso processo separazione e divorzio: tempo complessivo sotto i 12 mesi.

    Cosa cambia tra divorzio breve consensuale e giudiziale?

    Il divorzio consensuale è basato sull’accordo dei coniugi su tutte le condizioni: il giudice si limita a verificare l’equilibrio e la tutela dei figli. Tempi: 3-5 mesi dal deposito. Il divorzio giudiziale presuppone disaccordo su uno o più punti: il giudice istruisce la causa con audizioni e CTU economica/familiare. Tempi: 12-24 mesi in primo grado, con possibilità di appello e cassazione.

    Quanto costa il divorzio nel 2026?

    I costi vivi (contributo unificato, marche, diritti) ammontano a circa 100 euro per il divorzio consensuale. L’onorario dell’avvocato unico va da 1.500 a 4.000 euro. Per il giudiziale i costi salgono a 4.000-10.000 euro per parte. La negoziazione assistita è più economica (1.500-3.000 euro per parte), il divorzio davanti al sindaco è il più economico (200-400 euro).

    Posso chiedere subito il divorzio senza separazione?

    No, salvo casi tassativi: nullità del matrimonio dichiarata da sentenza, condanna penale per gravi reati (omicidio del coniuge o dei figli, violenza sessuale aggravata, ecc.), divorzio ottenuto all’estero da uno dei coniugi straniero, mancata consumazione del matrimonio. Negli altri casi è sempre richiesto il previo periodo di separazione di sei o dodici mesi.

    L’assegno divorzile è automatico?

    No, l’assegno divorzile non è automatico. Secondo l’orientamento delle Sezioni Unite del 2018 ha natura assistenziale, perequativa e compensativa: il giudice valuta i redditi attuali, l’apporto dato durante il matrimonio (anche in termini di cura della famiglia e rinuncia a opportunità professionali), la durata del matrimonio, l’età e lo stato di salute. Decade in caso di nuove nozze del beneficiario.

    Risorse correlate

    Approfondisci la disciplina del divorzio e della separazione: art. 150 c.c., art. 191 c.c., art. 156 c.c., art. 149 c.c.. Sul rito unico Cartabia vedi art. 706 c.p.c. e art. 711 c.p.c..

    Questa guida ha valore divulgativo e non costituisce consulenza legale. Per casi specifici è raccomandato il parere di un professionista abilitato.

  • Art. 216-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)

    Art. 216-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Calcolo della situazione di solvibilità di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS stabilisce con regolamento i criteri e le modalità del calcolo della solvibilità di gruppo ed in particolare: a) le disposizioni relative ai metodi di calcolo della solvibilità di gruppo, in particolare al metodo basato sul bilancio consolidato, alla frequenza del calcolo, all'inclusione della quota proporzionale, all'eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili, all'eliminazione della creazione infragruppo di capitale, ai criteri di valutazione delle attività e delle passività, ai termini e le modalità delle comunicazioni da effettuare periodicamente; b) i presupposti e la procedura di autorizzazione per l'utilizzo del metodo della deduzione e dell'aggregazione; c) il trattamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate con sede in un altro Stato membro, in particolare prevedendo che l'IVASS possa tener conto, in relazione all'impresa controllata o partecipata, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti da detto Stato membro; d) il trattamento degli enti creditizi, delle imprese di investimento e enti finanziari partecipati o controllati; e) il trattamento delle società di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie e delle imprese di assicurazione o di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo, ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità di gruppo; in particolare l'IVASS può prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllata o partecipata avente sede legale in uno Stato terzo sia soggetta ad un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti, il calcolo, effettuato secondo il metodo della deduzione e della aggregazione, tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di tale requisito previsti dallo Stato terzo; f) le modalità di vigilanza della solvibilità di gruppo nel caso di indisponibilità delle informazioni relativamente ad una società partecipata o controllata avente sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

    ))

  • Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    Art. 216-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, assicura la costante disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al Requisito Patrimoniale di Solvibilità.

    2. 2. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi: a) il Requisito Patrimoniale Minimo, di cui all'articolo 47-ter, dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione controllante; b) la quota proporzionale del Requisito Patrimoniale Minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione controllate o partecipate.

    3. L'importo minimo di cui al comma 2 è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell'articolo 44-decies, comma 4. Al fine di determinare se tali fondi propri di base ammissibili consentono di coprire il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano i principi di cui all'articolo 216-sexies, comma 1, lettere a), c), d) e) ed f). Si applica l'articolo 222-bis, commi 1 e 2. In tal caso le comunicazioni sono effettuate dall'ultima società controllante di cui al comma 2.

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  • Art. 450 c.p.c.: articolo abrogato

    Art. 450 c.p.c.: articolo abrogato

    Testo vigente – articolo abrogato.

    ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL TITOLO IV DEL LIBRO II DISPOSTA DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 30 L. 633/1941

    Art. 30 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Quando le parti o i volumi di una stessa opera siano pubblicati separatamente, in tempi diversi, la durata dei diritti di utilizzazione economica, che sia fissata ad anni, decorre per ciascuna parte o per ciascun volume dall'anno della pubblicazione.

    Le frazioni di anno giovano all'autore.

    Se si tratta di opera collettiva periodica, quale la rivista o il giornale, la durata dei diritti è calcolata egualmente a partire dalla fine di ogni anno dalla pubblicazione dei singoli fascicoli o numeri.

    Fonte: Normattiva.it.

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