Autore: Andrea Marton

  • Articolo 28 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Articolo 28 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

    Art. 28 CCII – Trasferimento del centro degli interessi principali

    D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – testo aggiornato ai correttivi D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024.

    1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata.

  • Art. 13 TUEL – Articolo 13

    Art. 13 TUEL – Articolo 13

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – testo aggiornato

    1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

    2. Il comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

  • Art. 14 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 14 L. Fall. – Abrogato (oggi CCII)

    Art. 14 L. Fall. – Obbligo dell’imprenditore che chiede il

    Obbligo dell’imprenditore che chiede il

  • Art. 44-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)

    Art. 44-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

    2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

    ))

  • Art. 6 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale

    Art. 6 D.Lgs. 150/2022 – Modifiche al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale

    D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – testo aggiornato

    1. Al Titolo I del Libro II del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Forma degli atti). –

    1. Quando è richiesta la forma scritta, gli atti del procedimento penale sono redatti e conservati in forma di documento informatico, tale da assicurarne l’autenticità, l’integrità, la leggibilità, la reperibilità, l’interoperabilità e, ove previsto dalla legge, la segretezza.

    2. Gli atti redatti in forma di documento informatico rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la conservazione, l’accesso, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere redatti in forma di documento informatico.

    4. Gli atti redatti in forma di documento analogico sono convertiti senza ritardo in copia informatica ad opera dell’ufficio che li ha formati o ricevuti, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.»; b) all’articolo 111: 1) alla rubrica, dopo la parola: «Data», sono inserite le seguenti: «e sottoscrizione»; 2) al comma 1, dopo le parole: «un atto,» sono inserite le seguenti: «informatico o analogico,»; 3) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

    2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.»; c) dopo l’articolo 111, sono inseriti i seguenti: «Art. 111-bis (Deposito telematico). –

    1. Salvo quanto previsto dall’articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché l’identità del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.

    4. Gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche. Art. 111-ter (Fascicolo informatico e accesso agli atti). –

    1. I fascicoli informatici del procedimento penale sono formati, conservati, aggiornati e trasmessi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente il fascicolo informatico, in maniera da assicurarne l’autenticità, l’integrità, l’accessibilità, la leggibilità, l’interoperabilità nonché l’agevole consultazione telematica.

    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando la legge prevede la trasmissione di singoli atti e documenti contenuti nel fascicolo informatico.

    3. Gli atti e i documenti formati e depositati in forma di documento analogico sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica. In tal caso, nel fascicolo informatico è inserito elenco dettagliato degli atti e dei documenti acquisiti in forma di documento analogico.

    4. Le copie informatiche, anche per immagine, degli atti e dei documenti processuali redatti in forma di documento analogico, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all’originale anche se prive della firma digitale di attestazione di conformità all’originale.»; d) all’articolo 116, al comma-3 bis, dopo le parole: «atti o documenti» sono inserite le seguenti: «redatti in forma di documento analogico»; e) all’articolo 122, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.». Note all’art. 6: – Si riporta il testo degli articoli 111 , 116 e 122 del codice di procedura penale , come modificati dal presente decreto: “Art. 111 (Data e sottoscrizione degli atti). –

    1. Quando la legge richiede la data di un atto, informatico o analogico, sono indicati il giorno, il mese, l’anno e il luogo in cui l’atto è compiuto. L’indicazione dell’ora è necessaria solo se espressamente prescritta.

    2. Se l’indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità, questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza, in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o in atti a questo connessi.

    2-bis. L’atto redatto in forma di documento informatico è sottoscritto, con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

    2-ter. La ricezione di un atto orale, trascritto in forma di documento informatico, contiene l’attestazione da parte dell’autorità procedente, che sottoscrive il documento a norma del comma 2-bis, della identità della persona che lo ha reso.

    2-quater. Quando l’atto è redatto in forma di documento analogico e ne è richiesta la sottoscrizione, se la legge non dispone altrimenti, è sufficiente la scrittura di propria mano, in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l’atto scritto o che riceve l’atto orale, accertata l’identità della persona, ne fa attestazione in fine dell’atto medesimo.” “Art. 116 (Copie, estratti e certificati). –

    1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti.

    2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza.

    3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall’articolo

    114. 3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all’autorità giudiziaria atti o documenti redatti in forma di documento analogico ha diritto al rilascio di attestazione dell’avvenuto deposito, anche in calce ad una copia.” “Art. 122 (Procura speciale per determinati atti). –

    1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. La procura è unita agli atti.

    2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell’ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo dell’ufficio.

    2-bis. La procura speciale è depositata, in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall’articolo 111-bis, salvo l’obbligo di conservare l’originale analogico da esibire a richiesta dell’autorità giudiziaria.

    3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell’interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge.”.

  • Art. 1118 Codice della Navigazione – Abbandono del posto

    Art. 1118 Codice della Navigazione – Abbandono del posto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il componente dell'equipaggio della nave, del galleggiante o dell'aeromobile che durante un servizio attinente alla sicurezza della navigazione abbandona il posto, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

  • Ferie, permessi e ROL nel CCNL Commercio Confcommercio

    CCNL Commercio Confcommercio

    In sintesi

    Il CCNL Commercio prevede 26 giorni di ferie annue (28 oltre i 3 anni di anzianità) e fino a 30 giorni nelle fasce alte. I ROL spettanti sono 56 ore (aziende fino a 15 dipendenti) o 72 ore (oltre 15 dipendenti), oltre le 32 ore di ex festività. Il monte permessi è uno dei più generosi del settore privato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confcommercio · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
    Ultimo rinnovo
    22 marzo 2024 (testo unificato 3 febbraio 2026)
    Vigenza
    Fino al 31 marzo 2027
    Platea
    ~2,8 milioni

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi CCNL Commercio
    Voce Spettanza annua Note
    Ferie (0-3 anni anzianità) 26 giorni lavorativi ~4 settimane + 6 giorni
    Ferie (oltre 3 anni) 28 giorni ~5,5 settimane
    Ferie fasce alte (anzianità > 10 anni) 30 giorni ~6 settimane
    ROL (aziende ≤15 dipendenti) 56 ore 7 giorni
    ROL (aziende >15 dipendenti) 72 ore 9 giorni
    Ex festività 32 ore (4 giorni) Festività civili abolite

    Ferie: 26-30 giorni in base all'anzianità

    Il CCNL Commercio Confcommercio garantisce un monte ferie particolarmente generoso rispetto al minimo legale di 20 giorni:

    • 0-3 anni di anzianità: 26 giorni lavorativi annui
    • Oltre 3 anni: 28 giorni lavorativi annui
    • Anzianità prolungata (oltre 10 anni): 30 giorni nelle fasce alte previste da specifici accordi aziendali

    Su settimana di 5 giorni, 26 giorni corrispondono a 5 settimane + 1 giorno; 28 giorni a 5 settimane + 3 giorni; 30 giorni a 6 settimane piene.

    La maturazione è di norma di 2,17 giorni al mese (26/12) o 2,33 (28/12). Le ferie sono irrinunciabili e monetizzabili solo alla cessazione del rapporto.

    ROL e permessi

    Il CCNL Commercio prevede un monte ore di permessi retribuiti aggiuntivo alle ferie:

    • 56 ore annue (7 giorni) per aziende fino a 15 dipendenti
    • 72 ore annue (9 giorni) per aziende con più di 15 dipendenti

    I ROL maturano in proporzione ai mesi di servizio (4,67 o 6 ore/mese). Si fruiscono come permessi orari o giornalieri, di norma con preavviso al datore di lavoro.

    Ex festività: 4 giorni aggiuntivi

    Come negli altri CCNL del settore privato, il CCNL Commercio compensa le festività civili abolite dalla L. 54/1977 con 32 ore di permesso retribuito aggiuntivo (4 giorni), distribuibili durante l’anno. Le festività abolite sono: 19 marzo (S. Giuseppe), Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), 4 novembre (Unità Nazionale).

    Sommando ferie + ROL + ex festività, un lavoratore CCNL Commercio in azienda con più di 15 dipendenti e oltre 3 anni di anzianità ha diritto a circa 45 giorni di assenza retribuita all’anno.

    Pianificazione delle ferie nel retail

    Nel commercio al dettaglio il piano ferie è particolarmente delicato a causa della stagionalità (saldi estivi e invernali, festività). Il CCNL prevede:

    • Il datore di lavoro deve programmare le ferie tenendo conto delle esigenze del lavoratore e della funzionalità aziendale.
    • Almeno 2 settimane vanno fruite nell’anno di maturazione, le restanti entro 18 mesi.
    • Periodi di “blocco ferie” tipici: ultima settimana di dicembre (festività), prima settimana di gennaio (saldi), prima decade di luglio (saldi estivi).
    • Il rifiuto motivato di una richiesta ferie deve essere giustificato e comunicato in tempi ragionevoli.

    Casi pratici

    Tizio – Calcolo ferie con anzianità
    Tizio (V livello, 5 anni anzianità) ha diritto a 28 giorni di ferie + 72 ore ROL (azienda con 30 dipendenti) + 32 ore ex festività. Totale: 28 + 9 + 4 = 41 giorni equivalenti di assenza retribuita all’anno.
    Caia – ROL su mezza giornata
    Caia (IV livello) deve accompagnare il figlio dal medico. Chiede 4 ore di ROL al mattino. La quota oraria è 8,30 €/h, le 4 ore valgono 33,20 € lordi (regolarmente retribuite). I ROL si possono fruire anche a ore, non solo a giornata intera.
    Sempronio – Ferie cumulative
    Sempronio non ha goduto 6 giorni di ferie maturati nel 2024. Per legge devono essere fruiti entro il 30 giugno 2026 (18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione). Se il datore non glieli concede, restano monetizzabili solo a cessazione e l’azienda è sanzionabile.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie nel CCNL Commercio?
    26 giorni con anzianità fino a 3 anni, 28 giorni oltre 3 anni, fino a 30 nelle fasce alte per anzianità prolungata.
    Quanti ROL spettano nel CCNL Commercio?
    56 ore (7 giorni) per aziende fino a 15 dipendenti, 72 ore (9 giorni) per aziende con più di 15 dipendenti.
    Sono comprese le ex festività?
    No, sono separate: ulteriori 32 ore (4 giorni) per le festività civili abolite (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Unità Nazionale).
    Quanti giorni totali di assenza retribuita posso avere?
    Sommando ferie 28 gg + ROL 9 gg + ex festività 4 gg = ~41 giorni all’anno per chi è in azienda con oltre 15 dipendenti e oltre 3 anni di anzianità.
    I ROL si possono monetizzare?
    Di norma no: vanno fruiti come permessi entro l’anno o l’anno successivo. La monetizzazione è ammessa solo a cessazione del rapporto se non goduti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Commercio Confcommercio, Maternità e congedi parentali nel CCNL Commercio Confcommercio, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Commercio Confcommercio, comporto e indennità e Periodo di prova nel CCNL Commercio Confcommercio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 48 D.Lgs. 1/2018 – Abrogazioni

    Art. 48 D.Lgs. 1/2018 – Abrogazioni

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225; b) l’ articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61; c) l’articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonché l’ articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194; e) l’ articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; f) l’ articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286; g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152; h) l’ articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290; i) l’ articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; l) l’ articolo 4, comma 9-bis, e l’ articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; m) l’ articolo 1, commi 1 e 3 e l’ articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; n) l’ articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; o) l’ articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 30-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione di revisione interna)

    Art. 30-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Funzione di revisione interna)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'impresa istituisce una efficace funzione di revisione interna e ne garantisce l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

    2. La funzione di revisione interna include la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario dell'impresa di cui al presente Capo.

    3. La funzione di revisione interna comunica al consiglio di amministrazione le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità. Il consiglio di amministrazione definisce i provvedimenti da porre in essere in relazione a ciascuna raccomandazione ricevuta e individua le misure dirette ad eliminare le carenze riscontrate dalla funzione di revisione interna, garantendone l'attuazione.

    ))

  • Art. 84 D.P.R. 115/2002

    Art. 84 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170.

  • Art. 26 D.Lgs. 201/2022 – Tariffe

    Art. 26 D.Lgs. 201/2022 – Tariffe

    Testo unico dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201)

    1. Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia.

    2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri: a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito; c) valutazione dell’entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio; d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

    3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

    4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del «price cap», da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri: a) tasso di inflazione programmata; b) incremento per i nuovi investimenti effettuati; c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato; d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

    5. Gli enti affidanti possono prevedere che l’aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 7 CPI – Oggetto della registrazione

    Art. 7 CPI – Oggetto della registrazione

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni … , in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.