Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    Art. 215-bis D.Lgs. 209/2005 – (Sistema di governo societario di gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Il gruppo si dota di un sistema di governo societario coerente con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II, e con le relative disposizioni di attuazione dettate dall'IVASS con regolamento.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, è responsabile dell'attuazione delle disposizioni in materia di sistema di governo societario di gruppo. Resta impregiudicata la responsabilità del consiglio di amministrazione di ciascuna impresa di assicurazione o riassicurazione del gruppo relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II.

    3. 3. I meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno: a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi; b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi; c) la costituzione di una funzione per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle società del gruppo in modo coerente.

    ))

  • Art. 215 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    Art. 215 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    Articolo abrogato

  • Immobili in comproprietà: come dichiarare la quota nel 730

    In sintesi

    • Ogni comproprietario dichiara solo la propria quota: la rendita catastale va suddivisa in base alla percentuale di possesso e ai giorni di possesso nell’anno.
    • La colonna 4 del quadro B serve proprio a indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se si possiede per intero, 50 se si è a metà).
    • Il canone di locazione va indicato per intero nella colonna 6 indipendentemente dalla quota, salvo il caso in cui l’immobile sia locato solo da uno dei comproprietari per la propria parte.
    • Codice di utilizzo 10: si usa quando un comproprietario ha ceduto il proprio diritto di utilizzare l’immobile a un familiare che vi dimora abitualmente.
    • Soci di società semplice: chi riceve reddito di fabbricato da una società semplice indica il reddito attribuito dalla società, non la rendita catastale, con i codici 16 o 17.

    Come funziona la dichiarazione per gli immobili in comproprietà

    Quando un immobile appartiene a più persone – ad esempio due fratelli che hanno ereditato una casa, o una coppia che ha acquistato insieme – ciascun comproprietario deve dichiarare solo la parte di reddito che gli spetta in proporzione alla propria quota.

    Nel modello 730, questa informazione va inserita nel quadro B dedicato ai redditi dei fabbricati. Per ogni immobile va compilato un rigo separato (da B1 a B5), indicando la rendita catastale nella colonna 1, il tipo di utilizzo nella colonna 2, il numero di giorni di possesso nella colonna 3 e, fondamentale, la percentuale di possesso nella colonna 4.

    Chi presta l’assistenza fiscale – il CAF o il sostituto d’imposta – calcolerà poi in automatico la quota di reddito effettivamente attribuibile a quel comproprietario, tenendo conto sia della percentuale di possesso sia dei mesi in cui l’immobile è stato posseduto. Questo vale per qualsiasi tipo di utilizzo: immobile tenuto a disposizione, locato, usato come abitazione principale o dato in comodato.

    Attenzione a un dettaglio che genera spesso confusione: il canone di locazione (colonna 6) va normalmente indicato per l’intero importo annuo risultante dal contratto, indipendentemente dalla quota di possesso. La quota proporzionale viene calcolata a valle dal prestatore di assistenza. Solo se l’immobile è locato da uno o più comproprietari per la propria quota – cioè quando non tutti i proprietari sono d’accordo a locare – si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica solo la propria quota annua di canone.

    Colonne del quadro B rilevanti per la comproprietà
    Colonna Cosa indicare
    Col. 1 – Rendita catastale Rendita catastale dell'immobile (rivalutazione del 5% calcolata dal CAF)
    Col. 3 – Periodo di possesso Numero di giorni di possesso nell'anno (365 per tutto l'anno)
    Col. 4 – Percentuale di possesso Quota espressa in percentuale (es. 50 per metà, 100 per intero)
    Col. 6 – Canone di locazione Canone annuo per intero (salvo codice 5 in colonna 7)
    Col. 7 cod. 5 – Casi particolari Da usare se l'immobile è locato solo da alcuni comproprietari per la propria quota

    Esempio pratico

    • Tizio e Caio possiedono in comproprietà paritaria (50% ciascuno) un appartamento tenuto a disposizione. La rendita catastale dell’immobile è 1.200 euro. Tizio compila il quadro B indicando: rendita catastale 1.200, utilizzo codice 2, 365 giorni, percentuale 50. Chi presta assistenza fiscale calcolerà che la quota di reddito imputabile a Tizio è pari al 50% della rendita rivalutata del 5%, ovvero 630 euro. Caio compilerà allo stesso modo il proprio 730, indicando anch’egli percentuale 50. Se invece l’appartamento fosse locato e il canone annuo fosse 10.000 euro, entrambi indicherebbero 10.000 in colonna 6: il prestatore di assistenza provvederà a calcolare la quota spettante a ciascuno.

    Documenti necessari

    • Visura catastale dell’immobile (per verificare rendita e dati identificativi)
    • Atto notarile di acquisto o di successione (per percentuali di possesso)
    • Contratto di locazione registrato (se l’immobile è affittato)
    • Certificazione Unica 2026 del sostituto (se si riceve reddito da società semplice)
    • Dichiarazione ICI/IMU presentata in anni precedenti (anno di presentazione da indicare in col. 9 della sezione II)

    Due fratelli con immobile ereditato a quote uguali

    Scenario. Tizio e Sempronio hanno ereditato la casa dei genitori al 50% ciascuno. L’immobile non è locato ed è tenuto a disposizione. Nessuno dei due vi dimora abitualmente.

    Come si applica. Entrambi devono compilare il quadro B del proprio 730 indicando il codice utilizzo 2 (immobile a disposizione), 365 giorni, percentuale di possesso 50. L’IMU sostituisce l’IRPEF per i fabbricati non locati: il reddito va comunque indicato nel quadro B ma non genera imposta IRPEF aggiuntiva. Se l’immobile si trovasse nello stesso comune dell’abitazione principale di uno dei due fratelli, quel fratello dovrebbe indicare il codice 3 nella colonna 12 ‘Casi particolari IMU’ e il reddito concorrerebbe alla base imponibile IRPEF nella misura del 50 per cento.

    In pratica

    • Entrambi i fratelli compilano il quadro B ciascuno nel proprio 730 con percentuale 50.
    • La rendita catastale va indicata per intero (senza dividerla a metà): ci pensa il CAF a calcolare la quota.
    • Se l’immobile fosse nel comune dell’abitazione principale di uno dei fratelli, quel fratello indica codice 3 in colonna 12 e paga IRPEF sul 50% del reddito.

    Coppia in comproprietà con locazione parziale

    Scenario. Caio e Sempronio possiedono insieme un appartamento al 50% ciascuno. Caio vuole affittare la propria quota al terzo Tizio, mentre Sempronio preferisce lasciare la sua parte a disposizione.

    Come si applica. In questo caso la locazione riguarda solo la quota di Caio. Caio indica nel quadro B il codice utilizzo 3 (locazione in regime di libero mercato), la propria percentuale di possesso 50 e, in colonna 7, il codice 5 (immobile posseduto in comproprietà locato solo da alcuni comproprietari). In colonna 6 indica la sola quota annua del canone spettantegli. Sempronio compila invece il suo quadro B con codice utilizzo 2 (a disposizione) e percentuale 50.

    In pratica

    • Il codice 5 in colonna 7 segnala che la locazione riguarda solo la quota di quel comproprietario.
    • Con il codice 5 si indica in colonna 6 solo la propria quota annua del canone, non l’intero importo.
    • L’altro comproprietario compila separatamente il suo 730 come se l’immobile fosse a disposizione.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Devo compilare il quadro B anche se la mia quota è molto piccola?

    Sì, in linea di principio ogni proprietario deve dichiarare la propria quota. Per i locali condominiali (portineria, autorimessa collettiva ecc.) è prevista un’eccezione: il singolo condomino non li dichiara se la quota di reddito spettante è inferiore o uguale a 25,82 euro. Per gli immobili normali non esiste questa soglia minima.

    Come si calcola la quota di reddito se ho posseduto l'immobile solo per parte dell'anno?

    Si indicano nella colonna 3 i soli giorni di effettivo possesso. Se nel corso dell’anno è cambiata la situazione – ad esempio l’immobile era a disposizione per sei mesi e poi locato – si compilano più righi per lo stesso fabbricato barrando la casella ‘Continuazione’ in colonna 8.

    Ho acquistato un immobile al 30%, posso applicare la deduzione per abitazione principale?

    La deduzione per abitazione principale spetta in proporzione alla quota di possesso e ai giorni in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale. Se il contribuente possiede due immobili, la deduzione spetta solo per quello in cui lui stesso dimora abitualmente, non per l’eventuale immobile utilizzato da un familiare.

    Se l'immobile in comproprietà è locato, chi indica il canone e per quale importo?

    In generale, il canone annuo del contratto va indicato per intero in colonna 6, indipendentemente dalla percentuale di possesso. Solo quando la locazione riguarda la sola quota di uno dei comproprietari si usa il codice 5 in colonna 7 e si indica la propria quota del canone.

    Cosa succede se un comproprietario usa l'immobile come abitazione principale e l'altro no?

    Si usa il codice 10 in colonna 2 per il comproprietario che ha ceduto l’uso all’altro comproprietario che vi dimora abitualmente. Questo codice vale anche quando si cede l’uso a un familiare che vi dimora abitualmente con iscrizione anagrafica. In questo modo l’immobile non genera un doppio carico fiscale.

  • Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Art. 31 TUPI: Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività ( Art.34 del d.lgs n.29 del 1993 , come sostituito dall' art.19 del d.lgs n.80 del 1998 ) 1.

    Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze ditali soggetti si applicano l' articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all' articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .

    Note all'art. 31 – Si trascrive il testo vigente dell' art. 2112 del codice civile : "Art. 2112 (Trasferimento dell'azienda). – In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro .

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

    Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda". – Si trascrive il testo vigente dell' art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990: "1.

    Quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art. 2112 del codice civile , un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell' articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria.

    In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

    La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.

    L'informazione deve riguardare: a) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; b) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; c) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

    Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

    La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

    Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 .

    I primi tre commi dell' art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

    L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.

    Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

    L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente .

    Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".

    Fonte: Normattiva.it.

  • Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

    Art. 214-ter D.Lgs. 209/2005 – (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

    ))

  • Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    Art. 214-bis D.Lgs. 209/2005 – (Potere di indirizzo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, al fine di assicurare una sana e prudente gestione del gruppo ed evitare ostacoli all'esercizio dei poteri di vigilanza, può impartire all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, con regolamento o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni concernenti le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, individualmente o complessivamente considerate, aventi ad oggetto il rispetto delle disposizioni relative al sistema di governo societario, all'adeguatezza patrimoniale, al contenimento del rischio nelle sue configurazioni, alle partecipazioni detenibili, all'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al presente comma.

    2. La società controllante adotta i provvedimenti di attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS e ne fa osservare l'applicazione nei confronti delle società di cui al comma 1, informandone periodicamente l'IVASS.

    3. Gli amministratori delle società di cui al comma 1 sono tenuti a fornire alla società controllante la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza assicurativa.

    ))

  • Art. 155 L. 633/1941

    Art. 155 L. 633/1941

    Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

    Le disposizioni di cui alla presente Sezione si applicano anche alle opere anonime e pseudonime.

    Fonte: Normattiva.it.

  • Dalla SRL: dall’utile di bilancio al reddito fiscale (quadro RF)

    In sintesi

    • Il punto di partenza e’ il conto economico: l’utile (o la perdita) civilistico risultante dal bilancio va indicato nei righi RF4 o RF5 del quadro RF.
    • Variazioni in aumento: costi contabilizzati ma fiscalmente indeducibili (es. ammortamenti eccedenti, interessi passivi oltre soglia, compensi amministratori non pagati) aumentano il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Variazioni in diminuzione: proventi esenti o componenti dedotti solo fiscalmente riducono il reddito fiscale rispetto a quello contabile.
    • Dividendi quasi interamente esclusi: il 95% dei dividendi ricevuti da altre societa’ IRES e’ escluso dalla base imponibile (art. 89 TUIR, rigo RF47).
    • Derivazione rafforzata: per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria), i criteri di qualificazione e imputazione temporale del bilancio valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR).
    • Il risultato e’ il reddito di quadro RF: la somma algebrica di utile/perdita, variazioni in aumento e variazioni in diminuzione produce il reddito (o la perdita) di impresa da riportare nel quadro RN.

    Perche' utile di bilancio e reddito fiscale non coincidono

    Se chiudi il bilancio con un utile di 100.000 euro, potresti aspettarti di pagare l’IRES su 100.000 euro. In realta’ non e’ quasi mai cosi’. Il fisco calcola il reddito imponibile partendo dall’utile contabile ma applicando una serie di rettifiche, chiamate variazioni in aumento e variazioni in diminuzione. Il quadro RF del Modello Redditi SC e’ proprio il ‘foglio di calcolo’ dove si fa questo lavoro.

    Il motivo di queste differenze e’ che le regole del codice civile e dei principi contabili non sempre coincidono con le regole fiscali del TUIR. Ad esempio, il codice civile ti permette di ammortizzare un bene in 3 anni, ma il TUIR fissa aliquote fiscali diverse: se ammortizzi piu’ in fretta di quanto previsto fiscalmente, la quota eccedente non e’ deducibile quell’anno e va aggiunta come variazione in aumento.

    Il punto di partenza e’ chiaro: nel rigo RF4 si indica l’utile dal conto economico, nel rigo RF5 la perdita (senza il segno meno). Poi si aggiungono le variazioni in aumento (righi da RF7 a RF31) e si sottraggono le variazioni in diminuzione (righi da RF36 a RF55). Il risultato finale e’ il reddito o la perdita d’impresa.

    Un esempio tipico di variazione in aumento: i compensi agli amministratori imputati a conto economico ma non ancora corrisposti entro la chiusura dell’esercizio non sono deducibili nell’anno di competenza contabile, ma solo nell’anno del pagamento effettivo (art. 95, comma 5, TUIR). Finche’ non vengono pagati, bisogna ‘riaggiungere’ quell’importo al reddito fiscale.

    Esempi tipici di variazioni nel quadro RF
    Voce Tipo variazione Rigo RF
    Quote di ammortamento eccedenti le aliquote TUIR In aumento RF21
    Interessi passivi indeducibili (art. 96 TUIR) In aumento RF15
    Compensi amministratori non corrisposti entro fine anno In aumento RF14
    95% dividendi ricevuti da societa' IRES In diminuzione RF47
    95% plusvalenze da partecipazioni esenti (PEX, art. 87 TUIR) In diminuzione RF46
    IRAP versata nel periodo (quota deducibile) In diminuzione RF55 (codice 12 o 33)

    Esempio pratico

    • Alfa SRL chiude il 2025 con un utile di bilancio di 120.000 euro. Ha pero’ due variazioni: compensi all’amministratore Tizio di 15.000 euro contabilizzati ma non ancora pagati (variazione in aumento, rigo RF14), e 20.000 euro di dividendi ricevuti da un’altra SRL (il 95%, cioe’ 19.000 euro, e’ variazione in diminuzione, rigo RF47). Reddito fiscale: 120.000 + 15.000 – 19.000 = 116.000 euro. L’IRES del 24% si calcola su 116.000 euro, non sui 120.000 dell’utile contabile.

    Documenti necessari

    • Conto economico 2025 con dettaglio componenti positivi e negativi
    • Registro dei cespiti per calcolo ammortamenti fiscali
    • Dettaglio compensi amministratori con date di pagamento
    • Documentazione su dividendi e plusvalenze da partecipazioni
    • Prospetto interessi passivi per verifica limite ROL (art. 96 TUIR)

    SRL con ammortamenti eccedenti e compensi non pagati

    Scenario. Alfa SRL ha ammortizzato un macchinario al 40% in un anno, ma l’aliquota fiscale massima prevista per quella categoria di bene e’ del 25%. Inoltre il CdA ha deliberato compensi all’amministratore Tizio per 10.000 euro, che pero’ verranno pagati a gennaio 2026. L’utile contabile e’ 80.000 euro.

    Come si applica. La quota di ammortamento eccedente (la differenza tra il 40% e il 25% applicata al costo del bene) va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21. I compensi di Tizio non ancora corrisposti vanno indicati come variazione in aumento nel rigo RF14. In questo modo il reddito fiscale risultera’ superiore all’utile contabile. Quando a gennaio 2026 Tizio incassera’ i compensi, quell’importo diventa variazione in diminuzione nell’esercizio 2026.

    In pratica

    • Cio’ che non si puo’ dedurre oggi viene dedotto quando se ne verifica il presupposto fiscale (pagamento, limite di aliquota, ecc.).
    • Le variazioni in aumento non sono ‘doppie tassazioni’: sono differimenti di deducibilita’.

    SRL che riceve dividendi da partecipazione in altra societa'

    Scenario. Beta SpA possiede una partecipazione in un’altra SRL del gruppo. Nel 2025 riceve dividendi per 50.000 euro, che vengono contabilizzati tra i proventi del conto economico. L’utile complessivo di Beta SpA e’ 200.000 euro.

    Come si applica. L’art. 89 del TUIR prevede che il 95 per cento dei dividendi ricevuti da societa’ IRES sia escluso dalla base imponibile. Beta SpA indica nel rigo RF47 il 95% di 50.000 euro, cioe’ 47.500 euro, come variazione in diminuzione. Solo 2.500 euro (il 5%) concorrera’ al reddito fiscale. Questa regola evita che lo stesso utile venga tassato piu’ volte man mano che sale la catena societaria.

    In pratica

    • Il 95% dei dividendi infragruppo tra societa’ IRES e’ variazione in diminuzione nel quadro RF.
    • Solo il 5% residuo contribuisce al reddito imponibile della societa’ ricevente.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'utile di bilancio e il reddito fiscale coincidono mai?

    Raramente. Anche una societa’ molto semplice ha almeno qualche variazione (ad esempio l’IRAP deducibile o piccole differenze sugli ammortamenti). Nelle societa’ piu’ strutturate le variazioni possono essere numerose e significative.

    Cosa succede se il quadro RF produce una perdita fiscale?

    Se le variazioni producono un risultato negativo (perdita), questa viene indicata nel rigo RF5 e poi riportata nel quadro RN. La perdita puo’ essere riportata in avanti e compensata con i redditi dei periodi successivi, in genere nei limiti dell’80 per cento del reddito futuro (art. 84 TUIR).

    I compensi agli amministratori sono sempre deducibili?

    Sono deducibili nell’esercizio in cui vengono effettivamente corrisposti (art. 95, comma 5, TUIR), non nell’esercizio di competenza contabile. Se la societa’ li ha accantonati ma non pagati entro il 31 dicembre, deve effettuare una variazione in aumento per quell’importo nel quadro RF.

    Cosa significa principio di derivazione rafforzata?

    Significa che per le societa’ che adottano i principi contabili OIC (diverse dalle micro-imprese non in forma ordinaria) e per chi usa i principi internazionali IAS/IFRS, i criteri contabili di qualificazione e imputazione temporale valgono anche ai fini fiscali (art. 83 TUIR). In pratica, alcune differenze tra bilancio e dichiarazione vengono ridotte.

    Dove si indica la perdita dell'esercizio precedente?

    Le perdite di esercizi precedenti si indicano nel rigo RN4 del quadro RN (non nel quadro RF). Il quadro RF calcola solo il reddito o la perdita del periodo d’imposta corrente, senza tener conto dei riporti pregressi.

  • Art. 214 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza ispettiva)

    Art. 214 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza ispettiva)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni relative alla vigilanza sul gruppo di cui al presente Titolo l'IVASS può effettuare ispezioni direttamente o tramite soggetti incaricati, presso le società del gruppo.

    2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di società diverse da quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica dell'esattezza dei dati e delle informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    3. Se, in casi specifici, l'IVASS intende verificare le informazioni relative ad una società appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, chiede alle autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell'ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica o consentendo all'IVASS di effettuarla. L'IVASS, nel caso in cui non proceda direttamente alla verifica delle informazioni, può chiedere all'Autorità di vigilanza dell'altro Stato membro di prendere parte all'attività ispettiva. L'IVASS è informata delle misure adottate.

    4. Qualora nei casi di cui al comma 3 l'IVASS abbia richiesto ad un'altra autorità di vigilanza di effettuare una verifica e a tale richiesta non sia stato dato seguito entro due settimane o se non possa di fatto esercitare il diritto di partecipare all'attività ispettiva, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e richiederne l'assistenza conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    5. Nei confronti delle società controllate di cui all'articolo 210-ter, comma 2, e dei titolari di partecipazioni nelle medesime società, sono attribuiti all'IVASS i poteri previsti dall'articolo 71.

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  • Art. 213 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza informativa)

    Art. 213 D.Lgs. 209/2005 – (Vigilanza informativa)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. Le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell'ambito della vigilanza sul gruppo, le loro società partecipate o controllate e le loro società partecipanti o controllanti scambiano informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo.

    2. L'ultima società controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, trasmette all'IVASS con le modalità e i termini stabiliti con regolamento, i dati e le informazioni utili all'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    3. L'IVASS ha accesso alle informazioni pertinenti ai fini della vigilanza sul gruppo, indipendentemente dalla natura della società interessata. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 189, comma 1, 190, comma 1.

    4. L'IVASS può rivolgersi direttamente alle società del gruppo, anche avvalendosi della collaborazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato in cui ha sede la società interessata, per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all'ultima società controllante di cui all'articolo 210, comma 2, e la società non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

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  • Ammortamenti beni strumentali in societa’: come funzionano

    In sintesi

    • Ammortamento = costo spalmato nel tempo: quando una societa’ acquista un macchinario o un’attrezzatura, non lo deduce subito tutto, ma lo dilaziona in piu’ anni tramite quote di ammortamento.
    • Coefficienti ministeriali: la percentuale annua massima deducibile per ogni categoria di bene e’ fissata da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; non si possono superare quei limiti (artt. 102 e 103 TUIR).
    • Quota dimezzata al primo anno: nell’esercizio in cui il bene entra in funzione, la quota di ammortamento e’ ridotta alla meta’ rispetto a quella ordinaria.
    • Ammortamento anticipato eliminato: l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ ammesso per i soggetti IRES; la deduzione segue il piano ordinario.
    • Beni immateriali: avviamento e marchi d’impresa si ammortizzano in quote non superiori a un diciottesimo del costo annuo, per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS (art. 103, comma 3-bis TUIR).
    • Eccedenza indeducibile: se la societa’ ha imputato a conto economico quote superiori ai massimali fiscali, la parte eccedente e’ una variazione in aumento (rigo RF21 del quadro RF).

    Cos'e' l'ammortamento fiscale e perche' e' diverso da quello civilistico

    Quando una societa’ compra un capannone, un macchinario o un software, non puo’ dedurre quell’investimento tutto in un colpo solo. Deve spalmarlo nel tempo attraverso le quote di ammortamento: ogni anno mette a costo una fetta del valore del bene, fino a che il costo non e’ stato interamente recuperato. Questo vale sia in bilancio (ammortamento civilistico) sia nella dichiarazione dei redditi (ammortamento fiscale).

    I due ammortamenti non sempre coincidono. In bilancio la societa’ e’ libera di scegliere un piano di ammortamento coerente con la vita utile del bene. In dichiarazione, invece, la legge fiscale (artt. 102 e 103 TUIR) stabilisce una percentuale massima annua per ogni categoria di bene, fissata da un apposito decreto ministeriale. Se la societa’ ha ammortizzato di piu’ in bilancio, la parte eccedente va indicata come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF del modello Redditi SC.

    Attenzione: le istruzioni al modello Redditi SC 2026 precisano che gli ammortamenti degli impianti di telefonia dei veicoli usati per il trasporto di merci dalle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente, ma solo per un impianto per ciascun veicolo.

    Regole principali di ammortamento fiscale nelle societa' di capitali
    Tipologia di bene Riferimento normativo Nota
    Beni materiali strumentali Art. 102 TUIR + DM coefficienti Quota massima = coefficiente ministeriale; al primo anno quota dimezzata
    Beni gratuitamente devolvibili Art. 104 TUIR Eccedenza rispetto al deducibile va in rigo RF21, colonna 2
    Avviamento e marchi (soggetti IAS/IFRS) Art. 103, comma 3-bis TUIR Quota annua non superiore a 1/18 del costo
    Canoni di locazione finanziaria (leasing) Art. 102, comma 7 TUIR Parte indeducibile: rigo RF31 codice 35; parte deducibile: rigo RF55 codice 34

    Esempio pratico

    • Alfa SRL acquista nel 2025 un macchinario del costo di 120.000 euro. Il coefficiente ministeriale per quella categoria di beni e’ del 20%. La quota ordinaria sarebbe 24.000 euro (20% di 120.000), ma al primo anno va dimezzata: la societa’ deduce 12.000 euro nel 2025. Dal 2026 in poi deduce 24.000 euro l’anno, per i quattro esercizi successivi (quota piena), fino a completare l’ammortamento. Se in bilancio la societa’ avesse imputato 20.000 euro nel primo anno, la differenza di 8.000 euro (20.000 – 12.000) sarebbe una variazione in aumento nel rigo RF21.

    Documenti necessari

    • Registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato con i coefficienti ministeriali
    • Fatture di acquisto dei beni strumentali
    • Piano di ammortamento civilistico e fiscale a confronto
    • Modello Redditi SC 2026, quadro RF (righi RF21, RF31 e RF55)
    • Decreto ministeriale vigente sui coefficienti di ammortamento

    Beta SpA e le quote eccedenti il limite fiscale

    Scenario. Beta SpA ha iscritto a conto economico ammortamenti su beni materiali per 80.000 euro. Applicando i coefficienti ministeriali, la quota massima deducibile e’ pero’ 60.000 euro.

    Come si applica. Le quote di ammortamento eccedenti il limite fiscale (20.000 euro, pari alla differenza tra 80.000 e 60.000) sono indeducibili nell’anno. Devono essere indicate come variazione in aumento nel rigo RF21, colonna 1 del quadro RF. La quota civilistica resta in bilancio, ma non abbatte il reddito imponibile. Non e’ possibile recuperare questa eccedenza negli anni successivi: si tratta di un disallineamento definitivo tra valori fiscali e civilistici.

    In pratica

    • Ammortamenti contabilizzati: 80.000 euro
    • Quota fiscalmente deducibile: 60.000 euro
    • Variazione in aumento (rigo RF21): 20.000 euro
    • Il disallineamento non e’ recuperabile negli anni successivi

    Alfa SRL e l'avviamento in un bilancio IAS/IFRS

    Scenario. Alfa SRL adotta i principi contabili internazionali. Ha iscritto in bilancio un avviamento da 180.000 euro e civilisticamente non lo ammortizza (metodo dell’impairment test). Il fisco richiede pero’ un piano di ammortamento.

    Come si applica. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS, l’avviamento e’ deducibile ai fini fiscali in misura non superiore a un diciottesimo del costo, a prescindere dall’imputazione a conto economico (art. 103, comma 3-bis TUIR). Su 180.000 euro, il diciottesimo e’ 10.000 euro l’anno. Alfa SRL potra’ quindi dedurre 10.000 euro di ammortamento fiscale dell’avviamento ogni anno per 18 anni, anche se civilisticamente non ha fatto alcun ammortamento.

    In pratica

    • Avviamento iscritto: 180.000 euro
    • Quota massima deducibile per anno: 10.000 euro (1/18)
    • Durata del piano: 18 anni
    • Deduzione: avviene extracontabilmente, tramite variazione in diminuzione nel quadro RF

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Cosa sono i coefficienti ministeriali di ammortamento?

    Sono le percentuali massime annue di ammortamento fiscalmente deducibile per ogni categoria di bene strumentale, stabilite da un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Ogni settore produttivo ha le proprie tabelle. La societa’ non puo’ dedurre quote superiori a quelle percentuali, anche se civilisticamente ammortizza di piu’.

    Perche' al primo anno si deduce solo la meta'?

    La legge prevede che nell’esercizio di entrata in funzione del bene la quota di ammortamento sia ridotta alla meta’ di quella ordinaria. Questa regola tiene conto del fatto che il bene potrebbe non essere stato utilizzato per l’intero anno. La quota piena si applica a partire dall’esercizio successivo.

    Si puo' ammortizzare piu' velocemente (ammortamento accelerato)?

    No. Per i soggetti IRES l’ammortamento accelerato o anticipato non e’ piu’ consentito. L’unica quota deducibile e’ quella calcolata secondo i coefficienti ministeriali, nel limite della meta’ al primo anno.

    Dove si segnalano le quote eccedenti nel modello Redditi SC?

    Le quote di ammortamento che superano il massimale fiscale vanno indicate come variazione in aumento nel rigo RF21 del quadro RF. In colonna 1 le quote sui beni materiali e immateriali; in colonna 2 quelle sui beni gratuitamente devolvibili.

    Come funziona il leasing dal punto di vista degli ammortamenti?

    I canoni di locazione finanziaria su beni strumentali seguono le regole dell’art. 102, comma 7 TUIR. La parte indeducibile del canone va nel rigo RF31 con il codice 35; la quota deducibile (calcolata in base alla durata del contratto) va nel rigo RF55 con il codice 34.

    I terreni si ammortizzano?

    No, i terreni non si ammortizzano. Anzi, le istruzioni prevedono che per i fabbricati industriali il costo del terreno su cui insiste l’edificio debba essere scorporato e non ammortizzato. Il prospetto RS del quadro RS (rigo RS77) serve proprio a evidenziare il valore del terreno incorporato nel fabbricato strumentale.

  • Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    Art. 212-bis D.Lgs. 209/2005 – (Poteri dell’IVASS)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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    1. 1. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: a) effettua, secondo le modalità di cui all'articolo 47-quinquies il processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 216-decies e valuta la situazione finanziaria del gruppo; b) valuta l'osservanza da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo; c) valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.

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