Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • I contenuti più tecnici sono sottoposti a revisione di professionisti abilitati.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 208-quater D.Lgs. 209/2005 – (Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP)

    Art. 208-quater D.Lgs. 209/2005 – (Piattaforme di collaborazione costituite dall’AEAP)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.

    2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti))

  • Celiachia e 730: detrazione spese mediche e alimenti senza glutine

    In sintesi

    • Patologia esente: la celiachia rientra tra le patologie esenti dal ticket sanitario, con vantaggi specifici nella dichiarazione dei redditi.
    • Detrazione 19%: le spese mediche legate alla celiachia danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%, come tutte le spese sanitarie.
    • Franchigia: la detrazione del 19% si applica sulla parte di spesa che supera 129,11 euro (la quota che resta sempre a carico tuo).
    • Rigo speciale per patologie esenti: le spese per patologie esenti vanno indicate nella colonna 1 del rigo E1, separatamente dalle altre spese sanitarie.
    • Pagamento senza obbligo di tracciabilità per medicinali: per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici non è richiesto il pagamento tracciabile; per le altre prestazioni sanitarie private sì.
    • Scontrino parlante: per i farmaci serve lo scontrino che riporti la natura del prodotto, il codice alfanumerico e il codice fiscale dell’acquirente.

    Celiachia e dichiarazione dei redditi: cosa puoi detrarre

    La celiachia è una malattia autoimmune che costringe chi ne soffre a seguire una dieta rigorosamente priva di glutine per tutta la vita. L’Agenzia delle Entrate e il sistema sanitario riconoscono la celiachia come patologia che dà diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (il ticket). Questo riconoscimento ha effetti anche sulla dichiarazione dei redditi.

    Le spese sanitarie sostenute per la celiachia – visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci con prescrizione – danno diritto alla detrazione IRPEF del 19%. La detrazione si calcola sulla parte di spesa che supera la franchigia di 129,11 euro. Questo significa che se hai speso, ad esempio, 500 euro per prestazioni mediche legate alla celiachia, la detrazione si applica su 370,89 euro (cioè 500 – 129,11).

    Il punto cruciale è dove indicare le spese nel 730. Le spese per patologie esenti, come la celiachia, vanno inserite nella colonna 1 del rigo E1, non nella colonna 2 delle spese sanitarie ordinarie. Questa distinzione è importante perché per le patologie esenti esiste una tutela aggiuntiva: se la detrazione supera l’imposta che devi pagare, la parte eccedente non va persa del tutto – può essere trasferita a un familiare che ha sostenuto la spesa.

    Per gli alimenti senza glutine acquistati in farmacia o nei negozi specializzati, la situazione è più articolata. In linea generale, solo le spese che rientrano nel concetto di ‘spesa sanitaria’ come definito dalla normativa fiscale sono detraibili. Conserva sempre la documentazione d’acquisto e, se possibile, la certificazione di celiachia rilasciata dal medico, che dimostra il collegamento tra la diagnosi e la spesa sostenuta.

    Spese per celiachia: schema detraibilità
    Tipo di spesa Rigo nel 730 Nota
    Visite specialistiche gastroenterologiche E1, colonna 1 (patologie esenti) Spesa sanitaria per patologia esente
    Esami diagnostici (es. anticorpi anti-transglutaminasi) E1, colonna 1 (patologie esenti) Spesa sanitaria per patologia esente
    Farmaci con prescrizione per celiachia E1, colonna 1 o 2 Scontrino parlante obbligatorio
    Spese sanitarie generali non collegate alla celiachia E1, colonna 2 Franchigia 129,11 euro sul totale E1+E2
    Familiari non a carico con celiachia E2 Limite massimo 6.197,48 euro

    Esempio pratico

    • Caio ha la celiachia certificata. Nel 2025 ha sostenuto 800 euro di spese sanitarie collegate alla patologia (visite, esami, farmaci). Queste vanno nella colonna 1 del rigo E1. La franchigia di 129,11 euro si applica sul totale tra spese ordinarie (E1 col. 2) e spese per patologie esenti (E1 col. 1 + E2): se non ha altre spese sanitarie, la detrazione del 19% si calcola su 800 – 129,11 = 670,89 euro, con un risparmio fiscale di circa 127 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione medica della diagnosi di celiachia (rilasciata dallo specialista gastroenterologo o dal medico di base)
    • Scontrini ‘parlanti’ per l’acquisto di farmaci (con natura prodotto, codice alfanumerico e codice fiscale del paziente)
    • Ricevute o fatture di visite specialistiche e prestazioni diagnostiche
    • Ricevuta di pagamento tracciabile per prestazioni private (non SSN e non medicinali/dispositivi medici)
    • Eventuale attestazione del SSN del riconoscimento dell’esenzione per celiachia

    Contribuente celiaco con spese solo per la propria patologia

    Scenario. Tizio ha la celiachia e nel 2025 ha speso 600 euro tra visite specialistiche e farmaci collegati alla patologia. Nessun’altra spesa sanitaria nell’anno.

    Come si applica. Le spese da 600 euro vanno nella colonna 1 del rigo E1 (patologie esenti). La franchigia di 129,11 euro si sottrae dal totale: 600 – 129,11 = 470,89 euro di base per la detrazione. Detrazione del 19%: circa 89 euro di risparmio IRPEF. Poiché si tratta di patologia esente, se la detrazione supera l’imposta dovuta da Tizio, il residuo non va perduto ma può essere trasferito al familiare che ha sostenuto le spese.

    In pratica

    • Inserire 600 euro in E1, colonna 1 (patologie esenti).
    • Il CAF calcola la detrazione sulla parte eccedente 129,11 euro.

    Familiare non a carico con celiachia

    Scenario. Sempronio sostiene le spese sanitarie per la madre non fiscalmente a carico, che ha la celiachia. La madre ha già portato in detrazione quello che poteva nella propria dichiarazione, ma l’importo non ha trovato capienza nella sua imposta.

    Come si applica. In questo caso si usa il rigo E2, riservato alle spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell’imposta del familiare. L’importo massimo indicabile nel rigo E2 è di 6.197,48 euro. La detrazione complessiva (E1 + E2) si calcola sempre sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro.

    In pratica

    • Richiedere alla madre il modello 730-3 o il quadro RN per conoscere la quota di detrazione che non ha trovato capienza.
    • Indicare quell’importo nel rigo E2, fino al massimo di 6.197,48 euro.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Le spese per alimenti senza glutine al supermercato sono detraibili?

    Le istruzioni ufficiali AdE per il 730/2026 non elencano gli alimenti senza glutine acquistati al supermercato tra le spese sanitarie detraibili in via automatica. Conserva la documentazione e consulta un CAF o un professionista per il tuo caso specifico, tenendo presente che solo le spese che rientrano nella definizione di spesa sanitaria della normativa fiscale danno diritto alla detrazione.

    Devo pagare con bonifico per detrarre le spese sanitarie legate alla celiachia?

    Per i medicinali e i dispositivi medici non è richiesto il pagamento tracciabile. Per le prestazioni di strutture private non accreditate al SSN, il pagamento tracciabile è invece obbligatorio dal 2020.

    Quanto vale la franchigia sulle spese sanitarie?

    La franchigia è di 129,11 euro: la detrazione del 19% si calcola solo sulla parte di spesa che supera questa soglia. La franchigia si applica sul totale delle spese indicate nei righi E1 ed E2.

    Posso detrarre le spese sanitarie per un figlio celiaco fiscalmente a carico?

    Sì. Le spese sanitarie sostenute per un figlio fiscalmente a carico danno diritto alla detrazione anche se il documento di spesa è intestato al figlio. In quel caso le spese si dividono tra i genitori nella misura in cui ciascuno le ha effettivamente sostenute.

    Se la mia detrazione per celiachia supera l'imposta dovuta, perdo il beneficio?

    No, almeno in parte. Poiché la celiachia è una patologia esente, l’eccedenza di detrazione che non ha trovato capienza nella tua imposta viene indicata nel modello 730-3 e può essere utilizzata dal familiare che ha sostenuto le spese per te, se quel familiare ha capienza fiscale.

    Vedi anche: Detrazione spese mediche, Spese mediche all’estero, Spese mediche specialistiche, Franchigia spese sanitarie, Spese mediche oltre 15.493 euro e Spese mediche per patologie esenti.

  • Art. 208-ter D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)

    Art. 208-ter D.Lgs. 209/2005 – (Cooperazione per l’applicazione delle disposizioni sulla coassicurazione comunitaria)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con la Commissione europea ai fini di esaminare eventuali difficoltà insorte in relazione ai contratti di coassicurazione comunitaria e per verificare che le disposizioni dell'Unione europea siano correttamente applicate.

    ))

  • Art. 208-bis D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione)

    Art. 208-bis D.Lgs. 209/2005 – (Comunicazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS comunica alla Commissione e all'AEAP il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 17, comma 2 e 19, comma 2 e in cui siano state adottate le misure di cui al comma 4 dell'articolo 193.

    ))

  • Indennita’ di esproprio di terreni: tassazione e dichiarazione nel 730

    In sintesi

    • Plusvalenze da esproprio: le somme percepite a titolo di indennita’ di esproprio nel corso di un procedimento espropriativo sono trattate come plusvalenze e redditi diversi soggetti a tassazione separata.
    • Ritenuta alla fonte: il soggetto che paga l’indennita’ applica una ritenuta alla fonte a titolo di imposta; il contribuente puo’ decidere di lasciare la tassazione definitiva sulla ritenuta oppure optare per la tassazione separata (o ordinaria) nel 730.
    • Dove si dichiara: se si sceglie di non accettare la ritenuta come definitiva, l’indennita’ va indicata nel quadro M del 730, rigo M2, con codice tipo 3.
    • Terreni edificabili: le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio vanno anchesse nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 2.
    • Opzione tassazione ordinaria: in entrambi i casi (esproprio e cessione di edificabili) e’ possibile optare per la tassazione ordinaria se risulta piu’ conveniente.

    Esproprio del tuo terreno: quando e come dichiarare l'indennita'

    Quando un comune, la regione o un altro ente pubblico espropria un terreno di tua proprieta’ per costruire una strada, un parco o un’opera pubblica, ti corrisponde un’indennita’ di esproprio. Questa somma non e’ libera da tasse: a seconda di come si svolge la vicenda, puo’ essere tassata in modo definitivo tramite una ritenuta alla fonte, oppure puoi scegliere di dichiararla nel 730 optando per la tassazione separata o anche per quella ordinaria.

    Le istruzioni ufficiali al 730/2026 prevedono nel quadro M, rigo M2, le ‘plusvalenze e le altre somme di cui all’art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennita’ di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo’. Questa fattispecie interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e che intendono optare per la tassazione separata (o ordinaria), scomputando conseguentemente quella ritenuta, che in questo caso si considera versata a titolo di acconto.

    Se invece il contribuente accetta la ritenuta come definitiva, non deve fare nulla in dichiarazione: l’imposta e’ gia’ assolta. L’obbligo di inserire le somme nel 730 scatta solo quando si vuole esercitare l’opzione per la tassazione separata o ordinaria.

    Indennita' di esproprio e cessione di edificabili: riepilogo fiscale
    Situazione Codice rigo M2 Regime applicabile
    Indennita' di esproprio con ritenuta accettata come definitiva Imposta assolta; nessuna dichiarazione nel 730
    Indennita' di esproprio: opzione tassazione separata/ordinaria Codice 3 Quadro M, rigo M2; ritenuta diventa acconto
    Plusvalenza da cessione terreno edificabile Codice 2 Quadro M, rigo M2; tassazione separata o opzione ordinaria
    Indennita' di occupazione temporanea (accessoria all'esproprio) Codice 3 Quadro M, rigo M2 se si opta per tassazione diversa dalla ritenuta

    Esempio pratico

    • Tizio possiede un terreno agricolo che nel 2025 e’ stato espropriato dal comune per la costruzione di una strada. Il comune ha liquidato l’indennita’ di 80.000 euro applicando la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. Tizio ha due opzioni: lasciare la ritenuta come imposta definitiva (nessun adempimento nel 730), oppure inserire la somma nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 3, scegliendo la tassazione separata e scomputando la ritenuta come acconto. In quest’ultimo caso il calcolo dell’imposta dovuta tiene conto dell’aliquota media degli ultimi due anni di reddito, che potrebbe essere piu’ bassa rispetto alla ritenuta applicata.

    Documenti necessari

    • Decreto di esproprio o atto di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo
    • Ricevuta o quietanza del pagamento dell’indennita’
    • Documentazione della ritenuta operata dall’ente espropriante
    • Perizia giurata di stima del terreno (se si intende determinare il costo storico ai fini del calcolo della plusvalenza)

    Esproprio con ritenuta definitiva: nessuna dichiarazione

    Scenario. Caio possiede un appezzamento di terreno che nel 2025 e’ stato espropriato dalla regione. L’ente ha applicato la ritenuta alla fonte sull’indennita’ corrisposta e Caio ha accettato questo regime senza ulteriori opzioni.

    Come si applica. Se la ritenuta viene accettata come definitiva, Caio non deve fare nulla nel 730. L’imposta e’ stata gia’ versata dall’ente espropriante al momento del pagamento dell’indennita’. Le istruzioni al 730/2026 specificano che il rigo M2 va compilato solo dai contribuenti che intendono optare per la tassazione separata (o ordinaria), scomputando la ritenuta come acconto.

    In pratica

    • Se hai accettato la ritenuta definitiva, non inserire nulla nel 730.
    • Conserva il documento che attesta il pagamento dell’indennita’ e la ritenuta operata.
    • Prima di decidere, verifica con un professionista se la tassazione separata potrebbe convenire di piu’.

    Cessione volontaria terreno edificabile: quadro M

    Scenario. Sempronia ha ceduto nel 2025 un terreno classificato come edificabile dal piano regolatore al comune, nell’ambito di un accordo preliminare all’esproprio. Ha percepito una somma soggetta a ritenuta alla fonte e vuole optare per la tassazione separata perche’ ritiene che l’aliquota media degli anni precedenti sia piu’ bassa della ritenuta applicata.

    Come si applica. Sempronia inserisce la plusvalenza nel quadro M del 730/2026, rigo M2, indicando il codice tipo 2 (cessione di terreno edificabile) oppure il codice tipo 3 se si tratta di indennita’ nell’ambito del procedimento espropriativo. Indica l’anno in cui e’ sorto il diritto, l’importo della plusvalenza o dell’indennita’ e la ritenuta subita. Barra la casella per l’opzione di tassazione ordinaria se ritiene quest’ultima ancora piu’ conveniente.

    In pratica

    • Inserisci la plusvalenza o l’indennita’ nel rigo M2 con il codice corretto (2 per edificabile, 3 per esproprio).
    • Indica le ritenute subite: vengono considerate versate a titolo di acconto, non definitivo.
    • Valuta con un professionista se conviene la tassazione separata o quella ordinaria, confrontando le aliquote.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    L'indennita' di esproprio e' sempre tassabile?

    Si’, le somme percepite a titolo di indennita’ di esproprio nel corso del procedimento espropriativo sono imponibili come plusvalenze e redditi diversi. Il regime fiscale concreto (ritenuta definitiva, tassazione separata o ordinaria) dipende dalla scelta del contribuente.

    Che cos'e' la ritenuta alla fonte sull'indennita' di esproprio?

    E’ una ritenuta che l’ente espropriante (comune, regione, ecc.) applica al momento del pagamento dell’indennita’. Se il contribuente la accetta come imposta definitiva, non deve fare altro. Se invece vuole optare per la tassazione separata o ordinaria, inserisce la somma nel quadro M e quella ritenuta diventa un acconto da scomputare.

    Dove si dichiara l'indennita' di esproprio nel 730?

    Nel quadro M, rigo M2, con codice tipo 3. Va compilato solo se si vuole optare per la tassazione separata o ordinaria, scomputando la ritenuta come acconto. Se si accetta la ritenuta come definitiva, non si compila nulla.

    Le plusvalenze da cessione di terreni edificabili vanno trattate allo stesso modo?

    In modo analogo: anche per le plusvalenze da cessione di terreni suscettibili di utilizzo edificatorio il regime ordinario e’ la tassazione separata (rigo M2 con codice 2), con opzione per la tassazione ordinaria. Si possono scomputare i costi di acquisto rivalutati secondo l’indice dei prezzi al consumo.

    Posso scegliere la tassazione ordinaria invece di quella separata?

    Si’. Sia per le indennita’ di esproprio sia per le plusvalenze da terreni edificabili e’ possibile optare per la tassazione ordinaria, barrando l’apposita casella nel rigo M2 del 730. Questo puo’ convenire quando le aliquote IRPEF applicabili al proprio reddito sono basse.

    Vedi anche: Plusvalenza cessione azienda, Plusvalenza vendita terreni edificabili, Rivalutazione di terreni e partecipazioni, Plusvalenze da vendita immobili e Redditi dei terreni.

  • Art. 208 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

    Art. 208 D.Lgs. 209/2005 – Comunicazioni alla Commissione europea e all’AEAP e alle autorità di vigilanza di altri Stati membri relativamente ad imprese di Stati membri e di Stati terzi

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. 1. L'IVASS comunica alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri: a) ogni autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo; b) ogni autorizzazione all'acquisizione, da parte di imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica.

    1-bis. Se l'autorizzazione è stata rilasciata ad un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a), la struttura dei rapporti di controllo è specificamente indicata nella comunicazione che l'IVASS invia alla Commissione europea, all'AEAP e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

    2. L'IVASS informa la Commissione europea e l'AEAP delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle imprese e dagli intermediari, anche a titolo accessorio, aventi la sede legale nel territorio della Repubblica nell'accesso e nell'esercizio dell'attività in regime di stabilimento in uno Stato terzo. 45

  • Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 – Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo

    Art. 207-octies D.Lgs. 209/2005 – Cooperazione per l’autorizzazione del modello interno di gruppo

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    1. Nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, e le sue imprese partecipate o controllate o congiuntamente le imprese partecipate o controllate di una società di partecipazione assicurativa, in qualità di ultima società controllante italiana ai sensi dell'articolo 210, comma 2, abbiano presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione a calcolare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato e il Requisito Patrimoniale di Solvibilità delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo sulla base di un modello interno, l'IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, e le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta, prevedendo altresì eventuali termini e condizioni a cui subordinare la stessa.

    2. La richiesta di autorizzazione all'utilizzo del modello interno, di cui al comma 1, è presentata all'IVASS che informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all' articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010 .

    3. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate si adoperano per pervenire ad una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla ricezione della domanda completa da parte dell'IVASS.

    4. Se nel termine di sei mesi di cui al comma 3, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate rinvia la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 , l'IVASS differisce la sua decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'AEAP, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'AEAP.

    5. La decisione di cui al comma 4, adottata dall'AEAP entro un mese, è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate. La questione non può essere rinviata all'AEAP dopo la scadenza del termine di sei mesi o dopo che è stata adottata una decisione congiunta. L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all' articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 . Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

    6. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al comma 3, l'IVASS trasmette al richiedente un documento contenente le motivazioni complete.

    7. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di sei mesi di cui al comma 3, l'IVASS decide autonomamente in merito alla domanda, tenendo in debita considerazione eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate espressi nel termine di sei mesi. L'IVASS trasmette un documento contenente la decisione pienamente motivata al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate che la riconoscono come determinante e la applicano.

    8. 8. Nell'ipotesi in cui una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo e fino a quando l'impresa non affronti adeguatamente le riserve dell'autorità di vigilanza, quest'ultima può, nei casi di cui all'articolo 47-sexies, proporre di: a) imporre una maggiorazione di capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del predetto modello interno; b) in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione di capitale di cui alla lettera a) risulti inappropriata, imporre all'impresa di calcolare il suo Requisito Patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard in conformità alle previsioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezioni I e II.

    9. Secondo quanto previsto dall'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al Requisito Patrimoniale di Solvibilità di tale impresa di assicurazione o riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard. L'autorità di vigilanza comunica le ragioni delle eventuali decisioni, adottate ai sensi del presente comma e del comma 10, sia all'impresa di assicurazione o riassicurazione, sia agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

    10. L'IVASS, quando non è Autorità di vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 1, collabora con l'Autorità di vigilanza sul gruppo con sede in altro Stato membro al fine di procedere all'autorizzazione del modello interno di gruppo. In ogni caso l'IVASS può avvalersi del potere di imporre una maggiorazione di capitale quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 8 e 9.

  • Articolo 9 L. 184/1983: Segnalazione delle situazioni di abbandono

    Art. 9 L. 184/1983 – Segnalazione delle situazioni di abbandono

    Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

    1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

    2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

    3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

    4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

    5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale
    sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

  • Lavoratori frontalieri e 730/2026: franchigia e come si dichiara

    In sintesi

    • Chi è frontaliere: chi risiede in Italia e lavora in via continuativa in una zona di frontiera o in un Paese limitrofo come oggetto esclusivo del rapporto.
    • Franchigia di esenzione: i primi 10.000 euro del reddito frontaliero non vengono tassati in Italia; solo la parte eccedente è imponibile.
    • Dove si dichiara: Quadro C, Sezione I, codice ‘4’ nella colonna 1 (Tipo); indicare l’intero reddito inclusa la quota esente.
    • Certificazione Unica: il reddito frontaliero è riportato al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato) della CU 2026.
    • Calcolo dell’imposta: chi presta l’assistenza fiscale considera solo la parte di reddito che eccede 10.000 euro.
    • Paesi interessati: zone di frontiera e Paesi limitrofi all’Italia (es. Svizzera, Francia, Austria, Slovenia, San Marino, Vaticano).

    Chi è il lavoratore frontaliere e come funziona la tassazione

    Se vivi in Italia ma ogni giorno (o quasi) attraversi il confine per andare a lavorare in un Paese confinante – come la Svizzera, la Francia, l’Austria o la Slovenia – sei un lavoratore frontaliero. Questo tipo di lavoratore ha un regime fiscale parzialmente agevolato: una parte del reddito non viene tassata in Italia.

    La regola prevede che i primi 10.000 euro del reddito prodotto nella zona di frontiera o nel Paese limitrofo siano esenti da IRPEF. Il resto dello stipendio viene invece tassato normalmente, con le aliquote ordinarie. Questo vale per i residenti italiani che prestano lavoro ‘in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto’ all’estero in zone confinanti.

    Nel 730/2026 il reddito frontaliero va dichiarato nel Quadro C, Sezione I, con il codice 4 nella colonna 1 (Tipo). Attenzione: si indica l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà poi chi presta l’assistenza fiscale a detrarre automaticamente la franchigia e calcolare l’imposta solo sull’importo eccedente.

    Riepilogo compilazione Quadro C per frontalieri
    Elemento Valore/istruzione
    Sezione del modello Quadro C, Sezione I
    Codice colonna 1 (Tipo) 4 (redditi in zone di frontiera/Paesi limitrofi)
    Colonna 2 (Indeterminato/Determinato) 1 se CU punto 455 compilato; 2 se CU punto 456 compilato
    Importo da indicare Intero reddito percepito, compresa la quota esente
    Franchigia di esenzione 10.000 euro (non tassati in Italia)
    Reddito imponibile effettivo Solo la parte eccedente 10.000 euro

    Esempio pratico

    • Caio abita a Como e lavora come impiegato in una società svizzera. Nel 2025 ha percepito 28.000 euro lordi. Nel 730, Caio indica nella colonna 1 il codice 4 e nella colonna 3 l’importo di 28.000 euro (intero, non solo la parte eccedente). Chi presta l’assistenza fiscale sottrarrà automaticamente i 10.000 euro di franchigia e calcolerà l’IRPEF sui restanti 18.000 euro.

    Documenti necessari

    • Certificazione Unica 2026 rilasciata dal datore di lavoro estero o italiano (punto 455 o 456)
    • Documentazione attestante la residenza in Italia nel 2025
    • Contratto di lavoro con il datore di lavoro straniero (per attestare continuatività ed esclusività)
    • Eventuale documentazione sulle tasse già pagate all’estero (per verifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni)

    Frontaliere con reddito superiore alla franchigia

    Scenario. Tizio risiede a Trieste e lavora tutto il 2025 in un’azienda di trasporti a Lubiana (Slovenia). Il suo stipendio annuo lordo è 32.000 euro. Il datore di lavoro sloveno gli rilascia la Certificazione Unica 2026 con l’importo al punto 455.

    Come si applica. Tizio compila il Quadro C con codice 4 in colonna 1, codice 1 in colonna 2 (contratto indeterminato), e indica 32.000 euro in colonna 3. Chi presta l’assistenza fiscale applica la franchigia di 10.000 euro: l’imponibile IRPEF è 22.000 euro. Tizio non deve fare nulla di speciale: la detrazione della franchigia è automatica.

    In pratica

    • Non devi calcolare tu la quota esente: indica sempre l’intero reddito percepito nel Quadro C.
    • Controlla che la CU 2026 riporti il tuo reddito al punto 455 (tempo indeterminato) o 456 (tempo determinato).

    Frontaliere con reddito inferiore alla franchigia

    Scenario. Sempronio abita ad Aosta e lavora part-time in Francia per 6 mesi del 2025. Il reddito totale percepito è 7.500 euro.

    Come si applica. Anche in questo caso Sempronio usa il codice 4 in colonna 1 e indica 7.500 euro in colonna 3. Poiché il reddito è inferiore alla franchigia di 10.000 euro, l’importo non sarà tassato in Italia. Tuttavia va dichiarato ugualmente nel 730 per correttezza fiscale e per consentire il corretto calcolo del reddito complessivo.

    In pratica

    • Anche se non pagherai IRPEF su questo reddito, devi comunque dichiararlo nel Quadro C.
    • Il reddito frontaliero concorre al calcolo del reddito complessivo, che può influenzare detrazioni e agevolazioni.

    Quando rivolgersi a un professionista

    La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

    Fonti e approfondimenti

    Domande frequenti

    Qual è la franchigia di esenzione per i frontalieri nel 2025?

    I primi 10.000 euro del reddito percepito in zona di frontiera o in Paesi limitrofi sono esenti da IRPEF in Italia. Solo la parte eccedente è soggetta a tassazione ordinaria.

    Devo indicare il reddito lordo o quello al netto della franchigia nel 730?

    Devi indicare l’intero importo percepito, compresa la quota esente da 10.000 euro. Sarà chi presta l’assistenza fiscale (CAF, commercialista o datore di lavoro sostituto) a sottrarre automaticamente la franchigia.

    La Svizzera è considerata Paese limitrofo ai fini del regime frontalieri?

    Sì, la Svizzera rientra tra i Paesi confinanti. Tuttavia, le regole specifiche per la Svizzera possono essere influenzate dalle convenzioni bilaterali vigenti: è consigliabile verificare con un professionista la situazione aggiornata.

    Se lavoro in Francia solo part-time per pochi mesi, sono comunque frontaliere?

    Il regime si applica se il lavoro è svolto ‘in via continuativa’ e ‘come oggetto esclusivo del rapporto’. Un’attività part-time o stagionale potrebbe non soddisfare questi requisiti. Verifica il tuo contratto e, se hai dubbi, rivolgiti a un CAF.

    Il reddito frontaliero influenza le altre detrazioni o agevolazioni fiscali?

    Sì. Anche se una parte è esente, il reddito frontaliero concorre alla formazione del reddito complessivo, che può incidere su detrazioni per figli a carico, detrazione per lavoro dipendente e altri benefici fiscali.

    Dove trovo il mio reddito frontaliero nella Certificazione Unica 2026?

    Il reddito frontaliero è indicato al punto 455 della CU 2026 se il contratto è a tempo indeterminato, al punto 456 se è a tempo determinato.

  • Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 – (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)

    Art. 207-septies D.Lgs. 209/2005 – (Funzioni dell’IVASS in qualità di Autorità di Vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. 1. L'IVASS, in qualità di Autorità di vigilanza sul gruppo: a) trasmette all'AEAP le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e in merito a qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini dell'esame che l'AEAP effettua, almeno ogni tre anni, sul funzionamento operativo dei collegi, al fine di valutarne i livelli di convergenza; b) trasmette alle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo e all'AEAP le informazioni concernenti il gruppo con riferimento agli stretti legami e alla relazione sulla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria, nonché quelle acquisite ai sensi dell'articolo 214-bis, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo; c) coordina la raccolta e la diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, anche in situazioni di emergenza, e divulga le informazioni importanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo; d) pianifica e coordina, in collaborazione con le autorità di vigilanza sulle imprese del gruppo, le attività di vigilanza sul gruppo, anche in situazioni di emergenza, tramite riunioni regolari organizzate almeno annualmente o con ogni altro mezzo idoneo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo; e) svolge ulteriori compiti, adotta le misure e decisioni assegnate dalle disposizioni legislative, regolamentari e dalle norme europee direttamente applicabili, in particolare espleta la procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo e la procedura di autorizzazione ad applicare il regime di vigilanza sulla solvibilità di gruppo con gestione centralizzata dei rischi.

    2. L'IVASS può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede una impresa controllante a richiedere alla società controllante ogni informazione pertinente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1.

    3. Nel caso di informazioni di cui all'articolo 213, commi 2, 3 e 4, già trasmesse ad un'altra autorità di vigilanza, l'IVASS contatta, se possibile, tale autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle diverse autorità che partecipano alla vigilanza.

    ))

  • Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    Art. 207-sexies D.Lgs. 209/2005 – (Autorità di vigilanza sul gruppo)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS, nel caso in cui sia competente all'esercizio della vigilanza su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo, è designata autorità di vigilanza sul gruppo. In tal caso l'IVASS è responsabile del coordinamento e dell'esercizio della vigilanza sul gruppo.

    2. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 3, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo secondo i seguenti criteri: a) se al vertice del gruppo vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e l'IVASS ha autorizzato tale impresa; b) se al vertice del gruppo non vi è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'IVASS è considerata autorità di vigilanza sul gruppo sulla base dei seguenti criteri: 1) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui società controllante sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista; 2) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede nel territorio della Repubblica, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista abbia sede nel territorio della Repubblica; 3) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora al vertice del gruppo vi siano più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; 4) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora più imprese di assicurazione o di riassicurazione del gruppo con sede in diversi Stati membri abbiano come società controllante la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese sia stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista; 5) nel caso in cui l'IVASS ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato, qualora il gruppo non abbia una società controllante, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai numeri da 1) a 4).

    3. Qualora non ricorrano i criteri di cui ai commi 1 e 2, il ruolo di autorità di vigilanza sul gruppo è assunto dall'autorità di vigilanza risultata competente applicando i criteri previsti dall' articolo 247 della direttiva 2009/138/CE .

    4. In casi particolari, l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate sulle imprese del gruppo, su richiesta di una di esse, possono con decisione congiunta derogare ai criteri fissati ai commi 2 e 3, qualora l'applicazione di tali criteri non sia opportuna, avuto riguardo alla struttura del gruppo ed all'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari Stati membri, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza sul gruppo. A tal fine, l'IVASS, o altra autorità di vigilanza interessata sulle imprese del gruppo, può chiedere che sia avviata una discussione sulla possibilità che siano applicati i criteri di cui ai commi 2 e 3. La discussione si tiene al massimo annualmente.

    5. L'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate delle imprese sul gruppo, previa consultazione del gruppo medesimo, adottano la decisione congiunta di cui al comma 3 entro tre mesi dalla richiesta di discussione. L'IVASS trasmette al gruppo la decisione congiunta, pienamente motivata.

    6. Durante il periodo di tre mesi di cui al comma 4, ciascuna delle autorità di vigilanza interessate sulle imprese appartenenti al gruppo può rinviare la questione all'AEAP, conformemente all' articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 . In tal caso, l'IVASS e le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'AEAP, entro un mese dal rinvio, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'AEAP. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dall'IVASS e dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

    7. Il rinvio all'AEAP di cui al comma 6 non può essere effettuato dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza sul gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

    8. In mancanza di una decisione congiunta che deroghi ai criteri di cui al comma 2, l'IVASS esercita le funzioni di autorità di vigilanza sul gruppo qualora sia l'autorità di vigilanza individuata ai sensi del medesimo comma 2.

    ))

  • Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    Art. 207-quinquies D.Lgs. 209/2005 – (Segreto professionale e riservatezza)

    D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

    ((

    1. L'IVASS può procedere allo scambio di informazioni con le altre autorità di vigilanza interessate e con le altre autorità di vigilanza conformemente alle disposizioni di cui al presente Capo.

    2. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio della vigilanza sul gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra l'IVASS e le altre autorità di vigilanza interessate o con le altre autorità, sono sottoposte al segreto d'ufficio ai sensi degli articoli 10 e 10-bis.

    ))

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.